(Sergio Briguglio 4/6/2008)

 

PROPOSTE PER UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IMMIGRAZIONE

 

 

1. La gestione degli ingressi per lavoro

 

L'alto tasso di irregolarita' dell'immigrazione in Italia e' dovuto al fatto che da oltre vent'anni (a partire, cioe', dalla Legge 943/1986) si e' imposto al datore di lavoro che voglia assumere un lavoratore straniero di farlo quando il lavoratore ancora risiede all'estero.

 

L'impossibilita' di un incontro sul posto tra domanda e offerta di lavoro - certamente necessario per tutti i lavori a bassa qualificazione e/o di cura - azzererebbe i flussi migratori per lavoro se questa disposizione non fosse diffusamente aggirata mediante il meccanismo dell'overstaying (ingresso per turismo, incontro diretto domanda-offerta, costituzione del rapporto di lavoro in nero e prolungamento illegale del soggiorno fino alla prima occasione di emersione: regolarizzazione o decreto-flussi).

 

L'aggravio delle sanzioni contro l'immigrazione illegale certamente rendera' piu' difficile questo percorso, ma paradossalmente, se si rivelera' efficace, chiudera' allo stesso tempo ogni via di accesso al flusso "fisiologico" di immigrazione - quello che aspira ad un inserimento legale nella societa' italiana e attualmente, anche a prezzo di un percorso inizialmente illegale, riesce di fatto ad approdarvi, contribuendo positivamente all'economia del Paese.

 

Se si vuole liberare questo flusso fisiologico dalle forche caudine dell'illegalita' obbligata occorre prevedere che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la costituzione del rapporto di lavoro possano aver luogo alla luce del sole.

 

 

L'ingresso per ricerca di lavoro

 

Una soluzione possibile e' quella di ammettere lavoratori immigrati nella fase di ricerca di lavoro, imponendo condizioni tali da garantire che in tale fase il lavoratore straniero non gravi sulla assistenza pubblica e prevenire gli effetti negativi di un eventuale scivolamento nell'illegalita'. Tali condizioni potrebbero corrispondere al deposito preventivo di

-       una somma atta a coprire le spese di sostentamento (cui il lavoratore potrebbe attingere periodicamente entro limiti prefissati);

-       la somma necessaria a coprire le eventuali spese di rimpatrio;

-       le impronte digitali o altro dato biometrico utile ad una identificazione certa;

-       copia del documento di viaggio.

 

Il lavoratore disporrebbe di un tempo definito per inserirsi nel mercato del lavoro (e in questa ricerca potrebbe essere opportunamente indirizzato da organismi pubblici e privati). Scaduto tale termine,

a) otterrebbe la stabilizzazione come soggiornante per lavoro, in caso di successo;

b) dovrebbe rimpatriare, in caso di insuccesso.

 

Il lavoratore straniero che eluda l'obbligo di cui al punto b) potrebbe essere, appena intercettato dalle forze dell'ordine, rimpatriato senza indugio e senza oneri per lo Stato.

 

Nessuno impedisce che gli ingressi per ricerca di lavoro possano essere limitati numericamente nell'ambito della programmazione dei flussi. Inizialmente, anzi, potrebbe essere ammessa in Italia una piccola quota di stranieri in cerca di inserimento lavorativo, e si potrebbe procedere ad un attento monitoraggio del loro percorso, in modo da verificare che il meccanismo funzioni in modo soddisfacente o individuare appropriati correttivi.

 

 

Modifica proposta:

 

Dopo l'articolo 22 del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998 inserire il seguente articolo:

 

"Art. 22 bis

(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

 

1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri la disponibilita' effettiva in Italia, per l'intero periodo di soggiorno

a) di idonea sistemazione alloggiativa o di mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

b) di mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;

c) di mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

d) della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero di polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziale anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilita' delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente e' stato versato in apposito Fondo per l'ingresso da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 puo' concorrere la garanzia prestata da cittadino italiano o da cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a quella del periodo di soggiorno di cui al comma 3, ovvero da enti locali, regioni, province autonome o associazioni.

3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro ha durata pari al periodo per il quale e' stata dimostrata la disponibilita' degli elementi di cui al comma 1, ma comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dal rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero e' sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici definiti con decreto del Ministro dell'interno.

