Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 046 del 23/07/2008


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

46a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 2008

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente CHITI,

indi della vice presidente MAURO

e del presidente SCHIFANI

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del vice presidente CHITI

 

La seduta inizia alle ore 9,33.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla vicenda dei dossier Telecom Italia

ZANDA (PD). Solo il denso calendario dei lavori e l'approssimarsi della pausa estiva impedisce di chiedere l'immediata discussione in Aula del cosiddetto caso Telecom, relativo alla costituzione di dossier illegali su migliaia di italiani. A tal proposito invita il Senato ad esprimere solidarietà al senatore Nicola Rossi e all'onorevole Fassino, chiamati in causa, senza alcun elemento concreto, dalle dichiarazioni dell'ex capo della sicurezza di Telecom Italia. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

BONFRISCO (PdL). Concorda sul fatto che la tematica meriterebbe maggior approfondimento ed esprime solidarietà e stima ai due parlamentari infangati dalle dichiarazioni di un indagato riportate con grande risalto dalla stampa. Proprio fatti come questo dimostrano la bontà dell'operato della maggioranza in tema di rapporti tra politica e giustizia, che ha compiuto un primo importante passo con l'approvazione della norma che sospende i processi per le più alte cariche dello Stato. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

BODEGA (LNP). Condivide la solidarietà per i due parlamentari coinvolti, ma sottolinea l'atteggiamento incoerente del centrosinistra, che si mostra solidale e garantista solo con i parlamentari del proprio schieramento. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

LANNUTTI (IdV). Dopo aver ricordato la dissennata gestione di Telecom Italia, che ha portato al recente annuncio di 5.000 esuberi, si dice convinto che i parlamentari chiamati in causa dalle dichiarazioni di Tavaroli sapranno far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Prende atto con soddisfazione della diffusa solidarietà espressa ai parlamentari Nicola Rossi e Piero Fassino e afferma che la Conferenza dei Capigruppo valuterà i tempi e i modi per approfondire, alla ripresa dei lavori, la vicenda in questione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(692-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

VIZZINI, relatore. Le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati propongono un meccanismo finalizzato alla celere trattazione dei processi per i reati più gravi e fondato sulla collaborazione tra poteri dello Stato: vengono infatti definite con legge le tipologie di processo cui è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione, ma sono poi i dirigenti degli uffici giudicanti ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la rapida definizione degli stessi. È importante notare che la norma introdotta dalla Camera dei deputati fa esplicito riferimento ai processi e non ai procedimenti, escludendo così che essa si possa applicare alla fase delle indagini preliminari. Auspica quindi una leale e fattiva collaborazione tra poteri dello Stato su tutto il territorio nazionale per applicare al meglio la normativa in esame.

BERSELLI, relatore. I dirigenti degli uffici giudicanti, oltre ad adottare i provvedimenti organizzativi per assicurare la rapida trattazione dei processi definiti come prioritari, possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi in cui ricorrono le condizioni per applicare l'indulto, tenendo conto della gravità e dell'offensività del reato e dell'interesse della parte lesa. Il rinvio, che non può essere disposto se l'imputato si oppone o se è stato dichiarato chiuso il dibattimento, non può essere superiore a 18 mesi e la prescrizione rimane nel frattempo sospesa. L'abbandono degli emendamenti dei relatori approvati in prima lettura in Senato, che sono stati oggetto di un durissimo attacco da parte del centrosinistra nonostante presentassero un sistema più coerente di quello in esame e fossero finalizzati a rendere più efficace l'operato della giustizia, avrebbe potuto far sperare in un atteggiamento di maggiore disponibilità da parte dell'opposizione.

LI GOTTI (IdV). Illustra la questione pregiudiziale QP1. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in esame presentano un triplice profilo di incostituzionalità. In primo luogo, la previsione tassativa dei reati la cui trattazione dovrà avere la precedenza e la conseguente possibilità di sospendere fino a diciotto mesi i processi concernenti gli altri reati viola palesemente il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione. In secondo luogo, la previsione di una valutazione da parte del Ministro della giustizia degli effetti dei provvedimenti adottati dagli uffici giudiziari ai sensi della norma in esame di fatto sottopone l'azione della magistratura ad una forma di controllo e di indirizzo da parte del potere politico-amministrativo, in violazione del principio costituzionale in base al quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. In terzo luogo, infine, la probabile sospensione di un altissimo numero di processi fino a diciotto mesi, in particolar modo dei reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, in ordine ai quali è anche prevista la possibilità di riapertura dei termini per il patteggiamento, rappresenta una sorta di "amnistia occulta", in palese violazione dell'articolo 79 della Costituzione, che disciplina le modalità di approvazione delle leggi di amnistia e indulto. (Applausi dal Gruppo IdV).

BOSCETTO (PdL). La questione pregiudiziale illustrata dal senatore Li Gotti non è in alcun modo condivisibile. Nell'ordinamento italiano vi sono già delle norme di legge che stabiliscono criteri di priorità nella trattazione dei processi, oltre allo stesso articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che ora si intende modificare: è il caso dell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico, emanato dal centrosinistra. Non appare pertanto pertinente il riferimento all'obbligatorietà dell'azione penale, la quale non viene messa in discussione, posto che nel disegno di legge in esame si prevede semplicemente la possibilità della sospensione temporanea di alcuni processi, onde garantire priorità a quelli che riguardano i reati più gravi. Per quanto riguarda, poi, la possibilità di ricorrere al patteggiamento anche dopo la scadenza dei termini, tale misura di carattere organizzativo ha il solo scopo di snellire il lavoro dei tribunali in riferimento a quei reati la cui pena rientra presumibilmente nell'ambito di applicazione dell'indulto e pertanto non avrebbe alcuna conseguenza pratica dal punto di vista della detenzione.

DIVINA (LNP). Nelle premesse della questione pregiudiziale QP1 sono contenute affermazioni assolutamente false: non è affatto vero che da domani ci saranno reati non perseguiti e processi collocati su un binario morto. La norma in esame dà invece risposta ad un allarme sociale molto sentito nel Paese, in quanto i cittadini si aspettano che vengano perseguiti con priorità i reati più gravi. È piena facoltà del Parlamento stabilire norme organizzative dell'amministrazione della giustizia, soprattutto laddove si tenga conto che la stessa obbligatorietà dell'azione penale è spesso sottoposta a scelte discrezionali da parte delle singole procure. Nel provvedimento in discussione si è cercato di tenere in considerazione le diverse esigenze dei soggetti coinvolti, in quanto l'imputato può chiedere comunque la conclusione del processo a suo carico e la parte offesa può proseguire il dibattimento in sede civile; viene inoltre sospeso il decorso del termine di prescrizione.

 

Il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Li Gotti ed altri (QP1).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MUGNAI (PdL). Il provvedimento in esame rappresenta una prima, parziale ma significativa risposta al problema della sicurezza dei cittadini; esso sarà completato dal disegno di legge in materia già presentato dal Governo al Parlamento. Il quadro della sicurezza interna appare inquietante sia per l'azione della criminalità organizzata, sia per il diffondersi di una microcriminalità sempre più legata al fenomeno dell'immigrazione clandestina; il potere giudiziario non appare peraltro in condizione di fornire risposte sanzionatorie in tempi ragionevoli. Il Governo si è mosso pertanto nella direzione di garantire maggiore celerità nei processi e maggiore certezza della pena, cercando di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza politica di individuare criteri di priorità nello svolgimento dei processi e la necessaria autonomia organizzativa di cui deve godere la magistratura. D'altronde, gli stessi esponenti del centrosinistra hanno spesso riconosciuto la necessità di una maggiore rapidità nell'amministrazione della giustizia, soprattutto in riferimento al perseguimento dei reati più gravi. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

DELLA MONICA (PD). L'iter del decreto-legge sulla sicurezza è stato profondamente condizionato dall'esigenza di sottrarre il Presidente dal Consiglio alle sue vicende giudiziarie. Ora il problema è stato risolto con la legge sulla sospensione dei processi penali alle più alte cariche dello Stato, che dà adito a numerosi rilievi di incostituzionalità. Sorprende che nel dibattito di ieri il Capogruppo del Popolo delle Libertà abbia portato, a sostegno delle sue tesi, anche una citazione del giudice Giovanni Falcone: il lodo Alfano, infatti, che viola il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e che assicura al Presidente del Consiglio un'immunità temporanea anche per i reati comuni più gravi, come quelli di mafia, non avrebbe mai potuto avere il plauso del magistrato siciliano. Sul piano del metodo, il decreto-legge conferma la tendenza ad espropriare il Parlamento delle sue funzioni e a rifiutare le proposte dell'opposizione. Sul piano del merito, alcune norme saranno dichiarate incostituzionali, altre avranno una ricaduta negativa sui processi in corso: per rendere efficiente la macchina della giustizia la maggioranza avrebbe dovuto riconoscere quale esigenza prioritaria la revisione dei codici di procedura penale e di procedura civile. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

PRESIDENTE. Ricorda i tempi residui a disposizione dei Gruppi.

PARDI (IdV). Un decreto-legge che riapre i termini del patteggiamento e vanifica un rilevante numero di procedimenti aumenta l'insicurezza e arreca un colpo ulteriore all'autonomia della magistratura. L'Italia dei Valori respinge quindi l'invito al dialogo della maggioranza e si batterà, all'interno e all'esterno del Parlamento, contro una politica di progressivo svuotamento della Costituzione, tesa a sancire il predominio dell'Esecutivo. (Applausi dal Gruppo IdV).

VALLARDI (LNP). Mentre la precedente maggioranza, anche per ragioni di interna conflittualità, ha sottovalutato il problema della sicurezza, il Governo in carica ha avuto il coraggio di affrontarlo con misure che restituiscono ai cittadini fiducia nelle istituzioni. L'aumento della criminalità è dovuto principalmente all'immigrazione clandestina ed è apprezzabile che i centri di accoglienza temporanea si trasformino in centri di identificazione e di espulsione. Giova ricordare che le prime misure di pattugliamento e di controllo del territorio furono adottate da sindaci della Lega Nord, che sono stati poi emulati da sindaci di centrosinistra. I rappresentanti della Padania non sono ostili ai cittadini stranieri, ma l'immigrazione deve essere sostenibile, ancorata al lavoro e rispettosa della tradizione culturale e religiosa dell'Italia. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

SERRA (PD). I parlamentari dell'opposizione che avevano riposto speranze nella possibilità di un dialogo leale e privo di pregiudizi con la maggioranza sono rimasti delusi da un atteggiamento di chiusura sistematica nei confronti delle loro proposte. Nel merito, è da considerarsi pericolosa la proposta di impiegare i militari in compiti di ordine pubblico ed inaccettabile il paragone con la misura straordinaria che fu adottata all'indomani dell'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Condivide i rilievi secondo cui il provvedimento contiene un indulto mascherato, e sottolinea che, nonostante sia finita la bombardante campagna dei mass media, le vere emergenze di sicurezza e ordine pubblico permangono irrisolte. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

MALAN (PdL). Le critiche e le lamentele dell'opposizione non trovano riscontro nei lavori parlamentari. L'interesse esclusivo per le vicende giudiziarie dell'onorevole Berlusconi è smentito dai numerosi provvedimenti adottati per l'interesse generale, e in coerenza con gli impegni assunti, nei primi mesi della attività di Governo: l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, la detassazione degli straordinari, la rimodulazione dei mutui, il piano casa, la manovra finanziaria che rilancia lo sviluppo e garantisce il conseguimento del pareggio di bilancio. Le proposte dell'opposizione sono state recepite in prima lettura, ma trattandosi di un decreto-legge è evidente l'esigenza, dopo il passaggio alla Camera, di convertirlo in tempi rapidi. L'ordine del giorno G100 impegna il Governo a immettere nei Carabinieri 234 vincitori di corso, provenienti dall'Esercito, nelle cui file molti hanno anche partecipato a missioni internazionali. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte che la precedente comunicazione sui tempi residui assegnati ai Gruppi per la discussione era viziata da un errore. Dà conto dei tempi effettivamente assegnati a ciascun Gruppo a seguito delle determinazioni assunte ieri dalla Conferenza dei Capigruppo.

I relatori hanno rinunciato ad intervenire in replica.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Rassicura che nel provvedimento non è previsto alcun obbligo di comunicazione al Ministro della giustizia dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari in ordine al rinvio della trattazione dei processi, dovendosene informare esclusivamente il Consiglio superiore della magistratura. Dal momento che i carichi di lavoro non consentono la celebrazione di tutti i processi in tempi rapidi, auspica che il Parlamento ponga in essere quanto prima un procedimento di depenalizzazione di alcuni reati ed anche una verifica dei percorsi di priorità nella trattazione dei processi, così da favorire una più celere ed efficiente gestione della giustizia. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G200 e G100.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accoglie gli ordini del giorno, invitando l'opposizione a riflettere in particolare sulla portata positiva del G200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis.

 

D'AMBROSIO (PD). Illustra il contenuto dell'emendamento 2-bis.1, volto a sopprimere gli articoli 2-bis e 2-ter, divenuti superflui a seguito dell'approvazione del lodo Alfano. L'opposizione non è mai stata contraria ad adottare, con dello strumento della revisione costituzionale, una disciplina che attenui il conflitto tra mondo politico e magistratura, così come è favorevole alla definizione di priorità nelle cause processuali da trattare, non potendosi però riconoscere precedenza ai soli reati coperti dall'indulto, come previsto nel provvedimento in esame. La misura proposta non è inoltre condivisibile in quanto delega ai capi degli uffici giudiziari, chiamati a disporre il rinvio dei processi, una responsabilità troppo grande e perché la sospensione degli stessi per 18 mesi non arrecherà alcun beneficio alla gestione della giustizia. (Applausi dal Gruppo PD).

 

DE SENA (PD). L'emendamento 2-bis.3 riconosce la priorità anche alla trattazione dei processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

 

PERDUCA (PD). Illustra il contenuto degli emendamenti 2-bis.100, 2-bis-101, 2-bis.102, 2-bis.103, 2-bis.104 e 2-bis.105 volti a rimarcare la netta opposizione del Partito Democratico ad un decreto sbagliato, con il quale si intende consentire il rinvio della trattazione dei processi che coinvolgono l'oligarchia politica. È quindi auspicabile che la riforma della giustizia, preannunciata dal Governo per l'autunno prossimo, si ispiri a principi diversi da quelli contenuti nel provvedimento all'esame dell'Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Presidenza della vice presidente MAURO

 

PARDI (IdV). L'emendamento 2-bis.6 mira ad introdurre norme ordinatorie del processo, attraverso un programma razionale di udienze e con una scansione dei tempi conforme alla media europea: due anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. L'emendamento 2-bis.10 è invece volto ad inserire tra i processi prioritari anche quelli commessi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, così da rafforzare il principio della eticità all'interno dell'ordinamento italiano. L'emendamento 2-ter.2 concerne le modalità di utilizzazione nel processo civile delle prove già assunte, mentre l'emendamento 2-ter.3 è finalizzato a meglio tutelare le parti offese.

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

VIZZINI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), è respinta la prima parte dell'emendamento 2-bis.1 (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2-bis.100). Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2-bis.2 a 2-bis.9.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2-bis.101 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

 

Con distinte votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2-bis.10 (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2-bis.102) e gli emendamenti 2-bis.4, 2-bis.11, 2-bis.103 e 2-bis.12. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2-bis.3 e 2-bis.5.

 

CHIURAZZI (PD). Allega ai Resoconti il testo di una dichiarazione di voto all'emendamento 2-bis.5. (v. Allegato B).

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter.

 

GALPERTI (PD). Al fine di approntare un'adeguata tutela alle parti offese dal reato, l'emendamento 2-ter.10 condiziona l'estensione del patteggiamento allargato prevista al comma 6 alla non opposizione della parte lesa, mentre l'emendamento 2-ter.12 la subordina al risarcimento del danno da parte dell'imputato.

 

MARITATI (PD). La normativa in esame non è in grado di offrire le riforme radicali di cui ha bisogno la giustizia italiana e l'iter delle norme blocca processi, espunte dal testo una volta approvato il cosiddetto lodo Alfano, denuncia le reali finalità dell'azione della maggioranza in materia di giustizia. L'emendamento 2-ter.6 impedisce il rinvio dei processi qualora si oppongano il pubblico ministero o la parte lesa. L'emendamento 2-ter.7 esclude la possibilità di rinviare processi di cui sia già stato aperto il dibattimento. (Applausi del senatore Perduca).

 

BIANCO (PD). L'emendamento 2-ter.5 esclude la possibilità di rinviare i processi, oltre che nel caso vi sia l'opposizione dell'imputato, anche quando vi si opponga la persona offesa dal reato, consentendo così una maggiore tutela degli interessi della parte lesa. Coerentemente con l'atteggiamento propositivo dimostrato dal Partito Democratico sul provvedimento in esame, che comunque non ha impedito l'emergere di forti rilievi critici nel corso del suo iter, è disposto a ritirare l'emendamento, purché il Governo accolga l'ordine del giorno G2-ter.5 (v. Allegato A), che lo impegna a proporre fin dai prossimi disegni di legge in materia norme a tutela della posizione della parte lesa.

 

LUSI (PD). La riapertura dei termini per il patteggiamento allargato prevista dal comma 6 dell'articolo 2-ter non fornisce un'adeguata tutela alle parti civili: per questo l'emendamento 2-ter.11 stabilisce che la richiesta di patteggiamento sia ammissibile esclusivamente qualora l'imputato abbia risarcito il danno ovvero abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

 

DELLA MONICA (PD). Sottoscrive l'emendamento 2-ter.4, che impedisce il rinvio dei processi relativi a delitti particolarmente odiosi, come i maltrattamenti in famiglia e alcuni reati sessuali o con finalità corruttiva. Si rammarica inoltre che la maggioranza non abbia colto l'occasione della conversione del decreto-legge in esame per colmare la lacuna normativa riguardante alcuni comportamenti in danno di donne e minori, come pure avevano proposto emendamenti dell'opposizione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

BERSELLI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.ter.5 proposto dal senatore Bianco, qualora venga apportata una modifica.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello del relatore.

 

BIANCO (PD). Accoglie la modifica proposta all'ordine del giorno G2.ter.5.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.ter.5 (testo 2), accolto dal Governo non viene posto ai voti.

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CASSON (PD) e dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2-ter.1 (identico all'emendamento 2-ter.104), 2-ter.2, 2-ter.6 (identico al 2-ter.3), 2-ter.7, 2-ter.8, 2-ter.10 e 2-ter.11. Il Senato respinge i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Allega ai Resoconti il testo della dichiarazione di voto finale. (v. Allegato B).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Annuncia il voto di astensione sul disegno di legge, che non contiene più gli emendamenti finalizzati al blocco indiscriminato di un ampio numero di processi, che aveva motivato la contrarietà del Gruppo in prima lettura. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, per quanto ragionevoli, sono perfettibili ed evidenziano carenze in particolar modo sulla tutela delle parti civili e sulla norma sul patteggiamento allargato. Più in generale, le disposizioni sulla sicurezza rischiano di rimanere mere norme manifesto se non saranno coordinate con il contenuto del disegno di legge in materia, che verrà prossimamente sottoposto al vaglio delle Camere e, soprattutto, se non verrà mutata radicalmente la politica di irragionevole taglio di risorse al comparto sicurezza che ne impedirà la concreta attuazione. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

 

Presidenza della vice presidente MAURO

LI GOTTI (IdV). Quello presentato all'Aula del Senato è un testo deficitario, su cui non è stato possibile alcun intervento emendativo, dati i tempi stringenti per la conversione del decreto. Dunque non è assolutamente vero che il dialogo sui temi della giustizia venga impedito dai Gruppi di opposizione, che anzi hanno presentato numerosi disegni di legge in materia, su cui la maggioranza, finora inerte, farebbe bene ad aprire un confronto franco e sereno, nell'interesse del Paese. C'è infatti la possibilità di riportare lo stato della giustizia italiana al livello degli standard europei, attraverso riforme condivise, come quella del processo civile approvata nella passata legislatura. Sottolinea infine l'incomprensibilità della norma che consente la richiesta di patteggiamento fino alle fasi finali del processo, vanificando l'efficacia deflativa dell'istituto e comportando una sorta di amnistia occulta per un numero rilevante di reati. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

MAZZATORTA (LNP). Il Gruppo Lega Nord Padania voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge, che rappresenta il primo di una serie di provvedimenti organici e coordinati volti ad affrontare in modo tempestivo ed incisivo il problema della sicurezza dei cittadini. Rivolge un particolare ringraziamento al Ministro dell'interno per la sua azione concreta ed efficace, sottolineando al contempo le esitazioni e le difficoltà incontrate su questo tema dal centrosinistra nella scorsa legislatura. Tra le misure che vengono adottate, le più significative sono l'introduzione dell'aggravante legata al soggiorno irregolare sul territorio dello Stato, le norme per il contrasto all'affitto di immobili a stranieri irregolari, i nuovi poteri attribuiti ai sindaci in materia di sicurezza urbana, la previsione di una maggiore cooperazione tra le Polizie locali e le Forze dell'ordine e la maggiore facilità di espulsione degli stranieri che hanno commesso reati. Del tutto strumentali appaiono le critiche dell'opposizione in merito al presunto antieuropeismo del provvedimento in esame e all'eccessiva enfatizzazione da parte della Lega Nord del legame tra criminalità e immigrazione, che invece è pienamente confermato dalle statistiche. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

CASSON (PD). Le roboanti dichiarazioni del centrodestra in materia di emergenza sicurezza e le relative promesse fatte in campagna elettorale sono state completamente smentite dalle vicende relative all'iter di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008. Quest'ultimo è stato infatti rallentato e appesantito prima dall'introduzione di una controversa norma finalizzata unicamente alla tutela delle esigenze personali del Presidente del Consiglio, ma gravida di pesanti conseguenze sul lavoro dei tribunali, poi dalla subitanea approvazione del cosiddetto lodo Alfano, avente il medesimo obiettivo. All'opposizione era stato chiesto un atteggiamento collaborativo nell'interesse dei cittadini, ma le sue numerose proposte, spesso su temi di drammatica rilevanza, sono state completamente trascurate, con la promessa di interventi futuri. Il Gruppo Partito Democratico voterà pertanto contro il provvedimento in esame, espressione di una politica inadeguata e insufficiente in materia di sicurezza e di giustizia, come confermano le pesanti riduzioni di spesa a danno di questi comparti delineate nel DPEF e attuate nel decreto-legge n. 112, che anticipa parte della manovra finanziaria. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

SALTAMARTINI (PdL). Il provvedimento in discussione, lungamente atteso dai cittadini e dalle Forze dell'ordine, stabilisce i criteri di priorità cui la magistratura dovrà attenersi nel perseguire l'alto numero di reati denunciati ogni anno in Italia, onde evitare che alcune categorie di reati, in particolar modo quelli della microcriminalità contro il patrimonio, continuino ad essere trascurate a seguito di scelte discrezionali e di natura ideologica da parte dei magistrati. Grazie a questa e alle altre misure adottate si otterranno effetti di prevenzione del crimine e di abbattimento del numero dei reati, a riprova dell'azione concreta ed incisiva del Governo volta a tutelare uno dei principali diritti dei cittadini, quello alla sicurezza. Particolare rilevanza, a tal fine, assumono le norme in materia di immigrazione, tra cui le sanzioni per chi fornisce false generalità o si provoca mutilazioni per impedire la rilevazione delle impronte digitali, i maggiori poteri attribuiti ai sindaci in materia di sicurezza urbana, l'ampliamento delle misure di prevenzione antimafia (estese anche alle altre organizzazioni criminali), nonché la previsione di un inasprimento delle pene nei confronti di chi uccide esponenti delle Forze dell'ordine. (Vivi, reiterati applausi dai Gruppi PdL, LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 692-B, composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 13.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

 

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

 

Sulla vicenda dei dossier Telecom Italia

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, se non fossimo al termine della sessione estiva, sarei intervenuto per chiedere alla Presidenza del Senato di mettere all'ordine del giorno dei nostri lavori la discussione su quello che sta emergendo intorno al caso Telecom. Avrei chiesto all'Assemblea del Senato di discutere dell'intreccio che sta emergendo e in parte si sta confermando tra un settore di una grande azienda italiana licenziataria del servizio telefonico, Servizi segreti e altre compagnie di investigazione privata, che ha portato, per quel che riferiscono i giornali, ad un dossieraggio che riguarda 5.000 personalità italiane. Abbiamo letto che l'avviso per comunicare l'inizio del procedimento in tribunale dovrà essere notificato attraverso la stampa e che probabilmente servirà uno stadio per iniziare il procedimento.

Il calendario mi impedisce di chiedere un dibattito su questo argomento, però, signor Presidente, voglio approfittare della possibilità che mi viene data per manifestare la mia piena solidarietà a due nostri parlamentari, uno dei quali è un nostro collega, il senatore Nicola Rossi, ed un altro è un parlamentare della Camera dei deputati, l'onorevole Fassino.

Credo, signor Presidente, che dobbiamo solidarietà a due parlamentari che sono stati chiamati in causa senza alcun elemento, senza alcun argomento, senza alcun indizio, senza alcuna parola che in qualche modo confermi le accuse che vengono rivolte a due persone di cui tutti noi conosciamo la vita specchiata e il comportamento integerrimo. Credo che il Parlamento, ed il Senato in particolare, debba a questi due parlamentari una parola di sincera e convinta solidarietà. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, intervengo con grande rapidità per non rubare tempo all'Assemblea che procede con i suoi lavori. Ha fatto bene il senatore Zanda a ricordare che, se non fossimo travolti dagli adempimenti e dalle corse che siamo costretti a fare per onorare gli impegni che come maggioranza abbiamo assunto con gli italiani, questo tema meriterebbe davvero un approfondimento maggiore.

Vada al senatore Rossi e all'onorevole Fassino anche la nostra solidarietà, non pelosa e non ambigua. Valgano però, più di tutte, le parole che ieri sono risuonate in quest'Aula da parte del nostro capogruppo Gasparri e del nostro vice capogruppo Quagliarello in particolare.

