Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 35 del 30/07/2008


 

BILANCIO    (5ª) 

 

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2008

35ª Seduta (pomeridiana) 

 

 

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.                                          

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

      Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 64; dichiara quindi inammissibili le seguenti proposte emendative, relativamente agli emendamenti riferiti fino all’articolo 83: 64.2, 64.29, 68.3, 71.2, 71.3, 71.13, 71.14, 72.1, 72.2, 72.4, 72.6, 72.7, 72.10, 72.15, 74.2, 74.5, 77-bis.1,  77-bis.7, 77-ter.1, 78.0.1, 83.2, 83.0.1. 

 

La senatrice CARLONI (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti 64.1 e 64.4, esprimendo alcune considerazioni critiche in ordine al disegno di revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo della scuola avuto di mira dal Governo. In particolare, rileva in termini negativi che la linea di intervento contenuta nell’articolo 64 assume a riferimento un sistema scolastico prigioniero di una logica meramente burocratica e incapace di valorizzare la qualità dell’insegnamento e della formazione degli alunni, disattendendo anche rilevanti parametri costituzionali relativi al principio di pieno sviluppo della personalità umana.

Rammenta, quindi, come il sistema scolastico italiano si sia sempre caratterizzato per la qualità del servizio reso agli alunni e per il pluralismo dell’attività didattica, nella prospettiva di integrare anche gli studenti provenienti da aree extraeuropee oppure diversamente abili.

Il tenore delle misure proposte dal Governo si contrassegna negativamente per una indiscriminata riduzione delle dotazioni organiche del personale docente, adducendo a giustificazione di tale scelta il raggiungimento dell’obiettivo di avvicinare il rapporto alunni/docente alla media europea: al contrario, l’oratrice ravvisa l’esigenza di un approccio maggiormente organico e razionale, che, pur nel perseguimento di condivisibili economie di spesa, sia comunque in grado di orientare tali decisioni secondo criteri selettivi e mirati.

Sottolineando in termini critici l’atteggiamento generale tenuto dal Governo nei confronti dell’organizzazione scolastica, richiama i contenuti dell’intervento svolto in sede di discussione generale dalla senatrice Maria Pia Garavaglia riguardo all’introduzione, con la manovra all’esame del Parlamento, di modalità alternative di fruizione dei libri di testo scolastici che non sembrano assolutamente adeguate rispetto all’obiettivo di conseguire una riduzione della spesa per i soggetti interessati.

 

Nel rilevare che l’intervento della senatrice Carloni ha enucleato le ragioni di merito che motivano la contrarietà del Gruppo parlamentare del Partito democratico ai contenuti dell’articolo 64, il senatore LEGNINI (PD) illustra l’emendamento 64.3, dichiarandosi, in linea di principio, non aprioristicamente contrario all’obiettivo del contenimento della spesa nell’ambito del settore del pubblico impiego, alla cui realizzazione ritiene che possa utilmente contribuire anche il sistema scolastico.

In termini generali, non disconosce l’esigenza di una revisione del rapporto alunni/docente, ma osserva che il modello operativo assunto dal Governo non risulta assolutamente efficace rispetto al perseguimento di tale finalità, prospettando una riduzione indiscriminata e puramente quantitativa delle risorse relative al settore scolastico.

Esprime quindi il timore che le misure proposte determineranno pesanti effetti negativi sui comuni di minori dimensioni, nei quali non sia possibile realizzare l’incremento percentuale del predetto rapporto. Valuta criticamente anche la decisione di affidare ai dirigenti scolastici la realizzazione del processo di razionalizzazione del sistema nel suo complesso, giudicando al riguardo improprio il richiamo alla figura della responsabilità dirigenziale.

Fa dunque presente che la stima delle economie di spesa correlate all’attuazione del disegno di riorganizzazione in questione prospetta un autentico smantellamento del sistema scolastico pubblico: al contrario, avrebbe preferito l’elaborazione di un programma organico e razionale, capace di operare una riduzione selettiva anche delle dotazioni organiche del personale docente.

 

Il senatore LUMIA (PD) illustra congiuntamente le proposte 64.8 e 64.9, alle quali aggiunge la propria firma. L’obiettivo è quello di preservare i comuni di minori dimensioni dal rischio della chiusura o dell’accorpamento degli istituti scolastici ivi ubicati, in conseguenza dell’attuazione delle misure contenute nell’articolo 64. In generale, osserva criticamente che la manovra del Governo appare ispirata alla logica di ridimensionare il modello di Stato sociale attualmente presente, rilevando altresì che il recupero di efficienza nella spesa pubblica non si consegue con l’introduzione di una indiscriminata riduzione delle risorse pubbliche che rischia di incidere negativamente sulla complessiva operatività del sistema e sulla qualità del servizio. In proposito, richiama, a titolo di esempio positivo, gli interventi puntuali e mirati adottati dal precedente Governo a sostegno della scuola.

In relazione all’emendamento 64.9, fa presente che esso mira a preservare le competenze normative attribuite alla regione Sicilia dalle norme statutarie, nella razionalizzazione del sistema scolastico regionale.

 

Il senatore MORANDO (PD), nell’illustrare le finalità dell’emendamento 64.23, sottolinea che esso si differenzia dallo spirito delle altre proposte presentate dalla propria parte politica, non ripudiando pregiudizialmente il presupposto dal quale muovono le misure introdotte dal Governo. Pur non disconoscendo, in termini astratti, il rilievo dell’ipotesi di prevedere che l’obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, rimarca tuttavia l’incompletezza di tale approccio che richiede, a suo avviso, un intervento correttivo. Al riguardo, precisa che l’emendamento in illustrazione soddisfa l’esigenza di subordinare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione alla condizione che sia certificato il conseguimento, da parte degli interessati, di un adeguato livello di competenza, in esito alla frequenza del corso di formazione.

Svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, richiama i contenuti del dibattito effettuato con riferimento alla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica. Sottolinea quindi il rilievo del lavoro di analisi compiuto da tale organismo sul rapporto tra alunni e docenti su base provinciale: esso ha evidenziato significative differenze, in termini percentuali, di tale indicatore, nell’ambito di aree territoriali sostanzialmente omogenee dal punto di vista sociale ed economico. Giudica quindi di estremo interesse le spiegazioni del fenomeno fornite dall’organismo ministeriale, a riprova della validità e utilità dell’approfondita attività di studio da esso condotta.

In relazione al disegno di riorganizzazione del sistema scolastico, esprime la propria preferenza per l’adozione di un sistema fondato sull’individuazione degli obiettivi e degli strumenti da adottare per il miglioramento e la razionalizzazione del servizio scolastico, anche valorizzando la responsabilità decisionale dei dirigenti e l’autonomia didattica degli istituti.

 

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 64.

 

Si procede all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

 

Il relatore FLERES (PdL) si pronuncia in senso contrario a tutte le proposte presentate all’articolo 64, pur riconoscendo l’opportunità di un approfondimento sulla riforma dell’assetto ordinamentale della scuola pubblica, anche se ribadisce che in tale sede non vi sono spazi per condurre tale analisi.

 

Nell’associarsi al parere del relatore, il sottosegretario VEGAS precisa che, con le misure contenute nell’articolo 64, il Governo ha inteso porre rimedio ad una situazione di anomalia che interessa il sistema scolastico italiano:  si tratta del crescente squilibrio del rapporto tra docenti e alunni, pur in presenza di un continuo decremento demografico. In proposito, conferma l’utilità dell’obiettivo di avvicinare alla media europea tale indicatore, nella prospettiva di una complessiva riqualificazione del servizio scolastico.

Ritiene, pertanto, infondati i timori riguardo alla complessiva tenuta del sistema, con particolare riferimento al livello dell’insegnamento e alla tutela delle esigenze degli alunni diversamente abili.

Per quanto concerne le problematiche relative ai comuni di minori dimensioni, invita a condurre tale analisi considerando anche ulteriori profili, quali la qualità e l’articolazione del servizio di trasporto locale. Ritiene di aver così motivato il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 64.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 64.

 

Con separate e distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti dal 64.1 al 64.22.

 

Nel preannunciare il voto favorevole alla proposta 64.23, il senatore MORANDO (PD) ritiene in parte condivisibili i rilievi svolti dal sottosegretario Vegas relativamente al conseguimento dell’obiettivo di allineare alla media europea il rapporto tra alunni e docenti della scuola italiana. Tuttavia, ribadisce il proprio giudizio critico in ordine alla mancanza di un complessivo disegno di riforma che tenga conto di obiettivi più specifici e della necessità di commisurare gli interventi proposti alle particolari esigenze delle singole realtà territoriali nelle quali hanno sede gli istituti scolastici, richiamando anche l’opportunità di favorire la responsabilizzazione dei dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta individuati.

 

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 64.23, interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) per rivendicare la bontà delle scelte operate dal Governo con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 64 che risultano più funzionali a risolvere i problemi delle famiglie.

 

            Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 64.23 a 64.31.

 

            Si passa quindi all'esame delle proposte riferite agli articoli da 65 a 69.

 

            Il senatore MERCATALI (PD) illustra la proposta 65.1, richiamando le ragioni della contrarietà della propria parte politica rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 65. Illustra poi la proposta 66.9 volta ad escludere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle norme sul turn over.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

 

            Il relatore FLERES (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

 

            Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 65 a 69.

 

            Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 65.1, rilevando come anche in questo caso i tagli orizzontali risultano uno strumento di risparmio inefficace. Sarebbe stato preferibile definire degli obiettivi di medio e lungo termine in concomitanza con l'adozione di misure organizzative volte a razionalizzare la spesa. Anche in questo caso, ricorda quanto sia stato prezioso il contributo informativo offerto dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica sulla revisione della spesa. Conclude rilevando come le norme del decreto-legge non consentano di adottare un modello organizzativo adeguato, né il conseguimento di risparmi effettivi.

 

            Con distinte votazioni, sono respinte le proposte da 65.1 a 66.6.

 

            Il senatore LUSI (PD) interviene in dichiarazione di voto per invitare la Commissione ad accogliere la proposta 66.7.

 

            In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 66.7 a 69.2

 

            Si passa all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 70 a 71, che sono date per illustrate.

 

            Il relatore FLERES (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte ed il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

 

            In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 70.1 a 71.16.

 

            Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di sospendere la seduta.

 

            La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 17,25.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 72 e 73.

 

            Il senatore MORANDO (PD) illustra l'emendamento 72.3 che rende ancora più chiara la portata delle norme contenute nell'articolo 72. Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Il senatore FLERES (PdL) esprime avviso contrario su tutte le proposte emendative.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

 

            Ad esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 72.3 a 73.4.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 74, che sono dati per illustrati.

 

            Dopo l'intervento del relatore FLERES (PdL), volto a esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, prende la parola il sottosegretario VEGAS per esprimere avviso conforme al relatore.

 

            In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 74.1 a 74.0.1.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 76 a 77-quater.

 

            Il senatore LEGNINI (PD) illustra la proposta 76.7, lamentando che i tagli imposti dal centro-destra risultano inaccettabili per le comunità montane. La riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane rivolto prioritariamente a quelle che si trovano ad un'altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare premia alcune specifiche parti del paese che si trovano sull'arco alpino. Ritiene questa una inaccettabile e indebita penalizzazione per alcune realtà che forniscono servizi essenziali per la popolazione. Sarebbe stato preferibile ripartire il taglio in modo più equo su tutto il territorio nazionale. Illustra poi la proposta 77-bis.9 rilevando che il Governo dovrà comunque intervenire a compensare i comuni per la restituzione integrale delle risorse corrispondenti al mancato oggetto relativo all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Dichiara poi di dichiarare l'emendamento 77-ter.6 per trasformarlo in ordine del giorno.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Dopo l'intervento del relatore FLERES (PdL), volto a esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, prende la parola il sottosegretario VEGAS per esprimere avviso conforme al relatore. Rileva poi che il patto di stabilità interno è impostato generalmente su tagli proporzionali alla spesa effettuata con una cadenza triennale. In questo caso il riferimento al saldo finanziario obiettivo è limitato all'anno 2007 per evitare problemi applicativi, secondo le indicazioni provenienti dal sistema delle autonomie. Fa presente, poi, che la novità introdotta con il provvedimento riguarda il fatto di aver previsto quattro tipologie diverse di comuni per consentire una differenziazione delle regole premiando i comportamenti più meritevoli. Grazie all'accordo con i sindacati ritiene che si è realizzato un contesto di regole sufficientemente stabile. I tagli imposti alle comunità montane in realtà rientrano in un meccanismo più generale volto a favorire comportamenti non distorti nell'allocazione delle risorse. Conclude rilevando di non concordare con le osservazioni del senatore Legnini, per quanto riguarda l'incertezza sui flussi di risorse dei comuni dopo l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Le norme previste dal Governo definiscono i trasferimenti dando certezza di risorse.

