Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 7 del 08/07/2008


 

GIUSTIZIA    (2ª) 

 

MARTEDÌ 8 LUGLIO 2008

7ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

  IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" (n. 4)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

 

      Il senatore MAZZATORTA (LNP)illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che esso fa parte del cosiddetto «pacchetto sicurezza» approvato dal Consiglio dei ministri svoltosi a Napoli il 21 maggio 2008.  Il provvedimento innanzitutto riporta nuovamente al Ministro dell'interno la competenza a nominare i componenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale competenza spettava al Ministro prima dell'entrata in vigore del decreto n. 25 del 2008, il quale l'aveva invece attribuita al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno. Sempre in tema di nomine dei componenti della Commissione, viene inoltre introdotta una procedura d'urgenza per la nomina del rappresentante degli enti territoriali. Lo schema prevede poi che il prefetto debba stabilire un luogo di residenza o un'area geografica in cui il richiedente asilo può circolare mentre attende la decisione sulla sua richiesta. Non è peraltro espressamente prevista alcuna sanzione specifica in caso di inosservanza di tale precetto. Lo schema stabilisce, inoltre, per i richiedenti asilo l'obbligo di comparire personalmente dinanzi alla Commissione territoriale e di consegnare i documenti pertinenti ai fini dell'esame della domanda di asilo. Per quanto riguarda la disciplina del trattenimento del richiedente asilo nel periodo necessario all'esame della domanda, lo schema in esame prevede il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che presentano la richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione ovvero di respingimento alla frontiera. Lo schema in esame prevede inoltre l'obbligo per il richiedente asilo di lasciare l'Italia senza attendere la scadenza del termine per l'impugnazione nel caso in cui venga rigettata la sua domanda di protezione internazionale. Il provvedimento  riduce poi a quindici giorni i tempi per la presentazione del ricorso giurisdizionale contro la decisione di rigetto della Commissione territoriale da parte dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, uniformando quindi il termine a quello previsto per i richiedenti trattenuti nei centri di identificazione. Stabilisce poi che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Si prevede però che il prefetto competente per l'adozione del provvedimento di espulsione possa autorizzare il richiedente asilo, previa sua domanda, a rimanere in Italia in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale, a condizione che sussistano gravi motivi personali o di salute nonché l'interesse a rimanere sul territorio nazionale; che non vi sia un concreto pericolo, rilevato dal prefetto, che il richiedente si sottragga all'esecuzione del decreto di espulsione; e che la domanda in tal senso sia presentata in forma scritta e motivata. In caso di accoglimento, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile soltanto per il tempo necessario e nel perdurare delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Lo schema in esame stabilisce, ancora, che il richiedente il quale è ospitato in un centro di accoglienza o è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione vi rimanga fino alla decisione del prefetto sull'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale. Infine il provvedimento stabilisce che il richiedente asilo che sia stato autorizzato dal prefetto, in presenza di gravi motivi personali o di salute, a rimanere nel territorio nazionale in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale venga ospitato nei centri di accoglienza alle condizioni previste e disciplinate dal decreto legislativo n. 140 del 2005, che stabilisce le norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Conclude proponendo alla Commissione di esprimere osservazioni favorevoli.

 

            La proposta di osservazioni favorevoli è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.      

 

 

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" (n. 5)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

 

      Il relatore, senatore MAZZATORTA (LNP)illustra lo schema di decreto legislativo, ricordando in primo luogo che il provvedimento contiene disposizioni correttive della disciplina volta a monitorare la presenza del cittadino dell’Unione e dei suoi familiari sul territorio e a rendere più efficaci le misure di allontanamento nei confronti di quei cittadini comunitari che abusano del diritto di soggiorno.

            In particolare ricorda che lo schema di decreto legislativo reca ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, prevedendo che, ai fini di un soggiorno protratto oltre i tre mesi, il cittadino dell'Unione europea debba dimostrare la liceità della provenienza delle risorse economiche necessarie al suo sostentamento; che possa, di sua iniziativa e previo pagamento di un contributo, iscriversi al Servizio sanitario nazionale e che debba richiedere l'iscrizione anagrafica entro 10 giorni dal decorso dei tre mesi dall'ingresso.

            Lo schema stabilisce poi che la mancata richiesta di iscrizione anagrafica costituisca motivo imperativo di pubblica sicurezza ai fini dell'allontanamento dal territorio italiano. I familiari non comunitari del cittadino dell'Unione sono a loro volta tenuti, nello stesso termine di dieci giorni dal decorso dei 3 mesi dall'ingresso, a richiedere la carta di soggiorno; in caso di inadempimento dell'obbligo, è prevista la stessa sanzione dell'allontanamento. È poi previsto che il cittadino dell'Unione europea sia sottoposto alla rilevazione dei dati dattiloscopici nei medesimi casi previsti per i cittadini italiani, ad esempio ai fini del rilascio della carta di identità elettronica. Inoltre, viene ampliato il numero di ipotesi per le quali può essere disposto l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Vengono infatti considerati tali - oltre alla mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, di cui si è detto - anche la commissione di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Nel caso di condanna per reati gravi, è prevista inoltre la sospensione del decorso del termine di cinque anni previsto dalla legge per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente. Sono inasprite le sanzioni penali previste in caso di violazione del divieto di reingresso. Ed è previsto che, se insorgono ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento, il cittadino comunitario o il suo familiare possano essere trattenuti, per un massimo di 15 giorni, in un centro di identificazione ed espulsione. È infine previsto che l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento, ove presentata, debba essere decisa dal giudice competente entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene quindi comunque eseguito. 

            Conclude proponendo alla Commissione di esprimere osservazioni favorevoli.

 

            Interviene per dichiarazioni di voto contrario il senatore MARITATI(PD), il quale rileva che la previsione della mancata dimostrazione dell'adeguatezza delle risorse economiche quale motivo idoneo a giustificare l'allontanamento del cittadino comunitario pone problemi di compatibilità con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ricorda peraltro che la Corte di Lussemburgo ha dichiarato l'illegittimità nel 2006 di una analoga normativa di recepimento, adottata dal Belgio.

 

            La proposta di osservazioni favorevoli è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

 

IN SEDE REFERENTE 

(867) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

 

      Il relatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)  illustra il provvedimento in titolo, il quale dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2008, recante disposizioni urgenti relative al termine per riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, più in particolare l'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 1, comma 245, del decreto legislativo n. 51 del 1998, posticipando al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale è possibile l'impiego di magistrati onorari presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica. Osserva poi come l'adozione del decreto sia stata resa necessaria al fine di eliminare il conflitto esistente tra la disposizione contenuta nell'articolo 245 del decreto legislativo su richiamato e quella contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha disposto la proroga dei magistrati onorari fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.  Conclude sottolineando come il termine di proroga disposto dal decreto-legge sia ragionevole e congruo, soprattutto in relazione ai tempi necessari per l'approvazione di una più organica riforma, ormai da diversi anni attesa, della magistratura onoraria.

            Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori CASSON (PD)  e MARITATI(PD), il sottosegretario CALIENDO fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dai senatori della maggioranza con il quale si è impegnato a provvedere tempestivamente e comunque entro il 31 dicembre 2009, alla riforma organica della magistratura onoraria.

 

            La Commissione conferisce quindi all'unanimità, previa verifica del prescritto numero legale, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

 

            La seduta termina alle ore 14,55.