Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 32 del 29/07/2008


 

BILANCIO    (5ª) 

 

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2008

32ª Seduta (pomeridiana) 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.                                     

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva preliminarmente che sono stati presentati gli ordini del giorno G/949/154/5 e G/949/155/5, che fanno riferimento alla materia del credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese esportatrici nonché al tema del piano case, di cui all’articolo 11 del decreto-legge in esame. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il rispettivo parere sugli ordini del giorno in questione.

 

Il relatore FLERES (PdL) esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

 

Il sottosegretario CASERO esprime la volontà di accoglierli entrambi.

 

Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha dichiarato di aggiungere la propria firma ad entrambi gli ordini del giorno in questione, il PRESIDENTE su richiesta del senatore Morando pone quindi separatamente ai voti gli ordini del giorno G/949/154/5 e G/949/155/5, che risultano approvati all’unanimità dalla Commissione.

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 13, che si danno per illustrati.

 

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.0.1 (relativamente alla parte non dichiarata inammissibile) e 13.0.2. 

 

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 14 e alle relative proposte aggiuntive.

 

Il senatore LUMIA (PD) illustra le proposte 14.0.1 e 14.0.2, che sono volte a ricostituire le risorse relative alle opere infrastrutturali delle regioni Sicilia e Calabria, utilizzate dall’attuale Governo come modalità di copertura finanziaria del decreto-legge in materia di ICI. Evidenzia, al riguardo, che sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo in ordine alle linee che si intendono assumere circa il rilancio infrastrutturale di tali zone territoriali che risentono dell’ingente taglio di risorse a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Con il parere contrario del RELATORE  e del rappresentante del GOVERNO, sono respinte le proposte 14.1 e 14.2.

 

Il senatore LUMIA (PD), in dichiarazione di voto favorevole sulle proposte  14.0.1 e 14.0.2, ne raccomanda l’approvazione al fine di ripristinare risorse centrali per il rilancio tecnologico delle aree del Sud Italia.

 

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, poste separatamente ai voti, le proposte 14.0.1 e 14.0.2 sono respinte dalla Commissione.

 

Si passa dunque alle proposte emendative riferite all’articolo 14-bis, che si danno per illustrate.

 

Il RELATORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all’articolo 14-bis.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore MORANDO (PD), in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 14-bis.1, formula osservazioni critiche sul testo della disposizione di cui all’articolo  14-bis del decreto-legge, che non prevede la destinazione delle risorse provenienti dalle dismissioni immobiliari del patrimonio pubblico a favore della riduzione del debito, che risulta invece un obiettivo prioritario.

 

Il sottosegretario CASERO rileva, incidentalmente, in relazione alle osservazioni del senatore Morando, che la dismissione del patrimonio pubblico, ove garantirà congrui risultati, andrà comunque a contenere l’indebitamento della pubblica amministrazione, che risulta un obiettivo prioritario dell’attuale Governo.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 14-bis.1, 14-bis.0.1 e 14-bis.0.2, mentre la proposta 14-bis.2 è stata dichiarata inammissibile.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 15, che si danno per illustrati.

 

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono dunque respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, mentre la proposta 15.5 è stata dichiarata inammissibile, nonché sono respinte le proposte 15.6, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4.

 

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 16.

 

Il senatore Nicola ROSSI (PD) illustra la proposta 16.14, che interviene sulla  facoltà di trasformazione in fondazioni delle università, rilevando che l’articolo 16 del decreto-legge in esame delinea strumenti inidonei rispetto agli obiettivi annunciati dall’attuale Governo. In particolare, l’attuale tenore del testo normativo comporterà risultati opposti rispetto ai benefici per il settore universitario e, in primo luogo, per gli studenti, rischiando al contrario di favorire i soli docenti universitari.

 

Dopo che i restanti emendamenti riferiti all’articolo 16 e relativi emendamenti aggiuntivi si danno per illustrati, il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l’espressione dei pareri.

 

Il relatore FLERES (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte riferite all’articolo 16, nonché sul relativo emendamento aggiuntivo, specificando comunque l’interesse posto dalla proposta 16.14, testé illustrata dal senatore Nicola Rossi, rilevando che la disposizione di cui all’articolo 16 del decreto-legge in esame costituisce un primo elemento di più ampio percorso di revisione degli assetti delle università.

 

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al relatore, associandosi alle considerazioni svolte in ordine alla proposta 16.14.

 

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo 16.

 

Poste separatamente ai voti, sono respinte le proposte 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13.

 

La senatrice BONFRISCO (PdL) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 16.14, chiedendone la trasformazione da parte del proponente in un apposito ordine del giorno che risulterebbe condivisibile nei contenuti di impegno al Governo, al fine di migliorare la disposizione normativa.

 

Il senatore GIARETTA (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 16.14, richiamando la centralità degli interventi in materia di università quale sede per l’effettivo rilancio del Paese sul piano anche della competizione internazionale e sottolineando l’inefficacia delle misure adottate in tale materia dal Governo, che non rispondono agli intenti annunciati.

 

Posta ai voti, la proposta 16.14 risulta quindi respinta. Poste separatamente ai voti, sono altresì respinte le proposte 16.15, 16.16 e 16.17.

 

Il senatore LEGNINI (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 16.18, volta ad eliminare l’incongruenza contenuta nel comma 14 dell’articolo 16 del decreto-legge in esame, che pone peraltro un problema definitorio,  atteso che non risulta chiaro se il patrimonio delle fondazioni dovrà continuare ad essere considerato facente parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.

 

Posta ai voti, la proposta 16.18 risulta respinta. Poste separatamente ai voti, risultano altresì respinte le proposte 16.19 e 16.0.1.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 19.

 

Il senatore LEGNINI (PD) illustra la proposta 17.5 volta a sostituire il nome della rubrica dell’articolo che non è coerente con le disposizioni ivi contenute.

 

Tutti i restanti emendamenti si danno per illustrati.

 

Dopo gli interventi del RELATORE  e del rappresentante del GOVERNO, volti ad esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 17.1 a 19.0.2.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20.

 

Il senatore LUSI (PD) ritira l’emendamento 20.2.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare tutte le proposte emendative riferite all’articolo 20.

 

Sulla proposta di accantonamento interviene il senatore LEGNINI (PD) per segnalare che si tratta dell’articolo sul quale l’opinione pubblica attende delle risposte del Governo rispetto all’assegnazione dell’assegno sociale per 800 mila italiani. Ritiene inderogabile la necessità di provvedere a delle correzioni della norma rivolta inizialmente contro gli immigrati. Il Governo ha affermato che sussistono problemi interpretativi della norma che a suo parere risulta chiara e lesiva di una platea significativa di persone indigenti.

 

Il presidente AZZOLLINI ribadisce l’opportunità di accantonare l’esame dell’articolo 20 affinché si possa definire meglio un testo chiaro e per consentire al relatore e al Governo di modificare il testo.

 

La Commissione conviene di accantonare le proposte relative all’articolo 20.

 

Si passa all’esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 20, nonché di quelli riferiti all’articolo 21.

