Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 9 del 08/07/2008


 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2008

9ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

 

            La seduta inizia alle ore 9,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica  

(242) MARTINAT e PONTONE.  -  Disposizioni in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina e al commercio di sostanze stupefacenti  

(391) D'AMBROSIO ed altri.  -  Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari  

(451) DELLA MONICA ed altri.  -  Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(583) LI GOTTI ed altri.  -  Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(617) BELISARIO ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di false attestazioni e di identificazione delle persone. Disposizioni per il contrasto della illegalità diffusa, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

 -e petizione n. 110 ad essi attinente

(Esame del disegno di legge n. 451, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583, 617 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 733, 242, 391, 583, 617, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 451 e rinvio)  

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

 

Il presidente BERSELLI(PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 451, proponendone la congiunzione con i disegni di legge in titolo di cui le Commissioni riunite hanno già iniziato l'esame. Integrando l'illustrazione introduttiva rileva che il disegno di legge n. 451 introduce misure contro molestie e violenze alle donne, alle persone diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale. Dopo aver ricordato come le tematiche oggetto del disegno di legge in esame fossero già presenti nel contenuto di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione al decreto-legge in materia di sicurezza, e per i quali i relatori avevano invitato i presentatori al ritiro, al fine di trattare la materia in sede di esame del disegno di legge ordinario, ribadisce la piena condivisione della delicatezza ed importanza delle questioni afferenti tali forme di violenza e molestie, le quali, costituiscono una vera e propria emergenza nel nostro Paese.

Con riferimento alla gravità della situazione dà conto dei dati statistici riportati nella relazione al disegno di legge, sui quali si riserva peraltro di effettuare un'ulteriore e  più puntuale verifica.

Illustra quindi le disposizioni volte ad inasprire le sanzioni per il reato di violenza sessuale. Al riguardo fa presente che il disegno di legge, da un lato modifica la descrizione delle aggravanti previste dall'articolo 609-ter e dall'altro incide sui meccanismi  di computo della pena relativa ai reati di violenza sessuale, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, con l'effetto di determinare un inasprimento delle sanzioni applicabili.

Il disegno di legge in esame introduce poi, all'articolo 9, la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, volta a garantire un più efficace intervento repressivo rispetto a comportamenti vessatori, perduranti nel tempo e spesso prodromici a più gravi aggressioni. Al riguardo fa presente che il provvedimento propone per tale fattispecie di reato un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari.

L'articolo 11 del disegno di legge poi apporta alcune modifiche ed integrazioni alle norme che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa, introducendo anche il riferimento alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Da ciò deriva l'applicabilità nella materia dei reati di violenza sessuale dell'aggravante prevista dall'articolo 3 della legge n. 205 del 1993. In materia processuale poi le modifiche mirano a rendere più efficace e rapido il processo e ad assicurare alla vittima forme di protezione e di sostegno più intensi. Fra queste ultime modifiche di particolare rilievo è l'introduzione di una nuova speciale misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi. E' previsto infine la possibilità per il pubblico ministero, per ragioni d'urgenza, di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento, fatte salve le forme e le garanzie giurisdizionali previste in caso di arresto.

Il disegno di legge incide poi sulle norme relative all'utilizzo dell'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti, violenza e abuso sessuale, prostituzione e pornografia minorile, tratta degli esseri umani ed atti persecutori, estendendone la possibilità anche qualora si tratti di persone minore di anni 16 ovvero maggiorenne trattandosi di delitti portatori di conseguenza psicologicamente distruttive anche nei confronti dei soggetti adulti o quasi adulti.

Si sofferma infine sull'articolo 17 del disegno di legge, il quale integrando l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo di vita per sé o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Conclude auspicando che su tali problematiche possa essere raggiunta nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo, la più ampia convergenza fra le forze politiche, come del resto sottolineato anche nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 451.

 

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta di congiunzione.

 

E' aperta quindi la discussione generale.

 

Il senatore MARITATI(PD), dopo aver rilevato il contenuto eterogeneo del disegno di legge n. 733, osserva come alcune delle disposizioni del provvedimento, ed in particolare quelle che riproducono norme già contenute in disegni di legge adottate dal precedente Governo, possano essere considerate apprezzabili. Esprime invece un giudizio fortemente critico sulle norme in materia di immigrazione, le quali si ispirano a logiche assolutamente non condivisibili e si pongono in evidente contrasto con i principi costituzionali e con la normativa comunitaria. Tali interventi in materia di immigrazione, inoltre, destano preoccupazione sul piano della loro oggettiva efficacia ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini. Osserva quindi come sia del tutto inaccettabile considerare il problema della gestione dei flussi migratori come una mera questione criminale. Sarebbe invece, a parere dell'oratore, più opportuno introdurre misure sociali volte a favorire l'integrazione degli stranieri; nelle aree in cui è si è radunata infatti una maggiore integrazione degli extracomunitari nella compagine sociale, il tasso di devianza criminale risulta più basso.

