AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2008

10ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.     

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

      Il relatore BOSCETTO (PdL) propone di esprimere un parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere di nulla osta proposto dal relatore.

 

 

(735) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

 

      Il relatore PASTORE (PdL) ribadisce le considerazioni già svolte sugli emendamenti in occasione dell’esame già avviato in sede di Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, un parere non ostativo, salvo alcuni rilievi critici su due proposte di modifica. Per quanto riguarda l'emendamento x1.1, volto a fare salvi gli effetti e i rapporti giuridici prodotti sulla base di un articolo del decreto-legge del quale si prevede la soppressione, si dubita della effettiva necessità di tale previsione, con riguardo alle regole che governano la successione delle leggi nel tempo.

            Quanto all'emendamento x1.2 (già 4.24), ribadisce l'esigenza di attenersi a un rigoroso criterio di salvaguardia del contenuto originale del decreto-legge, anche in ragione della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, evitando in particolare di aggiungere in sede di conversione dispositivi di delegazione legislativa. Sottolinea, comunque, l'opportunità di considerare la disposizione quale emendamento al disegno di legge di conversione e non quale modifica del testo del decreto-legge, secondo una prassi consolidata nell'esame dei disegni di legge di conversione presso il Senato.

 

            La senatrice INCOSTANTE (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole al parere proposto dal relatore.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore.

 

 

(4-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 8ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo )  

 

      Il senatore MALAN (PdL), in sostituzione del relatore designato Benedetti Valentini, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti in esame, rilevando che le proposte 1-bis.7 e 1-bis.20 introdurrebbero un inconsueto parere delle Commissioni parlamentari, considerata la natura dell’atto al quale si riferisce.

 

            Il senatore BIANCO (PD) osserva che non è infrequente l'espressione di un parere preventivo delle Commissioni permanenti, anche per atti amministrativi di particolare importanza. Ricorda, ad esempio, i pareri previsti per gli atti di nomina dei presidenti di enti pubblici.

 

            Il presidente VIZZINI (PdL) richiama l'attenzione sulla natura dell'atto per il quale si propone un parere parlamentare.

 

            Il relatore MALAN (PdL) ritiene che si dovrebbe comunque invitare la Commissione di merito a prevedere che il parere preventivo delle Commissioni parlamentari sia espresso entro un termine certo.

 

            Il senatore BIANCO (PD) concorda con l'osservazione proposta dal relatore.

 

            La senatrice ADAMO (PD) rileva che il testo del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati, presenta notevoli incongruenze rispetto alle norme dell'Unione europea. Sarebbe opportuno, a suo avviso, conoscere il parere della 14a Commissione, anche per valutare eventuali profili di incostituzionalità derivanti dalla possibile violazione di principi fondamentali del diritto comunitario.

 

            Il PRESIDENTE precisa che il parere della 14a Commissione potrebbe essere sollecitato, semmai, dalle Commissioni riunite 5a e 8ª, che svolgono l'esame in sede referente. Peraltro, eventuali profili di contrasto con la normativa europea potranno essere considerati qualora sia richiesto il parere della Commissione affari costituzionali all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti con riguardo alle prescrizioni dell'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, se da tale scrutinio dovesse emergere una valutazione inerente all’attuazione del diritto comunitario.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con osservazioni, proposto dal relatore.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare" (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio) 

 

      Il relatore BODEGA (LNP) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce condizioni limitative all'esercizio del diritto di ricongiungimento familiare. In particolare, si prevede che il coniuge del quale si richiede il ricongiungimento non sia legalmente separato e non abbia un'età inferiore ai diciotto anni. Per i figli maggiorenni si richiede che l'impossibilità di provvedere a se stessi dipenda da ragioni oggettive relative allo stato di salute, mentre per i genitori il ricongiungimento sarebbe ammesso solo se essi non abbiano altri figli nel paese di origine ovvero, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Inoltre, si stabilisce che in mancanza della documentazione sui requisiti che danno diritto al ricongiungimento, o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità di tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari possono rilasciare una certificazione in base a un esame del DNA da effettuarsi a spese degli interessati.

