Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 33 del 29/07/2008


 

BILANCIO    (5ª) 

 

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2008

33ª Seduta (notturna) 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.  

 

La seduta inizia alle ore 21,15.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.

 

      Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a presentare nel corso della mattinata di domani le proposte emendative relative agli articoli 20 e 21.

 

            Il relatore FLERES (PdL) assicura che presenterà le relative proposte emendative entro la mattinata di domani.

 

            Dopo che il sottosegretario VEGAS ha fornito alcuni chiarimenti al senatore LEGNINI (PD), in merito agli emendamenti che il Governo intende presentare, preannunciando una riformulazione dell'emendamento 60.1000, interviene il senatore MORANDO (PD) che si sofferma sulla complessità dell’emendamento in questione. Rileva infatti che tale proposta emendativa presenta dei profili interpretativi complessi ed auspica pertanto che venga assicurata alle forze politiche di opposizione il tempo necessario per consentirne l’esame una volta presentata una eventuale riformulazione dell’emendamento stesso da parte del Governo.

 

            Il presidente AZZOLLINI assicura che le proposte emendative del relatore e del Governo saranno tutte presentate ed esaminate in Commissione affinché laddove l’Esecutivo decida di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame ciò avvenga sulla base di un testo già definito dalla Commissione.

            Dichiara quindi inammissibile, per materia, l’emendamento 25.0.1, limitatamente al comma 4, e, in relazione alla copertura finanziaria, gli emendamenti 47.0.1, 49.2, 57.2, 58.7, 63.8, 63-bis.0.11.

 

            Si passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 29.

 

            Il senatore LUSI (PD) illustra l’emendamento 25.1 in base al quale si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 25 non si applichino al Ministero della giustizia. Ricorda, infatti, che tale Dicastero ha subito una serie di notevoli riduzioni di risorse che rischiano di penalizzare eccessivamente un settore così delicato e strategico come quello della giustizia.

 

            Il senatore Nicola ROSSI (PD) illustra l’emendamento 25.0.1 ed osserva come le nuove procedure amministrative producono una serie di oneri che gravano in maniera eccessiva sui cittadini.

 

            Il senatore MERCATALI (PD) illustra l’emendamento 26.3 relativo alle Camere di commercio, soffermandosi sul rischio di chiusura di quelle con meno di 50 dipendenti, che produrrebbe gravi conseguenze sul mondo produttivo ed imprenditoriale.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Il relatore FLERES (PdL) ed il rappresentante del Governo, esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 24 a 29.

 

            Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 24.1 e 24.2.

 

            Il senatore LUMIA (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 25.1 che giudica prioritario per un miglioramento ed una modernizzazione del sistema giudiziario italiano. 

 

            Posto in votazione, l’emendamento 25.1 risulta respinto.

 

            Il senatore MORANDO (PD) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 25.0.1 che riprende una parte del programma del Partito democratico. Si sofferma in particolare sull’opportunità di prevedere che ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l’adeguamento alla nuova disciplina derivante da procedimenti amministrativi indichi la quantificazione, anche forfettaria, dei relativi oneri, dando la possibilità ai privati di detrarre almeno il 50 per cento delle spese sostenute.

 

            Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 25.0.1,  25.0.2 , 26.1 e 26.2.

 

            Il senatore LEGNINI (PD) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 26.3 soffermandosi sui rischi legati all’eventuale scomparsa delle Camere di commercio con meno di 50 dipendenti. Ricorda infatti, che alle Camere di commercio sono attribuite importanti funzioni pubbliche.

 

            La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 26.3 a 29.2.

 

            Si passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 31 a 39.

 

            Il senatore MILANA (PD) illustra l'emendamento 31.1 e rileva, in relazione alla proroga della validità a 10 anni delle carte di identità in formato cartaceo, che le relative foto potrebbero non rispettare la fisionomia del soggetto identificato con il documento.

 

            Il senatore MORANDO (PD) illustra l'emendamento 38.1 che recepisce la proposta del Partito democratico in materia di avvio delle attività di impresa.

