A.C. 1366

ORDINI DEL GIORNO

S. 692 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 16 luglio 2008


      La Camera,

          premesso che:

              l'ordine e la sicurezza sono considerate delle priorità che lo Stato deve garantire per i cittadini;

              sono necessarie riforme sostanziali che impongono dei tempi non certamente brevi e, con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato solo una serie di misure che hanno, intanto, il merito di porre rimedi immediati ad alcune delle più evidenti carenze dell'ordinamento in tema di sicurezza;

              vivaci sono state le polemiche per la decisione del giudice per le indagini preliminari di Verona di non convalidare il fermo di quattro rom, accusati di aver costretto i loro figli a commettere furti, che sono stati, dunque, scarcerati, vanificando un'ennesima volta una apprezzabile operazione della polizia, tacciata peraltro dal giudice di essere stata influenzata, nell'utilizzazione dell'istituto del fermo, da un generalizzato interesse pubblico per vicende come quelle al centro dell'inchiesta;

              si è ben consapevoli dell'indipendenza riconosciuta dalla Costituzione alla magistratura, ma si è altrettanto consapevoli delle responsabilità del Parlamento e del Governo nella gestione della politica criminale, che rientra senz'altro tra le prerogative del legislatore,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori misure normative atte a circoscrivere i margini di discrezionalità dei giudici in ordine alla concessione della libertà a soggetti accusati di utilizzare e strumentalizzare i minori non imputabili per la commissione di gravi reati o accusati di delitti contro i minori medesimi.
9/1366/1.    Garagnani.


      La Camera,

          premesso che:

              il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi che la maggior parte dei sindaci persegue come obbligo nei confronti dei propri concittadini e come impegno programmatico;

              il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlate anche al peggioramento negli ultimi anni del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, rendono prioritaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

              oltre alla efficace azione svolta dalle Forze dell'ordine, si ritiene che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

              l'adozione da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, quali quelli per la video-sorveglianza, possono sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione e all'arresto degli autori di crimini e rapine;

              le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti per la sicurezza o incrementare il personale addetto alla sicurezza sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità;

              esiste la necessità di estendere ai comuni delle aree metropolitane, in particolare quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, l'attivazione del poliziotto di quartiere come strumento necessario per il contrasto alla criminalità ed il controllo del territorio;

              è urgente offrire alloggi a canone convenzionato al personale addetto alla sicurezza nel nostro Paese, ovunque venga trasferito, favorendolo negli spostamenti con la propria famiglia ed evitandogli i disagi del pendolarismo;

              per le spese destinate alla sicurezza è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci,

impegna il Governo

in sede di manovra di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario ad approfondire l'ipotesi di escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane; nonché ad accelerare le procedure per istituire il poliziotto di quartiere nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e verificare la possibilità che, per garantire alle Forze dell'ordine di ottenere alloggi a canoni di locazione agevolata, l'attivazione dei programmi edilizi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, siano prorogati al 30 dicembre 2009.
9/1366/2.    Castiello.


      La Camera,

          premesso che:

              in materia di legislazione sull'immigrazione, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 «Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007» e la nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) in applicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

              inoltre, per quanto riguarda i flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, l'articolo 1 del decreto citato ha stabilito una quota massima di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;

              in relazione a ciò, nel nostro Paese occorre provvedere a regolarizzare tutti gli stranieri che hanno usufruito di tali disposizioni: si è verificata una massiccia presenza di immigrati irregolari presenti in Italia e già alle dipendenze di datori di lavoro che hanno richiesto per tali immigrati l'autorizzazione al lavoro con il «decreto flussi» del 2007 di cui sopra e già presentato richiesta di nulla osta, utilizzando la nuova procedura telematica sulla base delle normative di cui sopra; sono gli stessi dati forniti dal Ministero dell'Interno (oltre 700 mila domande di assunzione) che mettono in evidenza l'innegabile necessità di individuare una soluzione della questione della regolarizzazione degli stranieri irregolari che si trovino sul territorio italiano;

              il presente decreto contempla misure contro l'occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno prevedendo sanzioni a carico dei datori di lavoro, tra cui la reclusione (e non più l'arresto) e la multa (e non più l'ammenda), infatti in base a tale modifica - oltre che un inasprimento della pena detentiva - si determina la trasformazione del reato, da contravvenzione a delitto che va ad incidere sull'elemento soggettivo in quanto il delitto, al contrario della contravvenzione, è punibile per colpa solo se vi è specifica previsione;

              ciò senza contare le misure a carico degli stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio,

impegna il Governo

nell'ambito degli interventi attuati per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità della popolazione, a voler adottare misure per la regolarizzazione degli immigrati che si trovano in condizione di stranieri irregolari nel territorio per i quali i rispettivi datori di lavoro hanno richiesto l'autorizzazione al lavoro in base al «decreto flussi» del 2007 ed abbiano già presentato richiesta di nulla osta, utilizzando la nuova procedura telematica sulla base delle normative di cui in premessa.
9/1366/3.    Sbai.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 9 del decreto si ridefinisce la denominazione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza;

              il Governo dovrà provvedere in via amministrativa, come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla ridefinizione dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di identificazione e di espulsione,

impegna il Governo

a valutare positivamente la proroga dei contratti con scadenza 2008, che già comportino un minore onere per lo Stato.
9/1366/4.    Migliori.


      La Camera,

          premesso che:

              migliaia di famiglie italiane si trovano alle prese con gravi problemi di salute di familiari anziani, non in grado di assolvere agli atti della vita quotidiana e con elevati gradi di invalidità;

              spesso tali famiglie hanno provveduto a proprie spese a garantire loro la necessaria assistenza, senza pesare sul Servizio Sanitario Nazionale, non in grado di far fronte ad un eccessivo numero di richieste;

              appare in tal senso determinante l'apporto di «badanti» comunitarie e non, diventate ormai persone di assoluta fiducia, ed accolte in famiglia, per le attenzioni e l'affetto che sono in grado di trasmettere;

              si ritiene, pertanto, necessario ed urgente inserire, nel provvedimento di legge all'esame dinanzi alle Camere, un concreto impegno che, superato il vincolo delle quote di immigrazione per il 2008, consenta la regolarizzazione di tutte le «badanti» extra-comunitarie,

impegna il Governo

          a provvedere con successivi atti alla regolarizzazione di tutte le badanti/collaboratrici domestiche extra-comunitarie che dimostrino di essere nell'area Schengen, o nel nostro Paese, da almeno un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, attraverso il visto di ingresso apposto sul documento personale, che assistano persone riconosciute totalmente invalide dai servizi preposti, anche se in possesso di passaporto nel frattempo scaduto, presentando domanda per ottenere il permesso di soggiorno con validità trimestrale o semestrale, a condizione che continuino a prestare assistenza presso la stessa famiglia e allo stesso infermo;

          a prevedere, per l'assunzione di tali badanti, modalità semplificate e contribuzione agevolata ovvero la possibilità di detrarre tali contributi dalla dichiarazione dei redditi dell'infermo, o di coloro che si sostituiscono ad esso.
9/1366/5.    Vignali.


      La Camera,

          premesso che:

              in Basilicata l'attuale organico della Polizia di Stato, in particolare per la provincia di Matera, è sottodimensionato rispetto a quanto previsto per legge;

              il territorio lucano ed in particolare la provincia di Matera presentano per logistica e per potenzialità economiche di un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine;

              in particolare il Commissariato di Polizia di Pisticci (Matera) si trova a dover coprire un territorio assai articolato che va dalla collina materana fino alla costa jonica con località di grande attrazione turistica che durante il periodo estivo raggiunge tra villaggi di marina di Pisticci e Metaponto oltre le 100 mila persone;

              non bisogna tralasciare la presenza di una grande area industriale come la Valbasento in cui ultimamente si sono registrati diversi furti;

              un territorio collocato su grandi arterie di comunicazione come la SS 106 Jonica la SS 407 Basentana e tutte le fondovalli che dallo jonio portano verso la Salerno Reggio Calabria;

              è assai complicato presidiare un territorio così complesso con pochi uomini e pochi mezzi con chilometraggio ben oltre la soglia del possibile;

              il senso del dovere e il grande lavoro svolto da parte del personale del Commissariato di PS non può di certo supplire al necessario supporto che deve venire da parte delle istituzioni;

              è indispensabile l'adeguamento della pianta organica almeno alle previsioni di legge e l'ammodernamento del parco auto,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché entro la fine dell'anno possa il Commissariato di Polizia di Pisticci (Matera) avere una maggiore dotazione in termini di organico e almeno una nuova volante a chilometri zero.
9/1366/6.    Cuomo.


      La Camera,

          premesso che:

              è impensabile che nel comprensorio catanese l'attuale organico delle Forze dell'ordine sia in grado di poter controllare adeguatamente il territorio;

              è impossibile poter andare avanti in tali condizioni nonostante la rinuncia alle ferie, lo straordinario non retribuito, i giorni di permesso non usufruiti a testimonianza della grande abnegazione e del senso del dovere manifestato dal personale delle forze dell'ordine;

              è indispensabile un potenziamento degli organici e dei mezzi a disposizione della Polizia per un maggiore controllo del territorio e di un più efficace contrasto della criminalità; proseguire sulla strada dei patti per la sicurezza è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di una città più sicura nonostante sia costretta in diversi quartieri a stare al buio per morosità da parte dell'amministrazione comunale,

impegna il Governo

ad attivare subito per Catania misure di potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e ad un incremento dei mezzi a disposizione.
9/1366/7.    Burtone.


      La Camera,

          premesso che:

              in Puglia le Forze dell'ordine risultano sottodimensionate rispetto alle reali esigenze e alle previsioni di pianta organica stabilite per legge;

              in particolare nell'ambito delle specialità della Polizia risultano gravi carenze nell'ambito della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Marittima;

              considerate le dimensioni territoriali della regione e la sue peculiarità geografiche e la presenza di reti criminali,

impegna il Governo

ad attivarsi per quanto di propria competenzaaffinché sia convocato, entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, il Comitato regionale per la sicurezza per la Puglia per il potenziamento degli organici di Polizia con particolare riferimento alle specialità citate in premessa.
9/1366/8.    Gaglione.


      La Camera,

          premesso che:

              in provincia di Caserta è in corso un vero attacco della camorra allo Stato e alla parte sana della società civile;

              per far in modo che questa vera e propria guerra sia vinta dallo Stato, bisogna dare alle istituzioni, alle forze dell'ordine e alla magistratura gli strumenti necessari, in termini di uomini, di risorse e di organizzazione,

impegna il Governo

          a promuovere un tavolo per arrivare urgentemente alla sigla di un «Patto per la sicurezza di Caserta e provincia», quale strumento di cooperazione tra istituzioni, di collaborazione tra Stato ed enti locali, finalizzato all'azione di contrasto alla criminalità con l'obiettivo del controllo capillare del territorio «strada per strada» e il recupero della cultura della legalità;

          a prevedere, in tale Patto, l'arrivo in provincia di nuove forze di Polizia, nonché una piena e più razionale utilizzazione di quelle già presenti sul territorio, progetti specifici per la Dia e la Guardia di Finanza sul terreno dell'azione di contrasto ai patrimoni della camorra e al riciclaggio nonché per il Nucleo operativo ecologico nei confronti dei reati ambientali.
9/1366/9.    Graziano.