Nella giornata di ieri abbiamo compiuto un primo passo verso la normalizzazione del rapporto tra politica e magistratura, che ci auguriamo di poter continuare in un clima di collaborazione nell'interesse del Paese. Cadeva a proposito nella giornata di ieri, probabilmente, l'ennesimo tentativo di infangare la politica attraverso operazioni che spesso sono affidate alla stampa quando non le si può affidare direttamente alla magistratura, secondo un vecchio schema, un teatrino a cui abbiamo già assistito molte volte in questo Paese negli ultimi vent'anni.

Sono convinta, però, che il clima di questo momento storico e politico del Paese, il clima di quest'Aula parlamentare e la nostra responsabilità ci consentiranno di proseguire sulla strada intrapresa e di non isolare alla giornata di oggi la solidarietà, il rispetto e la stima che portiamo al senatore Rossi, in particolare, e all'onorevole Fassino, schizzati dal fango di chi, o attraverso l'opera di taluna parte della magistratura o, invece, di mass media compiacenti, come sempre, tenta di operare ai danni della politica in generale, usando oggi Tizio, domani Caio.

Quindi rinnovo, non solo a titolo personale ma di tutto il PdL, oltre che la solidarietà, la grande attenzione e la grande stima al senatore Nicola Rossi da parte di tutti noi. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BODEGA (LNP). Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori in merito all'oggetto di cui si sta discutendo, prima di passare alla discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Anche noi condividiamo quanto affermato dalla senatrice Bonfrisco in merito alla necessità di fare chiarezza su alcune posizioni assunte, che mettono in dubbio la credibilità delle persone.

Tuttavia, non posso fare a meno di sottolineare che viviamo a fasi alterne, per così dire, a corrente alternata. Quando, infatti, si tratta di chiedere chiarimenti, delucidazioni in merito ad atteggiamenti di componenti del centrosinistra si manifesta solidarietà; quando si tratta di andare a pescare dall'altra parte è chiaro ed evidente che la solidarietà non c'è più. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Noi chiediamo semplicemente un comportamento univoco per tutte le parti e che poi si faccia luce su tutti i dubbi.

Certo è che quando si tratta di parlare di Bossi è un conto, quando si tratta di parlare di altri parlamentari è un altro. E questo non va bene, noi lo condanniamo. Ci sono discriminazioni. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, a proposito della vicenda in discussione, mi limito semplicemente a ricordare la gestione di un'azienda concessionaria di pubblico servizio davvero dissennata.

Non entro nel merito del lavoro svolto dalla magistratura e dei dossieraggi. Mi limito a ricordare che ci sono 5.000 esuberi dichiarati con una lettera del 30 giugno, 5.000 famiglie di lavoratori che rischiano il posto di lavoro, a cui è stata già inviata la lettera di licenziamento. Voglio ricordare solo questo, confidando nel lavoro della magistratura.

Sono certo che i colleghi che sono stati chiamati in causa, probabilmente ingiustamente, sapranno far valere le loro ragioni.

Ci tengo a ricordare che 5.000 lavoratori saranno licenziati e a sottolineare, avendo partecipato a tutte le assemblee degli azionisti, la gestione dissennata di Tronchetti Provera e il trasferimento di immobili per 4 miliardi di euro dalla Telecom alla Pirelli. Questo è ciò che mi premeva sottolineare. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

DE GREGORIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per il suo Gruppo ha già parlato la senatrice Bonfrisco, senatore De Gregorio. Ci sono altri punti all'ordine del giorno e non intendo aprire un dibattito su questo argomento.

 

DE GREGORIO (PdL). Se mi consente un minuto...

 

PRESIDENTE. Ma non su questo tema.

 

DE GREGORIO (PdL). Un breve commento...

 

PRESIDENTE. Se intende intervenire sull'ordine dei lavori e si riferisce a questa vicenda, per il suo Gruppo ha già parlato la senatrice Bonfrisco. Non intendo aprire un dibattito. Ho già consentito che ci fosse un intervento per ogni Gruppo. Mi scusi, senatore De Gregorio.

La Presidenza prende atto della richiesta avanzata dal senatore Zanda e successivamente condivisa da altri senatori. La Conferenza dei Capigruppo valuterà in che termini sarà possibile prevedere in autunno uno spazio per approfondire e discutere questo che è un tema di grandissimo rilievo.

Prendo inoltre atto - per quanto mi riguarda, con soddisfazione - del clima e della sostanziale convergenza sulla solidarietà che i Gruppi hanno voluto esprimere nei confronti dei parlamentari che sono stati coinvolti in questa vicenda.

 

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(692-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 692-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Vizzini e Berselli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vizzini.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, svolgo la relazione su uno dei due aspetti delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati per cedere poi la parola al collega Berselli.

La prima delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati interviene sull'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi. Lo scopo dell'intervento resta sostanzialmente quello di fornire una risposta adeguata alla crisi della giustizia, crisi di efficienza e di funzionalità del sistema della giustizia penale, dovuta in grande misura all'eccessiva durata dei processi. Si impone agli uffici giudiziari la trattazione con assoluta priorità dei processi relativi ad una serie di delitti predeterminata dal legislatore.

Com'è noto, la possibilità di individuare priorità nella trattazione degli affari giudiziari è stata ampiamente dibattuta alla luce di molteplici parametri costituzionali: l'uguaglianza rispetto alla giurisdizione, la garanzia del diritto alla difesa, il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la sottoposizione dei giudici solo alla legge, l'autonomia della magistratura, la ragionevole durata del processo e l'obbligatorietà dell'azione penale.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la riformulazione della Camera dei deputati presenta le seguenti differenze. In primo luogo l'espressione "precedenza assoluta" viene sostituita dall'altra "priorità assoluta". Il legislatore ha individuato le priorità, ma la responsabilità di assicurare il funzionamento della corsia preferenziale è invece concentrata nei dirigenti degli uffici giudicanti. Ai sensi del comma 2 del nuovo 132-bis, sono infatti i dirigenti degli uffici giudicanti che devono adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

In secondo luogo, il termine «procedimento» viene sostituito con il termine "processo". Alla luce di tale distinzione, l'espunzione di ogni riferimento al termine "procedimento" dovrebbe far escludere dall'ambito di applicazione della disposizione in esame la fase per le indagini preliminari. D'altra parte, che la disposizione riguardi la sola fase processuale in senso stretto pare confermato dal fatto che i provvedimenti organizzativi sono adottati dai dirigenti degli uffici giudicanti e non anche quelli requirenti.

Mi sottraggo dal leggere la modificazione della lista dei processi ai quali viene accordata la priorità assoluta, perché i colleghi possono agevolmente averne visione nel testo stampato del disegno di legge. Voglio aggiungere che questa disposizione sostanzialmente richiama alcuni interventi realizzati in passato e li coordina tra di loro. C'era già stata, infatti, una modifica dell'articolo 132-bis con un decreto legislativo che riguardava le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, mentre nel 2007 il procuratore della Repubblica di Torino Maddalena emanò una circolare che ebbe un seguito parlamentare e fu anche ratificata dal Consiglio superiore della magistratura il 15 maggio 2007.

Nell'ipotesi che il Governo ha scelto di adottare nel suo emendamento convivono i due sistemi: da un lato, c'è il potere legislativo che indica l'elenco delle priorità; dall'altro lato, si affida ai dirigenti dell'ufficio l'organizzazione interna del lavoro per il raggiungimento di queste priorità. Siamo cioè di fronte ad una forma di collaborazione e cooperazione di due poteri differenti dello Stato, il legislativo e il giudiziario, che ci auguriamo possa essere l'inizio di un rapporto più equilibrato tra i poteri dello Stato con una definizione delle loro competenze.

Dobbiamo però rilevare che tutto ciò è anche affidato ai comportamenti che i dirigenti degli uffici terranno nella determinazione pratica delle modalità per l'esercizio delle suddette priorità; naturalmente, se ciò non avviene in modo equilibrato, ne potrebbero derivare non solo disfunzioni, ma modalità di organizzazione degli uffici totalmente diverse a secondo del territorio nel quale ci si trova.

Il Governo sta dando prova di voler realmente trovare un equilibrio nella gestione delle cose tra il legislativo e il giudiziario. Ci auguriamo che l'attuazione concreta di tale normativa porti ad una nuova stagione in cui sia ristabilito il delicato equilibrio tra l'esigenza di assicurare al Parlamento l'individuazione dei reati da trattare e il riconoscimento dell'autonomia del potere giudiziario nell'adottare in concreto i provvedimenti conseguenti. Se ciò avverrà, avremo compiuto un passo in avanti nell'interesse di un equilibrato rapporto delle istituzioni del nostro Paese.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Berselli.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, il provvedimento che torna al nostro esame è stato parzialmente modificato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, si è intervenuti sui cambiamenti apportati al testo in questa sede, a seguito dell'approvazione dei due emendamenti presentati dai relatori.

Il nuovo testo prevede, in modifica di quello precedente, che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria. Nel testo precedente, invece, questa facoltà non era concessa ai dirigenti degli uffici, i quali ora possono individuare i processi da trattare con priorità rispetto a tutti gli altri. Nel contesto di tale priorità si elenca - come ricordato dal relatore Vizzini - una serie di reati che possono essere recuperati facilmente dai colleghi senatori con la semplice lettura del testo.

Si stabilisce altresì che i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione per tutti quei procedimenti relativi a reati che prevedono pene coperte dal cosiddetto indulto, cioè dalla legge 31 luglio 2006, n. 241. Si afferma anche che nell'individuazione dei criteri per stabilire tali priorità i dirigenti degli uffici devono tenere conto - questo è un punto importante - della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa - sottolineo, nonché dell'interesse della persona offesa - la quale assurge ad un ruolo di primaria importanza. Inoltre, il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a 18 mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio. Si prevede, poi, che il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dalla Camera dei deputati è indubbiamente migliorativo rispetto a quello licenziato dal Consiglio dei ministri, mentre appare - almeno a chi vi parla - certamente meno coerente rispetto a quello approvato da questo ramo del Parlamento. Lo sottolineo affinché rimanga agli atti della nostra Assemblea.

Gli emendamenti presentati dai relatori miravano a garantire una maggiore efficienza della giustizia penale, assicurando la celebrazione dei processi relativi ai reati più gravi e di maggiore allarme sociale. Come abbiamo evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, i due emendamenti non erano finalizzati a tutelare una persona specifica o particolare, ma miravano ad assicurare la funzionalità della giustizia nel suo complesso, funzionalità della giustizia che non può essere considerata, signor Presidente, né di destra né di sinistra, ma nell'interesse di tutti i cittadini italiani.

Ora, è stata modificata proprio la parte del provvedimento relativa a quei due emendamenti che erano stati attaccati strumentalmente sostenendo che erano finalizzati a tutelare l'interesse di una specifica persona; oggi appare evidente che quella specifica persona non può essere tutelata da questo provvedimento. Come relatori, dunque, ci meravigliamo che rispetto al nuovo testo licenziato dalla Camera dei deputati, che modifica proprio quei punti specifici su cui si erano incentrate le critiche della minoranza, vi sia un'opposizione in trincea, dalla sinistra riformista al partito giustizialista, contro un provvedimento su cui francamente ci saremmo attesi una diversa disponibilità da parte dell'opposizione.

Avevano criticato quegli emendamenti, ma il loro contenuto è stato radicalmente modificato dalla Camera con le riserve già avanzate da questo relatore. È dunque indubbiamente molto strano che quel testo, già depurato delle parti su cui si erano accentrate le maggiori critiche, oggi rimanga oggetto di contestazione violenta da parte delle opposizioni anche in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire per illustrarla il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, dico subito al senatore Berselli, presidente della Commissione giustizia, che la nostra non è una contestazione violenta, ma una critica a un provvedimento che lo stesso relatore Berselli sta criticando in quest'Aula nel momento in cui si afferma che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono peggiorative rispetto al testo licenziato da quest'Assemblea. Si tratta della medesima critica: il testo è peggiorato e quindi, poiché abbiamo votato contro il testo licenziato dal Senato, a maggior ragione siamo costretti a votare contro un provvedimento che è peggiorato addirittura per gli stessi relatori. Ed è la verità.

La questione pregiudiziale QP1 che intendo illustrare trae origine dal fatto che le modifiche apportate al provvedimento dalla Camera concernenti gli articoli 2-bis e 2-ter introducono dei profili di violazione di precetti costituzionali. Innanzitutto, nell'articolo 2-bis viene prescritta in maniera tassativa (e questo è il termine che rende criticabile la norma sotto il profilo costituzionale) una elencazione di processi che debbono avere la precedenza rispetto agli altri.

Di per sé questa norma potrebbe avere una sua giustificazione, se non fosse che l'articolo 2-bis è strettamente correlato all'articolo 2-ter, che, al fine di realizzare la trattazione dei processi tassativamente elencati nell'articolo 2-bis, dispone la possibilità, che diventa quasi un obbligo ai fini della tassatività prevista nell'articolo 2-bis, del rinvio di un grandissimo numero di processi per un termine fino a diciotto mesi. Si afferma inoltre che il rinvio sino a diciotto mesi va giustificato sul presupposto di valutazione dell'applicabilità nel fatto concreto da giudicare del beneficio dell'indulto.

L'aspetto grave è che, nel momento in cui si assegna al capo dell'ufficio giudiziario l'onere di decidere il differimento, il binario morto su cui andranno a confluire alcune centinaia di migliaia di processi (non più 100.000, ma molti di più), nello stesso momento si introduce per la prima volta - e questo è uno strappo costituzionale - l'obbligo per lo stesso capo dell'ufficio di comunicare al Consiglio superiore della magistratura (e questo era già previsto dalla normativa vigente) i criteri adottati, ma si aggiunge che la medesima comunicazione deve essere fatta al Ministro della giustizia ai fini delle sue valutazioni.

Con questa norma si inserisce quindi una forma di controllo dell'organo politico-amministrativo sull'attività giurisdizionale, perché valutazione significa poter intervenire, poter censurare, poter dare le pagelle, stabilire quale ufficio ha fatto bene e quale ha fatto male, quali processi potevano essere messi sul binario morto e quali dovevano essere celebrati e se questo potere discrezionale attribuito al capo dell'ufficio sia stato esercitato correttamente.

La possibilità di valutazione attribuita al Ministro, che è organo politico-amministrativo, introduce una deviazione del controllo di stretta legalità nell'esercizio del potere giurisdizionale, attribuendo, in violazione del precetto costituzionale, ad un altro organo, che ha finalità politiche e amministrative, un potere di valutazione, quindi di controllo e quindi di indirizzo.

Pertanto, non solo vi è una violazione palese dell'articolo 112 della Costituzione, che, stabilendo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, verrebbe in questo modo tradito, in quanto si prevede la possibilità della messa su un binario morto per diciotto mesi di decine di migliaia di processi, ma si introducono, violando il precetto costituzionale della sottoposizione del giudice esclusivamente alla legge, poteri attribuiti a un organo politico e amministrativo. In altre parole, attraverso le disposizioni che si vogliono introdurre avremo un'azione penale guidata e valutata da un potere estraneo all'esercizio in concreto dell'attività giurisdizionale.

Altro profilo che intendiamo sollevare con la nostra pregiudiziale è che, attraverso la sospensione dei processi per reati astrattamente punibili con pena indultabile, riaprendo i termini per il patteggiamento e quindi consentendo all'imputato di godere di uno sconto di pena di un terzo rispetto e in aggiunta ai tre anni di pena condonati, di fatto si estende l'indulto ai reati puniti con quattro anni e mezzo di reclusione. Così facendo si introduce, nella sostanza, una vera e propria amnistia, in violazione dell'articolo 79 della nostra Carta costituzionale. È estremamente grave che addirittura si possa prevedere che un processo giunto in fase di discussione, ossia alla vigilia della camera di consiglio, possa essere bloccato con la richiesta del patteggiamento, così consentendo il beneficio, all'imputato richiedente, di uno sconto fino a un terzo della pena. Se ciò è spiegabile ai fini deflattivi, non ha nessuna ragionevolezza nel momento in cui tale previsione venga applicata alla fine del processo.

Sotto questi aspetti, le norme, così come modificate dalla Camera, ci appaiono manifestamente incostituzionali. Sicché concludiamo perché il Senato non passi all'esame del decreto-legge, valutando positivamente l'approvazione della questione pregiudiziale QP1. (Applausi dal Gruppo IdV).

*BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, senatore Li Gotti, a nome del Popolo della Libertà intervengo per dire che non condivido in alcun modo le ragioni della questione pregiudiziale da lei sottoscritta.

Se andiamo ad osservare il nostro diritto positivo troviamo norme di legge che creano delle priorità rispetto alla trattazione dei processi. Già l'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nella sua stesura originale, stabilisce che nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. È un principio che regola l'ordine della trattazione dei processi, stabilito con legge ordinaria molti anni fa, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Come lei ha accennato (ma l'argomento è stato tenuto un po' celato), esiste poi una disposizione successiva, ben nota, contenuta nell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico, emanato dal Governo di centrosinistra, che testualmente recita: «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».

Lei, senatore Li Gotti, chiaramente comprende e mi insegna che questa elencazione è ben più congrua di quella contenuta nel citato articolo 132-bis ed è praticamente la norma radice del nuovo provvedimento al nostro esame, anche se tale norma continua a rimanere in vigore in quanto non esiste un'abrogazione espressa dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998 - sopra richiamato - che al comma 2 così recita: «Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze». È una norma anche questa pendant con quella nuova. Non c'è il Ministro della giustizia; però, vedremo quali sono le logiche attinenti al Ministro medesimo.

Non si capisce quindi per quale ragione lei invochi l'articolo 112 della Costituzione che riguarda soltanto l'azione penale in capo al pubblico ministero; azione penale doverosa. Si tratta infatti di situazioni nelle quali interviene il giudice, il dirigente dell'ufficio che si adegua a questa normativa. L'azione penale non è in alcun modo toccata da queste norme perché a seconda della logica del singolo caso concreto sarà stata iniziata, se si è conclusa la fase delle indagini preliminari, o meno; vi è soltanto la possibilità di una sospensione, con interruzione della prescrizione, per un massimo di 18 mesi: quindi, questa azione penale riprenderà vigore al termine dei 18 mesi.

Credo quindi che il richiamo all'articolo 112 della Costituzione non sia pertinente. D'altro canto, questo fatto, secondo il quale nelle nostre discussioni politiche emerga sempre la non costituzionalità di qualsiasi norma andiamo ad esprimere, è un fatto curioso. Quanti di noi hanno fatto gli avvocati o i magistrati nella loro vita sanno quanto raramente le corti dichiarano non manifestamente infondata una questione di costituzionalità e sappiamo anche che quelle regiudicande dichiarate non manifestamente infondate quasi mai vengono accolte dalla Corte costituzionale. Questa è esperienza di tutti noi nei decenni. Quindi, pensare che di ogni norma si debba affermare la incostituzionalità costituisce elemento non aderente ad una realtà effettiva. Capisco che lo si faccia talvolta per ragioni di opposizione, per agitare una bandiera di forte opposizione; però, anche quando gli argomenti sono come sempre ben posti da lei, senatore Li Gotti, talvolta sono effettivamente deboli.

Se prendiamo questa normativa vediamo come i principi riguardano una priorità rispetto ai reati più gravi: non dimentichiamo gli incidenti sul lavoro; vediamo come questa trattazione prioritaria organizzata dal giudice non contrasti con determinate logiche, anche disinflattive. In realtà, il problema che si sono posti i magistrati, per conto loro, è quello di sapere cosa fare di questi procedimenti che finiranno per essere coperti dall'indulto e, quindi, dovranno comportare un lavoro sostanzialmente inutile. So che già in tantissimi uffici ci si muove in tal senso: nel tenere un momento fermi quei procedimenti. Se oggi la legge lo afferma, i magistrati giudicanti, i capi degli uffici avranno un supporto migliore alla loro iniziativa personale.

Vi è poi la possibilità di chiedere il patteggiamento anche oltre i termini di legge, cioè alla fine delle indagini preliminari, dopo l'incidente probatorio ed in altre fasi, proprio perché sembra del tutto utile che si possa patteggiare da parte dell'imputato reati che finirebbero per appesantire, attraverso i relativi procedimenti, il lavoro di tutti gli uffici giudiziari, tribunali, corti eccetera, senza alla fine comportare nessuna conseguenza pratica. Non si riesce in alcun modo a comprendere come questa possa essere ritenuta un'amnistia occulta; si tratta soltanto di un dato organizzativo che permette un'utile deflazione dei procedimenti penali.

Da ultimo, quando si stabilisce che i provvedimenti siano tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura e che poi quest'ultimo, insieme al Ministro della giustizia, valuti gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione, non si va in alcun modo a porre tali provvedimenti sotto il controllo del Ministero di grazia e giustizia... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Boscetto, potrà eventualmente consegnare il resto del suo intervento in forma scritta. (Brusìo).

Prego i senatori in Aula di ascoltare - si sta discutendo di una questione pregiudiziale - e di non utilizzare l'emiciclo ed il banco delle Commissioni e dei relatori come luogo di riunione.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, mi rivolgo agli estensori di tale questione pregiudiziale. Quando voi fate degli articoli per i giornali o dei comunicati stampa potete anche enfatizzare le questioni, usare frasi sensazionalistiche, caricare le argomentazioni per creare stupore; quando però redigete un atto politico, che rimane poi agli atti del Parlamento, siete tenuti ad un minimo di sobrietà istituzionale. Non si scrivono falsità nelle premesse degli atti politici! Scusatemi, ma non potete dire che da domani vi saranno reati e non reati, perché questo è un falso: i reati ci sono oggi e rimarranno anche domani. (Applausi dal Gruppo LNP). Non potete dire che ci saranno dei processi messi su un binario morto, perché non esistono binari morti, e questo lo sapete.

Sapete anche della strumentalità che usate in questo momento, perché le stesse priorità le ha scritte Veltroni nel suo programma elettorale e nessuno di voi ha battuto ciglio per far notare che le precedenze dei processi avrebbero potuto insinuare alcuni dettami costituzionali. (Applausi dal Gruppo LNP).

D'altronde, vi sono alcune valutazioni politiche da fare. In questo momento chi interpreta il sentore popolare ha percepito un certo allarme sociale su alcune questioni e vuol dare una risposta alle stesse. Del resto, se una persona di buon senso vuole affrontare tale argomento deve leggere esattamente quanto è scritto nel provvedimento. In esso si mostra grande rispetto per tutti: il magistrato che stabilirà le priorità; l'imputato che, pur trattandosi di un processo potenzialmente da sospendere, se lo vuol vedere realizzato potrà chiedere che esso venga immediatamente celebrato; l'eventuale parte civile che ha chiesto in un processo penale da accantonarsi un risarcimento danni e che potrà trasportare immediatamente in sede civile le pretese civilistiche. Inoltre, la prescrizione non si sospende. Non ci sono regali per nessuno. Signori miei, raccontiamo le cose come stanno. Se andaste a chiedere ai cittadini se sono d'accordo che dei processi che non arriveranno mai alla condanna perché già ricadono sotto l'indulto vengano ufficiati prima di altri, dei quali se ne percepisce una certa pericolosità, il 99,9 per cento dei cittadini vi dirà di sospendere i processi che non avranno esito e non avranno pene. Questo è stato scritto nel provvedimento.

Non vogliamo nemmeno polemizzare su quello che avete enfatizzato circa l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: in realtà, ai più sembra che vi sia molta discrezionalità delle procure nell'iniziare o meno l'azione penale (Applausi dal Gruppo LNP), ma questo oggi non è argomento di discussione. Vorrei far notare però il paradosso (un paradosso legislativo, sul quale vi arrovellate macchinosamente, dettagliatamente, in punta di forchetta, in punta di diritto) per cui voi stessi ammettete che il Parlamento può depenalizzare certi fatti, può non considerarli più reati, ma nel contempo vi ostinate a non consentire che il Parlamento dica come organizzare i lavori dei processi in base ad una ratio, ad una ragionevole motivazione, che si basi anche su dati storici.

Questa è un'assurdità per chi non ama le aule dei tribunali, per chi non capisce tanto di meccanismi di finta, falsa o realpolitik: non è possibile che il Parlamento non possa prevedere come organizzare anche la vita processuale. E se proprio volete leggere la norma in un certo modo, non leggetela come: ci saranno dei processi che andranno sospesi. Leggetela invece così: vi saranno dei reati che verranno perseguiti con precedenza. Questo è ciò che noi vogliamo (Applausi dal Gruppo LNP), questo è quello che ci chiede il Paese, questo è quello che noi faremo... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito i senatori che non hanno interesse a seguire per il momento la discussione ad allontanarsi, in modo da consentire a coloro che interverranno e a coloro che hanno interesse ad ascoltare di farlo.

È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della recente campagna elettorale da parte di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, il tema complessivo della sicurezza è stato individuato come un fattore prioritario da risolvere per garantire non solo la stabilità, ma anche il futuro sviluppo del Paese. Il provvedimento che ci accingiamo oggi a votare rappresenta... (Brusìo). Signor Presidente...

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, lei ha ragione. Per quanto riguarda il tempo a sua disposizione, parte da ora. Invito nuovamente i senatori che non intendono seguire in questo momento la discussione ad uscire e consentire a noi che vogliamo ascoltarla di farlo. Invito anche i colleghi a non sostare nell'emiciclo: le riunioni si possono fare fuori.

MUGNAI (PdL). La ringrazio, signor Presidente.

Stavo dicendo che, nel corso della recente campagna elettorale, il fattore sicurezza è stato individuato da tutte le forze politiche, nessuna esclusa, come uno dei temi principali di confronto e come una delle esigenze prioritarie cui dare una soddisfacente e concreta risposta. Il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare va inequivocabilmente in tal senso. Certo, si tratta di un intervento parziale che non possiamo ritenere risolva completamente tutti i problemi afferenti la sicurezza, ma non vi è dubbio che esso costituisca il primo significativo passo in tale direzione.

