ALLEGATO A

 

LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO

 

 

 

1) I servizi finanziati

I beneficiari dei servizi finanziati con il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dellĠAsilo sono i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, i titolari di protezione umanitaria.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati propone unĠaccoglienza integrata. Questa comporta che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti a favorire lĠacquisizione di strumenti per lĠautonomia.

Pertanto i servizi ammessi al contributo afferiscono alle seguenti aree:

a) Accoglienza

b) Integrazione

c) Tutela

Per quanto riguarda le modalitˆ di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al ÒManuale operativoÓ curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).

 

Nella categoria dei servizi sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al Prefetto, nei ÒCARAÓ presenti ed operativi sul territorio di competenza. I servizi previsti sono in parte indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento di attuazione DPR 303/04 e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio.

Pertanto lĠEnte locale che ha attivato i servizi allĠinterno del Centro dovrˆ prevedere di proseguirne lĠofferta presso gli eventuali sportelli che si trovano sul territorio di propria competenza.

 

 

Modalitˆ di raccolta, archiviazione e gestione dati

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

-      garantire la raccolta e lĠarchiviazione delle informazioni e lĠaccesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, , in relazione a tutti servizi erogati;

-      aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in  conformitˆ alla normativa vigente per la privacy, la disponibilitˆ dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;

-      designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilitˆ dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

 

 

 

2) Gli standard

 

 

Equipe multidiscliplinare

 

Gli  enti locali hanno lĠobbligo di:

-       garantire unĠequipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalitˆ di organizzazione cos“ come previsti dal Manuale operativo. Laddove il progetto non disponga direttamente di figure professionali specifiche, si pu˜ far riferimento ai servizi pubblici erogati sul territorio utilizzando le figure professionali da questi messi a disposizione;

-       garantire la presenza di personale specializzato e/o con esperienza pluriennale adeguato al ruolo ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dellĠidentitˆ culturale e linguistica, nonchŽ della categoria dei beneficiari;

-   garantire adeguate modalitˆ organizzative nel lavoro, prevedendo idonei strumenti per la gestione dellĠequipe (attivitˆ di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, aggiornamento e formazione, supervisione, etc).

 

 

a) Servizi di accoglienza

 

 Strutture di accoglienza

 

Gli  enti locali hanno lĠobbligo di:

á      ubicare le strutture adibite all'accoglienza sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale ad esso associato o consorziato nellĠambito della stessa provincia;

á      rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

á      osservare - per i progetti rivolti specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani - i requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, cos“ come previsto dalla normativa nazionale laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento;

á      predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere;

á      ubicare le strutture di accoglienza nei centri abitati oppure, se in prossimitˆ degli stessi, i luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;

á      predisporre un ÒregolamentoÓ interno al centro e un Òcontratto di accoglienzaÓ individuale, cos“ come previsti dal Manuale.

 

 

Condizioni materiali di accoglienza

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á      garantire il vitto e, ove possibile, di soddisfare la richiesta e la necessitˆ di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

á      fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per lĠigiene personale in quantitˆ sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

á      erogare pocket money secondo le modalitˆ stabilite dal Manuale di Rendicontazione e dal Manuale operativo.

 

 

Servizi minimi garantiti

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á    facilitare ai beneficiari lĠaccesso e la fruibilitˆ dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;

á    garantire lĠassistenza sanitaria con lĠobbligo di screening medico di ingresso finalizzato a facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

á      garantire lĠinserimento scolastico dei minori;

á      garantire lĠiscrizione ai corsi di educazione per gli adulti (lingua italiana, etc) e monitorarne la successiva frequentazione (lĠapprendimento della lingua italiana  la chiave principale di accesso allĠintegrazione);

á      orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.).

 
Mediazione linguistico interculturale

 

Gli enti locali hanno obbligo di:

á       garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale.

 

b) Servizi di integrazione

 

Strumenti per la formazione e lĠinserimento lavorativo

  

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á      garantire ai beneficiari lĠaccesso, la fruibilitˆ e la frequenza dei corsi di approfondimento della lingua italiana; ovvero, in assenza di servizi adeguati provvedere al loro orientamento agli elementi linguistici di base;

á    predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e allĠidentificazione delle proprie aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc);

á    orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) e facilitarne lĠaccesso, al fine di favorire lĠacquisizione di nuove competenze;

á       facilitare lĠaccesso allĠistruzione scolastica e universitaria e garantirne lĠaccesso;

á       facilitare lĠorientamento e lĠaccompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali  e della certificazione delle competenze;

á          garantire lĠinformazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, lĠorientamento ai servizi per lĠimpiego presenti sul territorio e lĠaccompagnamento allĠinserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc).

 

 

Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á       garantire lĠinformazione sulla normativa italiana in materia;

á       favorire lĠaccesso allĠedilizia residenziale pubblica, nonchŽ al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

 

 

Strumenti per lĠinclusione sociale

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á       promuovere e facilitare la realizzazione di attivitˆ di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire lĠinsorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;

á       promuovere e facilitare la realizzazione di attivitˆ di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);

á       garantire lĠinformazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e lĠassistenza allĠespletamento della procedura;

á       costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

 

Mediazione linguistico interculturale

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á       garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale.

 

 

c) Servizi di tutela

 

 Tutela legale

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á       garantire lĠorientamento e lĠaccompagnamento alle procedure di protezione internazionale;

á       garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia dĠasilo; nonchŽ delle regole che sorreggono la comunitˆ ospitante;

á       garantire lĠorientamento e lĠaccompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

 

Tutela psico-socio-sanitaria

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di:

á       garantire lĠattivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;

á       garantire lĠattivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; 

á       garantire lĠorientamento, lĠinformazione e lĠaccompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

á       nel caso di progetti per categorie vulnerabili, garantire lĠattivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

á       costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

 

 

 

Mediazione linguistico interculturale

 

Gli enti locali hanno obbligo di:

 

 

Servizi informativi sui programmi di rimpatrio

 

Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

 

 

3) Tempi dellĠaccoglienza

 

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto allĠaccoglienza fino alla notifica dellĠesito della commissione territoriale ai sensi dellĠart.5, comma 6 del Decreto legislativo 140/05.

In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita  non superiore a complessivi sei mesi.

In caso  invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dellĠart. 35 comma 6 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, nĦ 25 sospende lĠefficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finchŽ non gli sia consentito il lavoro ai sensi dellĠarticolo 11 comma 1, del Decreto legislativo 140/05,  ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dallĠart. 5, comma 7 del citato Decreto).

I tempi di accoglienza possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate, previa autorizzazione del Ministero dellĠInterno tramite il Servizio centrale, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi. In deroga a quanto sopra previsto, per i nuclei familiari che versano in condizioni di oggettiva difficoltˆ, il tempo di accoglienza pu˜ essere protratto fino a un massimo di ulteriori 9 mesi.

Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dellĠInterno tramite il Servizio centrale.

Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria,  previsto il protrarsi dellĠaccoglienza fino a 6 mesi dal compimento della maggiore etˆ.

 

4) Revoca dellĠaccoglienza

 

LĠaccoglienza pu˜ essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza. Nel caso di richiedente protezione internazionale, lĠaccoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalitˆ previste dallĠart 12 del d.lgs 140/2005.

 

 

 

5) Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari

 

Gli enti locali hanno lĠobbligo di garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, attenendosi ai termini e alla modalitˆ prevista nel Manuale di rendicontazione scaricabile dal sito del Servizio centrale (www.serviziocentrale.it)

Gli enti locali hanno lĠobbligo di garantire la presentazione delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attivitˆ svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale.