Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 8 del 02/07/2008


 

COMMISSIONI1ª e2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2008

8ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.    

 

La seduta inizia alle ore 10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  

(242) MARTINAT e PONTONE.  -  Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti  

(391) D'AMBROSIO ed altri.  -  Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari  

(583) LI GOTTI ed altri.  -  Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(617) BELISARIO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

 - e petizione n. 110 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 733, 242, 391, 583 e petizione n. 110, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 617 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 617, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583 e petizione n. 110 e rinvio)  

 

            Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

           

      Il presidente BERSELLI(PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 617, proponendone la congiunzione con i disegni di legge in titolo di cui la Commissione ha già iniziato l'esame. Integrando l'illustrazione introduttiva rileva che il disegno di legge n. 617, da un lato, introduce puntuali modifiche al testo unico in materia di immigrazione e, dall'altro, interviene su alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone.

 

            Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di congiunzione.

 

       Il presidente VIZZINI(PdL), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sulle disposizioni che maggiormente attengono alla competenza della 1a Commissione.

Sottolinea che il disegno di legge in titolo va considerato nel suo collegamento sistematico con gli altri provvedimenti che compongono il pacchetto sicurezza varato dal Governo: il decreto-legge 92/2008, già esaminato dal Senato, ed i tre schemi di decreto legislativo - in tema di ricongiungimenti familiari degli immigrati, di riconoscimento dello status di rifugiato e di diritto di circolazione dei cittadini comunitari – che sono attualmente all'esame della Commissione. Il filo che lega tali provvedimenti è l'esigenza di fornire una risposta convincente alle richieste di sicurezza quotidiana. L'impegno è teso a contrastare efficacemente la criminalità e ad attuare un buon governo dell'immigrazione così come chiedono sia le famiglie sia le imprese italiane. Si tratta di problematiche cui è stato dato ampio spazio durante la recente campagna elettorale e avvertite, seppure con sensibilità diverse, da tutte le forze politiche attualmente rappresentate in Parlamento. Ricorda le significative convergenze fra maggioranza e opposizione su alcune proposte salienti e il nuovo approccio, volto a non rinunciare aprioristicamente a quanto di condivisibile è stato elaborato nel corso della passata legislatura, ma anzi a farne propri gli indirizzi positivi e a riproporne le soluzioni efficaci, apportando i miglioramenti necessari nell'interesse della collettività. In proposito, rammenta anche la pronta istituzione della Commissione antimafia.

In tale cornice vanno collocate le disposizioni in esame, inserite in un disegno di legge per consentire un dibattito parlamentare ampio e approfondito, su una materia così sensibile per l'opinione pubblica. Il dibattito sarà aperto anche a integrazioni del testo con il fine di garantire maggiore sicurezza al vivere quotidiano di tutti gli italiani, minacciato con sempre maggior violenza dalle organizzazioni criminali transnazionali che, come le mafie nazionali, si stanno imponendo sia per la violenza delle loro azioni sia per la forza finanziaria che esprimono soffocando il libero mercato ed il futuro di molte imprese e di tanti giovani.

Riferisce quindi sull'articolo 3, che riscrive la disciplina dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano (iure matrimonii), adottando una formulazione più precisa e rigorosa. La ratio è quella di contrastare i matrimoni di comodo, che permettono pratiche elusive e rappresentano una fonte di guadagno per la criminalità organizzata. In base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza, da parte del coniuge straniero residente in Italia, raddoppia in caso di matrimonio con prole e  quadruplica in caso di matrimonio senza prole; mentre la durata minima del matrimonio, necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero, rimane immutata in caso di matrimonio senza prole e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole. Inoltre, l'articolo in esame chiarisce che - al tempo dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della cittadinanza - non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Il requisito della costanza del regime matrimoniale è previsto anche dalla normativa vigente, che tuttavia non precisa che esso debba ricorrere anche al tempo dell'adozione del provvedimento. Nota anche che le modifiche recate dall'articolo in esame riprendono – nei contenuti e nelle finalità - le innovazioni prefigurate da un disegno di legge presentato dal Governo nella passata legislatura.

Illustra anche l'articolo 7 che introduce nuovi strumenti di intervento – attribuiti ai sindaci e ai prefetti - per fronteggiare il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico. Si tratta di provvedimenti autoritativi mediante i quali ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, assistiti anche dalla previsione di sanzioni. Il relatore ricorda che, anche in questo caso, la disposizione mutua alcuni dei contenuti di un disegno di legge governativo della scorsa legislatura.

