Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 20 del 22/07/2008


 

COMMISSIONI1ª e2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2008

20ª Seduta (pomeridiana) 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.   

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE 

 

 

(692-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

      Il senatore LI GOTTI (IdV) avverte preliminarmente che è stata ripresentata dai senatori dell'opposizione la richiesta di informativa ex articolo 47 del Regolamento del Senato, già illustrata nella seduta antimeridiana di oggi, e ritirata dal senatore Casson. Illustra quindi gli emendamenti 2-bis.7, 2-bis.8 e 2-bis.6, tutti volti a modificare l'articolo 132-bis nel senso di prevedere misure ordinatorie per la individuazione delle priorità nella formazione dei ruoli di udienza.

Un secondo gruppo di emendamenti, osserva l'oratore, è poi volto a ricomprendere fra i processi per i quali non è prevista la sospensione, tutti quei giudizi per reati contro la pubblica amministrazione.

            Illustra poi l'emendamento 2-bis.12, con il quale si prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi secondo criteri che tengono conto fra l'altro della gravità del fatto, nonché dell'interesse della persona offesa.

            Dà quindi conto del contenuto delle proposte emendative relative all'articolo 2-ter. Al riguardo si sofferma sull'emendamento 2-ter.9, con il quale si prevede che gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento penale siano trasferiti, come prova formata, in sede civile.

            Illustra poi l'emendamento 2-ter.2 per il quale i termini di prescrizione devono riprendere a decorrere dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione del rinvio.

            Dà conto quindi del contenuto dell'emendamento 2-ter.4, con il quale si escludono dall'ambito oggettivo di applicazione delle norme sulla sospensione anche i processi relativi a delitti di particolare allarme sociale, quali quelli ai danni dei minori.

            Conclude ribadendo il proprio giudizio critico sulle disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento osservando che sarebbe stato più opportuno introdurre misure volte ad abbreviare la durata dei processi.

           

            Il senatore BOSCETTO(PdL), intervenendo in sede di discussione sul complesso degli emendamenti, osserva che, per quanto pregevoli siano le osservazioni di molti senatori dell'opposizione ed in parte condivisibili siano alcune delle proposte emendative presentate, manchi il tempo per modificare nuovamente il decreto-legge che decadrebbe, se non convertito entro il 25 luglio.

Benché la rilevanza delle questioni relative alla sicurezza dei cittadini abbia imposto una soluzione d'urgenza, riconosce che alcune questioni avrebbero meritato un approfondimento maggiore.

Auspica che, almeno in sede di esame in Assemblea, le forze di opposizione ispirino le loro scelte ad una logica più collaborativa, eventualmente trasformando i propri emendamenti in ordini del giorno o astenendosi dalle votazioni. Ricorda che, nella scorsa legislatura, l'attuale maggioranza, allora all'opposizione, contrastò la normativa sulla sicurezza proposta dall'allora Governo Prodi, peraltro non approvato per contrasti interni alla maggioranza, proprio allo scopo di far esplodere le contraddizioni presenti nella coalizione governativa. Ciò rappresentò, a suo avviso, una scelta non opportuna, benché dettata da comprensibili ragioni di natura politica.

Nella certezza che l'apporto autorevole dei senatori dell'opposizione rappresenti un contributo indispensabile per affrontare adeguatamente i problemi più gravi che assillano il Paese, formula l'auspicio che, in sede di esame del disegno di legge ordinario, non manchino occasioni propizie per una convergenza sugli aspetti più qualificanti e delicati della complessiva legislazione sulla sicurezza.

 

            La senatrice DELLA MONICA(PD), dopo aver svolto considerazioni sull'intervento testè svolto dal senatore Boscetto, dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 2-ter.9, 2-ter.4 e 2-ter.13, già illustrati dal senatore Li Gotti.

