DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.
          
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  urgenti  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo
economico  e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione
di  misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti,  in  particolare,  la  liberta' di iniziativa economica,
nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la
razionalizzazione,  l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione
amministrativa,   oltre   che   la   necessaria  semplificazione  dei
procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  per garantire la stabilizzazione della finanza
pubblica,  al  fine  di  garantire  il rispetto degli impegni in sede
internazionale  ed  europea  indispensabili,  nell'attuale  quadro di
finanza  pubblica,  per  il  conseguimento  dei connessi obiettivi di
stabilita' e crescita assunti;
  Ravvisata,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  le  connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi
di  perequazione  tributaria  occorrenti  per  il rispetto dei citati
vincoli;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di intervento
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  comprendono le misure
necessarie  e  urgenti  per  attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire,   unitamente   agli   altri  provvedimenti  indicati  nel
Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
    a)  un  obiettivo  di  indebitamento  netto delle amministrazioni
pubbliche  che  risulti  pari  al  2,5  per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e
allo  0,1  per  cento  nel  2011  nonche' a mantenere il rapporto tra
debito  pubblico  e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
    a)  la  crescita  del  tasso  di incremento del PIL rispetto agli
andamenti  tendenziali  per  l'esercizio in corso e per il successivo
triennio  attraverso  l'immediato  avvio  di maggiori investimenti in
materia   di   innovazione   e   ricerca,   sviluppo   dell'attivita'
imprenditoriale,  efficientamento  e  diversificazione delle fonti di
energia,  potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione
e  rilancio  delle  privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle   citta'   nonche'  attraverso  interventi  volti  a  garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di  acquisto  delle  famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita'  di  impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di
lavoro  tali  da  determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.

        
      
          
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                               Art. 2.
                             Banda larga
  1.   Gli   interventi  di  installazione  di  reti  e  impianti  di
comunicazione  elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
  2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia'  esistenti  di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in  titolarita'  di  concessionari  pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera  possa  derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti  le  parti,  senza  che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione  dei  lavori,  concordano  un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
  3.  Nei  casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto,   in   materia   di   coubicazione  e  condivisione  di
infrastrutture,    all'Autorita'   Garante   per   le   Comunicazioni
dall'articolo 89,  primo  comma,  del  decreto  legislativo 1° agosto
2003,  n.  259.  All'Autorita'  Garante  per le Comunicazioni compete
altresi'  l'emanazione  del  regolamento di cui all'articolo 4, terzo
comma,   della   legge   31 luglio   1997,  n.  249,  in  materia  di
installazione delle reti dorsali.
  4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno  trenta giorni prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo  sportello unico
dell'Amministrazione    territoriale    competente    la    denuncia,
accompagnata   da   una   dettagliata  relazione  e  dagli  elaborati
progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da realizzare
alla  normativa  vigente.  Con  il  medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
  5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di  comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
  6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di  efficacia  di  tre  anni.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
  7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione  comunale,  il  termine  di trenta giorni antecedente
l'inizio  dei  lavori  decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto di
assenso.  Ove  tale  atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  8.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato  alla  denuncia  il  competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
  10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di
una  o  piu'  delle  condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici  motivi  ostativi  di  sicurezza,  incolumita'  pubblica  o
salute,  notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono  necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'
comunque  salva  la  facolta'  di  ripresentare la denuncia di inizio
attivita',  con  le modifiche le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
  11.  L'operatore  della  comunicazione decorso il termine di cui al
comma 4  e  nel  rispetto  dei  commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
  12.  Ultimato  l'intervento,  il progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di  collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
  13.  Per  gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001.   Puo'   applicarsi,   ove  ritenuta  piu'  favorevole  dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
  14.  Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo  1° agosto  2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi  alla  installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati  di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del  caso  che  si  tratti  di  beni  facenti  parte  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  delle  province e dei comuni e che tale
attivita'  possa  arrecare  concreta  turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione  e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
  15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259  si  applicano  anche  alle opere occorrenti per la realizzazione
degli  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica su
immobili  di  proprieta'  privata,  senza  la  necessita'  di  alcuna
preventiva richiesta di utenza.

        
      
          
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                               Art. 3.
                              Start up
  1.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67   derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale  in  societa'  di  cui  all'articolo 5,  escluse le societa'
semplici  e  gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre  anni,  ovvero  dalla  cessione  degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi   alle   medesime   societa',  rispettivamente  posseduti  e
stipulati  da  almeno  tre  anni,  non concorrono alla formazione del
reddito  imponibile  in  quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro  due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di  cui  all'articolo 5  e  all'articolo 73, comma 1, lettera a), che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale  sociale  o  l'acquisto  di partecipazioni al capitale delle
medesime,  sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
  6-ter.  L'importo  dell'esenzione prevista dal comma precedente non
puo'  in  ogni  caso  eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa'  le  cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni  anteriori  alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di  beni  materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali   ammortizzabili,   nonche'   per   spese  di  ricerca  e
sviluppo.».

        
      
          
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                               Art. 4.
                Strumenti innovativi di investimento
  1.  Per  lo  sviluppo  di  programmi di investimento destinati alla
realizzazione  di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto di
innovazione,  anche  consentendo  il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
la  valorizzazione  delle  risorse  finanziarie destinate allo scopo,
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono
essere   costituiti   appositi   fondi   di   investimento   con   la
partecipazione  di  investitori  pubblici e privati, articolati in un
sistema  integrato  tra  fondi  di  livello nazionale e rete di fondi
locali.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate  le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi,
di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
  2.  Dalle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie  a  carico  delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.

        
      
          
Capo II
Impresa
                               Art. 5.
                       Sorveglianza dei prezzi
  1. I  commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
  «198.  E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere   alla   tenuta   ed  elaborazione  dei  dati  e  delle
informazioni   segnalate   agli   "uffici  prezzi"  delle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso  analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento
e  decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate
a  verificare  l'andamento  dei  prezzi  di  determinati  prodotti  e
servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su   richiesta,   dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato.».
  «199.  Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al
comma precedente  si  avvale  dei  dati  rilevati  dall'ISTAT,  della
collaborazione  dei  Ministeri  competenti  per  materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere,  delle  Camere  di  commercio, nonche' del supporto
operativo  della  Guardia  di  finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive.  Il  Garante puo' convocare le imprese e le associazioni
di  categoria  interessate  al fine di verificare i livelli di prezzo
dei  beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale  andamento  del  mercato.  L'attivita' del Garante viene resa
nota  al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del
Ministero dello sviluppo economico.».
  2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole  «di  cui  al  comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».

        
      
          
Capo II
Impresa
                               Art. 6.
          Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
  1.   Le   iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla  loro
promozione,  sviluppo  e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione   Europea  possono  fruire  di  agevolazioni  finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE)  n.  1998/2006  della  Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
  2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
    a)  la  realizzazione  di  programmi  aventi  caratteristiche  di
investimento  finalizzati  al  lancio  ed  alla  diffusione  di nuovi
prodotti  e  servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi mercati per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
    b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'  collegati ad
investimenti  italiani  all'estero,  nonche'  programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
    c)   altri  interventi  prioritari  individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  3.  Con  una  o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono determinati i
termini,  le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita'
e  gli  obblighi  del  gestore,  le funzioni di controllo, nonche' la
composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo
di  cui  al  comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
  4.  Per  le  finalita'  dei  commi precedenti  sono  utilizzate  le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 luglio  1981,  n.  394  con  le  stesse modalita' di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  delibera  il  piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria  dalla  legge  finanziaria  ovvero  in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
  5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei   commi 1  e  4  dell'articolo 2,  ad  eccezione  altresi'  degli
articoli 10,  11,  20,  22  e  24.  E',  per  altro abrogata la legge
20 ottobre  1990,  n.  304  ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono
abrogati,  altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
  6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti  nel  comma 1,  dell'articolo 25  del  decreto  legislativo
31 marzo  1998,  n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento
al presente articolo.

        
      
          
Capo III
Energia
                               Art. 7.
                  «Strategia energetica nazionale»
        e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  definisce  la «Strategia energetica nazionale»,
che  indica  le  priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione   delle   misure   necessarie  per  conseguire,  anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
    a)   diversificazione   delle  fonti  di  energia  e  delle  aree
geografiche di approvvigionamento;
    b)  miglioramento  della  competitivita'  del  sistema energetico
nazionale  e  sviluppo  delle  infrastrutture  nella  prospettiva del
mercato interno europeo;
    c)    promozione   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   e
dell'efficienza energetica;
    d)   realizzazione   nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
produzione di energia nucleare;
    e)  incremento  degli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo nel
settore  energetico  e  partecipazione  ad  accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
    f)   sostenibilita'  ambientale  nella  produzione  e  negli  usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
    g)  garanzia  di  adeguati  livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
  2.  Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro  dello  sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
  3.  Anche  al  fine  della  realizzazione degli obiettivi di cui al
comma 1  il  Governo  e'  autorizzato ad avviare la stipula, entro il
31 dicembre  2009, di uno o piu' accordi con Stati membri dell'Unione
Europea  o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del
settore  dell'energia  nucleare, al fine di contenere le emissioni di
CO2    e    garantire   la   sicurezza   e   l'efficienza   economica
dell'approvvigionamento  e  produzione  di energia, in conformita' al
Regolamento  (CE)  n.  1504/2004  del  19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom  del  29 aprile  2004,  alla  Decisione  2004/294/CE
dell'8 marzo  2004  e  alle  direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE del
26 giugno 2003.
  2.  Gli  accordi  potranno  prevedere  modelli  contrattuali  volti
all'ottenimento  di  forniture di energia nucleare a lungo termine da
rendere,  con  eventuali  interessi,  a  conclusione  del processo di
costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio
nazionale.
  3.  Gli  accordi  potranno  definire,  conseguentemente,  tutti gli
aspetti  connessi  della  normativa,  ivi  compresi  l'assetto  e  le
competenze  dei  soggetti  pubblici operanti nei sistemi dell'energia
nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le
disposizioni  vigenti,  nel rispetto delle competenze delle Regioni a
statuto  speciale  e  delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        
      
          
Capo III
Energia
                               Art. 8.
                 Legge obiettivo per lo sfruttamento
                    di giacimenti di idrocarburi
  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle  acque  del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio  1991,  n.  9, come modificata dall'articolo 26 della legge
31 luglio  2002,  n.  179,  si applica fino a quando il Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, del territorio e
del  mare,  non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di
rischi  apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati  studi,  che  dovranno  essere  presentati dai titolari di
permessi  di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i  metodi  di  valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo 5,  comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata   domanda   per   il   riconoscimento  della  marginalita'
economica,  comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine  di  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello
stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi  al  termine  di  cui  al  comma 2,  pubblica l'elenco dei
giacimenti  di  cui  al  medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione  di  energia  elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
  4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita dall'articolo 5 del
decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali.

        
      
          
Capo III
Energia
                               Art. 9.
         Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le  parole  «puo'  essere»  sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
    b) al  primo  periodo,  dopo  le  parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
  2.  Per  fronteggiare  la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della    pesca   professionale   e   dell'autotrasporto   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento e fino al
31 dicembre   2008,   l'Agenzia   nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  provvede  con  proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di  sostegno  volte  a  consentire  il  mantenimento  dei  livelli di
competitivita',  previa  apposita  convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
  3.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma 2,  che  definisce  altresi'  le  modalita'  e  le  risorse per
l'attuazione  delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

        
      
          
Capo III
Energia
                              Art. 10.
       Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
        e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
  1. Al  comma 355  dell'articolo 1  della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
    «c-ter)  infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle
reti  di  telecomunicazione,  sulla base di programmi predisposti dal
Ministero dello sviluppo economico.».

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 11.
                             Piano Casa
  1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio
sociale  e  il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa,  il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa,
su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281.  Il  Ministero  trasmette  la
proposta  di  piano  alla  Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad
uso   abitativo   attraverso   l'offerta   di   alloggi  di  edilizia
residenziale,  da  realizzare  nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica   e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  con  il
coinvolgimento    di   capitali   pubblici   e   privati,   destinati
prioritariamente  a  prima  casa  per  le  seguenti categorie sociali
svantaggiate   nell'accesso   al  libero  mercato  degli  alloggi  in
locazione:
    a)  nuclei  familiari  a  basso  reddito,  anche  monoparentali o
monoreddito;
    b) giovani coppie a basso reddito;
    c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
    d) studenti fuori sede;
    e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
    f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1
della legge n. 9 del 2007;
    g) immigrati regolari.
  3.  Il  Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi
alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano
conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realta'
territoriali, attraverso i seguenti interventi:
    a)    costituzione    di   fondi   immobiliari   destinati   alla
valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
    b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse  derivanti  dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
    c)  promozione  da  parte di privati di interventi ai sensi della
parte  II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
    d)  agevolazioni,  anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie  costituite  tra  i soggetti destinatari degli interventi in
esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per
la  partecipazione  di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell'esigenza abitativa;
    e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
  4.  L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita'
di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  ovvero,  per  gli interventi integrati di
valorizzazione  del  contesto  urbano e dei servizi metropolitani, ai
sensi dei commi da 5 a 8.
  5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado
urbano,  concentrando  gli interventi sulla effettiva consistenza dei
fenomeni  di  disagio  e  di degrado nei singoli contesti, rapportati
alla  dimensione  fisica e demografica del territorio di riferimento,
attraverso  la  realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia  sociale  e  nei sistemi metropolitani e di riqualificazione
urbana,  anche  attraverso  la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo  e  valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati,  con  principale  intervento  finanziario  privato,  possono
essere   stipulati   appositi  accordi  di  programma,  promossi  dal
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di
interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota
di  alloggi,  da  destinare  alla  locazione  a canone convenzionato,
stabilito secondo criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia
sovvenzionata,  complessivamente  non  inferiore al 60% degli alloggi
previsti  da  ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di
interventi  di  rinnovo  e  rigenerazione  urbana,  caratterizzati da
elevati  livelli  di  qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza  e  sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventi
sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III,
Capo  III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le
seguenti modalita':
    a)  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei promotori
degli  interventi  di  incremento  del patrimonio abitativo destinato
alla  locazione  a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere
come  corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o
in  parte la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica
da  destinare  alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare
alla  alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
    b)  incrementi  premiali  di diritti edificatori finalizzati alla
dotazione  di  servizi,  spazi  pubblici  e  di  miglioramento  della
qualita' urbana;
    c)  provvedimenti  mirati  alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza  comunale  o  degli  oneri  di  costruzione e strumenti di
incentivazione del mercato della locazione;
    d)  costituzione  di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a),  con  la  possibilita'  di  prevedere altresi' il conferimento al
fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli
immobili.
  6.  Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo l'alloggio  sociale,  in quanto servizio economico generale,
e'  identificato,  ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica
degli  aiuti  di  Stato,  di  cui  agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo   della   Comunita'   Europea,  come  parte  essenziale  e
integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
  7.  In  sede  di  attuazione  dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente  disciplinate  le modalita' e i termini per la verifica
periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base
al  cronoprogramma  approvato  e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa
allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione   piu'  efficienti.  Gli  alloggi  realizzati  o  alienati
nell'ambito  delle  procedure di cui al presente articolo non possono
essere   oggetto  di  successiva  alienazione  prima  di  dieci  anni
dall'acquisto originario.
  8.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i comuni e le
province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267. I
programmi  integrati  di  cui al comma 5 sono dichiarati di interesse
strategico  nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di
cui  all'accordo  di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede
con  l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616  e  successive modificazioni ed
integrazioni.
  9.   Per   l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e'   istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  nel  quale
confluiscono  le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29 novembre  2007, n. 222. Gli eventuali
provvedimenti  adottati  in attuazione delle disposizioni legislative
citate  al  primo  periodo  del  presente comma, incompatibili con il
presente  articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di  cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del  2007,  ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e
prestiti,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per
essere  iscritte  sul  Fondo  di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti   agli  effetti  in  termini  di  indebitamento  netto
previsti  per  ciascun  anno  in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 12.
           Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
  All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
in  legge,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) il  comma 8-sexiesdecies  e'  sostituito  dal  seguente:  «per
effetto  delle  revoche  di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali  stipulati  da  TAV S.p.A. con i contraenti generali in
data  15 ottobre  1991  ed  in  data  16 marzo  1992 continuano senza
soluzione   di  continuita',  con  RFI  S.p.A.  Ed  i  relativi  atti
integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti  generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme
alle previsioni delle direttive comunitarie»;
    b) i  commi 8-septiesdecies,  8-duodevicies  ed 8-undevicies sono
abrogati.