 

            Si passa alle votazioni.

 

            In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 76.1, interviene il senatore MERCATALI (PD) che, pur riconoscendo al Governo di aver introdotto meccanismi premiali per i comuni meritevoli, fa presente che la successione di interventi legislativi hanno determinato grandi difficoltà al sistema delle autonomie locali. Auspica che il dibattito sul federalismo fiscale che si aprirà alla ripresa dei lavori parlamentari consenta di stabilizzare i rapporti finanziari tra i livelli decentrati di Governo. Conclude auspicando l'approvazione dell'emendamento e concordando con le osservazioni svolte dal senatore Legnini in relazione al fatto che l'abrogazione dell'ICI sull'abitazione principale ha già determinato un ritardo nell'incasso di entrate da parte dei comuni.

 

            In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 76.1 a 77.0.1.

 

            Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 77-bis.2 volta a reintrodurre un riferimento triennale al saldo obiettivo valido ai fini  del patto di stabilità interno in luogo del riferimento al solo anno 2007. Prende atto che il riferimento ad un singolo anno, il 2007, va incontro alle richieste del sistema delle autonomie locali. Ciò vuol dire che le scelte operate in quell'anno dal Governo di centro-sinistra non hanno penalizzato affatto gli enti locali. Auspica l'accoglimento dell'emendamento che reintroduce il riferimento triennale che, a suo avviso, appare preferibile per tener conto delle differenziate situazioni che possono aver avuto manifestazione nei comuni italiani.

           

             In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 77-bis.2 a 77-quater.2.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 78 e 79.

 

            Il senatore LUSI (PD) illustra la proposta 78.2 volta a chiarire l'importo delle risorse da destinare al Comune di Roma che, secondo la relazione tecnica presentata a corredo dell'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, dovrebbe essere pari a 500 milioni di euro. L'opportunità di specificare l'importo citato nel testo del decreto-legge nasce dal fatto che il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - contenuto nel comma 10 dell'articolo 63 - è finalizzato anche ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego. Le somme quindi sono destinate a due finalità senza chiarire quanta parte è destinata per ciascuna di esse. Rileva che un'eventuale reiezione della proposta emendativa rappresenterebbe un'implicita ammissione da parte del Governo dell'indisponibilità della somma citata per interventi a favore di Roma capitale.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Il relatore FLERES (PdL), pur riconoscendo che le questioni sollevate dal senatore Lusi sono meritevoli di considerazione, esprime tuttavia parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

            Il sottosegretario VEGAS fa presente che in una prima versione del comma 10 dell'articolo 63 erano stati previsti 500 milioni di euro per Roma capitale anche per gli anni successivi al 2008. Di conseguenza, l'articolo è stato riformulato al fine di destinare 400 milioni di euro per gli anni 2009 e successivi per la proroga di agevolazioni fiscali al settore agricolo. Conferma, quindi, lo stanziamento di 500 milioni di euro per Roma capitale. Esprime, pertanto, avviso conforme al relatore anche sulla proposta 78.2 in quanto, dal punto di vista finanziario, non introduce alcuna innovazione rispetto al testo e, d'altro canto, sostituisce le altre disposizioni dell'articolo 78.

 

            Si passa alle votazioni.

 

            La Commissione respinge l'emendamento 78.1.

 

            Sulla proposta 78.2 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore MILANA (PD) sottolineando come la proposta faccia chiarezza sui profili finanziari dell'anticipazione al Comune di Roma. Inoltre, l'emendamento, in quanto sostitutivo dell'articolo 78, espunge dal testo una procedura commissariale speciale per Roma che si differenzia dalla procedura di dissesto tradizionale per una totale assenza di controllo. Invitando la Commissione ad approvare l'emendamento, chiede al Governo di rivedere il regime commissariale contenuto nell'articolo 78 secondo regole più corrette.

           

            Il senatore AUGELLO (PdL) interviene in dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 78.2 in quanto, pur partendo da intenti meritevoli, abroga una procedura eccezionale proposta per affrontare una situazione altrettanto eccezionale.

 

            La Commissione respinge la proposta 78.2.

 

            Sull'emendamento 78.3, il senatore MORANDO (PD)  preannuncia la propria astensione dal voto, rilevando come la copertura di alcune disposizioni contenute nell'articolo 78 a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, come previsto dal comma 10 dell'articolo 63, presenta profili finanziari critici segnalati dal Servizio del bilancio in relazione ai dati esposti nell'allegato contenente gli effetti finanziari delle norme del decreto-legge. In particolare, vi sono effetti negativi differenziati sul saldo netto da finanziari, sul fabbisogno del settore pubblico e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

            Con distinte votazione, la Commissione respinge le proposte dal 78.3 a 79.7.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 80, nonché quelli riferiti all'articolo 81.

 

            Il senatore BARBOLINI (PD) illustra la proposta 78.11 volta a prevedere la ripartizione delle risorse del Fondo speciale di cui al comma 29 del medesimo articolo 78 alle Regioni e dalle Regioni ai comuni, in quanto enti più capaci di rilevare le situazioni di bisogno.

 

            Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

            Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

 

            Il relatore FLERES (PdL) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

 

           

           

            Il senatore MORANDO (PD) interviene incidentalmente per rilevare l'opportunità di effettuare nei primi mesi dell'anno prossimo una verifica sull'efficacia del piano straordinario di verifica per le invalidità civili. Rileva, infatti, che nonostante i successivi provvedimenti legislativi in materia non sia mai stato esperito un tentativo di verificare l'efficacia di tali piani.

 

            Il sottosegretario VEGAS rileva che la spesa per le invalidità civili è significativamente aumentata negli ultimi anni. Ciò è in parte dovuto al meccanismo più semplice per l'attivazione delle prestazioni, dall'altro, tuttavia, richiede un attento monitoraggio.

 

            Il presidente AZZOLLINI dichiara la disponibilità a farsi tramite con il Governo di attivare le procedure necessarie per rispondere alle richieste avanzate dal senatore Morando. Preannuncia altresì un'analoga iniziativa concernente il monitoraggio del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico avanzata dal senatore Nicola Rossi.

 

Si passa alle votazioni.

           

            La Commissione respinge le proposte dal 80.0.1 a 81.10.

 

            Sull'emendamento 81.11, interviene, in dichiarazione di voto favorevole, il senatore BARBOLINI (PD).

 

            La Commissione respinge poi le proposte 81.11 e 81.12.

           

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 82 e di quelli diretti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo lo stesso articolo.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 82.1, in materia di incentivazione della contrattazione di secondo livello, sottolineando che con essa si introduce una misura di riduzione del prelievo fiscale sulle componenti della retribuzione previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello. Richiamandosi ai contenuti del proprio intervento in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1, ribadisce il rilievo della misura proposta, in chiave di promozione della competitività e della crescita della produttività a livello aziendale. Paventando il rischio di un esito negativo delle trattative tra le parti sociali, evidenzia che la propria iniziativa tende a operare sul versante fiscale con contenuti oneri a carico delle finanze pubbliche, introducendo una misura più efficace della tassazione agevolata proposta dal Governo con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

In sede di illustrazione della proposta 82.6, il senatore BARBOLINI (PD) precisa che essa riconduce a equità la misura del prelievo introdotto sui fondi immobiliari familiari, a fronte di probabili effetti distorsivi nell’ambito della fiscalità generale.

 

Il senatore LUMIA (PD) evidenzia il tenore soppressivo del proprio emendamento 82.14, in riferimento alla misura, introdotta dalla Camera dei deputati, che esclude dalla revisione per la certificazione dei requisiti mutualistici le società cooperative che presentano un volume d’affari inferiore a un milione di euro su base annua. Al contrario, ribadisce l’esigenza, su tale specifico versante, di un controllo rigoroso e trasparente in chiave di contrasto alla diffusione di comportamenti illegali.

 

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti all’articolo 83 nonché quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all’articolo 83 e sugli articoli aggiuntivi.

 

Il relatore FLERES (PdL) condivide il rilievo della questione sollevata con l’emendamento del senatore Lumia, facendo presente che la propria proposta 82.1000 intende operare nel senso auspicato da più parti politiche, con la soppressione della disposizione introdotta presso l’altro ramo del Parlamento. Valuta quindi con favore la proposta 82.14, così come gli altri emendamenti volti a sopprimere il comma 29-bis dell’articolo 82. Il parere è invece contrario su tutti gli altri emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS si esprime in senso conforme al relatore.

 

Con successive e separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti dall’82.1 all’82.13.

 

In accoglimento di una proposta avanzata dal presidente AZZOLLINI,  i senatori LUMIA (PD) e BARBOLINI (PD) riformulano gli emendamenti 82.14 e 82.18 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), espungendo la disposizione consequenziale.

 

La Commissione approva quindi l’emendamento 82.1000 del relatore, con conseguente assorbimento delle proposte dall’82.14 all’82.18.

 

Risultano quindi respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 82.19, 82.0.1, 82.0.2, 82.0.3 e 82.0.4.

 

Si passa all’esame dei restanti emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 83 fino a quelli volti ad introdurre disposizioni aggiuntive dopo l’articolo 84.

 

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra congiuntamente le proposte 83.3, 83.4 e 83.5. Con la prima si intende accrescere l’ambito di operatività della Guardia di finanza nell’azione di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale, prevedendo uno specifico stanziamento per l’incremento delle dotazioni organiche da destinare in via prioritaria alla lotta all’evasione.

Con il secondo emendamento in illustrazione, si intende porre rimedio alla disciplina sulla mobilità dei dirigenti delle agenzie fiscali, la quale sembra rispondere a un’impropria logica di spoil system, prospettando misure ingiustificatamente vessatorie nel caso di rifiuto all’assunzione dell’incarico proposto.

Con l’emendamento 83.5, si propone la soppressione della norma che istituisce, presso il Ministero degli affari esteri, il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in economia, osservando criticamente come ne appaiono alquanto incerti la composizione, l’organizzazione e i compiti istituzionali.

 

Si danno dunque per illustrati tutti i restanti emendamenti, fino a quelli volti a inserire disposizioni aggiuntive dopo l’articolo 84.

 

Su tutti gli emendamenti testé illustrati, il relatore FLERES (PdL) e il sottosegretario VEGAS esprimono un parere contrario.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge le proposte 83.1 e 83.2.

 

Insistendo comunque per la votazione della proposta 83.3, il senatore BARBOLINI (PD) si dichiara disponibile a presentare un ordine del giorno che contenga la questione con esso sollevata, a condizione che il Governo si dichiari disponibile ad accoglierlo.

 

Il sottosegretario VEGAS si riserva una valutazione dell’atto di indirizzo al momento della sua effettiva presentazione.

 

In esito a distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti dall’83.3 all’84.0.2.

 

Il senatore BARBOLINI (PD) presenta e illustra l’ordine del giorno 949/158/5, in ordine al quale il sottosegretario VEGAS dichiara la propria disponibilità ad accoglierlo come mera raccomandazione, salvo che non venga riformulata la parte dispositiva con l’inserimento della locuzione «a valutare l’opportunità di».

 

Dopo che il senatore BARBOLINI (PD) ha riformulato il proprio ordine del giorno in un testo 2, in accoglimento della predetta richiesta di modifica, il sottosegretario VEGAS accoglie l’ordine del giorno riformulato.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di procedere alla votazione dell’emendamento  24.1000 presentato dal Governo, volto a modificare l’allegato A, del comma 1, dell’articolo 24.

 

Posto ai voti, l’emendamento 24.1000 è accolto.

