VALIDITÀ CERTIFICATI

 

 

 

Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20-02-2001

DECRETO DEL RPESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28/12/2000 n.445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 

Articolo 41 (L)
Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.