APPELLO
1.
Il
16 luglio 2008 la Camera dei Deputati ha approvato un Ordine del giorno che
impegna il Governo[i] ad assumere iniziative legislative necessarie alla
rideterminazione dei parametri di reddito dello straniero per ottenere il
ricongiungimento famigliare.
2.
L’iniziativa
parte dal parere recentemente reso
dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera[ii]
sul D.Lgs n.5, 08.01.2007 circa il diritto al ricongiungimento familiare. La
Commissione invita il Governo a valutare l'opportunità' di apportare ulteriori
restrizioni alla disciplina. La più grave di queste riguarda la soglia di
reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento: si propone di innalzare
tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il
numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento,
si costituisce in Italia.[iii]
3.
Questa
misura viene proposta perché:
3.1
si
ritengono “palesemente insufficienti” i parametri di reddito attualmente
previsti: un reddito non inferiore all'assegno sociale per il ricongiungimento
di un singolo familiare, del doppio per due o tre e del triplo per quattro o
più familiari;
3.2
si
paventa “un aggravio dei costi di integrazione dei familiari beneficiari di un
provvedimento di ricongiungimento familiare a carico della fiscalità generale.
4.
Se
il Governo accoglierà l'invito della Commissione, potranno godere del diritto
all'unita' familiare solo gli stranieri agiati: per ricostituire in Italia un
nucleo familiare - non particolarmente numeroso - composto complessivamente da
quattro persone, lo straniero dovrà dimostrare la disponibilità di un reddito
di circa 1.600 euro mensili!
Per di più, la limitazione renderà impossibile il
rinnovo del permesso per le famiglie che già si trovano legalmente in Italia e
che non facciano parte di questa fascia agiata. [iv]
5.
Per
la produzione del reddito si tenga conto del fatto che, una volta ricongiunta,
la famiglia ha una maggiore capacità di reddito, poiché anche il coniuge
ricongiunto o i figli in età di lavoro possono aumentare considerevolmente il
reddito famigliare. Per ottenere questo risultato economico è tuttavia
necessario che queste persone arrivino in Italia.
6.
La
lavoratrice o il lavoratore straniero che si fa raggiungere dai famigliari a
carico diminuisce considerevolmente l’ammontare delle rimesse inviate in patria
e investe e spende molto di più in Italia.
7.
Quanto
ai maggiori oneri sociali derivanti dall’arrivo di famigliari a carico del
lavoratore, in parte coperti dai versamenti contributivi del datore di lavoro e
dello stesso lavoratore, si fa notare che se lo straniero decide o è costretto
ad allontanarsi dal nostro Paese, non può godere o recuperare i contributi
versati prima del compimenti dei 65 anni.
8.
Infine,
gli eventuali maggiori oneri sociali rappresentano comunque un investimento
sicuro per un futuro immediato, quando le persone ricongiunte accederanno a
loro volta al mercato del lavoro.
9.
Aumentare
i parametri di reddito richiesti al lavoratore straniero affinché possa vivere
con i membri della propria famiglia, avrà come risultato il prolungamento della
separazione forzata tra i coniugi e tra genitori e figli. In molti casi i
genitori saranno obbligati alla scelta disumana di quali figli far venire e
quali no. D’altra parte l’aumento proposto farebbe sprofondare nella illegalità
la maggior parte delle famiglie già regolarmente presenti in Italia al momento
di rinnovare il permesso di soggiorno.
10.
Impedire,
restringere o ritardare la coesione delle famiglie straniere significa
inesorabilmente impedire, restringere o ritardare anche la loro integrazione
nella società; è infatti assodato che la vita in famiglia stimola e motiva
comportamenti di responsabilità da parte di tutti i suoi membri, tanto nei
rapporti intra famigliari, quanto nei rapporti sociali.
11.
L’esperienza
dimostra che tenere forzatamente lontani i figli dai genitori - solitamente
affidati alle cure dei nonni o di altri famigliari al paese di origine -,
soprattutto nell’età dell’adolescenza, provoca successivamente gravi difficoltà
di inserimento nella società di immigrazione; il prezzo da pagare per un
ritardato ricongiungimento famigliare saranno difficoltà di scolarizzazione e
di socializzazione (si veda il fenomeno delle bande giovanili).
12.
Aumentare
i parametri di reddito per il ricongiungimento famigliare potrebbe avere
ripercussioni anche sul fenomeno dell’aborto, già diffuso in modo abnorme tra
le donne straniere come strumento di limitazione delle nascite. Infatti mettere
al mondo un figlio in Italia obbligherebbe, al momento del rinnovo del permesso
di soggiorno, a dimostrare di guadagnare 395 euro in più, ed magari dover anche
rinunciare al ricongiungimento di un figlio che si trovasse in patria.
Osservazioni
di carattere giuridico
13.
La
Dichiarazione universale dei Diritti Umani recita: "La famiglia ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato." Pertanto il diritto a
vivere in famiglia è un diritto universale. La sua applicazione non può essere
subordinata alle variazioni congiunturali e contingenti della politica degli
Stati.
14.