 

Il presidente AZZOLLINI propone altresì di procedere all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20, accantonati in precedenza, e, al riguardo, revoca l’inammissibilità dichiarata con riferimento all’emendamento 20.8.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra il subemendamento 20.1000/2, che sottoscrive, condividendo, in linea di principio, la necessità di un’azione di contrasto al fenomeno dei ricongiungimenti fittizi, da parte di cittadini extracomunitari, al fine di fruire indebitamente delle prestazioni di carattere assistenziale come l’assegno sociale. Tuttavia, rimarca criticamente che la misura di cui all’articolo 20, comma 10, appare eccessivamente severa, pur nel conseguimento del predetto obiettivo. Sottolinea che di ciò si è avveduto lo stesso relatore, proponendo l’eliminazione del requisito reddituale. Con il subemendamento in illustrazione, si intende ridurre da 10 a 3 anni il requisito del soggiorno legale in Italia per essere ammessi alla fruizione del beneficio economico.

 

Il senatore LEGNINI (PD), illustrando il subemendamento 20.1000/3, sottolinea criticamente la circostanza che la disposizione contenuta nel comma 10 dell’articolo 20 determinerà effetti negativi per i cittadini italiani emigrati all’estero e costretti al rientro in Italia per un pressante stato di necessità, ai quali non potrà essere corrisposto l’assegno sociale per difetto del requisito del soggiorno decennale nel territorio dello Stato. La proposta in illustrazione intende porre rimedio a tali effetti distorsivi, escludendo, dall’ambito di applicazione della misura del Governo i cittadini italiani interessati dalla predetta situazione. Considerato il rilievo socio-economico della questione sollevata, invita le forze politiche a rivedere il loro orientamento negativo con riferimento alla proposta.

 

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti all’articolo 20

 

Si passa all’espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 20.

 

Pur non disconoscendo la delicatezza del problema denunciato dal senatore Legnini, il relatore FLERES (PdL), anticipando l’espressione del proprio parere sul subemendemento 20.1000/3, preannuncia che intende rimettersi al Governo, in considerazione anche della possibilità che la predetta proposta potrebbe presentare profili finanziari problematici. Dopo aver dato per illustrato il proprio emendamento 20.1000, preannuncia l’espressione di un avviso negativo sugli altri subemendamenti ad esso relativi nonché su tutte le restanti proposte riferite all’articolo 20.

 

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge, comprende unicamente i lavoratori immigrati in Italia, senza modificare il vigente quadro normativo concernente la platea dei beneficiari dell’assegno sociale: ritiene pertanto ingiustificati i rilievi critici espressi e preannuncia un parere contrario su tutti i subemendamenti all’emendamento 20.1000 del relatore, sul quale invece l’avviso è favorevole. Preannuncia altresì una valutazione negativa di tutte le altre proposte riferite all’articolo 20.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

Con successive e separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti dal 20.1 al 20.4, così come risultano respinti anche i subemendamenti 20.1000/1 e 20.1000/2.

 

Interviene quindi il senatore LEGNINI (PD) per raccomandare l’approvazione del subemendamento 20.1000/3, ribadendo che la misura proposta dal Governo non lascia alcuno spazio a dubbi interpretativi in merito al disconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno sociale a danno dei cittadini italiani emigrati all’estero.

 

La Commissione respinge il subemendamento 20.1000/3, mentre approva l’emendamento del relatore 20.1000, con conseguente assorbimento della proposta 20.8.

Vengono quindi respinti tutti i restanti emendamenti presentati all’articolo 20.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di procedere all’esame dell’emendamento 21.4, accantonato in precedenza che, posto ai voti, risulta respinto.

 

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 21.1000 del relatore e dei relativi subemendamenti.

 

Il senatore LEGNINI (PD) illustra il subemendamento 21.1000/3, sottolineando come le misure proposte dal Governo all’articolo 21 in materia di rapporto di lavoro a termine, amplino in maniera eccessiva la sfera dei operatività della predetta tipologia di prestazione lavorativa, con effetti negativi per il mercato del lavoro nel suo complesso. Osserva peraltro criticamente che l’emendamento 21.1000 del relatore presenta palesi profili di incostituzionalità, con riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento, diversificando il trattamento giurisdizionale e normativo delle controversie insorte, secondo che il relativo giudizio sia stato definito o meno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In generale, egli preferirebbe un intervento soppressivo della normativa d’urgenza in esame, ma in considerazione della limitata modificabilità del testo del decreto-legge, osserva come una possibile linea di intervento sia rappresentata dalla limitazione della disciplina discriminatoria alle sole imprese che impiegano meno di 15 dipendenti, anche alla luce della circostanza che per esse non trovano applicazione talune misure di tutela previste dallo Statuto dei lavoratori.

In conclusione, ritiene fondato il timore che il complesso normativo introdotto dal Governo e che il Senato si accinge a modificare in maniera ulteriormente peggiorativa, inciderà sensibilmente sullo stock di contenzioso esistente tra la società Poste italiane S.p.A. e i prestatori di lavoro che hanno chiesto la trasformazione del proprio rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.

 

            Il senatore MORANDO (PD) con riferimento alla proposta 21.1000 rileva che la stessa non sembra poter far riferimento alla situazione relativa alla Società Poste italiane, atteso che quest'ultimo ha già siglato un accordo per la definizione in sede sindacale della controversia in corso. Rileva inoltre che la norma si espone a evidenti censure di costituzionalità in relazione alla difformità di trattamento di situazioni analoghe, per cui appare problematica e risulterebbe necessario espungere in tal senso la lettera a) dell'emendamento del  relatore.

 

Si passa dunque all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

 

            Il relatore esprime parere contrario su tutte le proposte subemendative riferite all'emendamento 21.1000, rimettendosi al riguardo alle osservazioni già svolte nel corso della discussione sul provvedimento. Il parere è favorevole sulla proposta 21.1000.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al relatore, facendo presente che la proposta emendativa 21.1000 risulta migliorativa rispetto al testo della Camera in quanto limita la sfera applicativa della norma rispetto al contenzioso in atto, assumendo dunque un carattere transattivo che non sembra profilare dubbi di costituzionalità.

 

            Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 21.1000.

 

            Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 21.1000.

 

            Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 60 e ai relativi subemendamenti.

 

            Il senatore DI STEFANO (PdL) ritira le proposte 60.1000 (testo 2)/1 e 60.1000 (testo 2)/2.

 

            Il senatore MORANDO (PD) illustra la proposta 60.1000/1, originariamente presentata con riferimento alla formulazione iniziale dell'emendamento governativo 60.1000, che viene ritenuta dal Presidente riferibile anche alla riformulazione in un testo 2 della proposta in questione. Rileva la necessità di intervenire tempestivamente per una riforma della legge di contabilità, risultando tuttavia necessario a tal fine il ricorso ad un provvedimento organico. Richiama le norme contenute nei decreti n. 93 e n. 112 in materia di flessibilità del bilancio e circa i contenuti propri della legge finanziaria, che non rispondono alle esigenze di un intervento sistematico e complessivo nella materia. Rileva che il testo dell'emendamento 60.1000 (testo 2) pur costituendo un miglioramento rispetto all'originaria formulazione della norma del decreto-legge, in ciò accogliendo i contenuti del dibattito e le osservazioni svolte anche dall'opposizione, non costituisce tuttavia lo strumento idoneo ai fini di una riforma e non può dunque trovare il favore dell'opposizione. Manifesta, comunque, la disponibilità della propria parte politica a collaborare nel futuro per la definizione di un testo modificativo della legge di contabilità, esprimendo a tal fine l'auspicio a che non si ricorra più a decretazione d'urgenza per legiferare in tale materia.

 

            Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per i contenuti della proposta emendativa 60.1000 (testo 2), che costituisce un punto di equilibrio tra l'esigenza di flessibilità nella gestione di bilancio manifestata dal Governo e l'osservanza delle prerogative del Parlamento in materia. Auspica che si addivenga in tempi celeri ad un provvedimento di ridefinizione organica della materia non solo in ordine alle regole della sessione di bilancio, ma anche con riferimento ai contenuti propri della legge finanziaria, sottolineando, peraltro, che non appare condivisibile l'adozione in materia di discipline dal carattere transitorio. In tale quadro è necessaria una riflessione anche in merito all'articolo 81, comma 3, della Costituzione, delineando una ridefinizione sistematica della materia, che possa contemperare le esigenze governative sulla capacità di gestione del bilancio e il ruolo decisionale del Parlamento.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime apprezzamento per la volontà manifestata dal Presidente Azzollini e dal senatore Morando di poter pervenire ad una novella organica della legge n. 468 del 1978, anche considerando la struttura del nuovo bilancio riclassificato per missioni e programmi. In tal senso va altresì rivisto l'articolo 81 della Costituzione in relazione al comma 3 ove si prevede la natura di legge meramente formale del bilancio, che risulta non più conciliabile con la mutata struttura del medesimo. E' necessario dunque delineare la possibilità che il Governo operi variazioni quantitative nell'ambito della gestione del bilancio, in un'ottica di responsabilità dell'Esecutivo e di razionalizzazione della spesa pubblica. Conferma, quindi, la disponibilità del Governo ad un confronto con le diverse parti politiche su tale profilo, in un'ottica di trasparenza, confermando che le misure previste dal provvedimento in esame risultano comunque temporanee e volte ad un contenimento della spesa pubblica e ad una definizione restrittiva del contenuto della legge finanziaria.

 

            Il senatore LUSI (PD) illustra la proposta 60.28 in materia di disavanzi delle Regioni relativi alla spesa sanitaria, sottolineando l'importanza della proposta che è volta a consentire alle Regioni l'individuazione di strumenti per il ripiano dei disavanzi, mediante la possibilità di una riduzione dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, prevedendo, tuttavia, una corrispondente, idonea copertura congrua ad assicura, comunque, il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto dal Piano di rientro. La proposta risulta in linea con il contrasto ai disavanzi e non produce effetti onerosi, risultando tuttavia una norma di salvaguarda a favore delle Regioni più virtuose.

 

            Le restanti proposte emendative relative all'articolo 60 si danno quindi per illustrate. Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

 

            Il relatore FLERES (PdL) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 60 ad eccezione che sulla proposta 6.28, per la quale si rimette al Governo, nonché ad eccezione della proposta 60.1000 (testo 2) sulla quale il parere è favorevole.

 

            Il sottosegretario VEGAS esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte riferite all'articolo 60, ad eccezione che sulla proposta 60.1000 su cui il parere è favorevole.

 

            Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 60 e dei relativi subemendamenti.

 

            Posti separatamente ai voti, sono respinte le proposte da 60.1 a 60.27.

 

            Il senatore MORANDO (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 60.28, che risulta coerente con l'autonomia delle Regioni e il rispetto dei vincoli posti di Piani di rientro del disavanzo in materia sanitaria. Invita comunque il senatore Lusi a considerare la trasformazione della medesima in un apposito ordine del giorno.

 

Dopo che il senatore Lusi si è riservato a presentare un ordine del giorno che recepisca i contenuti della proposta emendativa 60.28, la stessa, posta ai voti, risulta respinta.

 

Sono altresì respinte, con separate votazioni, le proposte da 60.29 a 60.38.

 

Posta ai voti, è altresì respinta la proposta 60.1000/1 a firma del senatore Morando, che viene comunque riferita al testo 2 dell'emendamento 60.1000.

 

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 60.1000 (testo 2).

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

           

            La seduta termina alle ore 20,25.

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

949

 

20.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. A decorrere dal l o gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate, ancorché a totale capitale pubblico, sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:

            a) la contribuzione per maternità;

            b) la contribuzione per malattia.

        Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.

        2. Il secondo comma dell'articolo 6, della legge Il gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma l che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1º gennaio 2009».

        Conseguentemente: «dopo il comma 6», aggiungere il seguente:

        «6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

            30 per cento dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

            70 per cento dal 1º gennaio 20l0 al 31 dicembre 2010;

            100 per cento dal 1º gennaio 2011.

        All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

20.2

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti locali privatizzati» con le seguenti: «quelle partecipate dagli enti locali».

20.3

MARITATI

Sopprimere il comma 10.

20.4

LIVI BACCI, MARCENARO, TREU

Sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,0».

