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Tra le misure Banca del sud, piano casa, libri on line, abolizione leggi obsolete
La bozza del decreto-legge del Governo
(Bozza dl Cdm 18.6.2008)
Banca del sud, piano casa, libri on line, abolizioni leggi obsolete, abrogazione della revoca delle concessioni TAV, trasformazione in fondazioni delle università, abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro. Sono alcune delle misure contenute nella manovra economica presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze e approvata nel Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008.
La manovra, che viene spalmata su tre anni, si compone di un decreto-legge e di un disegno di legge. In pratica con tale pacchetto, cosiddetto “Piano per lo sviluppo dell’Italia” viene anticipata la finanziaria 2009. A settembre quindi la vera e propria finanziaria avrà un contenuto molto più snello. Gli interventi contenuti nel decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge entro la fine di luglio, quando è prevista la sospensione dei lavori per la pausa estiva, ruotano a 360 gradi sui più diversi comparti produttivi.
Viene prevista la costituzione di una Banca del Mezzogiorno, con capitale in maggioranza privato e aperto all’azionariato diffuso: l’apporto al capitale da parte dello Stato sarà di 5 milioni di euro da restituire entro 5 anni; viene azzerato il Quadro Strategico finanziario 2007-2013, alimentato con Fondi europei, per riconcentrare le risorse su pochi obiettivi infrastrutturali di livello nazionale e regionale; viene previsto un Piano casa, dando più spazio ai capitali privati e alla finanza immobiliare per l’housing sociale e costituendo un fondo per l’emergenza abitativa cui confluiranno 550 milioni di euro, provenienti dall’extra-gettito; da settembre i libri scolastici dovranno essere anche on-line per consentire maggiori risparmi alle famiglie; diviene più cogente la semplificazione normativa, prevedendo entro un mese l’abrogazione implicita di tutte le leggi obsolete indicate in un apposito allegato; le università potranno trasformarsi in fondazioni di diritto privato; tornano i general contractor per l’Alta velocità; c’è inoltre il taglio automatico degli enti con meno di 50 addetti; dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità saranno cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; cura dimagrante anche per le società pubbliche, con l’eliminazione della figura del vicepresidente e con soli di amministrazione ristretti a sette membri al massimo; previste anche misure draconiane per il risparmio della carta nella Pubblica amministrazione: una riduzione del 50% rispetto a quella del 2007 della spesa per la stampa di relazioni, o altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti; partendo dall’autocertificazione si intende realizzare il piano “impresa in un giorno”; infine i comuni potranno esercitare le funzioni di sportello unico anche in forma associata con le camere di commercio.
Viene presentata solo una bozza del decreto-legge priva di alcune parti e comunque soggetta a modifiche fino al momento della pubblicazione nella gazzetta ufficiale. (18 giugno 2008)
 
BOZZA DEL decreto legge giugno 2008, n. recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzazione alla promozione dello sviluppo economico del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica e in grado di restituire potere di acquisto delle famiglie, e misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione amministrativa, nonché la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell’attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, …………;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
FINALITA’ E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1
Finalità e ambito di intervento

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell’esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al … per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al … per cento nel 2009, al … per cento nel 2010, fino a giungere al pareggio del saldo nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al … per cento nel 2008, al … per cento nel 2009, al … per cento nel 2010 ed al … per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l’immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell’attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell’attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
IMPRESA

ART.
(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono revocate le assegnazioni operate dal CIPE in favore di Amministrazioni centrali o di Regioni e Province autonome con le delibere adottate fino al 30 aprile 2008, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data di entrata in vigore della presente legge non sono state impegnate o programmate nell’ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data.
2. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
3. Con delibera da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il CIPE quantifica le risorse liberate ai sensi del comma 1 e le destina al finanziamento di programmi di interesse strategico nazionale e di progetti speciali coerenti con le priorità fissate nel Quadro strategico nazionale 2007-2013, sia con quanto contenuto nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, privilegiando prioritariamente i seguenti settori:
a) infrastrutture anche energetiche, reti di telecomunicazione e servizi di trasporto, pure ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 863, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) sicurezza;
c) tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti;
d) internazionalizzazione delle imprese.
e) ricerca;
4.Ai fini di rendere più efficaci i procedimenti di spesa connessi alla programmazione regionale dei fondi comunitari, il Governo, nel rispetto della normativa comunitaria, può promuovere l’attivazione di idonee procedure dirette a integrare e rimodulare l’utilizzo delle risorse regionali 2007-2013.