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 13.
                       Misure per valorizzare
                 il patrimonio residenziale pubblico
  1.  Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque
denominati,   e   di   favorire  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni
abitativi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per
i   rapporti  con  le  regioni  promuovono,  in  sede  di  Conferenza
unificata,  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi  ad  oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione
degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti.
  2.  Ai  fini  della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
    a)  determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
    b)  riconoscimento  del diritto di opzione all'acquisto in favore
dell'assegnatario  unitamente  al proprio coniuge, qualora risulti in
regime  di  comunione  dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei
beni,  o,  gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'  la
convivenza  duri  da  almeno  cinque  anni, dei figli conviventi, dei
figli non conviventi;
    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
  3.  Nei  medesimi  accordi,  fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410, puo' essere
prevista  la  facolta'  per  le amministrazioni regionali e locali di
stipulare  convenzioni  con  societa'  di  settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 14.
                          Expo Milano 2015
  1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento   del  grande  evento  EXPO  Milano  2015  in  attuazione
dell'adempimento  degli  obblighi  internazionali assunti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE)
e'  autorizzata  la  spesa  di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45
milioni  di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011,
223  milioni  di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno
2013,  445  milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per
l'anno 2015.
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato
Commissario  straordinario  del  Governo per l'attivita' preparatoria
urgente.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  sentito  il presidente della regione Lombardia e sentiti i
rappresentanti  degli  enti  locali  interessati,  sono istituiti gli
organismi  per la gestione delle attivita', compresa la previsione di
un  tavolo  istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali  e  sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le
modalita' di erogazione dei finanziamenti.

        
      
          
Capo V
Istruzione e ricerca
                              Art. 15.
                     Costo dei libri scolastici
  1.  A  partire  dall'anno  scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa  vigente  e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei  libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione   didattica   esistente,   i   competenti  organi
individuano  preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in  parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai testi
disponibili  tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
  2.  Al  fine  di  potenziare  la disponibilita' e la fruibilita', a
costi  contenuti  di  testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle  scuole,  degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2008-2009, i libri di
testo  per  le  scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19 febbraio  2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione  secondaria  superiore  sono  prodotti  nelle  versioni  a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico  2011-2012,  il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri  utilizzabili  nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
  3.  I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in  sezioni  tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo   contenuto   e  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti  e
integrazioni.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
    a) le  caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b) le  caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di  testo nelle
versioni on line e mista;
    c) il  prezzo  dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria  di  I  e  II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
  4.  Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

        
      
          
Capo V
Istruzione e ricerca
                              Art. 16.
     Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
  1.  In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle   leggi   vigenti   e  dell'autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa   e   finanziaria,  le  Universita'  pubbliche  possono
deliberare   la  propria  trasformazione  in  fondazioni  di  diritto
privato.  La  delibera  di  trasformazione  e'  adottata  dal  Senato
accademico  a  maggioranza  assoluta  ed e' approvata con decreto del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
trasformazione  opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
  2.  Le  fondazioni  universitarie  subentrano  in  tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al  fondo  di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili
gia' in uso alle Universita' trasformate.
  3.  Gli  atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
  4.   Le  fondazioni  universitarie  sono  enti  non  commerciali  e
perseguono  i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro
natura  giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'
della  gestione.  Non  e'  ammessa  in  ogni caso la distribuzione di
utili,  in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' previste dagli statuti
delle   fondazioni   universitarie   sono  destinati  interamente  al
perseguimento degli scopi delle medesime.
  5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle  fondazioni  universitarie  sono  esenti  da  tasse  e  imposte
indirette  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  altro  titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili  relativi  agli  atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
  6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto
puo'  prevedere  l'ingresso  nella  fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
  7.  Le  fondazioni  universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e  degli enti
pubblici,   fermo   restando   il   rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario.
  8.   Le   fondazioni   universitarie  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa  e  contabile,  nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
  9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura  l'equilibrio  di  bilancio.  Il  bilancio viene redatto con
periodicita'   annuale.  Resta  fermo  il  sistema  di  finanziamento
pubblico;  a  tal  fine,  costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi,   l'entita'   dei   finanziamenti  privati  di  ciascuna
fondazione.
  10.  La  vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei  sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
  11.  La  Corte  dei  conti  esercita  il controllo sulle fondazioni
universitarie  secondo  le  modalita'  previste  dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
  12.  In  caso  di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione  della  fondazione  universitaria  da  parte degli organi di
amministrazione  o  di  rappresentanza,  il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca nomina un Commissario straordinario
senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del Bilancio dello Stato, con il
compito  di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei
mesi  da  tale  nomina  procede  alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
  13.  Fino  alla  stipulazione  del  primo  contratto  collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica  il  trattamento  economico  e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore della presente norma.
  14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con   il   presente  articolo e  con  la  natura  privatistica  delle
fondazioni medesime.

        
      