      La Camera,

          premesso che:

              in provincia di Caserta, in particolare nella zona di Casal di Principe, è in corso un vero attacco della camorra allo Stato e alla parte sana della società civile;

              tra i principali proventi della camorra vi sono quelli derivanti dalla partecipazione di sue società a gare di appalto promosse dagli enti locali;

              la buona esperienza dell'istituzione, presso la prefettura di Crotone, di una stazione unica appaltante;

              la stazione unica appaltante è un organismo che espleta le gare d'appalto per tutti i lavori, i servizi e le forniture di interesse comunale, provinciale e degli altri enti che vi aderiscono attraverso la stipula di una convenzione stipulata tra la Prefettura, la Provincia e i Comuni. La nuova struttura persegue le finalità di: garantire il massimo controllo e la piena trasparenza nelle procedure di appalto; aumentare l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e dei servizi e di realizzazione dei lavori, soprattutto con riguardo ai piccoli comuni che dispongono spesso di non adeguate risorse umane e strumentali; affidare le complesse procedure d'appalto ad una struttura specializzata che può più efficacemente garantire funzionalità, efficienza e puntuale rispetto della normativa,

impegna il Governo

a promuovere le iniziative idonee a prevedere l'istituzione, in provincia di Caserta, di una stazione unica appaltante per la gestione tutte le gare dei comuni della provincia e della provincia stessa.
9/1366/10.    Picierno.


      La Camera,

          premesso che:

              nel Paese vi è l'esigenza di dare concretezza alla battaglia ai patrimoni mafiosi attraverso azioni e fatti che diano il segno e la dimostrazione tangibili che la mafia può essere sconfitta;

              un siffatto obiettivo può dirsi raggiunto quando i beni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali vengono sequestrati e confiscati, ma soprattutto quando essi vengono effettivamente destinati all'uso sociale e proficuamente utilizzati;

               il provvedimento in esame riprende alcune delle norme già varate dal Governo Prodi nella scorsa legislatura;

              per rendere l'impianto normativo il più possibile adeguato allo scopo di pervenire, tempestivamente e nel rispetto delle garanzie di legge, alla concreta utilizzazione dei beni confiscati alle mafie da parte dei soggetti legittimati,

impegna il Governo

a varare le adeguate iniziative, anche legislative, per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica.
9/1366/11.    Laratta.


      La Camera,

          premesso che:

              il Governo ha già adottato norme che riducono le risorse destinate all'ordine pubblico e alla sicurezza per oltre 270 milioni di euro per il 2009, per oltre 300 milioni di euro per il 2010 e per oltre 500 milioni di euro per il 2011;

              le stesse norme, già vigenti, stabiliscono per i Corpi di Polizia una drastica riduzione delle assunzioni con tagli di risorse e di agenti per 6 milioni e 693 mila euro nel 2009, 39 milioni e 901 mila euro nel 2010, di 131 milioni e 837 mila euro nel 2011, di 237 milioni e 602 mila euro nel 2012, di 277 milioni e 945 mila euro nel 2013;

              senza risorse e senza un piano di riorganizzazione che assegni alle funzioni proprie gli agenti attualmente impegnati in compiti di amministrazione civile rimane solo la propaganda: gli interventi previsti dal provvedimento in esame saranno solo interventi «di bandiera», per i giornali e le televisioni, che placano le «paure» dei cittadini ma non risolvono i problemi veri della mancata sicurezza dei cittadini stessi,

impegna il Governo

a porre in essere tempestivamente iniziative volte a restituire al bilancio del Ministero dell'Interno, almeno per quanto riguarda la «Missione ordine pubblico e sicurezza», le risorse «tagliate» dalle norme già emanate dal Governo stesso.
9/1366/12.    Amici.


      La Camera,

          premesso che:

              nelle regioni ad alta densità di criminalità organizzata, il problema della insufficiente sicurezza dei cittadini e della mancata crescita economica dei territori si può affrontare solo scalfendo la potenza economica della mafia, della 'ndrangheta, della camorra e della sacra corona unita;

              tra i principali proventi di queste organizzazioni criminali vi sono quelli derivanti dalla partecipazione di loro società a gare di appalto promosse dagli enti locali;

              la buona esperienza dell'istituzione, presso la prefettura di Crotone, di una stazione unica appaltante;

               la stazione unica appaltante è un organismo che espleta le gare d'appalto per tutti i lavori, i servizi e le forniture di interesse comunale, provinciale e degli altri enti che vi aderiscono attraverso la stipula di una convenzione stipulata tra la Prefettura, la Provincia e i Comuni. La nuova struttura persegue le finalità di: garantire il massimo controllo e la piena trasparenza nelle procedure di appalto; aumentare l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e dei servizi e di realizzazione dei lavori, soprattutto con riguardo ai piccoli Comuni che dispongono spesso di non adeguate risorse umane e strumentali; affidare le complesse procedure d'appalto ad una struttura specializzata che può più efficacemente garantire funzionalità, efficienza e puntuale rispetto della normativa,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a promuovere, in tutte le provincie delle regioni interessate da fenomeni di criminalità organizzata, l'istituzione di una stazione unica appaltante per la gestione di tutte le gare dei comuni delle provincie e delle provincie stesse.
9/1366/13.    Lo Moro.


      La Camera,

          premesso che:

              fra i pericoli per la sicurezza dei cittadini è di grande rilievo quello rappresentato dal fatto che gli istituti penitenziari non siano adeguati e sufficienti nel loro complesso, per le disponibilità di posti e per gli standard di sicurezza e di salubrità, ad accogliere il numero crescente di detenuti che sono presenti nei penitenziari italiani;

              il fenomeno, dopo una breve fase di stasi dovuta all'applicazione delle misure clemenziali assunte a larga maggioranza dal Parlamento nella scorsa legislatura, ha ripreso ad evidenziarsi, tanto che il Ministro della giustizia, Alfano, nelle sue dichiarazioni programmatiche innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha fatto specifico cenno alla necessità ed urgenza di un piano di edilizia carceraria comprendente l'ampliamento degli attuali istituti penitenziari e la realizzazione di nuove carceri, oltre che l'assunzione di ulteriore personale penitenziario, che già lamenta l'insufficienza grave degli organici, anche alla luce del fatto che, riferiva sempre il Ministro, il 38 per cento dei detenuti è straniero e il 72 per cento di essi proviene da soli sette Paesi;

              in realtà la popolazione carceraria è ormai stabilmente superiore, a quanto risulta, alle sessantamila unità ed è largamente superiore alla recettività totale del sistema penitenziario italiano;

              si sono rivelate fallimentari le misure assunte dal precedente governo Berlusconi in materia, tanto che in particolare è stata posta in liquidazione nel giugno 2007 la società Dike Aedifica che avrebbe dovuto realizzare almeno in parte il progetto di ampliamento della rete penitenziaria nel Paese, anche mediante leasing e finanza di progetto ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nonché della legge21 dicembre 2001 n. 443 (cd. legge obiettivo);

              a tutt'oggi risulta inattuato per larga misura il programma straordinario di edilizia carceraria a suo tempo approvato e non risultano adottate misure per l'ampliamento degli organici del personale della polizia penitenziaria, per maggiori dotazioni finalizzate alla sicurezza e per remunerare adeguatamente il personale in servizio;

              nell'attuale sistema carcerario non sono praticamente possibili, salvo alcune lodevoli eccezioni, misure di lavoro rieducativo e modalità di espiazione della pena sicure ma alternative, che sarebbero importanti non solo per adempiere al precetto costituzionale della funzione rieducativa di ogni pena detentiva, ma anche alla opportunità che attraverso il lavoro i detenuti concorrano a migliorare la loro condizione economica e a corrispondere almeno in parte quanto l'erario spende per il loro mantenimento;

              nulla risulta previsto in materia del Documento di programmazione economico-finanziaria, recentemente esaminato dal Parlamento, né - nonostante la dichiarata urgenza - risulta in corso di presentazione strumenti legislativi di impulso governativo che risultano destinati ad altre finalità meno urgenti,

impegna il Governo

a varare con assoluta urgenza, apprestando adeguate disponibilità finanziarie e strumenti organizzativi e realizzativi trasparenti ed efficaci, un piano straordinario di edilizia carceraria per l'ampliamento degli istituti penitenziari esistenti e per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari con caratteristiche di adeguata sicurezza e di accoglienza e che consentano lo svolgimento di attività riabilitative garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
9/1366/14.    Cavallaro.


      La Camera

          premesso che:

              non vi è sicurezza dei cittadini se non vi è un efficiente servizio giustizia in grado di assicurare che coloro che commettono reati siano condannati in modo definitivo nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi e dalla Costituzione;

              il «servizio della giustizia» è un nodo strategico ed essenziale che ha bisogno di un adeguato finanziamento;

              le norme già adottate dal Governo impongono un taglio al bilancio del ministero della Giustizia del 22 per cento nel 2009, che diventerà del 30 per cento nel 2010 e addirittura del 40 per cento nel 2011; esse, inoltre, intervengono sull'automatico aumento della retribuzione dei magistrati, mortificando in particolare i giovani magistrati che sono il più delle volte quelli che prestano il servizio nelle sedi disagiate; le stesse norme non permettono l'assunzione dei cancellieri in sostituzione di quelli che cessano dal servizio e incidono anche sul reclutamento di nuovi magistrati;

              l'insieme di queste norme «finanziarie» rischia di essere il colpo finale per il «servizio della giustizia», già al collasso, e di lasciare ancora inevasa la richiesta di giustizia di milioni di cittadini;

              senza risorse rimane solo la propaganda: gli interventi previsti dal provvedimento in esame saranno solo interventi «di bandiera», per i giornali e le televisioni, che placano le «paure» dei cittadini ma non risolvono i problemi veri della mancata sicurezza dei cittadini stessi,

impegna il Governo

a porre in essere immediate iniziative per restituire al bilancio del Ministero della Giustizia le risorse «tagliate» dalle norme già emanate dal Governo stesso.
9/1366/15.    Gianni Farina.


      La Camera,

          premesso che:

              il rinnovato rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini non può non passare attraverso un permanente processo di collaborazione tra autorità centrali, regioni ed autonomie locali, superando interventi emergenziali e favorendo la definizione di strategie di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata ed all'illegalità diffusa destinata a durare nel tempo;

              il governo Prodi, nella XV legislatura, ha dato avvio ad innovative forme di collaborazione logistiche e finanziarie tra le Autorità centrali e gli enti locali, per realizzare un'azione combinata capace di intensificare le attività di controllo del territorio e di quelle investigative;

              questa strategia ha prodotto la sottoscrizione di 15 patti con le città metropolitane,

impegna il Governo

a promuovere la stipula dei patti per la sicurezza in tutti i comuni capoluogo di provincia.
9/1366/16.    Naccarato.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico, del diritto penale e processuale penale, volti a prevenire e contrastare la criminalità organizzata;

              la filosofia di tale disegno di legge mira all'inasprimento delle sanzioni senza in realtà prevedere adeguate misure che consentano di realizzare un effettiva prevenzione ed una efficace sicurezza;

              in sostanza il disegno di legge realizza di fatto una sovrapposizione tra il concetto di immigrazione irregolare ed immigrazione clandestina, in quanto tali dedite ad attività criminosa;

              è necessario invece intervenire concretamente sotto il profilo della prevenzione e del coordinamento delle Forze di Polizia anche a livello internazionale con i Paesi più esposti,

impegna il Governo

ad individuare misure efficaci ed effettivamente idonee ad attuare i provvedimenti di espulsione, garantendo comunque l'accertamento in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
9/1366/17.    Rossomando.