Art.
(Ridefinizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale e interregionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali e interregionali finanziati con risorse comunitarie per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
4. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

Art. …
Banca del Mezzogiorno

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni “Banca del Mezzogiorno”.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro centoventi giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto legge, è nominato il comitato promotore, formato da tre soggetti di comprovata esperienza e qualificazione nell’attività bancaria con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d’Italia;
b) le modalità di composizione dell’azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all’azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato e alle regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscano una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una
Art.
(Utilizzo della quota degli utili SIMEST s.p.a. di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

l. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 comma 934 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato con apposita contabilità speciale e gestito dalla SIMEST S.p.A., ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di una o di aggregazioni di imprese.
2. Affluiscono al Fondo, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della Simest S.p.A., già finalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998 ad interventi di sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole PMI, o loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

CAPO II
INNOVAZIONE


Art.
(Denuncia di inizio lavori)

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L‘operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all‘Autorità Garante per le Comunicazioni dall’art. 89, primo comma, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. All’Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l’emanazione del regolamento di cui all’art. 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997 n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L ‘operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell’Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l’immobile interessato dall’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l’inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 241 Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l’assenso dell’Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11.L‘operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell’inizio dell’attività al Comune.
12. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13 .Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l’art. 23 del DPR 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all’art. … (impresa in 1 giorno).
Art. …
Occupazione del suolo pubblico e limitazioni legali alla proprietà
1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L‘occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
2. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

Art.
(Modifica della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
“6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’art. 5 e all’art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo.”

Art.
(Strumenti innovativi di investimento)

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
CAPO III

ENERGIA

Art.
(“Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2)

1. Entro il 30 giugno 2009, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare ;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più Accordi con Stati membri dell’Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell’energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l’efficienza economica dell’approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell’8 marzo 2004 e delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli Accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all’ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.
3. Gli Accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l’assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell’energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art.
(Disposizioni in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi)

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l’uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitiva ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E’ abrogata ogni incentivazione sancita dall’art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.

ART.
(Interventi urgenti sulla fiscalità energetica per l’agricoltura, la pesca professionale e l’autotrasporto)

1. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto conseguente agli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, Sviluppo Italia, nei limiti delle ordinarie risorse a disposizione, provvede alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività.

ART.

(Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni)

1. Al comma 355 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera: “c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.”.

Art.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai Capi I, II e III del Titolo II del presente provvedimento, effettuati per il tramite dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l’Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

CAPO IV
CASA E INFRASTRUTTURE


Art.
(Piano Casa)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
2. Il piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L’attuazione del Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III , del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalità:
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall’acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui all’accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l’applicazione dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese le risorse già trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma.
10. Non possono essere concessi finanziamenti ai sensi del presente articolo a ex IACP, comunque denominati, che si trovino in situazione di perdita di esercizio e che non presentino un piano triennale di rientro dalle perdite basato su tagli alle spese correnti e recupero dell’evasione.

Art.
(Abrogazione revoca concessioni TAV)

All’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8–sexiesdecies è sostituito dal seguente: “ per effetto delle revoche di cui al comma 8–quinquesdeces i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie”;
b) i commi 8-septiesdeces, 8-duodevicies ed 8- undevices sono abrogati.

Art.
(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico)


1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.