 

Il senatore ROILO (PD) illustra la proposta 21.3, soppressiva dell’intero articolo 21.  Dopo aver richiamato gli aspetti salienti dell’articolo 21, volti ad ampliare a dismisura il ricorso a contratti a tempo determinato, fa presente che le tutele dei lavoratori vengono sostituite da una sorta di liquidazione che pone comunque fine al rapporto di lavoro. Anche il limite di 36 mesi per il passaggio del contratto da tempo determinato a indeterminato viene messo in discussione potendo essere modificato nella contrattazione collettiva. Si tratta in sostanza di un articolo che è opportuno abrogare perché determina una deregolamentazione che colpisce i diritti lavoratori.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 21.4, esprimendo forte meraviglia per le scelte operate dalla maggioranza. Rispetto ad un obiettivo di modernizzazione del mercato del lavoro condiviso da tutte le forze politiche, rileva che tutti gli interventi normativi più importanti sono stati rivolti ad eliminare un dualismo che caratterizza la situazione del mercato del lavoro in Italia: la presenza di contratti a tempo indeterminato ai quali sono associate molte tutele e contratti flessibili con tutele depotenziate. Invece di procedere ad un superamento di tale dualismo l’articolo 21 ha l’effetto di allargare le possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato muovendo nella direzione opposta a quella seguita negli ultimi decenni. L’articolo quindi non affronta la sfida riformista di accettare la flessibilità del rapporto di lavoro potenziando al contempo le tutele dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

Il senatore LEGNINI (PD) illustra la proposta 21.6, ribadendo la ferma contrarietà alle norme contenute nell’articolo 21. Ritiene che i commi da 1 a 1-ter siano peraltro viziati di incostituzionalità. I contratti di lavoro precario possono essere rinnovati senza un termine fisso e in caso di illegittimo ricorso a tale strumento da parte delle imprese, in luogo della trasformazione del contratto stesso a tempo indeterminato, si introduce una sanzione assimilabile ad una multa. Si creano ingiustificate sperequazioni tra le sentenze in atto che, lungi dal riguardare soltanto le vertenze della società Poste Italiane, riguardano una platea molto estesa di persone.

L’emendamento 21.6, sopprimendo il comma 1, tenta di rimediare ad una norma sbagliata.

 

Il senatore MERCATALI (PD) illustra la proposta 21.0.1 volta ad aiutare i genitori che usufruiscono del part-time.

 

Tutti i restanti emendamenti si danno per illustrati.

 

Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

 

Il relatore FLERES (PdL) si rimette al Governo su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 21 ed esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 20.

 

Il sottosegretario CASERO ricorda che le norme dell’articolo 21, oggetto di dibattito sui quotidiani, sono risultanti da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati di iniziativa parlamentare. Ritiene che le modifiche al mercato del lavoro dovrebbero essere oggetto di una revisione più ampia, evitando il rischio di trasformare il precariato in un contratto di lavoro rigido. Alcune tipologie di lavoro hanno bisogno di essere regolate con flessibilità attraverso contratti a tempo determinato. Ritiene, infine, necessario uscire da un approccio ideologico ai problemi del mercato del lavoro dando certezze a livello normativo. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli recanti articoli aggiuntivi all’articolo 20, nonché di quelli riferiti all’articolo 21.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 20, nonché di quelli riferiti all’articolo 21.

 

Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 20.0.1, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LUMIA (PD)  sulla proposta 20.0.2, volta a ridurre il carico contributivo per la pesca e l’agricoltura al fine di rendere tali settori più competitivi, in linea con gli altri paesi europei. Oltre ai doverosi interventi di repressione del lavoro nero, la proposta si affianca per creare spazi di convenienza alla scelta di legalità.

 

Posta ai voti, la proposta 20.0.2 è respinta dalla Commissione.

 

Prima di passare alla votazione dell’emendamento 21.1, prende la parola il senatore MORANDO (PD) per segnalare che sarebbe fortemente lesivo delle prerogative del Parlamento procedere a respingere gli emendamenti riferiti all’articolo 21 per poi introdurre modifiche all’articolo stesso durante la fase dell’Assemblea mediante l’apposizione della questione di fiducia. Ritiene che la questione di fiducia debba essere posta sul testo esaminato e proposto dalla Commissione all’Assemblea. Pertanto, richiama l’attenzione della maggioranza e del relatore – che si è rimesso al Governo – in merito alla scelta di procedere alla votazione precludendo qualsiasi dibattito in Commissione su una questione di rilevante valenza sociale sulla quale il Governo potrebbe decidere di intervenire stanti le pressioni che provengono dal Paese.

 

Il presidente AZZOLLINI, in ossequio al clima di collaborazione che caratterizza i rapporti tra la maggioranza e l’opposizione, propone di accantonare l’emendamento 21.4, sostitutivo dell’intero articolo, al fine di consentire al relatore e al Governo di poter eventualmente affrontare il tema durante i lavori in Commissione.

 

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione e l’esame dell’emendamento  21.4 viene accantonato.

 

Con separate votazioni, sono respinte le proposte 21.1 e 21.2.

 

Interviene il senatore ROILO (PD) in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 21.3, rilevando che il Governo, avendo espresso parere contrario su tutti gli emendamenti soppressivi o sostitutivi dell’articolo 21, implicitamente si assume la responsabilità di mantenere il testo in esame. Dichiara, infine, che se sussiste un problema di flessibilità nel mercato del lavoro, questo si deve intendere "in uscita" e non "in entrata". Il centro sinistra, nella scorsa legislatura, ha cercato di evitare il precariato selvaggio, senza tuttavia mettere in discussione la necessaria flessibilità nel mercato del lavoro.

 

In esito a separate votazioni, sono respinte le proposte da 21.3 a 21.0.1.

 

Si passa all’esame delle proposte riferite agli articoli 22 e 23, che sono date per illustrate.

 

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, in esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 22.1 a 23.3.

 

In dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore MERCATALI (PD) sulla proposta 23.4, rilevando che la disciplina del contratto di apprendistato è una questione molto importante che va rimessa alla regolamentazione tra le parti sociali.

 

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 23.4 a 23.0.1.

 

Il presidente AZZOLLINI, prima di passare all’esame delle proposte riferite all’articolo 23-bis, propone di sospendere brevemente la seduta

 

La seduta sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,45.

 

Riprende quindi l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 23-bis.

 

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che in relazione all’articolo 23-bis del decreto-legge in esame è pervenuta una segnalazione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 287 del 1990, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che viene resa pubblica ai componenti della Commissione.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta di stralcio n. 1 dell’articolo 23-bis, rilevando che la riforma dei servizi pubblici locali rappresenta un elemento essenziale e prioritario che tuttavia deve trovare sede in un provvedimento organico e di tenore più ampio rispetto alla previsione dell’articolo 23-bis del decreto, che si limita a fornire risposte inadeguate rispetto alle esigenze del settore. La norma di cui si propone lo stralcio costituisce un tentativo incompiuto di riforma del settore, atteso che l’apertura al mercato si accompagna alla previsione di ampie possibilità di deroga da parte delle amministrazioni interessate, che porrà problemi di effettività nella liberalizzazione del settore nonché di compatibilità con il quadro comunitario. Evidenzia la problematicità dei contenuti del comma 5 della disposizione in ordine alla prevista proprietà pubblica delle reti, che profila possibili costi in capo alle amministrazioni interessate dall’acquisizione delle medesime. Nel segnalare la necessità di uno stralcio della norma in questione, rileva che risulteranno necessarie norme modificative della disciplina ivi prevista già a partire dalla prossima sessione di bilancio, a riprova dell’inadeguatezza dei contenuti della previsione del decreto-legge.

 

Il senatore MERCATALI (PD), nel dichiarare di condividere le osservazioni del senatore Morando in sede di illustrazione della proposta di stralcio, sottolinea i rischi di contenzioso connessi alla disposizione e la genericità dei meccanismi di deroga al principio di gara ivi previsto. Evidenzia altresì i profili critici relativi alla prevista natura pubblica delle reti in relazione alle società quotate in Borsa che hanno le suddetti reti stimate nell’ambito dei rispettivi patrimoni.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottolinea la varietà dei settori interessati dalla gestione dei servizi pubblici locali e le peculiari caratteristiche distintive di ciascun servizio. Rileva che l’apertura al mercato sta già operando nel senso di incentivare un migliore dimensionamento delle aziende incaricate dei servizi in questione, venendo tuttavia in rilievo una serie di fattori specificamente legati ai diversi servizi pubblici. La norma del decreto-legge pur nel variegato ambito di riferimento, consente comunque l’acquisizione di maggiori spazi sui mercati da parte delle aziende e dei soggetti incaricati di pubblici servizi con migliori capacità dimensionali e gestionali. Esprime dunque la propria condivisione per le linee profilate dalla disposizione dell’articolo 23-bis che consente un rafforzamento della competitività nel Paese.