Il quadro che presentava e tuttora largamente presenta il nostro Paese, sotto il profilo della sicurezza, è altamente inquietante: criminalità organizzata diffusa sul territorio, ramificata, stratificata; una microcriminalità sempre più legata ai fenomeni dell'immigrazione clandestina, che ormai soffoca le nostre città, destabilizzandole e procurando insicurezza e profondo disagio ai cittadini; una giustizia che non è più in grado di dare risposte sanzionatorie a questi fatti, in tempi ragionevoli; una sicurezza legata ad altri aspetti ormai fisiologici della vita di una società moderna, come la sicurezza sul lavoro e quella stradale, che abbisognano parimenti di interventi più decisi, per evitare quel tragico tributo di sangue che costantemente paghiamo sulle nostre strade e per garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

In questa direzione siamo andati, e lo abbiamo fatto senza alcuna pregiudiziale di approccio, senza alcun pregiudizio ideologico, ripartendo da quel pacchetto Amato che, solo per tensioni di carattere - queste sì - sicuramente ideologico, interne alla passata maggioranza, non aveva avuto pratica attuazione, nonostante il fattivo ruolo dell'opposizione.

Siamo intervenuti in tutti i settori, individuando norme che garantissero maggiore celerità nella celebrazione dei processi, maggiore certezza per quanto riguarda la pena in concreto inflitta, misure più deterrenti che contenessero il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che poi fatalmente si salda in modo inscindibile alla microcriminalità diffusa e che la alimenta sempre di più, grazie anche alla presenza di mafie estere nel nostro Paese.

È un primo passo, certo, che poi organicamente si dovrà saldare con quel disegno di legge che abbiamo già in cantiere, che il Senato della Repubblica sta esaminando e che costituirà l'ulteriore completamento di questo percorso.

La norma che oggi stiamo esaminando, così come modificata dalla Camera dei deputati, rappresenta - come correttamente ha detto il presidente della 1a Commissione Vizzini - un più che ragionevole equilibrio tra l'esigenza che il Parlamento, depositario della sensibilità popolare, ha di individuare i prioritari settori in cui intervenire, perché sono quelli che provocano maggiore disagio nell'opinione pubblica, che feriscono più significativamente il corpo sociale, e l'autonomia del potere giudiziario di adottare in concreto provvedimenti organizzativi per raggiungere tale risultato.

 

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, oltre a non colloquiare nell'emiciclo farebbe un atto di cortesia se non volgesse le spalle alla Presidenza.

 

MUGNAI (PdL). Vorrei dire ad alcuni di quei colleghi dell'opposizione che hanno paventato, come frequentemente accade e come anche ieri ripetutamente abbiamo sentito, apocalittici scenari per quanto riguarda il sistema giudiziario in questo Paese, che il loro ragionamento tra l'altro curiosamente confligge con quanto ci viene detto ogni volta che prospettiamo una norma che, guarda caso, ideologicamente non li soddisfa, come quella in tema di immigrazione clandestina. Già gli uffici giudiziari sono intasati, come potremmo attendere ai processi più gravi?

Se il quadro è questo, e voi stessi siete i primi a riconoscerlo, come è pensabile che intanto non si ponga rimedio ad un corpo assolutamente malato qual è quello della giustizia, celebrando per primi i processi più urgenti, quelli relativi ai reati più gravi, che feriscono maggiormente il corpo sociale?

Questo è il vero punto da affrontare e in ciò di incostituzionale non c'è assolutamente nulla. Infinitamente più incostituzionale sarebbe, viceversa, non farlo e quindi non dare al Paese, anche dal punto di vista giudiziario, le risposte che attende proprio per colpire quei fenomeni criminali che più ferocemente lo fanno sanguinare. In tale direzione va il provvedimento al nostro esame, non in altre, e lo sapete benissimo. Non si può invocare l'intasamento degli uffici giudiziari quando fa comodo perché ideologicamente certe norme non si condividono e fare finta che questo intasamento non vi sia quando viceversa si è contrari. Ripeto, noi andiamo in questa direzione.

Abbiamo introdotto un sistema che prevede semplicemente una corsia prioritaria, che lascia spazio a chi dovrà dirigere l'ufficio di individuare quali sono i processi che, proprio in relazione alla gravità dei fatti, devono essere celebrati, garantendo che in questo Paese i fenomeni criminali più gravi siano finalmente sanzionati in tempi più celeri e non si assista a - quelle sì! - vergognose prescrizioni e a - quelle sì! - vergognose scarcerazioni, che spesso hanno caratterizzato soprattutto i grandi processi per reati di criminalità organizzata. Se vuole veramente essere degna di essere definita un paese civile, l'Italia non può più tollerare tali fenomeni.

Al tempo stesso abbiamo cominciato ad introdurre una prima serie di norme, che prendono atto di una realtà drammatica, quella di un'immigrazione clandestina ormai incontrollata e selvaggia, che inscindibilmente si salda alla microcriminalità diffusa e alla criminalità organizzata e che rende il nostro Paese sempre più insicuro e sempre meno interessante anche per chi in questo Paese vuole investire, determinando quindi, anche sotto questo profilo, un ulteriore inceppamento del sistema Italia.

È con convinzione, quindi, che voteremo questo provvedimento, consapevoli che esso rappresenta soltanto un primo passo. Ma noi questo primo passo lo abbiamo fatto, non ci siamo lasciati soffocare da pregiudizi ideologici. A questo ne faremo seguire altri, perché finalmente in questo Paese si possa essere orgogliosi non soltanto delle gesta dei nostri antenati, ma anche di ciò che abbiamo realizzato e di ciò stiamo facendo e vivendo nel presente. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, devo necessariamente collegare le vicende di questo decreto-legge al disegno di legge che contiene disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Il cammino che hanno seguito i due disegni di legge si è intrecciato, al punto tale che il decreto-legge in materia di sicurezza pubblica ha subito una battuta di arresto per privilegiare un disegno di legge di cui stiamo già valutando gli effetti negativi.

Nel decreto-legge che voi vi accingete ad approvare, infatti, è contenuto un elemento di base sicuramente viziante, rappresentato da quella benedetta o maledetta norma bloccaprocessi, che in qualche maniera è rimasta nello spirito dell'emendamento del Governo e che ha prodotto due norme, che noi contestiamo anche nella loro efficacia.

Signor Presidente, purtroppo ieri si è scritta una pagina buia nel nostro Paese, approvando, con una legge ordinaria piuttosto che con una costituzionale, ma soprattutto con la consapevolezza dell'errore della scelta del mezzo usato e del contrasto dei contenuti espressi con le norme costituzionali, la sospensione dei processi per i reati comuni attribuiti alle più alte cariche dello Stato.

Voglio interloquire brevemente su una questione che se non mi avesse tanto colpito, devo dire sinceramente, mi sarei anche convinta a non intervenire oggi, per la totale inutilità dei nostri interventi. Mi ha molto colpito che, per giustificare la frettolosa approvazione dell'immunità temporanea per reati comuni concessa alle quattro cariche più significative, ma di fatto al Presidente del Consiglio (un privilegio, come è stato detto), è stato chiamato perfino come testimonial - mi si passi la parola - di norme insostenibili Giovanni Falcone e con lui, quindi, di tutti gli altri magistrati e poliziotti che hanno sacrificato la loro vita alla giustizia e alla legalità e che sono tutti simboleggiati e rappresentati nel nome di Giovanni Falcone. Questo, mi sia concesso, è davvero troppo! (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Non è consentito attribuire alle parole di Giovanni Falcone valenze che fanno comodo, estrapolandole da discorsi caratterizzati dall'approfondimento e dalla complessità, valori per cui purtroppo questo Parlamento non brilla. Non è possibile consumare tanti affronti alla democrazia e alla legalità, nascondendosi dietro il nome di persone che hanno sacrificato la loro vita per difendere tali valori.

Non oso pensare all'offesa arrecata alla loro memoria, accostandone il nome ad una legge che prevede che d'ora in poi - diversamente da quanto avviene negli altri Paesi europei e non - solo in Italia i cittadini non saranno più eguali dinanzi alla legge. Come ha egregiamente detto la senatrice Finocchiaro, esprimendo l'indignazione di tutto il Gruppo del PD, non solo il presidente Berlusconi, per cui la legge è stata scritta e approvata, non potrà essere perseguito, ma «nessun Presidente del Consiglio, per qualunque reato comune, anche il più brutale, anche il più infamante, anche quello commesso in flagranza», anche un delitto di mafia.

Questa legge, signor Presidente ed onorevoli colleghi, Giovanni Falcone non l'avrebbe sostenuta e non l'avrebbe mai voluta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Ed io sento il dovere morale e civile di difenderne la memoria e i valori, che costituiscono un patrimonio di questa nostra democrazia, oggi così sofferente: valori da difendere fermamente da qualsiasi tentativo di strumentalizzazione. E questo soprattutto in un momento in cui il Governo - come è sotto gli occhi di tutti e malgrado la continua denunzia dell'opposizione - sta espropriando il Parlamento della funzione legislativa.

Ha detto bene la senatrice Finocchiaro: «Siamo passati da una democrazia parlamentare fondata sulla tripartizione dei poteri, ad un presidenzialismo di fatto, senza i limiti e le garanzie di un presidenzialismo regolato, e al quale si accompagna la cosiddetta dittatura della maggioranza, che cancella l'autonomia del Parlamento dall'Esecutivo».

È stato così per il lodo Alfano e lo sarà, purtroppo, anche per il decreto sicurezza, che voi approverete oggi, con il voto contrario del Partito Democratico e senza avere voluto mai prendere in considerazione contributi emendativi da noi proposti, in uno spirito costruttivo, teso all'effettiva garanzia della sicurezza dei cittadini

Le misure per garantire la sicurezza ai cittadini vanno comunque valutate per la loro efficacia e anche per il significato politico-culturale che racchiudono e comunicano. Il Governo sostiene di volere una giustizia più efficiente, ma ciò non corrisponde al vero: con i provvedimenti proposti in materia di sicurezza, introduce norme di cui è prevedibile anche la dichiarazione di incostituzionalità e, quindi, l'inefficacia, sicché magistratura e forze di polizia saranno gravate di ulteriori oneri, senza assegnare loro strumenti e risorse necessarie, anzi sottraendo loro stanziamenti per far fronte ai mancati introiti, come quelli conseguenti all'eliminazione indiscriminata delI'ICI.

Ma davvero il Governo vuole fare funzionare la giustizia e vuole la sicurezza dei cittadini? E allora perché non ha proposto provvedimenti legislativi di revisione del codice penale e del codice di procedura penale o della materia civile o del codice di procedura civile o, se li ha proposti, non ha dato loro la priorità necessaria per una riforma organica? E perché oggi siamo qui a discutere di due norme, che integrano l'emendamento e che sono sottoposte all'Assemblea per essere state inserite in sostituzione dell'emendamento bloccaprocessi, e che costituiscono certamente un passo avanti nel quadro di una visione di limitazione del danno, ma che determinano gravi problemi e sono idonee a produrre criticità e ricadute negative sull'organizzazione giudiziaria?

Non si comprende, quindi, per quali motivi la maggioranza, pur dopo l'approvazione del lodo Alfano, intenda sostenerle, a meno che non si leggano queste norme, come di seguito dirò, tuttora finalizzate a privilegiare interessi del Premier, ottenendo al contempo lo scopo di indebolire - e non di rafforzare - la risposta del sistema giudiziario alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Ecco alcune criticità. Innanzitutto la finalità: la normativa proposta si caratterizza per il tentativo di continuare a mascherare l'unica funzione della norma precedente. Così come formulato, l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale stabilisce che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta ai processi analiticamente elencati nella disposizione. La formazione del ruolo, quindi, deve avvenire secondo le prescrizioni imperative della norma, che individua una priorità assoluta. Tale priorità è indicata anche in ordine decrescente.

Si conferiscono così al capo dell'ufficio giudiziario un potere ed una responsabilità, senza specificare qual è la natura del provvedimento che il capo dell'ufficio dovrà adottare perché questo provvedimento, se intende rispondere ad esigenze di funzionalità, non debba essere adottato secondo il sistema tabellare e con la discussione nei consigli giudiziari competenti e in veste allargata, con la partecipazione del foro.

Ma qual è la finalità effettiva per cui i delitti commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale vanno collocati al secondo posto tra quelli di priorità assoluta? Qual è la priorità effettiva delle violazioni in materia di immigrazione, quando nella nuova normativa sono inserite al riguardo norme manifesto e incostituzionali? Qual è la considerazione delle parti offese dal reato? E perché le parti offese non possono interloquire... (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, è terminato il tempo a sua disposizione. La autorizzo a consegnare agli Uffici l'intervento scritto, per la parte non svolta. A questo punto la Presidenza, essendovi tempi condizionati sia - come avete visto - per i relatori, sia per le dichiarazioni sulla questione pregiudiziale, non può concedere ulteriore tempo. Le consento però di terminare la frase iniziata.

 

DELLA MONICA (PD). Come dicevo, perché le parti offese non possono interloquire, pur se i loro diritti sono sacrificati, e non può interloquire il pubblico ministero, che - piaccia o non piaccia - è il rappresentante della legge? (Applausi dal Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Essendo stato deciso il contingentamento dei tempi, vi comunico la situazione attuale dei vari Gruppi. Al Popolo della Libertà residuano 17 minuti e 35 secondi, al Partito Democratico 25 minuti e 21 secondi, alla Lega Nord 9 minuti e 31 secondi, all'Italia dei Valori 1 minuto e 41 secondi, all'UDC-SVP-Aut 12 minuti, al Gruppo Misto, infine, 11 minuti.

È ora iscritto a parlare il senatore Pardi per tre minuti. Ne ha facoltà.

 

PARDI (IdV). Mi era stato detto che ne avevo dieci, per la verità.

PRESIDENTE. Ne aveva dieci prima che il tempo disponibile fosse consumato da altri senatori del suo Gruppo.

Il senatore Li Gotti, ad esempio, come sa ha illustrato per 10 minuti la questione pregiudiziale e quell'intervento rientra nel contingentamento. Soltanto le dichiarazioni di voto finale ne sono escluse.

PARDI (IdV). Visto che non mi resta quasi nulla, signor Presidente, mi limiterò allora soltanto ad un breve intervento.

Arriva il decreto insicurezza, dopo che abbiamo approvato il diktat Berlusconi, e arriva peggiorato. Legifica la circolare Maddalena, che era solo un provvedimento organizzativo, e la peggiora in modo grave attraverso la riapertura dei termini di patteggiamento e la loro sommatoria ai benefici dell'indulto.

Vi è, dunque, un danno quantitativo, poiché si sposta al 2006 il termine già fissato al 2002, determinando un aumento notevole del numero dei processi vanificati (in proposito vi è una stima de "Il Sole-24 ORE", una testata sicuramente non antigovernativa, che parla di circa 250.000 processi vanificati) e c'è un danno qualitativo costituito dall'intervento del Ministero sulla vicenda giudiziaria che compromette l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

La maggioranza dice che questi provvedimenti incardinati tra di loro dovrebbero finalmente dar luogo ad una nuova atmosfera di dialogo e parla di normalizzazione. La definirei, invece, una soluzione finale, ma nel senso storico del termine. Non c'è equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario; c'è piuttosto il dominio dell'Esecutivo sul potere legislativo e su quello giudiziario con un processo insidioso e lento - per la verità, in passato era lento, ora si sta velocizzando incredibilmente - di svuotamento della Costituzione.

Proprio per tali motivi, gli inviti al dialogo per discutere insieme ipotesi di modifica della Costituzione devono essere totalmente rifiutati. Ci batteremo fino alla fine per il rispetto dei princìpi costituzionali; ci batteremo nel Parlamento e fuori contro questa politica insidiosa che mira a svuotare la Costituzione dal suo interno senza intervenire neanche sulla lettera. L'atmosfera è terribile! Ne prendiamo atto ribadendo che non dialogheremo con la maggioranza. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è un giorno particolare: nell'Aula del Senato si vota la conversione in legge del decreto sicurezza, dopo un'esaustiva discussione che ha visto impegnati entrambi i rami del Parlamento.

Per me - ma credo anche per tutti i cittadini - questo è un giorno particolare, sicuramente un giorno di festa. Ma credo che lo sia anche per tutti i sindaci italiani che hanno a cuore la sicurezza dei propri cittadini. È un giorno di festa per il nostro movimento, il movimento della Lega Nord, e lo è perché da troppo tempo si parla di sicurezza in maniera negativa.

Sull'argomento sono stati versati fiumi di inchiostro ma, purtroppo, soprattutto negli ultimi anni questo argomento non si è voluto affrontare con forza, decisione e coraggio; non si è voluta trovare una soluzione al problema della sicurezza.

In questo devo inevitabilmente rivolgermi agli amici di sinistra che hanno amministrato il Paese per due anni e che sicuramente hanno sottovalutato e ignorato il problema della sicurezza, non volendolo assolutamente affrontare e risolvere. Ciò probabilmente è dovuto anche al fatto che al loro interno c'era una conflittualità forte ed erano logorati da divisioni interne, ma i risultati li abbiamo visti nei nostri paesi e nelle nostre città con tutte le azioni criminali che sono state perpetrate. È vero, sono stati emanati due decreti-legge, ma entrambi sono miseramente decaduti perché non c'era la volontà di affrontare concretamente il problema. C'era forse bisogno di dare una risposta mediatica, far scrivere i giornali senza scontentare nessuno, perché bisognava stare attenti che, all'interno del centro-sinistra, l'equilibrio che teneva la maggioranza legata ad un filo al Governo non venisse assolutamente rotto.

Nel frattempo però i cittadini intelligenti - come sempre - hanno ragionato e hanno capito che era ora di cambiare le cose e che bisognava assolutamente reagire con forza, fermezza, decisionismo e coraggio: caratteristiche che sono mancate al governo di centrosinistra. Questo decreto sicuramente ridarà loro fiducia nelle istituzioni che per il passato non sono state in grado di reagire di fronte all'aumento indiscriminato della criminalità, quasi totalmente - come si è detto più volte - attribuibile all'aumento incontrollato degli extracomunitari presenti nel nostro territorio. C'era e c'è bisogno di un freno all'immigrazione clandestina e a tutto l'indotto criminogeno che da essa deriva. Questo si attuerà in diverse maniere, una delle quali è la nuova denominazione e destinazione d'uso dei centri di accoglienza temporanea che non saranno più solo ed esclusivamente luoghi di assistenza, ma centri di identificazione e di espulsione.

Noi del Gruppo della Lega Nord non siamo prevenuti - come qualcuno pensa - di fronte all'immigrazione; anzi, sappiamo bene che la storia del Nord è anche storia di povertà, di sofferenza e di immigrazione, ma sappiamo altrettanto bene che deve essere sostenibile e rispettosa dei nostri usi e delle nostre tradizioni. Chi vuole venire nel nostro Paese può farlo tranquillamente: l'importante è che abbia una casa, voglia di lavorare e soprattutto sia cosciente del fatto che siamo nel nostro territorio da parecchio tempo e che forse è il caso che si adegui ai nostri usi e rispetti la nostra cultura e tradizione cristiana, che è di origine millenaria. (Applausi dal Gruppo LNP).

Al riguardo, ricordo con piacere quelli che da più parti tempo fa sono stati definiti gli espedienti adottati da noi sindaci per il controllo del territorio. Ricordo quando di notte andavamo a controllare e a pattugliare il nostro territorio, collaborando con le forze dell'ordine e ricordo - con dispiacere stavolta - che voi del centrosinistra eravate più preoccupati per quello che facevamo noi sindaci nel controllare il territorio piuttosto che allarmati e pronti a reagire di fronte alla criminalità. Ho visto poi che con il tempo più di qualcuno dei vostri sindaci si è adeguato alla nostra tendenza (quasi fosse trendy) - lasciatemi usare questo concetto - e ci ha anche copiato: parlo dei sindaci di Bologna e Firenze e di tanti altri sindaci di sinistra che oggi stanno adottando la linea di comportamento dei colleghi della Lega Nord, perché hanno visto che il nostro modo di agire ha portato effettivamente in moltissimi casi a risolvere i problemi e a controllare la criminalità presente nel territorio.

Con il provvedimento in esame abbiamo dato la possibilità anche ai piccoli Comuni di realizzare piani coordinati di controllo perché ciò si è dimostrato utile, efficiente ed efficace. Tutto questo sta ottenendo e sicuramente otterrà sempre più un effetto dissuasivo nei confronti di chi voleva o vuole commettere reati nel nostro territorio. Gran parte delle colpe dell'escalation di criminalità che ha colpito il nostro territorio - l'ho detto e lo ribadisco - è prevalentemente dovuta al totale lassismo con cui a suo tempo il Governo di centrosinistra ha reagito.

Cari colleghi, con l'approvazione del provvedimento in titolo credo che gli anziani si sentiranno più sicuri nelle loro case, così come si sentiranno più sicuri i portatori di handicap che spesso e volentieri sono facile bersaglio per i criminali; sarà più difficile, se non impossibile, ottenere la cittadinanza con i cosiddetti matrimoni di comodo. Il decreto-legge non ha la presunzione di essere la soluzione di tutti problemi - ci mancherebbe!- ma sta dimostrando e dimostrerà che la strada intrapresa dalla Lega Nord, dal ministro dell'interno Maroni (al riguardo ringrazio tutti gli alleati del centrodestra che ci stanno appoggiando e sostenendo), ci porterà certamente verso una società più sicura e più rispettosa delle regole: la sera sarà possibile uscire con tranquillità e poi rientrare a casa serenamente; la notte si potranno dormire sonni tranquilli senza il pensiero che qualcuno venga a svaligiare la casa.

Esprimeremo, dunque, un voto favorevole sul provvedimento in titolo, lasciandoci alle spalle un passato dal quale trarre insegnamenti per gli errori commessi al fine di non commetterne più in futuro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (PD). Signor Presidente, ho pienamente condiviso l'intervento svolto dal collega D'Ambrosio, in Aula nella seduta di ieri, che ho ascoltato con grande attenzione; la stessa attenzione è stata prestata da molti colleghi del Partito Democratico, ma nell'indifferenza quasi totale dei colleghi della maggioranza.

Anch'io come lui avevo riposto molta speranza nella possibilità di instaurare un clima di collaborazione, così come dal presidente Schifani autorevolmente invocato il giorno del suo insediamento. Quanta amarezza e delusione trasparivano ieri dalle parole del senatore D'Ambrosio nel momento in cui prendeva atto che nessun emendamento proposto dall'opposizione veniva non soltanto recepito, ma neanche apprezzato o comunque valutato dai colleghi della maggioranza: al termine degli interventi, il Presidente del Senato dava la parola al relatore della competente Commissione, il quale si alzava e, pronunciando poche parole, esprimeva un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati e poi si sedeva di nuovo.

Non sono un professionista della politica, ma sono assolutamente ansioso di capire cosa il Presidente del Senato intendesse quando parlava di collaborazione. Questa è collaborazione? Confidando nella nota onestà intellettuale del presidente Schifani e nella forza del suo richiamo, anch'io avevo creduto che finalmente in Italia si potessero trovare punti di incontro tra una maggioranza forte ed un'opposizione costruttiva e che si potesse mettere la parola fine ai tanti no preconcetti, a quel clima sempre teso di conflittualità permanente, a quel riversare sul solito Governo Prodi e sui suoi 20 mesi ogni responsabilità dimenticando i cinque anni precedenti; che si ponesse fine al concetto del "noi abbiamo fatto e voi non avete fatto" e che, seppure con confronti aspri, si potessero affrontare e tentare di risolvere i problemi del Paese. Lo speravo, insomma, e speravo nella possibilità di instaurare un dialogo. Oggi invece sono costretto a chiedermi come sia possibile che dai banchi dell'opposizione non esca mai un'idea positiva, giacché mai questa idea è recepita dai colleghi della maggioranza. Questa è collaborazione, signor Presidente?

Anche il provvedimento oggi in discussione, nel cui merito non intendo entrare se non per qualche riflessione, suscita sconcerto, soprattutto su alcuni punti che non si è voluto discutere in alcun modo, a cominciare dall'intenzione di impiegare i militari dell'esercito per garantire la sicurezza nelle nostre città. Quando con molta umiltà ho tentato di fare comprendere al Governo quanto inutile e improponibile fosse il provvedimento, ho constatato una chiusura totale. Inutile impiegare 3.000 uomini quando le forze dell'ordine ne contano 300.000; improponibile poi paragonare il provvedimento di oggi a quello di anni addietro soprannominato "Vespri siciliani".

Ebbene, appare di tutta evidenza l'assurdità del parallelo se si inquadra storicamente quella misura: ricordo che era il periodo in cui la mafia la faceva da padrona in Sicilia, all'indomani delle stragi di Falcone e Borsellino. Inoltre, tale disposizione è improponibile anche dal punto di vista tecnico, giacché mai si pensò allora a pattuglioni misti esercito e polizia; infatti, il compito dei militari fu allora quello di rilevare le forze dell'ordine impiegate in posti fissi, per restituirle a compiti di salvaguardia della sicurezza del territorio. Su questo piano anche io avrei votato a favore del provvedimento.

Questo mi è sembrato di proporre ragionevolmente oggi al Governo, considerato che il clima di terrore che si è voluto istaurare nei mesi scorsi va scemando e che i mass‑media sempre meno pongono l'accento sulla sicurezza, senza che, peraltro, nulla sia cambiato. Ancora oggi infatti c'è chi, andando ad una velocità di 160 chilometri l'ora in città, uccide persone; ancora oggi riscontriamo risse tra gente estrema e barboni nelle strade; ancora oggi vediamo persone chiedere l'elemosina. Su tutti questi fenomeni era stata fatta propaganda e certamente su di essi non si è agito. Ancora oggi vediamo numerosi campi nomadi nelle nostre città, quando si era promesso che in pochi giorni tutti sarebbero stati sbaraccati; ancora oggi assistiamo nella capitale a lanci di bottiglie molotov contro accampamenti rom. Erano messaggi. Dio vi salvi dalle polemiche e dalle responsabilità morali che potrebbero derivare da un'improvvida azione di qualche soldato.

Ho tentato di far riflettere su quanto fosse pericoloso l'impiego dell'esercito in attività sconosciute alle Forze armate che, peraltro, egregiamente e con grande sacrificio - talvolta estremo - svolgono il loro ruolo istituzionale, ma che sono completamente prive di quelle caratteristiche professionali e procedurali che si acquisiscono solo con anni di mestiere sul campo.

