VIII LEGISLATURA
R E G I O N E L A Z I O
CONSIGLIO REGIONALE
Si attesta che il Consiglio regionale il 25 giugno 2008
ha approvato la deliberazione legislativa concernente:
ÒDISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLĠESERCIZIO
DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E LA PIENA UGUAGLIANZA
DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATIÓ.
Testo
coordinato formalmente ai sensi dellĠart. 71 del Regolamento del Consiglio
regionale.
Art. 1
(Finalit)
1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonch tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dallĠOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio dĠEuropa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono allĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.
2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:
a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;
b) impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dellĠarticolo 10 della Costituzione e secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e lĠesercizio delle libert democratiche;
c) garantire lĠeffettivo godimento del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria;
d) garantire lĠaccesso ai pubblici servizi;
e) assicurare adeguati strumenti per agevolare lĠassistenza abitativa;
f) promuovere
ed agevolare lĠinserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonch
favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati;
g) sostenere la formazione professionale nonch lĠinserimento nel mondo del lavoro;
h) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identit culturali;
i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
l) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dellĠimmigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi dĠorigine;
m) promuovere azioni di tutela nei
confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente
discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonch nei
confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme
di accattonaggio forzoso per conto terzi;
n) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, lĠeffettiva conoscenza e lĠefficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano;
o) assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di
integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse;
p) assicurare
ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore et,
lĠinformazione e lĠeducazione allĠacquisizione della cittadinanza italiana.
3. La Regione, nelle more dellĠadozione di unĠapposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altres, la pi ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunit locali.
Art. 2
1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:
a) i cittadini di stati non appartenenti allĠUnione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale;
b) i cittadini di stati non appartenenti allĠUnione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;
c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi dellĠarticolo 29 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche nonch ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavit.
Art. 3
1. La Regione svolge attivit di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati, nonch di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.
2. La Regione provvede in particolare a:
a) adottare
il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali con particolare riguardo alla creazione, in ciascuna provincia, di
servizi socio assistenziali dedicati alla protezione di vittime della tratta e
della riduzione in schiavit;
b) attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale;
c) valutare lĠefficacia e lĠefficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare lĠanalisi ed il monitoraggio del fenomeno dellĠimmigrazione, anche avvalendosi della Consulta regionale per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 23 e dellĠOsservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui allĠarticolo 26;
d) predisporre, anche avvalendosi della Consulta regionale per lĠimmigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;
e) promuovere
lĠattivit delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a
favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro
regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore
dei cittadini stranieri immigrati di cui allĠarticolo 27;
f) promuovere
lĠeffettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alle assemblee
provinciali di cui allĠarticolo 25 quali organismi di rappresentanza
consultiva;
g) partecipare ai consigli territoriali per lĠimmigrazione, istituiti ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri rappresentanti designati dal Presidente della Regione, scelti fra i membri stranieri della Consulta regionale di cui allĠarticolo 23, su proposta dellĠassessore regionale competente in materia di immigrazione;
h) organizzare
la conferenza regionale sullĠimmigrazione, con cadenza biennale, anche al fine
di predisporre il programma triennale di cui allĠarticolo 21.
3. A1
fine di programmare e coordinare gli interventi per lĠintegrazione dei
cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria
deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto
dagli assessori regionali competenti nelle materie disciplinate dalla presente
legge nonch dai componenti dellĠufficio di presidenza della competente
commissione consiliare permanente. Al tavolo possono partecipare i sindaci nonch
gli assessori competenti dei comuni eventualmente interessati dalla
programmazione degli interventi.
Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Le province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) predispongono
piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra
distrettuale, anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini stranieri
immigrati e delle loro associazioni;
b) partecipano alla definizione ed allĠattuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;
c) elaborano
e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed
inserimento lavorativo;
d) elaborano
e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che
sono impossibilitati ad accedere ai normali percorsi, anche mediante la
realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate
presenti nella provincia;
e) definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore.
Art. 5
(Funzioni
dei comuni)
1. I comuni, in materia dĠinterventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:
a) programmano
e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui
allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche, anche promuovendo
lĠistituzione di uno sportello unico per lĠinformazione, la formazione e
lĠassistenza dei cittadini stranieri immigrati;
b) favoriscono lĠesercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:
1) lĠattivit di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano;
2) lĠassistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di
protezione umanitaria nonch alle vittime di grave sfruttamento e riduzione in
schiavit;
3) i servizi di mediazione linguistico-culturale;
4) lĠattivit di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
5) il sostegno, ove necessario, e il supporto nellĠambito delle procedure
di regolarizzazione anche attraverso il rafforzamento della rete e
dellĠintegrazione tra gli uffici e i servizi preposti.
Art. 6
(Politiche contro la discriminazione e il
razzismo)
1. La
Regione promuove e sostiene iniziative di monitoraggio, informazione, educazione,
assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione
diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonch per le
vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
2. Per
la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione pu avvalersi
della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, dellĠOsservatorio
regionale di cui allĠarticolo 26, di enti e organismi che, comunque, si
occupano di cittadini stranieri immigrati, nonch dellĠattivit degli organismi
di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.
Art. 7
(Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di
origine)
1. La Regione, anche nellĠambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonch agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui allĠarticolo 27 per la realizzazione di:
a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
b) azioni
di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine.
Art. 8
(Politiche ed interventi per il
reinserimento)
1. La
Regione, in conformit con la normativa vigente, sostiene progetti specifici
che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dallĠordinamento in
alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonch interventi di
reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che
operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro
regionale di cui allĠarticolo 27.
2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, promuove la stipula di protocolli dĠintesa con il provveditorato regionale dellĠamministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile per il Lazio al fine di programmare interventi diretti a rimuovere le condizioni che limitano lĠaccesso agli istituti previsti dallĠordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonch ai permessi premio di cui allĠarticolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libert) e successive modifiche.
3. Gli enti locali, nellĠambito dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, prevedono progetti specifici per i cittadini stranieri immigrati in esecuzione penale esterna.
Art. 9
(Politiche per lĠintegrazione delle seconde
generazioni)
1. La
Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed educazione al
confronto e alla mediazione fra culture diverse e identit plurali rivolte ai
giovani immigrati di seconda generazione.
Art. 10
(Partecipazione alla vita pubblica e
accesso ai servizi pubblici)
1. La
Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la
partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri immigrati:
a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva;
b) tutela le libert di espressione, di associazione e di riunione;
c) promuove negli organismi di rappresentanza lĠequilibrio di genere;
d) promuove e sostiene attivit e strumenti dĠinformazione.
2. La Regione, per facilitare lĠaccesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:
a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nellĠerogazione delle prestazioni;
b) lĠimpiego di mediatori interculturali in possesso di qualifica
professionale legalmente riconosciuta ottenuta ai sensi della normativa
regionale vigente.
(Diritto allo studio, allĠintegrazione
scolastica
e culturale dei minori e degli adulti)
1. La
Regione, nellĠambito delle proprie competenze, assicura il diritto allo studio
dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo
e scolastico.
2. Per
le finalit di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti
amministrazioni statali e locali, nel rispetto dellĠautonomia delle istituzioni
scolastiche, promuove iniziative nellĠambito del sistema scolastico che
favoriscano:
a) la conoscenza dellĠordinamento italiano e delle sue istituzioni
nazionali e regionali;
b) lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori
ed adulti;
c) lĠeducazione interculturale, con particolare riferimento ai giovani
immigrati di seconda generazione fino al ventiseiesimo anno di et;
d) lĠapprendimento dellĠeducazione civica, con particolare riferimento
allĠinformazione sulla legislazione in materia di cittadinanza nonch al
significato connesso allĠacquisizione della cittadinanza medesima;
e) la costruzione di reti di scuole che promuovano lĠintegrazione
culturale e formativa;
f) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;
g) la creazione e lĠampliamento di biblioteche scolastiche interculturali,
comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi
bibliotecari pubblici gi presenti sul territorio regionale;
h) la conoscenza del fenomeno migratorio.
3. La
Regione promuove, altres, dĠintesa con lĠUfficio scolastico regionale,
interventi riguardanti la formazione interculturale di dirigenti e docenti
nonch corsi di aggiornamento rivolti ai docenti per lĠacquisizione di
competenze metodologico-didattiche per lĠinsegnamento della lingua italiana.
4. La
Regione sostiene interventi di formazione degli adulti volti a favorire
lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonch iniziative
volte a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi
integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza in collaborazione
con i competenti consolati.