 

            La senatrice CARLONI (PD) illustra l'emendamento 39.3 che prevede la soppressione della lettera l) dell'articolo 39, comma 10, al fine di salvaguardare una forma di tutela nei confronti delle donne lavoratrici. Osserva, infatti, che l’eliminazione delle norme volte a contrastare il fenomeno delle dimissioni firmate in bianco, rischia di penalizzare eccessivamente proprio le donne lavoratrici.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Il relatore FLERES (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 31 a 39.

 

            Il sottosegretario VEGAS svolge alcune osservazioni sull’emendamento 31.1 rilevando che, a breve, la carta d’identità in formato cartaceo sarà sostituita da un documento elettronico, sull’emendamento 38.1, evidenziando che le misure previste nel decreto-legge relative alla possibilità di avviare un’attività di impresa in un giorno recepiscono la maggior parte delle disposizioni di un disegno di legge presentato nella passata legislatura dall’onorevole Capezzone e sull’emendamento 39.3 in relazione al quale ribadisce l’importanza che il Governo annette, in generale, alla tutela delle donne lavoratrici. Esprime comunque parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 31 a 39.

 

            Il senatore MORANDO (PD) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 31.1 e si sofferma sull’assoluta assenza di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nell’articolo 31, i cui oneri a carico dello Stato risultano pari a circa 30 milioni di euro.

 

            Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 31.1 a 32.4.

 

            Il senatore LEGNINI (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 33.1 volto a prevedere che, una volta pubblicati i decreti di approvazione degli studi di settore siano resi disponibili, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate un programma informatico di supporto per il calcolo dei ricavi o dei compensi.

 

            Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da 33.1 a 35.3.

 

            Il senatore GIARETTA (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 36.1, soppressivo dell’articolo 36 e si sofferma sulla necessità di eliminare, in ambito economico, eventuali distorsioni del mercato e di garantire un adeguato sistema che favorisca la libera concorrenza. Giudica, infine, priva di coraggio l’anticipo della manovra proposto dal Governo con il decreto-legge n. 112.

 

            Il senatore MORANDO (PD) aggiunge la propria firma all’emendamento 36.2 e si sofferma sulla necessità di evitare, nei processi di liberalizzazione, di affidare delle attività da una categoria ad un’altra come rischia di avvenire, invece, con le previsioni dell’articolo 36.

 

            Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 36.1 a 39.2.

 

            La senatrice CARLONI (PD) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 39.3 e si dichiara insoddisfatta del parere espresso dal rappresentante del Governo in merito sulla proposta emendativa. Auspica, pertanto, che possa essere presentato un ordine del giorno che ottenga un consenso trasversale delle forze politiche presenti in Commissione che impegni il Governo a ripristinare le norme volte a contrastare il ricorso allo strumento delle dimissioni in bianco che rischia di penalizzare le donne lavoratrici.

 

            La senatrice BONFRISCO (PdL) dichiara di condividere la proposta di ordine del giorno preannunciata dalla senatrice Carloni.

 

            Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte emendative da 39.3 a 39.6.

 

            Si passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 49.

 

            Il senatore GIARETTA (PD) illustra la proposta 45.1, rilevando che la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica rappresenta un errore grave del Governo. Infatti, i tagli orizzontali alla spesa corrente si sono già rilevati inefficaci dando luogo a slittamenti di spesa, all’insorgere di debiti fuori bilancio e ad un’errata programmazione delle risorse che ha portato negli anni 2001-2006 ad un incremento della spesa corrente in rapporto al PIL pari al 2 per cento. La Commissione tecnica per la finanza pubblica ha prodotto documentazione di rilievo sulla spending review con risultati di grandi interesse nell’analisi dei meccanismi di formazione della spesa. Rileva quindi che la sua soppressione rappresenta una scelta errata e poco riformista che non può essere giustificata dall’onere di funzionamento della Commissione stessa che, in relazione al totale delle spese delle pubbliche amministrazioni, risulta non significativa.

 

            Il senatore LUSI (PD) illustra la proposta 49.1, volta a garantire che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale già in possesso di un elevato grado di formazione. Richiama l’attenzione della maggioranza a valutare tale proposta emendativa.