Nulla è stato recepito. Va avanti la presunzione di chi, ignorando cose e sistemi, procede solo con la cieca forza dei numeri. Penso poi alla possibilità di patteggiare fino all'ultimo momento, introdotta dal decreto-legge, su cui non intendo soffermarmi avendo già espresso l'opinione di tutti noi la collega Della Monica. Vorrei tuttavia rivolgere un interrogativo, lo faccio senza quell'acredine con cui ha parlato prima il collega ma veramente con uno spirito costruttivo, ai colleghi della Lega e di Alleanza Nazionale di cui ho condiviso le posizioni al momento dell'indulto: questo non è forse un indulto mascherato? Vi siete chiesti quanti criminali riusciranno ad evitare anche un solo giorno di carcere? Non vi sembra questa una contraddizione rispetto all'aumento delle pene su altri reati?

Concludo il mio intervento sottolineando che è doveroso e fisiologico, signor Presidente, che una maggioranza sostenga il Governo che ne è l'espressione, ma mi chiedo se giungerà mai il giorno in cui, pur allineandosi doverosamente alle posizioni dell'Esecutivo, senatori e deputati di questa maggioranza riusciranno a imporre una riflessione almeno su provvedimenti abnormi e improponibili e ciò solo nell'interesse del Paese. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, assistendo ai lavori del Parlamento, e in particolare ai lavori del Senato, nelle Commissioni e in Aula, e poi guardando la rappresentazione che ne viene fatta dall'opposizione sui mezzi di comunicazione sembra di vivere due realtà del tutto diverse. Sui mezzi di comunicazione di massa ci viene detto che la maggioranza e il Governo si stanno occupando soltanto di determinate e singolari vicende giudiziarie e che tutto il resto viene trascurato. Noi sappiamo però - lo sappiamo noi della maggioranza, il Governo e lo sa anche l'opposizione - che qui in realtà ci si occupa di tutt'altro. Oggi, ad esempio, ci occupiamo di un decreto sulla sicurezza pubblica.

In queste poche settimane (siamo ad appena tre mesi dall'insediamento dal Governo, con tutti gli adempimenti necessari), come promesso in campagna elettorale è già stata abolita l'ICI sulla prima casa, c'è stata la detassazione degli straordinari ed è stato approvato un provvedimento per la rimodulazione dei mutui, che tante difficoltà creano alle famiglie che devono pagare rate di mutui a tasso variabile. Inoltre, è stato risolto l'enorme problema, che giaceva da anni con grave danno, a Napoli, alla Campania e di riflesso a tutto il nostro Paese, dello smaltimento dell'immondizia in quell'area.

È stato poi varato il piano casa, che da ottobre farà partire un piano di investimenti di 800 milioni per venire incontro alle difficoltà delle famiglie con i redditi più bassi. Ci sono già stati dei provvedimenti per liberare il lavoro, per fare in modo che quelle possibilità reali e produttive di lavoro non vengano soffocate da norme che in realtà rendono impossibile le assunzioni e obbligano, di conseguenza, o a rinunciare a quel rapporto oppure costringono a rapporti di lavoro sommersi, illegali, senza pagare le imposte e senza tutele per i lavoratori. A partire dal gennaio 2009 sarà abolito il cumulo delle pensioni e dei redditi.

Dopo decenni in cui si andava alla giornata, è stato varato un piano dell'energia. L'Italia è il più grande importatore del mondo di energia dall'estero ed è il Paese d'Europa dove si paga l'energia più cara, con un margine rispetto agli altri Paesi non di 2-3 punti percentuali, ma di 30-40 e a volte 60 punti percentuali in più. Ciò con ovvi riflessi sia sul bilancio delle famiglie, sia sulla competitività delle aziende.

Si è ampiamente avviata - e nelle prossime settimane verrà completata al Senato - una manovra che, oltre a contenere parecchie altre misure oltre a quelle che ho già menzionato, va nella direzione di un pareggio di bilancio, come da impegni presi dal precedente Governo in sede di Unione europea.

Certo, pur salvaguardando i settori più importanti come la sicurezza e la sanità, ci sono delle riduzioni...

 

PRESIDENTE. Senatore Cintola, vorrei richiamare la sua attenzione. In quest'Aula sembra che sia diventata di moda, al di là delle persone, volgere le spalle alla Presidenza; questo non è ammissibile. È chiaro?

 

MALAN (PdL). Questa manovra comporta delle riduzioni di spesa che devono essere assorbite, a volte con qualche difficoltà. Ricordo, però, che durante la campagna elettorale il candidato alla Presidenza del Consiglio del Partito Democratico, all'epoca alleato con l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro - non sappiamo se oggi lo sia ancora - aveva promesso di tagliare la spesa di 15 miliardi di euro all'anno. Attualmente stiamo affrontando tagli che si aggirano sui 10 miliardi. Non si capisce, quindi, da quale presupposto partano le critiche che vengono rivolte. Partono dal presupposto di avere detto in campagna elettorale qualcosa che non si intendeva realizzare o che proprio non si pensava? O forse si tratta di qualche altro fenomeno inspiegabile?

Così come è inspiegabile l'intervento del senatore Serra, che mi ha preceduto, il quale si è lamentato della impossibilità di vedere approvati gli emendamenti presentati. Ricordo al senatore Serra - che mi sembra abbia lasciato l'Aula - che siamo alla terza lettura di questo provvedimento e che nella prima sono stati approvati molti emendamenti, diversi dei quali presentati dall'opposizione. Non dovrebbe sfuggire che un decreto-legge, che deve essere convertito in legge entro 60 giorni, prima o poi deve arrivare all'ultima lettura in cui è dovere del relatore esprimere un parere contrario sugli emendamenti perché altrimenti, se si continua a modificarne il testo, non si arriva mai alla conversione. Questo vale persino per un disegno di legge, figurarsi per un decreto-legge.

Allo stesso modo, ha destato il mio stupore la senatrice Della Monica che nel suo pur garbato intervento ha rimproverato al presidente del mio Gruppo, senatore Gasparri, di avere citato testualmente una frase di Giovanni Falcone il quale ricordava che la magistratura spesso ha rivendicato la propria indipendenza lasciandosi in realtà troppo spesso irretire surrettiziamente dalle lusinghe del potere politico. Dopo aver rimproverato al senatore Gasparri di avere citato testualmente - e di conseguenza ciascuno lo interpreta nel modo che ritiene opportuno, anche se a me sembra piuttosto chiaro - il pensiero che a suo tempo espresse il compianto Giovanni Falcone, ha ritenuto di sostenere che Giovanni Falcone non avrebbe votato a favore della conversione di questo decreto. Ebbene, francamente ci troviamo di fronte ad una contraddizione che si svolge nel giro di due semplici periodi.

Di fronte a tali contraddizioni possiamo serenamente procedere alla conversione del decreto al nostro esame che, invece, è perfettamente coerente con gli impegni assunti durante la campagna elettorale, con quanto la nostra maggioranza ha fatto tra il 2001 e il 2006 e, soprattutto, con le necessità dei cittadini che hanno bisogno di maggiore sicurezza e, quindi, delle misure contenute in questo decreto che, ad esempio, intervengono sul settore dell'immigrazione. Faccio presente che in tale settore per due anni si è ricorsi ad ogni possibile norma e ad ogni possibile espediente per allargare le maglie e per ridurre i controlli.

Con questo provvedimento noi abbiamo reintrodotto alcuni positivi elementi di controllo nell'interesse degli immigrati stessi, oltre che, naturalmente, degli italiani. Abbiamo previsto, ad esempio, l'espulsione per coloro che sono condannati a pene superiori ai due anni ed è stata introdotta una serie di misure importanti, di cui hanno parlato più ampiamente il relatore e altri colleghi, perché la sicurezza è un diritto primario per ciascuno. Ricordo che lo Stato trae la sua legittimazione dal fatto che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini. Tale garanzia sta alla base del diritto dello Stato di esigere le imposte, di richiedere dai cittadini determinati comportamenti, di esercitare tutte quelle funzioni che gli spettano. Lo Stato, però, innanzitutto, con la sua organizzazione, con i suoi apparati, con le sue forze dell'ordine, deve difendere la sicurezza dei cittadini.

A tal proposito, richiamo l'attenzione del Governo sull'ordine del giorno G100, da me presentato affinché tenga in considerazione la situazione di coloro che dopo avere encomiabilmente servito il nostro Paese nell'Esercito, spesso in missioni internazionali, ora si trovano in attesa di essere immessi, come da bando di concorso, nelle forze dell'ordine, che sono fondamentali per garantire la sicurezza. Le norme che stiamo approvando naturalmente sono utilissime; altre verranno approvate con il disegno di legge sulla pubblica sicurezza che esamineremo nel prossimo futuro, ma senza il lavoro delle forze dell'ordine tutto sarebbe vano.

Dobbiamo, perciò, essere riconoscenti all'opera di queste persone che, giorno per giorno, tra mille difficoltà, a volte tra l'ostilità di certi settori dell'arco politico, lavorano mettendo a repentaglio la loro vita per difendere la nostra sicurezza. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale

Prima di dare la parola ai relatori per le loro repliche, devo scusarmi con i singoli senatori e con i Gruppi parlamentari per un errore commesso: non è stato tenuto conto, nel contingentamento dei tempi, del fatto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di ieri aveva ampliato il tempo a disposizione dei Gruppi. A me è stato dato un elenco che ho fatto ovviamente rispettare. Me ne scuso: poiché non possiamo tornare, come in una moviola, al dibattito ormai conclusosi, l'unico modo per rimediare è quello di utilizzare il tempo residuo a disposizione dei Gruppi, che ora ricorderò, in occasione dell'esame degli emendamenti.

Ricordo pertanto che, prima di quest'ultimo intervento, il tempo a disposizione del PdL era di 54 minuti; del PD 52; della LNP 18; dell'Italia dei Valori 13; dell'UDC-SVP-Aut 24; del Gruppo Misto 22.

Poiché i relatori, senatori Vizzini e Berselli rinunziano ad intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, i relatori hanno illustrato le ragioni e la ratio degli emendamenti introdotti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati; quindi mi atterrò esclusivamente ai due emendamenti, oggi all'esame di questa Assemblea. Non intendo rispondere a tutte le osservazioni poiché i relatori hanno puntualmente indicato la ratio dei due emendamenti e la disciplina normativa che essi comportano.

Il relatore Berselli ha correttamente posto in evidenza che la norma approvata dal Senato con i due emendamenti dei relatori Vizzini-Berselli rispondeva certamente ad una logica di celebrazione di tutti i processi. Quando si parla di spirito di collaborazione, devo pur rilevare la impossibilità di realizzare tale clima positivo quando si continuano a definire quei due emendamenti come "bloccaprocessi". Infatti, siamo tutti consapevoli, almeno quelli con esperienza di organizzazione giudiziaria, che quella norma avrebbe consentito nei due anni, soltanto nei due anni (questo era forse il suo limite), con sospensione di un anno e ripresa nell'anno successivo, la celebrazione di tutti i processi.

Devo altrettanto rilevare che non vi è nessuna interferenza, come sostenuto dal senatore Li Gotti, del Ministro della giustizia nel procedimento d'informazione dei provvedimenti dei dirigenti degli uffici; non vi è nessuna necessità di spiegarne la natura, che è tabellare ed è valutata dal Consiglio superiore della magistratura sotto il profilo della legittimità all'interno delle tabelle degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia non ha previsto, come è stato detto dal senatore Li Gotti...

 

PRESIDENTE. Per rispetto del Sottosegretario che sta svolgendo il suo intervento, chiedo cortesemente ai colleghi di non soggiornare nell'emiciclo e svolgervi riunioni.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Non è pertanto prevista una comunicazione al Ministro dei provvedimenti degli uffici giudiziari, perché questa avrebbe introdotto un procedimento di valutazione diretta; vi è invece, come già avviene, esclusivamente una comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro della giustizia valuterà quei provvedimenti proprio in relazione ai princìpi costituzionali ed ai compiti che la Costituzione assegna al Ministro della giustizia in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e riferirà in Parlamento in merito a tali aspetti.

Credo che la soluzione adottata lasci ancora dei margini di discrezionalità con la conseguente possibilità, come tutti sappiamo, che per alcuni reati non vengano celebrati i processi. Il rispetto del principio dell'obbligatorietà è tale che, come a tutti noto, i carichi di lavoro non consentono la celebrazione di tutti i processi. Credo pertanto che una vera collaborazione debba indurci, dopo l'approvazione di questo provvedimento, a valutare la possibilità che il Parlamento, rivendicando la sua prerogativa di stabilire la priorità dei procedimenti in relazione alle emergenze e alla gravità dei singoli reati, ponga in essere un procedimento di depenalizzazione di alcuni reati ed eventualmente un procedimento di verifica dei percorsi di priorità, tale da garantire nella sostanza la massima corrispondenza tra la realtà descritta dalla legge e la realtà di fatto.

Di fronte a tali considerazioni, credo quindi che questa Aula, approvando tale disegno di legge - che rappresenta, come già detto in occasione del precedente esame, per gran parte un provvedimento condiviso dall'intero Senato - possa essere indotta, a seguito di una maggiore riflessione su queste due norme, a considerare l'eventualità di una possibile correzione futura, nell'ottica di migliorare un percorso che l'emendamento Vizzini-Berselli aveva tracciato e che probabilmente dovremo tenere tutti più presente. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame. (Brusìo).

Prego tutti di prendere posto e di seguire e far seguire con attenzione.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole ai due ordini del giorno.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G200 e chiedo anche la collaborazione dell'opposizione, perché si tratta di una proposta che nasce dalla necessità di chiarire che non è stato modificato alcunché per quanto riguarda le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, essendo sorti dubbi interpretativi su una norma che avevamo già votato all'unanimità in Commissione.

Accolgo anche l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G200 e G100 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2-bis.1, che propone la soppressione di questo articolo 2-bis. Noi non ci siamo meravigliati affatto quando è stata chiesta la norma bloccaprocessi: aveva un suo significato e quindi andava approvata così come è stata approvata e portata alla Camera dei deputati. Si aspettava che sortisse il suo effetto, cosa che è avvenuta, perché come tutti sappiamo ieri è stata approvata con legge ordinaria l'immunità per le quattro cariche dello Stato, cioè la possibilità di sospendere i procedimenti penali.

Qui vale la pena di ricordare che noi non siamo stati mai contrari ad una norma che attenuasse il conflitto tra la magistratura e il mondo politico. Siamo stati contrari (lo abbiamo detto con grande chiarezza) al fatto che questo conflitto venisse regolato con una legge ordinaria che rischia l'incostituzionalità per le ragioni che sono state ampiamente spiegate; avremmo invece preferito che si seguisse la strada maestra della legge costituzionale, in modo da avere un confronto serio su tali questioni.

Voglio dire anche ai colleghi della Lega che non siamo stati mai contrari a che si stabilissero delle priorità da parte del potere legislativo per le cause da trattare. Siamo noi magistrati i primi a subire vari attacchi per scelte che si dicono arbitrarie, che si dicono fatte in contrasto con l'obbligatorietà stessa dell'azione penale. Noi siamo contrari a questo articolo (l'ho chiarito già in Commissione) per il semplice fatto che la scelta viene limitata solo a determinati reati, quelli coperti da indulto; e qui, per la verità, ci meravigliamo dell'atteggiamento della Lega. Ieri mi si rimproverava di aver detto che loro erano cambiati: per la verità (lo ricorderanno anche loro), quando si trattò di parlare dell'indulto ci trovammo in perfetta sintonia, il senatore Castelli ed io, nell'opporvisi decisamente. Siccome adesso l'indulto verrebbe allargato a questo articolo, che chiedo venga abrogato, come ho già spiegato in sede di Commissione, perché farebbe uscire indenni altri imputati di gravi delitti; quindi, è chiaro che non possiamo che opporci.

Analogamente, dobbiamo opporci alla previsione di scaricare un'altra volta sui magistrati la scelta delle priorità e della sospensione del processo per 18 mesi. Tra l'altro, questa misura non risolve assolutamente niente, perché non fa altro che spostare la trattazione di questi processi di 18 mesi. A proposito della previsione di lasciare al giudice la facoltà di decidere la sospensione, mi domando se poi i giudici che hanno operato questa scelta, i capi degli uffici che hanno deciso di sospendere la trattazione di determinati processi saranno chiamati dal Ministero a rispondere della loro decisione, per avere provocato una richiesta di risarcimento dei danni da parte di chi avrà subito la sospensione del processo. Costui, infatti, come stabilisce la legge Pinto, potrà lamentarsi per la mancata trattazione in tempi ragionevoli del processo che lo riguarda.

Abbiamo criticato anche l'allargamento del patteggiamento, perché danneggia proprio le parti lese del processo. È inutile replicare che le parti lese possono ricorrere in sede civile. Mettetevi nei panni di una parte lesa che si sia costituita parte civile: magari il processo è all'ultima udienza, ma arriva il provvedimento di sospensione e a quel punto è costretta ad adire il giudice civile, anche se con termini dimezzati, ricominciando tutto daccapo, senza neanche poter utilizzare le prove già raccolte in sede penale. È ovvio che in questo modo la parte lesa viene danneggiata..

Propongo allora di stralciare questa parte, di non approvare l'articolo 2-bis e di esaminare insieme tutti i problemi, che vanno dalla facoltatività dell'azione penale, alla riforma del codice penale e di procedura penale, con il resto del disegno di legge sulla sicurezza, facendo un discorso serio e completo. (Applausi dal Gruppo PD).

DE SENA (PD). L'emendamento 2-bis.3 prevede l'inserimento, al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dei processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Credo che questo emendamento sia coerente con tutta l'attività in corso relativamente alla rimodulazione della pubblica amministrazione. In questo contesto, ritengo sia necessaria anche una più ampia tutela della stessa pubblica amministrazione. L'emendamento, dicevo, è coerente con i provvedimenti in corso di esame nelle Aule parlamentari e presso le Commissioni per la rimodulazione della pubblica amministrazione e va ad inserirsi anche in quella piattaforma normativa che è all'esame della Camera dei deputati, per quanto riguarda lo sviluppo economico. Su questo argomento, il Partito Democratico dovrà dare il proprio contributo significativo in termini di collocazione della spesa, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, intese come vere protagoniste di una rivoluzione culturale in tema di sicurezza, ma nella sua accezione più ampia e moderna.

Sul fronte della sicurezza, per quanto riguarda il contrasto, ci sono soltanto da sottolineare delle eccezionalità, ma la partita vera si gioca sulla prevenzione generale. Da questo punto di vista, si dovrà operare una rivoluzione, un'inversione di tendenza, di cui la pubblica amministrazione dovrà sicuramente essere la protagonista. Ciò è auspicabile e noi nelle sedi competenti potremo dare i contributi più significativi, sulla base delle esperienze fatte sul territorio.

Anche alla luce della disponibilità che è stata manifestata più volte ieri dal senatore Boscetto nelle Commissioni riunite 1a e 2a, ritengo che si possa accettare questo emendamento, che è indirizzato ad una tutela della pubblica amministrazione, necessaria nelle sue più ampie esplicazioni per quanto riguarda le responsabilità dei livelli di competenza anche territoriale.

Signor Presidente, ritengo che il recupero di credibilità della pubblica amministrazione consenta anche l'auspicabile recupero di credibilità della politica, specialmente in quei territori particolarmente sensibili in termini di densità dell'aggressione criminale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

PERDUCA (PD). Signor Presidente, con la senatrice Poretti e la senatrice Bonino, la delegazione radicale nel Gruppo PD, abbiamo riproposto gli emendamenti 2-bis.100, 2-bis.101, 2-bis.102 e 2-bis.103 per continuare a marcare l'opposizione nei confronti di questo decreto-legge sulla sicurezza, che si caratterizza per voler sospendere e rimandare alcuni processi all'interno di un contesto in cui si aspirerebbe, invece, a garantire la sicurezza pubblica. Si dà così un ulteriore messaggio di come si intenda governare il Paese per i prossimi cinque anni. Si tratta tra l'altro di processi e di procedimenti che riguardano l'oligarchia politica, che è anche fonte di questa Italia mal gestita dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia.

Il relatore Berselli ha dichiarato che il testo, paradossalmente - verrebbe quasi da dire - visto e considerato che il tempo potrebbe essere stato consigliere per i colleghi della Camera dei deputati, è tornato in Senato peggiorato. Ci pare che tutto ciò non appartenga né alla necessità, né all'urgenza del Paese: non tanto inasprire le misure di sicurezza, ma addirittura far lavorare il Parlamento per peggiorare norme già pessime portate all'attenzione di una delle due Camere. Sicuramente non è ciò che, come ricordava poco fa il senatore D'Ambrosio, è necessario ad una riforma generale della nostra giustizia.

Ieri, quando ci è stato fatto votare un altro provvedimento che certifica l'impunità per le alte cariche dello Stato, il ministro Alfano ha affermato che il discrimine tra conservatori e riformatori è la riforma della giustizia. Speriamo soltanto che queste norme, che siamo certi nei prossimi mesi manifesteranno la loro inefficacia, non siano il buongiorno per questo mattino di riforma assolutamente necessario per il nostro sistema. (Applausi dal Gruppo PD).

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, attiro l'attenzione, dato il tempo limitato, soprattutto sull'emendamento 2-bis.6, che rappresenta il tentativo di inserire in una legge che consideriamo pessima criteri di razionalità riformistica, che riguardano essenzialmente l'introduzione di norme ordinatorie del processo, attraverso un programma razionale di udienze, con scansione dei tempi, con l'obiettivo di raggiungere la media europea, cioè due anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di grado di appello e un anno per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Questo è il senso centrale dell'emendamento 2-bis.6.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,35)

 

(Segue PARDI). Vorrei poi illustrare l'emendamento 2-bis.10, che assorbe il 2-bis.9 e che è analogo al 2-bis.3 illustrato prima dal senatore De Sena. Si tratta di inserire tra i reati assistiti dal criterio di priorità, rispetto ai quali quindi si deve necessariamente procedere e non stare fermi, quelli commessi contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. Il senso dell'emendamento 2-bis.10 è evidente: introdurre il rispetto di un criterio di eticità, perché è inammissibile che si pensi di sospendere i processi proprio per reati commessi contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; sarebbe un controsenso, proprio un'aporia logica che, in un certo senso, rappresenta lo specchio della natura di questo decreto-legge.

Vorrei anticipare l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter.

L'emendamento 2-ter.2 riguarda l'utilizzazione delle prove nel processo civile. È previsto l'inserimento di un periodo fondamentale: «La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione del rinvio. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte», pena la perdita delle prove assunte in precedenza.

L'emendamento 2-ter.3, con cui concluderei questa mia breve esposizione, riguarda la tutela delle parti offese. Su tale questione vorrei fare una osservazione di tipo illustrativo. In Commissione non è stato possibile ottenere una valutazione degli effetti quantitativi di questo decreto, una volta che sarà a regime, perché è difficile valutare gli effetti dell'introduzione (che noi consideriamo un errore colossale) ovvero della reintroduzione del patteggiamento allargato, la rinnovazione quindi delle possibilità di patteggiamento, che costituiscono una sorta di indulto informale oppure di amnistia nascosta, se preferite. Come dicevo, è difficile valutare la somma di questi effetti con gli effetti dell'indulto. Però, nell'impossibilità di avere cifre ufficiali, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea una ricerca condotta per «Il Sole 24 ORE», che non è certo sospettabile di atteggiamenti antigovernativi e che quindi forse può essere presa sul serio non come verità di fede, ma come elemento indicativo per ragionare su un argomento. Per il solo 2005, su circa 2.750.000 crimini di vario tipo e gravità denunciati, oltre due milioni sono quelli che possiedono in astratto i requisiti per rientrare nella sospensione; però la maggior parte di queste denunce sono contro ignoti e quindi destinate, per così dire, a scomparire nell'archiviazione. Ne rimangono, nel solo 2005, circa 250.000, che potrebbero essere così ripartite: circa 56.000 per furti; circa 49.000 per violenza privata e minaccia; circa 49.000 per falsità e sostituzione di persona; circa 42.000 per lesioni personali; circa 24.000 per il danneggiamento di cose e danni ad animali; circa 22.000 per truffa; circa 6.000 per contraffazioni e alterazioni.

Noi, di solito, veniamo considerati dei maledetti giustizialisti. Allora non dirò qui che di questi 250.000 processi rimangono, per così dire, virtualmente liberi e sgravati gli imputati. Attiro l'attenzione, invece, su un fatto che anche in sede logica è molto più grave: di questi 250.000 processi saranno le parti lese a subire i danni della sospensione per 18 mesi.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,40)

 

(Segue PARDI). Molti di questi processi non potranno ripartire, i magistrati saranno cambiati; molti di questi processi andranno alla prescrizione; molti di questi processi avranno una fine di vanificazione silenziosa. Ebbene, noi, per il solo 2005, abbiamo circa 250.000 parti lese che rischiano, con un certo realismo, di non ottenere giustizia. In questo senso, l'emendamento che noi presentiamo e che vogliamo rafforzare, è il 2-ter.3 che riguarda la tutela delle parti offese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIZZINI, relatore. Il parere è contrario a tutti gli emendamenti.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2-bis.1.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PARDI (IdV). Signor Presidente, è una questione di galateo nei confronti della senatrice Della Monica, ma anche di logica.

Ho rinunciato ad illustrare l'emendamento 2-ter.4 perché doveva illustrarlo la senatrice, ma mi sembra che in questa maniera le venga impedito. Quindi, chiedo che venga presa in considerazione l'illustrazione della senatrice.

 

PRESIDENTE. Potrà farlo in seguito. È d'accordo, senatrice Della Monica?

 

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, avendo firmato l'emendamento 2-ter.4 in Commissione, vorrei sottoscriverlo anche in questa sede. Per questo ero d'accordo con il senatore Li Gotti che lo avrei illustrato.

PRESIDENTE. Non appena arriveremo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter ne terremo conto.

Riprendiamo la votazione della prima parte dell'emendamento 2-bis.1.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-bis.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «Sopprimere l'articolo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

279

Maggioranza

140

Favorevoli

117

Contrari

156

Astenuti

6

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2-bis.1 e l'emendamento 2-bis.100.

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.2, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.7, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.6, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.13, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.9, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 2-bis.101 è inammissibile in quanyo privo di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2-bis.10, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «pubblica amministrazione».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2-bis.10 e l'emendamento 2-bis.102.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.3.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-bis.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

283

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

116

Contrari

157

Astenuti

8

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-bis.4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.11, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-bis.103, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.5.