(Formazione professionale ed
universitaria)
1. La
Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzione scolastiche
ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nellĠambito degli
interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:
a) le iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini stranieri immigrati;
b) lĠistituzione
di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea
e a corsi post laurea nelle universit degli studi e negli istituti di ricerca
aventi sede nel territorio della Regione;
c) la stipula di accordi di cooperazione fra universit con sede nel territorio della Regione e universit di paesi non appartenenti allĠUnione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle universit aventi sede nel territorio della Regione;
d) i programmi di sostegno degli studenti,
dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle universit
degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della
Regione;
e) gli interventi di formazione nei paesi
di provenienza nellĠambito dei programmi di cui allĠarticolo 23 del d.lgs.
286/1998 e successive modifiche.
2. La Regione favorisce tutte le attivit di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali.
3. La Regione, al fine di assicurare lĠeffettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento delle competenze e la valorizzazione dei titoli e delle professionalit acquisiti nei paesi di provenienza nonch delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.
1. La Regione favorisce lĠacquisizione della prima casa in propriet e lĠaccesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati, in conformit allĠarticolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
2. Con accordo di programma, la Regione, le province e i comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.
3. La Regione, attraverso la concessione di contributi ai comuni, promuove:
a) lĠattivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
b) lĠutilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente ai tributi locali;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per lĠacquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso lĠistituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
Art. 14
(Politiche
del lavoro e di sostegno allĠimprenditorialit)
1. I
cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit
allĠinserimento lavorativo e al sostegno ad attivit autonome, anche in forma
imprenditoriale e cooperativa.
2. La
Regione e le province, nellĠambito delle rispettive competenze e degli
interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in
materia:
a) favoriscono
lĠinserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, anche mediante la
qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli
operatori;
b) sostengono
le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito
e iniziative di supporto alle attivit imprenditoriali, con particolare
riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonch alle vittime della
tratta, gravemente sfruttate in regime di protezione sociale.
3. La
Regione stipula convenzioni con gli enti bilaterali rappresentativi a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e
con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di
accoglienza dei lavoratori e a garantire le necessarie verifiche.
4. La
Regione, dĠintesa con la provincia interessata e previa informazione degli
organismi competenti, per assicurare una corretta gestione dei rapporti di lavoro
di tipo stagionale, promuove convenzioni ai sensi dellĠarticolo 24, comma 5,
del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, con gli enti bilaterali finalizzate
a:
a) osservare
lĠandamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera
stagionale per aree e settori di attivit economica;
b) assicurare
lĠincontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro e lĠadempimento degli oneri
contributivi, previdenziali e assistenziali;
c) favorire
il reperimento degli alloggi, singoli o collettivi, necessari a ospitare i
lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona;
d) rafforzare
il controllo ispettivo e sindacale della regolarit dei rapporti di lavoro, con
particolare attenzione alle situazioni di grave sfruttamento lavorativo;
e) facilitare
lĠaccesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso lĠinformazione sui loro
diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre
sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonch a tutte le prestazioni
concernenti i diritti sociali.
5. In
conformit ai principi di cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998,
riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il
diritto di partecipare a concorsi per lĠaccesso al pubblico impiego banditi
nellĠambito dellĠordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa,
non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.
6. La
Regione, dĠintesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative finalizzate
al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per lĠemersione
delle situazioni di sfruttamento lavorativo ed a fornire adeguata ed efficace
tutela.
(Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)
1. In
attuazione degli articoli 34, 35 e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le
disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce ai
cittadini stranieri immigrati anche non in regola con il permesso di soggiorno:
a) gli
interventi riguardanti le attivit sanitarie previste dai livelli essenziali di
assistenza nellĠambito del servizio sanitario regionale nonch le provvidenze e
le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa
vigente nellĠambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi
sociali, fatto salvo quanto stabilito dallĠarticolo 80, comma 19, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle disposizioni in materia di politiche
sociali concernenti i cittadini stranieri immigrati;
b) le
prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque
essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di
tutela della salute mentale, di medicina preventiva
e di riabilitazione con particolare attenzione a quella post-infortunistica
nonch gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai
comportamenti a rischio, anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute
individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il
permesso di soggiorno;
c) la
tutela sociale della gravidanza e della maternit nonch la tutela della salute
delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno,
garantendo lĠaccessibilit alle strutture sanitarie e la fruibilit delle
prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed
educazione sanitaria.