 

            La senatrice CARLONI (PD), dopo aver chiesto di apporre la propria firma sulla proposta 49.0.2, la illustra.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Si passa al parere del relatore e del Governo.

 

            Il relatore FLERES (PdL) esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative esaminate, rilevando che l’emendamento 49.0.1 concernente il difensore civico nazionale dovrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento legislativo.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore, osservando che la Commissione tecnica per la finanza pubblica ha prestato un pregevole lavoro di analisi sulla spending review che va coniugato con quello della Ragioneria generale dello Stato. Esprime rammarico per la soppressione della Commissione che tuttavia è imposta dalla necessaria coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze agli altri dicasteri per ridurre la spesa per consulenze. In relazione all’emendamento 49.1 esprime avviso contrario al fine di prevenire effetti emulativi negativi per la finanza pubblica. Infine la proposta 49.2 potrebbe determinare ritardi nell’affidamento delle gare di appalto.

 

            Si passa alle votazioni.

 

            Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 40.1 a 44.0.1.

 

            Sull’emendamento 45.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MORANDO (PD), che rileva come la Commissione tecnica per la finanza pubblica priva il Governo di uno strumento efficace per ridurre la spesa corrente. Rileva poi che la Commissione potrebbe fornire un contributo fondamentale nel dibattito sull’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, posto che nel disegno del Governo occorre passare alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – ora basate su un criterio di spesa storica – ad un criterio di costi standard. In questo processo sarebbe stato prezioso il contributo della Commissione tecnica citata e della Ragioneria generale dello Stato. Chiede al rappresentante del Governo di farsi tramite dell’esigenza di trasmettere alla Commissione il rapporto finale della Commissione tecnica di finanza pubblica e preannuncia future iniziative dell’opposizione volte a costituire un organo tecnico neutrale. Rileva infine che a suo parere la soppressione della Commissione tecnica della finanza pubblica nasce dalla volontà della Ragioneria generale dello Stato di riacquistare il monopolio nell’analisi degli andamenti della spesa pubblica. Ritiene un errore grave consentire questo tipo di manovra che priva il Parlamento di una cognizione allargata sui meccanismi di formazione della spesa pubblica.

 

            In esito a separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 45.1 a 47.0.4.

 

            Sulla proposta 49.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LEGNINI (PD) per sottolineare come il combinato disposto delle disposizioni contenute nell’articolo 49, che fa espresso rinvio alle norme privatistiche per i rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, e di quelle dell’articolo 21, relative alla possibilità di monetizzare le violazioni contrattuali, possono determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

            Con distinte votazioni sono respinte le proposte da 49.1 a 49.0.2.

 

            Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI  

 

      Il presidente AZZOLLINI avverte che l’orario della seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani 30 luglio, alle ore 9, è posticipato alle ore 9,30. Avverte altresì che domani, 30 luglio 2008, alle ore 9,15 è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri per esaminare il disegno di legge n. 937, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002.

 

            Prende atto la Commissione.

 

            La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

949

 

24.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. Rimangono in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche».

24.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, Allegato A, aggiungere le seguenti voci:

            regio decreto 23 giugno 1923, n. 1233 – Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;

            regio decreto-legge del 1925, n. 1735, convertito in legge n. 562 del 1926 – Disposizioni concernenti le cooperative di consumo;

            articoli da 118 a 138, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 – Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

            legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962, n. 1643).

25.1

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

25.0.1

NICOLA ROSSI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detraibilità delle spese di adeguamento a nuove normative)

        1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma seguente.

        2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

        3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.

        4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni Bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

        5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.

25.0.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. A decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato, nel rispetto delle normativa vigente, dai soggetti interessati, ovvero dai loro intermediari.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità operative e procedurali nonché le ipotesi di mancata comunicazione dell'indirizzo elettronico».

26.1

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «con una dotazione organica inferiore alle 50 unità con le seguenti: individuati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, avendo riguardo tra gli altri criteri alla percentuale di ricavi nei bilanci degli stessi derivanti da entrate proprie, e da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

26.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «organica inferiore» con le seguenti: «organica media nel biennio 2005-2007 inferiore».