CHIURAZZI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, desidero allegare la mia dichiarazione di voto agli atti.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-bis.5, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

126

Contrari

159

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-bis.12, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-ter del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 2-ter.10 e 2-ter.12 per confermare quanto abbiamo già sostenuto in Commissione e che, per la verità, già altri colleghi hanno ribadito in Aula. Il provvedimento al nostro esame, con la norma relativa al patteggiamento, in realtà, pregiudica i diritti al risarcimento della persona offesa e, a nostro avviso, ne complica anche in maniera sostanziale le aspettative rispetto ad una richiesta di giustizia.

Per questa ragione, con l'emendamento 2-ter.10 proponiamo di modificare l'articolo aggiungendo, al comma 6, l'espressione «sempre che la parte offesa non si opponga», oppure, con l'emendamento 2-ter.12, con la medesima ratio, di aggiungere, allo stesso comma, il seguente periodo: «L'ammissibilità della richiesta di cui al periodo precedente è subordinata al risarcimento del danno da parte dell'imputato». Con queste proposte si va, a nostro avviso, in direzione della tutela dei cittadini e si soddisfano le richieste di maggiore sicurezza e le aspettative in ordine alla certezza del diritto ed anche della pena per chi sbaglia, che molti, a partire dai colleghi della maggioranza, hanno in quest'Aula sostenuto. Era mia intenzione richiamare una maggiore esigenza di efficacia della giustizia, di protezione delle fasce più deboli e di tutela per chi ha subito un danno da un reato. Se è vero che sono questi princìpi ad improntare la riforma al nostro esame, accogliendo le sostanziali modifiche da noi proposte andremo proprio in questa direzione. Pur mantenendo inalterato l'impianto, si darebbe una raddrizzata ad un provvedimento verso il quale abbiamo manifestato più di una critica. Le proposte che sono state formulate e sostenute con forza, proprio rispetto all'esigenza di difendere i più deboli e colpire le azioni rivolte verso i cittadini meno tutelati, accogliendo gli emendamenti 2-ter.10 e 2-ter.12, si tradurrebbero in fatti concreti.

Risulta infatti difficile capire perché, pur non essendo condivisibile l'impianto e la ratio di un provvedimento che nasce per sospendere i processi, esso debba andare ad ostacolare le azioni e le istanze risarcitorie delle vittime dei reati, tenuto conto anche della grande vastità e natura delle fattispecie di reato che ivi sono previste.

MARITATI (PD). Signor Presidente, la discussione generale ha posto in evidenza aspetti molto singolari del decreto-legge oggi in conversione. Vi è stato chi ha affermato che il potere legislativo ha operato con il presente atto un'azione di coordinamento con l'azione giudiziaria (politica e giustizia si sarebbero coordinate) e chi invece si è irritato perché si continua a parlare di salvaprocessi o di affossaprocessi. A mio avviso, ciò che la maggioranza ha voluto fare, ancora una volta, basandosi sulla forza dei numeri, è assolutamente negativo per l'amministrazione della giustizia.

Non credo che qualcuno di voi - colleghi della maggioranza - possa realmente ritenere che ai fini della sicurezza serva ciò che avete scritto e ancora una volta imposto. L'amministrazione della giustizia ha bisogno di interventi radicali. Si tratta di una strada dissestata quanto importante su cui ci ostiniamo - in questo caso soprattutto voi vi ostinate - ad operare interventi maldestri che, invece di agevolare il percorso, lo rendono sempre più accidentato. Questo è un caso evidente: alcuni criteri da voi previsti sono già in vigore da moltissimo tempo e quindi mi chiedo a cosa essi servano; altri, poi, non servono a nulla, se non a complicare la vita degli utenti della giustizia.

Si afferma che, poiché la giustizia è intasata e non può dare una risposta, si opera una sorta di congelamento di un numero di processi indeterminato ma elevatissimo (i colleghi dell'Italia dei Valori ne hanno ricordato il numero che, però, io ritengo sia addirittura molto superiore a quello citato): vorrei capire cosa vuol dire sospendere i processi. Se si prevede che questi processi non darebbero nulla di concreto, si intervenga allora in maniera diversa. Non si può dire ad una parte dei cittadini italiani che non daremo risposta alla loro richiesta di giustizia perché abbiamo da fare altro! Nel corso dei lavori, ormai avviati, dell'Assemblea avete presentato un emendamento che puntava a bloccare un numero rilevantissimo di processi soltanto perché volevate affossarne uno in particolare; oggi, però, avete mutato direzione perché quel processo è stato affossato per altra via. Continuate a commettere errori gravissimi a danno della democrazia e della funzionalità del sistema giustizia.

Passo all'illustrazione dell'emendamento 2-ter.6. Il processo non si sospende se l'imputato si oppone, ma vorrei sapere se il processo riguarda solo l'imputato. Peraltro, il processo viene instaurato dal pubblico ministero, cioè dall'interesse collettivo. Nel processo c'è spesso una parte lesa: vogliamo riconoscere la stessa posizione alla parte lesa ed al pubblico ministero? Allora, se c'è l'opposizione del pubblico ministero, dell'imputato o della parte lesa il processo non si sospende e va avanti. Vorrei capire, poi, per quale motivo il processo non si sospende più se il dibattimento è stato dichiarato chiuso; se, però, un processo arriva alla fase dibattimentale, cioè alla fase culminante, dopo aver superato una serie di problematiche, di procedure e di ostacoli indefiniti, si può sospendere per un anno e mezzo. L'emendamento 2-ter.7 mira, dunque, ad evitare che si sospendano i processi giunti nella fase dibattimentale. (Applausi del senatore Perduca).

BIANCO (PD). Signor Presidente, il provvedimento in esame è molto importante perché affronta una delle questioni più delicate per la vita del Paese, quella attinente alla sicurezza, che è stata oggetto di precisi impegni in sede di confronto tra le forze politiche, sia da parte della coalizione che ha vinto le elezioni che da parte dell'opposizione e segnatamente del Partito Democratico. A noi, dunque, dispiace profondamente che rispetto a tale tema non sia stato possibile ottenere in quest'Aula una collaborazione più intensa e più proficua di quella che purtroppo registriamo.

Voglio ricordare ai colleghi che nella Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei presupposti di necessità e di urgenza, i senatori dell'opposizione hanno espresso un voto favorevole circa la sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità, pur marcando critiche molto ferme in relazione ad alcuni aspetti. Mi riferisco, in particolare, all'introduzione dell'aggravante per gli immigrati clandestini; al cambio della denominazione dei centri di permanenza temporanea a prescindere dal fatto che venisse cambiata la disciplina dei centri stessi; alla brutta normativa (ritenuta confusa e contraddittoria anche dai colleghi della maggioranza) in materia di requisizione degli immobili ceduti a qualunque titolo agli immigrati clandestini. Come ben ricorderà il senatore Boscetto che ne era relatore, fu assunto l'impegno da parte del Governo e dei colleghi della maggioranza a riconsiderare queste norme. Il nostro atteggiamento fu costruttivo, legato anche al fatto che molte delle norme che oggi stiamo esaminando erano oggetto di un analogo decreto-legge, poi non convertito dalle Camere, varato sotto il Governo Prodi e predisposto dall'allora ministro dell'interno Giuliano Amato.

Non ci sono state queste condizioni. Le modalità di esame e la valutazione complessiva del decreto-legge peggiorarono drasticamente quando i due Presidenti delle Commissioni 1a e 2a, che sono anche relatori, hanno introdotto nel provvedimento una brutta norma, la cosiddetta saltaprocessi. Il nostro atteggiamento fu quindi molto critico. La Camera dei deputati ha poi modificato ampiamente il decreto-legge e credo lo abbia fatto anche sotto la spinta dell'opposizione e dell'opinione pubblica, nonché a seguito dell'esame rapidissimo da parte del Parlamento del cosiddetto lodo Alfano. Il testo torna oggi all'esame definitivo dell'Assemblea del Senato per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Camera.

Signor Presidente, non ci sono le condizioni e, pur ribadendo la nostra valutazione positiva su alcune modifiche apportate dalla Camera che hanno eliminato quella norma particolarmente grave, diamo un giudizio critico su alcune disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, in questa sede vogliamo sottolineare un aspetto particolare, su cui credo convenga riflettere anche la stessa maggioranza. Mi riferisco al fatto che, nell'articolazione della possibilità di organizzare in modo diverso lo svolgimento dei processi, non sia stata tutelata in modo adeguato la figura della parte lesa, cioè della parte civile, e si assegni esclusivamente all'imputato la facoltà di scegliere una modalità o un'altra.

Mi rivolgo ai due relatori, al collega Berselli, che vedo presente, e al collega Vizzini, ma anche al senatore Boscetto, capogruppo in 1a Commissione del Popolo della Libertà, per dire che ieri in sede di esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite ci è stato rivolto un appello, ma ci è stata anche comunicata una disponibilità. Infatti, pur condividendo nel merito l'obiezione che abbiamo rivolto, in particolare quella attinente alla mancata tutela di una posizione di riguardo nei confronti della persona offesa, ci è stato detto che se avessimo ritirato l'emendamento 2-ter.5 e lo avessimo trasformato in un ordine del giorno in cui il Governo si impegna, anche a partire dal disegno di legge sulla sicurezza che stiamo esaminando in questi giorni, a reintrodurre norme che valorizzino la figura della persona offesa, il Governo e la maggioranza erano disponibili ad accoglierlo.

Pertanto, per verificare se c'è fino in fondo questa disponibilità o se è stata solo un'affermazione di buona volontà, ritiro l'emendamento 2-ter.5 a condizione che il Governo e il relatore accolgano un ordine del giorno, che presenterò subito, con il quale il Governo si impegna, già dall'esame dei prossimi disegni di legge in materia, a introdurre norme che salvaguardino la possibilità della parte offesa di essere tutelata in modo adeguato.

Do quindi corso all'invito formulato ieri dal senatore Boscetto, credo a nome del Popolo della Libertà, e aspettiamo di vedere se il Governo e i relatori lo accoglieranno.

LUSI (PD). Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 2-ter.11 mi permetto di ascriverle la necessità di rimarcare che questa è un'altra di quelle occasioni in cui si misura la volontà della maggioranza di migliorare un provvedimento da essa proposto con il contributo dell'opposizione. Il comma 6 dell'articolo 2-ter di per sé è buono, ma il problema è che non è completo, come in parte alcuni colleghi più autorevoli di me hanno già detto. Infatti, la riapertura dei termini per il patteggiamento mira sì ad incentivare lo sfoltimento dell'arretrato processuale velocizzandone il percorso, ma non vede il giusto contrappeso nella tutela, in questa fattispecie, delle costituite parti civili.

Probabilmente subordinare l'accesso all'articolo 444 del codice di procedura penale per l'imputato che è in una fase avanzata del dibattimento, ancorché tardivo, senza che l'imputato abbia previamente risarcito il danno o provveduto ad eliminare conseguenze dannose non risolve nel completo quel problema chiamato parità di trattamento nei confronti di tutte le parti processuali. Questo lei lo sa bene, Presidente, perché è autorevole principe del foro, ma lo sanno molti suoi colleghi presenti in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento.

Questa è una di quelle occasioni perse in cui la maggioranza avrebbe potuto prospettare, attraverso la proposta del Governo in questo caso, un'operazione estremamente innovativa da questo punto di vista, e cioè che il patteggiamento si trasformasse da quello che oggi è in una dichiarazione vera e propria di responsabilità penale dell'imputato. Lei sa bene e voi sapete bene, colleghi della maggioranza esperti di questa materia, che se così fosse, se cioè la norma si trasformasse in una vera e propria dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato, non vi sarebbero più problemi per le costituite parti civili. Esse sarebbero in re ipsa tutelate proprio perché avrebbero un accesso e una progressione estremamente più diretta, più velocizzata in quell'altra sede, quella del processo civile, dove dovrebbe arrivare il risarcimento del danno.

Se su questo aspetto si fosse aperti, se veramente si volesse migliorare il provvedimento da voi proposto, faremmo tutti un servizio al Paese. Vi chiedo la cortesia di ragionarci. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, mi rivolgo a lei e ai colleghi, e ancora una volta penso di fare una testimonianza esclusivamente per la storia, perché ormai parliamo in solitario. La mia testimonianza è la seguente. Ho sottoscritto l'emendamento 2-ter.4 del senatore Li Gotti e del Gruppo Italia dei Valori perché prevede che il rinvio dei processi per fatti commessi, tra l'altro, fino al giugno 2006 ed indultabili non avvenga «per i processi relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ai reati di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne», oltre ai reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, «peculato, corruzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazione a danno dello Stato, concussione e corruzione in atti giudiziari».

Anche in questo caso viene in rilievo l'interesse della parte offesa. Talvolta si parla di una parte offesa privata, altre volte di una parte offesa pubblica, ma tutto ciò non rileva, se non si è ritenuto di inserire questi fatti così gravi in cui una parte offesa non ha la possibilità di far sentire la sua voce tra quelli che sono oggetto di un rinvio e per cui invece non è prevista un'eccezione.

Vorrei aggiungere che colgo quest'occasione per esporre una riflessione che mi ero prefissata di dire fin da questa mattina. Oggi approviamo un decreto‑legge che, come tutti i decreti, ha avuto una corsia di sessanta giorni, mentre il disegno di legge ne ha avuta una di soli venti giorni. Se in questo decreto-legge noi avessimo voluto accettare gli emendamenti che l'opposizione proponeva e, in particolare, quelli relativi alle violenze contro le donne e i minori, oggi noi avremmo potuto dire che stavamo finalmente per approvare norme che colmano una lacuna legislativa per fatti che sono grandemente lesivi delle parti offese e per cui tutt'oggi continuano a essere consumati reati in danno delle donne e dei minori. Non voglio sostenere che il disegno di legge in esame non si stia discutendo anche in sede di Commissione, ma desidero sottolineare che oggi si conclude un iter che avrebbe potuto consentire di colmare una lacuna. Di fronte a ciò, credo che la maggioranza porti davvero una responsabilità. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, vorrei dare lettura dell'ordine del giorno G2-ter.5 nel quale è stato trasformato l'emendamento 2-ter.5, che ho ritirato:

«Il Senato, impegna il Governo a presentare in sede di esame del disegno di legge n. 733 sulla sicurezza emendamenti tendenti a tutelare la posizione della parte offesa in sede di adozione delle misure tendenti ad assicurare una rapida definizione dei processi per reati per i quali è prevista una trattazione prioritaria, di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente disegno di legge».

È un ordine del giorno che va esattamente nella stessa direzione di quanto avevamo precedentemente illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

 

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, chiedo di poterlo esaminare.

 

PRESIDENTE. Procediamo nel frattempo con le votazioni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.1, identico all'emendamento 2-ter.104.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 2-ter.104, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

121

Contrari

156

Astenuti

6

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

283

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

118

Contrari

156

Astenuti

8

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.6, identico all'emendamento 2-ter.3.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.6, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 2-ter.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

120

Contrari

160

Astenuti

6

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno G2-ter.5, presentato dal senatore Bianco, sul quale invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, questo ordine del giorno ci trova sostanzialmente d'accordo, sia per le ragioni che avevamo esposto in Commissione e che sono state ricordate dal presidente Bianco, sia per intima convinzione.

Chiediamo però al senatore Bianco di aggiungere l'avverbio «ulteriormente» dopo le parole «emendamenti tendenti a». Per il resto, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, come si esprime in merito alla modifica suggerita dal relatore Berselli?

 

BIANCO (PD). La accolgo, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo?

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accolgo l'ordine del giorno così come riformulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2-ter.5 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2-ter.105, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.7.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.7, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

119

Contrari

159

Astenuti

6

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-ter.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.8.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.8, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

118

Contrari

162

Astenuti

6

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-ter.9, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2-ter.13, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.10.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.10, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

125

Contrari

159

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-ter.11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2-ter.11, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

160

 

Il Senato non approva.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692-B

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2-ter.12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2-ter.14, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, consegno l'intervento scritto agli Uffici preposti perché sia allegato al Resoconto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame perché sono state sostanzialmente modificate dalla Camera le norme bloccaprocessi e poiché abbiamo contribuito alla stesura del provvedimento in Commissione - con riferimento, ad esempio, ai poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana e ad altre materie quali quelle sul contrasto e la lotta all'immigrazione clandestina - astenendoci infine dalla votazione del provvedimento in quella sede.

Il voto contrario espresso dal nostro Gruppo in Aula nasceva da quelle norme, che non erano affatto coerenti con gli obiettivi per cui il Governo aveva proposto il cosiddetto decreto sicurezza, teso a migliorare le disposizioni attraverso cui lo Stato e gli enti locali intervengono per garantire sicurezza ai cittadini.

Queste sono le ragioni che ci portano ad astenerci, considerato che il testo licenziato dalla Camera, da noi oggi in terza lettura, per quanto riguarda le norme relative ai processi è ragionevole ancorché perfettibile, ad esempio per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela della parte civile e l'utilizzo del patteggiamento allargato. Nonostante ciò, poiché è chiaro che si tratta di norme che comunque vanno nella direzione di rendere più efficiente il sistema e l'organizzazione giudiziaria, incontrano per alcuni aspetti il nostro favore.

Vorrei però sottolineare, come avvenuto anche ieri in occasione del voto sul lodo Alfano, che il decreto-legge sulla sicurezza contiene una minima parte delle azioni necessarie in questo settore. La parte più importante giace in Commissione e riguarda il disegno di legge su tutti quegli interventi, non inseriti nel decreto-legge, necessari per introdurre una normativa più organica in questa materia, con particolare riferimento all'immigrazione. Fino a quando il Parlamento non si pronuncerà anche su questo aspetto, quello alla nostra approvazione è sostanzialmente un provvedimento manifesto. Si tratta infatti di un provvedimento che introduce alcune piccole novità, ma che, alla fine, se non coordinato con il resto degli interventi, non sarà positivo per il Paese.

Come non sarà positivo se la politica del Governo continuerà in materia di sicurezza a perseverare sulla strada del contenimento e del taglio dei fondi destinati a tale comparto. È di oggi, signor Presidente, e cito una fonte che credo non possa essere in alcun modo smentita, un articolo de «Il Sole-24 Ore», che fornisce i dati della manovra economica relativi al bilancio del Ministero dell'interno.

Tale Dicastero necessita di 2,87 miliardi di euro per pagare i debiti pregressi e gli oneri incomprimibili, e cioè le locazioni, i servizi di pulizia, le utenze e i contratti che consentono sostanzialmente lo svolgimento ordinario delle sue funzioni. A fronte di tale fabbisogno, la copertura è pari a circa la metà: 1,45 miliardi di euro. Se a questo si aggiunge il taglio che negli anni precedenti è stato fatto nel comparto sicurezza dal Governo Prodi (si tratta delle due finanziarie precedenti), ci rendiamo conto che, sotto i profili dell'organizzazione del personale e dell'individuazione delle risorse per il pagamento degli straordinari, del rinnovo della contrattazione, non solo con riferimento all'area dirigenziale ma anche a tutto il resto del comparto, e del riconoscimento della cosiddetta specificità professionale non vi è un euro appostato in bilancio. Non vi sono le somme per garantire integralmente ilturnover del personale del comparto sicurezza. Possiamo quindi scrivere tutte le norme che vogliamo, possiamo inasprire le pene, possiamo individuare soluzioni migliori per quanto riguarda la repressione di una serie di reati e nuove fattispecie di reato che servano meglio agli organi della magistratura per perseguire determinate condotte illecite, ma poi ci mancano gli strumenti e gli uomini per poter concretizzare tale disegno.

Non possiamo più accontentarci di norme manifesto, dell'enunciazione di alcuni principi e del conseguimento di risultati che non ci sono e che, ahimè, si rischia di non vedere mai, se non si interviene sulla normalità delle attività e delle funzioni del Ministero dell'interno e dell'intero comparto della sicurezza pubblica. L'ordinarietà significa garantire efficienza in questo settore e questa certamente non la si ottiene con tagli indiscriminati, che non puntano neanche ad incentivare la qualità dei servizi, ma solo ad una visione ragionieristica del bilancio dello Stato, in particolar modo del bilancio della sicurezza, e che fanno a pugni con le esigenze di sicurezza dei cittadini italiani.

Per tali ragioni confermiamo comunque il nostro voto di astensione, nella speranza che migliori la qualità e l'intensità della proposta del Governo in materia di sicurezza dei cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, votiamo oggi la legge di conversione di un decreto-legge. Siamo costretti a farlo, come ci è stato ricordato ieri nelle Commissioni riunite, sapendo benissimo che qualunque nostro intervento tentato in quest'Aula o anche in Commissione sarebbe stato destinato al fallimento in considerazione dei tempi stretti. È un decreto che, qualora non dovesse essere convertito, scadrà dopodomani; sicché ci è stato ricordato che ogni nostro tentativo, pur encomiabile, non poteva essere preso in considerazione.

Eppure, siamo arrivati al punto di non poter migliorare un testo che sappiamo pesantemente deficitario, così come ci è stato consegnato dalla Camera dei deputati, a causa di scelte del Governo e della maggioranza. Si è data la precedenza all'esame di un disegno di legge, confinando in un tempo residuo l'esame e la valutazione di un decreto‑legge che avrebbe invece richiesto un tempo diverso e su cui la possibilità di intervento è stata resa vana proprio a causa della ristrettezza dei tempi concessi.

Si approfitta di questa occasione perché indubbiamente (lo ricordava il presidente Bianco ieri nelle Commissioni riunite) un aperto, leale, pacato intervento del senatore Boscetto ha sollecitato noi dell'opposizione ad assumere un atteggiamento costruttivo in merito alle riforme sulla giustizia.

Ieri il Ministro della giustizia ha espresso un giudizio molto netto, affermando che la linea di confine tra riformatori e conservatori è segnata dalla giustizia. Vi è però un luogo comune, che noi dobbiamo assolutamente sfatare, per cui si afferma che il dialogo sulla giustizia viene impedito dalle posizioni dei cosiddetti giustizialisti. Ebbene, vogliamo far presente a quest'Assemblea che noi, i cosiddetti giustizialisti, abbiamo presentato da oltre due mesi disegni di legge in materia di riforma del processo penale, del processo civile, del processo del lavoro; disegni di legge sull'istituzione della banca dati, sui prelievi coatti, sulle modifiche in materia di società e consorzi.

Su tutte queste materie cerchiamo il confronto con la maggioranza e con il Governo, perché per avviare un dialogo bisogna mettersi a discutere di testi sulla giustizia. Qui, invece, si vuole discutere sugli annunci di riforme. Il Governo annuncia le riforme per il mese di settembre: noi abbiamo già presentato le nostre proposte ed altri disegni di legge sono stati presentati dal Partito Democratico. Nessuno di essi, però, è stato ancora posto all'ordine del giorno, con una violazione del Regolamento su cui faremo espliciti e reiterati richiami.

Noi pretendiamo il rispetto del Regolamento, vogliamo discutere di giustizia, vogliamo raccogliere la sfida sui temi della giustizia, nell'interesse dei cittadini, discutendo però di progetti. Noi li abbiamo presentati. Ai nostri progetti si oppongono gli annunci di riforme. Dei provvedimenti poi vengono presentati; per esempio, in occasione della ratifica del Trattato di Prüm e dell'istituzione della banca dati del DNA, il Governo ha presentato un disegno di legge uguale anche nelle virgole - anche nelle virgole! - a quello che un mese prima avevamo presentato noi. Ha fatto la fotocopia di un disegno di legge e lo ha presentato. Non siamo contrari a questo metodo: lo utilizzasse anche per gli altri provvedimenti! Ma si confrontasse sui temi che noi abbiamo posto, quanto meno cominciando a fissare l'esame dei provvedimenti in Commissione. Invece ciò non è avvenuto.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 12,23)

 

(Segue LI GOTTI). E allora, di cosa dovremmo discutere? È stato detto ieri che bisogna voltare pagina: ma chi deve voltare pagina? Noi che presentiamo proposte di riforma in materia di giustizia o voi, Governo e maggioranza, che non avete ancora proposto dei testi e li avete solo annunciati, senza che se ne conosca il contenuto? Il dialogo si fa sulle proposte, non sugli annunci. E nella presentazione dei disegni di legge è implicita la richiesta di confronto, di dialogo, di esame per la ricerca di una soluzione ottimale. Nell'annuncio di disegni di legge non è implicito nulla, perché non si sa quali possono essere i contenuti.

Allora, altro che giustizialismo! Noi cerchiamo un confronto nell'interesse del Paese, cerchiamo un luogo di discussione di ciò che proponiamo, ma non troviamo ascolto da parte della maggioranza, che adotta anche comportamenti non rispettosi del Regolamento.

Accettiamo però la sfida, proprio perché è nell'interesse dei cittadini. Noi sappiamo che il Parlamento, unitariamente considerato, può vincere la sfida sulla giustizia. Sappiamo che l'Italia può raggiungere gli altri Paesi nel rispetto degli standard europei. Sappiamo che possiamo ottenere questo risultato. Se ci confrontiamo riusciamo a trovare le soluzioni, come è accaduto anche nella scorsa legislatura, quando sono stati fatti alcuni tentativi, con i disegni di legge che sono stati approvati all'unanimità in un ramo del Parlamento, in Commissione al Senato, sulla riforma del processo civile.

Sappiamo che possiamo ottenere questo risultato, che insieme possiamo vincere la sfida sulla giustizia e liberarci dalla condanna di essere l'ultimo Paese in Europa nella risposta del servizio. È vero, tuttavia, che siamo il primo Paese in termini di litigiosità. Abbiamo questa caratteristica. In Italia, ogni 100.000 abitanti, ogni anno iniziano 6.200 processi, tanti quanti se ne avviano in Spagna, Germania e Francia. Siamo un Paese litigioso, dobbiamo prendere atto di questa realtà, ma abbiamo gli strumenti, la capacità, la volontà, la determinazione di trovare le soluzioni, sviluppando l'istituto della mediazione oppure valutando i casi in cui i comportamenti hanno un'offensività minima.

Esistono gli strumenti per trovare le soluzioni. Ci vogliono però la buona volontà e anche l'umiltà di capire che i contributi possono venire dall'opposizione, perché vengono resi nell'interesse del Paese, soprattutto su temi così importanti e fondamentali come la giustizia. Del resto, la civiltà di un Paese si misura attraverso la risposta di giustizia che esso riesce a dare. È giusto che ci siano differenze tra maggioranza e opposizione, come anche all'interno degli stessi schieramenti, dal momento che sono scelte delicate da operare, però è possibile un confronto tra persone corrette, leali, aperte, rispettose degli altri.

