Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 20 del 10/07/2008


 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008

20ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

      

 

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 847 (DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO )  

 

      Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a comunicare al più presto le proposte di audizione informale da svolgere davanti all’Ufficio di presidenza, in relazione all’esame del disegno di legge n. 847 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico).

 

            La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo.)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

 

      Il relatore MALAN (PdL) ribadisce la proposta di parere non ostativo, osservando che la sospensione del potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi, prevista dall’articolo 1, comma 7, è compatibile con l’articolo 119 della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto è tuttora mancante la legislazione statale di coordinamento richiesta e in quanto la sospensione del potere regionale e locale è disposta in via transitoria e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale.

 

            Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) domanda se l’esenzione dell’ICI sulla prima casa possa collidere con il principio di progressività dell’imposta, previsto dall’articolo 53, secondo comma, della Costituzione.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL) osserva che l’agevolazione ICI, avendo come riferimento la prima casa e non aliquote proporzionali, non coinvolge il carattere di progressività del sistema tributario. Al contrario, una misura che incidesse sulle addizionali delle imposte dirette potrebbe attenuare, anche se non pregiudicare, il carattere progressivo del sistema. Tale questione dovrà essere approfondita in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" (n. 5)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

 

      Il relatore SALTAMARTINI (PdL) presenta una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI  

 

      Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente al termine della seduta.

 

            La Commissione prende atto.

 

 

La seduta termina alle ore 14,30.


 

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 5

 

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che:

 

- l’articolo 31 della direttiva 2004/38/CE dispone:

"1. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Laddove l'impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, l'effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria, salvo qualora:

- il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o

- le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o

- il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

3. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall'articolo 28.

4. Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio."

 

- occorre rispettare il principio della effettività del rimedio giurisdizionale di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della medesima direttiva;

 

- al fine di rispettare il principio del "rimedio effettivo", si ritiene necessaria una diversa formulazione  dell’articolo 22, comma 4 del decreto;

 

 

esprime parere favorevole, rilevando l'opportunità di riformulare la lettera m), dell’articolo 1 nel modo seguente:

 

"m) all’articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Chi propone il ricorso di cui ai commi 1 e 2 ha facoltà di presentare contestualmente istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. L’istanza va decisa entro sessanta giorni dal tribunale in composizione monocratica. Decorso inutilmente tale termine, decide il presidente del tribunale nei successivi trenta giorni. Fino alla decisione dell’istanza di cui al presente comma l’efficacia del provvedimento resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento sia stato adottato in base ad una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di novanta giorni senza la decisione sull’istanza di sospensione".