APPELLO

In pericolo il diritto dello straniero a vivere in famiglia

 

 

1.     Il 16 luglio 2008 la Camera dei Deputati ha approvato un Ordine del giorno che impegna il Governo[i]  ad assumere iniziative legislative necessarie alla rideterminazione dei parametri di reddito dello straniero per ottenere il ricongiungimento famigliare.

 

2.     L’iniziativa parte dal  parere recentemente reso dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera[ii] sul D.Lgs n.5, 08.01.2007 circa il diritto al ricongiungimento familiare. La Commissione invita il Governo a valutare l'opportunità' di apportare ulteriori restrizioni alla disciplina. La più grave di queste riguarda la soglia di reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento: si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.[iii]

 

3.     Questa misura viene proposta perché:

3.1  si ritengono “palesemente insufficienti” i parametri di reddito attualmente previsti: un reddito non inferiore all'assegno sociale per il ricongiungimento di un singolo familiare, del doppio per due o tre e del triplo per quattro o più familiari;

3.2  si paventa “un aggravio dei costi di integrazione dei familiari beneficiari di un provvedimento di ricongiungimento familiare a carico della fiscalità generale.

 

Osservazioni di carattere economico

 

4.     Se il Governo accoglierà l'invito della Commissione, potranno godere del diritto all'unita' familiare solo gli stranieri agiati: per ricostituire in Italia un nucleo familiare - non particolarmente numeroso - composto complessivamente da quattro persone, lo straniero dovrà dimostrare la disponibilità di un reddito di circa 1.600 euro mensili!

Per di più, la limitazione renderà impossibile il rinnovo del permesso per le famiglie che già si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di questa fascia agiata. [iv]

 

5.      Per la produzione del reddito si tenga conto del fatto che, una volta ricongiunta, la famiglia ha una maggiore capacità di reddito, poiché anche il coniuge ricongiunto o i figli in età di lavoro possono aumentare considerevolmente il reddito famigliare. Per ottenere questo risultato economico è tuttavia necessario che queste persone arrivino in Italia.

 

6.     La lavoratrice o il lavoratore straniero che si fa raggiungere dai famigliari a carico diminuisce considerevolmente l’ammontare delle rimesse inviate in patria e investe e spende molto di più in Italia.

 

7.     Quanto ai maggiori oneri sociali derivanti dall’arrivo di famigliari a carico del lavoratore, in parte coperti dai versamenti contributivi del datore di lavoro e dello stesso lavoratore, si fa notare che se lo straniero decide o è costretto ad allontanarsi dal nostro Paese, non può godere o recuperare i contributi versati prima del compimenti dei 65 anni.

 

8.     Infine, gli eventuali maggiori oneri sociali rappresentano comunque un investimento sicuro per un futuro immediato, quando le persone ricongiunte accederanno a loro volta al mercato del lavoro.

 

Osservazioni di carattere sociale

 

9.     Aumentare i parametri di reddito richiesti al lavoratore straniero affinché possa vivere con i membri della propria famiglia, avrà come risultato il prolungamento della separazione forzata tra i coniugi e tra genitori e figli. In molti casi i genitori saranno obbligati alla scelta disumana di quali figli far venire e quali no. D’altra parte l’aumento proposto farebbe sprofondare nella illegalità la maggior parte delle famiglie già regolarmente presenti in Italia al momento di rinnovare il permesso di soggiorno.

 

10.  Impedire, restringere o ritardare la coesione delle famiglie straniere significa inesorabilmente impedire, restringere o ritardare anche la loro integrazione nella società; è infatti assodato che la vita in famiglia stimola e motiva comportamenti di responsabilità da parte di tutti i suoi membri, tanto nei rapporti intra famigliari, quanto nei rapporti sociali.

 

11.  L’esperienza dimostra che tenere forzatamente lontani i figli dai genitori - solitamente affidati alle cure dei nonni o di altri famigliari al paese di origine -, soprattutto nell’età dell’adolescenza, provoca successivamente gravi difficoltà di inserimento nella società di immigrazione; il prezzo da pagare per un ritardato ricongiungimento famigliare saranno difficoltà di scolarizzazione e di socializzazione (si veda il fenomeno delle bande giovanili).

 

12.  Aumentare i parametri di reddito per il ricongiungimento famigliare potrebbe avere ripercussioni anche sul fenomeno dell’aborto, già diffuso in modo abnorme tra le donne straniere come strumento di limitazione delle nascite. Infatti mettere al mondo un figlio in Italia obbligherebbe, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, a dimostrare di guadagnare 395 euro in più, ed magari dover anche rinunciare al ricongiungimento di un figlio che si trovasse in patria.

 

Osservazioni di carattere giuridico

 

13.  La Dichiarazione universale dei Diritti Umani recita: "La famiglia ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato." Pertanto il diritto a vivere in famiglia è un diritto universale. La sua applicazione non può essere subordinata alle variazioni congiunturali e contingenti della politica degli Stati.

