Circolare del Ministero dellĠInterno n. 2 del 15 gennaio 1997

Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilitˆ.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle dĠAosta

e, per conoscenza:

AllĠIstituto nazionale di statistica

AllĠA.N.C.I.

AllĠA.N.U.S.C.A.

Al Gabinetto del Ministro

Con precedente circolare MIACEL n. 8 del 29 maggio 1995, questo Ministero ha diramato precise disposizioni sulla puntuale ed esatta gestione dellĠanagrafe da parte di signori sindaci, nella loro qualitˆ di ufficiali di Governo, richiamando lĠattenzione degli stessi sulle conseguenze, non solo di ordine penale ma anche amministrative, cui pu˜ dare luogo, la creazione di impedimenti, non previsti da norme legislative, allĠiscrizione in anagrafe.

Il particolare veniva sottolineato che lĠiscrizione nellĠanagrafe della popolazione residente dei cittadini italiani, non  sottoposta ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ma altres“ dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione.

Unico requisito,  la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto dichiarato dallĠinteressato.

Tuttavia, si  giˆ verificato a continua a verificarsi, anche alcune amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste di iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali.

Nel premettere che in ogni caso, provvedimenti del genere devono essere formalizzati ed, ai sensi dellĠart. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adeguatamente motivati, onde permettere agli interessati una eventuale impugnativa, si evidenzia che tale comportamento viene a concretizzare lĠirrogazione di una sanzione non prevista da alcuna normativa, ed  in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallĠart. 3 della Carta costituzionale e con successivo art. 16 che prevede la libertˆ di movimento e, quindi, di stabilimento su tutto il territorio nazionale.

Ci˜ premesso, atteso il ripetersi di tali inammissibili episodi cui si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti, si invitano le SS.LL. ad effettuare la pi accurata sorveglianza sulla gestione delle anagrafi da parte di signori sindaci, procedendo, se del caso, ad adottare tutti qui provvedimenti a tutela della dignitˆ della persona, non esclusa la segnalazione dellĠautoritˆ giudiziaria. Si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro: Napolitano [ marted“ 14 gennaio 1997 ]