          
Capo V
Istruzione e ricerca
                              Art. 17.
                  Progetti di ricerca di eccellenza
  1.  Al  fine  di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle risorse
pubbliche  volte  al  sostegno  e  all'incentivazione  di progetti di
ricerca  di  eccellenza  ed  innovativi,  ed  in  considerazione  del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte  delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro  rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma 3,  sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
disposta  l'attribuzione  del  patrimonio storico e documentale della
Fondazione  IRI  ad  una  societa' totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere   altresi'  disposta  la  successione  di  detta  societa'  in
eventuali  rapporti  di  lavoro  in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi  o  passivi  che  dovessero  risultare  incompatibili  con  le
finalita'  o  l'organizzazione  della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
  4.  Le  risorse  acquisite  dalla  Fondazione  Istituto Italiano di
Tecnologia   ai   sensi   del   precedente  comma sono  destinate  al
finanziamento  di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla
realizzazione,  sul  territorio  nazionale,  di  progetti  in settori
tecnologici  altamente  strategici  e  alla  creazione di una rete di
infrastrutture  di  ricerca  di  alta  tecnologia  localizzate presso
primari centri di ricerca pubblici e privati.
  5.  La  Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti  di  cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione
del codice civile.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 18.
         Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
  1.  A  decorrere  dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto-legge, le
societa'   che   gestiscono   servizi   pubblici   locali   a  totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita'  per  il  reclutamento  del personale e per il conferimento
degli   incarichi  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2.  Le  altre  societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il  reclutamento  del personale e per il conferimento degli incarichi
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle societa' quotate su mercati regolamentati.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 19.
            Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
                         e redditi di lavoro
  1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle   decorrenze   dei  trattamenti  disciplinato  dall'articolo 1,
comma 6,  della  predetta  legge  n.  243 del 2004. Con effetto dalla
medesima   data   di   cui   al  primo  periodo  del  presente  comma
relativamente  alle  pensioni  liquidate  interamente  con il sistema
contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi 21  e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
  3.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 20.
                Disposizioni in materia contributiva
  1.  Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n.  138,  si  interpreta  nel  senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto  per  legge  o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della  predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento della
relativa  contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione  e  conservano  la  loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
  2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli
enti  pubblici  e  degli  enti locali privatizzate e a capitale misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
    a) la contribuzione per maternita';
    b) la contribuzione per malattia per gli operai.
  3.   A   decorrere  dal  1° gennaio  2009  il  comma 2,  lettera a)
dell'articolo 16   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223  e'  cosi'
sostituito:  «Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30%
delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
  4.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
  5.  All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del
26 aprile  1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40,
n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
  6.  L'estensione  dell'obbligo  assicurativo  di  cui al comma 4 si
applica  con  effetto  dal  primo  periodo  di  paga  decorrente  dal
1° gennaio 2009.
  7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  nei  procedimenti  relativi  a  controversie  in  materia  di
previdenza  e  assistenza  sociale,  a  fronte  di  una pluralita' di
domande  che  frazionino  un  credito  relativo al medesimo rapporto,
comprensivo   delle   somme   eventualmente   dovute  per  interessi,
competenze  e  onorari  e ogni altro accessorio, la riunificazione e'
disposta  d'ufficio  dal  giudice  ai  sensi  dell'articolo 151 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
  8.   In   mancanza   della   riunificazione   di  cui  al  comma 7,
l'improcedibilita'  della domanda puo' essere richiesta dal convenuto
in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento,  ivi  compresa  la fase
esecutiva.
  9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio  o  revoca  la  provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa
alle parti un termine perentorio per la riunificazione.
  10.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2009,  l'assegno sociale di cui
all'articolo 3,  comma 6,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, e'
corrisposto  agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente,   in   via  continuativa,  per  almeno  cinque  anni  nel
territorio nazionale.
  11.     A    decorrere    dal    1° gennaio    2009,    al    primo
comma dell'articolo 43  del  decreto  del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le
seguenti parole: «e provinciali».
  12.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge   l'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  mette  a
disposizione  dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni  relative  ai decessi e alle variazioni di stato civile
da   effettuarsi   obbligatoriamente  entro  due  giorni  dalla  data
dell'evento.
  13.  In  caso  di  ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile  del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
  14.  Il  primo  periodo  dell'articolo 31,  comma 19,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 21.
               Modifiche alla disciplina del contratto
                    di lavoro a tempo determinato
  1.  All'articolo 1,  comma 1,  del  decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368,  dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo»   aggiungere  le  parole:  «,anche  se  riferibili  alla
ordinaria attivita' del datore di lavoro».
  2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre   2007,  n.  247,  dopo  le  parole  «ferma  restando  la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
aggiungere   le  parole:  «e  fatte  salve  diverse  disposizioni  di
contratti  collettivi  stipulati  a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  3.   All'articolo 5,   comma 4-quater,   del   decreto  legislativo
6 settembre  2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza»  aggiungere  le parole: «fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  4.  Decorsi  24  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute  nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 22.
         Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali
                         di tipo accessorio
  1.  L'articolo  70,  comma 1,  del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  e'  sostituito  dal seguente: «1. Per prestazioni di
lavoro   accessorio  si  intendono  attivita'  lavorative  di  natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio,  pulizia  e  manutenzione  di edifici, strade, parchi e
monumenti; c)    dell'insegnamento   privato   supplementare; d)   di
manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di lavori di
emergenza  o  di  solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e   grado; f)  di  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale; g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente  al  commercio,  al  turismo  e  ai  servizi; h)  della
consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica.».
  2.  All'articolo 72  comma 4-bis  le  parole  «lettera e-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
  3.  L'articolo  72,  comma 5,  del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per  il  versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture   assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del  decreto
ministeriale   i   concessionari   del   servizio   sono  individuati
nell'I.N.P.S.  e  nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 23.
      Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
  1.  All'articolo 49,  comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni» .
  2.  All'articolo 49  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  e'  aggiunto  il  seguente  comma: «5-ter. In caso di formazione
esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In
questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato
professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti
collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali
definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per
ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione
della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica
professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276 dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole:
«,compresi i dottorati di ricerca».
  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le  parole  «e  le altre istituzioni formative»
aggiungere  le  seguenti  parole:  «In  assenza  di  regolamentazioni
regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per   quanto   compatibili,  i  principi  stabiliti  all'articolo 49,
comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53».
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
    b) l'articolo 21  e  l'articolo 24,  commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 24.
                            Taglia-leggi
  1.  A  far  data  dal  sessantesimo  giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 25.
                     Taglia-oneri amministrativi
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto,  su  proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, e'
approvato  un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti   da  obblighi  informativi  nelle  materie  affidate  alla
competenza  dello  Stato,  con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il
31 dicembre  2012,  alla  riduzione  di  tali  oneri  per  una  quota
complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa  alle  materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  dei
successivi accordi attuativi.
  2.  In  attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della  funzione  pubblica  coordina  le  attivita'  di misurazione in
raccordo  con  l'Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
  3.  Ciascun  Ministro,  di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi,  che  definisce  le misure normative, organizzative e
tecnologiche  finalizzate  al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1,  assegnando  i  relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  I  piani
confluiscono  nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo
nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, si
provvede  a  definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di   cui   al  comma 3  e  delle  forme  di  verifica  dell'effettivo
raggiungimento   dei   risultati,   anche  utilizzando  strumenti  di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
  5.  Sulla  base  degli  esiti  della  misurazione  di ogni materia,
congiuntamente  ai  piani  di  cui  al  comma 3,  e comunque entro il
30 settembre  2012,  il  Governo  e'  delegato ad adottare uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o i Ministri competenti,
contenenti  gli  interventi  normativi  volti  a  ridurre  gli  oneri
amministrativi  gravanti  sulle  imprese  nei  settori  misurati  e a
semplificare  e  riordinare  la  relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono  nel  processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  6.  Degli  stati  di  avanzamento  e dei risultati raggiunti con le
attivita'  di  misurazione  e  riduzione  degli  oneri amministrativi
gravanti  sulle  imprese  e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
  7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati nei singoli piani
ministeriali  di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 26.
                             Taglia-enti
  1.  Gli  enti  pubblici  non  economici  con una dotazione organica
inferiore  alle  50  unita',  nonche'  quelli  di  cui  al  comma 636
dell'articolo 2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione
degli  ordini  professionali e le loro federazioni, delle federazioni
sportive  e  degli  enti  non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  nonche'  degli  enti  parco  e  degli  enti di ricerca sono
soppressi  al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione   normativa,   da   emanarsi  entro  quaranta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e di quelli le cui
funzioni  sono  attribuite,  con lo stesso decreto, ad organi diversi
dal  Ministero  che  riveste  competenza  primaria  nella materia. Le
funzioni  da  questi  esercitate  sono attribuite all'amministrazione
vigilante  e  le  risorse  finanziarie  ed  umane  sono  trasferite a
quest'ultima,  che  vi  succede a titolo universale in ogni rapporto,
anche  controverso.  Nel  caso  in  cui  gli  enti da sopprimere sono
sottoposti  alla  vigilanza  di  piu'  Ministeri, le funzioni vengono
attribuite   al  Ministero  che  riveste  competenza  primaria  nella
materia.   Nei   successivi   novanta  giorni  i  Ministri  vigilanti
comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa  gli  enti  che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
  2.  Sono,  altresi',  soppressi  tutti  gli altri enti pubblici non
economici  di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1
che,  alla  scadenza  del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati
dalle   rispettive  amministrazioni  al  fine  della  loro  conferma,
riordino  o  trasformazione  ai  sensi  del comma 634 dell'articolo 2
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data,
le  relative  funzioni  sono  trasferite  al Ministero vigilante. Con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato
da  una  situazione  contabile,  e'  disposta  la  destinazione delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
In  caso  di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui
al   secondo  periodo,  si  applica  l'articolo 3,  comma 128,  della
presente   legge.  Al  personale  che  rifiuta  il  trasferimento  si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  eccedenza  e  mobilita'
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  3.  All'allegato  A  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244 sono
aggiunti, in fine, i seguenti enti:
    «Ente italiano montagna
    Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
    Istituto agronomico per l'oltremare».
  4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro per la semplificazione normativa».
  5.  All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le  parole  «e  il  Ministro  per dell'Economia e delle Finanze» sono
sostituite  dalle  seguenti  «,  il  Ministro  dell'Economia  e delle
Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 27.
                            Taglia-carta
  1.  Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,
le  amministrazioni  pubbliche  riducono  del  50%  rispetto a quella
dell'anno  2007,  la  spesa  per  la stampa delle relazioni e di ogni
altra  pubblicazione  prevista  da  leggi e regolamenti e distribuita
gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
  2.  Al  fine  di  ridurre  i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale
a  tutti  i  soggetti  in  possesso  di  un  abbonamento  a carico di
amministrazioni    o   enti   pubblici   o   locali   e'   sostituita
dall'abbonamento   telematico.   Il   costo   degli   abbonamenti  e'
conseguentemente   rideterminato   entro  60  giorni  dalla  data  di
conversione del presente decreto-legge.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 28.
              Misure per garantire la razionalizzazione
                    di strutture tecniche statali
  1.  E'  istituito,  sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA).
  2.  L'IRPA  svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali   e   di   personale,   dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'Ambiente  e  per  i  servizi  tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto   legislativo   n.  300  del  30  luglio  1999  e  successive
modificazioni,  dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla  legge  11 febbraio  1992,  n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata   al  mare  di  cui  all'articolo 1-bis  del  decreto-legge
4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito  in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1,  comma 1,  della  legge  21 gennaio  1994,  n. 61, i
quali,  a  decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  da  adottare  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti  in  materia  di  ambiente,  che  si esprimono entro venti
giorni  dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi  per  l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di  ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse  dell'IRPA.  In  sede di definizione di tale decreto si tiene
conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli  organi  di  amministrazione  e controllo degli enti soppressi,
nonche'    conseguenti    alla   razionalizzazione   delle   funzioni
amministrative,  anche  attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative   e  funzionali,  e  al  minor  fabbisogno  di  risorse
strumentali e logistiche.
  4.   La  denominazione  «Istituto  di  ricerca  per  la  protezione
ambientale  (IRPA)»  sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le  denominazioni:  «Agenzia  per la protezione dell'Ambiente e per i
servizi  tecnici  (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)».
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita'   istituzionali   fino  all'avvio  dell'IRPA,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   nomina   un  commissario  e  due
subcommissari.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari  di  cui  al comma precedente, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7.  La  Commissione  istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal settore pubblico e
privato,  con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno   tre   scelti   fra  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
contabili, oppure tecnico-scientifica.
  8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
  9.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui  al  periodo  precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina
dei  nuovi  esperti,  lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantita  dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  10.  La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla  programmazione  e  gestione  degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2  del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,  n.  90,  e'  composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici  e geologi, e
tredici  scelti  fra  giuristi  ed  economisti,  tutti  di comprovata
esperienza,  di  cui  almeno  tre  scelti  fra  magistrati  ordinari,
amministrativi e contabili.
  11.  I  componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto legge.
  12.  La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui
all'articolo 2,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90.
  13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari  di  cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 29.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Per  i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e  l'unico  dato  sensibile  e'  costituito dallo stato di
salute  o  malattia  dei  propri  dipendenti  senza indicazione della
relativa  diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di
cui     al     punto     19    dell'Allegato    B    e'    sostituito
dall'autocertificazione,  resa  dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  di trattare soltanto dati personali non
sensibili,  che  l'unico  dato sensibile e' costituito dallo stato di
salute  o  malattia  dei  propri  dipendenti  senza indicazione della
relativa  diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato e' stato
eseguito  in  osservanza  delle  misure  di  sicurezza  richieste dal
presente codice nonche' dall'Allegato B).».
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto-legge,  con  un aggiornamento del disciplinare
tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione  e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai
sensi  dell'articolo 36  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  sono previste modalita' semplificate di redazione del documento
programmatico  per  la  sicurezza  di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 34  e  di  cui  al  punto 19 dell'Allegato B al decreto
legislativo   30 giugno  2003,  n.  196  per  le  correnti  finalita'
amministrative e contabili.
  3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il
termine  ivi  indicato,  la disciplina di cui al comma 1 si applica a
tutti i soggetti di cui al comma 2.
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «La  notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
attraverso  il  sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene  la  richiesta  di  fornire  tutte  e  soltanto  le seguenti
informazioni:
      1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del
trattamento se designato;
      2) la o le finalita' del trattamento;
      3)   una   descrizione  della  o  delle  categorie  di  persone
interessate  e  dei  dati  o  delle  categorie  di dati relativi alle
medesime;
      4)  i  destinatari  o  le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
      5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
      6)  una  descrizione  generale  che permetta di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento.».
  5.  Entro  due  mesi dall'entrata in vigore della presente legge il
Garante  di  cui  all'articolo 153  del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del
decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui
al comma 4.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 30.
            Semplificazione dei controlli amministrativi
          a carico delle imprese soggette a certificazione
  1.  Per  le  imprese  soggette  a  certificazione  ambientale  o di
qualita'  rilasciata  da  un  soggetto  certificatore  accreditato in
conformita'  a  norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici  svolti  dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi  o  le ulteriori attivita' amministrative di verifica,
anche   ai   fini   dell'eventuale   rinnovo  o  aggiornamento  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  dell'attivita'.  Le  verifiche  dei
competenti  organi  amministrativi  hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione.
  2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale   di   sussidiarieta'  orizzontale  ed  attiene  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera m),  della Costituzione.
Resta   ferma   la  potesta'  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali,
nell'ambito   delle   rispettive  competenze,  di  garantire  livelli
ulteriori di tutela.
  3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, sono
individuati  le  tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova
applicazione  la  disposizione  di cui al comma 1, con l'obiettivo di
evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli,  nonche' le
modalita'  necessarie  per  la compiuta attuazione della disposizione
medesima.
  4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 31.
              Durata e rinnovo della carta d'identita'
  1.  L'articolo  3,  secondo  comma,  del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  le  parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».
  2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo  unico  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato  dal  comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte  d'identita'  in  corso  di  validita'  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3.  Ai  fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita'  della  data  di  scadenza  del  documento  stesso tra il
centoottantesimo  e  il  novantesimo  giorno  antecedente la medesima
data.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 32.
                       Strumenti di pagamento
  1.  All'articolo 49  del  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai  commi 1,  5,  8,  12  e  13,  le  parole «euro 5.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
    b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 33.
                Applicabilita' degli studi di settore
                     e elenco clienti fornitori
  1.  Il  comma 1  dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1  a  6,  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore  gli  studi  di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore  devono  essere  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo
precedente e' fissato al 31 dicembre».
  2.  Resta  ferma  la  disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della  legge  8 maggio  1998,  n.  146,  concernente la emanazione di
regolamenti  governativi  nella  materia  ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque  essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a  quelle  contenute nella presente legge regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente.
  3.  All'articolo 8-bis  del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4-bis e' abrogato;
    b) il comma 6 e' abrogato.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 34.
         Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
  1.  L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
abrogato.  Sono  attribuite  ai  comuni  le funzioni esercitate dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia
di  verificazione  prima  e  verificazione  periodica degli strumenti
metrici.
  2.  Presso  ciascun  comune  e'  individuato  un responsabile delle
attivita'  finalizzate  alla  tutela  del  consumatore  e  della fede
pubblica,  con  particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia di
controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e strumenti di misura gia'
svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
  3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.  Le  attivita'  delle Amministrazioni pubbliche interessate
sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  disponibili a legislazione
vigente.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 35.
        Semplificazione della disciplina per l'installazione
              degli impianti all'interno degli edifici
  1.  Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:
    a) il  complesso  delle  disposizioni  in materia di attivita' di
installazione  degli  impianti  all'interno  degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
    b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui   alla  lettera a)  con  l'obiettivo  primario  di  tutelare  gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
    c) la   revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  caso  di
violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai  provvedimenti previsti alle
lettere a) e b).
  2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e'
soppresso.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 36.
                            Class action
  1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela   risarcitoria   collettiva,  anche  in  forma  specifica  nei
confronti  delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447
della  legge  4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta
giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 37.
               Certificazioni e prestazioni sanitarie
  1.  Al  fine  di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali  e  non  necessari  alla  tutela  della  salute  a  carico di
cittadini  ed  imprese  e  consentire  la eliminazione di adempimenti
formali  connessi  a  pratiche  sanitarie  obsolete,  ferme  restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e della solidarieta'
sociale,   di   concerto  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata, sono
individuate le disposizioni da abrogare.
  2.  Il  comma 2  dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente  testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 38.
                        Impresa in un giorno
  1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di  cui  all'articolo 41  della  Costituzione,  l'avvio  di attivita'
imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e'  tutelato  sin  dalla  presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo attengono  ai livelli
essenziali  delle  prestazioni  per garantire uniformemente i diritti
civili  e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e   la   concorrenzialita'  delle  imprese  su  tutto  il  territorio
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo 117,  seconda  comma, lettera m)
della Costituzione.
  3.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e del Ministro per la semplificazione normativa,
si  procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello  unico  per  le  attivita' produttive di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998, n. 447, e successive
modificazioni,  in  base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di  quanto  previsto  dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
    a) attuazione  del  principio  secondo cui, salvo quanto previsto
per  i  soggetti  privati  di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce  l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua attivita'
produttiva  e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per
conto  di  tutte  le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui all'articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    b) le  disposizioni  si  applicano  sia  per l'espletamento delle
procedure  e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva  del  Consiglio  e  del  Parlamento europeo del 12 dicembre
2006,  n.  123,  sia  per  la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
    c) l'attestazione  della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la  cessazione  dell'esercizio  dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata  a  soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In  caso  di  istruttoria  con  esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano  una  dichiarazione  di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti   che   comportino   attivita'  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione,   i   soggetti   privati  accreditati  svolgono
unicamente   attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto  dello
sportello unico;
    d) i   comuni   possono  esercitare  le  funzioni  inerenti  allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
    e) l'attivita'  di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi  in  cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
    f) lo  sportello  unico,  al  momento  della  presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione  dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
d.i.a.,  costituisce  titolo  autorizzatorio.  In caso di diniego, il
privato  puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    g) per   i   progetti   di   impianto   produttivo  eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di  osservazioni  ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il  termine  previsto  per  le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle  questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione procedente
conclude  in  ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in  tal  caso,  salvo  il  caso  di  omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile  del  procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli  eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
  4.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la semplificazione
normativa,   sono   stabiliti   i   requisiti   e   le  modalita'  di
accreditamento  dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e
le  forme  di  vigilanza  sui  soggetti  stessi,  eventualmente anche
demandando  tali  funzioni  al sistema camerale, nonche' le modalita'
per   la   divulgazione,   anche   informatica,  delle  tipologie  di
autorizzazione   per  le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione  dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio
nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
  5.  Il  Comitato  per  la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  n.  4  del  2006 predispone un piano di formazione dei
dipendenti   pubblici,  con  la  eventuale  partecipazione  anche  di
esponenti   del   sistema  produttivo,  che  miri  a  diffondere  sul
territorio  nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui  al
presente articolo.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 39.
                    Adempimenti di natura formale
                nella gestione dei rapporti di lavoro
  1.  Il  datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di  lavoro  domestico,  deve  istituire  e  tenere il libro unico del
lavoro  nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori   coordinati   e   continuativi   e  gli  associati  in
partecipazione  con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove
ricorrano,   la   qualifica  e  il  livello,  la  retribuzione  base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
  2.   Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata  ogni
annotazione  relativa  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite  dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso
spese,  le  trattenute  a  qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali,  i  dati  relativi  agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni  ricevute  da  enti  e  istituti  previdenziali. Le somme
erogate  a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono  essere  indicate  specificatamente. Il libro unico del lavoro
deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,
per  ogni  giorno,  il  numero di ore di lavoro effettuate da ciascun
lavoratore   subordinato,   nonche'   l'indicazione   delle   ore  di
straordinario,   delle   eventuali  assenze  dal  lavoro,  anche  non
retribuite,  delle  ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in cui al
lavoratore  venga  corrisposta  una  retribuzione  fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
  3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai  commi 1  e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
  4.  Il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' e tempi di
tenuta  e  conservazione  del  libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
  5.  Con  la  consegna  al  lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate  nel  libro  unico  del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
  6.  La  violazione  dell'obbligo  di istituzione e tenuta del libro
unico  del  lavoro  di  cui  al  comma 1  e'  punita  con la sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli  organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta  degli  organi di vigilanza di esibire la documentazione in
loro  possesso  sono  puniti  con la sanzione amministrativa da 250 a
2000  euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da
500 a 3000.
  7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti  retributivi,  previdenziali  o  fiscali e' punita con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  150  a  1500  euro  e se la
violazione  si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500  a  3000  euro.  La  violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se  la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va  da  150  a  1500  euro.  La  mancata conservazione per il termine
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma provvedono gli
organi  di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e  previdenza.  Autorita'  competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
  8.  Il  primo  periodo  dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
«Se  ai  lavori  sono  addette  le  persone indicate dall'articolo 4,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto  di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro   di   cui   all'articolo 9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge
1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre   1996,   n.   608,   e  successive  modificazioni,  deve
denunciarle,   in   via   telematica  o  a  mezzo  fax,  all'Istituto
assicuratore   nominativamente,   prima   dell'inizio  dell'attivita'
lavorativa,   indicando   altresi'  il  trattamento  retributivo  ove
previsto».
  9.  Alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a)    nell'articolo 2,    e'   abrogato   il   comma 3; b)
nell'articolo 3,  i  commi da  1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro  al  di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il  nominativo  ed  il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita'  produttiva,  nonche'  la  misura della retribuzione nel libro
unico  del  lavoro»; c)  nell'articolo 10,  i  commi da  2  a  4 sono
abrogati,  il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  ciascun
lavoratore  a  domicilio,  il  libro  unico del lavoro deve contenere
anche  le  date  e  le  ore  di  consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione  del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della  qualita'  di  esso»; d)  nell'articolo 13,  i commi 2 e 6 sono
abrogati,  al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4  sono  abrogate  le  parole  «3,  quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
  10.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
soppressi,  e  fermo  restando  quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
    a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
    b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
    c)  gli  articoli 39  e  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
    d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
    e)  gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179;
    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
    j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
    k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
    m)   i   commi 32,   lettera d),   38,   45,   47,  48,  49,  50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    n) i  commi 1173  e  1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  11.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione  gli  articoli 14,  33,  34,  35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche
e integrazioni.
  12.   Alla   lettera h)   dell'articolo 55,  comma 4,  del  decreto
legislativo  9 aprile  2008,  n.  81,  le  parole «degli articoli 18,
comma 1, lettera u)» sono soppresse.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 40.
                   Tenuta dei documenti di lavoro
                    ed altri adempimenti formali
  1.  L'articolo  5  della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito
dal   seguente:  «1.  Per  lo  svolgimento  della  attivita'  di  cui
all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso   lo   studio   dei   consulenti  del  lavoro  o  degli  altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che
intendono    avvalersi   di   questa   facolta'   devono   comunicare
preventivamente  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio  le  generalita'  del  soggetto al quale e' stato affidato
l'incarico,  nonche'  il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente   del   lavoro   e   gli   altri   professionisti  di  cui
all'articolo 1,   comma 1,   che,   senza  giustificato  motivo,  non
ottemperino  entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di  esibire  la  documentazione  in loro possesso, sono puniti con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  100 a 1000 euro. In caso di
recidiva   della   violazione  e'  data  informazione  tempestiva  al
Consiglio  provinciale  dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
  2.  All'articolo 4-bis  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181,   come   inserito   dall'articolo 6   del   decreto  legislativo
19 dicembre  2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di
lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  di  cui all'articolo 9-bis,
comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui
al  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima  dell'inizio  della  attivita'  lavorativa, copia del contratto
individuale  di  lavoro  che  contenga  anche  tutte  le informazioni
previste  dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione  non  si  applica per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono  apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le
parole  «I  registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine
del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Gli
obblighi  di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito  dal  seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti
nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da
incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa
intesa  con  la  Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai  predetti  documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico».
  5.  Al  comma 1  dell'articolo 17  della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono  soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge».
  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a
comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,
l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al
personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui  all'articolo 115  del  Codice  della  Navigazione,  al personale
marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto   il  personale  che  a  vario  titolo  presta  servizio,  come
definito all'articolo 2,   comma 1,   lettera a)   del   decreto  del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 41.
      Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
  1.   All'articolo 1,   comma 2,   lettera e),  n.  2,  del  decreto
legislativo  8 aprile  2003,  n.  66  dopo  le parole «e' considerato
lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore  che svolga», inserire le
parole: «per almeno tre ore».
  2.  All'articolo 1,  comma 2,  lettera h),  del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», inserire le
parole: «sia per conto proprio che per conto di terzi».
  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66   dopo   le   parole   «attivita'   operative  specificamente
istituzionali»,  inserire  le  parole:  «e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le parole «frazionati durante la giornata», inserire le parole: «o da
regimi di reperibilita».
  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  dopo  le  parole  «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole  «Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni».
  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile  2003,  n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di
lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
  7.  Il  comma 1  dell'articolo 17  del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n. 66 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui agli
articoli 7,  8,  12  e  13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi  stipulati  a  livello  nazionale  con  le  organizzazioni
sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative.  In  assenza  di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe
possono  essere  stabilite  nei  contratti  collettivi territoriali o
aziendali  stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale».
  8.   Il   comma 3,  dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo
8 aprile  2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle   disposizioni   previste   dall'articolo 4,   commi 2,  3,  4,
dall'articolo 9,  comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».
  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: «4. La violazione delle
disposizioni  previste  dall'articolo 7,  comma 1,  e'  punita con la
sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
  10.   Il   comma 6  dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo
8 aprile  2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
  11.  All'articolo 14,  comma 1,  del  decreto  legislativo 9 aprile
2008,  n.  81  eliminare  le  parole:  «ovvero  in  caso di reiterate
violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7
e  9  del  decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n. 66, e successive
modificazioni,  considerando le specifiche gravita' di esposizione al
rischio di infortunio,».
  12.  All'articolo 14,  comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile  2008,  n.  81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni
della  disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo  giornaliero  e  settimanale,  di  cui  al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o».
  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica
posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico
dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva  definisce  le  modalita'  atte  a  garantire ai dirigenti
condizioni  di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 42.
                Accesso agli elenchi dei contribuenti
  1.  Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
fine  di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti
fiscali  in  coerenza  con la disciplina prevalente negli altri Stati
comunitari:
    a) all'articolo 69  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma 6  e'  sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio
delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e'  ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi
e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, dalla
relativa  normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni
di  legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      2)  dopo  il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai
casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o
parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
    b) all'articolo 66-bis   del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e' sostituito dal
seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni
interessati.   Nel   predetto   periodo,  e'  ammessa  la  visione  e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione,
nonche'  da  specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle
seguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;
      4)  dopo  il  quarto  comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dai
casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o
parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 43.
            Semplificazione degli strumenti di attrazione
             degli investimenti e di sviluppo d'impresa
  1.  Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di  progetti  di  sviluppo  di impresa rilevanti per il rafforzamento
della  struttura  produttiva  del  Paese, con particolare riferimento
alle  aree  del  Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni   e  le  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni
finanziarie   a   sostegno   degli  investimenti  privati  e  per  la
realizzazione  di  interventi ad essi complementari e funzionali. Con
tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il Ministro per la semplificazione normativa,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede,
in particolare a:
    a) individuare  le  attivita',  le  iniziative,  le  categorie di
imprese,  il  valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione,   la   misura   e   la   natura  finanziaria  delle
agevolazioni   concedibili   nei   limiti  consentiti  dalla  vigente
normativa  comunitaria,  i  criteri  di  valutazione  dell'istanza di
ammissione all'agevolazione;
    b) affidare,  con le modalita' stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa  S.p.A.  le  funzioni  relative  alla  gestione
dell'intervento  di  cui  al  presente  articolo, ivi comprese quelle
relative  alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della
domanda  di  agevolazione,  alla  stipula  del  relativo contratto di
ammissione,   all'erogazione,   al   controllo   ed  al  monitoraggio
dell'agevolazione,     alla     partecipazione    al    finanziamento
dell'eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e  funzionali
all'investimento privato;
    c) stabilire  le  modalita'  di cooperazione con le Regioni e gli
enti  locali  interessati,  ai fini della gestione dell'intervento di
cui   al   presente   articolo,   con  particolare  riferimento  alla
programmazione  e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento privato;
    d) disciplinare   una   procedura   accelerata   che  preveda  la
possibilita'   per   l'Agenzia   nazionale   per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero
dello  sviluppo  economico  l'indizione  di  conferenze di servizi ai
sensi  dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla  conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione
dei  provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed
alla  programmazione  delle  opere  infrastrutturali  complementari e
funzionali  all'investimento  stesso,  la  predetta  Agenzia nonche',
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza,
e  in  ogni  caso  scaduto  il  termine  di  cui all'articolo 14-ter,
comma 3,  della  citata  legge  n.  241  del 1990, il Ministero dello
sviluppo   economico   adotta,  in  conformita'  alla  determinazione
conclusiva   della   conferenza   di  servizi,  un  provvedimento  di
approvazione  del  progetto  esecutivo  che  sostituisce, a tutti gli
effetti,   salvo   che   la   normativa   comunitaria   non  disponga
diversamente,  ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso  comunque  denominato  necessario all'avvio dell'investimento
agevolato  e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti, o
comunque  invitate  a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
    e) le  agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti  dei  massimali  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  con
benefici fiscali.
  2.  Il  Ministero  dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui  al  presente  articolo,  vigila  sull'esercizio  delle  funzioni
affidate  all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua   verifiche,   anche   a   campione,  sull'attuazione  degli
interventi  finanziati  e  sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
  3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e gli interventi complementari e
funzionali  di  cui  al  comma 1  possono  essere  finanziati  con le
disponibilita'  assegnate  ad apposito Fondo istituito nello stato di
previsione  del  Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono
le   risorse   ordinarie  disponibili  a  legislazione  vigente  gia'
assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali  di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito
dei  programmi  previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed
in  coerenza  con  le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto
del  Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro sessanta giorni
dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  viene
effettuata   una  ricognizione  delle  risorse  di  cui  al  presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
  4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  precedente  comma, il
Ministero  per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti.
  5.  Dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non  possono  essere  piu'  presentate  domande  per  l'accesso  alle
agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in
materia  di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera e),  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, ivi compresi i
contratti  di  localizzazione,  di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002,  n.  130,  e  del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro  la  data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente legge, fatta
salva  la  possibilita'  per l'interessato di chiedere che la domanda
sia  valutata  ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
  6.  Sono  abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216,
217,   218   e   221,   della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e
dell'articolo 6,   commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del  decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui  al  comma 1,  e'  abrogato  l'articolo 1,  comma 13,  del citato
decreto-legge n. 35 del 2005.
  7.  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente articolo effettuati
direttamente  dall'Agenzia  per  l'attrazione  degli investimenti, si
puo'  provvedere,  previa  definizione  nella  convenzione  di cui al
comma 1,  lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili
presso  l'Agenzia  medesima,  ferme restando le modalita' di utilizzo
gia'  previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti
sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 44.
             Semplificazione e riordino delle procedure
              di erogazione dei contributi all'editoria
  1.  Con  regolamento  di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  da  emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito  anche  il  Ministro  per  la semplificazione normativa, sono
emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto
delle  somme  complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per
il  settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,
misure  di  semplificazione e riordino della disciplina di erogazione
dei  contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche'
di  ogni  altra  disposizione  legislativa  o  regolamentare  ad esse
connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) semplificazione  della  documentazione necessaria per accedere
al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello stesso, assicurando
comunque  la  prova  dell'effettiva  distribuzione e messa in vendita
della  testata,  nonche'  l'adeguata  valorizzazione dell'occupazione
professionale;
    b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca,  anche  attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 45.
          Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
            tributario e della Commissione spesa pubblica
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso
e,  dalla  medesima  data,  le  relative  funzioni sono attribuite al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  ed  il  relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni  di  appartenenza  ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al  Dipartimento  delle
finanze di tale Ministero.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 1, sono o restano
abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare:
    a)  a)  gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni;
    b) b)  l'articolo 22  del  regolamento  emanato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
    c) c)   gli   articoli 2,  comma 1,  lettera d),  e  3,  comma 1,
lettere d)   ed e),  limitatamente  al  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
    d) d)  gli  articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43;
    e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso.  Conseguentemente,  sono
abrogati  i  commi 477,  478  e 479 del medesimo articolo. Le risorse
rinvenienti  dall'abrogazione  del  comma 477  sono  iscritti  in  un
apposito  fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  adottate  le  variazioni degli assetti organizzativi e
funzionali  conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si
provvede  anche  con  riferimento al relativo personale, tenuto conto
delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione
                              Art. 46.
             Riduzione delle collaborazioni e consulenze
                   nella pubblica amministrazione
  1.  Il  comma 6  dell'articolo 7  del  decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  come  modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n.
233,  convertito  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248, e da ultimo
dall'articolo 3,  comma 76,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
cosi'  sostituito:  «6.  Per  esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi  individuali,  con  contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale  o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,  ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente   con  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione
conferente;
    b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c) la  prestazione  deve  essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  Si   prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti  d'opera per
attivita'  che  debbano  essere  svolte da professionisti iscritti in
ordini  o  albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo  o  dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'
di accertare la maturata esperienza nel settore.
  Il  ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per   lo   svolgimento   di   funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa  per  il  dirigente  che  ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 e' abrogato.».
  2.  L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Gli  enti  locali possono stipulare contratti di
collaborazione   autonoma,   indipendentemente   dall'oggetto   della
prestazione,   solo  con  riferimento  alle  attivita'  istituzionali
stabilite   dalla  legge  o  previste  nel  programma  approvato  dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267».
  3.  L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Con  il  regolamento  di cui all'articolo 89 del
decreto   legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  sono  fissati,  in
conformita'  a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i   criteri   e  le  modalita'  per  l'affidamento  di  incarichi  di
collaborazione  autonoma,  che  si  applicano a tutte le tipologie di
prestazioni.   La   violazione   delle   disposizioni   regolamentari
richiamate    costituisce    illecito    disciplinare   e   determina
responsabilita'  erariale.  Il  limite  massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione
                              Art. 47.
                   Controlli su incompatibilita',
                   cumulo di impieghi e incarichi
  1.  Dopo  il  comma 16  dell'articolo 53  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
puo'   disporre   verifiche   del  rispetto  della  disciplina  delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1,
comma 56  e  seguenti,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite  dell'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica.  A tale scopo
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse  amministrazioni,  avvalendosi,  altresi',  della  Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al
fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione
                              Art. 48.
                        Risparmio energetico
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali  di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
tenute  ad  approvvigionarsi  di  combustibile da riscaldamento e dei
relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni
Consip  o  comunque  a  prezzi  inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.
  2.   Le   altre   pubbliche   amministrazioni  adottano  misure  di
contenimento  delle  spese  di  cui  al  comma 1  in modo da ottenere
risparmi equivalenti.

