XIV Commissione - Marted́ 8 luglio 2008


Pag. 642

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (Atto n. 5)

RELAZIONE DEL RELATORE ONOREVOLE PINI

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
In particolare le modifiche prevedono che il cittadino dell'Unione europea deve poter dimostrare la liceità della provenienza delle risorse economiche necessarie per il soggiorno oltre tre mesi. Può di sua iniziativa iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
Deve richiedere l'iscrizione anagrafica entro 10 giorni dal decorso dei 3 mesi dall'ingresso. La mancata richiesta di iscrizione costituisce motivo per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza; lo stesso termine (e sanzione) è previsto per la richiesta della carta di soggiorno da parte dei familiari non comunitari del cittadino dell'Unione.
Lo stesso cittadino dell'Unione europea è sottoposto alla rilevazione dei dati dattiloscopici (rilevazione delle impronte digitali) nei medesimi casi previsti per i cittadini italiani (ad esempio per il rilascio della carta di identità elettronica).
Inoltre viene ampliato il numero di ipotesi per le quali può essere disposto l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, inserendo tra queste, oltre alla mancata richiesta di iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno (per i familiari non comunitari), i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume e i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
In caso di condanne per reati gravi viene sospeso il decorso dei cinque anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente. Sono, altresì, aumentate le sanzioni penali previste in caso di violazione del divieto di reingresso. Nel caso in cui insorgano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento, il cittadino comunitario o il suo familiare può essere trattenuto, per un massimo di 15 giorni, in un centro di identificazione ed espulsione (si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridenominati dal decreto-legge 92/2008). L'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa dal giudice competente entro 60 giorni dalla sua presentazione. Decorso tale termine, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito.
Come si è ricordato, lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Al riguardo, con riferimento a talune disposizioni dello schema in esame, appare opportuno un approfondimento dei


Pag. 643

profili di compatibilità con le previsioni della direttiva oggetto del recepimento. Ci si riferisce in particolare alle lettere f), g) e m) del comma 1 dell'articolo 1.
Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera f), in base al quale il decorso dei 5 anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente è sospeso nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, si segnala che l'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE attribuisce e disciplina il diritto al soggiorno permanente senza prevedere espressamente ipotesi di sospensione o di interruzione del termine di cinque anni diverse dai casi di assenze dallo Stato membro ospitante che superino i limiti di durata indicati dal par. 3 del medesimo articolo 16.
Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera g), ove si individua una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato del cittadino dell'Unione, nella mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, si ricorda che la direttiva 2004/38/CE, oggetto di recepimento:
all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dà facoltà agli Stati membri ospitanti di richiedere ai cittadini dell'Unione, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, l'iscrizione presso le autorità competenti, e dispone che «l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie»;
all'articolo 9, par. 3, dispone analogamente che l'inadempimento (per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione) dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie;
all'articolo 27, premesso che «gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica» (paragrafo 1), precisa (paragrafo 2) che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza «rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale» del destinatario, comportamento che deve rappresentare una «minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». Tali criteri sono quasi testualmente ripresi, nel decreto legislativo n. 30 del 2007, dall'articolo 20, comma 4, che lo schema in esame non modifica.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), ai sensi del quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito, si segnala che l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/38/CE prevede che l'effettivo allontanamento dal territorio del cittadino europeo non possa avere luogo fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che:
il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale;
le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione;
il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si ricorda peraltro che il comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007 già prevede che l'efficacia dell'allontanamento non sia sospesa quando il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello


Pag. 644

Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si ricorda che il 15 novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ribadendo il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione e ricordando che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La risoluzione ha precisato, inoltre, che la direttiva 2004/38/CE circoscrive la possibilità di espellere un cittadino dell'Unione entro i seguenti limiti:
in base all'articolo 27, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di residenza solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, rispettando il principio di proporzionalità;
in base all'articolo 28, ogni espulsione deve essere preceduta da una valutazione della situazione personale dell'interessato;
in base all'articolo 30, il provvedimento di espulsione deve essere notificato per iscritto alla persona interessata secondo modalità che gli consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze;
in base all'articolo 31, la persona interessata deve avere accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e amministrativi nello Stato membro ospitante;
in base al punto 16 del preambolo e all'articolo 14, i cittadini possono essere allontanati qualora diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, elemento che comunque non è di per sé condizione sufficiente a giustificare un'espulsione automatica.

Il tema dell'applicazione della direttiva 2004/38/CE è stato inoltre affrontato nel dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 20 maggio 2008 sulla situazione dei rom in Italia e nell'Unione europea.
Il Commissario per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Vladimir Spidla, nell'ambito del suo intervento nel dibattito a nome della Commissione europea, si è espresso in difesa del principio di libera circolazione alla base dalla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che la valutazione delle risorse economiche del cittadino di uno Stato Ue da parte dello Stato membro ospitante non può essere automatica, ma va effettuata in considerazione del comportamento complessivo del singolo individuo. Analogamente il Commissario ha osservato che, ai sensi della direttiva, non si può in alcun modo procedere ad espulsioni collettive, ma è imperativo ricorrere a valutazioni caso per caso e intervenire solo qualora esista una minaccia reale, attuale e grave agli interessi della società e con tutte le garanzie procedurali previste nella direttiva stessa. Ha osservato infine che l'espulsione immediata deve essere considerata una misura estrema, giustificata da motivazioni di urgenza documentate.