Non possiamo votare a favore di questo decreto. C'è una norma che, oltre a tutte le altre, è incomprensibile e ingiusta. Voi pensate che un processo nel quale il pubblico ministero abbia già chiesto sette anni e mezzo di reclusione e debba soltanto concludere la difesa dell'imputato possa essere bloccato - questo infatti prevede il comma 6 dell'articolo 2-ter - dalla richiesta di patteggiamento? In tal modo, l'imputato, rispetto alla richiesta di sette anni e mezzo di reclusione, non sconta neanche un giorno di carcere. Questo prevede il decreto che si sta per approvare e questa è la risposta in termini di sicurezza che state dando ai cittadini!

Non possiamo votare una norma di questo tipo, un'amnistia così allargata. Fate i conti e vedrete quali risultati catastrofici si determineranno con la previsione che il patteggiamento possa essere concesso sino al momento in cui il giudice entra in camera di consiglio. Si premia l'imputato, ma per quale motivo? Per un processo che si è svolto, per le prove che sono state acquisite? Il patteggiamento ha fini deflattivi in quanto serve ad evitare la celebrazione dei processi, ma se il processo si è tenuto e il giudice deve solo emettere la sentenza perché premiare l'imputato?

È una norma così devastante per il sistema e peraltro così qualificante che non possiamo non confermare il giudizio già espresso nel voto del disegno di legge di conversione in prima lettura. Pertanto, anche in questa sede il nostro voto sarà contrario. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Lega Nord esprimerà un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge sulla sicurezza, che rappresenta la prima attuazione e la prima pietra del pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 maggio.

Come sapete, si tratta di un pacchetto composto da sei provvedimenti organici e coordinati. Non un quadro disomogeneo ed estemporaneo, come dice l'opposizione, ma un quadro organico di misure incisive, che affrontano finalmente con chiarezza e decisione il problema della sicurezza e in particolar modo quello della sicurezza urbana.

Per noi garantire la sicurezza significa garantire la libertà, la nostra libertà. Questa battaglia per l'attuazione del pacchetto sicurezza è una battaglia di libertà, che il nostro movimento sta portando avanti da sempre con il consenso pieno dei nostri concittadini. Questo provvedimento e l'intero pacchetto sicurezza sono il frutto della determinazione del nostro Ministro dell'interno, che nel primo Consiglio dei ministri ha saputo non solo porre come primo obiettivo del Governo la sicurezza, ma soprattutto ha saputo dare risposte concrete a questo problema. Poche parole e tanti fatti: questo è il nostro modo di operare, questo è il modo di operare del ministro Maroni.

Grazie, signor Ministro, grazie davvero a lei e a tutti i suoi collaboratori, primo tra tutti il sottosegretario Mantovano, che ha seguito attentamente e con scrupolo i lavori in Commissione.

Tutto questo in tempi brevissimi, come ricordava prima l'opposizione. Tempi da record. Il decreto-legge viene convertito nei termini. Quanta acqua è passata sotto i ponti dalla precedente legislatura, nella quale per ben due volte il famoso decreto sicurezza di Prodi non venne convertito. Ma la determinazione del nostro Governo in materia di sicurezza non è quella del Governo Prodi, non è quella del centrosinistra, un centrosinistra in difficoltà, sempre imbarazzato e spiazzato ogni volta che deve affrontare le questioni legate al binomio sicurezza-immigrazione.

Tante sono le misure contenute in questo provvedimento e non mi basterebbero dieci minuti per elencarle tutte. Ricordo solo velocemente l'aggravante della clandestinità, che inizia ad essere applicata nelle procure della Repubblica e nei tribunali da quei magistrati, e sono tanti, che non sono condizionati politicamente. Tra gli oltre 8.000 magistrati vi sono tante persone serie, che stanno facendo il loro lavoro e stanno applicando questa aggravante.

Si introducono misure di contrasto agli affitti ai clandestini, con la confisca degli appartamenti affittati agli irregolari. Leggevo proprio ieri sui giornali che a Ladispoli - anche qui vicino - sono stati denunciati ai carabinieri per questo reato due uomini che avevano affittato alcuni appartamenti a immigrati irregolari; quindi non solo in Padania, a Bergamo, a Brescia, dove questa norma già si applica, ma, noto con piacere, anche a Ladispoli.

Si prevedono nuovi poteri in materia di sicurezza urbana per i sindaci. Il nuovo articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è una vera rivoluzione e darà nuovi poteri in materia di sicurezza urbana ai sindaci, che potranno emettere ordinanze non più solo contingibili e urgenti, ma veri e propri provvedimenti ordinari in materia di sicurezza urbana.

Ricordo, inoltre, la cooperazione tra la polizia provinciale e locale e le forze dell'ordine, per una vera sicurezza integrata, non sulla carta ma nei fatti; le norme di contrasto per chi dichiara la falsa identità ad un pubblico ufficiale; la distruzione delle merci contraffatte; l'associazione di stampo mafioso estesa alle ben più pericolose mafie straniere, che si stanno affacciando sul nostro territorio; le espulsioni più facili per gli stranieri condannati a più di due anni di reclusione, abbassando da dieci a due anni la soglia per l'applicazione di questa misura.

L'opposizione, anche questa mattina, ha affermato che questo provvedimento ci allontana dall'Europa. Certo, se l'Europa è quella della risoluzione, vergognosa e inaccettabile, votata il 10 luglio dal Parlamento europeo, allora è vero! (Applausi dal Gruppo LNP).

Siamo lontani anni luce da questa Europa e da questa risoluzione, votata da partiti estinti in questo Paese e da europarlamentari verdi, che farebbero bene ad andarsene per sempre come ha fatto il loro leader Pecorario Scanio. Se, invece, l'Europa è quella della direttiva europea sui rimpatri, adottata il 18 giugno, e se è quella delle dichiarazioni del 10 luglio del presidente della Commissione Barroso, il quale dice testualmente: «Dobbiamo dimostrarci rigidi sull'immigrazione e dare solidarietà alle comunità migranti che sono integrate e desiderano lavorare duramente», allora noi siamo vicini all'Europa.

Come dicevo, questo tema ci avvicina all'Europa quando l'Europa è rigorosa e ci allontana quando l'Europa è strumentale e viene richiamata strumentalmente.

Mi avvio a concludere citando alcuni dati. Ho visto che la sinistra, più di una volta, ha sostenuto che non esiste l'equazione fra immigrazione e devianza, tra immigrazione e criminalità e afferma che l'allarmismo dei cittadini non è giustificato, che la Lega utilizza questa paura per la criminalità e l'immigrazione per le sue campagne elettorali. Questa affermazione non è suffragata dai dati, lo sapete bene: la relazione che ci ha portato il prefetto Manganelli in Commissione dimostra esattamente il contrario. Ma proprio perché siamo persone serie ho voluto controllare i dati della mia Provincia, la Provincia di Brescia, che ha il triste primato della presenza di immigrati e di clandestini.

Ebbene, nel 2007 il 63 per cento degli omicidi volontari nella Provincia di Brescia è stato commesso da stranieri. Ma da stranieri è stato commesso anche il 60 per cento degli omicidi tentati, il 60 per cento dei furti, l'82 per cento delle rapine, il 62 per cento dei sequestri di persona, il 65 per cento dei reati correlati agli stupefacenti, il 62 per cento dei reati legati allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, l'82 per cento della contraffazione di marchi e prodotti industriali e il 92 per cento della violazione della proprietà intellettuale. Questi sono i dati, colleghi dell'opposizione.

Se supererete questo pregiudizio ideologico-culturale e collegherete la devianza all'immigrazione, in particolar modo all'immigrazione clandestina, avrete fatto un passo in avanti. Noi abbiamo imboccato la strada giusta: proseguiamo in questa direzione. Lo vogliono i cittadini. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante asseritamente «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», costituisce l'esempio più emblematico del comportamento che hanno tenuto in Parlamento l'attuale Governo e l'attuale maggioranza in questo primo scorcio di legislatura.

Già durante la campagna elettorale della primavera di quest'anno, e fino alla data di oggi, maggioranza e Governo hanno lanciato in tutto il Paese, con ogni mezzo, roboanti proclami in materia di sicurezza, presentandosi come gli unici paladini a tutela del cittadino contro la criminalità, soprattutto di origine straniera.

Questo decreto-legge del 23 maggio ne rappresentava il primo atto, cui sarebbero dovuti seguire altri, numerosi e profondi, interventi normativi. Su questa scia, seguendo questa forse pia o forse empia intenzione, c'è stato anche un tentativo di avvicinamento, di proposta di collaborazione con le forze di opposizione. Le quali forze di opposizione, pur guardinghe e pur attendendo concrete e leali dimostrazioni di apertura e non soltanto vuote parole, non hanno mancato di formulare precise proposte e specifiche indicazioni per la lotta contro la criminalità. Come quando, in sede di Commissioni riunite 1a e 2a, e in questa stessa Aula, abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti aventi come unico scopo quello di migliorare il nostro sistema di sicurezza pubblica, il nostro sistema di prevenzione.

Ma ben presto, alla prova dei fatti, dei concreti fatti, il lupo ha mostrato di nuovo i denti, è ritornato a vecchi costumi, ha fatto strame di norme e princìpi costituzionali, ha riposto nel cassetto astratte e presunte istanze di giustizia e sicurezza, ha invece imposto la propria legge, quella del proprio princeps, passando come una macchina schiacciasassi sopra alle principali proposte dell'opposizione, dimenticandosi persino delle promesse sulla sicurezza lanciate in campagna elettorale.

Questo decreto-legge del 23 maggio, di cui inizialmente venivano fortemente sostenute la necessità e soprattutto l'urgenza, nel quale erano ricompresi per quasi il 70 per cento norme e interventi previsti già nel pacchetto sicurezza del Governo Prodi-Amato, improvvisamente e inopinatamente, questo decreto-legge, per definizione costituzionale necessario e urgente, non è più stato considerato né necessario né urgente dal Governo. Anzi, questo decreto-legge è diventato una sorta di treno merci sul quale il Governo e la maggioranza hanno fatto salire esigenze personalistiche e strumentalizzazioni propagandistiche.

Con un colpo di mano e di teatro, sottraendo la questione al preventivo e necessario vaglio del Quirinale, su questo carro merci sono salite norme a tutela del Presidente del Consiglio dei ministri per proteggerlo da un processo specifico e norme sull'uso dell'Esercito invise e criticate anche dalle forze di polizia con l'aggravante, con questa manovra proditoria, di uno sfascio generalizzato di decine di migliaia di processi, alla faccia della tanto conclamata garanzia di sicurezza per i cittadini. Il decreto-legge torna ora dalla Camera dei deputati con subemendamento papocchio, o meglio pastrocchio, perché non avete avuto il coraggio di riconoscere l'errore compiuto, né di smentire il vostro Ministro della giustizia. Ma vi è di più.

Le nostre principali proposte emendative sono state tutte sistematicamente respinte, pur avendo ottenuto dalla stessa maggioranza esplicite dichiarazioni di approvazione e di consenso nel contenuto. E si badi bene, che non parlavamo, come Partito Democratico, di sesso degli angeli o di chissacché, parlavamo concretamente di lotta alla grande criminalità internazionale e ai traffici di esseri umani, di casi di grave sfruttamento sul lavoro, di violenza su donne e minori, di sfruttamento della prostituzione, anche internazionale e minorile, e di sicurezza stradale. Niente da fare. La vostra risposta è sempre stata la stessa, chiara e netta: no, siamo d'accordo sul contenuto, ma ci penseremo noi dopo. Ma quando? Dopo quanti morti sulle strade, quanti altri morti sul lavoro, quante violenze sulle donne, quanti crimini contro i minori, quanti traffici delittuosi di esseri umani?

L'urgenza di questo famigerato decreto-legge del 23 maggio è venuta poi meno addirittura per dare la precedenza al lasciapassare lodo Berlusconi votato ieri in quest'Aula: una depravazione di questo sistema che dovrebbe essere ancora democratico; l'interesse pubblico che cede il passo al privato, ad un singolo privato.

Ma vi è ancora di peggio perché tutti sappiamo, come si suol dire, che non si fanno le nozze con i fichi secchi. E invece è proprio questo che vorrebbero fare questa maggioranza e questo Governo. Un esempio? Il Documento di programmazione economico finanziaria: un taglio netto anzi, peggio ancora, progressivo per i prossimi tre anni per il comparto sicurezza e per il settore giustizia, che è poi l'altra faccia della medaglia. Un altro esempio ancora? Tagli netti e devastanti alla sicurezza e alla giustizia anche nell'anticipo di legge finanziaria che discuteremo nei prossimi giorni. Alla faccia dei proclami, alla faccia dei cittadini e della sicurezza!

Vi voglio però leggere il passo di un documento che nei giorni scorsi ha fatto il giro delle città d'Italia, il giro in particolare di tutte le prefetture d'Italia.

In esso si legge: «Con il recente Decreto Legge n. 112 emanato dal Governo il 25 giugno scorso riguardante la manovra correttiva del bilancio dello Stato per il triennio 2009/2011, sono state assunte decisioni che pongono a rischio la possibilità di continuare a mantenere livelli accettabili di sicurezza e di tutela per i cittadini.»; (...) «sono stati previsti "tagli" nel triennio per oltre tre miliardi di euro sui capitoli di spesa della "sicurezza" e della "difesa" delle Amministrazioni dello Stato. Questi "tagli" impediranno l'acquisto di autovetture, di mezzi, di strumenti utili per svolgere il servizio nonché la possibilità di avere risorse sufficienti e necessarie per le attività addestrative, per i corsi di formazione, per rinnovare le armi...» e mezzi necessari per la sicurezza pubblica «è stata prevista la riduzione complessiva nel triennio dell'organico delle Forze di polizia e delle Forze armate di circa 40.000 operatori»; (...) «Di conseguenza saranno migliaia le pattuglie e gli operatori in meno sul territorio con conseguente riduzione dei servizi e dei controlli ed un'oggettiva riduzione della capacità operativa e d'intervento sul territorio delle forze dell'ordine e delle forze armate».

 

Sono tutti passi letterali citati da quel documento che conclude letteralmente: «il provvedimento contiene decisioni che vanno in netta controtendenza con l'obiettivo dichiarato di collocare sicurezza e difesa in cima alle priorità dell'azione di Governo, quale indispensabile premessa della possibilità di sviluppo di questo Paese». E sapete, signori del Governo e della maggioranza, chi afferma tutto ciò? Non noi, non il Partito Democratico, non Walter Veltroni e non le opposizioni; lo dicono e lo sostengono con forza e convinzione tutti i sindacati di Polizia e tutti i CO.CE.R militari, uniti contro l'azione del Governo.

Siete riusciti sul tema della sicurezza, signori della maggioranza, in un'impresa impossibile che non è riuscita nemmeno al tanto vituperato Governo precedente. Siete riusciti a unificare le forze di polizia, sicurezza e prevenzione di tutto il Paese, di ogni ideologia storia e cultura, da destra a sinistra: 500.000 operatori del comparto sicurezza e difesa, tutti insieme, contro la vostra politica sulla sicurezza pubblica. Complimenti: il vostro intervento è un fiasco.

Noi del Partito Democratico non saremo di certo soddisfatti né contenti per questo che si prospetta come un buco nell'acqua. Continueremo nel nostro lavoro in Parlamento e nel Paese per una sicurezza seria e vera, per un sistema giustizia che funzioni nel rispetto dei principi fondanti della nostra Carta costituzionale e disposti ad una collaborazione solo se sarà seria e leale.

Voteremo contro il testo del provvedimento che ci viene proposto in quest'Aula perché, ad accezione delle parti che avete copiato dal pacchetto Amato, le vostre linee guida in materia di sicurezza e giustizia sono fortemente inadeguate e inconcludenti. Sono un pastrocchio e creeranno ulteriori problemi ad un Paese già preoccupato e in affanno. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che giunge all'esame di quest'Aula del Parlamento è lungamente atteso non solo dai cittadini del nostro Paese, ma da tutti gli operatori e le forze di polizia della nostra Nazione.

Intorno a questo tema così complesso e complicato, sono state articolate argomentazioni e discussioni che poco hanno a che fare con il merito e il contenuto del provvedimento. In un Paese dove ogni anno sono denunciati oltre 2,7 milioni di reati per i quali dovrebbe valere il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ci troviamo a veder criticata la norma contenuta nel decreto-legge con la quale il Parlamento, nell'espressione della sua sovranità, indica le linee di priorità. Qualcuno ci dovrebbe spiegare come circa mille pubblici ministeri possano esercitare l'azione penale per un numero così elevato di reati.

In realtà, nel nostro Paese non vige l'obbligatorietà dell'azione penale, bensì la facoltatività e questa dipende dall'autore del reato: se è un colletto bianco allora forse si procede, ma se l'autore colpisce il patrimonio allora il reato può essere mandato a prescrizione. Con il provvedimento al nostro esame il Parlamento dà un indirizzo preciso agli uffici giudiziari affinché sia esercitata l'azione penale in conformità con il principio costituzionale che è inequivocabile: i reati sono distinti non in relazione alla qualificazione sociale e soggettiva di micro e macrocriminalità, ma sulla base della flagranza. Su 100 reati commessi nel nostro Paese, solamente nel 5 per cento dei casi si conoscono gli autori e il decreto-legge impone agli organi giurisdizionali di procedere con il procedimento direttissimo e con il giudizio abbreviato. Si tratta di un messaggio chiaro ed evidente nei riguardi della criminalità e delle condotte recidivanti.

Sono assolutamente convinto del fatto che, attraverso l'adozione di tali misure, vi sarà l'abbattimento del numero dei reati commessi nel nostro Paese; l'abbattimento sarà ulteriormente corroborato dagli interventi incisivi in ordine all'aggravamento di alcuni reati, che questa maggioranza si assume la responsabilità di applicare come politica criminale prima che si verifichi un evento infausto e non dopo. Noi proponiamo la medicina prima che la malattia si manifesti!

Nel corso del dibattito, anche nel confronto con l'opposizione, abbiamo tenacemente sostenuto questo principio; io ritengo che esso rappresenti una svolta fondamentale nella politica criminale del nostro Paese perché una volta per tutte si afferma che in Italia, accanto ai diritti inviolabili e fondamentali, esiste anche quello alla sicurezza dei cittadini, che nell'evoluzione dei diritti si accompagna sempre ai diritti di libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).

Nel nostro Paese - lo dobbiamo affermare con grande determinazione - ci sono alcuni reati definiti micro che non venivano perseguiti semplicemente per un pregiudizio ideologico, perché in fondo toccavano il patrimonio e non determinavano quella responsabilità soggettiva che invece noi dobbiamo ascrivere rispetto alle condotte devianti.

Se esaminiamo nella sua esplicazione il diritto alla sicurezza sin dalla sua nascita, lo ritroviamo nella rivoluzione francese, nel costituzionalismo inglese, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel Trattato europeo sui diritti fondamentali. Cos'è il diritto alla sicurezza se non il diritto dello Stato di perseguire i criminali e di difendere le vittime della criminalità? (Applausi dal Gruppo PdL). In campagna elettorale ci siamo assunti questo onere lo abbiamo sostenuto a distanza di tre mesi con cinque provvedimenti: il decreto-legge sul quale oggi quest'Assemblea è chiamata ad esprimersi, un disegno di legge all'esame del Senato e tre direttive comunitarie che realizzano ed affermano il diritto alla sicurezza.

Andiamo ad esaminare nel concreto cos'è il diritto alla sicurezza. Noi eleviamo la sanzione criminale per il delitto di associazione mafiosa; e aggraviamo le sanzioni per i partecipanti e per gli organizzatori; prevediamo la pena dell'ergastolo per chi uccide appartenenti alle forze dell'ordine (Applausi dal Gruppo PdL e LNP). Tale ultima è una misura decisiva! Ricordo che neppure un mese fa a Napoli è stato ucciso un sottotenente dei carabinieri proprio perché vi è un sistema penale che non colpisce questo tipo di illeciti. Inoltre, interveniamo in modo preciso sul senso di responsabilità e di dovere che i cittadini, anche quelli stranieri, hanno nel nostro Paese, introducendo due norme. La prima prevede che chi declina false generalità viene arrestato e punito: fino ad oggi, senza questa misura, si praticava lo sport di essere identificati 10 o 20 volte con 10 o 20 nomi falsi, con 10 o 20 processi, ma mai era stato adottato un simile provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL). Ebbene, con questa norma, chiariamo che chi viene in Italia, oltre a portare i documenti, deve dire come si chiama e non può declinare false generalità ad un organo di polizia perché il nostro Paese non ha risorse organizzative e di giustizia per praticare lo sport delle impunità. (Applausi dal Gruppo PdL e LNP).

La seconda norma - al riguardo sottolineo che abbiamo accolto anche un emendamento presentato dal senatore Carofiglio - prevede che chi si brucia i polpastrelli, cioè chi impedisce l'identificazione dattiloscopica, è punito perché commette un gravissimo reato.

Andiamo ulteriormente avanti, cari colleghi: gli interventi in esame sono assolutamente necessari e fondamentali anche al fine di raccordare le forze che si oppongono e garantiscono il diritto alla sicurezza dei cittadini. Ad esempio, la misura che attribuisce al sindaco il potere di ordinanza in materia di sicurezza urbana, (Applausi dal Gruppo PdL): lo avevamo promesso in campagna elettorale e ora lo abbiamo attuato. Attraverso questo provvedimento attuiamo anche il coordinamento tra le forze di polizia locali e le forze di polizia dello Stato nel rispetto dei principi costituzionali e senza aderire, come è stato detto, verso derive proprie degli sceriffi. Noi, cioè, attuiamo i principi costituzionali che valgono in tutti i Paesi del mondo, realizzando il principio della tutela dell'interesse nazionale.

Tuttavia, non secondarie sono, cari colleghi, le misure in materia di prevenzione antimafia, cioè quelle che erano auspicate da grandi magistrati come Giovanni Falcone o Paolo Borsellino, che qui sono stati evocati. Estendiamo le misure antimafia, di cui alla legge n. 575 del 1965, anche alle altre associazioni mafiose; portiamo il procuratore nazionale antimafia a partecipare ai procedimenti per l'erogazione di misure di prevenzione, ma soprattutto realizziamo un elemento fondamentale del contrasto alla mafia, cioè la confisca dei patrimoni che non sono giustificati da parte dei mafiosi (Applausi dai Gruppi Pdl e LNP). Questa è una scelta di politica del diritto precisa, che inequivocabilmente tende a contrastare le organizzazioni mafiose.

Allora, il diritto alla sicurezza nel nostro Paese diventa un diritto pieno di cittadinanza concreta e quando in Parlamento ratificheremo il Trattato di Lisbona, in cui il diritto alla libertà e alla sicurezza sarà di tutti i cittadini dell'Unione europea, avremo conformato il nostro ordinamento all'idea che l'Italia partecipa alla costruzione di questo progetto unitario, perché abbiamo la forza, i numeri e, soprattutto, il sostegno del corpo elettorale per portare il nostro Paese verso i suoi più alti e immancabili destini. (Vivi applausi dai Gruppi Pdl e LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

161

Contrari

120

Astenuti

8

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE.Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692-B)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Il Senato,

        considerato che:

            le modificazioni apportate presso la Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, sono finalizzate alla determinazione - attraverso lo strumento legislativo - delle «priorità assolute» nella celebrazione dei processi. In particolare, l'articolo 2-bis del disegno di legge, così come modificato, non si limita a stabilire semplicemente i «criteri di priorità» che il magistrato dovrà considerare ma, viceversa, elenca tassativamente i reati che dovranno essere perseguiti con precedenza rispetto agli altri, che, inevitabilmente, finiranno per essere «non perseguiti» e si tramuteranno - sotto il profilo strettamente pratico ed applicativo - in «non-reati». L'art. 2-ter, infatti, lascia ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di decidere di mettere su un binario morto - con un rinvio sino a 18 mesi - i processi «non prioritari», ovvero non compresi nell'articolo 2-bis del disegno di legge in oggetto. In particolare, nei confronti dei processi per reati indultabili, commessi cioè fino al 2 maggio 2006 se la pena «eventualmente da infliggere», rientra nei 3 anni del condono;

            la legislazione vigente sancisce l'obbligo per il giudice di comunicare al Consiglio Superiore della Magistratura le priorità individuate. L'articolo 2-ter del progetto normativo in oggetto, pur contemplando lo stesso obbligo di rendicontazione, attribuisce al Ministro della giustizia - organo di vertice politico-amministrativo - la valutazione delle scelte effettuate dai capi degli uffici giudiziari;

        premesso che:

            tale disciplina normativa si pone in palese contrasto con l'articolo 112 della Costituzione il quale, sancendo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo» (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991). Da ciò consegue che, fino a quando esisterà quel precetto costituzionale né Parlamento, nè tanto meno il Governo, potrà vincolare i magistrati a seguire scale di priorità obbligatorie nel perseguimento di dati fatti criminosi (con una sostanziale immunità per i reati pretermessi). Il Parlamento può bensì depenalizzare certi fatti, ma finchè essi sono qualificati reati, tutti devono essere immediatamente ed egualmente perseguiti;

            la Corte Costituzionale ebbe ad affermare già nella sentenza n. 84 del 1979 che «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale». Sicchè l'azione è attribuita a tale organo «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio». In altri termini: il principio di legalità (articolo 25 della Costituzione, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale;

            la realizzazione della legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente ottenibile se l'organo cui l'azione è demandata dipende da altri poteri, ovvero ne sia da essi «valutato»: sicchè di tali princìpi è imprescindibile requisito (formale e sostanziale) l'indipendenza del pubblico ministero, del magistrato nonché del capo dell'ufficio giudiziario;

            il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito favor actionis. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, in un sistema di azione penale «guidata» e «valutata» sancita dal disegno di legge in oggetto, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della notitia criminis. Ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa;

            peraltro nel nostro sistema, azione penale obbligatoria non significa, meramente, consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo, nè dovere del P.M. di iniziare il processo per qualsiasi notitia criminis. Limite implicito alla stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo: regola, questa, tanto più vera nel nostro sistema, che pone le indagini preliminari fuori dell'ambito del processo stabilendo che, al loro esito, l'obbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se sia stata verificata la mancanza dei presupposti che rendono doverosa l'archiviazione, che è, appunto, non-esercizio dell'azione (articolo 50 del codice di procedura penale);

            l'articolo 2-ter del disegno di legge in oggetto, lasciando ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di decidere di mettere su un binario morto - con un rinvio sino a 18 mesi - i processi «non prioritari» sancisce una sorta di «amnistia occulta», applicata radicalmente al di fuori della procedura prevista dall'articolo 79 della Carta costituzionale;

        dispone

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non passare all'esame dell'Atto Senato 692-B.