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale
della pubblica amministrazione
                              Art. 49.
          Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
  1.  L'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
    «36.  (Utilizzo  di  contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le
esigenze  connesse  con  il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato   seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35.
  2.   Per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili  di  assunzione  e  di  impiego del personale previste dal
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
nell'impresa,  nel  rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma  restando  la  competenza  delle amministrazioni in ordine alla
individuazione  delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei contratti di
lavoro  a  tempo  determinato,  dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  dall'articolo  16  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione  di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o   integrazione  della  relativa  disciplina  con  riferimento  alla
individuazione  dei  contingenti  di  personale  utilizzabile. Non e'
possibile  ricorrere  alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
  3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni,  nell'ambito  delle rispettive procedure, rispettano
principi  di  imparzialita'  e  trasparenza  e  non possono ricorrere
all'utilizzo  del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per  periodi  di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
  5.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione  sia  dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in   violazione   delle   disposizioni  del  presente  articolo  sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali  violazioni  si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del  dirigente  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 50.
                 Cancellazione della causa dal ruolo
  1.  Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
    «Se  nessuna  delle  parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova
udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 51.
          Comunicazioni e notificazioni per via telematica
  1.  A  decorrere  dalla  data  fissata  con  uno o piu' decreti del
Ministro  della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo  comma  dell'articolo  170  del  codice di procedura civile, la
notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi  dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio   2001,   n.   123,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare,   relativa  al  processo  telematico,  concernente  la
sottoscrizione,   la   trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti
informatici.
  2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato, il Consiglio Nazionale
Forense  e  i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica   della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti   informatici   degli  uffici  giudiziari,  individuando  i
circondari   di   tribunale   nei   quali   trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita  e  al  consulente  che  non  hanno comunicato l'indirizzo
elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la
cancelleria.
  4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17  del  decreto  legislativo  17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
  5.  All'articolo  16  del  regio decreto legge 27 novembre 1933, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
      «Nell'albo  e'  indicato  l'indirizzo  elettronico attribuito a
ciascun  professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123»;
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla
data  fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i  Consigli  dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della
giustizia  nelle  forme  previste  dalle regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 52.
     Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
  1.  Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
                               «Capo I
                     Riscossione mediante ruolo
  articolo  227-bis  (L)  (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.
Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'articolo 211.
  articolo  227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese
dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da
cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
  2.   L'agente   della   riscossione   notifica   al   debitore  una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine
di   un   mese   e   contestuale  cartella  di  pagamento  contenente
l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine  di  giorni  venti
successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
  3.  Se  il  ruolo  e'  ripartito  in  piu'  rate,  l'intimazione ad
adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce effetti
relativamente a tutte le rate.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 53.
              Razionalizzazione del processo del lavoro
  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  421 del Codice di Procedura
Civile  le  parole  «dell'articolo  precedente» sono sostituite dalle
parole «dell'articolo 420».
  2.  Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile
e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia
sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il
giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 54.
              Accelerazione del processo amministrativo
  1.  All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
  2.  La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'  proponibile se nel
giudizio  dinanzi  al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata
presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio  decreto  17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla
scadenza  dei  termini  di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
lettera b).».
  3.  Alla  legge  27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  primo  comma,  le parole: «le prime tre con
funzioni  consultive  e  le  altre con funzioni giurisdizionali» sono
sostituite  dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali,
oltre  alla  sezione  normativa istituita dall'articolo 17, comma 28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    b)  all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio   di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza,
individua   le   sezioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali  e
consultive,  determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e la
composizione,  nonche'  la  composizione  della  Adunanza Plenaria ai
sensi dell'articolo 5, primo comma.»;
    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino
alla   parola:  «giurisdizionali.»  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole:  «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
di Presidenza.»;
    d)   all'articolo  5,  comma  secondo,  le  parole  «in  modo  da
assicurare  in  ogni  caso  la  presenza  di  quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 55.
              Accelerazione del contenzioso tributario
  1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale  alla  data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora
fissata  l'udienza  di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente  articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  articolo,  apposita  dichiarazione  di persistenza del loro
interesse   alla   definizione  del  giudizio.  In  assenza  di  tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
articolo  non  si  fa  luogo  alla  nomina  di  nuovi  giudici  della
Commissione  tributaria  centrale  e  le  sezioni  della  stessa, ove
occorrente,  sono  integrate  esclusivamente  con  i componenti delle
commissioni  tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 56.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Gli  articoli  181  e  429 del codice di procedura civile, come
modificati  dal  presente  decreto-legge,  si  applicano  ai  giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore.

        
      
          
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 57.
                        Servizi di Cabotaggio
  1.  Le  funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative  ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si  svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione
interessata.  Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni  e  dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La  gestione  dei  servizi  di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio  secondo  quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
  2.  Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento  dei  contratti  di  servizio  pubblico  di  cabotaggio
marittimo  sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla  spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  Stato-Regioni,  e'  disposta,  nei  limiti  delle risorse
disponibili  a  legislazione  vigente pro tempore, la ripartizione di
tali  risorse.  Al  fine  di  assicurare la congruita' e l'efficienza
della   spesa  statale,  le  Regioni,  per  accedere  al  contributo,
stipulano  i  contratti  e  determinano  oneri di servizio pubblico e
dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120
giorni  dall'entrata  in  vigore del presente provvedimento, l'intera
partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a.
nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar
-  Sardegna  Regionale  Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale
Marittima  S.p.a.,  Siremar  -  Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e'
trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania,
Sardegna,  Toscana,  Sicilia.  Entro  il medesimo termine, la Regione
Puglia  e  la  Regione  Lazio  possono  richiedere  il  trasferimento
gratuito,  a  societa' da loro interamente partecipate, del complesso
dei   beni,   delle   attivita'  e  delle  risorse  umane  utilizzate
rispettivamente  dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar
S.p.a.  per  l'esercizio  dei collegamenti con le Isole Tremiti e con
l'arcipelago Pontino.
  4.  In  deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422  del  1997  e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del principio
della   continuita'  territoriale  e  la  domanda  di  mobilita'  dei
cittadini,  le  Regioni  possono  affidare, l'esercizio di servizi di
cabotaggio  a  societa'  di  capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
  5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.

        
      
          
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 58.
Ricognizione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
                     comuni ed altri enti locali
  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  Regioni,  Province,  Comuni e altri Enti
locali,  ciascun  ente con delibera dell'organo di Governo individua,
sulla  base  e  nei  limiti  della  documentazione esistente presso i
propri  archivi  e  uffici,  i  singoli  beni  immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni  istituzionali,  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero di
dismissione.   Viene   cosi'   redatto  il  Piano  delle  Alienazioni
immobiliari allegato al bilancio di previsione.
  2.   L'inserimento   degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente  classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente  la  destinazione  urbanistica;  la  deliberazione  del
consiglio  comunale  di  approvazione  del  Piano  delle  Alienazioni
costituisce   variante  allo  strumento  urbanistico  generale.  Tale
variante,  in  quanto  relativa  a singoli immobili, non necessita di
verifiche  di  conformita'  agli  eventuali  atti  di  pianificazione
sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni.
  3.  Gli  elenchi  di  cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le
forme  previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della  proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli  effetti  previsti  dall'articolo 2644 del codice civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro  l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2,  e'  ammesso  ricorso  amministrativo  entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6.  La  procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre  2001  n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre  2001  n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende  ai  beni  immobili  inclusi negli elenchi di cui al presente
articolo.  In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo  si  applica  solo  per  i  soggetti  diversi  dai  Comuni e
l'iniziativa   e'   rimessa   all'Ente   proprietario   dei  beni  da
valorizzare.  I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
  7.   I  soggetti  di  cui  all'articolo  1  possono  in  ogni  caso
individuare  forme  di  valorizzazione  alternative, nel rispetto dei
principi   di   salvaguardia   dell'interesse   pubblico  e  mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8.  Gli  enti  proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di
cui  al  presente  articolo  possono conferire i propri beni immobili
anche  residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero
promuoverne  la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4
e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9.  Ai  conferimenti  di  cui  al  presente  articolo, nonche' alle
dismissioni  degli immobili inclusi negli elenchi di cui all'articolo
1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

        
      
          
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 59.
                         Finmeccanica S.p.a.
  1.  In  caso  di  delibera  di  aumenti  di  capitale nel corso del
corrente  esercizio,  da  parte  della  societa' Finmeccanica S.p.a.,
finalizzati  ad  iniziative  strategiche  di  sviluppo,  il Ministero
dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni
di  nuova  emissione  della stessa societa' per un importo massimo di
250  milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti
di  opzione  spettanti  allo  Stato,  mediante utilizzo delle risorse
derivanti,  almeno  per  pari importo, dalla distribuzione di riserve
disponibili  da  parte  di  societa'  controllate  dallo  Stato e che
vengono  versate  su  apposita contabilita' speciale per le finalita'
del presente articolo.