Dopo aver lamentato il carattere propagandistico dell'articolo 9, il quale sanziona penalmente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, osserva come tale disposizione non rappresenti in alcun modo una forma di adeguamento del nostro ordinamento alle legislazioni dei principali Paesi dell'Unione europea. A ben vedere infatti nei Paesi in cui è prevista tale fattispecie criminale la sanzione comminata, semmai come sanzione sostitutiva, è l'espulsione e non già la reclusione dello straniero contravventore.

Analogamente non condivisibile è l'articolo 18, nella parte in cui aumenta la durata complessiva della permanenza dei cittadini stranieri nei centri di permanenza temporanea. Tale previsione da un lato non garantisce l'effettività dell'espulsione e dall'altro si pone in contrasto con i principi costituzionali del diritto alla difesa, nonché con la normativa internazionale e comunitaria ed in particolare con la legislazione in materia di rifugiati e con le direttive 38 del 2004 e 85 del 2005.

Sempre in relazione agli interventi in materia di immigrazione esprime un giudizio fortemente critico per le disposizioni in materia processuale le quali determinano un'inaccettabile compressione degli spazi di discrezionalità del giudice e quindi un evidente vulnus alla giurisdizione, segno di un più generale clima di sfiducia nella magistratura.

Con riferimento poi alla previsione dell'applicabilità del rito direttissimo per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato osserva come ciò determinerà un ulteriore rallentamento dell'amministrazione della giustizia. Sollecita poi una riflessione sulle conseguenze sul piano carcerario derivanti dall'introduzione della nuova fattispecie di reato. Al riguardo l'inevitabile aumento della popolazione penitenziaria determinerà il superamento dei livelli di sovraffollamento delle carceri che nella passata legislatura giustificò il ricorso all'indulto. Per ottenere una oggettiva deflazione del fenomeno dell'immigrazione illegale, sarebbe stato, a parere dell’oratore, più opportuno intervenire prevedendo forme di espatrio assistito.

Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sull'articolo 18 e sul sostanziale stravolgimento della ratio ispiratrice dell'istituto della detenzione nei centri di permanenza temporanea, introdotto al fine di consentire alle autorità di procedere all'identificazione dei soggetti e non già quale forma alternativa alla detenzione in strutture carcerarie, auspica che il Governo e la maggioranza rivedano il proprio atteggiamento su tali questioni, prendendo atto della non idoneità di tali misure per far fronte ai problemi dell'immigrazione.

 

Il senatore PARDI (IdV) deplora la logica esclusivamente repressiva del disegno di legge presentato dal Governo: esso, mentre si propone l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, assume l'immigrazione clandestina quale elemento fondamentale e quasi esclusivo di pericolo. Inoltre, alcune forze politiche considerano l’immigrazione potenzialmente eversiva dei costumi e dei valori legati a un certo territorio, ignorando che il superamento delle abitudini della civiltà contadina derivano piuttosto dall'evoluzione economica e urbanistica del Paese. Ricorda la forte domanda di lavoratori immigrati nelle regioni del Nord-Est: lavoratori che, terminato il proprio lavoro, secondo alcuni dovrebbero allontanarsi dalle piazze cittadine, abitare altrove e disinteressarsi a ogni rapporto sociale.

Si sofferma, infine, sul periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione, che si propone di aumentare da due a diciotto mesi: a suo avviso, tale misura è diretta a dissimulare un regime sostanzialmente detentivo ovvero a drammatizzare la questione dell’immigrazione con scopi esclusivamente mediatici e politici. A suo avviso, sarebbe assai più opportuno, ai fini di una vera integrazione, considerare con favore la previsione del diritto di voto per gli stranieri che in Italia lavorano e mandano i propri figli a scuola.

 

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene dapprima svolgendo talune considerazioni sul provvedimento governativo. Al riguardo osserva come la propria pregressa attività professionale nel settore della giustizia, dapprima quale pubblico ministero e successivamente come consulente del Ministero della giustizia, abbiano contribuito a far maturare la convinzione dell'importanza del valore punitivo della pena e dell'inadeguatezza di talune norme penali ed in particolare delle sanzioni previste per le fattispecie di reato oggetto del disegno di legge n. 451, del nostro ordinamento.