 

Il senatore Nicola ROSSI (PD) si sofferma sul comma 3 dell’articolo 23-bis del decreto-legge, rilevando la scarsa chiarezza del tenore fiscale del possibile ricorso a deroghe alle modalità di affidamento mediante gara. La genericità della disposizione potrà infatti determinare, contrariamente rispetto agli obiettivi annunciati, un sistema di protezione e di assenza di liberalizzazione, che non incentiverà le imprese migliori.

 

Il RELATORE esprime parere contrario sulla proposta di stralcio n. 1 e su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 23-bis, rilevando in particolare che tale disposizione del decreto-legge costituisce un primo momento di un più ampio percorso di riforma del settore dei servizi pubblici locali, che appare necessario e non più procrastinabile.

 

Il sottosegretario CASERO esprime parere conforme al relatore, sottolineando come l’articolo 23-bis, approvato dalla Commissione bilancio nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, costituisca un importante elemento per la liberalizzazione del settore, pur nell’ambito di una situazione complessa e variegata che caratterizza i diversi servizi pubblici in Italia.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

Il senatore LEGNINI (PD), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di stralcio n. 1 dell’articolo 23-bis, insiste per la necessità di espungere tale norma dal testo del decreto e di affrontare la riforma dei servizi pubblici locali in un provvedimento sistematico ed organico. Sottolinea, al riguardo, la genericità del possibile ricorso alla deroga di cui al comma 3, richiamando altresì i rilievi critici svolti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, risultando dunque necessario lo stralcio della disposizione.

 

Il senatore GIARETTA (PD), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 23-bis.1, sottolinea la grave situazione di incertezza del quadro normativo che farà seguito alla norma in esame, posto che in assenza di una chiara disciplina organica sarà necessaria l’approvazione di successive e frammentarie modifiche normative di settore, con effetti deprimenti sul mercato.

 

Il PRESIDENTE pone dunque separatamente ai voti la proposta di stralcio n. 1, nonché le proposte 23-bis.1 e 23-bis.2, che risultano respinte.

 

            Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

949

 

1.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            b-bis) al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, l'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i redditi fino a 50 mila euro anni;

            b-ter) al fine di favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, la riduzione del prelievo fiscale e contributivo sulla quota di salario derivante dalla contrattazione collettiva di secondo livello;

            b-quater) ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2010 dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione, l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

        1. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:

            1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

            2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

            3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

        2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza. sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

        4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 76, è inserito il seguente:

«Art. 76-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

        1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata ''Autorità''. L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

        2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

        3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

        4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

        5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

        6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

        7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

        8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

        10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

        11. L'Autorità inoltre:

            a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

            b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

        12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

            a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

            b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

            c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

            d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

            e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti, attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

            f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

            g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

        13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

        14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

        15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

        16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

        17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

        18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

        1. A decorrere dal 1º luglio 2008, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.''; la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.''; la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare'';

            b) il comma 2 è abrogato».

        Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività)

        1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.

        2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 terzo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153 costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

        3. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

        4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

        5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 decorrono a partire dal periodo di imposta 2009».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012;

            b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.340 con la seguente: 1.400 e la parola: 2.310 con la seguente: 1.370;

            c) all'articolo 63, comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

            d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;

            e) all'articolo 82:

                al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

                al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

                al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

                al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.

1.3

VITTORIA FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, promuovere l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso:

                1) il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate;

                2) il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici

dipendenti, autonome e parasubordinate)

        1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

        ''1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:

            1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

            2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

            3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro''.

        2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

        4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

Art. 23-ter.

(Estensione e potenziamento dei congedi parentali.

Istituzione del congedo di paternità esclusivo)

        1. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dai seguenti:

        ''Art. 34. – (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

        2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

        3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

        4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

        5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

        6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

        7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

        8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

        Art. 34-bis. - (Congedo parentale aggiuntivo). – 1. Nel caso di lavoratori padri che fruiscano del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo pari ad almeno 4 mesi, è riconosciuto alla coppia, alle medesime condizioni, il diritto ad accedere ad un congedo aggiuntivo per una durata di ulteriori tre mesi''».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370»;

            c) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            d) all'articolo 82:

        al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1.4

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) ridurre l'imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a cinquantamila euro anni, attraverso l'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del residente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

        1. Al fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinati 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

        al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1.5

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-bis.

        Conseguentemente, all'articolo 60, dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3. All'articolo 11, comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera i-ter) è abrogata».

1.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

Sopprimere il comma 1-bis.

1.7

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009» con le seguenti: «Fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,».

        Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere i commi da 3 a 5.

2.1

VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        «8-bis. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino beni sottoposti a tutela in quanto appartenenti al patrimonio culturale è comunque subordinata all'applicazione delle norme stabilite dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

2.2

PAOLO ROSSI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

        «15-bis. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ''111.000,00 euro'' sono aggiunte le seguenti: ''a eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000'';

            b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

        ''1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille utenti'';

            c) al comma 1, lettera b), dopo le parole ''66.500,00 euro'' sono aggiunte le seguenti: ''a eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000'';

            d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

        ''1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti''».

2.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento di progetti per lo sviluppo della banda larga

sul territorio nazionale)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della banda larga sull'intero territorio nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le cui risorse sono destinate:

            a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

            b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

            c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

            d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

            e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

        2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

        3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi per lo realizzazione di reti integrate a banda larga per le piccole e medie imprese)

        1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

        2. Ai fini di cui al comma 1, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

        3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

        4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

        5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

        6. Il progetto proposto ai sensi del comma 1 prevede:

            a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

            b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

            c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

            d) la riduzione di costi è il migliore accesso ai mercati;

            e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

        7. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

        8. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque noi eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.«

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

Art. 3.  

3.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da lavoro autonomo e dipendente», aggiungere le seguenti: «le pensioni di reversibilità e».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

3.2

RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

All'articolo 66 sostituire il comma 13 con il seguente:

        «Per il quadriennio 2009-2012, le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente».

        Conseguentemente: sopprimere l'articolo 3.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            c) all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

3.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

        «Art. 3. - (Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito start up, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

            a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

            b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

        2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le start up operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1º gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziariedi sviluppo regionale;

        3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese start up devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

        4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1º gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

3.4

FIORONI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in forma individuale, iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 70 a 76, della legge 24 dicembre 2007, n.244».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

3.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art.3-bis.

(Nuove imprese nel Sud)

        1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: ''reddito delle società'' sono aggiunte le seguenti: '', salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter'';

        b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

            ''1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti.

            1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea''.

        2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2009.

        3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

        Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento» e al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento».

Art. 4.  

4.1

RANUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per gli investimenti effettuati dagli Enti di Ricerca pubblici, in infrastrutture per la ricerca avanzata, viene effettuato uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, 2011».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

4.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

        1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

        2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2011, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

        3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

        4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la rea1izzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

        5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

        6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

        7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

        8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

        9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

4.0.2

ARMATO, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

        2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

   

5.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, capoverso 199, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Garante per l'esercizio della sua attività può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dalle Regioni, previo intesa in sede di Conferenza Stato Regioni».

6.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a quelli realizzati in collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici o centri di ricerca italiani».