20.5

MARITATI

Al comma 10, dopo le parole: «aventi diritto» inserire le seguenti: «cittadini provenienti da Stati extracomunitari».

20.6

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, GIARETTA, DELLA MONICA

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» e sostituire la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

20.7

CARLINO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE

Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorano legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» ed infine, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

20.1000/1

CARLINO, MASCITELLI

All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indi è sostituita la parola ''dieci'' con la seguente: ''tre''».

20.1000/2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: ''dieci'' è sostituita dalla seguente: ''tre''».

20.1000/3

LEGNINI

All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: ''I limiti di cui al presente comma non si applicano ai cittadini italiani già emigrati all'estero residenti in Italia da almeno un anno.''».

20.1000

IL RELATORE

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

20.8

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10 sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

20.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Sostituire l'articolo 41, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

        ''1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.''».

20.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttivamente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di lavoro a fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.

        14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancia e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.

        14-quater. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009».

20.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «14-bis. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dallo gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.

        14-ter. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

        14-quater. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.

        14-quinquies. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata».

        Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

20.12

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

        «14-bis. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

        14-ter. Dal 1º gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 14-bis, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

            a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

            b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.».

        Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

20.0.1

FIORONI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi imprenditoria giovanile)

        1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 10 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.

        2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posIzione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

20.0.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

        1. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

        2. Dal 1º gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

            a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

            b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo l di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

        2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per gli anni 2009-2011 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

21.4

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 21 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

21.1000/1

CARLINO, MASCITELLI

All'emendamento 21.1000, sopprimere la lettera a), indi alla lettera b) dopo la parole: «1 commi 1-bisaggiungere le seguenti: «1-ter».

21.1000/2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 21.1000, lettera a), sostituire le parole da: «sostituito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «soppresso».

21.1000/3

LEGNINI

All'emendamento 21.1000, lettera a), dopo le parole da: «il datore di lavoro» inserire le seguenti: «con meno di quindici dipendenti».

21.1000

IL RELATORE

All'articolo 21, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

        «1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente articolo: ''Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). – Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni'';

            b) i commi 1-bis, 1-quater e 3-bis sono soppressi».

51.1

MARITATI

Al comma 2 sostituire le parole da: «previa verifica» fino alla fine del comma con le seguenti: «dopo aver garantito la reale funzionalità dei servizi di comunicazione di documenti informatici degli uffici giudiziari, conferendo precedenza assoluta ai tribunali delle sedi del capoluogo di distretto e contestualmente a quelli in cui trovino già applicazione le disposizioni di cui al comma 1».

51.2

MARITATI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ogni esercente la professione forense, nonché gli ordini professionali forensi, dovranno essere in possesso di autonomi punti di accesso certificati nella rete telematica. Entro lo stesso termine, gli ordini forensi dovranno trasmettere al Ministero della giustizia l'elenco degli iscritti con i relativi indirizzi di posta elettronica certificati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001. In caso di inosservanza di tale prescrizione, agli iscritti agli albi professionali forensi, non in regola con il punto di accesso certificato all'interno della rete telematica per la pasta elettronica, tutte le notifiche attinenti alle procedure giudiziarie verranno effettuate mediante deposito dell'atto da notificare in cancelleria, ai sensi dell'articolo 170, comma terzo, del codice di procedura civile.

        Tale sistema di notifica verrà effettuato fino al giorno in cui gli interessati avranno comuni al ministro della giustizia ed agli uffici giudiziari del distretto di appartenenza, il relativo in di posta elettronica certificato.».

51.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

        1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n.499 recante:

        ''Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province'' dopo le parole: ''sottoscrizione autenticata'' sono inserite le seguenti: ''secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Preisdente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445''.».

51.0.2

MARITATI

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sale server)

        1. Tutte le attrezzature informatiche del Ministero della giustizia predisposte per la realizzazione il funzionamento del processo telematico dovranno essere allocate in apposite sale, sotto il controllo e la gestione del Ministero e di relativi uffici giudiziari territoriali, su base distrettuale».

53.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sopprimere le seguenti parole: ''rappresentare o''».

54.1

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 2.

54.2

PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: ''I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono deliberati dal Consiglio di Presidenza e trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, che li adotta con proprio decreto''.

        2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche ai procedimenti in corso ed aventi il medesimo oggetto».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

54.3

PARDI

Sopprimere il comma 3.

54.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 3.

54.5

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 3.

55.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere l'articolo.

55.0.1

GARRAFFA

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo vittime dell'usura e del racket)

        1. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Art. 57.  

57.1

PISTORIO, OLIVA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Previa intesa con le Regioni interessate, da raggiungersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di navigazione SpA nelle società Caremar – Compagnia Regionale Marittima Spa, Saremmar Sardegna Ragionale Marittima Spa, Toremar – Toscana Regionale Marittima Spa, Siremar – Sicilia Regionale Marittima, può essere trasferita a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. L'intesa di cui al primo periodo deve contenere un articolato piano che garantisca alle Regioni interessate dal trasferimento nessun onere aggiuntivo a loro carico, inclusa l'assunzione di costi di gestione e di personale o anche di oneri patrimoniali relativi alle citate società di cabotaggio».

        Conseguentemente: «all'articolo 60, comma 8», sostituire la parola: «100» con la seguente: «90», e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «290».

57.2

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì trasferiti a titolo gratuito il complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzati dalle medesime società e viene garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente alle medesime regioni nonché a quelle indicate nel presente articolo che abbiano fatto richiesta viene corrisposto dallo Stato un contributo annuo per lo svolgimento dei servizi in misura pari a quello erogato nell'anno precedente a Tirrenia S.p.a per lo svolgimento dei medesimi collegamenti».

57.3

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando la salvaguardia del patrimonio professionale, occupazionale nonché delle valenze economiche che le società ricoprono nel sistema dei collegamenti marittimi regionali».

Art. 58.  

58.1

NICOLA ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'organo di Governo individua» aggiungere le seguenti: «entro il 30 giugno 2009», e, dopo le parole: «ovvero di dismissione» aggiungere le parole: «In assenza di detta delibera l'intero complesso dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza sarà considerato non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibile quindi di dismissione».

58.2

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «funzioni istituzionali» aggiungere le seguenti: «e non destinati ad attività di rilevante interesse sociale e culturale».

58.3

LANNUTTI, PARDI, RUSSO, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, viene inviato per un parere motivato alla Soprintendenza per i beni architettonici competente, che si pronuncia entro 60 giorni. In caso di parere negativo relativamente a singoli beni immobili, questi devono considerarsi espunti dal suddetto Piano».

58.4

PARDI, LANNUTTI, RUSSO, MASCITELLI

Sopprimere il comma 2.

58.5

PARDI, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ne determina» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei beni immobili di particolare valore artistico, architettonico e storico».

58.6

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo le parole: «destinazione urbanistica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità urbanistica e ambientale».

        Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «e dell'integrità urbanistica e ambientale».

58.7

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Aggiungere il seguente comma:

        «9-bis. I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo, ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno».

59.1

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

60.1

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le parole: «escluso il Ministero della giustizia,».

        Conseguentemente:

        al medesimo comma, elenco 1, sopprimere le voci relative al Ministero della giustizia.

        all'articolo 82:

        aI comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

        al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

        al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;

        al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

60.2

PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1 dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le seguenti: « fatta eccezione per il Ministero della Difesa,».

        Conseguentemente, al medesimo comma, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica: «Ministero della Difesa» e gli importi relativi a ciascuna missione.

        Conseguentemente all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

60.3

VITA, MARCO FILIPPI

Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la voce: «001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei Ministri» e i relativi importi.

        Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcple etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 127,976 milioni di euro per l'aIino 2009, di 159,118 milioni di euro per l'anno 2010 e di 262,385 milioni di euro per l'anno 2011».

60.3a

INCOSTANTE

All'elenco n. 1, di cui al comma 1 sopprimere la Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza ovunque ricorra.

        Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con la seguente: «94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con la seguente: «95 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con la seguente: «94 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

60.5

INCOSTANTE

All'elenco n. 1,di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:

        Ministero dell'Economia e delle Finanze

        Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

            2009:    – 13.512;

            2010:    – 13.997;

            2011:    – 24.770.

        Ministero dell'Interno

        Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

            2009:    – 254.125;

            2010:    – 270.408;

            2011:    – 480.101.

        Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

        Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

            2009:    – 13.110;

            2010:    – 15.749;

            2011:    – 27.844.

        Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

        Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

            2009:    – 3.215;

            2010:    – 3.886;

            2011:    – 6.879.

        Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

60.6

MARCO FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la missione: «013 Diritto alla mobilità».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370»;

            b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.7

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la missione: «015 Comunicazioni».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

60.8

VITA, MARCO FILIPPI

Al comma 1, elenco n. 1, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce: «015 Comunicazioni» apportare le seguenti variazioni:

            2009:    –   80.138;

            2010:    –   95.945;

            2011:    – 169.352.

        Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alrole etilico al fine di assicmare un maggior gettito complessivo pari a 80,138 milioni di euro per l'arlno 2009, di 95,945 milioni di euro per l'anno 2010 e di 169,352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

60.9

MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, elenco n. 1, voce: «Ministero dello sviluppo economico, alla voce: «017 – Ricerca e innovazione sostituire le somme relative al/e riduzioni ivi indicate per l'anno 2009» con la seguente: «o» apportare le seguenti variazioni:

        Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.10

CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI

Al comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la voce: «Ministero della Giustizia, Missione 006 Giustizia».

        Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «148.660.000 euro per l'anno 2009, 207.502.000 euro per l'anno 2010 e 44.416.000 per l'anno 2011».

60.11

INCOSTANTE

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 alla voce: «Ministero della Giustizia» sopprimere la Missione 006 Giustizia

        Conseguentemente aIl'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».

60.12

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO, PEDICA, PARDI

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero della giustizia» alla Missione «006 - Giustizia» sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

        Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 94 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

60.13

INCOSTANTE

All'elenco n. 1 di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:

        Ministero della Giustizia Missione 006 Giustizia:

            2009:    – 174.890;

            2010:    – 212.530;

            2011:    – 375.505.

        Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;

            c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».

60.14

MASCITELLI, PARDI, GIAMBRONE, PEDICA, BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca» alla Missione 023 – Istruzione università sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

        Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

60.15

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca» alla Missione 022 – Istruzione scolastica sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, Elenco 1, voce: «Ministero dell'interno», sopprimere la «Missione 007 Ordine pubblico e sicurezza».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.17

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'Interno» alla Missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».

        Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

60.18

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, Elenco 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», e i relativi importi.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370».

            b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.19

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sopprimere la missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

60.20

VITA, MARCUCCI

Al comma 1, elenco n. 1, sopprimere la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», e gli importi relativi a ciascuna missione.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.21

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PEDICA, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, RUSSO, CARLINO, CAFORIO

Al comma 2, dopo le parole: «natura obbligatoria;» inserire le seguenti: «dei trasferimenti a favore della protezione civile».

60.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:

        «3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque limitatamente al triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del disegno di bilancio e del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stata di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

        4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili al senso dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i ministri interessati, entro la prima decade di settembre, di luglio o di ottobre, a seconda che siano riferiti al disegno di legge di bilancio, al disegno di legge di assestamento o ai predetti provvedimenti, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generate della Stato, le proposte di rimodulazione tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto dI quanto stabilito al comma 3.

        5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. L'allegato è introdotto da una relazione che illustra sinteticamente le ragioni delle rimodulazioni proposte. Qualora si riveli necessario ai fine di non compromettere la realizzazione dei programmi, le rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti dI cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono ricevere in ogni caso attuazione in via provvisoria decorsi trenta giorni dalla presentazione degli stessi al Parlamento. Nel corso dell'esame parlamentare, le rimodulazione proposte nei disegni di legge e negli provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n 468 del 1978 possono essere oggetto di variazioni nei rispetto del limiti di cui al comma 6.

        6. Ciascun Ministro fornisce un quadro organica delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziaria delle missioni di spesa di propria competenza, indicando i responsabili del coordinamento di ciascun programma, i criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008».