2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attivit di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare lĠaccesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dellĠappartenenza culturale.
3. La Regione pu concedere, altres, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e allĠaccesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.
4. Ai sensi dellĠarticolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, lĠamministrazione regionale, nellĠambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati allĠerogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocit relativi allĠassistenza sanitaria.
5. La Regione pu contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.
Art. 16
(Mediazione
interculturale)
1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente allĠattivit di mediazione interculturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22 marzo 2006, n. 128.
2. NellĠambito
degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale sono
stabiliti i criteri e le modalit per lo svolgimento dei corsi di formazione per
mediatori interculturali.
3. La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonch corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici.
4. La
Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce, altres, interventi
per lĠattivazione di servizi di mediazione interculturale.
1. La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.
2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonch agli organismi iscritti nel registro regionale di cui allĠarticolo 27 per interventi mirati allĠaccoglienza, alla protezione e allĠinserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore et, al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.
(Interventi di protezione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati)
1. La Regione, nellĠambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto dĠasilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonch degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dellĠarticolo 18 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
2. La Regione sostiene, altres, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1, finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
Art. 19
(Centri di permanenza temporanea ed assistenza e centri di
identificazione)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione con le locali prefetture-uffici territoriali del governo, contribuisce con propri fondi a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo e svolge costante attivit di osservazione e monitoraggio sul loro funzionamento, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, pi in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri immigrati trattenuti.
2. NellĠambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture-uffici territoriali del governo, favorisce e promuove lĠaccesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza ed ai centri di identificazione presenti sul territorio regionale, di rappresentanti dellĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26, della Consulta regionale di cui allĠarticolo 23, delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati di cui allĠarticolo 25 e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore.
Art. 20
(Finanziamento dei centri
di accoglienza)
1. La
Regione, in collaborazione con le province e i comuni, finanzia i centri di
accoglienza di cui allĠarticolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Art. 21
(Programma triennale degli
interventi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui allĠarticolo 23 e acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta, al fine di attuare le politiche regionali di cui agli articoli da 6 a 19, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per lĠintegrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.
2. Il programma triennale individua in particolare:
a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
d) i criteri e le modalit per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui allĠarticolo 27, con priorit per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;
e) i criteri e le modalit per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio;
f) i criteri e le modalit per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;
g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche;
h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovra distrettuale;
i) i criteri e le modalit per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonch per lĠeventuale revoca dei finanziamenti.
3. Il programma triennale articolato in piani annuali aggiornati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo parere della Consulta regionale di cui allĠarticolo 23, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per lĠattuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.
4. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensit, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali o altri eventi di particolare gravit in paesi non appartenenti allĠUnione europea, la Giunta regionale pu, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dellĠarticolo 20 del d.lgs. 286/1998.
Art. 22
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sullĠattuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:
a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dellĠanalisi costi-benefici;
b) le attivit svolte dalla Consulta regionale di cui allĠarticolo 23 e dallĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26 nonch lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identit culturali presenti nel territorio regionale.
Art. 23
(Consulta regionale)
1. In
attuazione dellĠarticolo 75 dello Statuto, istituita, presso lĠassessorato
competente in materia di immigrazione, la Consulta regionale per lĠimmigrazione,
di seguito denominata Consulta.
2. La
Consulta composta:
a) da
dodici cittadini stranieri immigrati di cui quattro designati dallĠAssemblea
provinciale di Roma e due da ciascuna delle restanti assemblee provinciali di
cui allĠarticolo 25;
b) da
tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente
rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, scelti tra
cittadini stranieri immigrati;
c) da
tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei
datori di lavoro operanti nei diversi settori economici interessati alla
presenza di lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
d) da
quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture
regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale nella presenza di mano dĠopera straniera;
e) da
tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di
patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche, di cui due
provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori
dipendenti ed uno dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
f) da
un rappresentante dei comuni designato dallĠAssociazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
g) da
un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;
h) da
un componente dellĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26;
i) dai
presidenti o loro delegati delle singole assemblee provinciali di cui
allĠarticolo 25;
l) da
un rappresentante designato dal Centro per la giustizia minorile per il Lazio.