Illustra quindi l'emendamento 2-ter.1, volto a sopprimere l'articolo 2-ter. Con riferimento a tale disposizione svolge talune considerazioni critiche sui commi 6 e 7. Tali norme determinano di fatto effetti analoghi a quelli prodotti dall'approvazione di una legge di indulto, peraltro anche in relazione a fattispecie di reato di particolare gravità sociale, ponendosi per tale ragione in evidente contrasto con la ratio ispiratrice del decreto-legge stesso.

            La normativa introdotta poi, osserva l'oratrice, non tiene conto dei diritti e degli interessi delle parti lese dal reato, in particolare la riapertura dei termini per la richiesta del patteggiamento pone la parte civile alla mercé dell'imputato e quindi in condizione di svantaggio.

            Conclude ribadendo il proprio giudizio fortemente critico sul decreto-legge nel suo complesso ed in particolare sulle disposizioni già esaminate nel corso della prima lettura del provvedimento in materia di immigrazione.

 

            Il senatore BERSELLI(PdL), relatore per la Commissione giustizia, condivide l'auspicio espresso dal senatore Boscetto, anche a nome del relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore Vizzini.

 

            Il senatore MARITATI (PD)  , replicando all'intervento del senatore Boscetto sottolinea come l'atteggiamento dell'opposizione all'inizio della legislatura fosse ispirato a logiche di collaborazione, che sono state però frustrate dal successivo operato del Governo. In particolare una prima lesione al clima di dialogo è stata inferta allorquando i relatori hanno deciso di presentare direttamente in Assemblea la proposta emendativa in materia di sospensione dei processi, scavalcando l'iter d'esame in Commissione. Ad inficiare ulteriormente il dialogo con la maggioranza si è poi aggiunta la presentazione da parte dell'Esecutivo di un disegno di legge volto ad assicurare la sospensione dei processi per le quattro più alte cariche dello Stato. Nonostante tutto, rileva l'oratore, l'atteggiamento di disponibilità dell'opposizione non è mutato, come è dimostrato dal contenuto delle proposte emendative presentate agli articoli 2-bis e 2-ter del provvedimento in titolo, di carattere non meramente ostruzionistico. Con riferimento al merito delle proposte emendative presentate rileva che alcune di esse sono volte da un lato ad assicurare una maggiore tutela a favore della parte lesa, la quale si trova in una condizione di svantaggio nel processo, dal momento che la prosecuzione del giudizio risulta di fatto dipendere esclusivamente dall'imputato e dall'altro a garantire un maggior coinvolgimento del pubblico ministero. Auspica quindi che la soluzione delle vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio, raggiunta grazie all'approvazione del cosiddetto "lodo Alfano" e di tali norme, possa consentire alla maggioranza e al Parlamento di iniziare ad occuparsi dei veri problemi che affliggono la giustizia. Conclude svolgendo talune considerazioni sull'emendamento 2-ter.7, il quale modifica il comma 3 dell'articolo 2-ter nel senso di prevedere che il rinvio del processo non possa essere disposto se è già stato dichiarato aperto il dibattimento. Tale previsione risponde alle logiche deflative che ispirano l'istituto stesso del patteggiamento.

 

Il senatore  BOSCETTO(PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la necessità di convertire il decreto-legge n. 92 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, anche se la formulazione può apparire non perfetta, in considerazione della sua imminente scadenza. A tal fine, rinnova l'invito a trasformare gli emendamenti presentati in ordini del giorno, rimandando all'esame di altri provvedimenti legislativi, primo fra tutti il disegno di legge in materia di sicurezza (AS 733), l'inserimento di norme su cui anche la maggioranza ha espresso, nell'interesse della sicurezza dei cittadini, un orientamento positivo.

