Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 692-B
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro dellinterno (MARONI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) con il Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione
(BRUNETTA) (V. Stampato n. 692) approvato dal Senato della Repubblica il 24 giugno 2008 (V. Stampato Camera n. 1366) modificato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
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DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
1. Identico. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato |
Allegato |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE |
Allarticolo 1, comma 1: |
Identico |
alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea»; |
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alla lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, è inserito il seguente: |
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«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, lespulsione e lallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, allarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»; |
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alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»; |
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alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole: «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, lespulsione e lallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, allarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»; |
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alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»; |
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dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: |
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«b-bis) allarticolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) al primo comma, le parole: da cinque a dieci anni sono sostituite dalle seguenti: da sette a dodici anni; |
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2) al secondo comma, le parole: da sette a dodici anni sono sostituite dalle seguenti: da nove a quattordici anni; |
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3) al quarto comma, le parole: da sette sono sostituite dalle seguenti: da nove e le parole: da dieci sono sostituite dalle seguenti: da dodici; |
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4) allottavo comma, dopo le parole: comunque localmente denominate, sono inserite le seguenti: anche straniere,; |
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5) la rubrica è sostituita dalla seguente: Associazioni di tipo mafioso anche straniere; |
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b-ter) larticolo 495 è sostituito dal seguente: |
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Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lidentità, lo stato o altre qualità della propria o dellaltrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. |
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La reclusione non è inferiore a due anni: |
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1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; |
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2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa allautorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome; |
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b-quater) dopo larticolo 495-bis, è inserito il seguente: |
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Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualità personali). Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dellaltrui corpo utili per consentire laccertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. |
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Il fatto è aggravato se commesso nellesercizio di una professione sanitaria; |
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b-quinquies) larticolo 496 è sostituito dal seguente: |
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Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dellaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellesercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; |
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b-sexies) allarticolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero: |
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5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nellatto o a causa delladempimento delle funzioni o del servizio»; |
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alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»; |
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dopo la lettera c), è inserita la seguente: |
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«c-bis) allarticolo 157, sesto comma, le parole: 589, secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: 589, secondo, terzo e quarto comma»; |
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alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»; |
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alla lettera f), nellalinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite dalle seguenti: «lavere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»; |
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dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: |
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«f-bis) allarticolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: |
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In ogni caso, lassenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma». |
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Allarticolo 2, comma 1: |
Identico |
alla lettera a) sono premesse le seguenti: |
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«0a) allarticolo 51: |
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1) al comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma 3-bis sono inserite le seguenti: e dai commi 3-quater e 3-quinquies; |
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2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso; |
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0b) allarticolo 328: |
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1) al comma 1-bis, le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3-bis e 3-quater; |
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2) il comma 1-ter è abrogato; |
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3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nellarticolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per ludienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»; |
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alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; |
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dopo la lettera a), è inserita la seguente: |
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«a-bis) nella rubrica dellarticolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: . Distruzione di cose sequestrate»; |
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alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è aggiunta la seguente: «antimafia»; |
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dopo la lettera b), è inserita la seguente: |
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«b-bis) allarticolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: |
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m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dallarticolo 495 del codice penale; |
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m-quater) fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualità personali, previste dallarticolo 495-ter del codice penale»; |
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alla lettera c), capoverso «4», la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»; |
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alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dellarticolo 449, al secondo periodo, la parola: quindicesimo è sostituita dalla seguente: trentesimo»; |
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alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»; |
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alla lettera m), le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dallarticolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre laggravante di cui allarticolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice». |
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Dopo larticolo 2, sono inseriti i seguenti: |
Dopo larticolo 2, sono inseriti i seguenti: |
«Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) 1. Larticolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: |
«Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) 1. Identico: |
Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza) 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dellergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. |
Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica; b)
ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e alligiene sul lavoro
e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; c)
ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso
da quello per cui si procede; d)
ai processi nei quali limputato è stato sottoposto
ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; e)
ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi
dellarticolo 99, quarto comma, del codice penale; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. |
2. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. |
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria. |
Art. 2-ter. - (Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002) 1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui allarticolo 132-bis delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione delludienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dellultimo reato. |