6.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agro alimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».

            b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

        «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G. U u.E. del 28 dicembre 2006 legge n. 379».

        c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1. le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

            2. il terzo periodo è soppresso.

6.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

        1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

    –«Articolo 473. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). – Chiunque contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

        Alla stessa pena soggiace chi, riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.

        Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale«;

            b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

        «Art. 474. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trame profitto, prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

        Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000.

        Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473.«; c) dopo l'articolo 474, sono inseriti i seguenti:

        «474-bis. (Aggravante specifica). – La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 e comma 1 dell'articolo 474 sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate»;

        «474-ter. (Confisca) – Nei reati previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

        Quando il provvedimento di cui al comma che precede non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

        Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

        Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

            d) dopo l'articolo 517-bis è inserito il seguente articolo:

        «Art. 5l7-ter – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine). – Chiunque contraffa indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

        Alla stessa pena soggiace chi al fine di trame profitto introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trame profitto dello Stato.

        Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».

        6-ter. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3-bis dell'articolo 51, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», aggiungere le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 474 – bis del codice penale».

            b) all'articolo 392, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

        6-quater. All'articolo l2-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356, dopo le parole «4l6-bis», sono aggiunte le seguenti: «474-bis».

        2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del Codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

        3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

        4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

        5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati,a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

        6-quinquies. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Articolo 25-bis. – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

            b) al comma 1, dopo le parole «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

            c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

        «f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

            d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «,461,473 e 474».

        6-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguente modifiche:

        a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimodi 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

        Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa».

            b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

        «8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del Codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

        8-ter Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473 e 474 del Codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

        6-septies. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «474-bis».

6.0.2

VITTORIA FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)

        1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.»

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

6.0.3

VITTORIA FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        (Formazione professionale e sostegno all'imprenditoria

e all'autoimprenditorialità femminili)

        1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

        «Art. 45. – (Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale). – Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

        2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

        3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma l è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

            a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

            b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

        2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del «Fondo per la finanza d'impresa» di cui all'articolo l, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

        3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.«

6.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

        1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano rea1izzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1º gennaio 2008.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

6-bis.1

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguardando la competenza regionale»;

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «, di livello nazionale».

        Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguardando la competenza regionale».

6-bis.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre 90 giorni dall'assegnazione della gara. Le amministrazioni pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale».

6-bis.0.1

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

Art. 6-bis.1.

(Incentivi all'associazione di imprese)

        1. Dopo la lettera e) del comma l dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

        «e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

6-ter.1

MERCATALI, BARBOLINI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 45.

6-ter.2

TOMASELLI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI

Sopprimere l'articolo.

6-ter.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

All'articolo 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multi canale».

6-ter.4

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le somme impiegate da regioni, provincie e comuni per l'acquisto di azioni della sudetta banca, nei limiti 100 milioni di euro, non vengono computate al fine del rispetto del patto di stabilità interno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro in ragione annua, si provvede, mediante la riduzione lineare, fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6-ter.5

NICOLA ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «ad eccezione di una» aggiungere le seguenti: «Al fine di tutelare la concorrenza, qualora entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano avviate in una regione del Mezzogiorno d'Italia altre iniziative con le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo e ne venga insediato il relativo comitato promotore, l'importo di cui al presente comma andrà ripartito in parti uguali fra tutte le iniziative avviate e portate a conoscenza del Ministro dell'economia e delle finanze».

6-ter.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)

        1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

        2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

        3. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

            ''2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2''.

        4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

        5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

6-quater.1

ARMATO, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

6-quater.2

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti). – 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006.

        2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, sono abrogate».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

6-quater.3

PISTORIO, OLIVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6-quater. – 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizate di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, nº 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000 – 2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi».

6-quater.4

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevanza strategica nazionale» con le seguenti: «di rilevanza strategica per le aree sottoutilizzate» e sopprimere le parole: «su indicazione dei Ministri competenti».

6-quater.5

NICOLA ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «in favore di amministrazioni centrali» aggiungere le seguenti: «e regionali».

6-quater.6

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, LI GOTTI, ASTORE, CAFORIO, RUSSO, DI NARDO

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e», e dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

        Conseguentemente:

        all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quater.7

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, PEDICA, DE TONI, CAFORIO, DI NARDO, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente.» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6-quinquies.1

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

6-quinquies.2

TOMASELLI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI

Sopprimere l'articolo.

6-quinquies.2a

MERCATALI, BARBOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-quinquies. – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti per trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese, fatta eccezione per quelli attivati tramite meccanismi automatici, individuati dal Ministero dello sviluppo economico previa ricognizione delle risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolate.

        2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e trasporti si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento delle risorse attribuite al medesimo Fondo. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

        Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e trasporti», con i relativi importi, e al comma 2 dopo le parole: «derivanti da accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e le risorse stanziate per investimenti infrastrutturali».

        Conseguentemente:

        d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

        e) all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        f) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quinquies.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alle parole: «di livello nazionale» con le seguenti: «di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in via prioritaria, delle regioni del Mezzogiorno dell'Obiettivo 1 come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006»;

        al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa».

6-quinquies.4

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in via prioritaria» aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture, materiali e immateriali, del Mezzogiorno e» e sostituire le parole: «di livello nazionale» con le seguenti: «del Mezzogiorno».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

6-quinquies.5

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, LI GOTTI, ASTORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «coesione del Paese» aggiungere le seguenti parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

        Inoltre al medesimo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «Il fondo è alimentato» inserire le seguenti parole: «da un finanziamento di 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2009 e»;

        e, di conseguenza:

            all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011»;

            all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;

            all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

        All'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quinquies.6

MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo è alimentato, altresì, dagli stanziamenti per trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese, fatta eccezione per quelli attivati tramite meccanismi automatici, individuati dal Ministero dello sviluppo economico previa ricognizione delle risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolate».

        Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e trasporti» con i relativi importi, e al comma 2, dopo le parole: «derivanti da accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e le risorse stanziate per investimenti infrastrutturali».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;:

            b) all'articolo 82:

                al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-quinquies.7

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le risorse del Fondo cui aI comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore aI 45 per cento, aI finanziamento di interventi da reazzazione nelle regioni del Mezzogiorno».

6-sexies.1

OLIVA, PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

6-sexies.2

GARRAFFA, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

6-sexies.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 2 dopo le parole: «rimuovere gli squilibri economici e sociali» aggiungere le parole: «occupazionali, nonché tendenti al rlequilibrio dei bilanci delle regioni».

6-sexies.4

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con priorità» aggiungere le seguenti: «per la realizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali, del Mezzogiorno».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. In ogni caso, nell'applicazione del presente articolo è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.».

6-sexies.0.1

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-sexies, inserire il seguente:

«Art. 6-septies.

(Misure per favorire l'incremento della produttività

nelle piccole e medie imprese)

        1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

            b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

        2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

        3. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

        4. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

        5. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

        6. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        7. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-Iegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

        8. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

6-sexies.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico

del Mezzogiorno)

        1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

        2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

            a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquiennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

            b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

        3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

        4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

        5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del TU di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n,267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

        6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

        7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

            a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;

            b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;

            c) il 25 per cento alla Regione.

        8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

6-sexies.0.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali e dell'artigianato

nei centri urbani)

        1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

            a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

            b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

            c) alla rivitazzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

            d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

        2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1, lettera d).

        3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

        1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: ''Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento''».

6-sexies.0.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Misure per il sostegno del settore agricolo)

        1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento''.

            b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

        2. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

        3. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

        Conseguentemente:

            ''a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

            b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6-sexies.0.5

BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

        1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011».

6-sexies.0.6

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciute organizzazioni di produttori qualora comunichino alle regioni il possesso dei predetti requisiti''».

6-sexies.0.7

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 6-septies.