 

            Il senatore  BIANCO (PD) manifesta apprezzamento per le dichiarazioni del senatore Boscetto. Ricorda che la sua parte politica, in sede di esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 92, aveva dichiarato la disponibilità a esprimersi favorevolmente se il Governo e la maggioranza avessero accolto alcune proposte sugli argomenti di maggiore rilievo, cioè l'aggravante per la condizione di irregolarità dell'immigrato, la confisca degli immobili ceduti a immigrati clandestini e la nuova denominazione dei centri di permanenza temporanea. Purtroppo, non solo è stata mantenuta l'ipotesi di aggravante, ma durante l'esame al Senato è stata introdotta una generalizzata sospensione dei processi, che ha suscitato la dura opposizione del suo Gruppo sia al Senato sia presso la Camera dei deputati. Soprattutto per merito dell'opposizione, quella norma è stata modificata, anche se rimangono perplessità sulla formulazione approvata.

            Passando a illustrare tali emendamenti, si sofferma sull'esigenza di tutelare l'interesse della parte civile, di sentire i Presidenti di sezione e di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica e dei Consigli dell'ordine forense interessati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi volti ad assicurare la rapida definizione dei processi prioritari.

Prendendo atto dell'apertura del senatore Boscetto, che spera condivisa da tutta la maggioranza, auspica in futuro una convergenza sulle politiche della sicurezza.

 

            Il senatore D'AMBROSIO(PD), nell'illustrare l'emendamento 2-ter.1 volto a sopprimere l'articolo, sottolinea come nel corso dell'esame in prima lettura l'opposizione abbia assunto - nonostante la ferma contrarietà ad alcune disposizioni, come l'aggravamento generale di clandestinità - un atteggiamento collaborativo, mostrando di condividere alcune delle norme del decreto-legge, ed in particolare quelle che riproducevano norme già contenute in disegni di legge del precedente Governo. Tale clima di collaborazione è stato turbato dalla presentazione direttamente in Assemblea dell'emendamento, cosiddetto "blocca processi", dei relatori, la cui unica ratio sembrava, e sembra essere tuttora, la mera salvaguardia degli interessi privati del Presidente del Consiglio. Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di patteggiamento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2-ter, le quali rischiano di determinare effetti analoghi a quelli prodotti dalla approvazione di una legge di indulto. In particolare tale normativa è destinata a produrre una recrudescenza della criminalità, con un conseguente impatto negativo sul sistema carcerario, la cui situazione risulta peraltro già ai limiti del collasso.

            Con riferimento all'istituto della sospensione processuale rileva che esso non è in grado di risolvere i problemi strutturali della giustizia. Tale istituto è inoltre inaccettabile se si considera che la sospensione di alcuni processi è volta ad assicurare una corsia preferenziale a giudizi relativi a fattispecie di reato privi di fatto di pericolosità sociale, quali quelle connesse alla immigrazione clandestina. Nel preannunciare la propria astensione dal voto sia in Commissione che in Aula, in segno di protesta, sottolinea che, raggiunto il risultato di garantire adeguata tutela agli interessi personali del Presidente del Consiglio, attraverso la rapida approvazione del disegno di legge n. 903, sarebbe stato più opportuno procedere alla soppressione tout court delle disposizioni in materia di sospensione processuale.

            Conclude auspicando che in futuro il Governo e la maggioranza si impegnino a portare avanti modifiche e riforme strutturali della giustizia, volte ad assicurare maggiore tutela agli interessi dei cittadini, anche attraverso la soluzione della questione relativa alla eccessiva durata dei processi. Su tali riforme l'atteggiamento dell'opposizione non potrà che essere di collaborazione e di apertura al dialogo.

 

            Si danno quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli 2-bis e 2-ter.

 

            Il presidente  BERSELLI, nel ribadire i rilievi già formulati nel corso della seduta antimeridiana di oggi, ritiene che la richiesta di chiarimenti formulata dai senatori dell'opposizione nuovamente ripresentata non possa essere accolta.

           

            Il sottosegretario DAVICO si esprime in senso conforme al relatore.

 

            La richiesta di informazioni e notizie, formulata dai senatori Casson ed altri è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti e respinta dalle Commissioni riunite.

           

            I relatori VIZZINI (PdL) e BERSELLI (PdL) esprimono un parere contrario sugli emendamenti in esame.