26.3

BIANCHI

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» sono inserite le parole: «Camere di Commercio,».

26.4

DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1 dopo le parole: «degli enti parco,» aggiungere le seguenti: «degli Enti della Difesa con compiti di assistenza e previdenza istituiti con provvedimento. di legge».

26.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli enti parco» aggiungere le seguenti: «delle autorità portuali».

        Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro.

27.1

MILANA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. La pubblicazione in forma cartacea rimane per i comuni, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni dello Stato, che provvederanno a metterla a disposizione dei cittadini che non possono accedere alla rete informatica sino al raggiungimento, minimo, della copertura sul territorio nazionale, dell'ottanta per cento dei cittadini collegati in rete.

        2-ter. La pubblicazione, gestione e diffusione in forma telematica della Gazzetta Ufficiale è affidata esclusivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla pubblicazione altresì in forma cartacea sino al raggiungimento dei termini di cui al comma 2-bis».

28.1

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, LEGNINI

Sopprimere l'articolo 28.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

28.2

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dell'istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

28.3

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO

Sopprimere i commi da 7 a 9.

29.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

        «1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B».

29.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le fmalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

31.1

MILANA

Al comma 1, dopo la parola: «dieci anni» inserire le seguenti: «esclusivamente per le carte d'identità elettroniche (CIE) mentre rimane ferma la validità di cinque anni per le carte d'identità in forma cartacea. A partire dal primo gennaio 2010 i cittadini, nel momento del rinnovo della carta d'identità, sono obbligati ad optare per la carta d'identità elettronica (CIE) che avrà validità 10 anni e conterrà le impronte digitali in formato numerico».

32.1

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sopprimerlo.

32.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 32. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

        2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. 1 contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data.

32.3

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 3.

32.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 206, n. 248, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

        8-quater. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo: ''L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale''.».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno''.».

33.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno» e dopo le parole: «nel quale entrano in vigore.» è inserito il seguente paragrafo: «Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi.».

33.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 3.

33.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.».

        Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

33.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria)».

33.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

        1. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sostituire le parole da: ''entro il termine della presentazione'' fino a: ''16 marzo 2009'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2008 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 28 febbraio 2009 ed il 30 aprile 2009''».

35.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e le atte stazioni che le imprese installatrici degli impianti, individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono tenute a rilasciare ai sensi dello stesso decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, devono essere consegnate, in stesura originale, al proprietario dell'edificio, se soggetto giuridico diverso dal committente».

35.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        2.1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili, è abrogato.

35.3

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192».

36.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CASSON, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

36.2

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

36.3

PEDICA, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 36. - (Class action) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 445 a 449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

        2. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro e non oltre il 1º ottobre 2008''».

37.1

INCOSTANTE

Sopprimere il comma 2.

37.2

LIVI BACCI, MARCENARO

Sopprimere il comma 2.

38.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire con i seguenti:

        «Art. 38. – (Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto). – 1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzandola modulistica messa a disposizione in via telematica.

        2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuaIi e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applica bile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

        3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

        4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

        5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitino di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

        6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

        Art. 38-bis. – (Misure per accelerare l'avvio di attività e lo realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica). - 1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

        2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

        3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

        Art. 38-ter. – (Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi). - 1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune (ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

        2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzazatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

        3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

        4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazionicompetenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

        Art. 38-quater. – (Procedura rafforzata per casi particolari). - 1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma successivo.

        2. Con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i casi particolari di cui al comma 1.

        3. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 38-quinquies.

        4. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelati, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

        Art. 38-quinquies. – (Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi). - 1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

            01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza. di servizi si svolge per via telematica;

            b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        2-bis. La convocazione della conferenza. di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza. diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

        2-ter. Alla conferenza. di servizi partecipano anche, senza. diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinanoni assunte nella conferenza.. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza. diritto di voto, le amministrazionipreposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione;

            c) ai commi 3 e 4, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni'';

            d) al comma 9, le parole: ''Il provvedimento finale conforme alla determinanone conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinanone conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono''.