        1. Ai consorzi agrari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, relative alle cooperative agricole mutualistiche.».

7.1

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche».

        Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui risultati conseguiti.

7.2

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

7.3

PARDI, RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) e d-bis).

7.4

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.6

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI

AI comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo obiettivi incrementali di percentuale di energia prodotta con tali fonti».

7.7

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis). Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate disposizioni finalizzate alla semplificazione e al riordino della disciplina in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative, volte a semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte. Sullo schema di regolamento acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano».

7.8

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della ''Strategia energetica nazionale'', il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnova bile. n fondo è rivolto agli Istituti di credito che effettuano iinan7.iamentia favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnova bile e di sistemi per l'efficienza energetica».

        Conseguentemente:

        all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento».

Art. 8.  

8.1

PARDI, RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

DONAGGIO, CASSON, MARCO FILIPPI

Sopprimere l'articolo 8.

8.3

DELLA SETA, BUBBICO, CASSON, MOLINARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei ministri, d'intesa con la regione veneto e con i comuni rivieraschi, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili per gli equilibri ambientali, per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, per la stabilità dei suoli e per la subsidenza nelle aree interessate direttamente o indirettamente dai permessi di ricerca o di concessione mineraria Tali accertamenti verranno effettuati a partire dai nuovi ed aggiornati studi affidati dal ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione veneto, a riconosciute competenze nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale, il cui onere verrà posto a carico dei titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. Gli studi, da sviluppare in coerenza con il principio di precauzione, quale stabilito dalla legislazione comunitaria, dovranno essere validate dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto e dall'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto».

8.4

BUBBICO, SANGALLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili per gli equilibri ambientali, per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, per la stabilità dei suoli e per la subsidenza nelle aree interessate direttamente o indirettamente dai permessi di ricerca o di concessione mineraria. Tali accertamenti verranno effettuati a partire da nuovi ed aggiornati studi affidati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Regione Veneto a riconosciute competenze nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale, il cui onere verrà posto a carico dei titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. Gli studi, da sviluppare in coerenza con i principi di precauzione previsti dalla normativa comunitaria: e utilizzando i metodi di valutazione più conservativi, verranno validati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto, e dall'Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione Veneto».

8.5

BUBBICO, SANGALLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'esito positivo degli studi e prima d'avviare l'attività di coltivazione i titolari delle concessioni costituiranno, a favore della Regione Veneto e delle Province e dei Comuni interessati fidejussione bancaria di importo pari ai danni stimati per eventuali fenomeni di subsidenza o danni ambientati comunque derivanti dall'attività estrattiva, che rimangono a totale carico dei concessionari.

        Il valore della fidejussione, pena la decadenza della concessione di coltivazione ed escussione della stessa, viene aggiornata di anno in anno secondo l'indice – di svalutazione programmata.

        Al verificarsi dei danni di cui al periodo precedente la Regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati, assegna al titolare della concessione un congruo termine per realizzare i necessari interventi atti ad eliminare i fenomeni dannosi. Trascorsi inutilmente i termini assegnati la Regione Veneto escute la fidejussione e dispone l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i danni o a compensare gli stessi a favore dei soggetti danneggiati sia pubblici che privati.

        Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire percorsi tecnico-amministrativi inerenti ai contenuti di cui al presente comma.

        La fidejussione si estingue al decimo anno successivo alla conclusione delle attività di coltivazione mineraria».

8.6

BUBBICO, DELLA SETA, MOLINARI, CASSON

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'esito positivo degli studi e prima d'avviare l'attività di coltivazione, i titolari delle concessioni costituiranno, a favore della regione veneto e delle provincie e dei comuni interessati, fidejussioni bancarie d'importo pari ai danni stimati per eventuali fenomeni di subsidenza o danni ambientali comunque derivanti dall'attività estrattiva, che rimangono a totale carico dei concessionari.

        Il valore della fidejussione viene aggiornato di anno in anno secondo l'indice di inflazione programmata pena la decadenza della concessione di coltivazione ed escussione della stessa.

        La fidejussione si estingue dopo il decimo anno successivo alla conclusione delle attività di coltivazioni mineraria.

        Al verificarsi dei danni di cui al primo periodo la regione veneto d'intesa con gli enti locali interessati, assegna al titolare della concessione un congruo termine per realizzare i necessari interventi atti ad eliminare i fenomeni dannosi. Trascorsi inutilmente i termini assegnati, la regione veneto escute la fidejussione e dispone l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i danni o a compensare gli stessi a favore dei soggetti danneggiati sia pubblici che privati.

        Con decreto del presidente del consiglio dei ministri si provvede a definire percorsi tecnico amministrativi inerenti ai contenuti di cui al presente comma.

Art. 9.  

9.1

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: ''per i nove periodi di imposta successivi'' fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''per i dieci periodi di imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento''».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

9.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica)

        1. La lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è sostituita con la seguente:

            ''c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.''.

        2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è sostituito con il seguente:

        ''2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

            a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

            b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

            c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

        Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative''.

        3. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dal comma 1, lettera m) dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: ''relativamente all'eccedenza''.

        4. All'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole ''per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh'', sono sostituite da ''per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh''.».

        Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento».

9.0.2

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole)

        1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

        2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento;

            b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

        3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9.0.3

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazion

e immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

        ''1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.''.

        Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

11.101

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

        Art. 11. - (Piano casa). – 1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16. - (Detrazioni per oneri di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 2.000 euro annui»;

            b) il comma 4-bis dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

        «4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. n predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

        4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

        4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

        2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012 e al comma 10 sopprimere l'ultimo periodo».

            b) all'articolo 82:

        al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

11.1

MARCO FILIPPI

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno abitativo» aggiungere le parole: «di case in affitto».

11.2

PISTORIO, OLIVA

Apportare le seguenti modifiche:

            a) Al comma 1 dopo le parole: «Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «sentito il tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» e sostituire le parole: «di edilizia abitativa» con le seguenti: «di edilizia residenziale sociale come defrnita dal decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti».

            b) Al comma 2, dopo le parole: «edilizia residenziale» inserire le seguenti: «destinate prioritariamente all'offerta in locazione a canone sociale o agevolato», sostituire la lettera a) con la seguente:

                ''a) nuclei famigliari con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale, anche monoparentali o monoreddito'', sostituire la lettera b) con la seguente:

                ''b) giovani coppie con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale'', alla lettera e) dopo le parole: «esecutive di rilascio» inserire le seguenti: «o con procedure di rilascio già eseguite» e dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

                ''g-bis) famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica''.

            c) Al comma 3, dopo le parole: «di nuove abitazioni» inserire le seguenti: «ovvero l'acquisizione di alloggi», dopo le parole: «realtà territoriali» inserire le seguenti: «tenuto conto, tra le altre, dell'incidenza degli sfratti in rapporto alla popolazione residente, del numero delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali, del livello raggiunto dagli affitti,» alla lettera a) dopo le parole: «dell'offerta abitativa» inserire le seguenti: «prioritariamente in locazione», alla lettera d) dopo le parole: «cooperative edilizie» inserire le seguenti «anche finalizzate all'autorecupero o all'autocostruzione».

            d) Al comma 4 dopo la parola: «caratterizzati» inserire le seguenti: «da canoni di locazione sostenibili, tenuto conto dei soggetti beneficiari di cui al comma 2,».

            e) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. Successivamente alla approvazione del piano nazionale di cui al comma 1 e alla stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 4, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, invia, con cadenza semestrale, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

            f) Al comma 10, dopo le parole: «Una quota» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».

            g) Al comma 12 sostituire le parole: «nel quale confluiscono» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'ammontare del finanziamento del citato Fondo è stabilito in sede di legge finanziaria a partire da quella successiva alla entrata in vigore del presente articolo»

11.3

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «edilizia residenziale» inserire le parole: «pubblica e sociale e al comma 3, lettera a),» dopo le parole: «per l'edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica e sociale.

