COMMISSIONI1ª e2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2008

7ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.   

 

            La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  

(242) MARTINAT e PONTONE.  -  Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti  

(391) D'AMBROSIO ed altri.  -  Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari  

(583) LI GOTTI ed altri.  -  Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio) 

 

      Il presidente BERSELLI fa presente che verranno svolte le relazioni sui quattro disegni di legge iscritti congiuntamente all'ordine del giorno, salvo eventuali integrazioni nella prossima settimana, se, come sembra, saranno assegnati altri disegni di legge.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) fa presente che è in corso di assegnazione il disegno di legge n. 617, primo firmatario il senatore Belisario e sottoscritto dal Gruppo Italia dei Valori, che reca tra l'altro diverse disposizioni di contenuto identico a quelle del disegno di legge n. 733.

 

            Il senatore CASSON (PD) fa presente che il  suo Gruppo chiederà alla Presidenza del Senato di valutare una riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 451, recante misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per  motivi connessi all'orientamento sessuale, che reca anch'esso disposizioni analoghe a quelle che formano oggetto del disegno di legge n. 733.

 

            Il presidente BERSELLI(PdL), relatore per la 2a Commissione, nell'illustrare i provvedimenti in titolo, osserva preliminarmente come con il disegno di legge n.733 il Governo abbia inteso compiere un nuovo passo nella direzione di un più efficace contrasto alla criminalità diffusa e a quella organizzata dopo le misure urgenti adottate con il decreto-legge n. 9 del 2008.

            Dopo aver osservato come la filosofia cui si ispira tale intervento sia diretta da un lato a colpire in maniera più efficace quei reati che contribuiscono al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva specialmente tra gli strati sociali più poveri e deboli della collettività nazionale, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte dello Stato nelle aree in cui è più pervasiva la presenza della criminalità organizzata, rileva come, anche i disegni di legge n. 242 del senatore Martinat e Pontone e n. 583 del senatore Li Gotti e di altri senatori si muovano nella stessa direzione,  individuando strategie diverse ma parzialmente integrabili con il disegno di legge governativo. Con riferimento al disegno di legge n. 391 del senatore D'Ambrosio ed altri senatori, fa presente preliminarmente che esso dà voce ad una essenziale diversità di opinioni fra la maggioranza e l'opposizione sulle strategie di contrasto alla criminalità legata all'immigrazione clandestina.

            Procede quindi ad illustrare più nel dettaglio le disposizioni del disegno di legge d'iniziativa governativa, di competenza della Commissione giustizia. Dopo aver dato conto del contenuto dell'articolo 1, il quale apporta una modifica all'articolo 61 del codice penale, nel punto in cui esso prevede la circostanza aggravante comune della c.d. minorata difesa, con la finalità di ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani, che costituiscono troppo spesso un facile bersaglio per i criminali, si sofferma sull'articolo 2, il quale estende l'ambito di applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 qualora l'offeso sia una persona handicappata. Illustra quindi l'articolo 4, il quale introduce due modifiche all'articolo 635 del codice penale, in materia di delitto di danneggiamento, da un lato estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale, dall'altro, intervenendo sull'istituto della concessione della sospensione condizionale della pena, in tutti i casi di danneggiamento aggravato. Dopo aver riferito sull'articolo 5, il quale modifica l'articolo 639 del codice penale, che prevede il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, estendendo l'aggravante di cui al secondo comma anche al caso in cui il fatto sia commesso su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale ovvero su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano, si sofferma sull'articolo 6. Tale disposizione modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato di cui all'articolo 112 del codice penale, prevedendo l'applicabilità dell'aggravante ivi prevista anche nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato con un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, in tal modo si intende responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti. Dopo aver illustrato l'articolo 8, il quale delinea il delitto di "Impiego di minori nell'accattonaggio", introducendolo tra i delitti contro la personalità individuale l'articolo 600-octies del codice penale, e prevedendo l'abrogazione della omonima contravvenzione di cui all'articolo 671 del codice penale, si sofferma sull'articolo 9.

L'articolo 9, come è noto, rappresenta una delle disposizioni più discusse recate dal disegno di legge in quanto introduce nel nostro ordinamento il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, che da mero illecito amministrativo diventa un delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Viene altresì stabilita l'applicazione a tale reato del rito direttissimo e l'obbligatoria misura accessoria dell'espulsione. Al riguardo, osserva come il disegno di legge n. 391 del senatore D'Ambrosio, in assoluta controtendenza con la filosofia ispiratrice  dell'articolo in esame depenalizza i delitti già introdotti con la legge Bossi-Fini consistenti nell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa, di trattenimento indebito del territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e di reingresso indebito a seguito della espulsione coattiva che consegue al primo illecito.

       Illustra quindi le norme di cui agli articoli da 10 a 15 del disegno di legge in esame, le quali apportano modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia". Al riguardo ricorda che su tale legge, così come su altre disposizioni relative alle misure di prevenzione, il Governo è intervenuto con le modifiche apportate da alcune norme del decreto sicurezza, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti competenti a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione e a compiere le relative indagini.