Art. 2-ter. - (Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria) 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dellarticolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dallarticolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per lapplicazione dellindulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui allarticolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nellindividuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per laccertamento dei fatti, nonché dellinteresse della persona offesa. |
2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione. |
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio. |
3. La comunicazione della sospensione del processo con leventuale indicazione della nuova data di udienza è notificata, con le modalità di cui allarticolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ai difensori delle parti e al pubblico ministero. |
3. Il rinvio non può essere disposto se limputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento. |
4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. |
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sullorganizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sullamministrazione della giustizia, ai sensi dellarticolo 86 dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma. |
5. La parte civile costituita può trasferire lazione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui allarticolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa lordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo allazione trasferita. |
5. La parte civile costituita può trasferire lazione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui allarticolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa lordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo allazione trasferita. Non si applica la disposizione dellarticolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. |
6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dellergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dellarticolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede. |
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, limputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui allarticolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dallarticolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale. |
7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241. |
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. |
8. Limputato può richiedere al presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dellufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3. |
soppresso |
9. Limputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui allarticolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla medesima data, risulti decorso il termine previsto dallarticolo 446, comma 1, del codice di procedura penale e fino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente». |
soppresso |
Allarticolo 4: |
Identico |
al comma 1 è premesso il seguente: |
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«01. Alla tabella allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso Art. 187, le parole: commi 7 e 8 sono sostituite dalle seguenti: commi 1 e 8»; |
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al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice penale»; dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» sono inserite le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera» e lultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»; |
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al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: |
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«b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: |
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2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; |
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al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
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«e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»; |
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dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
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«2-bis. Allarticolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, sono sostituite dalle seguenti: e si applicano le disposizioni dellultimo periodo del comma 1,»; |
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al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,». |
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Allarticolo 5: |
Identico |
al comma 1 è premesso il seguente: |
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«01. Allarticolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà»; |
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al comma 1, capoverso «5-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «ovvero lapplicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,»; |
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dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: |
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«1-bis. Allarticolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: quindici è sostituita dalla seguente: sette. |
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1-ter. Allarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato»; |
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nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al». |
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Allarticolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»: |
Identico |
nel comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone», è inserita la seguente: «preventivamente»; |
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nel comma 4, al primo periodo, le parole da: «adotta» fino a: «urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dellordinamento,» e, al secondo periodo, la parola: «tempestivamente» è sostituita dalla seguente: «preventivamente»; |
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dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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«4-bis. Con decreto del Ministro dellinterno è disciplinato lambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»; |
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nel comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino»; |
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dopo il comma 5, è inserito il seguente: |
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«5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»; |
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nel comma 11, la parola: «anche» è soppressa. |
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Dopo larticolo 6, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 6-bis. - (Modifica allarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) 1. Il secondo comma dellarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente: |
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Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, allinterno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma». |
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Larticolo 7 è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nellambito dei piani coordinati di controllo del territorio). 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dellarticolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato. |
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2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato». |
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Dopo larticolo 7, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dellarticolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità. |
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2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dellordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dellinterno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. |
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3. Nellesecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente allArma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dellarticolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo lincolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dellArma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dellarticolo 349 del codice di procedura penale. |
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4. Agli oneri derivanti dallattuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e limpiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di unindennità onnicomprensiva determinata ai sensi dellarticolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per lanno 2008 e a 16 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per lanno 2008 e a 8 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per lanno 2008 e a 7,2 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
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5. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». |
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Allarticolo 8: |
Identico |
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: |
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«a) al comma 1, le parole da: schedario dei veicoli rubati operante fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti didentità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui allarticolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dallarticolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; |
|
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato allinserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente»; |
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dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: |
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«1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per laccesso allo schedario dei documenti didentità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita lANCI». |
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Dopo larticolo 8, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 8-bis. - (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dellinterno) 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dellarticolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato allinserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti. |