      La Camera,

          premesso che:

              il tema della sicurezza della circolazione stradale rimane una delle emergenze del nostro paese, sia in termini di vite spezzate, sia in termini di costi sociali ed economici che la sinistrosità stradale comporta, stimati nell'ordine di 15 miliardi di euro annui. Secondo i dati statistici contenuti nella Relazione dello stato della sicurezza stradale, nel 2005 sono stati rilevati 224.553 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.426 persone, mentre altre 322.225 hanno subito lesioni di diversa gravità hanno;

               nonostante il fatto che a partire dal 2003 sia iniziato un trend decrescente, attribuibile in gran parte all'introduzione della patente a punti, il bilancio rimane ancora insopportabilmente drammatico e ancora troppo lontano dall'obiettivo che si sono dati i paesi europei in sede Unione europea, di dimezzare il numero dei decessi entro il 2010, rispetto al dato dell'anno 1997;

               nel corso della XV legislatura è stato approvato a larghissima maggioranza un organico progetto (A. C. 2480) di revisione del codice della strada, volto a rafforzare le norme dirette a potenziare le azioni di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, nonché a prevedere un'azione di semplificazione e chiarificazione delle norme del codice, di cui nel presente provvedimento si recepiscono solo alcune parti, seppur significative,

impegna il Governo

a proseguire nell'azione di revisione e riordino della normativa in materia di sicurezza stradale, contestualmente provvedendo ad approntare le opportune risorse finaziarie necessarie a sostenere i correlati investimenti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di incidentalità e mortalità sulle strade italiane, in linea con gli impegni assunti a livello europeo.
9/1366/18.    Velo.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

              nel provvedimento in esame, che era nato dall'esigenza di fornire risposte efficaci e tempestive ad un esigenza diffusa nel nostro Paese, e dove pure erano state inserite alcune previsioni ragionevoli e condivisibili, sono state inseritecontenute altre norme del tutto inaccettabili e fuori contesto;

              l'arbitraria equiparazione fra mancanza di sicurezza e presenza di immigrati sul territorio italiano, trattandosi di una generalizzazione, non tiene conto della necessità di mettere in campo politiche adeguate a sostenere e favorire il processo di integrazione dei moltissimi immigrati onesti presenti sul territorio, che spesso sono sottoposti a gravi ed inaccettabili situazioni di sfruttamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, per gli stranieri in danno dei quali siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei luoghi di lavoro, ad opera di soggetti singoli o associati tra loro, accertate anche a seguito di denuncia effettuata dal diretto interessato e aggravate dalla pratica dell'intermediazione illegale di manodopera, forme di tutela efficaci, come ad esempio la concessione del permesso di soggiorno.
9/1366/19.    Bordo.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

              il tema in questione assume un ruolo prioritario, sia per la crescente domanda di sicurezza dei cittadini, sia per lo sviluppo economico e sociale del Paese;

               il provvedimento in esame, che sarebbe dovuto nascere dall'esigenza di affrontare le necessità concrete del Paese, fornisce riposte del tutto inadeguate e parziali ad una materia invece estremamente complessa, della quale è necessario approfondire tutti gli aspetti, senza tralasciarne la dimensione sociale e gli elementi relativi all'integrazione e al rispetto generalizzato delle regole;

              non può dimenticarsi, ad esempio, che nel nostro paese è dilagante la piaga del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria e clandestina, aggravata dalla ripresa del fenomeno del caporalato nel campo dell'agricoltura e dell'edilizia;

              quando si parla di sicurezza, dunque, non si puo' non pensare al giro di affari criminale e alle illusioni di lavoro che vengono ingenerate nei cittadini dei paesi più poveri, che vengono attirati nel nostro Paese da una prospettiva di benessere legata al lavoro e che vanno invece incontro ad un destino fatto di clandestinità, sfruttamento, miseria e marginalità;

              si è, infatti, in presenza di una vera e propria economia sommersa, che genera enormi profitti, distorce la concorrenza e alimenta una malavita particolarmente violenta che controlla oltre 300 mila persone,

impegna il Governo

ad adoperarsi, attraverso l'esercizio della propria iniziativa legislativa, per arginare e mettere finalmente fine con efficacia e fermezza a questo dilagante e vergognoso fenomeno mettendo in campo, oltre ad un adeguata politica preventiva, nell'ambito della propria iniziativa legislativa una nuova ed idonea disciplina penale e sanzionatoria.
9/1366/20.    Samperi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

              le lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, modificano la disciplina codicistica in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta con provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva;

              tale disciplina è contenuta negli articoli 235 e 312 del codice penale, e che alla misura di sicurezza di espulsione dello straniero il decreto legge affianca quella dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea;

              ai sensi dell'articolo 27 della direttiva europea n. 2004/38, relativa ai diritti dei cittadini degli stati europei e dei loro familiari, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini suddetti solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;

              ai sensi della direttiva predetta la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti;

              il comportamento personale del cittadino comunitario deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società;

              l'impossibilità di adottare un provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario come automatica conseguenza di una condanna penale è stata ribadita dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

              la Corte ha esplicitamente sottolineato che l'adozione di una normativa interna che stabilisca cause di espulsione automatica a seguito della commissione di reati sarebbe del tutto incompatibile con il diritto comunitario;

              vi è il pericolo che una simile scelta normativa si sommi ad altre disposizioni contenute in contemporanei atti normativi;

              la costante giurisprudenza della Corte tende, come tutto il diritto comunitario, ad equiparare la posizione dei cittadini comunitari a quella dei cittadini italiani, con le eccezioni più sopra richiamate,

impegna il Governo

ad inserire le suddette disposizioni in un quadro normativo che consenta di superare eventuali profili di incompatibilità della disciplina interna concernente l'allontanamento del cittadino comunitario con i principi costituzionali e comunitari richiamati in premessa, al fine anche di evitare le inevitabili conseguenze natura economica sul piano delle sanzioni comunitarie.
9/1366/21.    Zaccaria.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico, del diritto penale e processuale penale, volti a prevenire e contrastare la criminalità organizzata;

              in particolare gli emendamenti presentati dal Governo prima della posizione della questione di fiducia, sostitutivi degli articoli 2-bis e 2-ter del testo, sono intervenuti in maniera non organica e non sistematica nelle materie dell'organizzazione giudiziaria, della trattazione dei processi e delle priorità di politica criminale, senza prevedere la formazione di adeguati progetti organizzativi e la interlocuzione con tutte le parti interessate alla rapida ed efficace trattazione dei processi;

              vi è l'esigenza ampiamente condivisa di razionalizzare e di accelerare i tempi dei procedimenti civili e penali, al fine di realizzare pienamente la ragionevole durata del processo, quale espressione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione;

              il perseguimento di tale finalità presuppone necessariamente l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'Amministrazione giudiziaria, tale da introdurre modelli orientati all'efficienza del servizio e da valorizzare la professionalità degli operatori, favorendo il ricorso a strumenti che consentano una migliore programmazione e una più razionale gestione dell'attività degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure volte a realizzare l'informatizzazione del procedimento penale mediante la realizzazione di strumenti informatici di gestione dei processi lavorativi e di archiviazione formale degli atti, attraverso la introduzione della firma digitale e della trasmissione elettronica dei documenti; in particolare tale sistema informativo dovrà riguardare l'attività del Pubblico Ministero e del Giudice e prevedere l'istituzione della banca dati delle misure di prevenzione, dei beni oggetto delle misure preventive di natura ablatoria, una banca dati dei beni confiscati e dei corpi del reato, del casellario giudiziale centrale informatizzato e delle misure cautelari personali e reali.
9/1366/22.    Vaccaro.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico, del diritto penale e processuale penale, volti a prevenire e contrastare la criminalità organizzata;

              in particolare gli emendamenti presentati dal Governo prima della posizione della questione di fiducia, sostitutivi degli articoli 2-bis e 2-ter del testo, sono intervenuti in maniera non organica e non sistematica nelle materie dell'organizzazione giudiziaria, della trattazione dei processi e delle priorità di politica criminale, senza prevedere la formazione di adeguati progetti organizzativi e la interlocuzione con tutte le parti interessate alla rapida ed efficace trattazione dei processi;

              l'esigenza, ampiamente condivisa, di razionalizzare e di accelerare i tempi dei procedimenti civili e penali, al fine di realizzare pienamente la ragionevole durata del processo, quale espressione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione;

              il perseguimento di tale finalità presuppone necessariamente l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'Amministrazione giudiziaria, tale da introdurre modelli orientati all'efficienza del servizio e da valorizzare la professionalità degli operatori, favorendo il ricorso a strumenti che consentano una migliore programmazione e una più razionale gestione dell'attività degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

          ad adottare iniziative, anche normative, volte a prevedere a breve la realizzazione delle finalità di accelerazione e di razionalizzazione dei procedimenti mediante l'adozione del processo telematico, in particolare in materia di ingiunzione, esecuzione immobiliare, controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in considerazione del fatto che la piena funzionalità della riorganizzazione richiede un forte impulso in direzione dell'utilizzo di forme di comunicazione e di notificazione qualificate e telematiche, nonché un riordino delle competenze degli ufficiali giudiziari in materia;

          a considerare l'opportunità di adottare misure idonee a realizzare la semplificazione delle attività di pagamento di contributi, diritti e spese processuali mediante l'individuazione di sistemi telematici e la previsione di metodologie di incentivazione all'utilizzo.
9/1366/23.    Capano.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico, del diritto penale e processuale penale, volti a prevenire e contrastare la criminalità organizzata;

              in particolare gli emendamenti presentati dal Governo prima della posizione della questione di fiducia, sostitutivi degli articoli 2-bis e 2-ter del testo, sono intervenuti in maniera non organica e non sistematica nelle materie dell'organizzazione giudiziaria, della trattazione dei processi e delle priorità di politica criminale, senza prevedere la formazione di adeguati progetti organizzativi e la interlocuzione con tutte le parti interessate alla rapida ed efficace trattazione dei processi;

              vi è l'esigenza ampiamente condivisa di razionalizzare e di accelerare i tempi dei procedimenti civili e penali, al fine di realizzare pienamente la ragionevole durata del processo, quale espressione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione;

              il perseguimento di tale finalità presuppone necessariamente l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'Amministrazione giudiziaria, tale da introdurre modelli orientati all'efficienza del servizio e da valorizzare la professionalità degli operatori, favorendo il ricorso a strumenti che consentano una migliore programmazione e una più razionale gestione dell'attività degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a dare un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'Amministrazione giudiziaria e un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno, secondo una programmazione triennale di concorsi pubblici per l'assunzione di personale e, contestualmente a prevedere il riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e di competenze attribuite al personale amministrativo tramite un meccanismo selettivo transitorio che realizzi la connessa progressione funzionale ed economica, da dettagliare, secondo i principi generali, in sede di contrattazione collettiva integrativa.
9/1366/24.    Ferranti.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico, del diritto penale e processuale penale, volti a prevenire e contrastare la criminalità organizzata;