3.
La Consulta elegge al suo interno
il Presidente, scelto tra i cittadini stranieri immigrati.
4. La
Consulta svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta
le istanze dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio del
Lazio;
b) formula
proposte sullĠadeguamento delle politiche regionali alla realt dellĠimmigrazione
nel Lazio;
c) esprime
una valutazione preventiva in ordine al programma triennale e ai piani annuali;
d) sottopone
alla Giunta regionale il rapporto annuale sullĠattuazione delle politiche in
materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;
e) esprime
parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
(Costituzione e funzionamento della
Consulta)
1. La
Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza
femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di cittadini
stranieri immigrati, costituita
con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino allĠinsediamento
del nuovo Consiglio regionale ed rinnovata entro novanta giorni
dallĠinsediamento stesso.
2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, decorso il quale la Consulta costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.
3. La Consulta disciplina le modalit del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di immigrazione.
4. La
partecipazione alle sedute della Consulta gratuita, fatto salvo il rimborso
delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui si
svolgono le sedute stesse.
Art. 25
(Assemblee
provinciali dei cittadini stranieri immigrati)
1. La
Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza
e di piena ed attiva partecipazione, promuove lĠistituzione delle assemblee
provinciali dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio
provinciale.
2. La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con
provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplina le modalit relative alla prima convocazione
delle assemblee.
3. Le
assemblee definiscono le modalit del proprio funzionamento con apposito
regolamento da adottarsi nella prima seduta.
Art. 26
(Osservatorio
regionale contro il razzismo e la discriminazione)
1. Le
Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di
immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui
allĠarticolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, istituisce, presso
lĠassessorato regionale competente in materia di politiche sociali, lĠOsservatorio
regionale contro il razzismo e la discriminazione, di seguito denominato
Osservatorio, quale organismo di garanzia
con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini stranieri immigrati vittime di
discriminazioni.
2. La
Regione, attraverso lĠOsservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli
legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio,
al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimit
alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e
sostenendo lĠattivit dei nodi territoriali. AllĠOsservatorio possono essere
indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini stranieri
immigrati o da realt associative.
3. La
Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalit di
funzionamento dellĠOsservatorio nonch i criteri per la nomina dei componenti.
Art. 27
(Registro regionale delle associazioni,
degli enti e degli organismi
che operano a favore dei cittadini stranieri
immigrati)
1. La Regione riconosce e sostiene lĠattivit delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalit di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunit di cittadini stranieri immigrati.
2. Per le finalit di cui al comma 1, istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che pu essere funzionalmente articolato in sezioni.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari, determina i requisiti e le modalit per lĠiscrizione al registro di cui al comma 2.
4. LĠiscrizione al registro requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.
5. La struttura regionale competente procede, con periodicit annuale, alla revisione ed allĠaggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui subordinata lĠiscrizione e dispone, sentita la Consulta, lĠeventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, costituita ai sensi dellĠarticolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari), la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui allĠarticolo 27 ed allĠiscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 27, comma 3, delle associazioni gi iscritte allĠalbo di cui allĠarticolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validit cessa dalla data di costituzione del registro.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il programma triennale di cui allĠarticolo 21 anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. La Regione, nelle more dellĠadozione del programma triennale, attua gli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalit stabiliti negli atti programmatori adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari);
b) lĠarticolo 29 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).
Art. 30
1. Agli
oneri derivanti dallĠattuazione della presente legge si provvede mediante
lĠistituzione, nellĠambito dellĠUPB H43, di un apposito capitolo denominato
ÒTutela dellĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini
stranieri immigrati nel territorio lazialeÓ, con uno stanziamento, per lĠanno
2008 pari a 1 milione 222 mila 500 euro, per il 2009 e il 2010 pari a 1 milione
122 mila 500 euro.
2. Alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuna
delle annualit 2008, 2009 e 2010, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa
H43501, H43502 e H43503 i quali rimangono iscritti in bilancio per la sola
gestione dei residui e per lĠassolvimento delle obbligazioni assunte fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Anna Evelina Pizzo) (Guido Milana)
Si attesta che la presente legge conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL
SERVIZIO AULA AD INTERIM
(Dott. Onoratino Orticello)