|
2. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso. |
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3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dallarticolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378». |
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Larticolo 10 è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 10. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575) 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) allarticolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; |
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b) larticolo 2 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 2. 1. Nei confronti delle persone indicate allarticolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dellobbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. |
|
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre allinteressato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui allarticolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4. |
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3. Nelle udienze relative ai procedimenti per lapplicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1; |
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c) allarticolo 2-bis: |
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1) al comma 1, dopo le parole: Il procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: , il direttore della Direzione investigativa antimafia; |
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2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: |
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6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; |
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d) allarticolo 2-ter: |
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1) al secondo comma, dopo le parole: A richiesta del procuratore della Repubblica, sono inserite le seguenti: del direttore della Direzione investigativa antimafia,; |
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2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: Con lapplicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; |
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3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: del procuratore della Repubblica, sono inserite le seguenti: del direttore della Direzione investigativa antimafia,; |
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4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere lesecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dellesecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. |
|
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. |
|
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo lassegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dellassegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. |
|
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. |
|
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi: |
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a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dellascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; |
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b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione; |
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e) allarticolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: , del direttore della Direzione investigativa antimafia; |
|
f) allarticolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: il procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia; |
|
g) allarticolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: , del direttore della Direzione investigativa antimafia». |
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Dopo larticolo 10, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 10-bis. - (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) 1. Allarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: |
|
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. |
|
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dellarticolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dallarticolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». |
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Larticolo 11 è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 11. - (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152) 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) allarticolo 18, quarto comma, le parole: , anche in deroga allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono soppresse; |
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b) allarticolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per lapplicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente». |
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Dopo larticolo 11, sono inseriti i seguenti: |
Identico |
«Art. 11-bis. - (Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327) 1. Allarticolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
|
3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dallarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. |
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Art. 11-ter. - (Abrogazione) 1. Larticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato». |
|
Allarticolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nellambito dei poteri attribuitigli dallarticolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, lapplicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale». |
Identico |
Dopo larticolo 12, sono inseriti i seguenti: |
Identico |
«Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48) 1. Allarticolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
|
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dellarticolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui allarticolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
|
Art. 12-ter. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) allarticolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
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4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dellarticolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lattività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; |
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b) allarticolo 93, il comma 2 è abrogato; |
|
c) allarticolo 96, comma 1, le parole: , ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dellarticolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, sono soppresse; |
|
d) allarticolo 96, comma 2, dopo le parole: tenuto conto sono inserite le seguenti: delle risultanze del casellario giudiziale,. |
|
Art. 12-quater. - (Modifica allarticolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) 1. Allarticolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: |
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2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore». |
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Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008.
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare
un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità
diffusa collegati allimmigrazione illegale e alla criminalità
organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della
circolazione stradale in relazione allincremento degli incidenti
stradali e delle relative vittime;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro dellinterno e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delleconomia e delle finanze e per la pubblica amministrazione
e linnovazione;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
larticolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235. - (Espulsione
od allontanamento dello straniero dallo Stato). Il giudice ordina
lespulsione dello straniero ovvero lallontanamento dal territorio
dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione
europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando
lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Il trasgressore dellordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b)
larticolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312. - (Espulsione
od allontanamento dello straniero dallo Stato). Il giudice ordina
lespulsione dello straniero ovvero lallontanamento dal territorio
dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione
europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando
lo straniero o il cittadino di Stato dellUnione europea sia condannato
ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti
preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dellordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
c)
allarticolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla
seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena
della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1)
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellarticolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
2)
soggetto sotto leffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3)
al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
d)
al terzo comma dellarticolo 590, è aggiunto il seguente
periodo:
«Nei casi di violazione
delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso
da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellarticolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto leffetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime
è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e)
dopo larticolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze).
Quando ricorre la circostanza di cui allarticolo 589,
terzo comma, ovvero quella di cui allarticolo 590, quarto comma,
le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di
pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f)
allarticolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito
il seguente:
«11-bis. Se
il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio
nazionale.».