              in particolare gli emendamenti presentati dal Governo prima della posizione della questione di fiducia, sostitutivi degli articoli 2-bis e 2-ter del testo, sono intervenuti in maniera non organica e non sistematica nelle materie dell'organizzazione giudiziaria, della trattazione dei processi e delle priorità di politica criminale, senza prevedere la formazione di adeguati progetti organizzativi e la interlocuzione con tutte le parti interessate alla rapida ed efficace trattazione dei processi;

              vi è l'esigenza ampiamente condivisa di razionalizzare e di accelerare i tempi dei procedimenti civili e penali, al fine di realizzare pienamente la ragionevole durata del processo, quale espressione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione; il perseguimento di tale finalità presuppone necessariamente l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'Amministrazione giudiziaria, tale da introdurre modelli orientati all'efficienza del servizio e da valorizzare la professionalità degli operatori, favorendo il ricorso a strumenti che consentano una migliore programmazione e una più razionale gestione dell'attività degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

valutare l'opportunità, nell'ambito della propria iniziativa legislativa, di adottare provvedimenti volti ad istituire l'ufficio per il processo, che consentirà, attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di realizzare un concreto supporto al lavoro dei magistrati, valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria e favorendo il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici disponibili, realizzando altresì la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.
9/1366/25.    Tenaglia.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

              il provvedimento in questione non contiene alcuna previsione in ordine alle politiche di prevenzione contro le persecuzioni a sfondo sessuale, un fenomeno subdolo e minaccioso proprio perché difficilmente individuabile;

              in Italia - secondo i dati forniti dall'ISTAT - oltre due milioni di donne (18 per cento) ha subito questo genere di violenza che si sviluppa soprattutto per la fine di una relazione. Nel 68 per cento dei casi l'aguzzino è l'ex partner. La persecuzione più diffusa (68,5 per cento) è quando «lui» vuole a tutti i costi parlare con «lei» che invece non ne vuole sapere. Il 61,6 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, davanti a scuola o fuori dal lavoro; il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, email, lettere o regali indesiderati; il 40,8 per cento l'ha seguita o spiata. Possono essere vittime anche gli uomini, non solo le donne;

              quasi tutti i paesi europei si sono dotati di una legislazione specifica sullo stalking, e anche paesi più lontani, come come l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti proteggono le vittime di molestie insistenti e di persecuzione a sfondo sessuale;

              è ben vero che nel nostro ordinamento esiste il reato di molestie, ma si tratta di una mera contravvenzione sanzionata con una pena lievissima, gravemente inadeguata rispetto alla gravità del fenomeno e delle sue pesanti conseguenze sociali in particolare, poi, la legislazione vigente è poi del tutto carente sotto il profilo della tutela della vittima delle molestie insistenti: la prevenzione;

              la vittima, infatti, non ha a disposizione nessuno strumento effettivo per difendersi ed essere protetta dalle le molestie quando queste sono in corso;

              troppo spesso, dalle cronache quotidiane si apprende di donne uccise dai loro persecutori, che avevano più volte denunciato alle forze dell'ordine, che però non hanno gli gli strumenti di intervento e di indagine adeguati per impedire che gli atti persecutori si possano trasformare in qualcosa di ancora più tragico,

impegna il Governo

a porre in essere adeguati ed efficaci strumenti normativi e finanziari che permettano di mettere in campo norme, mezzi finanziari e risorse umane idonei a prevenire e contrastare la violenza sulle donne, promuovendo una cultura fondata sul rispetto e la libertà di genere in tutti gli ambiti sociali, e a ripristinare urgentemente i fondi destinati al finanziamento del Piano per la prevenzione contro la violenza sulle donne, che è già pronto e che prevede numeri verdi per il pronto intervento, un osservatorio per monitorare gli eventi di violenza, molestie e stalking, e una campagna per il rispetto delle donne dei soggetti più deboli, il sostegno alle case anti-violenza e alle associazioni attive sui territori.
9/1366/26.    Concia.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

              emerge chiaramente che la filosofia di tale disegno di legge mira all'inasprimento delle sanzioni senza in realtà prevedere adeguate misure che consentano di realizzare un effettiva prevenzione ed una efficace sicurezza;

              il giudizio abbreviato, quale rito alternativo al procedimento penale ordinario permette all'imputato di rinunciare al dibattimento, e quindi all'acquisizione delle prove nella dialettica tra le parti, potendosi utilizzare a fini probatori gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

              si tratta di un rito premiale, perché l'imputato, chiedendo di essere giudicatoimmediatamente, in caso di condanna ottiene un beneficio prodotto dalla riduzione secca di un terzo della pena;

              la natura deflattiva, e dunque alternativa di questo rito è stata profondamente modificata, per non dire snaturata, dalla cosiddetta «riforma Carotti», (legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successivamente dal decreto-legge del 24 novembre 2000, n. 341) che ha reso, nei fatti, più «disinvolto» il ricorso a tale giudizio, anche da parte di quanti sono chiamati a rispondere di reati molto gravi, puniti con la pena dell'ergastolo;

              se da un lato collegare la riduzione di pena alla scelta del rito appare, plausibile per motivi legati ad esigenze deflattive, non pare accettabile per quei reati che il codice penale, proprio per la loro gravità e per l'allarme sociale che generano, punisce con la pena dell'ergastolo;

              se per alcuni reati particolarmente gravi, infatti, il legislatore ha previsto la pena di cui all'articolo 22 del codice penale, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità ed inderogabilità, non si comprende perché per quegli stessi delitti lo Stato possa poi riconoscere una diminuzione di pena così evidente,

impegna il Governo

a proporre, nell'ambito dell'iniziativa legislativa propria, una disciplina del rito abbreviato quanto più possibile in linea con quelle che era la sua originaria previsione e funzione, escludendo la possibilità di ricorrervi per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo.
9/1366/27.    D'Antona.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame prevede modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nel senso di inasprire le misure sulla guida in stato di ebbrezza;

              il comma 1, lettera b), modificando il comma 2, lettera c), dell'articolo 186 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, istituisce l'istituto della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, anche nell'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale (articolo 186, comma 2-bis del medesimo codice);

              da una ricerca comparata sulle disposizioni similari degli altri Paesi europei si evince che soltanto la Francia prevede l'ipotesi della confisca del veicolo, lo stesso non essendo previsto in Austria e in Germania, dove comunque esiste il problema dell'abuso di alcolici;

              la norma in questione prevede la confisca del veicolo dopo che è intervenuta la sentenza di condanna o su richiesta delle parti e i giudici hanno inteso di dover applicare le disposizioni relative alla confisca del veicolo riconoscendogli efficacia retroattiva a sentenze che si stanno pronunciando in questo periodo per fatti commessi in data antecedente al 23 maggio 2008;

              sarebbe necessario chiarire che le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera b) illustrate precedentemente, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, mentre quelle relative al comma 1, lettera e), relative al rifiuto di sottoporsi agli esami di accertamento dei tasso alcol emico, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

               da notizie apparse sui giornali negli ultimi giorni sembrerebbe che alla norme in materia di confisca sia stata data interpretazione retroattiva,

impegna il Governo

a procedere ad una tempestiva valutazione degli effetti applicativi di tali norme, con particolare riferimento alla loro possibile interpretazione retroattiva, al fine di escludere, eventualmente con un apposita iniziativa anche in sede interpretativa, che alle disposizioni in materia di confisca del veicolo del conducente in stato di ebbrezza sia riconosciuta efficacia retroattiva.
9/1366/28.    Brugger, Zeller.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame prevede modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nel senso di inasprire le misure sulla guida in stato di ebbrezza;

              il decreto legge del 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore a ridosso delle ferie estive dello scorso anno, ha introdotto il divieto di vendita degli alcolici dopo le due di notte per i gestori di locali che somministrano alcolici congiuntamente ad attività di intrattenimento, intendendo sostanzialmente colpire le discoteche;

              durante l'esame in Commissione trasporti del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (XV legislatura, A. C. 3044), i rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari sono intervenuti per dimostrare la contrarietà all'introduzione di tale disposizione, sulla quale il Governo si era impegnato a trovare una soluzione condivisa in sede di esame del successivo disegno di legge che verteva sempre sulla stessa materia (XV legislatura, A. C. 2480), motivando il rinvio con l'imminente scadenza dei tempi per la conversione in legge;

              la fine anticipata della XV Legislatura ha lasciato irrisolta la questione della vendita di alcolici nei locali da intrattenimento dopo le due di notte essendo decaduto il disegno di legge del Governo n. 2480-B, benché si fosse registrata la quasi unanime convergenza dei gruppi parlamentari sulla necessità di sopprimere la disposizione, in quanto la questione della guida in stato di ebbrezza non si risolve con i divieti ma con maggiori controlli sulle strade,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione delle norme sanzionatorie inserite nel decreto in esame, anche al fine di procedere ad una complessivo rivalutazione della disciplina in materia, valutandando in modo particolare - in tale contesto - l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160.
9/1366/29.    Zeller, Brugger.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 5 del decreto-legge 92 del 2008 in materia di sicurezza pubblica prevede modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

              la modifica introdotta con l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 12 stabilisce un'ipotesi di reato che comporta la confisca dell'immobile concesso in locazione, o comunque ceduto a titolo oneroso, allo straniero privo di titolo di soggiorno con conseguente vendita all'asta dei beni confiscati;

              sarebbe necessario specificare che l'ipotesi di reato di cui sopra si contempli solo al momento della stipula del contratto dì locazione o di vendita altrimenti, nella formulazione attuale, è desumibile che il reato si perpetui per tutta la durata del contratto, non potendo il proprietario accertare continuamente lo stato del permesso di soggiorno del locatario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di svolgere un monitoraggio dell'applicazione della norma sopra richiamata, anche al fine di adottare provvedimenti volti a consentire di limitare l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 5, comma 1, capoverso 5-bis, sia contemplata solo al momento della stipula del contratto, in modo da circoscrivere la responsabilità del locatore o del venditore all'atto della stipula e non anche per l'intera durata della locazione.
9/1366/30.    Ricardo Merlo, Zeller, Brugger.