11.4

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, dopo le parole: «prima casa» inserire le seguenti: «in locazione a canone sociale e agevolato».

11.5

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, PARDI, RUSSO, CARLINO, DE TONI

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

            c) anziani con età superiore ai 65 anni, con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro.

11.6

MARCO FILIPPI

Al comma 2, lettera g), sopprimere tutte le parole: «da residenti alla fine».

11.7

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

        «g-bis) lavoratori fuori sede con un reddito non superiore a 25.000 euro lordi annui».

11.8

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, le regioni e i comuni interessati adottano misure che consentono di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite».

11.9

FIORONI

Al terzo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

        a-bis) costituzione di fondi immobiliari destinati al recupero ed alla valorizzazione di immobili ad uso residenziale ubicati nei centri storici delle città che hanno subito un forte spopolamento, da destinare prioritariamente a giovani coppie e nuclei familiari.

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

11.10

MARCO FILIPPI

Al comma 3 lettera d) sostituire le parole: «anche amministrative» con le seguenti: «fiscali creditizie e amministrative».

11.11

MARCO FILIPPI

Al comma 3 lettera e) dopo le parole: «residenziale» inserire le seguenti: «in affitto».

11.12

MARCO FILIPPI

Al comma 4, dopo le parola: «privati» inserire il seguente periodo: «Nell'ambito di tali accordi dil programma deve essere assicurata una percentuale minimadi almeno il 70% di alloggi destinati all'edilizia sociale e all'affitto a canone concordato».

11.13

MARCO FILIPPI

Al comma 5 lettera a), dopo la parola: «abitativo» inserire le parole: «in affitto, che assicuri l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale e l'offerta di alloggi a canone concordato».

11.14

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 5, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «anche mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione».

11.15

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, RUSSO, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, dopo le parole: «l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti».

11.16

MARCO FILIPPI

Al comma 7, dopo le parole: «è identificato» sopprimere tutto fino alle fine e sostituire con le seguenti parole: «con riferimento a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture».

11.17

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

Al comma 12 sostituire le parole da: «nel quale confluiscono fino alla fine del comma», con le seguenti: «la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge fInanziaria».

11.18

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI, ASTORE, RUSSO

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «le risorse fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008 e a 800 milioni di euro per l'anno 2009».

        E, di conseguenza:

        all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011»;

        all'articolo 82, al commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4», sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

11.19

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Al comma 12, sostituire le parole: «nonché di cui all'art. 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-bis e 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159».

        Sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».  

11.20

ASTORE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, RUSSO, PEDICA

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis,» fino a: «e 41», con le seguenti: «nonché all'articolo 41 e le risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria». Inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, 21-bis e 41» con le seguenti: «di cui all'articolo 41».

11.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41, con le seguenti: «all'articolo 41».

        Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 2l-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 con le seguenti: «all'articolo 41».

11.22

ASTORE, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino a: «impegnate»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate nel primo periodo relative alla prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1008 della legge n. 296/2006»; al terzo periodo, dopo le parole: «21, 21-bis», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle risorse oggetto di provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma».

11.23

ASTORE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, RUSSO, DE TONI, PEDICA, CAFORIO

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, una quota pari a 110 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».

11.24

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. I comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

        12-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato ''Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa''. Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di Euro, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2001, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al finanziamento del fondo si provvede altresì:

            a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della ''prima casa'';

            b) attraverso contribuzione diretta, pari all'l per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

            c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

        Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

11.25

MASCITELLI, PEDICA, PARDI, RUSSO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

        «12-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato ''Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa''. Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti ''prima casa''. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì:

            a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della ''prima casa'';

            b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

            c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

        Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».  

11.26

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 13.

11.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

        «13-bis. Il Fondo di cui al comma 12 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), c), d), ed e) del comma 3.  

11.0.1

PEDICA, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione

di unità immobiliari adibite ad abitazione principale)

        1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) le parole: ''euro 300'' sono sostituite da: ''euro 350'';

            b) alla lettera b) le parole: ''euro 150'' sono sostituite da: ''euro 200''.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008».

        E, di conseguenza, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

11.0.2

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al fine di promuovere e sostenere la rea1izzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»  

11.0.3

FIORONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili)

        1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

Art. 12.  

12.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. Le risorse di cui al comma 92 della legge 262/06 come modificato dal comma 1155 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 pari ad 1,5 miliardi di euro sono riversate alla ''Fintecna SpA'' a titolo di ricapitalizzazione della ''Stretto di Messina SpA'' per le finalità della realizzazione del collegamento stabile tra le due sponde della Calabria e della Sicilia».

13.1

MARCO FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo 13.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

13.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

13.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «in proporzione al canone di locazione» con le seguenti: «tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione».

13.5

MARCO FILIPPI

Al comma 2, alla fine della lettera a) aggiungere: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi Regionali».

13.6

MARCO FILIPPI

Al comma 2, alla fine della lettera b) aggiungere: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi Regionali».

13.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anno».

13.8

MARCO FILIPPI

Al comma 2 alla fine della lettera c), aggiungere: «e ad incrementare il patrimonio abitativo di edilizia sociale».

13.9

MARCO FILIPPI

Sopprimere il comma 3.

13.10

RANUCCI

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

        «3-quater. 1. Per la realizzazione della S.R. Pedemontana di Formia, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

13.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

        «3-quinquies. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di salvaguardia ambientale di cui all'Intesa Istituzionale sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana del 22 ottobre 2007, è appostata sulla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 1007 migliaia di euro.».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 1007 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2008.

13.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

        «3-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1152 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 è appostata sulla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 350.000 migliaia di euro per gli esercizi 2008-2009-2010».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 350.000 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2008.

13.0.1

NEGRI, MARCENARO, MAURO MARIA MARINO, CECCANTI, BIONDELLI, BONINO, DELLA SETA, LEDDI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Eventi alluvionali del maggio 2008)

        1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali e'intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13.0.2

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

(Prestito per l'accesso dei Co.Co.PRO alla prima casa)

        1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti ''prima casa'', è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato ''Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa''.

        2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

        3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

        4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

        5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

            a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della ''prima casa'';

            b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

            c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

        6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria».

        Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

14.1

VIMERCATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Fra le opere prioritarie di cui al comma 1, sono comprese:

        - la nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate: Tratta Sforza Policlinico-Linate;

        - la realizzazione del terzo binario ferroviario nel tratto Gallarate –Rho di collegamento con Malpensa;

        - M2- prolungamento Cologno Nord-Vimercate;

        - M3- Tratto San Donato-Paullo».

14.2

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, BOSONE, ROILO, BAIO, MAZZUCONI, D'AMBROSIO, ICHINO, TREU

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente della regione Lombardia» aggiungere le seguenti: «, il Presidente della Provincia di Milano» e dopo le parole: «enti locali interessati» aggiungere le seguenti: «e le commissioni parlamentari competenti».

        Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dovrà:

            a) prevedere che al tavolo istituzionale, di cui al comma 1, vengano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso un accordo quadro di sviluppo territoriale applicato tramite accordi di programmi da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le opere infrastrutturali;

            b) individuare le opere infrastrutturali cosiddette connesse previste nel dossier di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari tra l'aeroporto di Malpensa e il sito dell'Expo 2015;

            c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di Expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione, con la presenza anche dei rappresentanti dei Comuni di Rho e Pero;

            d) prevedere le modalità di coinvolgimento diretto della conferenza dei sindaci della provincia di Milano».