 

            Il sottosegretario DAVICO, a nome del Governo, si esprime in modo conforme ai relatori.

 

            Le Commissioni riunite respingono quindi con successive e distinte votazioni gli emendamenti 2-bis.1, 2-bis.2, 2-bis.7, 2-bis.8, 2-bis.6, 2-bis.13 e 2-bis.9.

 

            Il senatore BIANCO(PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2-bis.3, sottolineando l'esigenza di assicurare la priorità di processi relativi ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche in considerazione della sfiducia che i cittadini hanno sviluppato nei confronti della classe politica.

 

            Le Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti: 2-bis.3, 2-bis.10, 2-bis.4, 2-bis.11, 2-bis.5, 2-bis.12, 2-ter.1, 2-ter.2 e 2-ter.6.

 

Il senatore  BIANCO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2-ter.5, diretto a escludere il patteggiamento, nell'ipotesi in cui si opponga la persona offesa. In caso di mancato accoglimento, l'emendamento sarà ripresentato in sede di esame del disegno di legge in materia di sicurezza. Auspica che, almeno in quella occasione, la maggioranza dia seguito all'apertura del senatore Boscetto, recependo una proposta che ha ricevuto generale consenso.

 

            Le Commissione riunite respingono quindi con successive distinte votazioni gli emendamenti: 2-ter.5, 2-ter.3, 2-ter.7, 2-ter.4, 2-ter.8, 2-ter.9, 2-ter.13, 2-ter.10, 2-ter.11, 2-ter.12 e 2-ter.14.

 

            Si passa quindi alle dichiarazioni di voto relative alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

 

            Il senatore  CASSON(PD), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo, ribadisce il proprio disagio per il provvedimento che il Parlamento sta per approvare in via definitiva e in particolare per le norme relative alla sospensione processuale, che sono state introdotte fin dall'inizio solo al fine di tutelare gli interessi personali del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime quindi rammarico per l'indisponibilità ad accogliere le ragionevoli proposte emendative dell'opposizione, mostrata dai senatori della maggioranza sia in relazione al disegno di legge n. 903 che con riferimento al provvedimento in titolo.

            Per quanto riguarda poi le modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento invita nuovamente il Governo e la maggioranza a riflettere sulle conseguenze negative che tali norme produrranno sul sistema della giustizia e sul funzionamento delle carceri, determinando effetti analoghi a quelli prodotti da una legge di indulto. Tali norme, peraltro, non solo si pongono in contrasto con la logica di prevenzione che dovrebbe ispirare il decreto-legge in esame, ma determinano una iniqua disparità fra la parte civile ed il pubblico ministero, da un lato, e, l'imputato, dall'altro, ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e ribadisce l'impegno a valutare gli emendamenti dell'opposizione in sede di esame del disegno di legge n. 733, in materia di sicurezza, o di altri provvedimenti. Osserva che la scarsa efficienza degli uffici giudiziari, data anche l'indisponibilità di adeguate risorse, talvolta è aggravata dalla scarsa disponibilità del personale addetto.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) nel preannunciare il voto contrario del Gruppo, sottolinea che il clima collaborativo instaurato nel corso dell'esame in prima lettura in Commissione del provvedimento in titolo è stato minato dal comportamento della maggioranza, a partire dalla presentazione direttamente in Assemblea del tanto discusso emendamento cosiddetto "blocca processi". A ciò si sono poi aggiunti la decisione del Governo di modificare nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati  la formulazione degli articoli 2-bis e 2-ter, nonché la presentazione di un disegno di legge volto ad assicurare la sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato, cui è stata riconosciuto carattere prioritario. Ribadisce poi il proprio giudizio critico sugli articoli 2-bis e 2-ter così come riformulati ed in particolare sui commi 6 e 7 dell'articolo 2-ter in materia di patteggiamento. Tali disposizioni si pongono, ribadisce l'oratore, in contrasto con le logiche stesse del decreto-legge, in quanto esse oltre a produrre effetti analoghi a quelli prodotti dall'approvazione di una legge di indulto, finiscono per determinare una lesione degli interessi delle parti civili danneggiate dai reati.