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 60.
       Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
  1.   Per   il   triennio  2009-2011  le  dotazioni  finanziarie,  a
legislazione  vigente,  delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono  ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
  2.  Dalle  riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di
spesa  di  ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre  spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative  delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
Regioni;  ai  trasferimenti  a  favore degli enti territoriali aventi
natura  obbligatoria,  del  fondo  ordinario delle universita'; delle
risorse   destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali.
  3.  Fermo  quanto  previsto  ai  sensi del comma 6, per il triennio
2009-2011,  in  sede  di  predisposizione  del  progetto  di bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato,  i Ministri competenti possono
rimodulare  le  riduzioni  delle missioni di spesa di cui al comma 1,
tra  i  relativi  programmi,  nel  rispetto delle finalita' stabilite
dalle  disposizioni  legislative relative ai medesimi programmi e dei
saldi  di  finanza pubblica. E' consentita la rimodulazione tra spese
di  funzionamento  e  spese  per  interventi previsti dalla legge nel
limite  massimo  del  10  per  cento  delle risorse stanziate per gli
interventi  stessi.  Resta  precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
  4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato,  i  Ministri  interessati,  entro la prima
decade  del  mese  di  settembre  2008, inviano, per il tramite degli
uffici  centrali  del  bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, le
proposte  di  rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i
quali   potranno   essere   effettuate   proposte  di  revisione,  in
considerazione  di  quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto
stabilito al comma 3.
  5.  In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa
sono  esposte  le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.
  6.  Fermo  restando quanto previsto in materia di flessibilita' con
la  legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni e
integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di
cui  all'articolo  17  della  citata  legge  n. 468 del 1978, ovvero,
quando  si  evidenzi  l'esigenza  di  interventi piu' tempestivi, con
decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro   competente,  da  inviare  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  nel  rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi
di  finanza  pubblica  e  nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al
consolidamento  dell'articolazione  per  missioni  e per programmi di
ciascun   stato  di  previsione,  possono  essere  rimodulate  tra  i
programmi  le  dotazioni  finanziarie  di ciascuna missione di spesa,
fatta  eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita'  e  a  pagamento  differito.  Le  variazioni  tra spese di
funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite
massimo  del  10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti di spesa in
conto  capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti
di   cui   al   primo   periodo  sono  trasmessi  al  Parlamento  per
l'espressione  del  parere delle Commissioni competenti per materia e
per  i  profili  di  carattere  finanziario.  I  pareri devono essere
espressi  entro  quindici  giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente  il  termine  senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto   corredati   dei   necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle commissioni competenti
per  i  profili  finanziari,  che  devono essere espressi entro dieci
giorni.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  2,  comma
4-quinquies,  della  citata  legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279,  e  successive
modificazioni,   nel   caso   si   tratti  di  dotazioni  finanziarie
direttamente  determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi
dalle  Commissioni  competenti per i profili di carattere finanziario
sono   vincolanti.   Ciascun  ministro  prospetta  le  ragioni  della
riconfigurazione  delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonche'   i  criteri  per  il  miglioramento  della  economicita'  ed
efficienza  e  per  la  individuazione  di  indicatori  di  risultato
relativamente  alla  gestione di ciascun programma nelle relazioni al
Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244.  Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3
della  legge  n.  244  del  2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30
settembre 2008.
  7.  Ai  fini  di  assicurare  il  rispetto  effettivo dei parametri
imposti  in  sede internazionale e di patto di crescita e stabilita',
ogni  disposizione  normativa  che comporti nuove o maggiori spese e'
coperta  con  riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno
del  settore  statale e all'indebitamento netto del conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
  8.  Il  fondo  di  cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27
maggio  2008,  n.  93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno
2009,  300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare  a  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Per  l'anno  2009  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e  la  quota  resa  indisponibile per detto anno, ai sensi del citato
comma  507,  e'  portata  in  riduzione  delle  relative dotazioni di
bilancio.
  11.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7  e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relative all'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2009.
  12.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 896,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di
euro per l'anno 2009.
  13.  All'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai singoli programmi».
  14.  Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa  pubblica,  la  mancata  segnalazione  da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di  non  garantire  il  rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce   evento   valutabile   ai   fini  della  responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario
responsabile  risponde  del  danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti  della  spesa  originariamente  previsti,  anche a causa della
mancata  tempestiva  adozione  dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente   tale  esito,  nonche'  dalle  misure  occorrenti  per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
  15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 61.
             Potenziamento degli strumenti di controllo
          e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
  1.  Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui
all'articolo  7,  comma  7,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, di
concerto  con  il  Presidente  della  Corte,  anche a richiesta delle
competenti  commissioni  dei  Consigli  regionali, possono effettuare
controlli  su  gestioni  pubbliche  in corso di svolgimento presso le
amministrazioni regionali.
  2.  Ove  accerti  gravi  irregolarita'  o  deviazioni da obiettivi,
procedure  o  tempi  di  attuazione stabiliti da norme o da direttive
dell'organo  esecutivo  regionale, la sezione regionale di controllo,
con  decreto  motivato,  puo'  intimare  agli  organi  amministrativi
competenti  per  la  gestione controllata l'immediata sospensione sia
dell'impegno  di  somme  gia'  stanziate  sui  pertinenti capitoli di
spesa, sia del pagamento di somme impegnate.
  3. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione
all'amministrazione,  anche  con  strumenti  telematici  idonei  allo
scopo,   ed   e'  contestualmente  trasmesso  in  copia  al  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4.   Qualora  nel  corso  di  un  controllo  concomitante  emergano
rilevanti  ritardi  rispetto  a quanto previsto da norme, nazionali o
comunitarie,  o  da direttive degli organi esecutivi competenti nella
realizzazione  di  piani  o  programmi o nell'assunzione di impegni o
erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne
accerta,  in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine
finanziario,   procedurale   o   organizzativo   e  ne  da'  notifica
all'amministrazione  competente  ed al Ministro dell'economia e delle
finanze.
  6.   L'amministrazione   competente   ha   obbligo  di  conformarsi
all'accertamento  della  Corte,  adottando  i  provvedimenti idonei a
rimuovere gli impedimenti.

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 62.
            Contenimento dell'indebitamento delle regioni
                         e degli enti locali
  1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  rispetto  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica
previsti  agli  articoli  119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e agli enti locali e'
fatto  divieto  di  stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al  comma  2, contratti relativi agli strumenti
finanziari  derivati  previsti  all'articolo  1, comma 3, del decreto
legislativo   24   febbraio   1998,   n.  58,  nonche'  di  ricorrere
all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalita' di
rimborso  mediante  rate  di  ammortamento  comprensive di capitale e
interessi.  La  durata  dei  piani  di  ammortamento  non puo' essere
superiore   a   trent'anni,  ivi  comprese  eventuali  operazioni  di
rifinanziamento  o rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per
il  periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale delle societa' e della borsa, con
regolamento  da  emanarsi  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti
finanziari  derivati  che  i  soggetti  di  cui  al  comma  1 possono
stipulare  e  stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione
delle relative operazioni.
  3.  Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle  regioni,  delle  province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con quelle le disposizioni del
presente articolo.