60.1000 Testo 2/1

DI STEFANO, TANCREDI

All'emendamento 60.1000 testo 2 dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.  296 recante: ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni'' la frase: ''ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa'' è soppressa e sostituita dalla seguente: ''che abbiano un presentato ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge''».

        Conseguentemente al comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.  296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni» la frase: «che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007» è sostituita dalla seguente: «che si conclude nell'anno scolastico 2007/2008».

60.1000 Testo 2/2

DI STEFANO

All'emendamento 60.1000 testo 2 dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Il comma 386 dell'articolo 1. - (Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati) è così sostituito:

        ''1. L'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n.  296 è estesa per l'annualità 2008 agli enti locali per i quali negli anni 2004, 2005 e 2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267. Relativamente alle spese per il personale non si applicano a questi enti le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.  296''».

        Conseguentemente diminuire tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.  244 fino a compensazione degli oneri.

60.1000 (Testo 2)

Il Governo

All'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;

            b) al comma 5:

        1) al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;

        2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro competente.»;

        3) il terzo periodo è soppresso;

        4) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978».

60.1000/1

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, CARLONI, LUMIA, MILANA, NICOLA ROSSI

All'emendamento 60.1000, alla lettera a), sostituire le parole:«al prossimo esercizio finanziario», con le parole: «all'esercizio finanziario 2009»

        alla lettera b):

        al punto 1), sostituire la parole: «di cui al comma 3», con le parole: «previste al comma 3, con riferimento al solo esercizio finanziario 2009», e tali da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi;

        al punto 2), sostituire le parole: «il secondo periodo è soppresso», con le parole: «il secondo periodo è così modificato: ''In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge di bilancio e di assestamento e degli altri provvedimenti di cui al citato articolo 17, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreti dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti acquistano efficacia solo dopo che le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere vincolante entro quindici giorni dalla data di trasmissione''»;

        al punto 3), sostituire interamente con le parole: «il terzo periodo è soppresso», e conseguentemente sostituire tutti i periodi successivi al terzo.

60.1000

Il Governo

All'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;

            b) al comma 5:

                1) al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;

                2) il secondo periodo è soppresso;

                3) nel terzo periodo, dopo le parole: «di cui al collina 3» sono inserite le seguenti: «, tali da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi,».

60.24

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In via sperimentale, limitatamente all'esercizio finanziario2009, le rimodulazioni di spesa di cui al comma 3 possono essere proposte, all'interno dei programmi, con il rispetto dei limiti indicati al comma 3, nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Eventuali anticipazioni delle rimodulazioni, sia per quanto riguarda quelle indicate al comma 3 che quelle di cui al presente comma, proposte con decreto dal ministro competente, acquistano efficacia solo dopo che le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere vincolante entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di bilancio, con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi del citato articolo 17, si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso».

            e sopprimere il comma 5.

60.25

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

60.26

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 6.

60.27

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il31 marzo di ciascun anno del triennio 2009-2011, possono essere rimodulate tra le unità previsionale di base le dotazioni finanziarie di ciascun programma di spesa, anche interessando unità previsionali relative a diverse categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario».

60.28

LUSI, GUSTAVINO, PINOTTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento aIl'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale aIl'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso.».

60.29

PISTORIO, OLIVA

All'articolo 77-ter, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Nei casi in cui una Regione o Provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita'interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea o fmanziamenti dello Stato, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto.».

        Conseguentemente: all'articolo 60, comma 8, sopprimere la parola: «100» con la seguente: «300» è sostituita dalla seguente: «260».

60.30

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, RUSSO, CARLINO

Al comma 8, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

        Conseguentemente all'articolo 77, dopo il comma l, aggiungere i seguenti:

        1-bis. Per l'anno 2009, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le compartecipazioni dei comuni e delle province al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono incrementate di una somma pari a 1.340 milioni di euro per i comuni ed a 310 milioni di euro per le province.

        1-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma precedente, tali incrementi del gettito compartecipato è ripartito fra i singoli comuni e le singole province secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere conto del gettito Irpef relativo alle persone fisiche residenti nei diversi territori comunali e provinciali e di finalità perequative. La ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato sarà comunque effettuata nel 2009 esclusivamente a favore dei comuni e delle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno.

        all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento;

        all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali;

        all'articolo 82, ai commi l e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4», sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

        all'articolo 82, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.31

PEDICA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. il comma l dell'articolo 34, del decreto-legge 1º ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito con il seguente:

        ''1. Alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle Vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo l della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206''».

        Conseguentemente al Carticoln 60 cnmma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.32

PEDICA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011».

        Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni dì euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.33

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, RUSSO, PARDI, CAFORIO, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n.  217/2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.

        4-ter. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a tale fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

        Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.34

PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, LI GOTTI, CARLINO

Al comma 6, sopprimere la lettera a), inoltre, al comma 6-bis, sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettera b)».

        Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 96 milioni di euro per l'anno 2009, 296 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

60.35

MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

Al comma 8, sostituire le parole: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

        Conseguentemente all'articolo 79, sostituire i commi 1 e 1-bis, con i seguenti:

        «1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 207, n. 244, ed è determinato in 104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        1-bis. Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definito secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative».

        All'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;

        all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali»;

        all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4,» sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

        all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

60.36

PEDICA, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere il comma 11.

        Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: »nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

60.37

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Sopprimere il comma 11.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

60.38

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Sopprimere il comma 11.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

Art. 61.  

61.1

FONTANA, BARBOLINI, FIORONI

Sopprimere il comma 8.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

61.2

ADAMO, VITALI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente:

            all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

61.3

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GHEDINI, BLAZINA, FONTANA, BUBBICO, BARBOLINI

Sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

61.4

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 11.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

61.5

PISTORIO, OLIVA, LUMIA

Al comma 17 sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Una quota del fondo, non inferiore al 15 per cento, è destinata ad assicurare la dotazione di una idonea strumentazione, anche di avanzata tecnologia, alle strutture territoriali delle forze dell'ordine nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia al fine di svilupparne l'attività investigativa».

61.6

IGNAZIO MARINO, MERCATALI, LEGNINI, CHITI, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

        «20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 834 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011.».

        Conseguentemente,

            al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo;

            sopprimere il comma 21.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

61.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 22 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali risorse sono destinate prioritariamente a garantire la copertura dei posti in pianta organica delle strutture territoriali delle forze dell'ordine, in particolare nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia».

61.8

OLIVA, PISTORIO

Al comma 22 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fmo alloro completo esaurimento.».

61.9

LUMIA

Al comma 23, sopprimere le parole: «Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

61.10

LUMIA

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

        «Comma 23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

        23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

61.11

LUMIA

Al comma 24, dopo le parole: «per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia,» aggiungere le seguenti: «, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche, alla diffusione della cultura della legalità, all'implemento del Fondo vittime di mafia, alla ristrutturazione e all'avvio di investimenti produttivi e sociali.»

61.12

LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BUGNANO, BELISARIO, ASTORE

Sopprimere il comma 25.

61.13

INCOSTANTE

Sopprimere il comma 25.

61.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Disciplina di riduzione delle collaborazioni)

        1. il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:

        ''6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

            a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

            b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

            c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

            d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

        2. Le amministrazioni pubbliche sono, altresì, tenute ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.

        3. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

        4. Gli amministratoriche non adempiono alle disposizioni dei commi 1 e 2 sono puniti con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale.

        5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 62.  

62.1

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA, PARDI

Sostituire l'articolo 62, con il seguente:

        «Art. 62.

        ''Art. 62. - (Limiti all'utilizzo di strumenti derivati nonché a garanzia della massima trasparenza dei medesimi contratti sottoscritti da parte degli enti locali). – 1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni, stabilendo comunque il divieto di sottoscrivere contratti su strumenti finanziari derivati ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

        3. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 381, premettere le seguenti parole: ''Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 736 della legge 27 dicembre 2006, n. 296'';

            b) il comma 383, è sostituito dai seguenti:

            ''383. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nei limiti di quanto stabilito al comma 381, devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia di tali contratti. il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.

        383-bis. La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

        383-ter. Ai fini del comma 383, la Consob, sentite le associazioni degli intermediari bancari, l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché le associazioni dei consumatori iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.

        382-quater. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito, nei limiti di quanto stabilito al comma 381, deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma».

        4. All'articolo 42, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché, autorizzazione a stipulare, nei casi consentiti dalla legislazione vigente, contratti su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed a ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi;»  

62.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO, PARDI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

        2. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento di contratti aventi per oggetto operazioni in strumenti derivati da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti locali deve essere preceduto da invio di almeno tre concorrenti in contemporanea, nel rispetto di princìpi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. I soggetti sollecitati in gara dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

        2-bis. Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti locali sono consentite le operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito solamente ove i flussi con esse ricevute dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sotto stante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori di singoli flussi di pagamento. È dunque fatto espresso divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di effettuare operazioni in strumenti derivati che prevedano un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni.

        2-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali che fanno ricorso a strumenti finanziari di tipo derivato hanno l'obbligo di prevedere contrattualmente al momento dell'affidamento di contratti aventi ad oggetto operazioni in strumenti derivati, un impegno della controparte a fornire loro – con cadenza per lo meno mensile e comunque al momento della sottoscrizione – una riduzione del prezzo unitario del derivato, o mark to market, inteso come il valore effettivo al quale la controparte è disposta, nelle condizioni di mercato al momento della valutazione, a chiudere l'operazione».

63.1

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della difesa, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».

63.2

NEGRI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Ministro della difesa, entro 15 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, riferisce alle commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».

63.3 (testo corretto)

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di fronteggiare e superare le situazioni di emergenza idrica più urgenti registrate nel corso dell'anno 2008 nella regione Basilicata è stanziata la somma di 6,5 milioni di euro per l'anno 2008.

        1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2008».

63.4

PERTOLDI, ANTEZZA, DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        1-bis. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

        1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011».

63.5

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 200 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

63.6

OLIVA, PISTORIO

Al comma 4 dopo le parole: «è definita la destinazione del contributo» aggiungere le seguenti: «, in particolare sono stabiliti gli interventi da avviare o completare, individuando prioritariamente quelli indifferibili da realizzare nel Mezzogiorno».

63.7

LUSI, MARINI, LEGNINI, BARBOLINI, GIARETTA, MILANA, D'UBALDO, LEDDI, CARLONI, MORANDO, MUSI, MASCITELLI, MERCATALI, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

        «4-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 36 milioni di euro per il 2008 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

        4-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Valori in migliaia di euro

200820092010Ministero della giustizia3.0006.000Ministero degli affari esteri10.00010.00025.000Ministero dell'interno20.00020.00010.000Ministero della salute2.00025.000Ministero dei trasporti1.000Ministero delle politiche sociali30.0006.000Totale    36.00066.00066.000  

63.8

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

        «4-bis. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 apportare le seguenti modifiche:

            a) all'allegato di cui al comma 1, elenco 1, alla voce: ''Legge n. 244 del 2007'' sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa: ''articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551'';

            b) sopprimere il comma 6;

            c) al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.

        All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, per l'anno 2008 di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.015 milioni di euro per l'anno 2009 e di 255 milioni di euro per l'anno 2010.».

63.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nella provincia autonoma di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza della provincia. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità all'ordinamento finanziario della provincia autonoma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma, 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

63.10

DE TONI, LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. L'articolo 8-duodecies, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101, è abrogato».

63.11

MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «, esclusivamente per il limite del 20 per cento della spesa di personale cessato l'anno precedente».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            c) all'articolo 82:

                al comma l, capoverso: «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento;

                al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63.12

CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le università che rispettano il vincolo stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera il solo limite del 20 per cento sulla spesa di personale cessato l'anno precedente».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            c) all'articolo 82:

                al comma 1, capoverso »d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

                al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

                al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento;

                al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63.13

MUSI

Al comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «825 milioni».

        Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. All'art.2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Inail) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli''».

63.14

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

        «9-ter. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 20 milioni di euro, per il 2009 di 35 milioni di euro e per il 2010 di 40 milioni di euro.

        9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008,35 milioni di euro per l'anno 2009 e 40 milioni di euro per l'anno 2010».

