(Sergio Briguglio 12/6/2008)

 

DISPOSIZIONI DEL PACCHETTO SICUREZZA RELATIVE AGLI STRANIERI

 

Nota: le modifiche approvate dalla Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato sono sottolineate.

 

 

DECRETO-LEGGE 92/2008

 

Art. 1.

 

 Modifiche al codice penale

 

 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

 Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.;

 

a-bis)  allarticolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: quindici sostituita con la seguente: sette;

 

 b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

 Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.;

 

b-bis). Larticolo 495 sostituito dal seguente:

        "Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su qualit personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lidentit lo stato o altre qualit della propria o dellaltrui persona punito con la reclusione da uno a sei anni.

        La reclusione non inferiore a due anni:

            1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

            2). se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali resa allautorit giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

 

b-ter) dopo larticolo 495 del codice penale inserito il seguente:

        "Art. 495-bis. - (Fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualit personali). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dellaltrui corpo utili per consentire laccertamento di identit o di altre qualit personali, punito con la reclusione da uno a sei anni.

        Il fatto aggravato se commesso nellesercizio di una professione sanitaria";

 

b-quater) larticolo 496 sostituito dal seguente:

        Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identit o su qualit personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellesercizio delle funzioni o del servizio, punito con la reclusione da uno a cinque anni"

 

...

 

 f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente:

 11-bis. L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale..

 

 

Art. 2

 

...

 

b-bis) al comma 2 dellarticolo 381 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su qualit personali proprie o di altri, prevista dallarticolo 495 del codice penale

            m-quater) fraudolente alterazioni e mutilazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualit personali, previste dallarticolo 495-bis del codice penale"

 

 

 

 Art. 5.

 

 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

01. Allarticolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 inserito il seguente:

 

        "2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalit informatiche";

 

        02. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalit di attuazione dellarticolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

 

        03. Allarticolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 sostituito dal seguente:

 

        "4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"

 

01. Allarticolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto, in fine, il seguente periodo: Quando il fatto commesso in concorso da due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met.

 

 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

 5-bis. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, d alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilit, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina..

 

 

 Art. 9.

 

 Centri di identificazione ed espulsione

 

 1. Le parole: centro di permanenza temporanea ovvero: centro di permanenza temporanea ed assistenza sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: centro di identificazione ed espulsione quale nuova denominazione delle medesime strutture.