ORDINI DEL GIORNO

G200

VIZZINI, LUMIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di discussione sul disegno di legge n. 692-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati),

        considerato

            che il provvedimento reca numerose disposizioni che modificano leggi previgenti, confermando l'esigenza di un coordinamento legislativo da realizzare mediante interventi di riordino, testi unici e altre misure dirette a dare razionalità e coerenza a norme diffuse nell'ordinamento in diversi corpi legislativi;

            che, in particolare, vi sono importanti disposizioni e in materia di misure di prevenzione, che modificano in parti diverse, ai sensi dell'articolo 10, la legge 575 del 1975;

            nel presupposto che la riformulazione dell'articolo 10, realizzata durante l'iter di conversione, non abbia inciso sulle competenze del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale, competenze già previste espressamente dall'articolo 10 del decreto nel testo originario e in parte non riprodotte nel testo riformulato esclusivamente in ragione della integrazione apportata all'articolo 1 della stessa legge, che in via generale ne estende l'applicazione ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dalla citata disposizione del codice di rito;

        impegna il Governo:

            a promuovere un riordino normativo di carattere generale in materia di sicurezza pubblica e, in particolare, in materia di misure di prevenzione.

________________

(*) Accolto dal Governo

G100

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la sicurezza pubblica è una delle priorità di questo Governo ed ha nella disponibilità di personale qualificato uno dei suoi principali strumenti;

            il 6º bando di arruolamento del V.F.B. nelle Forze Annate (G.U. n. 38 - IV serie speciale del 16 maggio 2003) prevede la possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

            il bando, all'articolo 16 riguardante l'assegnazione dei posti, riserva 490 posti per l'immissione nei Carabinieri ai volontari che ne facciano richiesta nella domanda di arruolamento e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze Armate;

            alla fine dello scorso anno agli interessati fu comunicato che, in ragione della disponibilità di risorse previste dalla legge finanziaria 2007 relativa alle assunzioni nei Carabinieri, potevano essere incorporati in quell'anno solo coloro i quali si erano classificati entro il 266º posto; e che la posizione dei rimanenti 234 classificati, congedati nei primi giorni di dicembre, « sarà riconsiderata nel quadro delle alimentazioni previste dalla legge finanziaria del 2008»;

            questi 234 vincitori di concorso ritenevano, per essere loro stato più volte riferito, che non ci sarebbe stata soluzione di continuità tra la loro appartenenza all'Esercito e il passaggio ai Carabinieri;

            tra essi molti sono i padri di famiglia, titolari dell'unico reddito, molti hanno partecipato a rischiose missioni internazionali, tutti hanno fatto affidamento su una continuità di reddito, ampiamente meritata e per altro promessa;

            che i 234 non possono intraprendere attività lavorative perchè vincitori di concorso in attesa di chiamata di carattere militare;

            a questi militari non è stato corrisposto neppure il trattamento di fine rapporto che potrebbe aiutarli a superare le presenti difficoltà benché nei loro CUD risultino pagate le relative imposte;

            la grave situazione delineatasi potrebbe portare, se ulteriormente protratta, a ricorsi onerosi per la pubblica amministrazione;

        impegna il Governo:

            ad attuare nel corso del 2008 l'immissione nei Carabinieri di detti 234 vincitori.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92

        All'articolo 1, comma 1:

            alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea»;

            alla lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

            alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

            alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole: «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

            alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

            dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

            «b-bis) all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma, le parole: ''da cinque a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sette a dodici anni'';

                2) al secondo comma, le parole: ''da sette a dodici anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da nove a quattordici anni'';

                3) al quarto comma, le parole: ''da sette'' sono sostituite dalle seguenti: ''da nove'' e le parole: ''da dieci'' sono sostituite dalle seguenti: ''da dodici'';

                4) all'ottavo comma, dopo le parole: ''comunque localmente denominate,'' sono inserite le seguenti: ''anche straniere,'';

                5) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Associazioni di tipo mafioso anche straniere'';

            b-ter) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        La reclusione non è inferiore a due anni:

                1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

                2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome'';

            b-quater) dopo l'articolo 495-bis, è inserito il seguente:

        ''Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria'';

            b-quinquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni'';

            b-sexies) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

            ''5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio''»;

            alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»;

            dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            «c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: ''589, secondo e terzo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''589, secondo, terzo e quarto comma''»;

            alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»;

            alla lettera f), nell'alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi»sono sostituite dalle seguenti: «l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»;

            dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

        «f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        ''In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma''».

        All'articolo 2, comma 1:

            alla lettera a) sono premesse le seguenti:

        «0a) all'articolo 51:

            1) al comma 3-ter, dopo le parole: ''Nei casi previsti dal comma 3-bis'' sono inserite le seguenti: ''e dai commi 3-quater e 3-quinquies'';

            2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;

        0b) all'articolo 328:

            1) al comma 1-bis, le parole: ''comma 3-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 3-bis e 3-quater'';

            2) il comma 1-ter è abrogato;

            3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente''»;

            alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

            dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            «a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ''. Distruzione di cose sequestrate''»;

            alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è aggiunta la seguente: «antimafia»;

            dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            «b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            ''m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

            m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale''»;

            alla lettera c), capoverso «4», la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

            alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola: ''quindicesimo'' è sostituita dalla seguente: ''trentesimo''»;

            alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

            alla lettera m), le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

        Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - 1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

            a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

            b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

            c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

            d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

            e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

            f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

        2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria''.

        Art. 2-ter. - (Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria) - 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

        2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.

        3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.

        4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

        5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

        6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.

        7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

        All'articolo 4:

            al comma 1 è premesso il seguente:

        «01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso ''Art. 187'', le parole: ''commi 7 e 8'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1 e 8''»;

            al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice penale»; dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» sono inserite le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»;

            al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            «b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223''»;

            al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione''»;

            dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: ''ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,'' sono sostituite dalle seguenti: ''e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,''»;

            al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

        All'articolo 5:

            al comma 1 è premesso il seguente:

        «01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà''»;

            al comma 1, capoverso «5-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,»;

            dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: ''quindici'' è sostituita dalla seguente: ''sette''.

        1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: ''con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato''»;

        nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»:

            nel comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone», è inserita la seguente: «preventivamente»;

            nel comma 4, al primo periodo, le parole da: «adotta» fino a: «urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento,» e, al secondo periodo, la parola: «tempestivamente» è sostituita dalla seguente: «preventivamente»;

            dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

            nel comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare»sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino»;

            dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»;

            nel comma 11, la parola: «anche» è soppressa.

        Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

        «Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) - 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

        ''Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma''».

        L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

        «Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

        2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».

        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

        2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

        3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 8:

            al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            «a) al comma 1, le parole da: ''schedario dei veicoli rubati operante'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni'';

            b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente''»;

            dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI».

        Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno) - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

        L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        «Art. 10. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575) - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale'';

            b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

        2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

        3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1'';

            c) all'articolo 2-bis:

                1) al comma 1, dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: '', il direttore della Direzione investigativa antimafia'';

                2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa'';

            d) all'articolo 2-ter:

                1) al secondo comma, dopo le parole: ''A richiesta del procuratore della Repubblica,'' sono inserite le seguenti: ''del direttore della Direzione investigativa antimafia,'';

                2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: ''Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego'';

                3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: ''del procuratore della Repubblica,'' sono inserite le seguenti: ''del direttore della Direzione investigativa antimafia,'';

                4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

        La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

        Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

        Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

        Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

                a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

                b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione'';

            e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: '', del direttore della Direzione investigativa antimafia'';

            f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: ''il procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia'';

            g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: '',  del direttore della Direzione investigativa antimafia''».

        Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

        «Art. 10-bis. - (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356) - 1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

        ''2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

        2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309''».

        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

        «Art. 11. - (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152) - 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: '', anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,'' sono soppresse;

            b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente''».

        Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 11-bis. - (Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327) - 1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575''.

        Art. 11-ter. - (Abrogazione) - 1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

        All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

        Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48) - 1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge''.

        Art. 12-ter. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti'';

            b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

            c) all'articolo 96, comma 1, le parole: '', ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,'' sono soppresse;

            d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: ''tenuto conto'' sono inserite le seguenti: ''delle risultanze del casellario giudiziale,''.

        Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) - 1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

        ''2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore''».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

        «Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

        Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

            b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

        «Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

        Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

            c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

                2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

                1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

                2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

                3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

            d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

        «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

            e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

    «Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

            f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

        3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

            b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

            c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:

        «4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

            d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

            e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

            f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

            g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

        1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

            h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

            i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

            l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

            m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Articolo 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

        1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

            b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

            c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

        «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

            d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

            e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

            f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

        2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

            b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

        3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

            b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

        4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

Articolo 5.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Articolo 6.

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

        1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        «Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

            a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

            b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

            c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

        2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

        3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

        4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

        5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indíce un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

        6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

        7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

        8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

        9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

        10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

        11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

        12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Articolo 7.

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

        1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Articolo 8.

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

        1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Articolo 9.

(Centri di identificazione ed espulsione)

        1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Articolo 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

        2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

            b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

            c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

                2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

                3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

            d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

            e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

                2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

            f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Articolo 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

        1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Articolo 12.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

        1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        «Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

        2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI

2-bis.1

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Le parole: «Sopprimere l'articolo.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-ter.

2-bis.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2-bis.2

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente: «Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità».

2-bis.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, alinea, sostituire la parole: «è assicurata» con le seguenti: «il giudice, quando ne ravvisi le ragioni di urgenza, assegna».

2-bis.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, alinea, dopo le parole: «è assicurata» inserire le seguenti: «, quando ricorrono ragioni di urgenza secondo la valutazione del giudice sulla base dei criteri individuati dai dirigenti degli uffici tenendo conto anche della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti nonché dell'interesse della persona offesa,».

2-bis.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», alinea, sostituire la parole da: «assoluta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

        1-bis. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102.

        1-ter. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

        1-quater. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

        1-quinquies. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

            a) per il giudizio di primo grado: anni due;

            b) per il giudizio in grado di appello: anni due;

            c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

        1-sexies. I termini di cui al comma l-quinquies possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

        1-septies. Nel computo dei termini di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

        1-octies. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

        Conseguentemente, all'articolo 2-ter, sopprimere i commi 6 e 7.

2-bis.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai delitti di cui» aggiungere le seguenti: «al comma 3-bisdell'articolo 51 del codice di procedura penale, ai delitti di cui».

2-bis.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) ai processi relativi ai reati di concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari».

2-bis.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Inammissibile

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» alla lettera b), sostituire le parole: «relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro» con le seguenti: «per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro».

2-bis.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Le parole da: «Al comma 1» a: «amministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera b)inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia».

2-bis.102

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Precluso

Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» dopo la lettera b)inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi per i delitti commessi contro la pubblica amministrazione».

2-bis.3

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) ai processi per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

2-bis.4

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 1, lettera e)dopo la parola: «quarto» inserire le seguenti: «e quinto».

2-bis.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, dopo la lettera e)inserire la seguente:

            «e-bis) ai processi nei quali si sia dato luogo ad assunzione di prova con incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392 del codice di procedura penale».

2-bis.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1 del «capoverso «articolo 132-bis» dopo la lettera f)inserire la seguente:

            «f-bis) ai processi per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale».

2-bis.5

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «articolo 132-bis», al comma 2, dopo le parole: «degli uffici giudicanti» inserire le seguenti: «, sentiti i presidenti di sezione e acquisito il parere del procuratore della Repubblica e dei consigli dell'ordine forense interessati,».

2-bis.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Nel comma 2 del capoverso «articolo 132-bis» ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo criteri che tengono conto, altresì, della gravità e concreta offensività del fatto, del pregiudizio per la formazione della prova e dell'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».

2-ter.1

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2-ter.104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Id. em. 2-ter.1

Sopprimere l'articolo.

2-ter.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La prescrizione riprende il suo corso dalla data di fissazione della prima udienza successiva alla cessazione del rinvio. Sono acquisite al fascicolo del dibattimento senza necessità di rinnovazione le prove già assunte. Restano validi ed efficaci tutti gli atti compiuti e i documenti acquisiti prima del rinvio, anche nel caso di mutamento della composizione del collegio giudicante dopo il rinvio. Qualora la parte chieda la rinnovazione delle prove assunte, il corso della prescrizione è sospeso per la intera durata della rinnovazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice penale».

2-ter.6

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone» con le seguenti: «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono,».

2-ter.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Id. em. 2-ter.6

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone», con le seguenti: «se l'imputato, il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono».

2-ter.5

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2-ter.5

Al comma 3, sostituire le parole: «se l'imputato si oppone» con le seguenti: «se l'imputato o la persona offesa si oppongono».

2-ter.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «se l'imputato», aggiungere le seguenti: «o la parte civile».

2-ter.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «chiuso» con la seguente: «aperto».

2-ter.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, DELLA MONICA (*), LUMIA (*)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rinvio non può essere disposto per i processi relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ai reati di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne, nonché ai delitti di peculato, corruzione, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione e corruzione in atti giudiziari.»

2-ter.8

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi, dandone comunicazione al Ministro della giustizia. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere tenendo conto delle valutazioni effettuate dal Consiglio superiore della magistratura».

2-ter.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli elementi di prova acquisiti nel dibattimento penale sono trasferiti, come prova formata, in sede civile».

2-ter.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2-ter.10

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che la persona offesa non si opponga».

2-ter.11

BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di cui al periodo precedente è ammissibile esclusivamente qualora l'imputato abbia previamente risarcito il danno ovvero abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

2-ter.12

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, LUMIA (*)

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammissibilità della richiesta di cui al periodo precedente è subordinata al risarcimento del danno da parte dell'imputato».

2-ter.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO, LUMIA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 7.

________________

(*) Firme aggiunte in corso di seduta

ORDINE DEL GIORNO

G2-ter.5 (già em. 2-ter.5)

BIANCO

V. testo 2

Il Senato,

        impegna il Governo a presentare in sede di esame del disegno di legge n. 733 sulla sicurezza emendamenti tendenti a tutelare la posizione della parte offesa in sede di adozione delle misure tendenti ad assicurare una rapida definizione dei processi per reati per i quali è prevista una trattazione prioritaria, di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente disegno di legge.

G2-ter.5 (già em. 2-ter.5) (testo 2)

BIANCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo a presentare in sede di esame del disegno di legge n. 733 sulla sicurezza emendamenti tendenti a ulteriormente tutelare la posizione della parte offesa in sede di adozione delle misure tendenti ad assicurare una rapida definizione dei processi per reati per i quali è prevista una trattazione prioritaria, di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente disegno di legge.

________________

(*) Accolto dal Govern o

Allegato B

 

Integrazione all'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 692-B

La verità è che si continuano a proporre dal Governo e ad adottarsi dalla sua maggioranza norme ad personam con decreto-legge o con disegni di legge, che hanno corsie più veloci dei decreti-legge, pur se non sussistono i presupposti di necessità ed urgenza, ed evitano accuratamente un controllo di legittimità costituzionale, a partire da quello preliminare del Capo dello Stato.

È successo per il decreto-legge, che stiamo discutendo, il cui corso è stato arrestato alla Camera per consentire la presentazione e l'approvazione di un disegno di legge, il lodo Alfano, approvato in Senato con una velocità supersonica in barba all'articolo 138 e ad altre norme della Costituzione, che riguardano la ragionevole durata del processo e l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (articoli 111, 112) e soprattutto il principio di eguaglianza (articolo 3) ponendoci fuori del contesto europeo e minando la nostra democrazia.

Ed ecco che il decreto sicurezza ritorna al Senato, dopo essere stato emendato della norma salvaprocessi, peraltro sostituita con un'altra norma, che non assicura certamente la sicurezza dei cittadini, ma che ancora una volta è utile per il Presidente del Consiglio e per il suo coimputato, David Mills, nel processo che a Milano si svolge per corruzione in atti giudiziari.

Difatti, nel decreto-legge al nostro esame è prevista la possibilità di richiedere il patteggiamento anche per i processi che si trovano già nella fase del dibattimento e anche quando la richiesta è già stata respinta o comunque non era stata avanzata a tempo debito.

La ratio della norma originaria è nota: ridurre di un terzo la pena a coloro che non fanno perdere tempo alla giustizia, patteggiando la pena subito, prima del processo. Ciò ovviamente contrasta con la possibilità di richiedere un patteggiamento della pena a processo in corso o addirittura concluso, creando intralcio alla giustizia e alla ragionevole durata dei processi. Non si risparmia ovviamente tempo, ma si raggiunge un risultato: evitare che il giudice venga a motivare la colpevolezza o meno dell'imputato che, appunto, chiede il patteggiamento in extremis.

Con questo escamotage processuale si cerca di offrire a David Mills la possibilità di patteggiare, affinché il giudice non motivi sulla sua colpevolezza e, quindi, non debba motivare neanche sui comportamenti tenuti dal complice, il Presidente del Consiglio, che non partecipa al giudizio in virtù del lodo Alfano.

Certo un'eventuale condanna di Mills comporterebbe una condanna politica e morale del Premier, questione che disturberebbe l'esercizio della funzione, cui la Corte costituzionale ha collegato un interesse apprezzabile, il che non significa "costituzionalmente rilevante" né conferente ad un'etica pubblica.

E per fare ciò la maggioranza è pronta ad emanare una norma che di fatto, come già hanno osservato altri, si traduce in una sorta di ulteriore indulto mascherato.

In questo modo non sarà possibile, difatti, fare eseguire pene, che - se non fosse prevista la possibilità di riaprire i termini del patteggiamento - potrebbero comportare una condanna fino a sette anni e mezzo di reclusione (quindi, anche per rapinatori, ladri, estortori, spacciatori di droga e stupratori).

II calcolo è semplice: poiché il patteggiamento comporta la riduzione di un terzo, la pena scende a cinque anni, da cui vanno scontati ulteriori tre anni per l'indulto. Ne rimangono due, per i quali la legge consente l'affidamento ai servizi sociali. Quindi 7 anni e mezzo ridotti a zero per il solo pericolo che ci sia una condanna per una persona specifica, Mills, coimputata con il Premier.

Quindi a parole si dice di voler combattere la criminalità, ma nei fatti non esita a rendere inefficiente il sistema giudiziario, allargando le maglie della giustizia e caricando i magistrati di processi sulla base di norme, di cui si può prevedere la dichiarazione di incostituzionalità e quindi l'inefficacia. Basta pensare all'aggravante della clandestinità, con conseguente aumento di pena, se un reato è commesso da un extracomunitario e solo per lui, pur se nel fatto concorre un italiano.

Non ha senso poi neppure la nuova formulazione della norma «bloccaprocessi» in forma attenuata, nella sua nuova configurazione, poiché non risolve alcun problema della giustizia, ma lascia i tribunali intralciati e ingolfati ancora di più di oggi, perché comunque dovranno farsi centinaia di migliaia di notifiche sia agli imputati che alle parti lese, per permettere loro di non usufruire del rinvio e fra un anno saremo sempre allo stesso punto di partenza.

Dichiarazione di voto del senatore Pistorio sul disegno di legge n. 692-B

Colleghi senatori, il disegno di legge al nostro esame ha rappresentato un momento di confronto parlamentare reale e fattivo.

Il testo del decreto-legge, che pure era necessario e urgente, ha infatti recepito emendamenti sia della maggioranza che dell'opposizione, sia al Senato che alla Camera dei deputati ed è al nostro esame per la lettura definitiva.

Ora che abbiamo di fronte il testo che sta per diventare legge possiamo affermare che esso non contiene norme manifesto, non contiene proclami, ma disposizioni che presto diventeranno cogenti per contrastare l'illegalità diffusa derivante dall'immigrazione clandestina e per combattere con strumenti più opportuni la criminalità organizzata.

Le modifiche approvate dalla Camera riguardano una riformulazione degli articoli 2-bis e 2-ter introdotti dal Senato per garantire una priorità nell'esame di processi di particolare allarme sociale. Queste giungono a seguito di un più approfondito esame della materia riguardante le nuove procedure per la trattazione dei processi conseguenti alla introduzione dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

I dirigenti degli uffici giudicanti dovranno ora adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Ricordiamo che tra questi processi vi sono quelli per delitti di particolare gravità come associazione mafiosa; omicidio; rapina aggravata; estorsione aggravata; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; associazione sovversiva aggravata; partecipazione a banda armata; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. Ma vi sono anche i delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, così come i delitti previsti dal testo unico sull'immigrazione, come i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni. Vi sono inoltre i processi a carico di detenuti o di imputati sottoposti a misura cautelare personale, proprio per celebrare il processo prima che vengano scarcerati. Vi sono, quindi, i processi nei quali è stata contestata la recidiva ovvero i processi da celebrare con giudizio direttissimo o immediato.

Insomma, finalmente, il legislatore stabilisce delle priorità laddove prima queste erano lasciate alla discrezionalità del giudice. Queste priorità sono dettate dal particolare allarme sociale che i citati delitti suscitano nell'opinione pubblica e dalla necessità di modificare talune procedure che finivano per rimettere in libertà indiziati particolarmente pericolosi.

La nuova formulazione dell'articolo 2-ter, che nella sua enunciazione originaria era stato recisamente contestato dall'opposizione, prevede la facoltà per i dirigenti degli uffici giudiziari giudicanti di individuare criteri e modalità di rinvio della trattazione dei processi per i reati coperti da indulto. Questo proprio al fine di assicurare una pronta definizione dei processi ancora in essere e per i quali è prevista, nell'articolo 2-bis la trattazione prioritaria.

Si tratta di un primo passo verso una nuova definizione delle procedure processuali, che dovrà trovare il suo completamento a partire dall'autunno in una riforma complessiva della giustizia.

Diamo il nostro pieno consenso alle modifiche approvate e confermiamo il voto convinto del Movimento per l'Autonomia al complesso delle norme contenute nel decreto, su cui ci siamo soffermati in prima lettura, che presentano un quadro più efficiente per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa presenti nel nostro Paese.

Dichiarazione di voto del senatore Chiurazzi sull'emendamento 2-bis.5 al disegno di legge n. 692-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo. L'emendamento in discussione mira a conferire maggiore ragionevolezza a una norma, quale quella di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, che introduce nel nostro ordinamento una procedura per la trattazione dei processi, in chiaro contrasto con il principio di cui all'articolo 112 della Costituzione, conferendo paradossalmente, ai dirigenti degli uffici giudiziari, una discrezionalità amplissima in ordine alla scelta dei processi da trattare. Ciò contrasta non solo con l'obbligatorietà dell'azione penale e con il principio di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, in materia di diritto di azione e difesa, corretto processo e di tutela giurisdizionale dei diritti, ma anche, paradossalmente, con la linea politica da voi sostenuta, tesa a limitare la discrezionalità giudiziaria. Infatti, l'articolo 2-bis, modificando l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale costituisce una norma a regime, che pone una nuova regola per la formazione dei ruoli di udienza e per la trattazione dei processi, mediante l'integrazione di quella introdotta nel 2000. L'articolo 2-ter costituisce, invece, una norma transitoria, complementare rispetto alla prima, operando in relazione ai processi pendenti e con esclusivo riguardo a quelli ai quali è applicabile l'indulto.

Il novellato articolo 132-bis dispone quindi che, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, "è assicurata la priorità assoluta" ai processi analiticamente elencati dalla norma.

La lettera della disposizione non consente dubbi: la formazione del ruolo deve avvenire seguendo la prescrizione imperativa della norma che, individuando analiticamente i processi che hanno appunto la priorità assoluta, non lascia margini di scelta. Inoltre, la sua formulazione è tale da porre anche una gradazione all'interno dei processi che essa individua, in correlazione con l'indicazione decrescente nella stessa delineata. Se così è i dirigenti dovranno semplicemente fissare i ruoli d'udienza, avendo cura (meglio, l'obbligo) di porre sempre al primo posto i processi individuati dalla norma. Per tutti gli altri, non riconducibili a quelli dalla stessa elencati, non è possibile identificare e porre criteri, poiché la seconda delle norme non è una norma a regime. Se, invece, per provvedimenti organizzativi si intende qualcosa d'altro dalla formazione del ruolo, che coinvolge l'organizzazione ed il numero delle udienze, la distribuzione dei processi tra le sezioni ed i collegi, la norma è assolutamente lacunosa e non può essere approvata nel testo proposto, in difetto di una integrazione - quella appunto prevista dall'emendamento in discussione - la quale preveda che deve trattarsi di provvedimento da adottare mediante la procedura tabellare, che quindi, necessariamente, richiede il coinvolgimento dei presidenti delle sezioni in sede di formulazione delle relative proposte, nonché del Consiglio giudiziario, nella composizione allargata - trattandosi appunto di provvedimenti organizzativi, sui quali anche la componente forense deve essere sentita - e, infine, il controllo del Consiglio superiore della magistratura.

Peraltro, l'elencazione operata dalla disposizione lascia davvero perplessi, proprio in quanto si tratta di una norma a regime. E infatti, sul piano della politica criminale, è ragionevole che, a regime, i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con sanzioni edittali inferiori a quattro anni siano esclusi da tale ordine di trattazione prioritaria? E che dire di reati come la sottrazione di minorenni, le lesioni personali? Meritano davvero di essere proposti nella trattazione delle relative udienze, violando così i diritti delle vittime a ottenere giustizia in tempi ragionevoli? E qual è il criterio di ragionevolezza sotteso alla previsione che assegna priorità ai procedimenti i cui imputati siano stati oggetto di misure cautelari o precautelari revocate? Qual è, poi, il senso della necessità di una priorità assoluta per il processo relativo a reato commesso da colui che è detenuto, ma per altro reato, se tra gli stessi non v'è connessione? Ed è ragionevole una valutazione di gravità e pericolosità che prescinde da ogni accertamento, in ordine al tipo di reato, peraltro formulata prima ancora di ogni giudizio di colpevolezza? Sappiamo infatti che il titolo di reato, astrattamente considerato, nulla dice in merito alla concreta offensività del fatto, né tantomeno in ordine alla gravità delle conseguenze lesive che ne siano derivate alle vittime.