Conclude, proponendo un parere favorevole e sottolineando il pieno rispetto della disciplina comunitaria relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame e rinvio) 

 

      Il relatore LAURO (PdL) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha trasposto nell'ordinamento nazionale la disciplina comunitaria in materia di norme minime per le procedure ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

            Al fine di evitare che la domanda di asilo sia lo strumento per permanere in Italia senza averne i requisiti, l'atto del Governo modifica la disciplina delle procedure per il riconoscimento della qualifica di rifugiato. Anzitutto, si stabilisce che i componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono nominati dal Ministro dell'interno, il quale, in caso di urgenza, può nominare un rappresentante su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la Commissione. Inoltre, si prevede che il prefetto stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica in cui il richiedente la protezione internazionale può circolare, in modo da agevolare la definizione del relativo procedimento ed evitare la dispersione dei richiedenti sul territorio nazionale ed europeo. A tal fine si introduce anche l'obbligo di comparizione del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale. Oltre ad altre modifiche e integrazioni minori, lo schema di decreto legislativo prevede l'eliminazione dell'effetto sospensivo della presentazione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale; è fatta salva l'autorizzazione da parte del prefetto a rimanere nel territorio nazionale per gravi motivi personali o di salute. In ogni caso è necessario l'interesse a rimanere sul territorio nazionale e l’assenza, rilevata dal prefetto di un concreto pericolo che il richiedente si sottragga all'esecuzione del decreto di espulsione: in tal caso, peraltro, è rilasciato un permesso di soggiorno di sessanta giorni, rinnovabile. Conclude, proponendo un parere favorevole e rilevando che le informazioni statistiche relative alle richieste di asilo riflettono l'andamento delle crisi internazionali, che sono la causa principale del fenomeno.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ALL'ORDINE DEL GIORNO  

 

      La senatrice INCOSTANTE (PD) sollecita la presenza di un rappresentante del Governo per proseguire la trattazione degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, che investono direttamente la responsabilità dell’Esecutivo.

 

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori, in attesa di un rappresentante del Governo.

 

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

            Considerato che per la seduta si dispone di un tempo ormai limitato e che vi sono altri argomenti da trattare con priorità, si conviene di rinviare l’esame dell’Atto del Governo n. 5 (Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»).

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(265) LUMIA ed altri.  -  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali  

(693) GASPARRI ed altri.  -  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare  

(730) D'ALIA.  -  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari  

(734) BRICOLO ed altri.  -  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 giugno.

 

            Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente, riferiti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, pubblicato con il resoconto della prima seduta pomeridiana del 10 giugno.

 

      Il PRESIDENTE ricorda che si è esaurita la fase dell’illustrazione degli emendamenti e che, come convenuto, la relativa discussione, come già l’illustrazione, sarà svolta sul complesso delle proposte di modifica.

 

            La senatrice INCOSTANTE (PD) si esprime in senso contrario all'emendamento 2.2, del senatore Boscetto, tendente a sopprimere la disposizione, introdotta nel testo unificato, che stabilisce la preclusione a far parte della Commissione antimafia per i parlamentari condannati o imputati per reati gravi. A suo avviso, non si può sottovalutare il carattere assai critico delle funzioni affidate alla Commissione parlamentare d’inchiesta e auspica che quella formulazione sia mantenuta nella sostanza, eventualmente modificata in senso meno prescrittivo.

 

            Il senatore LAURO (PdL) esprime apprezzamento per l'inclusione fra gli oggetti dell'inchiesta delle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali. Sottolinea l'opportunità di un riferimento anche ai mercati finanziari, con particolare attenzione al sistema delle reti d’impresa che, secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, rappresentano uno degli strumenti fondamentali per l'occultamento di proventi illeciti.

            Inoltre, sollecita una specializzazione dei servizi di informazione per la sicurezza nel campo economico delle attività criminali, un ambito nel quale è necessario rafforzare anche gli strumenti informatici.

 

            Il senatore CECCANTI (PD) ritiene infondate le perplessità sotto il profilo costituzionale sollevate dal senatore Boscetto in merito ai criteri da osservare nella composizione della Commissione antimafia. Infatti, mentre l'elettorato passivo, a cui si riferisce l'articolo 65, primo comma, della Costituzione, rappresenta un diritto fondamentale della persona, non sussisterebbe, a suo avviso, un diritto soggettivo del parlamentare a far parte di una particolare Commissione; altrimenti, potrebbe considerarsi in contrasto con la Costituzione la stessa proposta sostitutiva del senatore Boscetto (emendamento 2.1). La prescrizione del testo unificato ha il requisito della ragionevolezza ed è coerente con il citato articolo 65, primo comma, della Costituzione, a norma del quale la legge può determinare casi di incompatibilità per i parlamentari.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) non condivide la distinzione proposta dal senatore Ceccanti fra un diritto soggettivo a essere eletti parlamentari e uno status indebolito con riguardo alla capacità di essere nominato componente dell'organo parlamentare. Infatti, la prerogativa parlamentare è completa quando non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità, anche sopravvenuta.