14.0.1

LUMIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            b) all'articolo 82:

            - al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

14.0.2

LUMIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

        b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

14-bis.1

CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previo parere di congruità» con le seguenti: «previo parere vincolante di congruità».

14-bis.2

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima».

14-bis.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Demanio militare)

        1. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello statuto della regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della difesa dello Stato che hanno perso la condizione di interesse per la difesa sono assegnati senza alcun onere alla regione medesima».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14-ter si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

14-bis.0.2

VIMERCATI

Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:

«Art.14-ter.

        1. In attuazione del contenuto dell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013, sono stanziati 2,5 miliardi di euro per il finanziamento delle seguenti opere prioritarie:

        - la nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate: Tratta Sforza Policlinico-Linate per l'ammontare complessivo di 292 milioni di euro;

        - la realizzazione del terzo binario ferroviario nel tratto Gallarate-Rho di collegamento con Malpensa per l'ammontare complessivo di 900,1 milioni di euro;

        - M2- prolungamento Cologno Nord-Vimercate per l'ammontare complessivo di 527 milioni di euro;

        - M3- Tratto San Donato-Paullo per l'ammontare complessivo di 789,42 milioni di euro».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            c) all'articolo 82:

            - al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;

            - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;

            - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;

            - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;

            d) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

15.1

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, ADAMO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA

Sopprimere l'articolo 15.

15.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «on line scaricabile da internet» con la seguente: «informatica».

        Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «on line scaricabili da internet» con la seguente: «informatica».

15.3

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 2, sostituire le parole: «adotta esclusivamente» con le seguenti: «può adottare nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica».

15.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

        ''e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;''».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis). Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

15.5

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le risorse economiche già assegnate alle scuole dell'obbligo per garantire la gratuità dei libri di testo vengono utilizzate, nel caso di acquisizione on line dei testi medesimi, per rimborsare le spese documentate sostenute per l'acquisto dei toner e della carta. Deve essere assicurata la totale gratuità per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori».

15.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 4.

15.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

    1. La fomitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

        2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: ''14'' sono aggiunte le seguenti: ''15-bis''».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

15.0.2

FIORONI

Dopo l'articolo 15, aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

    1. La fomitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

15.0.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 15, inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

    1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-septies-bis) è aggiunta le seguente:

''i-septies-ter) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado''».

        2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «14» sono aggiunte le seguenti: «15-bis».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

15.0.4

FIORONI

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

    1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-septies-bis) è aggiunta le seguente:

        ''i-septies-ter) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado''.».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

   

16.1

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

16.2

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Sopprimere l'articolo.

16.3

PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI

Sopprimere l'articolo.

16.4

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta», con le seguenti: «con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti».

16.5

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a maggioranza assoluta», aggiungere le seguenti: «dei suoi componenti».

16.6

CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel primo anno successivo alla trasformazione di cui al comma 1, è data comunque facoltà ai professori e ricercatori di molo in servizio presso una fondazione universitaria di essere chiamati, a domanda dell'interessato, da un'altra università. In tal caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, a trasferire integralmente dalla fondazione all'università l'importo corrispondente al trattamento economico complessivo del professore o ricercatore trasferito.».

16.7

RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 5, primo e secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «delle fondazioni universitarie» le seguenti: «e delle università».

16.8

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6, dopo le parole: «delibera di trasformazione» aggiungere le seguenti: «e con la stessa maggioranza di cui al comma 1».

16.9

CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6 sopprimere le parole: «di amministrazione e di contabilità».

16.10

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6 sopprimere le parole da: «i quali» a: «delle finanze».

16.11

MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché questi contribuiscano significativamente all'incremento del patrimonio della fondazione e alle spese annuali di funzionamento».

16.12

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «Nel rispetto dei principi del presente articolo, le fondazioni universitarie hanno la medesima autonomia scientifica, didattica, gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta alle università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168».

16.13

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 8, dopo la parola: «autonomia» aggiungere le seguenti: «scientifica, didattica,».

16.14

NICOLA ROSSI

Dopo il comma 8 aggiungere:

        «Le fondazioni hanno, segnatamente, la facoltà di:

            a) riassumere il personale docente e non docente con contratti di diritto privato;

            b) organizzare l'intera struttura della didattica, coerentemente con le nonne del diritto comunitario (dai corsi di laurea di primo livello ai dottorati. di ricerca), subordinata alla sola condizione che l'istituzione universitaria consegua un regime di mutuo riconoscimento dei titoli di studio con altre università di Stati appartenenti all'Unione Europea;

            c) stabilire liberamente le norme per l'ammissione degli studenti e di fissare le tasse di frequenza;

            d) provvedete in piena autonomia ai servizi connessi (dalle mense agli alloggi per gli studenti o per i docenti)».

        Sopprimere il comma 11. «La. Corte dei Conti esercita ... Parlamento».

        Al comma 9 sopprimere le parole: «Resta fermo il sistema ... ciascuna fondazione» e aggiungere il comma 9-bis: «Il finanziamento pubblico per le attività didattiche delle università che abbiano deliberato la loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, prenderà la forma di un programma di borse di studio (inclusive del pagamento delle tasse di frequenza) riservato alle università che avessero optato per la trasformazione ed agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi che volessero accedervi».

16.15

CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 10, sopprimere le parole da: «di concerto» sino alla fine del periodo. Inoltre sostituire le parole: «delle Amministrazioni vigilanti» con le seguenti: «del Ministero vigilante nonché del Ministero dell'economia e delle finanze».

16.16

MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 12, sopprimere le parole: «da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza».

16.17

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

        «13. Al personale tecnico-amministrativo delle fondazioni di cui al presente articolo si applica il medesimo trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale tecnico-amministrativo delle università».

16.18

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 14.

16.19

FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, GIAI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, solo in quanto compatibili con la speciale disciplina prevista dalla legge istitutiva e nel rispetto delle competenze da questa attribuite alla Regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Bolzano».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

16.0.1

LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, RUSSO, PEDICA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per promuovere la ricerca di base e l'innovazione)

        1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un Fondo di 50 milioni di curo annui, per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 1 e previa conferma della disponibilità finanziaria,contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del fInanziamento e comunque non oltre tre anni.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento.

   

17.1

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere l'articolo.

17.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:

        «2. Successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 3 il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca provvede con le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a definire la successione nei rapporti attivi e passivi della Fondazione di enti e istituzioni di ricerca sotto la sua vigilanza. Le risorse economiche residuali sono devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una Società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione degli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.

        4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 2 sono destinate ad aumentare il finanziamento di enti che nei piani di attività abbiano previsto la partecipazione a programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

17.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca provvede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, a definire la successione in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione, assegnando in proporzione agli oneri le dotazioni patrimoniali agli enti e le istituzioni di ricerca interessate. Le risorse economiche residuali saranno devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998».

17.4

CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA

Ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: «Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia» con le seguenti: «Consiglio Nazionale delle Ricerche».

17.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione dell'IRI)».

18.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni relative al reclutamento del personale, alle assunzioni e effettuate e alle consulenze assegnate sono pubblicate sui siti web delle società e delle amministrazioni locali proprietarie delle società nei quali si da conto delle procedure seguite per la scelta e selezione, dei curricula delle persone prescelte e dei compensi attribuiti. Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza da luogo a carico degli amministratori delle società e delle amministrazioni proprietarie a responsabilità amministrativa e contabile. I predetti amministratori rispondono dei compensi erogati senza il rispetto delle norme sulla trasparenza».