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 63.
                        Esigenze prioritarie
  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1240,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni  per  l'anno  2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
integrato  l'apposito  fondo  nell'ambito  dello  stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La  disposizione  di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a),
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
  3.   In   relazione   alle   necessita'   connesse  alle  spese  di
funzionamento   delle   istituzioni  scolastiche  il  «Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,
comma  601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
  4.  Per  far  fronte  alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a.  e'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per l'anno
2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
  5.   Per   far   fronte  alle  obbligazioni  gia'  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  previsti  nel  contratto  di programma
2003-2005  e  in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni  2002  e  precedenti,  la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad
utilizzare,  in  via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul
conto  di  tesoreria  n.  20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre   2008,   previa   presentazione  di  apposita  ricognizione
riguardante  il  fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
  6.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19  luglio  1993,  n.  236,  relativa  al  Fondo  per
l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche  sociali,  come  determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
  8.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' costituito un apposito fondo, con
una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per
il  finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure
di  proroga  di  agevolazioni  fiscali  riconosciute  a  legislazione
vigente.
  9.  All'articolo  1,  comma  282,  secondo  periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  le  parole  «quadriennio  2005-2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
  10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del  bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti  retributivi  del personale delle amministrazioni statali
nonche'  per  l'attuazione  delle  misure  di cui all'articolo 78, il
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di
2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
  11.  All'articolo  2,  comma  488, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del
limite  del  7  per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL) e'
autorizzato  a  procedere,  in  forma  diretta, alla realizzazione di
investimenti  per infrastrutture di interesse regionale nel limite di
75 milioni di euro per l'anno 2008.».
  12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture  e  trasporti,  il  Fondo  per  la
promozione  e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto pubblico
locale,  con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2010  e  2011.  Per  gli  anni  successivi, al
finanziamento  del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26
febbraio  1992,  n.  211, con le procedure e le modalita' previste da
tali  disposizioni.  Gli  interventi  finanziati,  ai  sensi e con le
modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al  presente  comma,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  trasporti,  sono  destinati al completamento delle
opere  in  corso  di  realizzazione in misura non superiore al 20 per
cento.   Il   finanziamento   di   nuovi  interventi  e'  subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
  13.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma 12 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano.  In  fase  di  prima  applicazione,  per  il triennio
2008-2010,  le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalita'
previste.  A  decorrere  dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse
tra  le  finalita'  di  cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo
decreto,  tenendo  conto  di  principi di premialita' che incentivino
l'efficienza,  l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi,
la  mobilita'  pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma
1032,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  la  lettera d) e'
abrogata.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 64.
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
  1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di  una  piena  valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure  volti  ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente,   da  realizzare  comunque  entro  l'anno  scolastico
2011/2012,  per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti  per  la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel  triennio  2009-2011  una  riduzione complessiva del 17 per cento
della  consistenza  numerica della dotazione organica determinata per
l'anno  scolastico  2007/2008.  Per  ciascuno degli anni considerati,
detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della
riduzione  complessiva  da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo  2,  commi  411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  previste dal presente
articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  Unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  predispone,  entro  quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano programmatico di
interventi  volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo
delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
  4.  Per  l'attuazione  del  piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  ed  in modo da assicurare comunque la
puntuale  attuazione  del  piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi  annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  al  citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si
provvede   ad   una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
    a.  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
    b.  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi ordini di
scuola  anche  attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e
dei  relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
    c.  revisione  dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
    d.  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della
scuola primaria;
    e.   revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per  la
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale  docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
    f.  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa.
  5.  I  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti  nel
processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne
assicurano   la   compiuta   e  puntuale  realizzazione.  Il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e valutato
sulla  base  delle  vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione    delle    misure   connesse   alla   responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
  6.  Fermo  restando  il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi
1,  2,  3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello  Stato  economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
  7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo e
verifica  in  capo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' costituito,
contestualmente  all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti   del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo  delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare  la  compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti,  segnalando  eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  8.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui  al  comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata,  nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali  stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed  allo  sviluppo  professionale  della carriera del personale della
Scuola  a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai risparmi
conseguiti  per  ciascun  anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle  indicate  economie  di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione   dell'universita'   e  della  ricerca,  a  decorrere
dall'anno    successivo   a   quello   dell'effettiva   realizzazione
dell'economia  di  spesa,  e saranno resi disponibili in gestione con
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
subordinatamente    alla   verifica   dell'effettivo   ed   integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 65.
                            Forze armate
  1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle
risorse,   da   perseguire   anche  mediante  l'impiego  in  mansioni
tipicamente   operative   del   personale   utilizzato   per  compiti
strumentali,  gli  oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge
14  novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata allalegge
23  agosto  2004,  n.  226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1,
comma  570,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,
comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per
cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
  2.  A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa  anche  parziale  alle  modalita'  ivi previste, mediante
specifici  piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
  3.  Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per  un  importo  non  inferiore  a  304  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi  di  risparmio  di  cui  al  presente  comma,  in  caso  di
accertamento  di  minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della   difesa  ad  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 66.
                              Turn over
  1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il  31 dicembre  2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno    di    personale    in    relazione   alle   misure   di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
  2.  All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole  «per  gli  anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per  l'anno  2008»  e  le  parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
  3.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
comma 523,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
previo   effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari  al  10  per  cento  di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'  di
personale    da    assumere   non   puo'   eccedere,   per   ciascuna
amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita' cessate nell'anno
precedente.
  4.  All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2008».
  5.  Per  l'anno  2009  le  amministrazioni  di  cui all'articolo 1,
comma 526,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296 possono procedere
alla  stabilizzazione  di  personale  in  possesso  dei requisiti ivi
richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle  unita'  di  personale  da  stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna  amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita' cessate
nell'anno precedente.
  6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito  dal  seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo  indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita',  nel  limite  di  un  contingente complessivo di personale
corrispondente  ad  una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime.  A  tal  fine  e'  istituito un apposito fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze pari a 25
milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009.  Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le   modalita'  di  cui  all'articolo 39,  comma 3-ter,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
  7.  Il  comma 102  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  gli  anni 2010 e 2011, le
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,  comma 523  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere,  per  ciascun  anno,  il  20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
  8.  Sono  abrogati  i  commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
  9.  Per  l'anno  2012,  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma 523  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo   effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari  al  50  per  cento  di  quella  relativa  al  personale cessato
nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'  di
personale  da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.
  10.  Le  assunzioni  di  cui  ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa
richiesta  delle  amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione  delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
  11.  I  limiti  di  cui  ai  commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni   del   personale   di   cui  all'articolo 3  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con  la  professionalizzazione  delle  forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
  12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  da  ultimo  dall'articolo 3,  comma 105 della legge
24 dicembre  2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
  13.  Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio  2009-2011  fermi  restando  i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, nei confronti del
personale   delle  universita'.  Nei  limiti  previsti  dal  presente
comma e'  compreso,  per  l'anno  2009, anche il personale oggetto di
procedure  di  stabilizzazione  in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di
cui  al  presente comma non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente  alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal    presente    comma,   l'autorizzazione   legislativa   di   cui
all'articolo 5,  comma 1,  lettera a)  della  legge  n. 537 del 1993,
concernente   il   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
universita',  e'  ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di
190  milioni  di  euro  per  l'anno  2010, di 316 milioni di euro per
l'anno  2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013.
  14.   Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti  di  ricerca  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad  assunzioni  di  personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In  ogni  caso  il  numero  delle  unita' di personale da assumere in
ciascuno  dei  predetti  anni  non  puo'  eccedere  le unita' cessate
nell'anno precedente.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 67.
           Norme in materia di contrattazione integrativa
        e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
  1.   Le   risorse   determinate,   per   l'anno   2007,   ai  sensi
dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni,  sono  ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di  euro  e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
  2.  Per  l'anno  2009,  nelle  more  di  un generale riordino della
materia   concernente   la   disciplina   del  trattamento  economico
accessorio,  ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165
del  2001,  rivolta  a definire una piu' stretta correlazione di tali
trattamenti  alle  maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento
di  attivita'  di  rilevanza istituzionale che richiedono particolare
impegno  e  responsabilita',  tutte  le disposizioni speciali, di cui
all'allegato  B,  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate.
  3.   A   decorrere   dall'anno   2010  le  risorse  previste  dalle
disposizioni  di  cui all'allegato 1, che vanno a confluire nei fondi
per   il   finanziamento   della   contrattazione  integrativa  delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto  individuale  degli uffici e dell'effettiva applicazione
ai  processi  di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette leggi.
  4.  I  commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni  speciali  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
amministrazioni   di   cui  all'articolo 1,  comma 189,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266.
  5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, va ridotta la
consistenza  dei  Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione
integrativa    delle    Amministrazioni    di    cui   al   comma 189
dell'articolo 1,  della  legge  266  del  2005.  Conseguentemente  il
comma 189,  dell'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005 n, 266 e'
cosi'  sostituito:  «189.  A  decorrere  dall'anno  2009, l'ammontare
complessivo  dei  fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse
le  Agenzie  fiscali  di  cui  agli  articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli
enti  pubblici  non  economici,  inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici  indicati  all'articolo 70,  comma 4,  del  medesimo decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e delle universita', determinato
ai  sensi  delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere
quello  previsto  per  l'anno  2004  come certificato dagli organi di
controllo  di  cui  all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter,
della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni
ridotto del 10 per cento.».
  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo sono  versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati  di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
  7.  All'articolo 47  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  comma 6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  In  caso  di
certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti
non  possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo.  Il  Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed
il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle  trattative  ed  alla  sottoscrizione  di  una nuova ipotesi di
accordo  adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In  seguito  alla  sottoscrizione  della  nuova  ipotesi si riapre la
procedura  di  certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma
restando  l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
    b) il  comma 7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  L'ipotesi di
accordo  e' trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione
tecnica,  al  comitato  di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri  entro  7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
Comitato  di  settore  e  del  Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente  trascorsi  quindici giorni dalla data di trasmissione
della   relazione   tecnica  da  parte  dell'Aran.  La  procedura  di
certificazione   dei  contratti  collettivi  deve  concludersi  entro
quaranta  giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi
i  quali  i  contratti  sono  efficaci,  fermo  restando che, ai fini
dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  predetto  termine puo' essere sospeso una sola volta e
per  non  piu'  di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei  comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ARAN  provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni  dalla  ricezione dei
chiarimenti   richiesti,  o  dalla  scadenza  del  termine  assegnato
all'Aran,  fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale  modifica  delle  clausole  contrattuali. In ogni caso i
contratti   per   i  quali  non  si  sia  conclusa  la  procedura  di
certificazione  divengono  efficaci  trascorso il cinquantacinquesimo
giorno  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque   dall'applicazione   del   presente   articolo ogni   onere
aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui   i   comitati   di   settore   delle   amministrazioni   di  cui
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al
comma 3 del presente articolo;
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i
termini  indicati  dal  presente  articolo si  intendono  riferiti  a
giornate lavorative.».
  8.   In  attuazione  dei  principi  di  responsabilizzazione  e  di
efficienza  della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte   dei   Conti,  tramite  il  Ministero  economia  e  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il
31 maggio  di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
  9.  A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato  integra  le  informazioni  annualmente richieste con il
modello  di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  predisponendo  un'apposita  scheda  con le
ulteriori  informazioni  di interesse della Corte dei Conti volte tra
l'altro  ad  accertare,  oltre  il  rispetto  dei  vincoli finanziari
previsti  dalla  vigente  normativa  in ordine alla consistenza delle
risorse  assegnate  ai  fondi  per  la  contrattazione integrativa ed
all'evoluzione  della  consistenza  dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione    di    criteri   improntati   alla   premialita',   al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualita'  della  prestazione  individuale,  con  riguardo  ai diversi
istituti  finanziati  dalla  contrattazione  integrativa,  nonche'  a
parametri   di   selettivita',   con   particolare  riferimento  alle
progressioni economiche.
  10.  La  Corte  dei  Conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle  trasmesse  ai  sensi  del  titolo  V  del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  ai fini del referto sul costo del lavoro e
propone,  in  caso  di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli  di  finanza  pubblica  e dagli indirizzi generali assunti in
materia  in  sede  di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi  a  livello  di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi  di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso
di  accertato  superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali  sono  immediatamente  sospese  ed  e'  fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
  11.  Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  pubblicare  in modo
permanente  sul  proprio  sito web, con modalita' che garantiscano la
piena  visibilita'  e accessibilita' delle informazioni ai cittadini,
la  documentazione  trasmessa  annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
  12.  In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e' fatto divieto alle
amministrazioni  di  procedere  a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate  alla  contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di  ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno   equivalente   vigila   sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 68.
                Riduzione degli organismi collegiali
                   e di duplicazioni di strutture
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione,   per  la  valutazione  della  perdurante  utilita'  degli
organismi  collegiali  operanti  presso la Pubblica Amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali  organismi  fino  al definitivo trasferimento delle attivita' ad
essi    demandati   nell'ambito   di   quelle   istituzionali   delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
    istituiti  in  data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata
al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  o  alla  definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita';
    istituiti  successivamente  alla  data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    svolgenti  funzioni  riconducibili  alle  competenze previste dai
regolamenti   di   organizzazione   per   gli   uffici  di  struttura
dirigenziale  di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli  stessi  operano  ricorrendo,  ove  vi  siano  competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
  2.  Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29
del   citato   decreto-legge  n.  223  del  2006  venga  riconosciuta
l'utilita'  degli  organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
e'  concessa  per  un  periodo  non  superiore a due anni. In sede di
concessione  della  proroga  prevista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre   prevedersi   ulteriori   obiettivi   di   contenimento  dei
trattamenti  economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi    collegati   alla   presenza   a   quelli   forfetari   od
onnicomprensivi  stabilendo  l'obbligo,  a scadenza dei contratti, di
nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita'
sede dell'organismo.
  3.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente,  sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti  utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo  tale  da  assicurare  un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore  a  quello  conseguito in attuazione del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006.
  4.  La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita  all'anno 2006 si
applica   agli  organismi  collegiali  ivi  presenti  istituiti  dopo
l'entrata in vigore del citato decreto-legge.
  5.  Al  fine  di  eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche'  di  favorire  una  maggiore  efficienza  dei  servizi  e  la
razionalizzazione  delle  procedure,  le strutture amministrative che
svolgono  prevalentemente  attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni  dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
  6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
    a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e successive modificazioni.
    b)  Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all'articolo 4-bis   del   decreto-legge   10 gennaio   2006,  n.  2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
    c)  Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
9 marzo 1971, n. 98.
  7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione  Pubblica  ed  al  Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti
di attuazione del presente articolo.
  8.  Gli  organi  delle  strutture  soppresse  ai sensi del presente
articolo rimangono  in  carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   al  fine  di  gestire  l'ordinato
trasferimento  delle  funzioni.  I  risparmi  derivanti  dal presente
articolo sono   destinati  al  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  trasmettono al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale  dello  Stato  i  provvedimenti  di  attuazione del presente
articolo.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 69.
                       Progressione triennale
  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli
stipendi  prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie
di  personale  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali
con  effetto  sugli  automatismi  biennali in corso di maturazione al
1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
  2.  In  relazione  ai  risparmi  relativi al sistema universitario,
valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro
per  l'anno  2010,  in  80  milioni  di  euro per l'anno 2011, in 120
milioni  di euro per l'anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2013,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della   ricerca,   tenuto   conto   dell'articolazione   del  sistema
universitario   e  della  distribuzione  del  personale  interessato,
definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze le
modalita'  di  versamento,  da  parte delle singole universita' delle
relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato
di  previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita' di monitoraggio.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 70.
           Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
           per infermita' dipendente da causa di servizio
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche  ai  quali  sia  stata riconosciuta
un'infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio ed ascritta ad una
delle  categorie  della  tabella  A annessa al decreto del Presidente
della  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto
all'equo   indennizzo   e'   esclusa   l'attribuzione   di  qualsiasi
trattamento  economico  aggiuntivo  previsto  da  norme  di  legge  o
pattizie.
  2.  Con  la  decorrenza  di  cui  al  comma 1 sono conseguentemente
abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290  e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 71.
           Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e'
dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze  previste  dall'articolo 4, comma 1, della legge
8 marzo  2000,  n.  53, e per i soli dipendenti portatori di handicap
grave,  i  permessi  di  cui  all'articolo 33,  comma 3,  della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 72.
             Personale dipendente prossimo al compimento
           dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
  1.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie  fiscali,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
  2.  E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie
esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al
personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di
organico.
  3.  Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale
periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto,  la misura del predetto trattamento economico
temporaneo  e'  elevata  dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento  a  riposo  del  personale  in  posizione di esonero gli
importi  del  trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita'.
  4.  All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di
prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
  6.  Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono
procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via
anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
  7.  All'articolo 16  comma 1  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.»
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di  entrata in vigore della presente legge e quelli gia' disposti con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
  9.   Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 7  riconsiderano,  con
provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i
provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
  10.  I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
  11.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina
vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto  lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi.  Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti
gli  specifici  criteri e le modalita' applicative dei principi della
disposizione  di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti   sicurezza   e   difesa,  tenendo  conto  delle  rispettive
peculiarita'  ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano a magistrati e professori universitari.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 73.
                              Part time
  1.  All'articolo 1,  comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo  le  parole: «avviene automaticamente» sono
sostituite      dalle     seguenti:     «puo'     essere     concessa
dall'amministrazione»;
    b) al   secondo   periodo  le  parole  «grave  pregiudizio»  sono
sostituite da «pregiudizio»;
    c) al  secondo  periodo  le  parole  da:  «puo' con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
    d) all'ultimo   periodo,  dopo  le  parole:  «il  Ministro  della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle
seguenti:   «Il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».
  2.  All'articolo 1,  comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
    b) dopo  le  parole  predetti risparmi, le parole da «puo' essere
utilizzata»  fino  a  «dei  commi da  45  a 55» sono sostituite dalle
seguenti:  «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla  contrattazione  integrativa,  ad  incentivare la mobilita' del
personale  esclusivamente  per  le  amministrazioni che dimostrino di
aver  provveduto  ad  attivare  piani di mobilita' e di riallocazione
mediante   trasferimento   di   personale   da   una  sede  all'altra
dell'amministrazione stessa.»;
    c) le   parole  da  «L'ulteriore  quota»  fino  a  «produttivita'
individuale e collettiva» sono soppresse.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 74.
                Riduzione degli assetti organizzativi
  1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi  inclusa  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui  agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche'  gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo 70,  comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  31 ottobre  2008, secondo i
rispettivi ordinamenti:
    a) a  ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi  di  efficienza,  razionalita'  ed economicita', operando la
riduzione  degli  uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20   e   al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
amministrazioni adottano misure volte:
      alla     concentrazione     dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
      all'unificazione   delle   strutture   che   svolgono  funzioni
logistiche  e  strumentali,  salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti  anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e  di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
  Le  dotazioni  organiche  del  personale con qualifica dirigenziale
sono  corrispondentemente  ridotte,  ferma  restando  la possibilita'
dell'immissione    di   nuovi   dirigenti,   nei   termini   previsti
dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di   compiti  logistico-strumentali  e  di  supporto  in  misura  non
inferiore  al  dieci  per  cento  con contestuale riallocazione delle
risorse  umane  eccedenti  tale  limite  negli  uffici  che  svolgono
funzioni istituzionali;
    c) alla  rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti di
organico di tale personale.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di cui al comma 1, le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme  di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa  la  gestione  del  personale,  nonche' l'utilizzo congiunto
delle  risorse  umane  in  servizio  presso  le  strutture centrali e
periferiche.
  3.   Con   i   medesimi   provvedimenti   di  cui  al  comma 1,  le
amministrazioni  dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale  o  interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione  delle  esistenti  strutture periferiche nell'ambito
degli  uffici  territoriali  di  Governo nel rispetto delle procedure
previste   dall'articolo 1,   comma 404,   lettera c),   della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.
  4.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  previste dal comma 1,
lettera a),  della  presente  disposizione  da parte dei Ministeri si
tiene  conto  delle  riduzioni  apportate  dai regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   avuto   riguardo  anche  ai  Ministeri  esistenti
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge
16 maggio   2008,   n.   85.  In  considerazione  delle  esigenze  di
compatibilita'  generali  nonche'  degli  assetti  istituzionali,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  e  successive integrazioni e
modificazioni,  che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al prente articolo.
  5.  Sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 1 le
dotazioni  organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai  posti  coperti  alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le
procedure  concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai  commi 1  e  4  e'  fatto  divieto  di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 75.
                       Autorita' indipendenti
  1.  Le  Autorita'  indipendenti,  in  attesa della emanazione della
specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della
legge  24 dicembre  2007,  n. 244, entro quarantacinque giorni  dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i
rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia
di  personale  in  base  ai  principi  di contenimento della relativa
 spesa   desumibili  dalle  corrispondenti  norme  di cui al presente
decreto,  predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento  da
inoltrare alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attivita' di verifica
dei  predetti  piani,  da  completarsi  entro i quarantacinque giorni
successivi  alla  ricezione,  fatte salve eventuali motivate esigenze
istruttorie, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo.
  2.   Presso  le  stesse  Autorita'  il  trattamento  economico  del
personale  gia'  interessato  dalle  procedure di cui all'articolo 1,
comma 519  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 e' determinato al
livello  iniziale  e senza riconoscimento dell'anzianita' di servizio
maturata  nei  contratti  a  termine  o  di  specializzazione,  senza
maggiori  spese  e  con  l'attribuzione  di un assegno «ad personam»,
riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il
trattamento  economico  conseguito  e  quello  spettante all'atto del
passaggio in ruolo.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 76.
               Spese di personale per gli enti locali
                     e delle camere di commercio
  1.  All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai  fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese
di  personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata  e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale  di  cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza  estinzione  del  rapporto  di pubblico impiego, in strutture e
organismi  variamente  denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente».
  2. L'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
abrogato.
  3.   L'articolo 82,   comma 11,   del   testo   unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di cui al decreto legislativo
18 agosto  2000,  n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal
seguente:  «La  corresponsione  dei  gettoni  di presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
  4.  In  caso  di  mancato  rispetto del patto di stabilita' interno
nell'esercizio  precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni   di   personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i rapporti di collaborazione
continuata   e   continuativa   e   di  somministrazione,  anche  con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto  agli  enti  di  stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  5.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto  di  stabilita'  interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto al complesso delle
spese   correnti,  con  particolare  riferimento  alle  dinamiche  di
crescita  della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche
conto    delle    corrispondenti    disposizioni   dettate   per   le
amministrazioni statali.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto,  previo  accordo  tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludersi  in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri
e  criteri  di  virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di
risparmio,  tenuto  conto  delle  dimensioni demografiche degli enti,
delle  percentuali  di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti  rispetto  alla  spesa  corrente  e  dell'andamento di tale
tipologia  di  spesa  nel  quinquennio  precedente. In tale sede sono
altresi' definiti:
    a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno;
    b) criteri  e  parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e  considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti  in  servizio  -  volti alla riduzione dell'affidamento di
incarichi  a  soggetti  esterni all'ente, con particolare riferimento
agli  incarichi  dirigenziali  e alla fissazione di tetti retributivi
non  superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
    c) criteri  e  parametri - considerando quale base di riferimento
il  rapporto  tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti   -   volti  alla  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle
posizioni dirigenziali in organico.
  7.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui al comma 2 e' fatto
divieto  agli  enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari  o  superiore  al  50%  delle  spese  correnti  di  procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale.
  8.  Il  personale  delle  aziende  speciali  create dalle camere di
commercio  non  puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle  aziende  medesime, alle camere di commercio di riferimento, se
non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso,
a  valere  sui  contingenti  di  assunzioni effettuabili in base alla
vigente   normativa.  Sono  disapplicate  le  eventuali  disposizioni
statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                              Art. 77.
                     Patto di stabilita' interno
  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009/2011   nelle   misure   seguenti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto:
    a) il  settore  regionale  per  1.500,  2.300  e  4.060  milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b) il   settore   locale   per  1.650,  2.900  e  5.140  milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
  2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni  legislative  per  la  disciplina  del  nuovo  patto  di
stabilita'  interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui
al  comma 1,  gli  stanziamenti  relativi agli interventi individuati
nell'elenco  2 annesso alla presente legge sono accantonati e possono
essere   utilizzati   solo   dopo   l'approvazione   delle   predette
disposizioni legislative.