Con riferimento alle disposizioni in materia di immigrazione ed in particolare agli articoli 9 e 18 del disegno di legge n. 733, osserva come l'introduzione di tale nuova fattispecie di reato rappresenti invece un inutile appesantimento per il sistema, con evidenti ricadute sia in termini di efficienza che in termini finanziari. Sarebbe stato più opportuno introdurre forme di espatrio assistito o comunque misure tali da consentire al cittadino straniero la possibilità di scontare la pena, per violazioni commesse nel nostro Paese, nel proprio Stato di provenienza. La fattispecie di reato in esame, inoltre, pone evidenti problemi di compatibilità con la normativa internazionale e comunitaria in materia di asilo.

Sollecita poi una riflessione sull'articolo 18, nella parte in cui non chiarisce quali misure debbano essere adottate decorsi i 18 mesi di permanenza massima nei centri di accoglienza. Sottolinea inoltre come tali interventi non risolvano gli oggettivi problemi dell'immigrazione nel nostro Paese, i quali sono legati, come del resto ha osservato il prefetto Manganelli, al fenomeno dei cosiddetti over stayers.

Con riferimento al disegno di legge n. 451, dopo aver espresso apprezzamento per la condivisione mostrata dal relatore Berselli, si sofferma sui dati statistici richiamati nella relazione introduttiva al provvedimento. Al riguardo fa presente che i dati relativi ai casi di violenza e molestia contro le donne risultano in continuo aumento di anno in anno e rappresentano una vera e propria emergenza anche nel nostro Paese. L'inasprimento del quadro sanzionatorio introdotto dal provvedimento in esame costituisce un primo importante passo per fronteggiare tali questioni. Si sofferma poi sulle disposizioni in materia di violenza sessuale osservando come le misure introdotte mirino ad adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto nelle legislazioni di altri paesi europei. Svolge quindi talune considerazioni sull'articolo 17 nella parte in cui prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a tutte le donne extracomunitarie vittime di maltrattamenti. L'importanza di tale disposizione, sulla quale auspica il consenso dei relatori, è quanto mai evidente alla luce di recenti drammatici eventi di cronaca che hanno visto coinvolte donne straniere vittime di violenze da parte di familiari. Dà conto infine delle iniziative che il Ministero della giustizia sta portando avanti a livello internazionale fin dalla scorsa legislatura al fine di assicurare assistenza nel paese di provenienza alle vittime di sesso femminile dei reati di tratta di essere umani e di crimini a sfondo sessuale.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP) contesta in primo luogo la descrizione del fenomeno dell'immigrazione che emerge dagli interventi dei senatori che lo hanno preceduto, i quali hanno parlato degli immigrati come di soggetti in fuga dall’oppressione, dalla miseria e dalla guerra: in realtà, altro è il problema dei rifugiati – che godono di uno specifico status e di appositi strumenti di tutela – altro è quello di un’immigrazione con caratteristiche essenzialmente economiche.

In realtà, nelle parole degli oratori che lo hanno preceduto, il senatore Mazzatorta individua un persistente pregiudizio politico-culturale della sinistra, che ha fino ad oggi impedito una politica dell’immigrazione tal da tener conto delle esigenze dell’ordine pubblico, nonché della capacità di assorbimento da parte del territorio degli stessi diritti dei cittadini italiani. Purtroppo, anche il centro-destra a volte non è estraneo a un simile atteggiamento, come dimostra il fatto che nel piano-casa annunciato dal Governo, gli immigrati regolari sono compresi fra le categorie che potranno beneficiare delle nuove case ad affitto agevolato, laddove tra gli immigrati regolari vi sono anche imprenditori ed altri soggetti particolarmente abbienti. L’oratore esprime quindi una valutazione complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame e, in particolare, sugli articoli 9 e 18 che sono stati oggetto delle critiche dei colleghi dell’opposizione.

In particolare, egli osserva che l’introduzione del reato di immigrazione clandestina si muove in una direzione lungo la quale si sono già incamminati diversi Stati europei, come la Francia, la Germania, il Regno Unito ed anche la Grecia, con legislazioni che prevedono svariate fattispecie di reato e diversi sistemi sanzionatori; anche in Spagna, del resto, dove l’immigrazione clandestina è disciplinata alla stregua di una violazione amministrativa, è previsto un sistema di sanzioni ben altrimenti severo ed efficace rispetto a quanto avviene oggi in Italia.

Il suo Gruppo, peraltro, presenterà emendamenti diretti a rendere più rigorosa la formulazione dell’articolo 9, che fa riferimento alla sola fattispecie dell’ingresso irregolare, laddove va correttamente prevista anche quella della permanenza illegittima nel territorio nazionale.

Anche il prolungamento della possibilità di detenzione amministrativa nei centri di identificazione e di espulsione appare coerente con le indicazioni di una recente direttiva europea.