63.15

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

        «9-ter. Il fondo eventi sportivi, di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 10 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

63.16

PETERLINI, PINZGER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

        «9-ter. Al Comune di Egna, provincia di Bolzano, è concesso un contributo di 450 mila euro per l'acquisto di terreni per la realizzazione del »Palazzetto del Ghiaccio«, quale sede di eventi sportivi.

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 9-ter, pari a 450 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

63.17

AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 1 dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare».

        Conseguentemente all'articolo 63, al comma 10, sostituire le parole: «e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «, di 2.736 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

63.18

SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SIRCANA

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Conseguentemente all'articolo 63, al comma 10, sostituire le parole: ''e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009'' con le seguenti: '', di 2.733 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.700 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.608 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

63.19

CASSON, PEGORER, MARCO FILIPPI

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

        «13-quater. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato dell'importo di 20 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

        Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.320» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.292».

63.20

CASSON, DELLA SETA, PEGORER

Dopo l'articolo 63-bis, inserire il seguente:

«Art. 63-ter.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto

negli edifici privati)

        1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        ''6-bis. A decorrere dall'anno 2009, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».

        2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

        3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competente aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

        5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

        Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.325» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.295».

63.21

CASSON, DELLA SETA, PEGORER

Dopo l'articolo 63-bis, inserire il seguente:

«Art. 63-ter.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

        1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finan7.iamentodegli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

        2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presenta articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il co-finanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

        Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.290» e la parola: «2.310 » con la seguente: «2.260».

63.22

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BARBOLINI, DELLA SETA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

Al comma 12, sostituire le parole da: «di 113 milioni di euro» fino a: «e di 110 milioni di euro» con le seguenti: «di 263 milioni di euro per l'anno 2008, di 280 milioni di euro per l'anno 2009 e di 410 milioni di euro».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63.23

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Per le attività di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la real1'7.7.ª7.lone degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-Iegge 11 giungo 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le risorse di cui all'articolo I, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento»;

            c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento» ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento».

63.24

LUSI, LEGNINI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

        «13-bis. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee».

        13-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-bis, valutati in 12 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Valori in migliaia di euro

200820092010Ministero della giustizia5.000Ministero dell'interno7.0006.0007.000Ministero della salute6.0006.000Totale    12.00012.00012.000  

63.25

FIORONI, AGOSTINI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, SBARBATI, MORRI, MAGISTRELLI, DELLA MONICA, AMATI, TONINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997, le medesime regioni sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 80 milioni dall'anno 2009, di euro 80 milioni dall'anno 2010 e 80 milioni dall'anno 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

63.26

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2006 n. 248 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2009 mediante la riduzione lineare, fmo alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

63.27

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 13, inserire il comma 14, con il seguente testo:

        «14. il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 296 del 2006 è incrementato per l'anno 2009 di 100 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2009 mediante la riduzione lineare, fmo alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

63.28

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

        «13-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fmanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

63.29

LUMIA

Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:

        «13-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fInanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fIne di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

63.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

        1. All'articolo 1, comma 240 della legge le parole: ''fino al 31 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2009''».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

63.0.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

        1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro.

        2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2008, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

        3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

63-bis.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.1.

        1. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere fimm7.iario,sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 38.1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.

        3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            b) all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63-bis.0.2

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: ''Legge 24 dicembre 2007, n. 244'' sopprimere la voce: articolo 2, comma 70''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.3

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

        1. All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera b) è soppressa».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.4

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.

        1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, alla lettera b), sopprimere il numero 1)».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.5

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

        1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, alla lettera b), sopprimere il numero 3)».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1

        1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

63-bis.0.7

GARRAFFA

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1

        1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente:

            ''i-octies.1) le spese documentate sostenute per il soggiorno estivo dei componenti del nucleo familiare negli alberghi situati nel territorio italiano, per un importo complessivamente non superiore a 250 euro annui per ciascun componente del nucleo''».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

63-bis.0.8

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

        1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la cifra: ''2.840,51 euro'', è sostituita dalla seguente: ''5.681 euro''».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

63-bis.0.9

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 dopo le parole: ''ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni'' aggiungere le seguenti: ''e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-Iegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993. n. 75''».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

63-bis.0.10

MICHELONI

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-ter.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, si applicano anche per gli anni successivi all'anno 2009.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

63-bis.0.11

BAIO

Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.1

        1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) inserire la seguente:

            ''l-quinquies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi''».

Art. 64. 

64.1

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma l, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.2

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, PARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

        Conseguentemente: al comma 3 sostituire le parole: «Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo» con le seguenti: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e della valorizzazione sia del personale docente sia di quello amministrativo tecnico ed ausiliario;

        al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attuazione del piano di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008»;

        al comma 4, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

        «f-quater) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico».

64.3

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente al comma 6, la parola: «;456» è sostituita dalla seguente: «118», la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: 471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: 823», la parola «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma l, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.4

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di una piena valorizzazione professionale del personale docente».

64.5

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei».

64.6

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «standard europei» inserire le seguenti: «nonche delle aree interne investite da processi di spopolamento ovvero abitate da minoranze linguistiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482,».

64.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.  

64.8

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dalle precedenti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

        al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

64.9

OLIVA, PISTORIO, LUMIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Previa intesa con la Regione Sicilia, che ha la titolarità della responsabilità della razionalizzazione della rete scolastica regionale, si defInisce un piano organico di interventi per la qualifIcazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fme di mantenere il sistema scolastico siciliano adeguato agli standard nazionali».

64.10

MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere i commi 3 e 4.

        Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «3 e 4».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            c) all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso: «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.11

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «obbligatorio».

64.12

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) revisione e razionalizzazione delle classi di concorso, in relazione ai contenuti dei titoli di studio universitari di cui al decreto n. 270 del 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei conseguenti decreti applicativi, al fine di garantire effettiva competenza dei docenti e maggiore efficacia nel loro impiego.».

64.13

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «per una maggiore flessibilità nell'impegno dei docenti».

64.14

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione all'impostazione dei percorsi di formazione iniziale».

64.15

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Sopprimere la lettera b).

64.16

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 59/2004 della legge n. 53 del 2003 e del decreto-legge n. 147 del 2007».

64.17

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto della necessità di attivare un sistema integrato di educazione per tutto l'arco della vita, cui ci richiama l'Europa, e che trova nei percorsi d'istruzione per gli adulti un punto di forza».

64.18

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 4, sopprimere la lettera f-bis).

64.19

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

Sopprimere la lettera f-bis).

64.20

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, CARLINO

Al comma 4, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

            «f-quater) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico».

        Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

        «4-quater. il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è utilizzato ai fini di cui alla lettera f-quater) del comma 4.».

64.21

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per le scuole d'insegnamento slovena istituite in base agli accordi internazionali con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012 e 22 dicembre 1973, n. 932, le disposizioni di cui al presente comma sono attuate nel rispetto della legge 23 febbraio, 2001, n. 38».

64.22

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 4-bis.

64.23

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che sia certificata da appositi atti regionali la garanzia che in tali percorsi di istruzione e formazione professionale siano comunque acquisiti da parte degli studenti i livelli di saperi e di competenze di cui al predetto regolamento del Ministro della pubblica istruzione».

64.24

VITA, RUSCONI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

        «4-ter. In coerenza con la stretta correlazione tra gli obiettivi di valorizzazione degli istituti normativi ed economici dei dirigenti scolastici ed il processo di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di reazzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, sono stanziati in ragione d'anno 223.000.000,00 di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

64.25

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 4-ter

64.26

VITA

Sostituire il comma 4-ter con il seguente:

        «4-ter. Il numero di posti disponibili presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario attivate presso le Università, come determinato dal decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica 7 maggio 2008, viene modificato secondo il seguente criterio: per ognuna delle Classi di abilitazioni previste, il numero di posti viene ridotto al 50% qualora nelle corrispondenti graduatorie permanenti, di cui alla legge n.  124/1999, della Regione in cui ha sede l'Ateneo sia presente, alla data di entrata in vigore della presente legge, un numero di insegnanti superiore rispetto al numero di insegnanti che dalle graduatorie stesse sono stati assunti a tempo indeterminato nel corso dell'ultimo triennio. Resta ferma la validità del titolo di specializzazione al solo fine abilitante, quale titolo necessario per la partecipazione alle future procedure concorsuali di reclutamento, e non al fine di un ingresso nelle graduatorie».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. – Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

64.27

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

        «4-quater. La provincia autonoma di Bolzano disciplina l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di Stato».

64.28

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

            b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

            c) all'articolo 82:

        al comma 1, capoverso »5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

        al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

        al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

64.29

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 9, sostituire le parole: «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento,» con le seguenti: «Le economie di spesa di cui la comma 6 sono destinate alla formazione dei docenti in servizio, all'implementazione del sistema di valutazione della scuola e».

64.30

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        «9-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con O.M. del 6 agosto 1999, svoltesi il 15 giugno 2000 e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza nel requisito del servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-09, qualora ricorra la seguente circostanza:

            a) il requisito di servizio di 360 giorni non era oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di insegnamento».

64.31

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nell'ultimo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333».

65.1

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

65.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, sopprimere le parole: «del 7 per cento per l'anno 2009».

        Conseguentemente:

            al comma 2, sopprimere le parole: «per la parte eccedente il 7 per cento»,

            all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiunge il seguente:

        «1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 52 milioni di euro per l'anno 2009».

65.0.1

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe e amminive,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 miliocl di euro a decorrere dall'anno 2008.».

66.1

OLIVA, PISTORIO

Al comma 3, dopo le parole: «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» inserire le seguenti: «ad esclusione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

        Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le altre: «80 milioni».

66.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 50 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia».

        Conseguentemente:

            al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 70 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia»;

            al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 90 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia»;

            all'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 50 milioni di euro per l'anno 2010, 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni a decorrere dall'anno 2012».

66.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 66, comma 6, pari 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

66.4

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, DE LUCA

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva per i nuovi Enti Parco nazionali la cui dotazione organica è stata approvata per la prima volta nel 2008 la possibilità di procedere direttamente alla copertura dei posti previsti secondo la programmazione triennaIe approvata per gli anni 2008, 2009 e 2010. Alla copertura si provvede sugli esistenti stanziamenti di bilancio del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».

66.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni di cui ai commi 3, 7 e 9 devono prevedere prioritariamente il completo assorbimento di tutto il personale volontario di truppa, nonché degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, proveniente dalla professionalizzazione delle Forze Armate».

66.6

RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

Al comma 14, dopo le parole: «enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e le università».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

66.7

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

        «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

66.8

CHIURAZZI

Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:

        «14-bis. All'articolo 3, comma 90, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''anteriormente alla data del 28 settembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2007''».

        Conseguentemente: all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

66.9

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

66.10

DELLA SETA, PINOTTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. Restano ferme per gli Enti Parco le disposizioni di cui ai commi 337 e 338 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

66.11

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

Art. 67.  

67.6

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere i commi da 1 a 5.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

67.1

MUSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «Le risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79 e successive modificazioni, per un importo pari a 20 milioni di euro sono destinate al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960 n. 1265».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e alle Agenzie fiscali».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1.-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 1 e comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

67.2

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Tenuto conto che le funzioni del personale delle Forze Armate e dei Corpidi polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 sono caratterizzate da una specificità d'impiego non riscontrabile in altri settori della pubblica amministrazionee per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto, è istituito un Fondo presso il Ministero della pubblica amministrazionee l'innovazione, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere annualmente rideterminate d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con: «0,25 per cento».

67.3

DEL VECCHIO, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SIRCANA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione di quanto disposto con l'articolo 4, comma 11, del decreto-Iegge n. 8 del 2008.».

        Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze Armate e alle Forze di poa ad ordinamento civile ed militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

67.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fmo ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

67.5

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

68.1

SERRA

Sopprimere il comma 6.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

68.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 1.000;

            2009: – 2.000;

            2010: – 2.000.

68.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, dopo il comma 6 dell'articolo 68 è inserito il seguente:

        «6-bis. Dopo l'articolo 144-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è inserito il seguente:

        ''Art. 144-ter. – (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione) - 1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

        2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:

            a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

            b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;

            c) iniziativa d'ufficio e per segnalazione per lo svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;

            d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

            e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

            f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;

            g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

        3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, l'Alto Commissario opera sentite le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione; opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale.