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                              Art. 78.
               Disposizioni urgenti per Roma capitale
  1.   Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strutturali  di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi  indicati  dall'articolo 119  della Costituzione, nelle more
dell'approvazione  della  legge di disciplina dell'ordinamento, anche
contabile,  di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della  Costituzione,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  il  Sindaco  del  comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a
carico  dello Stato e' nominato Commissario straordinario del Governo
per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune
e  delle  societa'  da  esso  partecipate,  con  esclusione di quelle
quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la  predisposizione ed
attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo  VIII  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui
puo'  avvalersi  il  Commissario straordinario, parificato a tal fine
all'organo  straordinario  di  liquidazione,  fermo  restando  quanto
previsto al comma 6;
    b) su  proposta  del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari,  ai  quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal  Commissario,  uno  dei  quali  scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  uno  tra  i dirigenti della Ragioneria
generale  dello  Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla carriera
prefettizia  o  dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione   di   fuori   ruolo  o  di  comando  per  l'intera  durata
dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli  anzidetti  incarichi  gli
organi   commissariali   non   hanno  diritto  ad  alcun  compenso  o
indennita',  oltre  alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto  della  nomina,  e  si avvalgono delle strutture comunali. I
relativi   posti   di  organico  sono  indisponibili  per  la  durata
dell'incarico.
  3.  La  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008.   Le  disposizioni  dei  commi precedenti  non  incidono  sulle
competenze   ordinarie   degli  organi  comunali  relativamente  alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate  di cui al comma 1,
gestito  con  separato  bilancio,  entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario
straordinario  al  Governo,  che  l'approva entro i successivi trenta
giorni,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
individuando  le  coperture  finanziarie  necessarie  per la relativa
attuazione   nei   limiti   delle  risorse  allo  scopo  destinate  a
legislazione  vigente.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una apposita
contabilita'  speciale.  Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita'  indicate  al  comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni  di  legge,  tutte  le  somme  derivanti da obbligazioni
contratte,  a  qualsiasi  titolo,  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
garantire  il  sollecito  rientro  dall'indebitamento  pregresso.  Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione  del  piano,  dalle  obbligazioni  contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo non  puo'  procedersi  alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  6.  I  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni  contratte  anteriormente  alla  data  di emanazione del
medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, dei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267. Tutte le entrate del
comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei  successivi anni sono
attribuite   alla  gestione  corrente,  di  competenza  degli  organi
istituzionali dell'Ente.
  7.  Ai  fini  dei  commi precedenti,  per  il  comune  di Roma sono
prorogati  di  sei  mesi  i  termini  previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera
di  cui  all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
  8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di rientro di cui al
presente  articolo,  la  Cassa  Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune  di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui
primi   futuri   trasferimenti   statali   ad  esclusione  di  quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

        
      
          
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
                              Art. 79.
         Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
  1.  Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009-2011:
    a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente  lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per
l'anno  2009,  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui all'articolo 1,
comma 796,   lettera a)  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296  e
dell'articolo 3,  comma 139  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
e'  determinato  in  103.945  milioni  di  euro  per l'anno 2010 e in
106.265  milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di
50  milioni  di  euro,  per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore  finanziamento  a carico dello Stato per l'ospedale Bambino
Gesu'.   Restano  fermi  gli  adempimenti  regionali  previsti  dalla
legislazione  vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle
intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
    b) per   gli   anni   2010  e  2011  l'accesso  al  finanziamento
integrativo  a  carico dello Stato derivante da quanto disposto dalla
lettera a),  rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno
2009,  e'  subordinato  alla  stipula  di una specifica intesa fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscriversi  entro  il  31 luglio  2008,  che,  ad  integrazione e
modifica  dell'accordo  Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa
Stato-regioni  del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa
al  Patto  per  la  salute  del  5 ottobre  2006,  contempli norme di
efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica
dei  costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari    e    di    non   dover   ricorrere   necessariamente
all'attivazione della leva fiscale regionale.
  2.  Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  degli  accordi collettivi
nazionali  con  il  personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale   per  il  biennio  economico  2006-2007,  il  livello  del
finanziamento  cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  di  cui  al
comma 1,  lettera a),  e'  incrementato  di  184  milioni di euro per
l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche
per  l'attuazione  del  Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare,
per  il  collegamento  telematico  in  rete  dei  medici e la ricetta
elettronica,  di  cui  al  comma 5-bis  dell'articolo 50, della legge
24 novembre 2003, n. 326.
  3.  All'articolo 4,  comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e' soppresso.

        
      
          
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
                              Art. 80.
      Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
  1.  L'Istituto  nazionale  di  previdenza sociale (INPS) attua, dal
1° gennaio  2009  al  31 dicembre  2009,  un  piano  straordinario di
200.000  accertamenti  di  verifica  nei  confronti  dei  titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
  2.  Nel  caso  di  accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari,   si   applica   l'articolo 5,  comma 5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
  3.   Nei  procedimenti  di  verifica,  compresi  quelli  in  corso,
finalizzati  ad  accertare,  nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari  per  continuare  a  fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone  la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a  cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla  data  di  notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione  nel  caso  in  cui  tale  sospensione sia stata gia'
disposta,   non   fornisce   idonee   motivazioni  circa  la  mancata
presentazione   a  visita,  l'I.N.P.S.  provvede  alla  revoca  della
provvidenza  a  decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece,  siano  ritenute  valide  le  giustificazioni addotte, verra'
comunicata  la  nuova  data di visita medica alla quale l'interessato
non  potra'  sottrarsi,  pena la revoca del beneficio economico dalla
data  di  sospensione,  salvo  i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo periodo del presente
comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e  per  i  quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per
cento  ed  i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali,
in  luogo  della  automatica  sospensione  dei  pagamenti, si procede
obbligatoriamente  alla  visita  domiciliare  volta  ad  accertare la
persistenza  dei  requisiti di invalidita' necessari per il godimento
dei benefici economici.
  4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici,  eventualmente  richiesti nel corso della procedura di
verifica,  la  sospensione  dei  pagamenti  e la revoca del beneficio
economico  verranno  disposte  con  le  medesime  modalita' di cui al
comma 2.
  5.  Ai  titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli uffici della motorizzazione
civile   sono   autorizzati   a   rilasciare  un  permesso  di  guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
  6.  Nei  procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi   dalle   commissioni   mediche   di   verifica,   finalizzati
all'accertamento  degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella  materia  di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
  7.  Con  decreto  del  ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  stabiliti termini e modalita' di attuazione
del  piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,
in  particolare,  alla  definizione  di  criteri selettivi in ragione
dell'incidenza  territoriale  dei beneficiari di prestazioni rispetto
alla  popolazione  residente  nonche'  alle  sinergie  con le diverse
banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra
le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione
civile.

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
                              Art. 81.
                    Settori petrolifero e del gas
    1. Per  le  produzioni  ottenute  a decorrere dal 1° gennaio 2008
dalle  concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni
previste  nel  comma 2,  il  titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione  e'  tenuto  a corrispondere esclusivamente allo Stato il
valore  di  un'aliquota  del  prodotto  della  coltivazione ulteriore
rispetto   a   quella  gia'  prevista  dall'articolo 19  del  decreto
legislativo  25 novembre  1996,  n.  625,  determinata secondo quanto
previsto dal comma 4.
  2.  Il  valore  dell'ulteriore  aliquota  di  prodotto e' dovuto al
verificarsi delle seguenti condizioni:
    a) per  l'olio,  nel  caso  in  cui la quotazione media annua del
Brent  dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno
del  10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del
Brent  sara' determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di  fine  mese  pubblicate  dal  Platts  in  dollari al barile per il
greggio  Brent  Dated  e  convertita in euro al barile sulla base del
cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia.
    b) per  il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di
cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo
25 novembre  1996,  n.  625,  dell'anno  di riferimento sia superiore
almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.
  3.  Per  gli  anni  successivi  al  2008, le suddette quotazioni di
riferimento  per  l'olio  e  il  gas sono rideterminate tenendo conto
delle  variazioni  annuali  dei  prezzi  della produzione di prodotti
industriali   e   del   costo  del  lavoro  per  unita'  di  prodotto
nell'industria  con decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  Verificandosi  le  condizioni  di  cui  al  comma 3,  il valore
dell'ulteriore  aliquota  di  prodotto  per  l'olio  e  per il gas da
corrispondere allo Stato si determina:
    a) per  le quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in
terraferma  e  per  le  quantita'  di idrocarburi gassosi estratti in
mare:
      1)  con  l'aliquota  del  2,1  per cento nel caso di incremento
degli  indici  di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari
al 10 per cento;
      2)   con   l'aliquota  dello  0,3  per  cento  per  ogni  punto
percentuale  di  incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al
10 per cento;
    b) per le quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare:
      1)  con  l'aliquota  dell'1,2  per cento nel caso di incremento
dell'indice  di  cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10
per cento;
      2)   con  l'aliquota  dello  0,15  per  cento  per  ogni  punto
percentuale  di  incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al
10 per cento.
  5.   Le   quantita'  esenti  dal  pagamento  dell'aliquota  di  cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  25 novembre 1996, n. 625,
sono  esenti  anche  dal  pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al
comma 1.
  6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore  aliquota  di  cui  al  comma 1, inclusa la disciplina
sanzionatoria,   si  applica  quanto  previsto  dall'articolo 19  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purche' compatibile con
la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.
  7.  All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi  dei  commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 8 a 15.
  8.  A  decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni
di  cui  all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625,  il  titolare  unico o contitolare versa nel mese di novembre di
ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto
dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto
versato per l'anno precedente.
  9.  Il  versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto
ordinario  ed  ai  Comuni  interessati secondo le rispettive quote di
competenza e con le stesse modalita' previste per i versamenti di cui
al  predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del
1996.  Limitatamente  all'acconto  relativo  al  periodo d'imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, le somme
dovute  allo  Stato  affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per  la  successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il
comma 29.  Se  per l'anno precedente e' stata omessa la presentazione
del  prospetto  di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto
legislativo  n.  625  del  1996,  l'acconto e' commisurato al 100 per
cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere
dichiarato con tale prospetto.
  10.  I  versamenti  in acconto relativi al valore delle aliquote di
prodotto  della  coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato
da  cedere  presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11
del   decreto-legge   31 gennaio   2007,   n.   7,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile  2007, n. 40, sono determinati
valorizzando  la  produzione  secondo  il criterio di cui al predetto
articolo 19, comma 5-bis, lettera b).
  11.  In  caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si
applica  la  disciplina  sanzionatoria  di  cui  all'articolo 13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di
cui  all'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n. 602. Si applicano altresi' le disposizioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:
    a) il  versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore
separatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro;
    b) quando   l'acconto  versato  nei  confronti  di  ciascun  ente
impositore separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, ma
non  inferiore  al  75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto
dovuto  per  l'anno  in  corso.  Ai  fini  del  periodo precedente e'
effettuata  secondo  il  criterio di cui al comma 3 la valorizzazione
delle  aliquote  di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas
dovute  allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
  13.  Il  credito  risultante  dall'eccedenza  dell'acconto  versato
rispetto  a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore e'
rimborsata  entro  90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui
al  predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del
1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11.
  14.  La  stessa eccedenza di cui al comma 13 puo' essere utilizzata
in  compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti
di altri enti impositori compensando prioritariamente:
    a) le  eccedenze  nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle
rispettive regioni di appartenenza;
    b) le  eccedenze  nei  confronti  delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle societa'.
  15.  Il  credito  di  cui  al  comma 13 puo' essere ceduto ad altro
titolare  o  contitolare  di  concessione  di coltivazione per essere
compensato secondo quanto previsto dal comma 14.
  16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia  e  dell'impatto
sociale   dell'aumento   dei  prezzi  e  delle  tariffe  del  settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 75  del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e'  applicata  con  una  addizionale  di  5,5 punti percentuali per i
soggetti  che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un
volume  di  ricavi  superiore  a 25 milioni di euro e che operano nei
settori di seguito indicati:
    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
    b) raffinazione  petrolio,  produzione  o  commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
    c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
  17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  18.   E'   fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei  settori
richiamati  al  comma 16  di  traslare  l'onere  della  maggiorazione
d'imposta  sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al precedente periodo.
  19.  Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 92 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  92-bis  (Valutazione  delle rimanenze di alcune categorie di
imprese).  -  1. La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei  beni
indicati  all'articolo 85,  comma 1,  lettere a)  e b)  e' effettuata
secondo  il  metodo  della media ponderata o del «primo entrato primo
uscito»,  anche  se  non  adottati  in bilancio, dalle imprese il cui
volume  di  ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore, esercenti le attivita' di:
    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
    b) raffinazione  petrolio,  produzione  o  commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di  cui al regolamento (CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  19 luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che  abbiano
esercitato,   relativamente  alla  valutazione  dei  beni  fungibili,
l'opzione  di  cui  all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
  3.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
  20.  Le  disposizioni  di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  21.  Il  maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto  della  prima  applicazione  dell'articolo 92-bis,  del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese
che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4,
del  decreto  legislativo  28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.
  22.  L'imposta  sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente   al   saldo   dell'imposta   personale   dovuta  per
l'esercizio  di  prima  applicazione  dell'articolo 92-bis  del Testo
Unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente  puo'  essere  versata  in  tre  rate  di eguale importo
contestualmente   al   saldo   delle  imposte  sul  reddito  relative
all'esercizio  di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis del Testo
Unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917,  del  1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento.
  23.  Il  maggior  valore  assoggettato  ad  imposta  sostitutiva si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di  prima  applicazione  dell'articolo 92-bis  del  testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo esercizio
successivo:
    a) le  svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior  valore  assoggettato  ad  imposta sostitutiva non concorrono
alla  formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  personali e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la
riliquidazione   della   stessa  imposta  sostitutiva.  In  tal  caso
l'importo  corrispondente  al  16  per  cento di tali svalutazioni e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
    b) nel  caso  di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o
parte  delle  rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del Testo Unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  il  diritto  alla  riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario,  solo  nel  caso in cui quest'ultimo non eserciti prima
del  conferimento  le  attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del  conferente. In caso
contrario,  si  rende  definitiva  l'imposta  sostitutiva  in  misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario  in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
  24.  Fino  al  termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel  caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze  di  cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte
sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  l'imposta  sostitutiva  in  misura corrispondente al
maggior   valore   delle   rimanenze  cedute  cosi'  come  risultante
dall'ultima  riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento.
  25.  L'applicazione  dell'articolo 92-bis  del  Testo  Unico  delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
  26.  Il  titolare  unico  ovvero  il  contitolare di concessione di
coltivazione   di   cui   all'articolo 19   del  decreto  legislativo
25 novembre  1996,  n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa
in  barili,  pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a
decorrere  dal  1° luglio  2008 dalle concessioni di coltivazione. Il
conferimento  e'  effettuato  annualmente  nelle forme del versamento
all'Erario,  a  decorrere  dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma
pari  al  valore  del  prodotto da conferire calcolato utilizzando la
quotazione  media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal
1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
  27.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26.
  28.  Per  la  disciplina  sanzionatoria  si applica quanto previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  29.  E'  istituito  un  Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle    esigenze    prioritariamente    di   natura   alimentare   e
successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.
  30. Il Fondo e' alimentato:
    a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
    b) dalle  somme  dovute  allo  Stato  a  titolo  di acconto delle
aliquote  di  prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del
comma 9 secondo periodo, del presente decreto;
    c) dalle  somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente
di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
    e) con  versamenti  effettuati  a  titolo spontaneo e solidale da
parte di societa' ed enti operanti in specie nel comparto energetico.
  31.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze di
concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  sono  stabilite  le  modalita'  di utilizzo del Fondo per la
erogazione  di  aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni
di bisogno.
  32.   In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui  sono
sottoposti  i  prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche,  al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in
stato  di  particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai
cittadini  residenti  che  versano  in  condizione di maggior disagio
economico,  individuati  ai  sensi  del  successivo  comma, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a
carico dello Stato.
  33.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali,
disciplina,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a legislazione
vigente:
    a) i  criteri  e  le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio  di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,
dei   trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e
trasferimenti  gia'  ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare;
    b) l'ammontare del beneficio unitario;
    c) le modalita' e i limiti per la fruizione del beneficio.
  34.  Ai  fini  dell'attuazione  dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve  essere  conseguita  entro  il  30 settembre  2008, il Ministero
dell'economia    e    delle   finanze   puo'   avvalersi   di   altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.
  35.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
    a) i  titolari  del  beneficio di cui al comma 32, in conformita'
alla disciplina di cui al comma 33;
    b) il  gestore  del  servizio  integrato  di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione  della carta e alla gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di contributi
pubblici.
  36.  Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di  cui  al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle  leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti  e  ogni  ulteriore  collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia  e  delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
  37.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, con
apposite  convenzioni,  promuove  il  concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
  38.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31.