        2. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni'';

            b) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

            c) al comma 3-quater, le parole: ''i commi 3 e 3-bis non si applicano'' sono sostituite dalle seguenti: ''il comma 3 non si applica''.

        Art. 38-sexies. – (Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa). - 1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

        2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive di cui all'articolo 38-septies assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito internet e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:

            a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;

            b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;

            c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

        3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 38, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o confermativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impllgnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

        Art. 38-septies. – (Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali). - 1. La legge regionale individua gli ambiti minimial di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei comuni interessati degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

        2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste al sensI del comma 2».

38.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «e del Ministro per la semplificazione normativa» aggiungere le seguenti: «previa acquisizionedei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi».

38.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

38.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Rientrano di diritto tra i soggetti privati accreditati i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del riconoscimento regionale.

38.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività».

39.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Fino alla emanazione del suddetto decreto continua trovare applicazione la disciplina previdente».

39.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: ''Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.''».

39.3

MONGIELLO, CARLONI, VITTORIA FRANCO, TREU, ROILO, INCOSTANTE, SOLIANI, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

Al comma 10, sopprimere la lettera l).

39.4

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 10, sopprimere la lettera l).

39.5

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 10, sopprimere le lettere m) e n).

39.6

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 10, sopprimere la lettera m).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

40.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

40.2

ADRAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1» inserire le seguenti: «Tale disposizione non si applica alle aziende che svolgono lavori edili o di ingegneria civile quando impegnate in un cantiere temporaneo o mobile, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008».

40.3

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere il comma 5.

40.4

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 5.

Art. 41.  

41.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

41.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 41 – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di orario di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

41.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            ''c-bis) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114'';

            b) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

            ''g-bis) attività di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323''».

41.4

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

41.5

BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere il comma 13.

41.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Comunicazioni Imprese di Assicurazione – INPS).

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico curante è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

        2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, é tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

        3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un ''certificato di indennità corrisposte'' (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

        4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 2.

41.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Pubblicità dei bilanci dei sindacati)

        1. I sindacati di lavoratori, di pensionati, di datori di lavoro, pubblici e privati, e le loro associazioni, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi dello Stato o di altri enti pubblici e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro il 1º marzo 2008».

42.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Sopprimerlo.

43.1

MASCITELLI, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI

Sopprimerlo.

43.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento

al servizio pubblico radiotelevisivo)

        L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

            a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: euro 6.199,50 - canone il vigore per l'anno 2007;

            b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.859,86 - canone in vigore per l'anno 2007;

            c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 929,92 - canone in vigore per l'anno 2007;

            d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 371,97 - canone in vigore per l'anno 2007;

            e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 185,99 - canone in vigore per l'anno 2007.

        2. Per gli esercizi pubblici è previsto:

            a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori;

            b) gli altri esercizi sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

        3. Per i soggetti di cui alla lettera c) del primo comma, con poco più di 10 televisori, il canone dovuto è quello di cui alla lettera c) del primo comma, ridotto:

            di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è 11;

            di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è 12;

            di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è 13;

            di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è 14;

            di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è 15.

        4. il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, con apertura non superiore ai 9 mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura.

        5. il canone televisivo comprende quello per apparecchi radioriceventi.

        6. il canone radiotelevisivo è dovuto unicamente per gli apparecchi posseduti e/o disponibili dal/per il soggetto titolare della relativa azienda.

        7. La verifica del numero di televisori detenuti dai soggetti contribuenti e/o a loro disposizione e dell'avvenuto versamento del canone per i televisori appartenenti agli ospiti e da questi portati negli esercizi spetta all'amministrazione finanziaria e/o a persone o enti da questa incaricati.

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 43-bis, pari a 150.000 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

43.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Estromissione degli immobili strumentali)

        1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 giugno 2009, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2009, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

        2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

        3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro 30 settembre 2009 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2010 e il 30 settembre 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2,5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

44.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

44.2

RANDAZZO, ANDRIA, LUSI, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, MAURO MARIA MARINO, MICHELONI, MORRI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «che costituiscono limite massimo di spesa».