            Quanto all'emendamento sostitutivo 2.1, esso, in linea di principio, potrebbe essere riferito anche alla composizione di altri organi parlamentari.

            Ricorda che anche la Corte costituzionale ha chiarito la distinzione fra la funzione degli amministratori di enti locali, la cui attività produce effetti diretti sulle realtà locali ed economiche, e quella del parlamentare che ha come risultato la produzione di norme o comunque di decisioni a carattere generale. È per tale circostanza che, mentre si è affermato il concetto di incandidabilità per quanto riguarda le elezioni amministrative, non si è potuto estendere tale categoria anche alle elezioni politiche, che sarebbe possibile solo in forza di una specifica prescrizione costituzionale.

Conclude, auspicando una convergenza dei Gruppi di maggioranza e di opposizione sulla formula adottata per la composizione della Commissione antimafia nella scorsa legislatura.

 

            Il senatore PASTORE (PdL) rileva che un eventuale ampliamento delle prerogative della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, per quanto riguarda l'opponibilità del segreto di Stato, rispetto a quelle previste per la magistratura, contrasterebbe con l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale le Commissioni di inchiesta procedono con gli stessi poteri ma anche con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

            Per quanto riguarda la composizione della Commissione parlamentare, condivide le osservazioni critiche del senatore Boscetto e osserva che l'eventuale incompatibilità potrebbe essere denunciata in sede politica, con effetti, a suo avviso, ben più incisivi rispetto alla limitazione che si intende introdurre in via normativa; in proposito, ritiene che il cosiddetto "codice etico" potrebbe essere posto a base di una convenzione istituzionale, piuttosto che recepito in una disposizione della legge istitutiva della Commissione antimafia.

            Manifesta delusione per la proposta contenuta nel testo unificato del relatore, che desta preoccupazione sotto il profilo costituzionale e istituzionale e provoca imbarazzo in chi, pur condividendo le finalità di quella proposta, non potrebbe accettare la violazione del dettato costituzionale.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) condivide l'opinione espressa dal senatore Pastore a proposito dell'impatto che potrebbe avere sull'opinione pubblica la nomina di un componente condannato o imputato per reati oggetto dell'inchiesta. Osserva che la limitazione proposta dal relatore consentirebbe di sottrarre il parlamentare a eventuali pressioni criminose che potrebbe subire in conseguenza del suo presunto coinvolgimento.

            In proposito, nota che l'articolo 1, lettera m) del testo unificato comprende fra i compiti della Commissione di inchiesta anche il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e infiltrazione mafiosa negli enti locali.

 

            Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione sugli emendamenti.

 

            Il relatore BIANCO (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, ricorda di aver elaborato il testo unificato ispirandosi ai princìpi delle iniziative legislative di tutte le forze politiche: ne sono testimonianza il riferimento alle associazioni criminali anche straniere e alle tematiche finanziarie, ma anche l'esigenza di precludere la partecipazione alla Commissione a chi sia stato condannato per reati di mafia.

            In considerazione della critica esplicita formulata dal senatore Pastore, non per una diversa opinione su singole disposizioni del testo, bensì in ragione del mancato equilibrio istituzionale che avrebbe caratterizzato l'operato del relatore, dichiara il proposito di rimettere l’incarico al Presidente.

 

            Il PRESIDENTE ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Pastore non abbiano revocato in dubbio la correttezza istituzionale del relatore.

 

            Il senatore PASTORE (PdL) precisa di non dubitare della correttezza del relatore. Egli ha espresso imbarazzo e disagio, dovuti al fatto che la proposta è condivisibile sul piano sostanziale, ma non lo è sotto il profilo costituzionale. Per tale ragione sostiene l'emendamento 2.1 proposto dal senatore Boscetto.

 

            Il relatore BIANCO (PD) prende atto che non è stata messa in discussione la correttezza istituzionale del relatore e si pronuncia sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato.

            Egli invita a ritirare l'emendamento 1.5, che riguarda l'oggetto di una diversa inchiesta parlamentare.