L'articolo 9 introduce nel testo unico sull'immigrazione il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, al fine di innalzare il livello di prevenzione rispetto a condotte che attualmente sono contrastate solo a livello amministrativo. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sottolinea il rilievo critico della materia in esame, perché riconnette un disvalore penale – con le relative conseguenze sanzionatorie - a condotte che attualmente non sono penalmente rilevanti. Si tratta perciò di una scelta politica sulla quale è legittimo auspicare un dibattito ampio e articolato. Osserva tuttavia che la norma in esame non è una norma sconosciuta agli ordinamenti dei Paesi occidentali; essa è presente in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, per restare in Europa; è contemplata anche dalla legislazione statunitense, per guardare oltre oceano. Il dato di diritto comparato permette di affrontare la questione per quello che essa rappresenta in realtà: una scelta della politica, strumentale a un rafforzamento della cogenza effettiva della normativa sugli ingressi; una scelta già effettuata da alcuni Paesi fra i primi sul piano della civiltà giuridica. Quanto all'analisi del testo, rileva che il Governo ha adottato una formulazione molto asciutta, che consente l'apertura di un ampio dibattito  e auspicabilmente soluzioni condivise.

Quanto all'articolo 16, esso subordina l'iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Per comprendere la ratio di tale innovazione, la norma in esame va posta in relazione sistematica con alcune misure previste da altri provvedimenti del pacchetto sicurezza. In primo luogo, va considerato lo schema di decreto legislativo in tema di libera circolazione dei cittadini comunitari, il quale introduce un obbligo di richiesta dell'iscrizione anagrafica entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso e prevede che l'essere non in regola con tale adempimento costituisce un motivo imperativo di pubblica sicurezza per l'allontanamento. In secondo luogo, va ricordato che il decreto-legge in materia di sicurezza, come emendato durante l'esame presso il Senato, prevede che il sindaco segnali alle competenti autorità la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. In tale ottica sistematica, appare allora chiaro che la norma in esame rafforza ulteriormente il ruolo collaborativo degli amministratori locali nell'azione di contrasto alle forme di presenza irregolare sul territorio.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce elementi di modernizzazione nella lotta alla criminalità transnazionale favorita anche dal riciclaggio connesso all'uso del cosiddetto money transfer. Si tratta di una forma di trasferimento di denaro che, grazie all'uso di sempre più moderne tecnologie, elude i controlli e a volte alimenta il terrorismo e la criminalità organizzata. Sottolinea anche l'esigenza di una riflessione sullo stato del sistema bancario e finanziario che, a suo avviso, è eccessivamente vulnerabile. In particolare, si dovrebbe ridurre il margine di discrezionalità di cui godono le banche nella segnalazione di operazioni sospette - rilevato anche dal precedente Ministro dell'economia - introducendo un obbligo per legge assistito da adeguate sanzioni penali. Ritiene inoltre che la proliferazione di società finanziarie, soprattutto nel mezzogiorno, dovrebbe essere oggetto di accurata attenzione anche da parte del Parlamento, con lo scopo di restringere gli ambiti in cui si realizza il riciclaggio di proventi illeciti.

Nell'illustrare, infine, l'articolo 18, osserva che tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si inserisce il riferimento alle condanne per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

In secondo luogo, per affrontare le difficoltà d'identificazione emerse con l'esperienza degli ultimi anni, è ampliato il periodo massimo di trattenimento dello straniero nelle strutture denominate ora "Centri di Identificazione ed Espulsione". Infine, è inasprita la pena per lo straniero trovato nel territorio nazionale dopo essere stato già espulso coattivamente per non aver ottemperato a una precedente intimazione di allontanamento. In merito ai CIE, evidenzia che la modifica in esame è in linea con quanto previsto dalla direttiva sui rimpatri, recentemente approvata dal Parlamento europeo. Peraltro, in materia, la Corte costituzionale ha ritenuto che il trattenimento nei centri, pur rappresentando una misura incidente sulla libertà personale, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, costituisce uno strumento non irragionevole per rimuovere gli impedimenti all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n.242, recante modifiche al testo unico sull'immigrazione. In particolare, l'articolo 1, alla lettera a), apporta due modifiche all'articolo 5 del testo unico, in tema di permesso di soggiorno. Si stabilisce che la condanna non sospesa per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, se intervenuta nei cinque anni precedenti l'istanza, e determina la revoca per cinque anni del permesso di soggiorno già rilasciato e in corso di validità. La lettera b)reca due novelle all'articolo 6 del testo unico, in tema di facoltà e obblighi dello straniero soggiornante. In base alla disciplina proposta viene meno la rilevanza penale dell'inadempimento all'obbligo di fornire documenti d'identificazione e si ricollega a tale inadempimento la possibilità di ricorso a rilievi fotodattiloscopici e di accompagnamento e trattenimento negli uffici di pubblica sicurezza, per il tempo necessario all'identificazione. La lettera c) apporta una modifica all'articolo 12, comma 5, del testo unico che disciplina il reato di agevolazione della permanenza di stranieri irregolari. Nel rivedere il trattamento sanzionatorio si prevede anche che, quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Al riguardo ricorda che un emendamento al decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di sicurezza,  approvato durante l'esame in Senato, prevede una analoga circostanza aggravante.