      La Camera,

          premesso che:

              il presente decreto legge in materia di sicurezza pubblica è volto all'inasprimento della lotta contro l'immigrazione clandestina;

              l'articolo 5 in particolare prevede modifiche in tal senso al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

              l'articolo 41 del testo unico prevede un'equiparazione ai cittadini italiani per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno aí fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale;

              la Commissione Affari costituzionali, in sede di esame per il parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare, ha osservato che sarebbe opportuno elevare anche «l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità, stabilendo il principio che per ciascun membro della famiglia (compreso lo straniero richiedente) deve essere disponibile una somma pari almeno all'importo dell'assegno sociale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, oltre all'elevazione a cinque anni della titolarità del permesso di soggiorno per poter accedere alle prestazioni di assistenza sociale ed economica previste dalla legislazione italiana, di aggiungere il requisito di aver svolto la prestazione dell'attività lavorativa retribuita con un reddito pari all'assegno sociale (6.240.000 lire ex articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995) per almeno cinque anni.
9/1366/31.    Nicco, Zeller, Brugger.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata con particolare riferimento non solo ai cittadini stranieri ma anche a quelli appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea;

              la comunità dei cittadini romeni in Italia rappresenta, nell'ambito degli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, la componente più cospicua tra quante risiedono nel nostro Paese;

              esistono tra i due Paesi - Italia e Romania - solidi e duraturi rapporti di scambio economico-commerciale, con forte presenza di imprese e lavoratori italiani in Romania;

              di recente, il 15 luglio scorso, presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati, si è tenuta una riuscita manifestazione, promossa all'Associazione socio-culturale «Amici della Romania», alla quale hanno dato il loro appoggio fattivo i due principali gruppi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione PDL e PD;

              nel corso di tale manifestazione, alla quale erano presenti molti degli esponenti dell'associazionismo romeno in Italia e dell'Opera Nomadi, parlamentari, giornalisti e intellettuali, rappresentanti della Prefettura e del Comune di Roma ecc., sono state formulate preziose richieste per una più attiva ed efficace politica di integrazione, al fine di combattere preventivamente la deviazione criminosa puntando sull'inclusione dei gruppi di recente immigrazione,

impegna il Governo

          a perseguire coerentemente il processo di integrazione della comunità romena in tutte le sue componenti (ivi inclusa quella dei rom di nazionalità romena, che consta in Italia di 70 mila persone), accrescendo e dando forma istituzionale stabile al coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio nazionale, facilitando anche sul piano burocratico la concessione dei titoli di soggiorno ai cittadini della Romania, combattendo con opportune misure anche nei confronti dei datori di lavoro italiani la piaga del lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori romeni, sviluppando iniziative atte a favorire l'integrazione culturale della popolazione romena, a cominciare dal livello della scuola primaria;

          prendere in esame l'opportunità, seguendo l'esempio spagnolo, di rendere veramente effettivo il diritto di voto dei cittadini romeni alle elezioni amministrative e a quelle europee, inviando direttamente loro a domicilio le tessere elettorali anziché costringerli, come oggi accade, ad inscriversi sulle liste elettorali aggiunte sottoponendosi a lunghe attese e trafile burocratiche.
9/1366/32.    Melis.


      La Camera,

          esprimendo preoccupazione per la perdurante insufficienza degli equipaggiamenti assegnati al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; nonché per le difficoltà crescenti incontrate dalle Amministrazioni locali nel dotare il personale delle polizie municipali e provinciali di mezzi adeguati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

          apprezzando gli sforzi in atto per integrare le polizie municipali e provinciali in un sistema autenticamente nazionale finalizzato al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla repressione del crimine;

          constatando le obiettive condizioni della finanza pubblica, che non consentono significative espansioni degli impegni di spesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure amministrative che consentano alle Forze di polizia dello Stato o dipendenti dagli enti locali di valersi di apporti privati,al fine di finanziare l'acquisizione di mezzi ed equipaggiamenti, anche seguendo lo schema della sponsorizzazione.
9/1366/33.    Montagnoli.


      La Camera,

          osservando con preoccupazione il persistere di un massiccio afflusso sulle coste italiane di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

          evidenziando come spetti alle Forze Armate il compito di difendere il territorio dello Stato;

          rilevando il successo della formula applicata a partire dagli Anni Novanta in Albania, che prevede la sorveglianza costiera ed il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali ed italiane;

          sottolineando, altresì, come il modo migliore per evitare di accollare allo Stato italiano il soccorso in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino ed i conseguenti oneri di identificazione dei migranti clandestini e del loro successivo rimpatrio, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente se non addirittura al loro interno;

          apprezzando le iniziative diplomatiche recentemente assunte dal Presidente del Consiglio sul piano dei rapporti bilaterali italo-libici,

impegna il Governo

ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di presidio congiunto delle coste degli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste italiane e di concorso italiano al pattugliamento navale delle loro acque territoriali.
9/1366/34.    Dal Lago.


      La Camera,

          apprezzato l'orientamento manifestato dal Governo di coinvolgere più attivamente i sindaci ed il personale della polizia municipale nella gestione dell'ordine pubblico e nella repressione delle attività criminali;

          sottolineando come in questo contesto sia necessario prevedere l'estensione della facoltà riconosciuta attualmente ai sindaci di disporre il fermo di polizia per ventiquattro ore dei sospetti, finalizzato alla loro identificazione, a tutti i casi in cui tale misura sia giustificabile alla luce delle esigenze di sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare gli interventi già previsti nel presente decreto anche attraverso l'inserimento nel provvedimento di riordino della polizia municipale, annunciato in occasione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio scorso, di disposizioni che consentano ai sindaci di esercitare la facoltà di disporre il fermo di polizia per ventiquattro ore, prorogabili di altre ventiquattro dal magistrato, non soltanto al fine di procedere all'identificazione dei sospetti, ma altresì per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico.
9/1366/35.    Cota.


      La Camera,

          rilevato che il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 29, comma 8, prevede per le richieste di ricongiungimento familiare una procedura di silenzio-assenso;

          tenuto conto del parere recentemente reso dalla I Commissione della Camera sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

          ritenendo che la procedura del silenzio-assenso sia inadeguata, stante i rischi per la sicurezza che implica in tempi nei quali il problema del controllo dei flussi migratori si somma a quello del contrasto,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare un'ulteriore iniziativa legislativa volta a modificare l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto n. 286 del 1998, eliminando il meccanismo del silenzio-assenso per la decisione relativa alle richieste di ricongiungimento familiare.
9/1366/36.    Vanalli.


      La Camera,

          rilevato che il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 29, comma 8, prevede per le richieste di ricongiungimento familiare la sussistenza di precisi requisiti in termini di capacità di reddito da parte degli interessati;

          tali requisiti impongono, in particolare, il possesso di un reddito non inferiore all'assegno sociale per il ricongiungimento di un singolo familiare, del doppio per due o tre e del triplo per quattro o più familiari;

          tenuto conto del parere recentemente reso dalla I Commissione della Camera sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

          ritenendo palesemente insufficienti i parametri di reddito previsti per l'accoglimento delle richieste, determinati antecedentemente all'avvento dell'euro nel nostro Paese;

          temendo un aggravio dei costi di integrazione dei familiari beneficiari di un provvedimento di ricongiungimento familiare a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative legislative necessarie alla rideterminazione dei parametri di reddito da considerare requisito necessario per l'ammissione al beneficio del ricongiungimento, prevedendo in particolare che a ciascun membro del nucleo familiare (compreso lo straniero richiedente) corrisponda una capacità economica pari almeno all'importo dell'assegno sociale.
9/1366/37.    Luciano Dussin.


      La Camera,

          negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli sbarchi clandestini di stranieri immigrati sulle coste di Lampedusa: il numero totale degli sbarchi dal 1o gennaio al 30 giugno 2008 è salito a quota 108, per un numero totale di 6951 stranieri;

           i dati sopraccitati sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, come consentono di prevedere le statistiche relative al mese di maggio, che da solo ha registrato 133 sbarchi per 2265 stranieri;

           il ripetersi di questi sbarchi ed il numero assai elevato di clandestini che approdano sulle coste di Lampedusa determinano un grave impatto sulla vita dell'isola, che non è in grado di sopportare gli effetti e gli oneri di accoglienza conseguenti agli sbarchi;

           il costo economico e sociale del flusso continuo di immigrati clandestini è aggravato dalle condizioni di estrema precarietà igienico-sanitaria in cui versano gli stranieri coinvolti in questi «viaggi della speranza»: elevata è, infatti, la percentuale delle persone che approdano sull'isola ormai in condizioni di disidratazione e malnutrizione al limite della sopravvivenza;

          tali «viaggi della speranza» si traducono, spesso, in vere e proprie carneficine, come confermato dalle più recenti statistiche, secondo le queli dal 1o gennaio alla fine dello scorso giugno si sarebbero registrati non meno di cinquanta decessi accertati, ai quali si aggiungono le numerose morti non documentate in alto mare;

          tale fenomeno sociale determina una grave penalizzazione della tradizionale vocazione dell'isola di Lampedusa, che trae dal turismo una fondamentale fonte di reddito;

          l'isola di Lampedusa appare totalmente priva dei servizi pubblici essenziali atti a far fronte al fenomeno migratorio in titolo: in particolare, mancano nell'isola i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di accoglienza funeraria, mentre lo stesso servizio idrico isolano, già di per sé deficitario, appare assolutamente inadeguato all'incremento del fabbisogno legato ai continui sbarchi,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee a fronteggiare il problema del continuo sbarco di immigrati clandestini sull'isola di Lampedusa, potenziando i servizi pubblici essenziali in misura adeguata agli incrementati fabbisogni derivanti da tale situazione di emergenza.
9/1366/38.    Chiappori.


      La Camera,

          ribadendo che il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi sia per le autorità dello Stato centrale che per i Sindaci;

          sottolineando come il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlato anche al recente deterioramento del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, renda prioritaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

          esprimendo il convincimento che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

          l'impiego da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, come i sistemi di video-sorveglianza, può sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione tempestiva ed all'arresto degli autori di crimini e rapine;

          le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti impiegabili per migliorare le condizioni locali di sicurezza od incrementare il personale addetto alla sicurezza siano soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità,

          le spese destinate alla sicurezza sia necessario e possibile consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci,

impegna il Governo

a considerare, in vista della imminente sessione di bilancio per il triennio 2009-2011 ed ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, l'ipotesi di escludere dagli obblighi previsti dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane.
9/1366/39.    Lussana.