            Inoltre, accogliendo il suggerimento del senatore Lauro, presenta l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto.

           

            Il presidente VIZZINI (PdL) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.3, introducendo il riferimento a proposte di carattere normativo, anziché regolamentare. Quanto all'emendamento 1.8, invita il proponente a riformularlo aggiungendo le parole "e promuovere accordi in sede internazionale". Infine, propone un riformulazione redazionale degli emendamenti 1.9 e 1.6.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) invita il proponente a correggere l'emendamento 1.9, utilizzando la formula tradizionale di "indagare" invece di "aprire un'inchiesta".

            Inoltre, invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.7, escludendo l'inciso "che siano di estremo pericolo" .

 

            Il senatore LUMIA (PD) riformula gli emendamenti 1.8 e 1.9 (1.8 testo 2 e 1.9 testo 2, pubblicati in allegato al resoconto).

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) ritira l'emendamento 1.5 e riformula l'emendamento 1.3 in un nuovo testo (1.3 testo 2), accogliendo l'invito del Presidente. Inoltre riformula l'emendamento 1.7 (1.7 testo 2), nel senso proposto dal senatore Boscetto.

 

            Il senatore PARDI (IdV) accoglie l'invito del Presidente e riformula l'emendamento 1.6 (1.6 testo 2).

 

            Il relatore BIANCO (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti appena riformulati e sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4.

 

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti all’articolo 1.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.3 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.1, 1.9 (testo 2), 1.2, 1.4, 1.100, 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2). È poi approvato l'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore, come emendato.

 

            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 735

 

            La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

            - sull’emendamento x1.1 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a considerare l’effettiva necessità, rispetto alle regole che governano la successione delle leggi nel tempo, dell’inserimento di una previsione volta a salvare gli effetti di una norma del decreto-legge che potrebbe essere soppressa in sede di conversione;

            - sull’emendamento x1.2 parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità dell’inserimento di un nuovo dispositivo di delega che riprenda i contenuti di una delega i cui termini sono ormai scaduti e richiamando anche l’esigenza di attenersi ad un criterio rigoroso di salvaguardia del contenuto originario dei decreti-legge, anche in ragione della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale;

            - non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4-B

 

            La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando, quanto agli emendamenti 1-bis.7 e 1-bis.20, il carattere inconsueto di un parere delle Commissioni parlamentari su un atto del Governo di tale natura, la cui previsione dovrebbe comunque essere integrata dall’indicazione di un termine utile entro cui esprimere il parere.

 

 

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE 

NN. 265, 693, 730 E 734

Art.  1

1.3

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: "legislativo", inserire la seguente: ", regolamentare". 

1.3 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: "legislativo" con la parola: "normativo".

1.8

LUMIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: "e accordi in sede ONU;".  

1.8 (testo 2)

LUMIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e promuovere accordi in sede internazionale;".

1.1

BOSCETTO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali".  

1.9

LUMIA

Al comma 1, dopo la  lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) aprire un'inchiesta sul rapporto mafia e politica, sia su come si articola nel territorio, negli organi amministrativi, nella selezione dei gruppi dirigenti o delle candidature, sia come si è manifestato nei vari momenti che nel nostro Paese hanno causato delitti e stragi politico-mafiosi;".    

1.9 (testo 2)

LUMIA

Al comma 1, dopo la  lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;".  

1.2

BOSCETTO

Al comma 1, dopo la lettera f),inserire la seguente:

"f-bis) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;".    

1.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: "mafiose", inserire le seguenti: "o similari".  

1.100

BIANCO, RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole "o similare,", inserire le seguenti: "con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa".

1.5

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) verificare ed accertare l'adeguatezza della normativa vigente per la prevenzione ed il contrasto dell'attività delle associazioni mafiose in riferimento al traffico dei rifiuti, nonché dei legami tra esse ed il sistema sanitario nazionale sia nell'ambito pubblico che in quello privato;".    

1.6

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, alla lettera l),aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche consultando le realtà associative, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;".  

1.6 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;".

1.7

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 3, sostituire le parole da: ", alle mafie straniere", sino a: "pericolo", con le seguenti: ", anche di matrice straniera o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, che siano di estremo pericolo". 

1.7 (testo 2)

PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, dopo le parole: "alle mafie straniere", inserire le seguenti: ", o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146,".