pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, recante disposizioni urgenti per lattuazione di obblighi
comunitari e lesecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile
2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato
innanzi agli organi di giustizia civile
1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice puo'
concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero il giudice provvede alla
sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della
questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con
richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del
regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176
del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia
stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario
contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile,
non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza
di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione
nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi
sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento
perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia
non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al
comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto non si applica il comma 4. Se e' gia' stato concesso il
provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al
comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione
gia' fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il
provvedimento di sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca
qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
Corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal Presidente del tribunale.
Art. 2.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato
innanzi agli organi di giustizia tributaria
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di
Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora sia
chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto
volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in
esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di
recupero", la Commissione tributaria provinciale puo' concedere la
sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a
detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
&a21; a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di
recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto
tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel
calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero la Commissione tributaria
provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del
giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di
trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento
di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del
4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata
gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario
contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di
sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla
legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur
avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile,
non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai
sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto
l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di
recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero
l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47;
ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del
diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono
definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia
dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla
scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione
dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque
efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il
medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di
sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei
presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di
efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si
applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso
di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte
di giustizia delle Comunita' europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono
discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il
Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il
Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne da' lettura in
udienza, a pena di nullita'.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del
dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo
sulla sentenza la propria firma e la data e ne da' immediata
comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del
giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad
eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono
ridotti alla meta'. Nel processo di appello le controversie relative
agli atti di cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella
trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e
quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le
relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni
dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo
restando il predetto termine, la Commissione tributaria provinciale,
su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione gia'
concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il
termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del
1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a
dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello
si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo
periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e
riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente
della commissione tributaria provinciale e della commissione
tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione
della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05.
Procedura di infrazione n. 2004/59
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del
23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento
dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono
stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la
giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla
lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di
prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano
ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.»;
c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche
fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato
elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007
nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171.
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa
C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto
di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di
recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo,
l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto
mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e
delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle
operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare
preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa
l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito
territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono
tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e
dell'agenzia per la quale operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il
seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi
compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione,
amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di
condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro
Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata
stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono
stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei
requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla
legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico,
tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia'
assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e
custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita'
indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in
materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le
competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il
reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle
condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le
modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente
testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie
particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare
giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il
prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello
Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili
ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di
un pubblico servizio.».
Art. 4-bis.
Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni
per la gestione di scommesse ippiche
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 13 settembre 2007 nella
causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio
delle concessioni affidate ai sensi dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite
le modalita' per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti
di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'art. 38,
comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano
operanti, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le concessioni di cui al
comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi
operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui
non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'art. 38,
comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a
seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 199 del
28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art.
38, comma 4, lettera f) del predetto decreto-legge n. 223 del
2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che
esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere
idonei requisiti di affidabilita' e professionalita', la cui base
d'asta non puo' essere inferiore a euro trentamila per ogni punto
di vendita.
2. Al fine di garantire la continuita' nella gestione del servizio
di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei
preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione
dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il
31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e
accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a
quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla
convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze
20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22
aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario
straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora
attive.
3. E' abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200.
Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico
svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa
C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888
1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di
libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea e 7 del regolamento
(CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve piu'
favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici,
l'esperienza professionale e l'anzianita' acquisite da cittadini
comunitari nell'esercizio di un'attivita' analoga a quella
considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di
un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione
del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione
europea secondo condizioni di parita' rispetto a quelle maturate
nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le
disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi
contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo
quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 6.
Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa
alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Procedura
di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.
Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i
piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le
discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la
data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) e' soppressa.
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE,
relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa
C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui
all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti:
«all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,
ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5,
comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai
gestori degli impianti».
Art. 8.
Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154,
in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in
materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della
procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione
n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in
mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della
taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il
trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al
di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e
dalle norme nazionali applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle
norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla
taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di
specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e'
sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a
dieci giorni.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al
comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione
di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie
ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate
fuori dalle acque mediterranee.».
3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola:
«detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non
autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative) . - 1. Chiunque
contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a)
e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 6.000 euro.
2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per
l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca
esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro
a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo
simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione
soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a
persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla
vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi
con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE)
n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o
alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere
atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso
dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto
funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di
ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e
comunitarie.»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative
alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di
recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30
giorni.».
Art. 8-bis.
Introduzione dell'art. 292-bis del codice della navigazione in
materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante
e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti
bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2004/2144
1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione e' inserito
il seguente:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di
comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo delle navi
battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di
coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso
esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali
funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione
italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche'
l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica
dei requisiti di cui al primo comma.».
Art. 8-ter.
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del
Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate, direttive
sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione
della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni
legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione
n. 2007/0417
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982,
n. 31, dopo le parole: «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)»
sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: « (Bulgaria)»; - avocat
(Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, dopo il capoverso: «Avocat-Advocaat (Belgio)» e'
inserito il seguente: (Bulgaria)» e dopo il capoverso: «Advogado
(Portogallo)» e' inserito il seguente: «Avocat (Romania)».
Art. 8-quater
Modifiche al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura
di infrazione n. 2006/2535
1. Al codice delle pari opportunita' fra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o
comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ordine di
porre in essere un atto o un comportamento,»;
b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni
sindacali» sono inserite le seguenti: «, associazioni e
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso».
2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di beneficiare di
eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che
sarebbero loro spettati durante l'assenza».
Art. 8-quinquies.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74,
per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile
2002, n. 74, le parole: «diciotto unita» sono sostituite dalle
seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri»
Art. 8-sexies.
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura
di infrazione n. 2005/2358
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo»
sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
quanto compatibili»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti
anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini
precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Protezione delle vittime). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di
comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti
in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona,
quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la
parita' di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».
Art. 8-septies.
Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione
n. 2006/2441
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di
proporzionalita' e ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e
purche' la finalita' sia legittima»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di
idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e
3»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti
differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare
quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di
lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione,
per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a
carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata
sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o
sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del
pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve
purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da
finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del
lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale,
qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano
appropriati e necessari»;
b) all'articolo 4, il comma e' sostituito dal seguente:
«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a
fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta
al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione»;
c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Protezione delle vittime). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' avverso
ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti
della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita'
diretta ad ottenere la parita' di trattamento»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le
organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;
2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:
«legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al
comma 1 sono altresi' legittimati».
Art. 8-octies.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73,
e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e
territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico
almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di
specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti,
in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni».
Art. 8-novies.
Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge
3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura
di infrazione n. 2005/5086
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della
radio-televisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e' sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli
altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attivita'
di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si
conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva
2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attivita'
e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi
dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del regolamento
di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di
quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in
materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze
tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel
rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui
all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze
per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in
base alle procedure definite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei
principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle
frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali
interessate e delle rispettive scadenze.
Art. 8-decies.
Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure di infrazione
n. 2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303
1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal
seguente:
«2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la
pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su
incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media».
3. All'art. 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2
del presente articolo, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e'
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni».
4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.
5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «previste dai
commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1
e 2».
Art. 8-undecies.
Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la
gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in
mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264
1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
e' abrogato.
Art. 8-duodecies
Modifiche all'art. 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2006/2419
1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' in occasione degli
aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive
revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche'
tutti i relativi atti aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la societa'
ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa' concessionarie
autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni
e' approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti
dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni».
Art. 9.
Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprieta' sul
complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari
1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana
e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e
cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa,
firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge
8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa
Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario
allo Stato, e' immediatamente trasferito in proprieta' a titolo
gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione
russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il
tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che
costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.
Art. 10.
Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre
strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal
giuramento del nuovo Governo.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in
euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed
euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:
tabella in formato pdf
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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