L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto disposta con ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente.
(...)
L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei
seguenti parametri relativi alla superficie utile:
mq. 46 per una persona;
mq. 60 per due persone;
mq. 70 per tre persone;
mq. 85 per quattro persone;
mq. 95 per cinque persone;
oltre mq. 110 per pi di cinque persone.
Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma 3
quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione
e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggi consentano, a
giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ai fini della
razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di
handicappati gravi.
Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune competente e all'ente gestore.
Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore che l'inclusione dei nuovi componenti del nucleo di cui al comma 3 non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.
L'ampliamento del nucleo familiare possibile al di fuori degli accrescimenti naturali, esclusivamente nei seguenti casi:
- matrimonio;
- adozione di minore;
- convivenza more-uxorio "anche" con figli naturali, riconosciuti;
- rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, gi componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;
- rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;
- ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformit alla normativa statale vigente.
"L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui all'articolo 12 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal comune".