Dà conto del contenuto di alcuni emendamenti approvati nel corso dell'esame del suddetto decreto sicurezza che hanno oggetto identico o analogo ad alcune disposizioni del disegno di legge in esame in materia di misure di prevenzione.

Dopo aver illustrato l'articolo 10, il quale amplia l'ambito di applicazione della legge n. 575 del 1965, riproducendo in parte il contenuto dell'emendamento 10.400 al decreto-legge, si sofferma sull'articolo 11, che interviene sull'istituto della confisca.

Nel riferire quindi sull'articolo 12, il quale modifica l'articolo 2-ter della legge 575/1965, aggiungendovi un ultimo comma che consente l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l'applicazione delle misure di prevenzione, osserva che un intento analogo hanno anche alcune parti del già ricordato emendamento 10.400.

Illustra poi l'articolo 13, il quale sostituisce l'articolo 2-quater della legge 575/1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, prevedendo, tra l'altro, che l'esecuzione del sequestro di beni immobili e mobili registrati richieda, oltre alla trascrizione, anche l'apprensione materiale del bene.

Si sofferma poi sull'articolo 14, il quale inserisce due nuovi commi all'articolo 2-undecies della legge 575/1965, che disciplina la destinazione dei beni confiscati, al fine di consentire l’affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo averi riferito sulle norme dell'articolo 15, il quale prevede che l’assegnazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene, passa ad illustrare il contenuto degli altri disegni di legge, con riferimento all'Atto Senato n. 583, recante "Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena", osserva che esso riproduce quasi integralmente l'omonimo disegno di legge presentato dal Governo Prodi alla Camera dei deputati in data 13 novembre 2007, il cui esame non ebbe mai inizio. Rileva al riguardo che alcune disposizioni hanno poi trovato accoglimento nel decreto sicurezza e sono pertanto già in vigore.

Con riferimento all'articolo 1 osserva che esso reca diverse novelle al codice penale, intervenendo fra gli altri sui delitti di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli di violenza sessuale, di adescamento di minorenni e di riciclaggio.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale stabilisce la concessione di benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale, che siano stati commessi a danno di minori, e 609-quater (atti sessuali con minorenne) del codice penale sia subordinata alla partecipazione positiva a un programma di riabilitazione specifica, disciplinato nell'ambito di un decreto del Ministro della giustizia più complessivamente dedicato ai programmi di rieducazione previsti dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, si sofferma sull'articolo 3. Tale disposizione è di fatto già in vigore, in quanto corrisponde all'articolo 4, comma 4, del decreto sicurezza, il quale ha previsto che se dalla violazione del codice della strada derivano lesioni colpose gravi o gravissime o omicidio colposo e tale fatto è stato commesso da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Illustra poi le modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 4. Tali disposizioni intervengono in materia di distruzione di cose sottoposte a sequestro; di misure cautelari; di incidente probatorio; di giudizio immediato e di patteggiamento in appello.

Riferisce poi sull'articolo 5, il quale risolve un conflitto giurisprudenziale, chiarendo che la custodia cautelare nell'ambito di procedimento penale nei confronti di minori, è applicabile anche in caso di furto in abitazione e furto con strappo. Dopo aver dato brevemente conto degli articoli 6 e 7, i quali recano rispettivamente la clausola di invarianza degli oneri di bilancio e la disciplina dell'entrata in vigore, procede ad illustrare il disegno di legge n. 242 dei senatori Martinat e Pontone, il quale interviene da un lato in materia di disciplina dell'immigrazione, e dall'altro di disciplina del commercio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, osserva che mentre, a differenza del disegno di legge n. 583 non reca disposizioni che siano già in vigore per effetto del decreto-legge n. 9, reca peraltro talune norme sostanzialmente analoghe ad emendamenti che sono stati approvati dal Senato al testo del decreto-legge stesso. Nell'illustrare l’articolo 1, si sofferma dapprima sulla lettera a), la quale apporta due modifiche all’articolo 5 del testo unico sull’immigrazione, che dispone in tema di permesso di soggiorno. Illustra quindi il contenuto delle lettere b), recante due novelle all’articolo 6 del testo unico, che dispone in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante e c), che apporta una modifica alla disciplina del reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Al riguardo segnala che un emendamento al decreto-legge in materia di sicurezza (emendamento 5.220), approvato durante l’esame del Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, il quale introduce una nuova circostanza aggravante per chi acquista o vende a minori di anni 14 sostanze stupefacenti o psicotrope, si sofferma sull'articolo, il quale sostituisce gli articoli 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui) e 496 (Falsa dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) del codice penale e introduce un nuovo articolo 495-1 del codice penale, che prevede il reato di fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri. Rileva poi che il successivo articolo 4, lettera c) del disegno di legge in esame prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di cui all'articolo 495 del codice penale e per quello di cui al nuovo articolo 495-1, recando quindi un contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.19 al suddetto decreto sicurezza, approvato dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite.

Illustra infine più nel dettaglio le ulteriori modifiche al codice di procedura penale apportate dall'articolo 4, le quali intervengono fra l'altro, in materia di verifica dell'identità personale dell'imputato; di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone e di giudizio direttissimo.

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'illustrazione dei disegni di legge in titolo ad una successiva seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

 

            La seduta termina alle ore 9,30.