La
regolamentazione del ricongiungimento famigliare degli stranieri, non può
svuotare il diritto del suo contenuto: la coesione famigliare. [v] Per fare in modo che le famiglie straniere possano condurre
una vita dignitosa, la soluzione non può essere obbligarle alla separazione, ma
adottare misure che ne incentivino il reddito.[vi]
15.
La
Corte Costituzionale del nostro Paese ha più volte ribadito, sulla base della
Costituzione italiana, il principio secondo cui l’inviolabilità del diritto
all’unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela
con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione, in relazione
al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori. [vii]
16.
Il
27 maggio scorso la Corte di Cassazione[viii], sempre sulla base dei principi
costituzionali, ha esteso il beneficio del ricongiungimento a tutti i figli in
deroga a quanto previsto all’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione.
Inoltre la Corte ha ritenuto di mantenere il principio contenuto nell’articolo
29, comma 3, del medesimo Testo Unico relativo al principio del reddito minimo
annuo da parte della famiglia richiedente e riconosce corretto che debba
disporre di un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale previsto
in Italia per i non abbienti, in modo da assicurare un sostegno economico al
ricongiunto.
Osservazioni
di carattere etico
17.
L’iniziativa
in atto rivela una evidente subordinazione della famiglia all’economia: per lo
straniero sarebbe possibile vivere in famiglia, solo a condizione che abbia un
certo reddito. Da un punto di vista etico questo non si può accettare. Va
affermata, invece, la priorità della famiglia rispetto all’economia, alla
società e allo stesso Stato.
La famiglia è un valore in sé, perché qui i coniugi
vivono l’esperienza più alta della comunione tra esseri umani; è il luogo di
accoglienza di nuove persone. Nella famiglia ciascuno riceve la prima forma di amore e di rispetto e
impara ad amare, a rispettare e ad essere responsabile.
18.
La
famiglia è via di realizzazione della persona e della società. Senza famiglie
coese lo stesso tessuto sociale diviene più fragile. Nella famiglia vengono
trasmessi i primi valori morali e civili; in famiglia si custodisce il
patrimonio di un popolo e ci si confronta responsabilmente tra generazioni con
i cambiamenti in atto. Impedire di vivere in famiglia, soprattutto nell’ètà
della formazione della personalità, compromette il raggiungimento della
maturità individuale e sociale.
19.
Infine,
non sfugge a nessuno che la proposta di aumentare i parametri di reddito per
vivere in famiglia è una sorta di accanimento nei confronti dello straniero. Ma
anche milioni di italiani sono stati “stranieri”, come testimonia la dolorosa
storia della nostra emigrazione. Quando simili provvedimenti sono stati imposti
ai nostri emigrati in altri Paesi, hanno trovato una ferma opposizione da parte
delle autorità italiane. E allora, anche in questo caso deve valere la regola
aurea dell’etica umana universale: “Non fare agli altri quello che non vorresti
fosse fatto a te!”.
Genova,
21 luglio 2008.
Coordinamento Italiano
per il Diritto degli Stranieri a
Vivere in Famiglia, Onlus
Per contatti: Germano Garatto, presidente, coordeurop.presid@coordeurop.org
, 347 1521014.
[i] Camera dei Deputati - Seduta n. 36 di
mercoledì 16 luglio 2008 - disegno di legge: s. 692 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica (approvato dal senato) (a.c. 1366)- ordine del
giorno 9/1366/37.(testo modificato nel corso della seduta) Luciano Dussin.
[ii] Parere della I Commissione
della Camera sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni
di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare;
[iii] Ad esempio: l’ammontare attuale dell’assegno
sociale mensile è di euro 395,59; per ottenere il ricongiungimento della moglie
e di un figlio lo straniero dovrebbe dimostrare un reddito mensile di euro
1.186,77 (tre volte l’assegno sociale); se lo straniero vive in Italia con la
moglie e un figlio, per far venire un secondo figlio rimasto al paese d origine
dovrebbe dimostrare il reddito mensile di euro 1.582,36; per un terzo figlio il
reddito salirebbe a 1.977,95 euro.
[iv] Circolare
del Ministero dell'interno 19 Maggio 2001, N.300/C/2001/575/P/l 2.24.5/1^div.
[v] Le restrizioni
[raccomandate dalla 1° Commissione parlamentare] creerebbero altrettante
situazioni di incompatibilità tra la normativa italiana e quella comunitaria.
Le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo
periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa
essere chiesta la disponibilità di risorse sufficienti a che il nucleo
familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il
legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del
quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza
sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non
a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento
dell'assistenza pubblica. (S. Briguglio)
[vi] Ad esempio: emersione del lavoro nero, tutela dei
salari minimi, riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche
professionali, liberalizzazione delle professioni, accesso alle professioni
riservate ai cittadini italiani, incentivazione della riqualificazione
professionale, incentivazione dell’apprendimento della lingua italiana anche
per chi lavora, accesso effettivo ai diritti sociali senza discriminazione…
[vii] Corte Costituzionale, Sentenza n. 224 del 2005 e
Ordinanza n.335 del 26 settembre 2007.