        4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

        5. L'Alto Commissario dura in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni.

        6. L'Alto Commissario è collocato obbligatoriamente fuori molo o in aspettativa retribuita dalla propria amministrazione o organo di auto governo, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti e ad eventuali quote.

        7. Il compenso dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non può in ogni caso essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        8. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori molo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di 15 unità, di cui al massimo 2 dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. n personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

        9. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l della legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

        10. L'Alto Commissario definisce, con proprio regolamento, l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

        11. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia, su proposta delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni rappresentative di marchi e brevetti registrati. L'incarico è gratuito e dura cinque anni''».

Art. 69.  

69.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

69.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 2, comma l della legge13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, le parole: ''Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo'', sono soppresse.

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli armi 2008-2009-2010.

Art. 70.  

70.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1.1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

70.2

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

71.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

71.2

SBARBATI, MUSI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLONI, ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

Sopprimere l'articolo.

71.3

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 71. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di asssenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

71.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia».

        Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

71.5

SIRCANA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «ogni altro trattamento accessorio.» inserire le seguenti: «Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco'la decurtazione giornaliera non può superare il valore medio di quella applicata all'insieme dei pubblici dipendenti».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,25 per cento».

71.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Forze di Polizia la riduzione del trattamento economico previsto dal presente comma incide esclusivamente sull'indennità di presenza».

        Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

71.7

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

Al comma 1-bis, dopo le parole: «al comparto sicurezza e difesa» aggiungere le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

        «Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amminimrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milion di euro a decorrere dall'anno 2008.».

71.8

GASBARRI, SIRCANA, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA

Al comma 1-bis sopprimere le seguenti parole: «per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

71.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

71.10

GRANAIOLA, NEROZZI, ADAMO, PASSONI, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, FIORONI, FONTANA, MAURO MARIA MARINO, PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, VITA, VITALI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi».

71.11

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20» con le seguenti: «dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19».

71.12

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuite».

71.13

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno eccezione le assenze» aggiungere le seguenti: «per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,».

71.14

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno eccezione le assenze», aggiungere le seguenti: «per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio,».

71.15

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Sopprimere il comma 6.

71.16

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

        «6. Sono fatte salve diverse determinanoni statuite da contratti o accordi collettivi».

72.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sopprimere l'articolo.

72.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 72. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di esonero dal servizio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

72.3

GRANAIOLA, NEROZZI, ADAMO, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, FIORONI, FONTANA, MAURO MARIA MARINO, PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, VITA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «anzianità massima contributiva di 40 anni» aggiungere le seguenti: «a prescindere dall'età del lavoratore».

72.4

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo l'ultima frase del comma 6 inserire la seguente: «Le nuove assunzioni disposte ai sensi della presente norma dal Ministero della giustizia sono consentite in aggiunta a quelle già consentite in tale anno e comunque entro il limite complessivo delle dotazioni organiche».

72.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 11.

        Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

72.6

MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 11.

72.7

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Sopprimere il comma 11.

72.8

PINOTTI, GASBARRI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA

Al comma 11, primo capoverso, dopo le parole: «del personale dipendente,» inserire le seguenti: «ovvero di 40 anni di servizio effettivamente prestato del personale dei comparti sicurezza e difesa,».

        Conseguentemente, all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

72.9

ANDRIA

Al comma 11, alle parole: «40 anni del personale dipendente» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 8».

72.10

DI NARDO, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente» aggiungere le seguenti: «che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo,».

72.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e al personale militare e delle Forze dell'Ordine.» ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno.

72.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «sentiti i Ministri dell'interno e della difesa» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare».

72.13

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 11, dopo le parole: «comparti sicurezza, difesa» aggiungere la seguente: «, interno».

72.14

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro prioritariamente per il personale con maggiore anzianità anagrafica».

72.15

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 11, all'ultimo periodo, dopo le parole: «magistrati», aggiungere le seguenti: «, prefetti».

72.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale militare collocato in quiescenza ai sensi del presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come sostituito dall'articolo l2-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni».

72.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: ''di almeno 40 anni'' aggiungere, in fine: «o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 72, comma 11-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

72.18

PINOTTI, GASBARRI, AMATI, PEGORER, DEL VECCHIO, NEGRI, SCANU, SERRA, SIRCANA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le norme relative'al comma 11 del presente articolo trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato e riconoscendo gli istituti previsti per il pensionamento per limiti di età».

        Conseguentemente, all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti:     «0,27 per cento».

72.0.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento

di fine rapporto da parte delle Amministrazioni pubbliche

del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste)

        1. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 3l dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1 gennaio 2008.

        2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

        3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 3l dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

        4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fme servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

        5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1º gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

        6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

72.0.2

PEDICA

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici)

        1. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.

        2. Per i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 13 della legge n. 335 del 1995 l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo. Per il calcolo dell'onere di riscatto si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

        3. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui all'articolo 1 comma 6 della legge n. 335 del 1995 l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.

        4. La facoltà di riscatto di cui al precedente comma 3 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa In tale caso, il contributo e'versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresÌ detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

        5. Gli oneri da riscatto di cui ai precedenti commi possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

        6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi 4 e 5 sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

73.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in maleria di disciplina del part-time del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datati di lavoro e dei presta tori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

73.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 1.

73.3

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, PARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Le modifiche, di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioniqualora facciano parte del loro nucleo familiare un minore di anni 5, un portatore di handicap od un anziano non autosufficiente. TI Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione definisce con proprio decreto le modalità dell'esenzione di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

73.4

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

        ''a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fmo a dodici anni di età ovvero fmo a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego''».

74.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In relazione ai compiti istituzionali in materia di soccorso pubblico e di sicurezza della collettività, le disposizioni di cui al comma l del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis. dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

74.2

MUSI

Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n 244».

        La norma è finalizzata al ripristino delle procedure concorsuali autorizzate dall'articolo 1, comma 346 delle legge fInanziaria 2008 per l'assunzione degli idonei da parte dell'Agenzia delle Dogane.

74.3

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

        Conseguentemente. all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con il seguente: «2.320» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.290».

74.4

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

Al comma 6-bis dopo le parole: «del comparto sicurezza», aggiungere le seguenti: «e quelle dipendenti dall''Autorità nazionale di pubblica sicurezza,».

        Conseguentemente: all'articolo 82. comma 11. lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».

74.5

DELLA SETA, PINOTTI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

        «6-ter. Restano ferme per gli Enti Parco le disposizioni di cui ai commi 337 e 338 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

74.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

        «6-ter. Il presente articolo non si applica agli enti e alle istituzioni di ricerca finanziati con il fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, purché la spesa complessiva relativa al personale sia mantenuta entro il limite dell'80 per cento del trasferimento dal fondo ordinario sommato al 50 per cento delle altre entrate correnti diverse dal fondo ordinario, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, di l0 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

74.0.1

BUBBICO

Dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

(Adempimenti connessi al superamento delle procedure

di infrazione comunitaria in materia di distretti idrografici)

        1. Nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui al titolo primo della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, adottano tutti gli atti e i provvedimenti di competenza« delle suddette Autorità di bacino distrettuali previsti nel suddetto decreto legislativo».

76.1

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo le spese di personale finanziate con le risorse dell'unione Europea, il Fondo per le aree sottoutilizzate e, Iimitatamente dalle autonomie regionali e locali, con altri fondi statali».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

76.2

LEGNINI, VITALI, BARBOLINI

AI comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

76.3

MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 4, premettere le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2009».

76.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 4 secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008».

76.5

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 5.

        Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: «con correlati obiettivi differenziati di risarmio» aggiungere le seguenti: «e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di penonale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa».

76.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sopprimere il comma 5.

        Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo parole: «con correlati obiettivi differenziati di risparmio aggiungere le seguenti: «e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa».

76.7

LEGNINI, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, BARBOLINI, BASTICO

Sopprimere il comma 6-bis.

        Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «2.340» con le seguenti: «2.310» e le parole: «2.310» con le seguenti: «2.280».

76.8

MARCUCCI

Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:

        «6-bis. A decorrere dall'anno 2009, le risorse del fondo ordinario e del fondo consolidato di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, decurtate dell'importo di cui al comma 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, sono assegnate annualmente alle regioni. in proporzione alle risorse già speettanti alle comunità montane presenti sul territorio regionale alla data del 1º gennaio 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

76.9

BASTICO, LEGNINI, VITALI, BARBOLINI, MARCUCCI

Al comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire lo parola: «2.340» con la seguente: «2.310» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.280».

77.0.1

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

        1. Nei saldi finaziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE.».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento».

77-bis.1

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «2010 e 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

77-bis.2

GHEDINI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

AI comma 3, alinea, sostituire le parole: «dell'anno 2007» con le seguenti: «del triennio 2005-2007».

77-bis.3

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente al miglioramento realizzato è assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato».

77-bis.4

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Il saldo 2007, ai soli fini di cui al comma 3, può essere ridotto di un importo pari alle risorse derivanti daIIa cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o da dismissioni del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

77-bis.5

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

AI comma 20, primo periodo dopo le parole: «sono ridotti» aggiungere le parole: «, per un importo pari aIla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore» e sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità».

77-bis.6

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

AI comma 21, dopo le parole: «articolo 76» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».

77-bis.7

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 23, premettere le parole: «A decorrere dall'anno 2008» e sopprimere le parole: «di cui al comma 24.» fino alla fine del comma.

77-bis.8

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Sopprimere il comma 25.

77-bis.9

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

AI comma 32, dopo le parole: «Ai fini» aggiungere le seguenti: «di garantire la restituzione integrale delle risorse corrispondenti al mancato gettito relativo all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e».

77-bis.10

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

        «32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».

77-ter.1

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

77-ter.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

        «6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite e devono garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna regione. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

            a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

            b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite e devono garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna regione.

        7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

        Conseguentemente, al comma 9, terzo periodo del presente articolo, alle parole: «Per le regioni a statuto speciale», sono anteposte le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6».

77-ter.3

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

        «6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata, comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative: realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

            a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari;a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

            b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.

        7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

        Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6,».

77-ter.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

    «7-bis. Nei casi in cui una regione o provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'unione europea o finanziamenti dello stato non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto.».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 30 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

77-ter.5

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 11.

77-ter.6

LEGNINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

        ''46. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta altresì alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro''».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, la parola: «0,30», è sostituita dalla seguente: «0,20».

77-ter.7

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:

        «20-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali e con le norme di attuazione».

77-ter.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 77-ter., aggiungere il seguente:

«Art. 77-ter.1.

(Erogazione del contributo di solidarietà a favore della Regione Sicilia)

        1. Nelle more della redazione del piano economico, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo di solidarietà relativo all'anno 2008, di cui al primo periodo, del medesimo comma, è comunque erogato alla Regione Siciliana entro e non oltre il 30 novembre 2008».

77-ter.0.2

OLIVA, PISTORIO

Dopo l'articolo 77-ter., aggiungere il seguente:

«Art. 77-ter.1.

        1. In attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2010-2011 è quantificato in 100 milioni di euro per ciascun anno. l'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PiI regionale e PiI nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2010 e 20 Il mediante la riduzione lineare, fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

77-quater.1

OLIVA, PISTORIO

Al comma 7 aggiungere in fine, le parole: «con esclusione delle somme costituenti entrata della Regione siciliana a nonna degli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, e quelle alla medesima dovute e versate a nonna dell'articolo 38 di detto Statuto».

77-quater.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Alla fine del comma 7, dopo le parole: «province autonome», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle somme costituenti entrata della regione siciliana a norma degli articoli 36 e 37 dello statuto della regione stessa e del decreto del presidente della repubblica n. 1074 del 1965, e quelle alla medesima dovute e versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto».

78.1

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

78.2

D'UBALDO, MILANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 78. – La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria».

78.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere il comma 8.

78.0.1

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Comuni di Palermo e Catania)

        1. Ai comuni di Palermo e Catania, al fine di consentire un riequiilibrio dei rispettivi bilanci nonchè a titolo di sostegno allo sviluppo, è concesso un contributo straordinario pari a 150.000 migliaia di euro ciascuno.