      La Camera,

          esprimendo preoccupazione in relazione alla pubblicazione da parte della stampa di articoli secondo i quali molti stranieri irregolari si sarebbero attivati, nell'imminenza dell'introduzione del reato di clandestinità, per ottenere la pubblicazione di matrimoni civili in vari comuni del Nord, matrimoni di cui sarebbero parte giovani donne neocomunitarie o giovani donne italiane convinte alle nozze con promesse di denaro o peggio con atti di violenza;

          rilevando che tale richiesta di pubblicazione all'Ufficiale dello stato civile avanzata dallo straniero clandestino ed il conseguente matrimonio civile sono il mezzo che serve allo straniero irregolare per «sanare» la propria condizione di illegalità, ottenendo da subito un permesso di soggiorno per motivi familiari e in caso di matrimonio con cittadina italiana anche la cittadinanza italiana in breve tempo;

          allo scopo di assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del codice civile rubricato «Matrimonio dello straniero nello Stato» ed evitare al contempo che i sindaci divengano dei favoreggiatori di questo genere di comportamenti,

impegna il Governo

ad emanare immediatamente, per il tramite delle prefetture, una circolare agli Uffici dello stato civile dei comuni nella quale si preveda che lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile debba presentare un valido titolo di soggiorno.
9/1366/40.    Pirovano.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame introduce modifiche all'articolo 22, comma 12, del testo unico, in materia di occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno; in particolare, in base a tale modifica - oltre che un inasprimento della pena detentiva - si determina la trasformazione del reato, da contravvenzione a delitto;

              è indubbio che un aspetto direttamente collegato all'immigrazione clandestina è quello del rapporto esistente tra questa e il ricorso al lavoro nero;

              negli ultimi anni si è particolarmente radicato un vero e proprio traffico di esseri umani, che ha favorito la crescita del lavoro nero, di cui troppo spesso gli stranieri clandestini diventano vittime;

              l'inasprimento di pene che colpiscono datori di lavoro senza scrupoli senz'altro può rappresentare uno strumento dissuasivo;

              tale inquietante fenomeno può essere interrotto intervenendo all'origine sulla eliminazione del più generale problema legato alla clandestinità,

impegna il Governo

ad affiancare alle previste misure repressive e punitive anche ulteriori iniziative volte promuovere un'immigrazione sostenibile, a contrastare la tratta di esseri umani, a combattere il ricorso al lavoro nero, a mettere in campo politiche autenticamente tolleranti e integrative, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dell'economia italiana.
9/1366/41.    Evangelisti.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame introduce modifiche al testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28, che reca disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

              vi è più che mai bisogno di regole chiare, in particolare di poter disporre degli indispensabili strumenti necessari affinché si possa risalire facilmente all'identificazione dei cittadini stranieri presenti in Italia;

              tali regole potrebbero anche avere un carattere fortemente dissuasivo fungendo come deterrente nei confronti del ricorso strumentale all'immigrazione clandestina;

              la difficoltà dell'identificazione di chi si introduce irregolarmente nel nostro Paese rimane uno dei principali limiti alla lotta all'immigrazione clandestina;

              il problema principale rispetto alla gestione dei flussi migratori appare, dunque, essere quello della possibilità concreta di rimpatriare l'eventuale clandestino;

              in mancanza del suo riconoscimento e della possibilità di risalire alla stja nazionalità, diventa di fatto impossibile predisporne il rimpatrio, lasciando di fatto alla discrezionalità del clandestino la decisione di ritornare nel Paese dì origine, una contraddizione questa che deve essere risolta;

              coloro che circolano nel territorio italiano senza essere riconosciuti né n, conoscibili penalizzano inevitabilmente anche la «buona immigrazione»,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità di introdurre misure finalizzzate a rendere effettivamente attuabile l'identificazione dei cittadini extra-comunitari non solo come deterrente all'immigrazione clandestina, ma anche al fine di favorire il processo di integrazione di chi nel nostro paese vuole vivere e lavorare.
9/1366/42.    Scilipoti.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame modifica la denominazione dei centri di permanenza temporanea o centri di permanenza temporanea e assistenza (noti anche con gli acronimi CPT/CPTA), in particolare, in tutù gli ambiti normativi - legislativi e regolamentari - in cui le predette locuzioni compaiano, esse sono sostituite da quella di «centro di identificazione ed espulsione»;

              le finalità della modifica di denominazione, come chiarito dallo stesso Governo, nasce con l'intento di distinguere tali strutture dai Centri di prima accoglienza, dai Centri di accoglienza richiedenti asilo e da altre strutture similari;

              le strutture cui si riferisce sono atte a svolgere, al contrario delle altre, i compiti di identificazione del clandestino e di espulsione dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza;

              il provvedimento all'esame conferma che il problema dell'identificazione dei clandestini è cruciale all'interno della questione «immigrazione»;

              è necessario intervenire con misura idonee affinché i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio siano facilmente identificabili, anche nell'ottica di garantire i giusti livelli di sicurezza sociale che abbiamo il dovere di difendere nell'interesse della collettività;

              il Parlamento europeo, ha approvato in data 18 giugno 2008 una direttiva sui rimpatri, che prevede, tra l'altro, la possibilità dí detenere un immigrato clandestino in appositi centri fino a sei mesi, estendibili a un massimo 18 mesi in tre casi: rischio di fuga, mancata collaborazione nel rimpatrio e non disponibilità dei documenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori idonee iniziative volte ad armonizzare la disciplina dei centri di permanenza temporanea con le disposizioni dettate dalla direttiva europea, anche al fine di rispondere all'esigenza di tempestiva ed indispensabile identificazione dell'immigrato irregolare.
9/1366/43.    Donadi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame apporta alcune modifiche sostanziali l'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000, TUEL), che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

              la principale innovazione consiste nell'ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco, al fine di consentirgli l'adozione di provvedimenti, sia in via ordinava, sia con procedura di urgenza, qualora si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, come già previsto, ma anche per la sicurezza delle aree urbane;

              è attribuita al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la coopeezione fra le forze di polizia locali e statali, al fine dì realizzare una maggiore partecipazione dell'ammanistratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a verificare nella Conferenza unificata l'ammontare delle somme necessarie, da trasferire ai comuni, per l'adempimento delle nuove funzioni, in materia di sicurezza urbana, affidate ai sindaci.
9/1366/44.    Borghesi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame mira ad introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale;

              occorre intervenire in mainiera ferma per offrire al problema dell'immigrazione clandestina una soluzione che sia realmente efficace, modificando 1'attuale normativa in materia che è risultata essere lacunosa e di difficile, nonché fallimentare, applicazione;

              non è sufficiente modificare il codice penale introducendo 1'automatismo dell'espulsione e dell'allontanamento in ipotesi di condanna penale: tale disposizione infatti non colpisce gli immigrati clandestini, essendo normativa che si applica agli stranieri in quanto tali, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno nel nostro paese;

              è necessario coordinare le modifiche introdotte al codice penale con la normativa in materia di immigrazione, a partire da quella contenuta nel testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

              sarebbe opportuno modificare quanto disposto in materia di valutazione del grado di pericolosità degli stranieri, rendendo la presenza di condanne definitive riportate dagli stessi per taluni realti cause ostative ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche per motivi di ricongiungimento familiare,

impegna il Governo

anche a seguito di un monitoraggio dell'applicazione della disciplina richiamata a valutare l'opportunità di modificare con successivi interventi la normativa in materia di immigrazione, coerentemente con le nuove modifiche al codice penale introdotte dal provvedimento in esame.
9/1366/45.    Costantini.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame contiene norme, di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, che sembrano introdurre elementi di interferenza dei potere politico dell'esecutivo nelle decisioni di competenza di un ordine autonomo e indipendente, come garantito dall'articolo 104 della Costituzione, quale quello della Magistratura;

              l'articolo 2-bis del decreto-legge, in particolare, sostituisce l'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disponendo che nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna priorità assoluta ai procedimenti relativi a determinati reati;

              la norma, dato il suo tenore letterale, non si limita a fissare «criteri di priorità»; con essa, infatti, vengono introdotte nel sistema rigidità tali da determinare, in concreto, una esclusione della azione penale per intere categorie di fatti, che pure la legge prevede come reati;

              si aggiunga che la previsione per legge dell'ordine di trattazione dei processi è, di per sé, piuttosto incongrua, essendo laborioso e difficilmente praticabile un intervento legislativo ogni volta in cui tale ordine debba essere modificato, anche per ragioni contingenti;

              la soluzione adottata pone, dunque, delicati problemi di compatibilità con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, previsto dall'articolo 112 della Costituzione, che opera, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, con riferimento pan soltanto all'inizio dei procedimenti ma anche alla loro regolare prosecuzione;

              la piena responsabilità della Magistratura in merito a tali decisioni rispetterebbe a pieno il principio di autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale! nei confronti del potere esecutivo esercitato dal Governo, riconosciuto e garantito dalle norma e costituzionali,

impegna il Governo

ad evitare qualunque azione che passa rappresentare una interferenza del potere esecutivo nella giurisdizione, ivi compresi gli interventi volti a ledere il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.
9/1366/46.    Palomba.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto in esame, inserendo nell'articolo 61 del codice penale il nuovo numero 11-bis, istituisce una nuova circostanza aggravante comune consistente nella commissione del fatto da parte di un soggetto mentre si trova «illegalmente sul territorio nazionale», sia esso cittadino extracomunitario o comunitario;

              tale previsione valuta di per sé meritevole di un trattamento punitivo differenziato non il «fatto» commesso ma lo status soggettivo dell'«autore»;

              questo criterio personale dilla imputazione della responsabilità appare non pienamente rispondente al princìpio di uguaglianza/ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dal momento che il medesimo fatto di reato, privo dicollegamento con la situazione di clandestinità, viene punito più severamente se commesso dallo straniero irregolare, anziché da un cittadino italiano o da uno straniero regolarmente soggiornante;

              l'aggravante comune prospettata dal decreto si differenzia anche dalle aggravanti ricollegabili a condizioni personali già presenti nel nostro ordinamento, come quella di cui al medesimo articolo 61, n. 6), del codice penale per l'ipotesi che il reato sia commesso durante lo stato di latitanza, vista anche l'assenza, nel caso del numero 11-bis, di un provvedimento giudiziale nei confronti del reo;

              sembra del tutto irragionevole far conseguire da una mora condizione soggettiva l'automatica applicazione di. effetti penalmente rilevanti, a prescindere dall'apprezzamento giurisdizionale circa la concreta pericolosità sociale del soggette, anche argomentando che la mera carenza del titolo di soggiorno è circostanza tendenzialmente irrilevante ai fini del disvalore dell'azione, la quale va desunta dalla gravità del reato, della capacità a delinquere secondo i criteri di cui all'articolo 133 del codice penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma che introduce una nuova circostanza aggravante comune consistente nella commissione del fatto da parte di un soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, in termini di ricaduta sul sistema penitenziario, nonché su quello giurisdizionale, al fine di adottare le opportune iniziative volte a modeficare la suddetta norma, anche prevedendo l'ipotesi di circostanza aggravante nel caso in cui li reato venga commesso da soggetto che, già raggiunto da provvedimento di espulsione, non vi abbia ottemperato.
9/1366/47.    Mura.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto legge in esame fa parte di una serie di provvedimenti contenuti nel cosiddetto «pacchetto sicurezza», che, tra gli obiettivi dichiarati dal Governo, persegue anche il fine di adeguarsi alla normativa comunitaria in materia;

              l'Italia, che conta circa 3 milioni di immigrati, è entrata a far parte dei paesi europei a grande immigrazione, insieme a Germania (7,3 milioni); Spagna. (3,4); Francia ( 3,3) e Gran Bretagna (2,9);

              a mancare però è, a livello europeo, una normativa comune per la lotta all'immigrazione clandestina valida per tutta i paesi dell'Unione europea, per impedire agli stranieri irregolari di muoversi da un Paese all'altro aggirando di volta in volta la normativa dei singoli Stati;

              in questo senso gli accordi di Schengen lasciano aperte diverse falle, sostanzialmente permettendo una notevole diversificazione trala legislazione in materia di immigrazione dei vari Paesi aderenti,

impegna il Governo

a sostenere in sede europea una politica comune di lotta alla immigrazione clandestina.
9/1366/48.    Leoluca Orlando, Paladini.