Art.
(Expo Milano 2015)

CAPO V
ISTRUZIONE E RICERCA


Art.
(Costo dei libri scolastici)

l. A partire dall'anno scolastico 2008 - 2009, nell'adozione dei libri di testo, in ogni scuola d'ordine e grado nonché nelle Università, a parità di valutazione, si dà la preferenza ai testi che vengono resi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.
2. Al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici sono prodotti, ai fini della loro adozione, a decorrere dall'anno scolastico 2008 - 2009, nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e "on line" scaricabile da internet da parte delle scuole con la modalità prevista dal presente comma. Il collegio dei docenti, nell' adozione dei libri di testo a norma delle vigenti disposizioni, adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle due versioni di cui al presente comma. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e con possibilità di successive arricchimenti e aggiornamenti. Il ministro dell'istruzione, l'Università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi, nelle due versioni di cui al presente comma, assicurando comunque il compenso per il diritto di autore e la copertura dei costi di produzione. La scuola, previa apposita convenzione con le case editrice interessate certifica, ai fini del corrispettivo ad essi dovuto, il numero delle copie estratte dalla versione "on line" dei libri di testo, per la loro fruizione da parte degli alunni.

Art.
(Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche e le Università libere legalmente riconosciute possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giudica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall’I.V.A. e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità almeno triennale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle fondazioni universitarie e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art.
Progetti di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

CAPO VI
LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE


Art.
(Reclutamento del personale delle società pubbliche)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Art.
ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art.
Contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione volontaria

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
2. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: “dell'art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e”.
3. L’estensione dell’obbligo assicurativo di cui alla presente disposizione si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.”

Art.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «,anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
2. All’articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» aggiungere le parole: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
3. All’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» aggiungere le parole: «fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Articolo …
MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall’articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all’accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
2. Al comma 7 bis dell’articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola «constatate» è sostituita dalla parola «commesse».

Articolo …
ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
b) i commi 32, lett. d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
c) i commi 1173, 1174 e 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) l’articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
e) gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l’articolo 18 bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
f) l’articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
g) l’articolo 21 e l’articolo 24, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668;
h) l’articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

2. Con l’entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.



CAPO VII
SEMPLIFICAZIONI


Art.
(Abrogazione di leggi obsolete o dagli effetti esauriti)

1. A far data dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’allegato A.


Art.
(Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell’art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l’Unità per la semplificazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell’obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell’effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.


Art.
(Soppressione o riordino di enti pubblici)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo. Con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonché gli enti le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.
3. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l’art. 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
3. All’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:
“Ente italiano montagna
Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente
Istituto agronomico per l’oltremare”.
4. All’alinea del comma 634 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa”.

Art.
(Semplificazione del documento programmatico sulla sicurezza)

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l’obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell’Allegato B è sostituito dall’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall’Allegato B).”.
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34 e di cui al punto 19 dell’Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

Art.
(Semplificazione del modello per la notificazione del trattamento dei dati personali)
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalità del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.”.
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art.
(Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima,
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all’atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art.
(Disposizioni in materia di durata e rinnovo della carta d’identità)
1. L’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all’articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Art.
(Eliminazione sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. Al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, la amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di organi costituzionali di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall’abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 gg. dalla conversione del presente decreto legge.

Art.
(Limitazioni all’uso del contante)
1. All’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole “euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 12.500”;
b) l’ultimo periodo del comma 10 è abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.


Art.
(Comunità montane)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ogni emolumento, indennità, rimborso, gettone di presenza o qualsiasi altra forma di erogazione di somme, comunque denominata, in favore dei componenti degli organi delle comunità montane sono soppressi.
2. Entro il 31 dicembre 2008, su richiesta dei comuni aderenti alle comunità montane, le Regioni provvedono a ripartire tra i predetti enti, con oneri a loro carico, le risorse umane e strumentali delle medesime comunità montane.
3. Le risorse umane e strumentali delle comunità montane non assegnate ai comuni ai sensi del comma 2 sono trasferite alla rispettiva Regione. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è azzerato a decorrere dall’anno 2009.

