VALIDITÀ CERTIFICATI
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Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20-02-2001
DECRETO DEL
RPESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28/12/2000 n.445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.