        2. Per far fronte agli oneri previsti al comma 1, sono autorizzati due limiti di impegno ventennali di 7.500 migliaia di euro.

        3. I comuni di Palermo e Catania, per le finalità del presente articolo, sono autorizzati ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei limiti di impegno previsti al comma precedente».

78.0.2

OLIVA, PISTORIO

Dolo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

        «Art. 78-bis.

(Comuni di Palermo e Catania)

        1. Ai comuni di Palermo e Catania, al fine di consentire un riequilibrio dei rispettivi bilanci nonché a titolo di sostegno allo sviluppo, è concesso un contributo straordinario pari a 150 milioni di euro ciascuno.

        2. Per far fronte agli oneri previsti al comma 1, è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo di 300 milioni di euro.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro nel 2008, si provvede mediante la riduzione lineare fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

78.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Liberalizzazione della vendita del tabacco)

        1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sulle attività e i servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successivamente attribuite all'Ente tabacchi italiani dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sono abolite per la parte riguardante la vendita di tabacchi al consumatore finale. I soggetti titolari di concessione per tale vendita possono continuare l'attività dandone comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

        2. La vendita di tabacchi lavorati al consumatore finale è attività liberamente esercitata sulla base di vigenti e future licenze, autorizzazioni, nulla-osta o dichiarazioni di inizio attività in materia di vendita di beni, nonché di somministrazione di bevande e/o cibi e di offerta di alloggio ai sensi della legge n. 135 del 29 marzo 2001. L'attività di vendita di tabacchi è preventivamente comunicata all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

78.0.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis

(Articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana)

        1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2010-2011 è quantificato in 100 milioni di euro per ciascun anno. l'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale.

        Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 78-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2011.  

79.1

BASSOLI, BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «103.945 milioni» e: «106.265» con le seguenti: «900.000» e: «1.000.000».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

79.2

BASSOLI, BOSONE, IGNAZIO MARINO, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso: 5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: 88 per cento;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

79.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

        «1-quater. Il comma 832 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è così sostituito:

        ''832. Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana''».

79.4

BOSONE

Al comma 1-quinquies, lettera d), numero 3, sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:

        «2-quater. Le regioni stipulano accordi con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, definiti secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

        Conseguentemente, sopprimere il capoverso: «2-quinquies».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

79.5

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:

        «1-octies. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: ''Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta, a decorrere dal 2008, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana''».

        Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

79.6

IGNAZIO MARINO, BASSOLI, LEGNINI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEOPOLDO DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sopprimere il comma 3.

79.7

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 3.

80.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

        1. Gli introiti della componente tariffaria A3 sul prezzo dell'energia elettrica destinati all'incentivazione delle fonti assimilate alle rinnovabili che usufruiscono del regime di convenzione ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992 sono destinati esclusivamente all'istituzione di tariffe agevolate a favore dei soli clienti economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, con particolare riferimento ai pensionati a basso reddito e alle famiglie con figli. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1117 e 1118 sono sostituiti dal seguente:

        ''1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva, 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 200 I, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 1992, è soppressa''».

80.0.2

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

        1. Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

        «780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.».

        Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, Capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: « 95 per cento»;

            c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento», ovunque ricorrano;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento».

80.0.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, fermo restando l'obbligo di equilibrio finanziario della gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, viene accertato l'andamento della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL. A tale riguardo, in presenza di un avanzo di gestione superiore a 300 milioni di euro è prevista la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un importo pari al cinquanta per cento delle risorse a disposizione.

        2. Alla riduzione dei premi di cui al comma 1 si provvederà con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

        3. La riduzione dei premi di cui al comma 2 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

            a) abbiano adottato piani pluriennaIi di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datari e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriaIe, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

            b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

        4. Fermo restando la previsione di cui al comma 1, al fine di realizzare specifici percorsi di formazione, informazione e promozione in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane, saranno stanziate, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne definirà anche le modalità di utilizzo, risorse per un ammontare massimo pari al5 per cento dell'avanzo della gestione artigiani presso l'INAIL, a favore degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.

        5. Per consentire la realizzazione delle attività di cui al comma 4 e conseguire un efficace coordinamento, i singoli enti bilaterali o, in alternativa, gli enti bilaterali regionali, dovranno stipulare apposite convenzioni con le competenti articolazioni territoriaIi INAIL. Le convenzioni in oggetto dovranno contenere un programma dettagliato in relazione alle azioni che si intendono intraprendere. In particolare, gli enti bilaterali sono tenuti ad informare, attraverso tempi e modalità individuati nella convenzione, le sedi INAIL competenti circa l'andamento e i risultati dell'attività implementata».

        Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento»;

            c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento ovunque ricorrano»;

            d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento».

81.1

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

All'articolo 83-bis apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 23, dopo le parole: «a interventi» inserire le seguenti: «finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle imprese di autotrasporto», e sostituire le parole: «in materia di riduzione dei» con le seguenti: «ed a ridurre i».

            b) dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. È riconosciuto un credito di imposta, usufruibile fino a dieci anni, nei limiti delle risorse di cui al comma seguente, per il triennio 2009-2011, alle imprese di autotrasporto in caso di loro fusione o acquisizione di automezzi ad altre imprese del settore, qualora le imprese confluenti o l'impresa acquisitrice abbiano un parco di automezzi inferiore alle 10 unità. il credito d'imposta di cui al presente comma è pari al 50 per cento del valore di mercato degli automezzi acquisiti oppure al 50 per cento del valore di mercato della società tra quelle confluenti con un minor numero di automezzi di proprietà.

        24-ter. Al fondo di cui al comma 1 viene assegnata una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 per le finalità di cui al comma precedente.

        24-quater. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-bis è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

        Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

81.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 16, primo capoverso sostituire le parole: «5,5 punti», con le parole: «5,61 punti»;

        alla lettera b) sopprimere le parole: «o commercializzazione» sostituire le parole: «c) produzione o commercializzazione di energia elettrica» con le seguenti: «c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma.

        Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, numero 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;

            d) produzione o commercializzazione di energia elettrica».

81.3

OLIVA

Al comma 16 primo capoverso sostituire le parole: «5,5 punti» con le parole: «5,61 punti»;

        alla lettera b) sopprimere le parole: «o commercializzazione».

81.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

        «16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al capoverso ''articolo 6'' del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.'';

            b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

        ''2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

        Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative''».

        16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».

81.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della regione siciliana, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.  

81.6

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

        «24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 10 gennaio 2009.

        24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

        24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

        24-quinquies. Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:

            a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

            b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;

            c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26».

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.

81.7

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

        29-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: «2.840,51 euro» è sostituita dalla seguente: «6.000 euro».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

81.8

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

        29-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

        «41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia»

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.  

81.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

        «30-bis. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008. 2009 e 2010».

81.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

        «32-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

            ''e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro''».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

81.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 34, sostituire le parole da: «può avvalersi fino alla fine del comma,» con le seguenti: «si avvale dei Comuni;».

        Conseguentemente sopprimere i commi 35 e 36;

        dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

        «38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

        38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni».

81.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «38-quater. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, è tenuto ad aggiornare gli attuali limiti prestazionali, dimensionali e ponderali dei veicoli di cui all'articolo 196, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495».

82.1

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Incentivazione della contrattazione di secondo livello)

        1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono sostituiti dai seguenti:

        ''67. A decorrere dal 1º gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

        68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore''».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «92 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «92 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;

            al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

82.2

RANUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per le aziende che investono in beni strumentali e creano nuovi posti di lavoro, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili nella misura massima del 20 per cento del totale in ciascun periodo d'imposta a partire dal 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

82.3

RANUCCI

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

        «28-quinquies-1. In via transitoria nel periodo 2009-2011, l'aliquota IVA sui servizi alberghieri è ridotta dal 10 per cento al 5 per cento».

        Conseguentemente, all'articolo 82:

            al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

            al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

            al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

82.4

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correnti sta indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma».

82.5

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

        Conseguentemente:

            al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «2 per cento»;

            sopprimere il comma 21.

82.7

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

        Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere infine le seguenti parole: «Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento».

82.8

LEGNINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

        «31-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati».

        Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».

82.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) nella tariffa, parte II, è inserito il seguente articolo 2-ter:

        «2-ter. Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 18, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 17 è dovuta» inserire le seguenti: «ad esclusione degli enti pubblici».

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «enti pubblici ed», ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

82.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

        «24-bis. Al comma dell'artico 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta la seguente lettera:

            ''h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options''.

        24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

82.12

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

        «27-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

        27-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammlnistrativedi cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008».

82.13

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Al comma 28, sostituire le parole: «per la quota del 55 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».

        Conseguentemente, dopo il comma 28 inserire il seguente:

        «28-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

82.14 (testo 2)

LUMIA

Sopprimere il comma 29-bis.

82.14

LUMIA

Il comma 29-bis è soppresso.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

82.1000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 29-bis.

82.15

STRADIOTTO

Sopprimere il comma 29-bis.

82.16

D'UBALDO, MILANA

Sopprimere il comma 29-bis.

82.17

D'ALIA, CUFFARO

Sopprimere il comma 29-bis.

82.18 (testo 2)

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Sopprimere il comma 29-bis.

82.18

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

Sopprimere il comma 29-bis.

        Conseguentemente, dopo il comma 29 inserire il seguente:

        «29-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

82.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «29-ter. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.  244 ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        «1. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire le lettere da a) a e), con le seguenti:

            a) fino a 7.500 euro, 0 per cento;

            b) oltre a 7.500 euro fino a 15.000 euro, 23 per cento;

            c) oltre a 15.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento;

            d) oltre a 28.000 euro fino a 55.000 euro, 38 per cento;

            e) oltre a 55.000 euro fino a 75.000 euro, 41 per cento;

            f) oltre a 75.000 euro, 43 per cento.

        2. A decorrere dal 1º settembre 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

82.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917, sono aumentate del 25 per cento.

        2. A decorrere dal 1º settembre 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.  244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

82.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R 22 dicembre 1986, n.917, sono aumentate del 20 per cento.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

82.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266 si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

83.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 102, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nella misura dell'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 100 per cento''».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

83.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) sono inseriti i seguenti:

                ''2)-bis ai veicoli e alle autovetture strumentali all'esercizio dell'impresa;

                2)-ter per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;''. Conseguentemente sopprimere la lettera b-bis);

            b) al comma 1, lettera b), le parole: ''40 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento''».

        Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

83.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        «10-bis. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

        10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

83.4

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 12.

83.5

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 25.

83.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 28-quinquies aggiungere il seguente:

        «28-quinquies-1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato''».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

83.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

        «28-quinquies-1. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i) dopo la parola: ''all'acquisto'' sono inserite le seguenti: ''o alla costruzione''».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

83.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

        «28-quinquies-1. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i), alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: ''La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi''».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

83.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:

        «28-sexies. Le deduzioni previste dall'articolo 1, comma 266, lettera a), numero 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementate di 3.000 euro».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007,n. 244, fino ad un importo di 223 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

83.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

        1. Al comma 3, dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sostituire le parole: ''immatricolati prima del 10 gennaio 1997'' con le seguenti: ''immatricolati prima del 1º gennaio 1999''».

83-bis.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 17, dopo la parola: «mercato», inserire le seguenti: «con decorrenza 1º gennaio 2009».

83-bis.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 83-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 83-ter.

(Modifica alla Tabella A, allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

        1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

        128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alIa costruzione di fubbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) delIa TabelIa A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nelIa Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

        Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

84.0.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norma di salvaguardia)

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 200l, n. 3».

84.0.2

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, GIAI

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Norma di salvaguardia)

        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione».

 

ORDINE DEL GIORNO  

G/949/158/5

BARBOLINI

La 5 Commissione,

        valutata l'opportunità di assicurare alla Guradia di finanza le più efficaci condizioni operative per sostenere l'azione nella lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere risorse integrative rispetto agli stanziamenti già assegnati, da destinare prioritariamente al potenziamento delle dotazioni strumentali e di copertura organica del Corpo della guardia di finanza.

   

24.1000

Il Governo

PER IL TESTO DELL'EMENDAMENTO CONSULTARE IL BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI N° 38