Art.

1. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Art…

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede
Art..

1. Il comma 1 dell’articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni previste dall’articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre”.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

Art..

1. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) il comma 6 è abrogato.

Art..

1. Il secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: “L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all’articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.”.

Art..

1. L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo. ”.
3. A partire dal 1 gennaio 2009 l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica I.N.R.I.M. con sede a Torino è designato quale Ente Nazionale competente per l’omologazione di nuovi strumenti di misura di tipo metrico idonei ad essere utilizzati nelle transazioni commerciali.
4. A partire da tale data sono pertanto trasferite all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica le competenze dell’ufficio D IV del Ministero dello Sviluppo economico limitatamente alle funzioni di organismo notificato.

Art.

1. Il regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è abrogato.

Art. ..
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione, previa intesa in sede di conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:“2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario”.

Art.
(Immediato avvio di attività)

1. Le dichiarazioni e le domande per l’esercizio di attività d’impresa, ivi comprese le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l’attività.
2. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l’inizio dell’attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».
3. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
4. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».
5. Il responsabile dello sportello unico cura i collegamenti con l’ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, in via telematica, di elementi di competenza, anche per evitare la duplicazione di adempimenti informativi ed assicurare la ricognizione degli insediamenti produttivi nel territorio di riferimento. L’ufficio del Registro delle imprese informa lo sportello unico territorialmente competente della comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, degli adempimenti assolti con la stessa e delle successive variazioni.
6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico per le attività produttive anche in forma associata con camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sistema camerale, su richiesta degli interessati, fornisce assistenza tecnica ai fini della presentazione, anche in via telematica, delle dichiarazioni e delle domande di cui al presente articolo.
7. Le regioni disciplinano modalità sostitutive in caso di mancata operatività o di inadeguata strutturazione dello sportello unico nei comuni del proprio territorio, anche avvalendosi della collaborazione del sistema camerale e delle province.
8. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.
(Procedure per l’immediata realizzazione degli impianti produttivi)

1. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità dell’opera alla normativa vigente, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza; quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità è resa sotto la propria responsabilità da un professionista iscritto all’albo per le attestazioni di competenza o da un intermediario qualificato, individuato ai sensi del comma 7, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e per l’ammontare del valore dell’opera.
2. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 o tra le procedure di cui all’articolo 3, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente resa da studi associati di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza o intermediari qualificati, individuati ai sensi del comma 7, e corredata dai documenti sulle garanzie esistenti circa l’assicurazione per la responsabilità professionale e per l’ammontare del valore dell’opera.
3. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, costituisce titolo autorizzatorio per l’avvio dell’intervento dichiarato e avente valore di titolo edilizio con effetti immediati per i casi di cui al comma 1 e, per gli altri casi, con effetti decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione; se entro il predetto termine di venti giorni è espresso diniego dal responsabile dello sportello unico per motivate ragioni da comunicare all’interessato, l’interessato stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere al responsabile dello sportello unico la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell’interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, dandone adeguata pubblicità ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convocazione della riunione non comporta l’interruzione dell’attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
5. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell’amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica secondo quanto disposto dall’articolo 10 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
6. L’amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 5 con modalità diverse da quella telematica ed atte comunque a garantire la tempestività della trasmissione, solo su richiesta del soggetto interessato o nei casi, da motivare con comunicazione all’interessato, in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica.
7. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione, competenza ed adeguatezza tecnica degli intermediari autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, con riguardo anche all’utilizzo di strumenti informatici e linee telematiche di comunicazione;
b) le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, ispezione e verifica nei confronti degli intermediari qualificati;
c) le procedure concernenti la comunicazione delle violazioni ed i termini per la presentazione delle controdeduzioni e per l’eliminazione elle irregolarità contestate;
d) le sanzioni e le modalità di sospensione dell’attività degli intermediari qualificati, in conformità alla disciplina vigente per analoghe tipologie di attività.
8. Sono abrogati l’articolo 4, l’articolo 6 ad esclusione del comma 11 ed il comma 3 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
9. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
(Specificità procedimentali per particolari tutele ordinamentali
e certezza dei tempi procedurali)