      La Camera,

          premesso che:

              con il provvedimento in esame è previsto il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio;

              il personale delle forze armate posto a disposizione dei prefetti sarà impegnato per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

              per l'esecuzione dei sopraddetti compiti occorrono strumenti adeguati mentre l'equipaggiamento in dotazione alle Forze Armate non pare appropriato all'impiego in operazioni di cui al provvedimento in esame,

impegna il Governo

a chiarire tempestivamente di quale equipaggiamento sarà dotato il personale delle Forze Armate impiegato nelle operazioni di controllo del territorio, che in ogni caso deve essere commisurato all'ambiente urbano nel quale si svolgono le operazioni al fine di mitigare l'impatto, in termini di percezione, ed evitare danni collaterali che potrebbero nuocere alla popolazione.
9/1366/49.    Narducci, Bucchino, Fedi, Garavini, Gianni Farina, Porta.


      La Camera,

          premesso che:

              secondo l'ultimo report del Ministero dell'interno sui flussi 2007 sono appena sei mila i lavoratori stranieri che sono potuti entrare regolarmente in Italia;

              tale cifra appare totalmente sproporzionata a fronte delle oltre 700 mila domande spedite dai datori di lavoro;

              rispetto alle domande, secondo il predetto report, le «pratiche definite» sono state circa 60 mila e tra queste rientrano 34 mila domande che hanno ottenuto il nulla osta, 2 mila chiuse per rinuncia del datore di lavoro e 23 mila bocciate da direzioni provinciali del lavoro e questure;

              nonostante i 34 mila nulla osta, dunque, solo sei mila cittadini extracomunitari hanno potuto ritirare il visto anche a causa dei ritardi e le difficoltà riscontrate dai consolati a smaltire la mole di lavoro,

impegna il Governo

          a prevedere risorse aggiuntive da destinare alla rete consolare in generale ed in particolare a quei consolati maggiormente esposti a carichi di lavoro superiori alla norma a causa dell'elevato numero di pratiche da definire per il rilascio del visto di entrata in Italia;

          a dotare le direzioni provinciali del lavoro di strumenti più idonei e incisivi atti ad accelerare le procedure di verifica, dei requisiti richiesti per il rilascio dei nulla osta al lavoro.
9/1366/50.    Compagnon.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, introdotto in sede di discussione al Senato, prevede un piano di impiego di un contingente militare, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari, da mettere a disposizione di prefetti, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia congiuntamente con le Forze di Polizia;

              come accadde nell'operazione Vespri Siciliani del 1992, i militari avranno «le funzioni di agente di pubblica sicurezza »: potranno fermare, identificare e perquisire persone e mezzi, se c'è il sospetto di comportamenti «che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati», anche se, per completare gli accertamenti e per le funzioni di polizia giudiziaria, dovranno passare la mano alle forze di polizia;

              anche se limitato nel tempo e nel numero di militari impiegati (2.500), tale impiego comporta oneri di spesa che mal si conciliano con i tagli previsti dalla manovra triennale varata dal Governo al comparto Difesa;

              sono almeno 25 mila gli operatori della polizia di Stato distolti dai compiti operativi ed impiegati negli uffici,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari a favorire una migliore utilizzazione del personale della polizia di Stato in compiti operativi, come peraltro richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali di categoria che da anni spingono per riportare in strada i poliziotti attualmente distaccati negli uffici.
9/1366/51.    Rao, Vietti.


      La Camera,

          premesso che:

              la drammatica situazione in cui versa la giustizia italiana è sotto gli occhi di tutti;

              i dati forniti dal Procuratore Capo di Torino, secondo cui per le contravvenzioni la prescrizione matura prima ancora che il procedimento esca dagli uffici della Procura, mentre per i delitti il tempo complessivo di celebrazione non appare inferiore ai sei anni, molto vicino a quello previsto per la prescrizione della maggior parte dei reati, o che la produzione di fascicoli pronti per il dibattimento è sovrabbondante rispetto alla possibilità di smaltimento del Tribunale, fotografa uno status quo facilmente rinvenibile presso le altre procure italiane;

              sono oltre dieci milioni i processi pendenti, forse dovuto all'eccessiva frammentazione e proliferazione di riti e modelli processuali, che caratterizzano il nostro sistema civile e penale;

              l'esempio del distretto di Torino, premiato dall'Unione Europea per i tempi veloci di lavoro dimostra che le cose possono cambiare, se si inizia a lavorare seriamente per smaltire gli arretrati,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a smaltire l'arretrato pendente dei processi civili e penali in Italia.
9/1366/52.    Vietti, Rao.


      La Camera,

          premesso che:

              le nuove misure del «pacchetto sicurezza» affidano ai sindaci nuovi compiti e conseguentemente nuovi oneri che potrebbero gravare sui bilanci degli enti locali;

              è necessario, pertanto, consentire una maggiore flessibilità ai criteri di redazione dei bilanci comunali ai fini del rispetto del patto di stabilità che tengano conto delle nuove funzioni svolte dagli enti locali in materia di contrasto alla criminalità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, come richiesto anche dall'Anci e dai Sindaci delle Città metropolitane, di escludere, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità.
9/1366/53.    Galletti.


      La Camera,

          premesso che:

              con l'arrivo dell'estate sono cresciuti gli sbarchi di immigrati clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

              come l'esperienza di questi ultimi anni ci insegna ogni sforzo per contrastare l'immigrazione clandestina è destinato a produrre effetti limitati se non è accompagnato da accordi di riammissione dei clandestini con gli Stati cui appartengono;

              gli accordi riammissione funzionano, pertanto, da cinghia di trasmissione di un sistema che, senza di essi, è gioco forza destinato ad incepparsi;

              molti degli stati extracomunitari che non hanno firmato con l'Italia un accordo di riammissione sono anche quelli cui appartengono gran parte dei clandestini che sbarcano nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare con maggior impegno ogni utile iniziativa al fine di siglare gli accordi di riammissione con tutti gli Stati extraeuropei ancora mancanti e quelli che prevedono il pattugliamento congiunto delle coste.
9/1366/54.    Tassone.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 5 del decreto-legge n. 112, come modificato dal disegno di legge di conversione al Senato, intervennendo sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introduce una nuova fattispecie penale per sanzionare chi per trarre un ingiusto profitto dia alloggio a uno straniero privo del permesso di soggiorno o ceda in locazione un immobile di cui abbia la disponibilità;

              la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca del bene costituiscono un deterrente per chi intende trarre dei vantaggi da tali situazioni ma consente di reprimere solo in parte i fenomeni speculativi che si possono verificare;

              sono sempre più diffusi i fenomeni come lo scambio di prestazioni in natura in cambio di alloggio che possono comportare forme di sfruttamento della condizione degli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio italiano altrettanto gravi, che aumentano il rischio sicurezza ma non sono sanzionabili;

              l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59 recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, sulla cessione di fabbricato, disposizione di cui occorrerebbe assicurare l'applicazione, rappresenta uno strumento valido per la prevenzione e la repressione anche di fattispecie che non rientrano nel nuovo reato;

              in base alla disposizione richiamata chiunque ceda la proprietà o il godimento di un immobile o l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso a qualunque altro titolo deve comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato;

              tale norma non risulta efficacemente applicata probabilmente anche in ragione del fatto che la sua violazione comporta solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa,

impegna il Governo

a rafforzare gli strumenti di controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alla cessione di fabbricato richiamate in premessa e a favorire l'utilizzo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni sulla cessione del fabbricato per prevenire e, se del caso, reprimere ogni forma di utilizzo di immobili con speculazione della situazione di irregolarità dello straniero presente nel territorio nazionale.
9/1366/55.    Volontè, Vietti.


      La Camera,

          premesso che:

              l'ultimo adeguamento dell'indennità di bilinguismo nelle province autonome di Bolzano e Trento è stato concesso alle Forze di Polizia oltre sette anni fa con il contratto per le Forze di Polizia e Forze armate relativo al biennio 2000/2001;

              si è provveduto diversamente per la categoria dei magistrati, dal momento che con le leggi finanziarie per il 2005 e per il 2008, la loro indennità di bilinguismo è stata adeguata per ben due volte;

              si sono trascurate in tal modo tutte le altre categorie che percepiscono la medesima indennità sia nella provincia di Bolzano che nella provincia di Trento presso quegli uffici in cui è obbligatorio l'uso del bilinguismo e che hanno l'obbligo di garantire ai cittadini di tali province di potersi esprimere nella propria lingua madre;

              nel disporre l'adeguamento dell'indennità ai soli magistrati in servizio nella provincia di Bolzano, la finanziaria per il 2008 agli articoli 368 e 369, fa riferimento all'articolo 1 della legge n. 752 del 1976 nel quale, tra le categorie interessate al suddetto adeguamento, vengono menzionate anche quelle che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1976, quali appunto le Forze di Polizia;

              il Ministero del Tesoro, da ultimo con una circolare del 1988, ha ribadito che l'adeguamento delle indennità al bilinguismo di cui all'articolo 1 della legge n. 454 del 1980, deve avvenire ogni due anni, ma per mancanza di fondi tale disposizione non è stata rispettata salvo appunto per determinate categorie, quali appunto i magistrati di Bolzano, tutelate dalla legge finanziaria;

              anche nella Regione Valle d'Aosta, nonostante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 287 del 1988 abbia riconosciuto l'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua anche al personale della Polizia di Stato dal 1o gennaio 1986, l'ultimo adeguamento è avvenuto solo nel 2000/2001 con il contratto citato nel primo punto dell'ordine del giorno in esame,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente, anche in altro provvedimento, norme che garantiscano l'adeguamento biennale dell'indennità di bilinguismo a tutte le categorie interessate dalle leggi e dai provvedimenti sopramenzionati, sia per la provincia di Trento che per la provincia di Bolzano, sia per la regione della Valle d'Aosta.
9/1366/56.    Biancofiore.


      La Camera,

          premesso che:

              è oggetto di approfondimento, in relazione ai suoi effetti applicativi ed ai suoi concreti riflessi sulla sicurezza della circolazione stradale, la norma che fissa alle ore due il termine di orario per la somministrazione di bevande alcoliche da parte dei locali di intrattenimento, inserita nel decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,

impegna il Governo

ad aprire, in tempi brevi, un tavolo di confronto con le associazioni di categoria dell'industria turistica, con gli enti locali e con le regioni, al fine di poter individuare eventuali soluzioni alternative volte a conseguire l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali attraverso l'educazione al consumo responsabile delle bevande alcoliche, anche attraverso un più efficace contrasto al fenomeno del commercio abusivo di dette bevande al di fuori dei locali di intrattenimento, conciliando le predette esigenze con quelle volte a tutelare un settore economico di grande rilievo per l'economia nazionale in cui è impegnato un rilevante numero di addetti.
9/1366/57.    Pizzolante, Baldelli.


