(Sergio Briguglio 12/6/2008)
DISPOSIZIONI DEL PACCHETTO SICUREZZA
RELATIVE AGLI STRANIERI
Nota: le
modifiche approvate dalla Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia
del Senato sono sottolineate.
DECRETO-LEGGE 92/2008
Art. 1.
Modifiche al codice
penale
1. Al codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e'
sostituito dal seguente:
Art. 235 (Espulsione
od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Il trasgressore
dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito
con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso obbligatorio
larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si
procede con rito direttissimo.;
a-bis) allarticolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: quindici sostituita
con la seguente: sette;
b) l'articolo 312 e'
sostituito dal seguente:
Art. 312 (Espulsione
od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei
delitti preveduti da questo titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione
od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. In tal caso obbligatorio larresto dellautore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.;
b-bis). Larticolo 495 sostituito dal
seguente:
"Art.
495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identit o su qualit personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente
al pubblico ufficiale lidentit lo stato o altre qualit della propria o
dellaltrui persona punito con la reclusione da uno a sei anni.
La
reclusione non inferiore a due anni:
1)
se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2).
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa allautorit giudiziaria da un imputato o da
una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa
dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta
sotto falso nome";
b-ter) dopo larticolo 495 del codice penale
inserito il seguente:
"Art.
495-bis. - (Fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento
di qualit personali).
– Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione
altera parti del proprio o dellaltrui corpo utili per consentire
laccertamento di identit o di altre qualit personali, punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Il
fatto aggravato se commesso nellesercizio di una professione
sanitaria";
b-quater) larticolo 496 sostituito dal
seguente:
Art. 496. - (False
dichiarazioni sulla identit o su qualit personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi
indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identit, sullo stato o
su altre qualit della propria o dellaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni
a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellesercizio
delle funzioni o del servizio, punito con la reclusione da uno a cinque
anni"
...
f) all'articolo 61,
primo comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente:
11-bis. L'avere
il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio
nazionale..
Art. 2
...
b-bis) al comma 2 dellarticolo 381 sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter)
falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su
qualit personali proprie o di altri, prevista dallarticolo 495 del codice
penale
m-quater)
fraudolente
alterazioni e mutilazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di
qualit personali, previste dallarticolo 495-bis del codice penale"
Art. 5.
Modifiche al testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
01. Allarticolo 4 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma
2 inserito il seguente:
"2-bis. Al momento del passaggio al valico di
frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto
di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto,
sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici,
con modalit informatiche";
02. Con decreto del Ministro
dellinterno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalit di
attuazione dellarticolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente
articolo.
03. Allarticolo 6 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, il comma 4 sostituito dal seguente:
"4. In
ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero
immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"
01. Allarticolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
aggiunto, in fine, il seguente periodo: Quando il fatto commesso in concorso
da due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la
pena aumentata da un terzo alla met.
1. All'articolo 12
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
5-bis. Salvo che
il fatto costituisca pi grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di
trarre ingiusto profitto, d alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilit, ovvero lo cede allo
stesso, anche in locazione, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile,
salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei
beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione
e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina..
Art. 9.
Centri di
identificazione ed espulsione
1. Le parole: centro
di permanenza temporanea ovvero: centro di permanenza temporanea ed assistenza
sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di
regolamento, dalle seguenti: centro di identificazione ed espulsione quale
nuova denominazione delle medesime strutture.