1. Il responsabile dello sportello unico, secondo le modalità organizzative definite dal comune, anche sulla base della disciplina regionale in materia, cura le iniziative per monitorare sul territorio lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 1 e 2, finalizzate all’immediato avvio degli interventi, nonché lo svolgimento da parte delle competenti amministrazioni delle verifiche di conformità comportanti valutazioni discrezionali per i profili attinenti:
a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
c) alla tutela dell’ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa.
2. Il responsabile dello sportello unico, con le modalità di cui al comma 1, cura le iniziative per monitorare anche lo svolgimento di procedure da concludersi con provvedimenti formali per:
a) i casi previsti dalla normativa comunitaria;
b) i casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
c) le medie e le grandi strutture di vendita per i profili attinenti all’autorizzazione commerciale;
d) gli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono armi e materiali esplosivi;
e) i depositi costieri e gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
f) gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.
3. Il responsabile dello sportello unico informa il richiedente, entro 20 giorni dalla richiesta, sullo svolgimento in corso delle procedure a tutela di situazioni particolarmente qualificate, di cui al presente articolo, alla cui conclusione è subordinato l’avvio dell’intervento ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi con provvedimento espresso da comunicare all’interessato dal responsabile dello sportello unico non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, fermi restando i minori termini procedimentali ai sensi della presente legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge; per motivate ragioni da comunicare all’interessato, il responsabile dello sportello unico può disporre una proroga del predetto termine di non oltre trenta giorni; decorso inutilmente il termine, l’intervento può essere avviato, fatti salvi gli ulteriori atti di verifica e controllo da parte dell’amministrazione e fatto salvo il caso in cui, in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera a), il provvedimento sia espressamente richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento; eventuali ulteriori proroghe giustificate dal rispetto di specifici termini indicati dalla presente legge devono comunque essere comunicate all’interessato.
5. In caso di intervento avviato ai sensi del comma 4 a seguito di inutile decorso dei termini, le amministrazioni competenti all’adozione di atti espressi a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, ove ravvisino, per motivate e gravi esigenze di tutela di interessi generali riferiti alle rispettive competenze, l’esigenza dell’adozione di un atto espresso, contenente anche eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e di sicurezza, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nelle ipotesi di competenze di enti territoriali, al presidente della giunta regionale ovvero al presidente della provincia od al sindaco, la nomina di un commissario per la formale adozione dell’atto. Nel provvedimento di nomina del commissario, da comunicare immediatamente allo sportello unico e all’interessato, sono indicati i termini tassativi, a pena di decadenza, per l’adozione dell’atto necessario. L’atto adottato dal Commissario è comunicato allo sportello unico e all’interessato, il quale può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
(Conferenza di servizi e accelerazione delle procedure risolutive)

1. Per i procedimenti di cui all’articolo 3, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Il responsabile dello sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge anche per via telematica.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell’interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, entro il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 3 dell’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione.
4. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell’amministrazione procedente. Si applica l’articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».
5. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-bis e 3-ter sono sostituiti dal seguente:
«3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, tale amministrazione può chiedere la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri ove l’amministrazione dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione statale ovvero, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali. L’amministrazione dissenziente, se statale, presenta la richiesta di rimessione direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, entro trenta giorni dalla espressione del dissenso in conferenza di servizi. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di rimessione senza deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità della questione, decida di prorogare il predetto termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni, si intende formato il silenzio rigetto per la realizzazione dell’intervento.».
6. Anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità si applica il comma 9 dell’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


In alternativa

(Impresa in un giorno)

1. L’avvio di attività imprenditoriale costituisce, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, specifico diritto, tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dall’ottenimento del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, seconda comma, lett. m) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportelli unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ADEMPIMENTI DI NATURA FORMALE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

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