L’oratore si esprime poi favorevolmente in ordine all’articolo 16, che subordina la concessione dell’iscrizione anagrafica alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile dove il richiedente intende fissare la propria abitazione, una disposizione che fornisce ai sindaci un efficace strumento per evitare iscrizioni di residenza anagrafica da parte di cittadini stranieri eccessive rispetto alle possibilità del territorio comunale.

 

Il senatore GALPERTI (PD) ritiene ingeneroso quanto affermato dal senatore Mazzatorta circa un’incapacità del centro-sinistra di confrontarsi con le problematiche della sicurezza pubblica e del controllo dell’immigrazione clandestina.

Sul piano del metodo, infatti, egli osserva come, anche in sede di esame del decreto-legge sulla sicurezza, vi sia stata da parte dell’opposizione la massima apertura ad un confronto costruttivo, indipendentemente dal fatto che le singole norme fossero o meno già previste dal disegno di legge in materia di sicurezza del governo Prodi, tanto che alla fine i veri punti di contrasto sono stati solo due o tre – in particolare, la previsione dell’aggravante generale di clandestinità e la cosiddetta norma blocca-processi – mentre, nel merito, la stessa maggioranza ha accolto emendamenti dell’opposizione diretti a fornire strumenti di controllo più efficaci.

In realtà, ciò che l’opposizione si ripromette di evitare, è che il Parlamento, senza un’adeguata riflessione, finisca per approvare norme inutili, quando non dannose, semplicemente per dare all’opinione pubblica il messaggio di una nuova e maggiore severità.

L’oratore invita perciò la maggioranza a riflettere su tali norme; del resto anche la cosiddetta norma blocca-processi, che nelle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza era stata presentata in un primo momento come foriera di grandi benefici per la funzionalità del sistema giudiziario e la razionalizzazione dei criteri di contrasto al crimine, sembra ora oggetto di una riflessione più meditata.

In particolare l’oratore concorda con le critiche avanzate all’articolo 9, osservando che il giusto atteggiamento dello Stato nei confronti dell’immigrazione clandestina deve essere quello di evitare se possibile gli ingressi o le permanenze irregolari e, quando si verifichino di individuare strumenti pratici ed efficaci per l’espulsione del clandestino, un problema al quale negli ultimi 15 anni non si è riusciti ancora a dare una risposta soddisfacente, mentre la risposta penale appare al contempo eccessiva ed inadeguata.

 

            La senatrice ADAMO (PD) ritiene che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina abbia un valore prevalentemente simbolico e non sia basata su una analisi dei risultati ottenuti in termini di minore immigrazione clandestina, nei Paesi in cui vige quella fattispecie penale.

            Per quanto riguarda la previsione di una verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio in cui l'immigrato intende fissare la propria dimora, osserva che l’articolazione dell’articolo 16 del disegno di legge n. 733 è suscettibile di interpretazioni molteplici e incerte. Un'ulteriore precisazione merita anche la definizione di "straniero", usata talvolta per indicare le persone non italiane e altre volte per definire chi non è cittadino europeo. Replicando all’intervento del senatore Mazzatorta, osserva che l’ipotesi da lui formulata, di estendere la punibilità anche al soggiorno, oltre che all'ingresso illegale nel territorio nazionale, implica anche una revisione della copertura finanziaria del provvedimento.

            Manifesta quindi il suo apprezzamento per la previsione del reato di atti persecutori, proposta con il disegno di legge n. 451, assistita da strumenti che consentono alle forze dell'ordine di intervenire prima che si determinino danni gravi o irreparabili, e si chiede se non sia più opportuno procedere a un'organica revisione della disciplina sull'immigrazione, prendendo atto dell'obiettiva inefficacia delle norme introdotte dalla cosiddetta legge "Bossi-Fini".

 

            Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore VIZZINI (PdL), presidente della Commissione affari costituzionali, ricorda la sua proposta di invitare per un'audizione informale il Governatore della Banca d'Italia, in relazione alla questione del riciclaggio di proventi illeciti che il disegno di legge n. 733 si propone di contrastare con maggiore efficacia. Tuttavia, poiché all'audizione prevista potrà intervenire soltanto il dottore Giovanni Castaldi, direttore dell'Unità di informazione finanziaria, prospetta l’opportunità di aggiornare l’audizione.       

 

            Il senatore CAROFIGLIO (PD) condivide il giudizio del presidente Vizzini e chiede di rinviare l’audizione.

 

            Si associa il senatore CASSON(PD).

 

            Il senatore BERSELLI, presidente delle Commissioni riunite, accogliendo la richiesta del senatore Carofiglio, propone di rinviare le audizioni già programmate  per domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 20,30.

 

            Convengono le Commissioni riunite.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 10,50.