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
                              Art. 82.
                       Banche, assicurazioni,
     fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
    1. All'articolo 96  del  Testo  Unico  delle  imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    «5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo  periodo  del  comma 5,  sono  deducibili dalla base imponibile
della  predetta  imposta  nei  limiti  del  96  per  cento  del  loro
ammontare.   Nell'ambito   del  consolidato  nazionale  di  cui  agli
articoli da  117  a  129,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi
passivi  maturati  in  capo  a soggetti partecipanti al consolidato a
favore  di  altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati  in  capo  ai  soggetti  partecipanti  a  favore di soggetti
estranei  al  consolidato.  La  societa' o ente controllante opera la
deduzione  integrale  degli  interessi  passivi  di  cui  al  periodo
precedente   in   sede  di  dichiarazione  di  cui  all'articolo 122,
apportando   la   relativa  variazione  in  diminuzione  della  somma
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.».
  2.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  come  introdotto  dal  comma  1, si
applicano  a  decorrere  dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto. Limitatamente al medesimo
periodo  d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis
sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
  3.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6,  comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare.»;
    b) all'articolo 6,  comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare.»;
    c) all'articolo 7,  comma 2,  e'  aggiunto  in  fine  il seguente
periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
  4.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.  Limitatamente  al  medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi  di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97
per cento del loro ammontare.
  5.  Nella  determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  per  il medesimo periodo di imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, in sede di versamento della
seconda   o   unica  rata,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,   quella   che   si  sarebbe  determinata  applicando  le
disposizioni dei commi precedenti.
  6.  All'articolo 111,  comma 3,  del  Testo Unico delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le  parole  «pari  al  60  per  cento»  sono  sostituite dalle
seguenti «pari al 30 per cento»;
    b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle
seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
    c) le  parole  «il  50 per cento della medesima riserva sinistri»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «il  75  per  cento della medesima
riserva sinistri».
  7.  Le  residue  quote  dell'ammontare complessivo delle variazioni
della  riserva  sinistri  di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo
Unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917  del  1986,  che  eccede  il  60 per cento
dell'importo  iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e  non  ancora  dedotte,  sono  deducibili per quote costanti fino al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro
formazione.
  8.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi 6  e  7 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si  sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e
7.
  9.  La  percentuale  della  somma  da versare, nei termini e con le
modalita'  previsti  dall'articolo 15-bis  del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento
per  l'anno  2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per
gli anni successivi.
  10.  La  percentuale  della  somma  da versare nei termini e con le
modalita' previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre
1961,  n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per
cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
  11.  All'articolo 106,  comma 3,  del  Testo  Unico  delle  imposte
dirette   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le   parole:   «0,40   per  cento»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
    b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle
seguenti «nei diciotto esercizi successivi».
  12.  Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti  la  misura  deducibile  in  ciascun esercizio ai sensi del
comma 3  dell'articolo 106  del  testo  unico  delle  imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del
1986,  formate  negli esercizi precedenti a quello in corso alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
  13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
  14.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5,  comma 2,  dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies),  dello  stesso  decreto»  sono  aggiunte  le seguenti:
«nonche'  delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
    b) all'articolo 40,  comma 1  dopo le parole «27-quinquies) dello
stesso  decreto»  sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni
di  immobili  esenti  ai  sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto
n. 633 del 1972».
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta  commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti
di  locazione  in  corso  alla  medesima  data e per quelli stipulati
successivamente.
  16.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge
24 dicembre  2007,  n.  244,  si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.  Conseguentemente  nel  comma 264, dell'articolo 1, lettera a),
della  legge  n.  244  del  2007,  sono  soppresse  le parole «, e al
comma 262».
  17.  A  partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in   vigore  del  presente  decreto-legge,  ai  fondi  d'investimento
immobiliare  chiusi  di  cui  all'articolo 37 del decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58, che presentano i requisiti indicati nelle
lettere a)  e b)  del  comma 2,  si  applica  un'imposta patrimoniale
sull'ammontare  del  valore  netto dei fondi. La societa' di gestione
preleva  un  ammontare  pari  all'1  per  cento  a  titolo di imposta
patrimoniale.  Il  valore  netto del fondo deve essere calcolato come
media  annua  dei  valori  risultanti  dai prospetti redatti ai sensi
dell'articolo 6,   comma 1,   lettera c),   numero   3)  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati
o  cessati  in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in  luogo  del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio
alla  data  di  cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio
netto  l'ammontare  dell'imposta  patrimoniale  dovuta per il periodo
d'imposta  e  accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro
il   16 febbraio   dell'anno   successivo.   Per  l'accertamento,  la
riscossione  e  le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata
si  applicano  le  disposizioni  stabilite  in materia di imposte sui
redditi.
  18.  L'imposta  di  cui  al comma 17 e' dovuta qualora il fondo sia
costituito  con  apporto  di  immobili,  diritti  reali immobiliari o
partecipazioni  in  societa' immobiliari per la maggior parte del suo
patrimonio e qualora:
    a) le  quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti
salvo  che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno
o  piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7
del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001, n. 410, dai soggetti
indicati  nell'articolo 6  del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239,   da   imprenditori   individuali,   societa'   ed  enti  se  le
partecipazioni  sono relative all'impresa commerciale nonche' da enti
pubblici ed enti di previdenza obbligatoria;
    b) e,  in  ogni  caso,  se  il  fondo e' istituito ai sensi degli
articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei
due  terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo  d'imposta,  al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone
fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi
dell'articolo 5,  comma 5,  del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, nonche' da societa' ed enti di cui le persone fisiche
medesime  detengano  il  controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359 del
codice  civile,  ovvero  il  diritto  di  partecipazione  agli  utili
superiore  al  50  per  cento  e  da  trust di cui siano disponenti o
beneficiari.
  19. La Societa' di gestione del risparmio verifica la condizione di
cui  alla  lettera a)  del  comma 18  al momento dell'istituzione del
fondo  comune.  La  condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e'
verificata  costantemente  dalla  societa' di gestione del risparmio,
considerando  la  media  annua  del  valore  delle quote detenute dai
partecipanti.  A  tal  fine  in  caso  di  cessione  delle  quote gli
acquirenti  sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta alla
societa'  di  gestione  del  risparmio,  entro  30  giorni dalla data
dell'acquisto,   contenente   tutte   le  informazioni  necessarie  e
aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18,
lettera b).
  20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire
dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano.
  21.  Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  le  parole:  «una  ritenuta  del  12,50  per  cento»,  sono
sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
  22.  All'articolo 73  del  Testo  Unico  delle  imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
  «5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si  considerano residenti nel
territorio  dello  Stato le societa' o enti che detengano piu' del 50
per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di
cui  all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e  siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di
societa'  fiduciarie  o per interposta persona, da soggetti residenti
in  Italia.  Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359,
commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa'.».
  23.  Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
  24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni  assegnate  ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512
del   codice   civile  che  presentano  in  bilancio  un  debito  per
finanziamento  contratto  con  i soci superiore a 50 milioni di euro,
sempre  che  tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,
comprensivo  dell'utile  d'esercizio, cosi' come risultanti alla data
di  approvazione  del  bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento
dell'utile  netto  annuale  al  fondo di solidarieta' per i cittadini
meno  abbienti  di  cui  all'articolo 1,  commi da 29 a 31 secondo le
modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato
dal  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
della giustizia.
  26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli
utili  evidenziati  nei  bilanci relativi all'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
  27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Sugli  interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro
consorzi  ai  propri  soci  persone  fisiche residenti nel territorio
dello  Stato,  relativamente  ai  prestiti  erogati  alle  condizioni
stabilite   dall'articolo 13   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  si  applica una ritenuta a
titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
  28.  Al  comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
  «b-bis)  per  la  quota  del 55 per cento degli utili netti annuali
delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi».
  29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;  nella  determinazione  degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si  assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
                              Art. 83.
             Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
  1. Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia  ai  controlli  sul
corretto  adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva
a  carico  dei  soggetti  non residenti e di quelli residenti ai fini
fiscali  da  meno  di  5  anni,  l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
predispongono  di  comune  accordo  appositi piani di controllo anche
sulla  base  dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro possesso.
  2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di
attuazione   della  disposizione  di  cui  al  comma 1  con  apposita
convenzione.
  3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano
di   ottimizzazione   dell'impiego   delle   risorse  finalizzato  ad
incrementare  la  capacita'  operativa  destinata  alle  attivita' di
prevenzione  e  repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media  impiegata  agli  stessi  fini nel biennio 2007-2008, in misura
pari ad almeno il 10 per cento.
  4.  All'articolo 1  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
  «2-ter.  Il  Dipartimento  delle  finanze  con  cadenza  semestrale
fornisce  ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani,  l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti  da  accertamenti  ai quali i comuni abbiano contribuito ai
sensi dei commi precedenti.».
  5.  Ai  fini  di  una  piu'  efficace prevenzione e repressione dei
fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia
delle  entrate,  l'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di finanza
incrementano  la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche
orientando  appositamente  loro  funzioni  o  strutture  al  fine  di
assicurare:
    a) l'analisi  dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti
di indagine;
    b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
    c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi;
    d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
  6.  Il  coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui
al  comma 5  e'  assicurato  mediante un costante scambio informativo
anche  allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
  7.  Gli  esiti  delle  attivita' svolte formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
  8.  Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
relativa  agli  anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di
un  piano  straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sulla  base  di  elementi  e circostanze di fatto certi desunti
dalle  informazioni  presenti  nel  sistema informativo dell'anagrafe
tributaria  nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori
e  in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.
  9.  Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al
comma 8  e'  data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato
nella  dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali
esistono elementi segnaletici di capacita' contributiva.
  10.  Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 63   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano
straordinario  di  cui al comma 8 destinando una adeguata quota della
propria  capacita'  operativa  alle  attivita'  di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.
L'Agenzia   delle   entrate  e  la  Guardia  di  finanza  definiscono
annualmente,  d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione
al piano.
  11.  Ai  fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in
attuazione  della  previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali  situazioni  rilevanti  per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza.
  12.  Al  fine  di favorire lo scambio di esperienze professionali e
amministrative  tra  le  Agenzie  fiscali attraverso la mobilita' dei
loro  dirigenti  generali  di prima fascia, nonche' di contribuire al
perseguimento  della  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  di tali
Agenzie,  su  richiesta  nominativa  del  direttore  di  una  Agenzia
fiscale,  che  indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi
da  conferire,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze assegna a
tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso
altra  Agenzia  fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la
quale  e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo   incarico   sia  prevista  una  retribuzione  complessivamente
inferiore  a  quella  percepita  dal  dirigente generale in relazione
all'incarico  gia'  ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti  economici  del  contratto  individuale  di  lavoro in essere
presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di
tale  contratto,  in  ogni  caso  senza  maggiori oneri rispetto alle
risorse   assegnate  a  legislazione  vigente  alla  Agenzia  fiscale
richiedente.   In   caso   di  rifiuto  ad  accettare  gli  incarichi
alternativamente  indicati  nella richiesta, il dirigente generale e'
in  esubero  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
    a) nel  comma 1,  lettera b), la parola «sei» e' sostituita dalla
seguente: «quattro»;
    b) nel  comma 3,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra  i dipendenti di pubbliche
amministrazioni  ovvero  tra  soggetti  ad  esse  esterni  dotati  di
specifica  competenza  professionale  attinente  ai settori nei quali
opera l'agenzia.».
  14.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma 13  i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
  15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo
e   monitoraggio   dei   dati   fiscali   e   finanziari,  i  diritti
dell'azionista  della  societa'  di  gestione del sistema informativo
dell'amministrazione  finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che
provvede  agli  atti  conseguenti  in base alla legislazione vigente.
Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni incompatibili con il presente
comma.   Il   consiglio   di   amministrazione,  composto  di  cinque
componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro il 30 giugno 2008
senza   applicazione  dell'articolo 2383,  terzo  comma,  del  codice
civile.
  16.  Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di
cui  all'articolo 1  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni,  entro  i  sei  mesi  successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe   degli   italiani   residenti  all'estero,  confermano
all'Ufficio   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per  l'ultimo
domicilio  fiscale  che  il  richiedente ha effettivamente cessato la
residenza  nel  territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta  richiesta  di  iscrizione  la effettivita' della cessazione
della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da
parte  dei  comuni  e  dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle  facolta'  istruttorie  di  cui  al  Titolo  IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  17.  In  fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma 16,  la  specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle
persone  fisiche  che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli
italiani  residenti  all'estero  a  far  corso  dal  1° gennaio 2006.
L'attivita'  dei  comuni  e'  anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento  della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative  ai  tributi  statali  riscosse a titolo definitivo previsto
dall'articolo 1,  comma 1,  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
  18.  Allo  scopo  di  semplificare  la  gestione  dei  rapporti con
l'Amministrazione   fiscale,  ispirandoli  a  principi  di  reciproco
affidamento  ed  agevolando  il contribuente mediante la compressione
dei  tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis  (Adesione  ai  verbali  di  constatazione).  -  1. Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in  materia  di  imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che   consentano   l'emissione   di  accertamenti  parziali  previsti
dall'articolo 41-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  e  dall'articolo 54, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.   L'adesione   di   cui   al  comma  1  puo'  avere  ad  oggetto
esclusivamente  il contenuto integrale del verbale di constatazione e
deve  intervenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data della
notifica  del  verbale  medesimo mediante comunicazione al competente
Ufficio  delle  entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha
redatto  il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione,
l'Ufficio   delle   entrate   notifica   al  contribuente  l'atto  di
definizione   dell'accertamento   parziale   recante  le  indicazioni
previste dall'articolo. 7.
  3.  In  presenza  dell'adesione  di  cui al comma 1 la misura delle
sanzioni  applicabili  indicata  nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta
alla  meta'  e  le somme dovute possono essere versate ratealmente ai
sensi  dell'articolo 8  comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi
previste.».
  19.  In  funzione  dell'attuazione  del  federalismo fiscale, a far
corso   dal   1° gennaio   2009   gli   studi   di   settore  di  cui
all'articolo 62-bis   del   decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
vengono  elaborati  anche  su base regionale o comunale, ove cio' sia
compatibile  con  la  metodologia  prevista  dal primo comma, secondo
periodo, dello stesso articolo 62-bis.
  20.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la
elaborazione  su  base  regionale  o  comunale avvenga con criteri di
gradualita'  entro  il  31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui  all'articolo 1  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  In  caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro  rispetto  a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli  una  comunicazione  delle  modalita'  di restituzione
dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi  dalla  notificazione  senza  che
l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento,  l'agente  della  riscossione  riversa  le somme eccedenti
all'ente  creditore  ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne'
facilmente  identificabile,  all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione  di  una  quota  pari  al  15  per cento, che affluisce ad
apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e' effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
  1-ter.  La  restituzione  ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo 17,    comma 7-ter,    trattenute   dall'agente   della
riscossione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per la
notificazione.
  1-quater.  Resta  fermo  il  diritto di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al  comma 1-bis  all'ente  creditore  ovvero  allo  Stato. In caso di
richiesta  allo  Stato,  le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate  dalla  contabilita'  speciale  prevista  dal comma 1-bis e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.».
  22.  Le  somme  eccedenti  di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al  quinto  anno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  versate  entro  il  20 dicembre  2008  ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29.
  23. All'articolo 19  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione
dell'ipoteca»;
    b) nel  comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite
dalle  seguenti:  «nel  giorno  di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione»;
    c) il  comma 4-bis  e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano   a  trovare  applicazione  nei  riguardi  delle  garanzie
prestate  ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  24.  All'articolo 79,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  dopo la parola «131», sono
inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
  25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Comitato  strategico  per  lo  sviluppo  e la tutela all'estero degli
interessi   nazionali   in   economia,   con  compiti  di  indirizzo,
consulenza,  nonche'  di  coordinamento  informativo,  anche mediante
scambi  di  dati,  con le principali imprese nazionali, soprattutto a
partecipazione  pubblica,  che  operano nei settori dell'energia, dei
trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche' nei settori
di altri pubblici servizi.
  26. Al Comitato competono, altresi', anche al fine di farne oggetto
di  pareri  al  Governo,  l'analisi  di  fenomeni economici complessi
propri  della  globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e
lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti
di  supporto  alle  funzioni  di  coordinamento  degli  sforzi per lo
sviluppo  delle  attivita'  all'estero  di  imprese  italiane e delle
iniziative di interesse nazionale all'estero.
  27.  Il  Comitato  e' composto, in numero non superiore a dieci, da
alte professionalita' tecniche dotate di elevata specializzazione nei
suoi settori di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti dei
Ministeri  degli  affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
difesa,   dello   sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
  28.  Le  funzioni  di  segreteria del Comitato sono assicurate, nei
limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri.  Il  Comitato  e  la  sua  segreteria  sono
costituiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale
sono   stabilite   altresi'   le   disposizioni   generali  sul  loro
funzionamento.  Il  Comitato  riferisce ogni sei mesi sulla attivita'
svolta  e  sui  propri  risultati.  La  partecipazione al Comitato e'
gratuita.

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                              Art. 84.
                        Copertura finanziaria
  1. Agli  oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7,
63,  commi 1,  3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82
del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno
2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di
euro  per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                              Art. 85.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Calderoli,      Ministro     per     la
                              semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                                                             Elenco 1

          ---->  Vedere elenco da pag. 50 a pag. 62   <----

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                                                             Elenco 2

               ---->  Vedere elenco a pag. 63   <----

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                                                           Allegato A

         ---->  Vedere allegato da pag. 64 a pag. 160  <----


        ---->  Vedere allegato da pag. 161 a pag. 259  <----


        ---->  Vedere allegato da pag. 260 a pag. 310  <----

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                                                           Allegato B

              ---->  Vedere allegato a pag. 311   <----

        
      

26.06.2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
18:07:39