 

14.  La regolamentazione del ricongiungimento famigliare degli stranieri, non può svuotare il diritto del suo contenuto: la coesione famigliare. [v]  Per fare in modo che le famiglie straniere possano condurre una vita dignitosa, la soluzione non può essere obbligarle alla separazione, ma adottare misure che ne incentivino il reddito.[vi]

 

15.  La Corte Costituzionale del nostro Paese ha più volte ribadito, sulla base della Costituzione italiana, il principio secondo cui l’inviolabilità del diritto all’unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori. [vii]

 

16.  Il 27 maggio scorso la Corte di Cassazione[viii], sempre sulla base dei principi costituzionali, ha esteso il beneficio del ricongiungimento a tutti i figli in deroga a quanto previsto all’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione. Inoltre la Corte ha ritenuto di mantenere il principio contenuto nell’articolo 29, comma 3, del medesimo Testo Unico relativo al principio del reddito minimo annuo da parte della famiglia richiedente e riconosce corretto che debba disporre di un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale previsto in Italia per i non abbienti, in modo da assicurare un sostegno economico al ricongiunto.

 

Osservazioni di carattere etico

 

17.  L’iniziativa in atto rivela una evidente subordinazione della famiglia all’economia: per lo straniero sarebbe possibile vivere in famiglia, solo a condizione che abbia un certo reddito. Da un punto di vista etico questo non si può accettare. Va affermata, invece, la priorità della famiglia rispetto all’economia, alla società e allo stesso Stato.

La famiglia è un valore in sé, perché qui i coniugi vivono l’esperienza più alta della comunione tra esseri umani; è il luogo di accoglienza di nuove persone. Nella famiglia ciascuno riceve  la prima forma di amore e di rispetto e impara ad amare, a rispettare e ad essere responsabile.

 

18.  La famiglia è via di realizzazione della persona e della società. Senza famiglie coese lo stesso tessuto sociale diviene più fragile. Nella famiglia vengono trasmessi i primi valori morali e civili; in famiglia si custodisce il patrimonio di un popolo e ci si confronta responsabilmente tra generazioni con i cambiamenti in atto. Impedire di vivere in famiglia, soprattutto nell’ètà della formazione della personalità, compromette il raggiungimento della maturità individuale e sociale.

 

19.  Infine, non sfugge a nessuno che la proposta di aumentare i parametri di reddito per vivere in famiglia è una sorta di accanimento nei confronti dello straniero. Ma anche milioni di italiani sono stati “stranieri”, come testimonia la dolorosa storia della nostra emigrazione. Quando simili provvedimenti sono stati imposti ai nostri emigrati in altri Paesi, hanno trovato una ferma opposizione da parte delle autorità italiane. E allora, anche in questo caso deve valere la regola aurea dell’etica umana universale: “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te!”.

 

Genova, 21 luglio 2008.

 

Coordinamento Italiano

per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia, Onlus

 

Per contatti: Germano Garatto, presidente, coordeurop.presid@coordeurop.org , 347 1521014.

www.coordeurop.org



[i] Camera dei Deputati - Seduta n. 36 di mercoledì 16 luglio 2008 - disegno di legge: s. 692 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (approvato dal senato) (a.c. 1366)- ordine del giorno 9/1366/37.(testo modificato nel corso della seduta) Luciano Dussin.

[ii] Parere della I Commissione della Camera sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

[iii] Ad esempio: l’ammontare attuale dell’assegno sociale mensile è di euro 395,59; per ottenere il ricongiungimento della moglie e di un figlio lo straniero dovrebbe dimostrare un reddito mensile di euro 1.186,77 (tre volte l’assegno sociale); se lo straniero vive in Italia con la moglie e un figlio, per far venire un secondo figlio rimasto al paese d origine dovrebbe dimostrare il reddito mensile di euro 1.582,36; per un terzo figlio il reddito salirebbe a 1.977,95 euro.

 

[iv] Circolare del Ministero dell'interno 19 Maggio 2001, N.300/C/2001/575/P/l 2.24.5/1^div.

 

[v] Le restrizioni [raccomandate dalla 1° Commissione parlamentare] creerebbero altrettante situazioni di incompatibilità tra la normativa italiana e quella comunitaria. Le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la disponibilità di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza pubblica. (S. Briguglio)

 

[vi] Ad esempio: emersione del lavoro nero, tutela dei salari minimi, riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, liberalizzazione delle professioni, accesso alle professioni riservate ai cittadini italiani, incentivazione della riqualificazione professionale, incentivazione dell’apprendimento della lingua italiana anche per chi lavora, accesso effettivo ai diritti sociali senza discriminazione…

 

[vii] Corte Costituzionale, Sentenza n. 224 del 2005 e Ordinanza n.335 del 26 settembre 2007.

 

[viii] http://www.governoinforma.it/pillole/cosa-dice-il-diritto/2008/giugno/ordinanza-cassazione-su-ricongiungimenti.aspx