      La Camera,

          premesso che:

              le cinque forze di Polizia dovrebbero poter fare affidamento, per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidatigli, su un organico complessivo astrattamente previsto nelle tabelle di recepimento delle prescrizioni legislative, pari a 355.126 unità;

              la I Commissione permanente della Camera dei deputati, nel corso della XV legislatura, ha condotto una indagine conoscitiva «sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia». L'indagine, pur non essendosi conclusa a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, è pervenuta, riguardo agli organici delle forze dell'ordine, alle conclusioni suddette;

              più in particolare, limitandosi all'organico della sola Polizia di Stato ed a quello dell'Arma dei carabinieri, il numero degli addetti complessivi astrattamente impiegabili è pari alle 232.483 unità;

              viceversa, il reale organico dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato può fare conto solo su 220.000 unità complessive;

              analizzando il periodo compreso tra il 1995 ed il 2006 e limitandosi ad una valutazione della sola Polizia di Stato, lo scarto tra l'organico previsto e quello reale ha subito un preoccupante incremento, poiché si è passati dall'1 al 4 per cento pari a 117.193 unità di personale previste a fronte di 109.007 unità di effettivi;

              nelle restanti forze dell'ordine si registra un analogo deficit di organico. Carenze significative vi sono nella Guardia di finanza la cui dotazione di personale, sulla carta, dovrebbe ammontare a 68.134 unità disponendo, in effetti, di soli 63.635 militari;

              analogo discorso deve farsi per la Polizia penitenziaria. In teoria il corpo dovrebbe disporre dì 45.109 unità mentre, in realtà, può far conto solo su 41.867 effettivi;

              questa carenza, secondo quanto emerso dall'indagine della I Commissione permanente citata, si concentra soprattutto nel Nord del nostro Paese;

              deficitario, infine, risulta essere anche l'organico del Corpo forestale dello Stato il quale, secondo i dati forniti alla I Commissione permanente, dovrebbe poter contare su 9.400 addetti in servizio mentre, nella pratica, se,

impegna il Governo

          ad adeguare il personale delle forze dell'ordine effettivamente impiegato alle piante organiche previste per legge, mediante procedure concorsuali, e ad incrementare la operatività degli appartenenti alle forze di polizia già in servizio, attraverso l'aumento dei compensi previsti per le indennità accessorie, in una misura pari al 5 per cento, indennità accessorie comuni al personale della polizia di Stato: si tratta in particolare delle:

          indennità connesse alla mobilità (temporanea o non temporanea) disposta d'ufficio:

              indennità di trasferimento di sede;

              indennità di missione;

              indennità connesse al servizio esterno e all'operatività;

              indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede; indennità di servizio esterno;

              indennità di presenza notturna, festiva e «superfestiva»;

              indennità connesse alla gestione delle emergenze (quelle che compensano il disagio del cambiamento improvviso dell'orario settimanale o giornaliero);

              indennità di cambio turno;

              indennità di compensazione; - indennità di reperibilità.
9/1366/58.    Maurizio Turco.


      La Camera,

          premesso che:

              recenti ricerche hanno avanzato la tesi che l'immigrazione potrebbe avere dei costi ben più alti dei «ricavi» che possono provenire dal lavoro e dai contributi pensionistici degli immigrati extra comunitari;

              si tratta di costi per interventi sociali, sanitari e di welfare in generale, oltre ai costi dell'impatto sociale degli immigrati, dello scontro tra culture, dell'estendersi della criminalità comune e dei connessi costi giudiziari e carcerari; né vanno dimenticati i costi ambientali dovuti alla pressione sul territorio ed al sovraffollamento ed al super sfruttamentodi qualsiasi genere di struttura, dalle strade, alle fogne, all'uso dell'acqua;

              per quel che riguarda l'etnia rom non è stata mai tentata una valutazione dei costi complessivi del mantenimento dei campi di sosta, dei servizi ad essi connessi; spesso nei bilancio dei comuni tali interventi sono mischiati con altri ed addirittura nascosti,

impegna il Governo

          ad individuare, in sede di contabilità pubblica, nazionale e locale, una apposita categoria tramite la quale individuare i costi complessivi del fenomeno immigrazione, nonché dei costi complessivi connessi alla gestione degli interventi in favore dell'etnia rom, sia in termini di welfare, che di sanità o di giustizia, estendendola in ogni altro settore si ritenga utile, ai fini di una valutazione corretta del reale valore dell'immigrazione e dei costi connessi al mantenimento in condizioni dignitose dei rom;

          a riferire al Parlamento sui risultati raggiunti.
9/1366/59.    Marinello.


      La Camera,

          premesso che:

              innumerevoli studi e ricerche hanno dimostrato che la contraffazione di prodotto oltre a produrre danni rilevanti all'economia legale, crea reddito illegale per le organizzazioni criminali e per gli Stati c.d. «canaglia» e riduce pressoché in schiavitù i soggetti che costituiscono il terminale di vendita dei beni contraffatti, alimentando il turpe mercato dell'immigrazione clandestina;

              il Governo ha meritoriamente introdotto norme più stringenti in tale materia, ma questo non ha impedito la prosecuzione del commercio illegale da parte di tutti coloro che vivono o sfruttano la clandestinità; in numerosi casi il commercio illegale è una attività professionale nella quale il sequestro dei beni è solo un accidente da mettere a bilancio tra le perdite; si rischia, infatti, il sequestro dei beni rinvenuti, mentre le eventuali sanzioni pecuniarie non possono essere riscosse grazie allo stato di clandestinità ed alla incertezza dell'identificazione dei soggetti responsabili,

impegna il Governo

ad introdurre nell'ordinamento una norma che preveda l'espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del testo unico in materia di immigrazione a fronte della reiterata violazione delle norme sulla proprietà intellettuale, sulla proprietà industriale, nonché sulla sicurezza ed igiene dei prodotti.
9/1366/60.    Carlucci.


      La Camera,

          premesso che:

              ai fini dell'esercizio della potestà genitoriale e delle responsabilità ad essa connesse, la normativa italiana, come quella di tutti i Paesi avanzati, ha come base le registrazioni anagrafiche che fanno fede in materia di rapporti di parentela;

              l'applicazione di queste norme, che devono ritenersi di garanzia per i cittadini, entra in crisi in relazione ai soggetti che provengono da Paesi con registrazioni anagrafiche incerte, nonché in relazione ai soggetti, quali i rom, che sfuggono alla registrazione anagrafica;

              in tali casi riporre fiducia nelle dichiarazioni dei soggetti interessati può essere controproducente e risolversi in un danno per i minori che si intende tutelare;

              le recenti tecniche genetiche consentono di individuare con modalità assolutamente non invasive la determinazione del profilo del DNA su minori per i quali sussistono elementi tali da far ritenere che siano stati sottratti ai propri genitori o comunque si ritrovino nelle mani di persone diverse dai propri genitori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere modifiche legislative nelle quali si ampli la possibilità per la magistratura di procedere all'esame del DNA in tutti i casi in cui si abbia fondato motivo di ritenere che il soggetto che dichiara di esercitare la potestà genitoriale non sia il genitore naturale.
9/1366/61.    Mario Pepe (PDL).


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 stabilisce che le graduatorie dei vincitori idonei rimangano efficaci per 18 mesi per «eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.»;

              l'articolo 39, commi 13 e 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, stabiliscono la validità delle graduatorie di concorsi pubblici per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione e subordinano l'indizione di nuove procedure all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati;

              negli anni dal 1992 al 2006, sono stati avviati ai corsi di formazione, in aggiunta ai posti previsti nei bandi di concorso in atto, anche gli idonei non vincitori delle graduatorie degli anni precedenti relative ai concorsi pubblici ed interni per il ruolo di commissari;

              la segreteria nazionale COISP-UP-FPS-ADP ha chiesto che 10 idonei non vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato siano ammessi a frequentare il relativo corso di formazione;

              l'ufficio per le relazioni sindacali del dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 557/RS/01/67/6665 del 23 aprile 2008 risponde alla richiesta sindacale che:

              dei 10 idonei citati, sei hanno conseguito l'idoneità in concorsi interni banditi ed espletati negli anni 2005, 2006 e 2007;

              lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione degli idonei in questione deve essere consentito da una specifica disposizione normativa poiché l'eventuale nomina dei sei aspiranti provenienti dai concorsi interni derogherebbe al limite dettato dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, secondo cui soltanto il 20 per cento dei posti disponibili può essere destinato ai concorsi interni;

              in precedente analogo caso, l'assunzione degli idonei non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario, indetti con decreti del 5 e 25 febbraio 2004, è stata disposta dall'articolo 1 del decreto-legge del 31 marzo 2005, n. 45 e relativa legge di conversione del 31 maggio 2005, n. 89, avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;

              per effetto della richiamata legge n. 89 del 2005 veniva disposta, tra l'altro, l'autorizzazione alle assunzioni degli idonei non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, con l'avvio al corso di formazione, in aggiunta ai 50 posti già previsti per l'anno 2005 dal bando di concorso, di ulteriori 12 idonei non vincitori dei concorso interno ed altri 27 idonei non vincitori del concorso pubblico, banditi nell'anno 2004, nonché n. 250 idonei non vincitori dei concorso di vice ispettori bandito nell'anno 2000;

              l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sta espletando nel corrente anno due nuovi concorsi per il ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, rispettivamente a 40 posti con procedura pubblica e 10 posti con procedura riservata, evidenziando ancora una volta la necessità di ulteriori coperture di posti in organico nel ruolo dei Commissari;

              con i citati concorsi l'amministrazione della Pubblica Sicurezza ha reso evidente la necessità di coprire i posti vacanti in organico, senza però considerare la validità e l'efficacia delle precedenti graduatorie tuttora valide, contravvenendo così alla ratio delle norme relative alla vigenza delle graduatorie nei concorsi ed ai criteri di economicità, efficienza e ragionevolezza;

              nella seduta n. 50 del 10 ottobre 2006 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1704/1, così come riformulato in corso di seduta su esplicita richiesta del rappresentante del Governo, con cui, alla lettera c) si impegnava il Governo a verificare la possibilità di assumere tre candidati risultati idonei al concorso interno per 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 1o febbraio 2005;

              l'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), AC 3256-A, prevede che per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,

impegna il Governo

          coerentemente ed in analogia con quanto già avvenuto negli anni precedenti ed anche in ottemperanza:

              a) all'impegno assunto dal rappresentante del Governo con l'ordine del giorno 9/1704/1 accolto dal Governo nella seduta n. 50 del 10 ottobre 2006;

              b) all'interrogazione n. 4-02499 a firma Santelli ed altri presentata nella seduta del 7 febbraio 2007;

              c) alla mozione n. 1-00152 (Franceschini e altri) approvata nella seduta n. 148 del 23 aprile 2007;

          ad assumere le opportune iniziative volte ad autorizzare l'amministrazione della pubblica sicurezza ad avviare ai prossimi corsi di formazione previsti al termine delle procedure concorsuali in atto, oltre ai vincitori dei concorsi in essere, anche i sei candidati risultati idonei ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, espletati negli anni dal 2004 al 2007.
9/1366/62.    Cirielli, Mazzocchi, Tassone, D'Ippolito Vitale.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame, all'articolo 5, comma 2, introduce una nuova fattispecie di reato che sanziona la condotta di cessione a titolo oneroso, ad uno straniero irregolarmente soggiornante, di un immobile di cui si abbia la disponibilità;

              tale disposizione non prevede l'eventualità in cui il conduttore, in violazione della normativa di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sublochi l'immobile, rendendo con tale condotta, il locatore passibile delle sanzioni indicate nella predetta norma,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad introdurre una disposizione che consenta, su richiesta dei locatori, di avere a disposizione la forza pubblica per lo sgombero di immobili sublocati senza autorizzazione.
9/1366/63.    Tommaso Foti.