Quanto al disegno di legge n. 391, esso esclude la rilevanza penale dell'inosservanza del divieto di reingresso a seguito di provvedimenti di espulsione amministrativa: lo straniero, in caso di trasgressione, è fatto oggetto di una nuova espulsione amministrativa, ma non anche di sanzioni penali. In secondo luogo, sono depenalizzati il trattenimento indebito nel territorio nazionale a seguito di ordine di allontanamento del questore e il reingresso indebito a seguito dell'espulsione coattiva che consegue al primo illecito. La relazione illustrativa afferma che tali innovazioni sono volte a eliminare il disvalore penale di comportamenti che non presentano alcuna pericolosità e che comunque sono meglio contrastabili con provvedimenti di tipo amministrativo. Rileva che il citato disegno di legge n. 391 sottende una logica diversa da quella del provvedimento governativo, che innalza il livello di deterrenza penale per assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione.

 

            Il senatore CASSON (PD) prende quindi la parola per sollecitare nuovamente la richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 451 della senatrice Della Monica ed altri, alle Commissioni riunite, al fine di consentirne l'esame congiunto con i provvedimenti in titolo. Con riferimento invece al disegno di legge n. 272 della senatrice Incostante osserva come il proprio Gruppo ritenga più opportuno non insistere per la richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite.

            Invita infine a valutare l'opportunità di procedere, con riferimento alle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, all'audizione in sede di Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, del Procuratore nazionale antimafia, dei soggetti attualmente responsabili delle competenze già attribuite all'Ufficio italiano cambi, del responsabile del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia Di finanza, del responsabile dell'AISI competente in materia di sicurezza valutaria nonché infine dei rappresentanti sindacali delle Forze di polizia.

           

            Il sottosegretario MANTOVANO osserva che sarebbe più opportuno audire il vertice della Direzione investigativa antimafia in luogo del rappresentante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia Di finanza e del responsabile dell'AISI.

 

            Il presidente BERSELLI, dopo aver dichiarato di condividere la richiesta di audizioni testè formulata dal senatore Casson, propone di rinviare l'avvio della discussione generale ad una successiva seduta da convocarsi martedì 8 luglio alle ore 9 e di svolgere le audizioni richieste nel pomeriggio di martedì, compatibilmente con gli impegni delle singole Commissioni 1a e 2a e con i lavori dell'Assemblea.

           

            Il senatore BIANCO (PD) invita il Presidente a valutare l'opportunità di invertire il calendario dei lavori, destinando la mattinata di martedì allo svolgimento delle audizioni e avviando la discussione generale nel corso del pomeriggio di martedì.

           

            Il senatore PASTORE(PdL), nel sottolineare come sia più opportuno assicurare la partecipazione dei senatori alle riunioni degli Uffici di presidenza integrati destinate allo svolgimento delle audizioni, anche in ragione della mancanza di pubblicità dei lavori, si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal presidente Berselli.

 

            La senatrice ADAMO(PD), dopo aver dichiarato di concordare con la proposta formulata dal senatore Bianco, invita a valutare l'opportunità di procedere all'audizione anche delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere in Italia, in particolare se aventi un rapporto istituzionale con il Ministro dell'interno.

           

            Dopo che il senatore MARITATI (PD) ha dichiarato di associarsi alla richiesta da ultimo formulata dalla senatrice Adamo, la senatrice DELLA MONICA (PD) sottolinea l'opportunità di audire sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo anche i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, nonché i rappresentanti dell'ANCI competenti in materia di immigrazione, già peraltro auditi, lo scorso 26 giugno, dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dalla 1a Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 4.   

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver precisato che la sede di confronto presso il Ministro dell'interno richiamata dalla senatrice Adamo fosse in realtà la Consulta per l'Islam - un organo con una missione limitata ai problemi dell'islamismo, istituito dall'allora ministro Pisanu unicamente per favorire un proficuo dialogo tra lo Stato e la comunità islamica nazionale - si riserva di effettuare una ricognizione delle associazioni maggiormente rappresentative delle comunità straniere soggiornanti in Italia da inoltrare alle Commissioni riunite.

 

            Il presidente BERSELLI, nel confermare la proposta di calendario già formulata, osserva come essa consenta di conciliare, nel miglior modo possibile, l'attività delle Commissioni riunite con gli impegni delle singole Commissioni.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL) concorda con la proposta di calendario formulata dal presidente Berselli e propone di procedere anche all'audizione del Governatore della Banca d'Italia.

 

            Il senatore LI GOTTI(IdV), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di documentazione sui disegni di legge svolto dagli Uffici del Senato, ed in particolare per le schede di lettura, auspica però che esse possano essere redatte anche per gli altri disegni di legge con la stessa compiutezza riservata al disegno di legge del Governo, in particolare per quanto riguarda la parte afferente all'analisi dell'impatto sulla legislazione vigente.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 10,50.