 

            Il senatore BODEGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e condivide l'apertura del senatore Boscetto per un impegno convergente delle forze politiche in materia di sicurezza. Sottolinea l'efficacia delle disposizioni urgenti contenute nel decreto-legge n. 92 e ringrazia il Ministro dell'interno e i suoi collaboratori per la tempestività con cui sono state attuate quelle misure.

 

            Dopo un breve intervento del presidente BERSELLI, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandoli altresì a svolgere le relazioni in forma orale.

 

            La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

692-B

(al testo del decreto legge)

Art.  2-bis

2-bis.1

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-ter.

2-bis.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», nel comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: «Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità».

2-bis.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», alinea, sostituire la parole: «è assicurata» con le seguenti: «il giudice, quando ne ravvisi le ragioni di urgenza, assegna».

2-bis.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», alinea, dopo le parole: «è assicurata» inserire le seguenti: «, quando ricorrono ragioni di urgenza secondo la valutazione del giudice sulla base dei criteri individuati dai dirigenti degli uffici tenendo conto anche della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti nonché dell'interesse della persona offesa,».

2-bis.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», alinea, sostituire la parole da: «assoluta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

        1-bis. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

        1-ter. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

        1-quater. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

        1-quinquies. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

            a) per il giudizio di primo grado: anni due;

            b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

            c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

        1-sexies. I termini di cui al comma l-quinquies possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

        1-septies. Nel computo dei termini di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

        1-octies. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

        Conseguentemente, all'articolo 2-ter, sopprimere i commi 6 e 7.

2-bis.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai delitti di cui» inserire le seguenti: «al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, ai delitti di cui».

2-bis.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1,  capoverso «art. 132-bis», dopo la lettera a), inserire la seguente:

            a-bis) processi penali relativi ai reati di concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari.

2-bis.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», dopo la lettera b) inserire la seguente:

            b-bis) processi penali ai reati contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia.

2-bis.3

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», nel comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

2-bis.4

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», nel comma 1, lettera e) dopo la parola: «quarto» inserire le seguenti: «e quinto».

2-bis.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) processi nei quali si sia dato luogo ad assunzione di prova con incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale».

2-bis.5

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «art. 132-bis», nel comma 2, dopo le parole: «degli uffici giudicanti» inserire le seguenti: «sentiti i presidenti di sezione e acquisito il parere del procuratore della Repubblica e dei consigli dell'ordine forense interessati,».

2-bis.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, capoverso «art. 132-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo criteri che tengono conto, altresì, della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti nonché dell'interesse della persona offesa».

Art.  2-ter

2-ter.1

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

2-ter.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione del rinvio. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima del rinvio, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante dopo il rinvio. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice penale».

2-ter.6

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone» con le seguenti: «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono,».

2-ter.5

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone» con le seguenti: «se l'imputato o la persona offesa si oppongono».

2-ter.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, dopo le parole: «si oppone», inserire le seguenti: «o se vi si oppongano la persona offesa o il pubblico ministero».

2-ter.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire la parola: «chiuso» con la seguente: «aperto».

2-ter.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, DELLA MONICA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rinvio non può essere disposto per i processi relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ai reati di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne, nonché ai delitti di peculato, corruzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione e corruzione in atti giudiziari.»

2-ter.8

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dal dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Consiglio superiore della magistratura».

2-ter.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, DELLA MONICA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento penale sono trasferiti, come prova formata, in sede civile».

2.-ter.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 6.

2.-ter.10

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che la persona offesa non si opponga».

2-ter.11

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di cui al periodo precedente è ammissibile esclusivamente qualora l'imputato abbia previamente risarcito il danno ovvero abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

2-ter.12

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammissibilità della richiesta di cui al periodo precedente è subordinata al risarcimento del danno da parte dell'imputato».

2-ter.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere il comma 7.