19.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Bonus anzianità)

        ''1. A decorrere dallo gennaio 2009 alle madri lavoratrici dipendenti o autonome è riconosciuto un bonus di un anno di anzianità pensionistica per ogni figlio nato o adottato. Il bonus di anzianità pensionistica consente alla lavoratrice madre di anticipare di uno o più anni il raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia rispetto alle disposizioni vigenti in materia''».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

19.0.2

FONTANA, BARBOLINI, PEGORER

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

        ''1. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2008''».

20.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. A decorrere dal l o gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate, ancorché a totale capitale pubblico, sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:

            a) la contribuzione per maternità;

            b) la contribuzione per malattia.

        Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.

        2. Il secondo comma dell'articolo 6, della legge Il gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma l che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1º gennaio 2009».

        Conseguentemente: «dopo il comma 6», aggiungere il seguente:

        «6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

            30 per cento dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

            70 per cento dal 1º gennaio 20l0 al 31 dicembre 2010;

            100 per cento dal 1º gennaio 2011.

        All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

20.2

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti locali privatizzati» con le seguenti: «quelle partecipate dagli enti locali».

20.3

MARITATI

Sopprimere il comma 10.

20.4

LIVI BACCI, MARCENARO, TREU

Sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,0».

20.5

MARITATI

Al comma 10, dopo le parole: «aventi diritto» inserire le seguenti: «cittadini provenienti da Stati extracomunitari».

20.6

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, GIARETTA, DELLA MONICA

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» e sostituire la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

20.7

CARLINO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorano legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» ed infine, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

20.8

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10 sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

20.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Sostituire l'articolo 41, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

        ''1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.''».

20.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttivamente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di lavoro a fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.

        14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancia e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.

        14-quater. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009».

20.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «14-bis. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dallo gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.

        14-ter. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

        14-quater. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.

        14-quinquies. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata».

        Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

20.12

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

        «14-bis. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

        14-ter. Dal 1º gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 14-bis, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

            a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

            b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.».

        Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

20.0.1

FIORONI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi imprenditoria giovanile)

        1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 10 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.

        2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posIzione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

20.02

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

        1. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

        2. Dal 1º gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

            a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

            b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo l di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

        2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per gli anni 2009-2011 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 21.  

21.1

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

21.2

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO

Sopprimere l'articolo.

21.3

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere l'articolo.

21.4

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 21 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

21.5

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere il comma 1;

            b) al comma 2, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale»;

            c) al comma 3, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale»;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «Decorsi 24 mesi» con le seguenti: «decorsi 18 mesi» e le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro trenta giorni».

21.6

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere il comma 1.

21.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parole: ''una volta'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino ad un massimo di tre volte''».

21.8

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere il comma 1-bis.

21.9

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «il raggiungimento di una data,».

21.10

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

21.11

CARLINO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, DE TONI

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

21.12

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere i commi 2 e 3.

21.13

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Ai commi 2 e 3, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale».

21.14

CARLINO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, DE TONI

Sopprimere il comma 3-bis.

21.15

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sopprimere il comma 3-bis.

21.0.1

VITTORIA FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità

oraria e del part-time)

        1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            ''a-bis) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibilialle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea''»;

            c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Part-time incentivato per le lavoratrici madri).

        1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

        2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

        3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti. da con1ribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

22.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Sopprimere l'articolo.

22.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 22 – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto occasionale di tipo accessorio, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei presta tori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

22.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Anteporre il seguente comma:

        «01. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: ''non superiore a trenta giorni'' con le seguenti: ''non superiore a 240 ore''».  

22.4

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «di natura» aggiungere le seguenti: «meramente» e dopo la parola: «rese» aggiungere le seguenti: «da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne»;

            b) alla lettera b) dopo la parola: «di aggiungere» la parola: «piccoli»;

            c) alla lettera f) dopo la parola: «stagionale» aggiungere le seguenti: «e di breve durata».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. possono svolgere attività di lavoro accessorio anche lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro».

22.5

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Al comma 1, capoverso, lettera t), dopo le parole: «carattere stagionale» inserire le seguenti: «connesse alla raccolta e per un periodo non superiore ai trenta giorni nell'anno,».

22.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In attesa del decreto ministeriale il concessionario del servizio è individuato nell'INPS che può utilizzare in funzione di rete di supporto le Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1,2 e 3 del presente decreto».

        Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        4-bis. Ai soli fini della sperimentazione della concreta applicazione del lavoro occasione accessorio, resta in vigore quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008».

   

23.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

23.2

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

23.3

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA

Sostituire l'articolo 23, con il seguente:

        «Art. 23. – 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: ''inferiore a due anni e superiore a sei'' sono sostituite con: ''inferiori a due anni e superiore a quattro anni''.

        2. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

        ''5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale lo prevedono, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, delle modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo''».

23.4

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 23. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di apprendistato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei presta tori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

23.5

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

        «1. All'articolo 49, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''inferiore a due anni e superiore a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''inferiore a due anni e superiore a quattro anni'';

            b) è aggiunto infine il seguente comma:

        ''5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo prevedano, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, della modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo''».

23.6

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: ''inferiore a due anni e superiore a sei'' sono sostituite con: ''inferiori a due anni e superiore a quattro anni''.

        2. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

        ''5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale lo prevedono, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, delle modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo''».

23.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio''».

23.8

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio''».

23.9

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 5.

23.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale)

        1. All'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Non costituisce clausola flessibile ai sensi dei presente comma la facoltà dei datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa in caso di: modifica dell'orario di funzionamento dell'attività produttiva; in occasione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, che comportino il ricorso a procedure di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 o alla Cassa integrazione ordinaria o straordinaria''.

        2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole ''all'anno'', sono aggiunte le seguenti: ''per i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la collocazione temporale dell'orario farà riferimento alla settimana, al mese e all'anno''.

        3. All'articolo 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2007 il punto b) è soppresso».

n. 1

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Stralciare l'articolo.

23-bis.1

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere l'articolo 23-bis.

23-bis.2

MARCO FILIPPI

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

   

G/949/154/5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, LUSI, MORANDO, GIARETTA, LUMIA

Il Senato,

            in sede di esame del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

            rilevato che, l'andamento delle esportazioni all'estero ha subito nel corso dei primi mesi del 2008 un deciso rallentamento rispetto agli andamenti registrati nei precedenti anni, con effetti particolarmente gravi per le piccole e medie imprese esportatrici;

            le prospettive per ì prossimi mesi evidenziano il possibile ulteriore rallentamento delle esportazioni di beni e prodotti,

        impegna il Governo:

            a prevedere, a favore delle piccole e medie imprese esportatrici che nel primo semestre 2008 abbiano registrato un consistente decremento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, un adeguamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale nel periodo d'imposta in corso.

G/949/155/5

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, MILANA, LEGNINI, MORANDO, LUMIA

Il Senato,

        considerato che:

            esistono e sono state già assegnate risorse a seguito degli accordi e dei programmi approvati dalle Regioni e trasmessi al Ministero, in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

            le Regioni, dopo un lavoro di concertazione con i Comuni ad alta tensione abitativa e gli ex IACP, hanno approvato e trasmesso al Ministero il «Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159»;

            il Governo, con il decreto n. 127/DA del 18 dicembre 2007, ha recepito i programmi regionali e i Provveditorati Regionali alle OO.PP. hanno attivato e concluso l'istruttoria dei progetti degli interventi ammessi al finanziamento;

            gli interventi sono tutti immediatamente cantierabili, rappresentano le priorità della programmazione regionale e le Regioni ritengono urgente portare a compimento tali programmazioni al fine di garantire efficacia, efficienza, economicità e tempestività della propria azione amministrativa,

        impegna il Governo:

            ad inserire nel prossimo disegno di legge collegato alla manovra finanziaria le seguenti modifiche legislative:

            1) sostituire le parole: «nonché di cui all'articolo 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-bis e 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159».

            2) sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».