        Conseguentemente: all'articolo 63: «al comma 8», sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

44.3

VITA, MARCO FILIPPI, VIMERCATI, VITALI, SANGALLI, GHEDINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che costituiscono limite massimo di spesa».

        Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

44.4

BLAZINA, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare diminuzioni dei contributi erogati, in base alla normativa previgente, a favore dei quotidiani delle minoranze linguistiche».

44.0.1

VITA, MARCO FILIPPI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

        1. Le risorse stanziate per la copertura delle spese di funzionamento, nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sono incrementate di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

        Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

45.1

MERCATALI, BARBOLINI

Sopprimere l'articolo 45.

46.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione dei costi impropri della politica)

        1. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

        2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: ''per l'elezione della Camera dei Deputati'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso''.

        3. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato'' e il quinto periodo è soppresso.

        4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

        5. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

        6. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1, le parole: ''un terzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''un quarto, arrotondato per difetto'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

            a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

            b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

        6-bis. li rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.

        7. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: ''15.000 abitanti'' sono sostituite dalle parole ''250.000 abitanti''.

        8. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: '', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi'';

            b) al comma 5, le parole: ''consiglio d'amministrazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri''; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio''.

        9. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: ''popolazione complessiva dell'ente'', sono aggiunte le seguenti parole: ''; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite''.

        10. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, le parole da: ''ovvero'' sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

        11. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,'';

            b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        ''3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti''».

47.0.1

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione

delle pubbliche amministrazioni)

        1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata ''Autorità''. L'Autorità è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

        2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, o professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

        3. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio al suo interno. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratorio dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori molo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di molo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori molo o in aspettativa non può essere sostituito.

        5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i tre quarti della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

        6. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

        7. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standards di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        8. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per groppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati.

        9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.

        10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni,pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

        11. L'Autorità si avvale dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.

        12. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        13. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.

47.0.2

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Principio della trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

        1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

        2. Ai fini del comma 1 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione on line, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

        3. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

        4. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

47.0.3

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Programma per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le pubbliche amministrazioni adottano un programma per la trasparenza della durata almeno biennale, attraverso il quale sono definiti e resi pubblici gli obiettivi di trasparenza concernenti i servizi e gli interventi erogati, le relative modalità di accesso, la gestione del personale, la misurazione e pubblicazione dei costi di funzionamento, la fissazione degli obiettivi e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura, il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori quantificati, le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete internet.

        2. Il programma per la trasparenza individua, inoltre, le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione.

        3. IL programma definisce, altresì, il calendario e le modalità di partecipazione al confronto annuale sul funzionamento e la valutazione delle pubbliche amministrazioni. Gli obiettivi del programma per la trasparenza vengono resi pubblici attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.».

47.0.4

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

(Trasparenza dei provvedimenti amministrativi)

        1. L'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

        ''21-bis. – (Efficacia del provvedimento). – 1. Il provvedimento autorizzatorio o concessorio, nonché quello che comporti spesa superiore a cinquemila euro, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione. In calce al documento cartaceo originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento annota la data di pubblicazione sul sito internet. Con regolamento, adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere i tipi di provvedimento per i quali, in ragione della tutela del diritto alla riservatezza. l'efficacia non è subordinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

        2. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nel confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci''».

Art. 49.  

49.1

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, non si applicano al personale interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 3, comma 96, della legge n. 244 del 2007».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

49.2

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma, 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001»;

        b) Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni».

49.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, LI GOTTI, RUSSO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Difensore Civico nazionale)

        1. È istituito il Difensore civico nazionale, con sede in Roma.

        2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.

        3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazione con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.

        4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali nonne di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione,determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente dei Consiglio dei ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

        5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.

        6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

        7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,29 per cento».

49.0.2

VITTORIA FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Obbligo di valutazione del rispetto della parità di genere

in sede di aggiudicazione delle gare di appalto)

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il ''Codice dei contratti pubblici'', è aggiunto in fine il seguente periodo: ''1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire il rispetto della parità di genere, anche attraverso il riconoscimento di riserve di punteggio alle società che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedano l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di un'equilibrata rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione,negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali''».