4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, rinnovabile, anche con diversa durata, alle condizioni di cui al comma 1.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento nel mercato del lavoro ha facolta' di svolgere ogni attivita' lavorativa consentita allo straniero. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Il permesso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro e' convertito su richiesta,  in presenza dei requisiti e qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale."

 

 

La conversione turismo-lavoro

 

Un'alternativa alla previsione dell'ingresso per ricerca di lavoro potrebbe consistere nel consentire che la domanda di un datore di lavoro possa riguardare uno straniero gia' legalmente presente in Italia ad altro titolo (anche per breve periodo; in particolare, per turismo).

 

Questa misura potrebbe essere adottata anche a normativa invariata, dal momento che le disposizioni del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998 (in particolare, art. 3 co. 4 e art. 21 co. 1) disciplinano l'ammissione di stranieri in Italia in quanto lavoratori, ma non escludono la possibilita' che tali stranieri siano stati gia' ammessi nel territorio dello Stato per altri motivi. Ne' la esclude l'art. 22 dello stesso Testo unico, che si limita a definire gli adempimenti necessari nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore residente all'estero, non pretendendo pero' di esaurire l'intera casistica (si pensi, per esempio, all'assunzione a tempo pieno di uno straniero gia' soggiornante in Italia per motivi di studio).

 

Ammettere il rilascio di permessi per lavoro a stranieri legalmente soggiornanti ad altro titolo potrebbe essere una misura sufficiente ad evitare il fenomeno dell'overstaying (e l'illegalita' che lo caratterizza, anche riguardo allo svolgimento del rapporto di lavoro) a condizione che essa non si infranga contro la lentezza dele operazioni richieste per la definizione delle quote. La soluzione piu' semplice - anche questa compatibile con la normativa vigente - consiste nel permettere l'accoglimento delle domande di assunzione, portando il numero dei permessi conseguentemente rilasciati in detrazione alle quote per l'anno successivo (in analogia con quanto disposto, ad esempio, da art. 14 co. 5 e art. 27 co. 3 bis DPR 394/1999).

 

 

Modifica proposta:

 

Il comma 8 dell'articolo 22 del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998 e' sostituito dal seguente:

 

"8. La richiesta di nulla-osta al lavoro di cui al comma 2 puo' riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al comma 5. Le quote dÕingresso definite nel decreto di cui allÕarticolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce."

 

 

 

2. Il contrasto dello sfruttamento lavorativo degli immigrati

 

Lo stretto collegamento tra esistenza di un'attivita' lavorativa e possibilita' di rinnovare il permesso di soggiorno rende di fatto assai debole la posizione del lavoratore immigrato regolare di fronte al datore di lavoro che eluda, riguardo alle condizioni di lavoro, i vincoli imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Questo fatto vanifica, di fatto, il principio di parita' tra lavoratore straniero legalmente soggiornante e lavoratore nazionale sancito dalla Convenzione OIL n. 143/1975. Per il lavoratore straniero, infatti, il tentativo di far valere, nei modi stabiliti dalla legge, i propri diritti nel rapporto di lavoro comporta, nella gran parte dei casi, il rischio concreto di rimanere disoccupato e di non riuscire a rinnovare il permesso di soggiorno.

 

Si restituirebbe forza contrattuale ai lavoratori stranieri legalmente soggiornanti prevedendo che il permesso di soggiorno per lavoro sia rinnovato anche quando risulti pendente un accertamento giudiziario dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un licenziamento.

 

 

Modifica proposta:

 

Al comma 11 dell'articolo 22 del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 

" Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimita' del licenziamento intimato dal datore di lavoro."

 

 

 

3. Le espulsioni

 

Una drastica riduzione dei costi (umani ed economici) associati alla detenzione degli immigrati da espellere si otterrebbe prevedendo, nella linea della proposta di Direttiva  europea sul rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti, una condizione di favore per lo straniero che rimpatri volontariamente o che comunque collabori con le autorita' all'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio. Tale condizione di favore potrebbe consistere in forme di aiuto al reinserimento in patria (certamente meno costose di una prolungata detenzione) e/o, per lo straniero che non rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica, una riduzione del divieto di reingresso (commisurata all'efficacia e alla prontezza della collaborazione).

 

 

Modifica proposta:

 

Al comma 14 dell'articolo 13 del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/1998 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

 

" Tale termine e' ridotto a

a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento di viaggio o altro documento attestante la sua identita' e nazionalita';

b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identita' e nazionalita'."