È quindi evidente che la norma in esame - pur indubbiamente migliorativa di quella che ha sostituito, che avrebbe disposto la sospensione di migliaia di procedimenti pur di sospenderne uno solo - è assolutamente carente di razionalità e, di più, rischia di sconvolgere gli assetti di molti uffici giudiziari, aggravando ulteriormente i problemi che affliggono la giustizia. Ma soprattutto, attraverso questa norma, si rischia di violare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, rendendo peraltro di fatto impossibile o comunque eccessivamente gravosa la tutela giurisdizionale dei diritti per le vittime di tutti i delitti - pur gravi - esclusi dalla trattazione prioritaria.

Ciò premesso, il Partito Democratico, pur contestando questa norma, non si è limitato a proporne la soppressione, ma si è fatto carico responsabilmente, in un'ottica costruttiva, del tentativo di migliorarla. A tal fine quindi si propone di precisare che i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria sono adottati dai dirigenti degli uffici giudicanti sentiti i presidenti di sezione e acquisito il parere del procuratore della Repubblica e dei consigli dell'ordine forense interessati. In tal modo si consente quindi di coinvolgere tutte le componenti del mondo giudiziario nell'adozione di provvedimenti così rilevanti per la giustizia, dando voce anche alla realtà dell'ordine forense, che non a caso è coinvolta nella programmazione tabellare anche attraverso i consigli giudiziari. In assenza di tale precisazione, la norma rischia di prestarsi ad interpretazioni difformi e suscettibili di estromettere ingiustificatamente figure - come i presidenti di sezione e i rappresentanti dell'ordine forense - di assoluto rilievo nella realtà giudiziaria.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, Giambrone, Mantica, Mantovani, Martinat, Massidda, Palma e Viespoli.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato, nelle riunioni del 28 febbraio e 10 luglio 2008, il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2008 (Doc. VIII, n. 2) e il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2007 (Doc. VIII, n. 1), predisposti dai senatori Questori.

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi, in data 15 luglio 2008, al Presidente della 5a Commissione permanente.

  

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Carrara Valerio, Di Stefano Fabrizio

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di farmaci per il trattamento

del dolore severo, di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti e delle relative sanzioni (936)

(presentato in data 22/7/2008 );

 

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 (937) (Presentato alla Camera dei deputati ed ivi ritirato C. 1495)

(presentato in data 23/7/2008 ).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002 (937) (Presentato alla Camera dei deputati ed ivi ritirato C. 1495)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 23/07/2008 ).

 

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Poli Bortone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00385 dei senatori Poretti ed altri.

  

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DELLA SETA - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

Sogin è la società costituita nel 1999, nell'ambito della riforma del sistema elettrico nazionale e ha come missione lo smantellamento (ovvero il decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi;

Sogin opera secondo gli indirizzi strategici formulati dal Ministero dello sviluppo economico;

a Sogin sono state conferite le quattro centrali nucleari italiane di Trino (Vicenza), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano di Sessa Aurunca (Caserta);

nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) (l'impianto Eurex di Saluggia, Vicenza, gli impianti Opec e Ipu della Casaccia di Roma, l'impianto Itrec di Rotondella, Matera), mentre l'impianto di Bosco Marengo (Alessandria) è stato acquisito nel 2005;

nello stesso 2003 il generale Carlo Jean, Presidente della Sogin, è stato nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, dotandolo a tal fine di ampi poteri in deroga a norme e leggi attraverso il potere di emanare ordinanze;

il 7 agosto 2004, in un comunicato stampa, Sogin annunciava che l'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi dell'Eurex di Saluggia, denominato Cemex, sarebbe potuto entrare in funzione nel 2007 e che il nuovo parco serbatoi, costruito per ospitare con maggior sicurezza i rifiuti liquidi prima citati, sarebbe stato pronto per la fine del 2005;

il 3 novembre 2005 incominciavano, piuttosto che finire, i lavori per i serbatoi suddetti;

il 21 dicembre 2005, in un'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti del Senato, il generale Jean dichiarava che la questione di Saluggia avrebbe dovuto essere risolta definitivamente per la fine del 2011, con la cementazione del liquido radioattivo, prorogando di quattro anni quanto dichiarato da Sogin stessa nell'agosto dell'anno precedente;

il 24 febbraio 2006, il generale Jean emanava un'ordinanza per permettere la costruzione, sempre a Saluggia, del deposito D/2 destinato a ospitare i rifiuti solidi a bassa radioattività già immagazzinati presso l'impianto Eurex e quelli che sarebbero arrivati dalle operazioni dell'impianto Cemex;

nel maggio 2006 diverse agenzie di stampa lanciavano la notizia di rilasci incontrollati di liquidi radioattivi, dovuti a un trasudamento dalla piscina dell'impianto Eurex, che ospitava ancora 52 elementi di combustibile irraggiato provenienti dalla centrale di Trino, con conseguente rischio di inquinamento delle falde acquifere;

il 28 settembre 2006, presso la 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, il Presidente della Sogin, Carlo Jean, e l'amministratore delegato della società, Giuseppe Nucci, hanno illustrato un piano per la messa in sicurezza lampo per l'impianto Eurex di Saluggia;

in detta audizione si segnalava che il materiale, che si trova attualmente presso l'impianto Eurex di Saluggia, sarebbe stato trasferito presso il deposito di Avogadro e questa secondo i vertici della Sogin appariva come l'unica soluzione facilmente e rapidamente perseguibile;

Giuseppe Nucci, in quella sede, precisava che comunque il trasferimento delle 52 barre della piscina dell'Eurex ad Avogadro era semplicemente una fase di transizione, in attesa del trasferimento in Francia;

in data 9 maggio 2007 la società francese Areva e la Sogin firmavano un contratto di oltre 250 milioni di euro relativamente al trattamento di 235 tonnellate di combustibile nucleare esaurito, per il riprocessamento in Francia del combustibile nucleare italiano;

nel settembre 2007, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'allora ministro Pier Luigi Bersani ha incontrato gli amministratori degli enti locali interessati alla messa in sicurezza degli impianti Sogin di Saluggia;

il ministro Bersani avviava e concludeva le trattative con la francese Areva per trasportare al centro di Cap La Hague tutti i combustibili nucleari ancora immagazzinati negli impianti italiani;

la rimozione del combustibile, irraggiato dalla piscina dell'impianto Eurex verso il deposito di Avogadro, è avvenuta alla fine del 2007 e le operazioni di bonifica della piscina stessa sono terminate poche settimane fa;

considerato che:

la decisione del trasferimento del materiale radioattivo presso il deposito di Avogadro è stata fortemente criticata da cittadini e dagli amministratori locali di Saluggia, contrari ad una collocazione, sebbene provvisoria, presso il deposito Avogadro di Saluggia;

dal giugno 2006 sono state depositate, presso il Comune di Saluggia, 2.115 firme di cittadini e di abitanti dei paesi limitrofi che chiedono che i rifiuti liquidi radioattivi vengano messi in sicurezza solidificandoli, ma soprattutto che vengano trasportati quanto prima in un luogo più sicuro, che il Governo deve individuare al più presto;

nel mese di giugno 2008 è stata recapitata, da tecnici della Sogin, a tutti i cittadini del territorio di Saluggia, una lettera a firma del Sindaco, Marco Pasteris, cui si allegava un opuscolo informativo realizzato dalla stessa Sogin, che gestisce l'attività di smantellamento dell'impianto nucleare Eurex;

nella stessa si fa presente che la Sogin è in grado di lavorare celermente e in condizioni di massima sicurezza;

allo stesso tempo, si tace il fatto che lo svuotamento del deposito di Avogadro avverrà per ultimo, in quanto la Sogin non ha disponibilità dei contenitori di trasporto, i quali sono ancora in fase di costruzione presso una società francese;

si tace il fatto che, ad oggi, dopo quattro anni di lavoro, non si sa ancora quando verrà costruito l'impianto Cemex e non si è mai chiesto conto alla Sogin di questi ritardi, che non possono essere imputati al Comune o ai cittadini;

si tace il fatto che la perdita dell'acqua dalla piscina era nota da tempo e le azioni correttive sono state prese con ampio ritardo;

si tace inoltre in ordine all'opportunità di accertare se vi siano eventuali responsabilità della Sogin per supposte contaminazioni ai danni di operatori, dovute ad operazioni routinarie di pulizia della piscina di Eurex,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiedere alla Sogin, e procedere direttamente alla relativa verifica, le necessarie garanzie circa la sicurezza dei lavoratori di ditte esterne che operano all'interno dell'impianto Eurex e l'impatto sul territorio delle operazioni finora poste in essere;

se non ritengano doveroso individuare tempestivamente un deposito nazionale unico, mantenendo in essere i piani ed i programmi già individuati dal decreto emanato nel mese di febbraio 2008 dall'allora Ministro dello sviluppo economico Bersani;

se intendano chiarire i reali tempi di messa in sicurezza del sito di Saluggia e dell'allontanamento dal territorio di Saluggia dei rifiuti solidi prodotti dall'impianto Cemex, oggetto di valutazione di impatto ambientale;

se non si ritenga opportuna la redazione di piani di emergenza che chiariscano quali siano le azioni di messa in sicurezza attuate per proteggere la popolazione di Saluggia e dei comuni limitrofi, in considerazione soprattutto della presenza in tali aree dei pozzi dell'acquedotto del Monferrato, il quale serve un centinaio di comuni, nel territorio compreso fra Casale, Asti ed Alessandria, per un totale di circa 100.000 abitanti.

(3-00170)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARLINO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il 6 febbraio 2008, a San Ferdinando di Puglia (Foggia), il cavalier Raffaele Dipace e la sua famiglia sono stati oggetto di un grave attentato incendiario all'interno del proprio garage, in cui sono andate distrutte due autovetture, attrezzature agricole e parte dello stesso edificio. Tutto ciò con gravi conseguenze nell'attività dell'azienda agricola di cui il Dipace è proprietario;

tale episodio è stato solo l'ultimo dei numerosi fatti delittuosi di cui il Dipace è stato fatto oggetto, avendo subito, dal 1989 e ripetutamente negli anni successivi, numerosi tentativi di estorsione, minacce e incendi dolosi su terreni di proprietà sua e dei familiari;

Raffaele Dipace ha sempre denuciato i vari accadimenti alle autorità preposte, evidenziando come le vicende fossero legate ad una diffusa illegalità di tipo edilizio-urbanistico sul territorio;

nonostante sia stato tutto dettagliatamente denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il Dipace lamenta un mancato intervento da parte delle autorità competenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, alla luce di quanto rappresentato, al fine di svolgere i necessari ed opportuni accertamenti.

(4-00396)

PALMIZIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 dice che l'attività venatoria è consentita "con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40";

la formulazione della legge non è chiara in quanto, dall'analisi sia dei lavori preparatori che della totalità della dottrina, si evince che, per l'esercizio dell'attività venatoria, non è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti ma di uno dei due (calibro superiore ai 5,6 millimetri o altezza bossolo superiore ai 40 millimetri);

la questione veniva risolta definitivamente dalla Circolare n. 559/C-50.065-E-97 del Ministero dell'interno pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1997 a firma dell'allora Capo della Polizia, Fernando Masone, su delega del Ministro dell'interno e mai abrogata, variata o sostituita, secondo cui, sentito anche il parere della Commissione centrale per le armi, si possono utilizzare per l'attività venatoria "i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnicofunzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40";

la situazione è stata recentemente modificata dal parere n. 557/pas.50.232/e/2008 del 12 maggio 2008 a firma del direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale, nel quale si dice che le armi di calibro superiore ai 5,6 con bossolo inferiore ai 40 millimetri non possono essere impiegate nell'attività venatoria;

immediatamente dopo tale pubblicazione alcune Questure iniziavano a chiamare i cittadini detentori di tali armi convicendoli a modificare, secondo il nuovo orientamento, le denunce già fatte, con ciò mettendosi al riparo da ricorsi e denunce, in quanto la rinuncia è "volontaria";

ciò provocherebbe un danno ai cittadini detentori di tali armi costretti a doversene disfare perché, oramai, prive di valore a causa del limitato numero detenibile e, per lo stesso motivo, moltissime ditte (armerie, importatori, fabbriche) si troverebbero in magazzino armi non più vendibili e quindi deprezzate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trovare una risoluzione alla questione, atteso che i detendori di armi utlizzate per l'attività venatoria in Italia ammontano ad oltre quattro milioni di persone e molti sarebbero colpiti negativamente dalla nuova normativa.

(4-00397)

COMPAGNA, ALLEGRINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa - Premesso che:

una foto dell'Associated Press a Tiro, al confine con Israele, il giorno dello scambio di prigionieri fra Israele e Libano, ha proposto e diffuso nel mondo l'immagine di soldati italiani del contingente di pace delle Nazioni Unite in atto di omaggio ad un ritratto di Imad Mughniyeh, leader di Hezbollah ucciso il 12 febbraio 2008 a Damasco;

il suddetto Mughniyeh viene solitamente rubricato fra i più atroci e feroci terroristi di tutti i tempi, sulle cui tracce erano da tempo i servizi di intelligence di quasi tutti i Paesi (compresa l'Italia);

l'Ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite Dan Gillerman ha chiesto l'immediato rimpatrio dei militari italiani;

il colonnello Martina, portavoce militare di UNIFIL, ha cercato invece di far risalire l'atteggiamento dei militari italiani alla tradizione rispettosa di tutti i caduti in guerra ed alla cosiddetta equidistanza delle Forze di pace in Libano;

tali argomenti accrediterebbero a Mughniyeh una dignità estranea alla sua biografia e conferirebbero una sorta di mandato all'equidistanza fra eserciti regolari e terroristi ai caschi blu italiani,

gli interroganti chiedono di sapere se la ricostruzione ed interpretazione dei fatti da parte del Governo coincidano con quelle esplicitate dal portavoce militare di UNIFIL ed in quali termini il Governo stesso si riprometta di far valere in sede internazionale gli intensi rapporti di amicizia con Israele che erano stati oggetto del principale passaggio di politica internazionale del discorso di fiducia alle Camere.

(4-00398)

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA - Al Ministro della difesa - Premesso che:

da notizie pervenute attraverso organi sindacali, risulta che in alcuni reparti dello stabilimento militare di Fontana Liri (Frosinone) non sembrano adeguatamente rispettate le condizioni di sicurezza antifortunistica;

gli impianti elettrici, ed in particolare quelli di messa a terra e di difesa contro le scariche atmosferiche, risultano non verificati, come disposto dalle normativa vigente, e per lo più sprovvisti dei relativi schemi elettrici di principio e di montaggio;

i locali della fabbrica di polvere sferica non risultano muniti di uscite di emergenza, di un passaggio distinto, visibilmente segnalato, per i pedoni e per i mezzi di trasporto, e di porte distinte per l'entrata e per l'uscita;

i vari impianti frigorifero e di generazione di vapore e gli altri recipienti soggetti a pressione risultano, anch'essi, privi di periodiche verifiche di manutenzione;

l'area antistante ai locali dell'officina "Trommel", in cui viene eseguita la lavorazione a secco degli esplosivi, presenta porosità che potrebbero trattenere esplosivo, causando pericoli di incendio e di scoppio;

le emissioni in atmosfera seguenti al processo lavorativo delle sostanze acide e al processo di combustione della centrale termica non risultano adeguatamente monitorate;

l'impianto di depurazione delle acque non è funzionante, con possibili ricadute ambientali, igieniche e sanitarie per la falda della sorgente che alimenta la rete idrica del paese e del fiume Liri;

nei locali dove è stata riscontrata la presenza di vibrazioni non sono stati adottati idonei accorgimenti progettuali atti a minimizzare la trasmissione delle stesse vibrazioni sui lavoratori;

gli stessi lavoratori non vengono sottoposti a visita periodica di controllo, come la legge dispone;

tenuto conto che le condizioni generali di sicurezza nei luoghi di lavoro è fattore da cui non si può prescindere, indipendentemente dalle particolari modalità o dalla natura dei soggetti deputati ad attuarle e a verificarne l'adeguatezza,

si chiede di sapere:

se le notizie sullo stato di sicurezza dello stabilimento militare di Fontana Liri corrispondano al vero;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda eventualmente adottare per migliorare le condizioni generali di sicurezza degli impianti e dei locali del suddetto stabilimento militare e per tutelare la salute del personale ivi impiegato.

(4-00399)

SANCIU - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

nel 2001 si è sviluppata un'epidemia di febbre catarrale degli ovini (cosiddetto morbo della lingua blu) ed il Governo italiano decise di vaccinare contro la malattia tutti i ruminanti domestici, avviando di conseguenza due campagne di vaccinazione, nel 2002 e nel 2003;

da numerosi fonti specializzate è stato evidenziato che l'avvio della vaccinazione su vasta scala non è stato preceduto da una sperimentazione preliminare sul vaccino da impiegare;

nel 2004 è stato previsto l'impiego di un vaccino tetravalente mai adeguatamente sperimentato prima;

si è verificata la messa in circolazione del virus vaccinale con infezione di animali-sentinella, con conseguente imposizione di restrizioni alla movimentazione degli animali, da cui sono derivate forti perdite di reddito agli allevatori;

i focolai di infezione si sono effettivamente ridotti, ma ingenti danni sono stati registrati dagli allevatori, con un evidente nesso di causalità con la vaccinazione;

l'evidenza delle frequenti conseguenze dannose della vaccinazione obbligatoria è rafforzata dall'adozione di provvedimenti nazionali (numerose ordinanze adottate ogni anno dal 2001 al 2005) e di leggi regionali (come ad esempio la legge della Regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2003) che hanno previsto indennizzi per gli allevatori che hanno subito danni indiretti quali aborti e riduzioni nella produzione di latte, con conseguenti forti diminuzioni di redditi;

considerato che:

si sono verificati alcuni emblematici casi, come quelli ad alcuni allevatori in aziende situate in provincia di Grosseto, che, pur avendo subito danni per diverse decine di migliaia di euro e avendo documentato il nesso di causalità con la vaccinazione obbligatoria, non hanno finora ottenuto soddisfazione, né, soprattutto, adeguate risposte;

non si possono lasciare gli allevatori danneggiati senza nessun tipo di copertura nei confronti di questi danni, limitandosi a rinvii di competenze e di responsabilità da Ministeri a Regioni e viceversa,

si chiede di sapere:

se si intenda prendere in considerazione il problema molto diffuso degli indennizzi per i danni indiretti subiti dagli allevatori a seguito delle vaccinazioni contro la lingua blu, senza ingiustificate limitazioni ad alcuni anni, dato che i danni si sono verificati in tutte le campagne vaccinali;

se si intenda procedere tempestivamente per verificare le procedure di indennizzo e la corretta erogazione delle somme per gli allevatori danneggiati;

in particolare, se si intenda appurare se la Regione Toscana sta dando seguito a tutte le domande di indennizzo presentate dagli allevatori per i danni subiti e documentati provvedendo all'erogazione degli stanziamenti all'uopo trasferiti dal Ministero in indirizzo.

(4-00400)

DE ECCHER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la situazione determinatasi a Lecce a seguito dell'improvviso decesso di un notaio che aveva omesso di effettuare i versamenti collegati alle operazioni immobiliari che il suo studio aveva seguito ha determinato per molti soggetti l'obbligo di provvedere, su sollecitazione della locale Agenzia delle entrate, ad un nuovo pagamento degli importi già a suo tempo versati;

non si riesce a comprendere con l'opportuna e la doverosa trasparenza se spetti, al di là di ogni dubbio, all'Ordine dei notai garantire in casi di questo genere i corrispondenti rimborsi rispetto ai clienti che si sono trovati ad operare in assoluta buona fede secondo le norme e la prassi;

pare trattarsi di un ambito nel quale il cittadino non risulta adeguatamente tutelato, al di là delle scelte volontarie della categoria direttamente coinvolta, motivata ad intervenire per supportare la propria credibilità generale e mantenere inalterati gli spazi della specifica funzione professionale,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la prassi con cui si risolvono episodi quali quello sopra descritto;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere ove non risultassero sufficientemente tutelati i legittimi interessi dei cittadini nella loro anomala veste di clienti in qualche modo obbligati.

(4-00401)

TOMASELLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

in data 8 luglio 2008 la Giunta municipale di Oria, in provincia di Brindisi, ha adottato una deliberazione avente per oggetto "Pubblicazioni su internet: incarico legale per la tutela dell'Amministrazione Comunale e degli Organi Istituzionali";

con tale deliberazione si è deciso di conferire incarico legale perché "vengano predisposti atti e procedure necessari alla tutela della onorabilità dell'Amministrazione" e perché, a tal fine, si possano "verificare i contenuti dei siti internet";

detti siti Internet operano da alcuni mesi nella città di Oria e rappresentano il luogo di testimonianza, di confronto e di critica sull'andamento della pubblica amministrazione cittadina, al pari di innumerevoli analoghi casi, noti e meno noti, in crescente diffusione in tutto il Paese;

a detta delibera ha fatto seguito la determinazione del dirigente comunale con cui si individuava il professionista cui affidare l'incarico suddetto e si stanziava la relativa somma a copertura delle spese previste per le consulenze;

detto incarico si configura, ad avviso dell'interrogante, come illegittimo alla luce del decreto legislativo n. 165 del 2001 che vieta esplicitamente alle amministrazioni, e nella fattispecie allo stesso Comune di Oria, che non adempiono alla pubblicazione delle consulenze precedentemente affidate di poterne assegnare di nuove, come si evince dall'elenco pubblicato sul sito www.innovazionepa.gov.it;

tale iniziativa ha prodotto grande apprensione nella cittadina, tra le forze politiche pur di opposto schieramento e grande risalto sulla stampa locale;

vista la genericità delle motivazioni e l'indeterminatezza dell'oggetto dell'incarico affidato, tale iniziativa si configura come un mero atto volto a procurare un'indebita pressione politica ai gestori e ai visitatori di detti siti Internet con una sorta di "censura preventiva", stante la "spada di Damocle" pendente di conseguenti iniziative giudiziarie verso chiunque partecipi alle discussioni su tali siti,

si chiede di sapere:

in base alle competenze attribuite al Ministro in indirizzo in materia di comunicazione, quali iniziative intenda porre in atto per tutelare la libera espressione di opinioni che attraverso i moderni strumenti della rete consentono la più ampia e trasparente partecipazione alla vita pubblica nazionale e locale;

se e come si intenda ribadire e confermare, anche per via normativa, l'impraticabilità dell'estensione ai siti Internet o ai blog delle regole che prevedono una responsabilità per omesso controllo al pari della stampa e delle direzioni giornalistiche, in considerazione delle caratteristiche stesse della comunicazione via Internet, della contemporaneità, della velocità, del numero dei commenti che, a volte, i siti ospitano e consentono molto difficilmente qualsiasi forma di controllo propria della carta stampata.

(4-00402)

PORETTI, PERDUCA - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della difesa - Premesso che:

secondo un articolo del quotidiano "Il Sole-24ore" dell'11 novembre 2007, a pag. 11, dal titolo «Settantamila precari di serie B. Sono i vincitori di concorso ancora senza posto - La sanatoria alimenta i ricorsi», e secondo le notizie diffuse dal "Comitato vincitori non assunti della pubblica amministrazione" attraverso il sito Internet www.vincitori-non-assunti.org, sono circa 70.000 i cittadini che, vincitori e/o idonei di concorsi pubblici, sono ancora - spesso da anni - in attesa di assunzione. Tra questi, circa 700 presso il Ministero della difesa;

nonostante siano già stati espletati concorsi da parte del Ministero della difesa, con regolari vincitori che non sono mai stati assunti, vengono banditi ulteriori concorsi con altrettanti costi economici;

secondo il Comitato, dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi, ogni tentativo di ottenere notizie dai Ministeri competenti sulle date di assunzione, si è risolto in un nulla di fatto: la motivazione sarebbe, a causa del blocco delle assunzioni, la mancanza di autorizzazione della Funzione pubblica;

la situazione si è ulteriormente aggravata con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 66 relativo al turn over), che restringe la possibilità di procedere a queste assunzioni,

si chiede di sapere:

per quale ragione vengano banditi concorsi se coloro che hanno già vinto in passato non sono stati ancora assunti;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere a tutela dei vincitori di pubblici concorsi, perché sia garantito il loro diritto all'assunzione;

come si intenda agire, in presenza di vincitori e/o idonei di concorso non assunti, perché le singole amministrazioni non bandiscano ulteriori concorsi per le stesse mansioni e/o posizioni senza aver prima provveduto alle assunzioni dei precedenti vincitori;

se non si ritenga opportuno disporre l'assunzione immediata dei vincitori di concorso ancora in attesa.

(4-00403)

VIMERCATI, BASSOLI, ADAMO, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAZZUCONI, BOSONE, ROILO, GALPERTI, FONTANA - Al Ministro delle infrastrutture e trasporti - Premesso che:

risulta agli interroganti che, nell'arco di una sola settimana (precisamente il 14 e il 21 luglio 2008), due treni Eurostar si sono "spezzati" durante il percorso ferroviario da/per la stazione di Milano centrale, al deposito di Martesana;

l'assenza di passeggeri a bordo dei treni ha per fortuna evitato il prodursi di conseguenze che altrimenti sarebbero state disastrose;

nonostante tale incidente non abbia causato danni a persone, tuttavia ha destato forte preoccupazione nei cittadini e in particolare negli utenti del servizio ferroviario, soprattutto in coloro che, anche quotidianamente, usufruiscono del servizio Eurostar nella tratta interessata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di fornire maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla dinamica degli incidenti di cui in premessa;

se non intenda assumere iniziative di competenza volte al monitoraggio degli standard di sicurezza dei treni di cui si avvale Trenitalia S.p.A.;

quali provvedimenti urgenti di competenza intenda adottare al fine di assicurare agli utenti del servizio ferroviario la garanzia di una maggiore sicurezza.

(4-00404)