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Lautorità
giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dellorgano
accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando
le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta
particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o ligiene
pubblica ovvero quando, anche allesito di accertamenti compiuti ai
sensi dellarticolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. Lautorità giudiziaria dispone il prelievo di uno
o più campioni con losservanza delle formalità di cui
allarticolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione allautorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dellautorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
b) al comma 1 dellarticolo 371-bis, dopo le parole: «nellarticolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dellarticolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico
ministero, quando larresto in flagranza è già stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando limputato
in udienza non oltre il quindicesimo giorno dallarresto, salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d)
al comma 5 dellarticolo 449, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti
della persona che nel corso dellinterrogatorio ha reso confessione.»;
e)
al comma 1 dellarticolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere
a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando
procede a giudizio direttissimo,»;
f)
al comma 1 dellarticolo 453, le parole: «il pubblico ministero
può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo
che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g)
allarticolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui allarticolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dallesecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui allarticolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h)
allarticolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei
casi di cui allarticolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta
la richiesta se lordinanza che dispone la custodia cautelare è
stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza.»;
i)
allarticolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l)
allarticolo 602, il comma 2 è abrogato;
m)
allarticolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis,
600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. Allarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui allarticolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellarticolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto leffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
e successive modificazioni)
1. Allarticolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «larresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «larresto fino a sei mesi»;
b)
al comma 2, lettera c), le parole: «larresto fino
a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «larresto da
tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta
delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale
della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale
è stato commesso il reato ai sensi dellarticolo 240, comma
2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere
affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche
nel caso di cui al comma 2-bis.»;
c)
dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies.
Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere
fatto trasportare fino al luogo indicato dallinteressato o fino alla
più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per
il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d)
al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dellaccertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di
cui al comma 2, lettera c);
e)
al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono»
sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al
periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dellarticolo
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «è punito con lammenda da euro 1000 a
euro 4000 e larresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle
seguenti: «è punito con lammenda da euro 1.500 a euro
6.000 e larresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dellarticolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
3. Allarticolo 189
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. Allarticolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dellarticolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto leffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Allarticolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dellimmobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
1. Larticolo 54 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Attribuzioni
del sindaco nelle funzioni di competenza statale) 1. Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)
allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b)
allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c)
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine
pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nellesercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nellambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dellinterno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto
dei princìpi generali dellordinamento, provvedimenti contingibili
e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
lincolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti
di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche
ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.
5. Qualora
i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sullordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto
indíce unapposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno,
soggetti pubblici e privati dellambito territoriale interessato dallintervento.
6. In
casi di emergenza, connessi con il traffico o con linquinamento atmosferico
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dellutenza o per motivi di sicurezza
urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se
lordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il sindaco
può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dellazione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi
sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nellambito
delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre
ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché
per lacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale.
10. Nelle
materie previste dai commi 1 e 3, nonché dallarticolo 14,
il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare lesercizio
delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;
ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
può conferire la delega a un consigliere comunale per lesercizio
delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle
fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco
o del suo delegato nellesercizio delle funzioni previste dal comma
10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il
Ministro dellinterno può adottare atti di indirizzo per lesercizio
delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
(Collaborazione della polizia municipale
nellambito
dei piani coordinati di controllo del territorio)
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dellarticolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellinterno, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, limmediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dellattività investigativa.
(Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati
del Ministero dellinterno)
1. Allarticolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti didentità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato allinserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
(Centri di identificazione ed espulsione)
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
larticolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1.
Nei confronti delle persone indicate allarticolo 1 possono essere
proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal
questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche
se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dellobbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo
e al terzo comma dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre allinteressato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui allarticolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;
b) allarticolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) allarticolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2)
al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione
ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale,»;
3)
al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione
ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale,»;
d)
allarticolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione
ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale,»;
e)
allarticolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) allarticolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dallarticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
(Modifiche alla 22 maggio 1975, n. 152)
1. Allarticolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dallarticolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. Dopo larticolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nellambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, lapplicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, larticolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte dappello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi Maroni Alfano Matteoli Tremonti Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano