1 stesura 
con emendamenti 

 


VIII LEGISLATURA

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale il 25 giugno 2008 ha approvato la deliberazione legislativa concernente:

 

 

ÒDISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLĠESERCIZIO

DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI E LA PIENA UGUAGLIANZA

DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATIÓ.

 

 

 

Testo coordinato formalmente ai sensi dellĠart. 71 del Regolamento del Consiglio regionale.

 

 

Art. 1

(Finalitˆ)

 

1.   La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonchŽ tenuto conto degli orientamenti espressi in materia dallĠOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio dĠEuropa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono allĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

 

2.   La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:

a)     rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;

b)   impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dellĠarticolo 10 della Costituzione e secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e lĠesercizio delle libertˆ democratiche;

c)   garantire lĠeffettivo godimento del diritto allĠassistenza sociale e sanitaria;

d)   garantire lĠaccesso ai pubblici servizi;

e)   assicurare adeguati strumenti per agevolare lĠassistenza abitativa;

f)   promuovere ed agevolare lĠinserimento dei minori nel sistema scolastico e formativo nonchŽ favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati;

g)   sostenere la formazione professionale nonchŽ lĠinserimento nel mondo del lavoro;

h)   favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identitˆ culturali;

i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

l)    promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dellĠimmigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi dĠorigine;

m)  promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento nonchŽ nei confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle forme di accattonaggio forzoso per conto terzi;

n)   garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, lĠeffettiva conoscenza e lĠefficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano;

o)   assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di integrazione adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse;

p)   assicurare ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore etˆ, lĠinformazione e lĠeducazione allĠacquisizione della cittadinanza italiana.

 

3.   La Regione, nelle more dellĠadozione di unĠapposita disciplina in materia di elettorato attivo e passivo favorisce, altres“, la pi ampia partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunitˆ locali.


Art. 2

(Destinatari)

 

1.   I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:

a)   i cittadini di stati non appartenenti allĠUnione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regionale;

b)   i cittadini di stati non appartenenti allĠUnione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;

c)   i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

 

2.   Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi dellĠarticolo 29 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche nonchŽ ai minori non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e  della riduzione in schiavit.


Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

1.   La Regione svolge attivitˆ di programmazione, regolazione e attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati, nonchŽ di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.

 

2.   La Regione provvede in particolare a:

a)   adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali con particolare riguardo alla creazione, in ciascuna provincia, di servizi socio assistenziali dedicati alla protezione di vittime della tratta e della riduzione in schiavit;

b)   attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale individuati nel programma triennale;

c)   valutare lĠefficacia e lĠefficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettuare lĠanalisi ed il monitoraggio del fenomeno dellĠimmigrazione, anche avvalendosi della Consulta regionale per lĠimmigrazione di cui allĠarticolo 23  e dellĠOsservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui allĠarticolo 26;

d)   predisporre, anche avvalendosi della Consulta regionale per lĠimmigrazione, il rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;

e)   promuovere lĠattivitˆ delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati di cui allĠarticolo 27;

f)   promuovere lĠeffettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alle assemblee provinciali di cui allĠarticolo 25 quali organismi di rappresentanza consultiva;

g)   partecipare ai consigli territoriali per lĠimmigrazione,  istituiti ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri rappresentanti designati dal Presidente della Regione, scelti fra i membri stranieri della Consulta regionale di cui allĠarticolo 23, su proposta dellĠassessore regionale competente in materia di immigrazione;

h)   organizzare la conferenza regionale sullĠimmigrazione, con cadenza biennale, anche al fine di predisporre il programma triennale di cui allĠarticolo 21.

 

3.   A1 fine di programmare e coordinare gli interventi per lĠintegrazione dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori regionali competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge nonchŽ dai componenti dellĠufficio di presidenza della competente commissione consiliare permanente. Al tavolo possono partecipare i sindaci nonchŽ gli assessori competenti dei comuni eventualmente interessati dalla programmazione degli interventi.

 


Art. 4

(Funzioni delle province)

 

1.   Le province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:

a)   predispongono piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra distrettuale, anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini stranieri immigrati e delle loro associazioni;

b)   partecipano alla definizione ed allĠattuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;

c)   elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale ed inserimento lavorativo;

d)   elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali percorsi, anche mediante la realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti nella provincia;

e)   definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore.

 


Art. 5

(Funzioni dei comuni)

 

1.   I comuni, in materia dĠinterventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

a)   programmano e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche, anche promuovendo lĠistituzione di uno sportello unico per lĠinformazione, la formazione e lĠassistenza dei cittadini stranieri immigrati;

b)   favoriscono lĠesercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:

1)   lĠattivitˆ di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dallĠordinamento italiano;

2)   lĠassistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione umanitaria nonchŽ alle vittime di grave sfruttamento e riduzione in schiavit;

3)   i servizi di mediazione linguistico-culturale;

4)   lĠattivitˆ di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

5)   il sostegno, ove necessario, e il supporto nellĠambito delle procedure di regolarizzazione anche attraverso il rafforzamento della rete e dellĠintegrazione tra gli uffici e i servizi preposti.

 

 


Art. 6

(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)

 

1.   La Regione promuove e sostiene iniziative di monitoraggio, informazione, educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonchŽ per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento.

 

2.   Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione pu˜ avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, dellĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26, di enti e organismi che, comunque, si occupano di cittadini stranieri immigrati, nonchŽ dellĠattivitˆ degli organismi di consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.

 


Art. 7

(Protezione sociale e  rientro volontario nei paesi di origine)

 

1.   La Regione, anche nellĠambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, concede incentivi agli enti locali nonchŽ agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui allĠarticolo 27 per la realizzazione di:

a)   azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;

b)   azioni di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine.

 


Art. 8

(Politiche ed interventi per il reinserimento)

 

1.   La Regione, in conformitˆ con la normativa vigente, sostiene progetti specifici che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dallĠordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva nonchŽ interventi di reinserimento sociale realizzati dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale  di cui allĠarticolo 27.

 

2.   La Regione, nel rispetto della normativa vigente, promuove la stipula di protocolli  dĠintesa con il provveditorato regionale dellĠamministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile per il Lazio al fine di programmare interventi diretti a rimuovere le condizioni che limitano lĠaccesso agli istituti previsti dallĠordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonchŽ ai permessi premio di cui allĠarticolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertˆ) e successive modifiche.

 

3.   Gli enti locali, nellĠambito dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, prevedono progetti specifici per i cittadini stranieri immigrati in esecuzione penale esterna.


Art. 9

(Politiche per lĠintegrazione delle seconde generazioni)

 

1.   La Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed educazione al confronto e alla mediazione fra culture diverse e identitˆ plurali rivolte ai giovani immigrati di seconda generazione.


Art. 10

(Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)

 

1.   La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri immigrati:

a)   riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva;

b)   tutela le libertˆ di espressione, di associazione e di riunione;

c)   promuove negli organismi di rappresentanza lĠequilibrio di genere;

d)   promuove e sostiene attivitˆ e strumenti dĠinformazione.

 

2.   La Regione, per facilitare lĠaccesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:

a)     programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nellĠerogazione delle prestazioni;

b)    lĠimpiego di mediatori interculturali in possesso di qualifica professionale legalmente riconosciuta ottenuta ai sensi della normativa regionale vigente.

 


Art. 11

(Diritto allo studio, allĠintegrazione scolastica

 e culturale dei minori e degli adulti)

 

1.   La Regione, nellĠambito delle proprie competenze, assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.

 

2.   Per le finalitˆ di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nel rispetto dellĠautonomia delle istituzioni scolastiche, promuove iniziative nellĠambito del sistema scolastico che favoriscano:

a)     la conoscenza dellĠordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;

b)    lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

c)     lĠeducazione interculturale, con particolare riferimento ai giovani immigrati di seconda generazione fino al ventiseiesimo anno di etˆ;

d)    lĠapprendimento dellĠeducazione civica, con particolare riferimento allĠinformazione sulla legislazione in materia di cittadinanza nonchŽ al significato connesso allĠacquisizione della cittadinanza medesima;

e)     la costruzione di reti di scuole che promuovano lĠintegrazione culturale e formativa;

f)     la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;

g)    la creazione e lĠampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari pubblici giˆ presenti sul territorio regionale;

h)    la conoscenza del fenomeno migratorio.

 

3.   La Regione promuove, altres“, dĠintesa con lĠUfficio scolastico regionale, interventi riguardanti la formazione interculturale di dirigenti e docenti nonchŽ corsi di aggiornamento rivolti ai docenti per lĠacquisizione di competenze metodologico-didattiche per lĠinsegnamento della lingua italiana.

 

4.   La Regione sostiene interventi di formazione degli adulti volti a favorire lĠapprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonchŽ iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza in collaborazione con i competenti consolati.

 


Art. 12

(Formazione professionale ed universitaria)

 

1.   La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzione scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nellĠambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:

a) le iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini stranieri immigrati;

b)   lĠistituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post laurea nelle universitˆ degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;

c)   la stipula di accordi di cooperazione fra universitˆ con sede nel territorio della Regione e universitˆ di paesi non appartenenti allĠUnione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle universitˆ aventi sede nel territorio della Regione;

d) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle universitˆ degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;

e) gli interventi di formazione nei paesi di provenienza nellĠambito dei programmi di cui allĠarticolo 23 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.

 

2.   La Regione favorisce tutte le attivitˆ di formazione mirate alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali.

 

3.   La Regione, al fine di assicurare lĠeffettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento delle competenze e la valorizzazione dei titoli e delle professionalitˆ acquisiti nei paesi di provenienza nonchŽ delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.


Art. 13

(Politiche abitative)

 

1.   La Regione favorisce lĠacquisizione della prima casa in proprietˆ e lĠaccesso alle locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati, in conformitˆ allĠarticolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.

 

2.   Con accordo di programma, la Regione, le province e i comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

 

3.   La Regione, attraverso la concessione di contributi ai comuni, promuove:

a)   lĠattivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;

b)   lĠutilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente ai tributi locali;

c)   la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per lĠacquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso lĠistituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.


Art. 14

(Politiche del lavoro e di sostegno allĠimprenditorialitˆ)

 

1.   I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunitˆ allĠinserimento lavorativo e al sostegno ad attivitˆ autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

2.   La Regione e le province, nellĠambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia:

a)   favoriscono lĠinserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

b)   sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito e iniziative di supporto alle attivitˆ imprenditoriali, con particolare riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonchŽ alle vittime della tratta, gravemente sfruttate in regime di protezione sociale.

 

3.   La Regione stipula convenzioni con gli enti bilaterali rappresentativi a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori e a garantire le necessarie verifiche.

 

4.   La Regione, dĠintesa con la provincia interessata e previa informazione degli organismi competenti, per assicurare una corretta gestione dei rapporti di lavoro di tipo stagionale, promuove convenzioni ai sensi dellĠarticolo 24, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche, con gli enti bilaterali finalizzate a:

a)   osservare lĠandamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e settori di attivitˆ economica;

b)   assicurare lĠincontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche  facilitando le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e lĠadempimento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;

c)   favorire il reperimento degli alloggi, singoli o collettivi, necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona;

d)   rafforzare il controllo ispettivo e sindacale della regolaritˆ dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione alle situazioni di grave sfruttamento lavorativo;

e)   facilitare lĠaccesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso lĠinformazione sui loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee e dignitose, nonchŽ a tutte le prestazioni concernenti i diritti sociali.

 

5.   In conformitˆ ai principi di cui allĠarticolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998,  riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per lĠaccesso al pubblico impiego banditi nellĠambito dellĠordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

 

6.   La Regione, dĠintesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative finalizzate al monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per lĠemersione delle situazioni di sfruttamento lavorativo ed a fornire adeguata ed efficace tutela.

 

 


Art. 15

(Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)

 

1.   In attuazione degli articoli 34, 35 e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce ai cittadini stranieri immigrati anche non in regola con il permesso di soggiorno:

a)   gli interventi riguardanti le attivitˆ sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nellĠambito del servizio sanitario regionale nonchŽ le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nellĠambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, fatto salvo quanto stabilito dallĠarticolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alle disposizioni in materia di politiche sociali concernenti i cittadini stranieri immigrati;

b)   le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di tutela della salute mentale, di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare attenzione a quella post-infortunistica nonchŽ gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno;

c)   la tutela sociale della gravidanza e della maternitˆ nonchŽ la tutela della salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno, garantendo lĠaccessibilitˆ alle strutture sanitarie e la fruibilitˆ delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria.

 

2.   La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attivitˆ di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare lĠaccesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita nel rispetto dellĠappartenenza culturale.

 

3.   La Regione pu˜ concedere, altres“, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e allĠaccesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.

 

4.   Ai sensi dellĠarticolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, lĠamministrazione regionale,  nellĠambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati allĠerogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocitˆ relativi allĠassistenza sanitaria.

 

5.   La Regione pu˜ contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri immigrati indigenti deceduti nel territorio regionale.

 


Art. 16

(Mediazione interculturale)

 

1.   La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente allĠattivitˆ di mediazione interculturale, il repertorio regionale istituito dalla deliberazione 22 marzo 2006, n. 128.

 

2.   NellĠambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale sono stabiliti i criteri e le modalitˆ per lo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori interculturali.

 

3.   La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonchŽ corsi periodici di formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio scolastico e degli enti pubblici.

 

4.   La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce, altres“, interventi per lĠattivazione di servizi di mediazione interculturale.


Art. 17

(Tutela dei minori)

 

1.   La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per lĠinfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.

 

2.   La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonchŽ agli organismi iscritti nel registro regionale di cui allĠarticolo 27 per interventi mirati allĠaccoglienza, alla protezione e allĠinserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale.

 

3.   Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore etˆ, al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.


Art. 18

(Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

 

1.   La Regione, nellĠambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto dĠasilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonchŽ degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dellĠarticolo 18 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.

 

2.   La Regione sostiene, altres“, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma 1, finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.

 


Art. 19

(Centri di permanenza temporanea ed assistenza e centri di identificazione)

 

1.   La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione con le locali prefetture-uffici territoriali del governo, contribuisce con propri  fondi a migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo e svolge costante attivitˆ di osservazione e monitoraggio sul loro funzionamento, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, pi in generale, al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri immigrati trattenuti.

 

2.   NellĠambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le prefetture-uffici territoriali del governo, favorisce e promuove lĠaccesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza ed ai centri di identificazione presenti sul territorio regionale, di rappresentanti dellĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26, della Consulta regionale di cui allĠarticolo 23, delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati di cui allĠarticolo 25 e degli organismi senza fini di lucro operanti nel settore. 

 


Art. 20

(Finanziamento dei  centri di accoglienza)

 

1.   La Regione, in collaborazione con le province e i comuni, finanzia i centri di accoglienza di cui allĠarticolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.

 


Art. 21

(Programma triennale degli interventi) 

 

1.   Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta  regionale di cui allĠarticolo 23 e acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta, al fine di attuare le politiche regionali di cui agli articoli da 6 a 19, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per lĠintegrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.

 

2.   Il programma triennale individua in particolare:

a)   le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;

b)   la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;

c)   la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;

d)   i criteri e le modalitˆ per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui allĠarticolo 27, con prioritˆ per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;

e)   i criteri e le modalitˆ per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio;

f)   i criteri e le modalitˆ per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;

g)   gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui allĠarticolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche;

h)   gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovra distrettuale;

i)    i criteri e le modalitˆ per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonchŽ per lĠeventuale revoca dei finanziamenti.

 

3.   Il programma triennale  articolato in piani annuali aggiornati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo parere della Consulta regionale di cui allĠarticolo 23, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per lĠattuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.

 

4.   Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensitˆ, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali o altri eventi di particolare gravitˆ in paesi non appartenenti allĠUnione europea, la Giunta regionale pu˜, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dellĠarticolo 20 del d.lgs. 286/1998.

 


Art. 22

(Clausola valutativa)

 

1.   La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sullĠattuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare:

a)   i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dellĠanalisi costi-benefici;

b)   le attivitˆ svolte dalla Consulta regionale di cui allĠarticolo 23 e dallĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26  nonchŽ lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;

c)   il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;

d)   gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identitˆ culturali presenti nel territorio regionale.


Art. 23

(Consulta regionale)

 

1.   In attuazione dellĠarticolo 75 dello Statuto,  istituita, presso lĠassessorato competente in materia di immigrazione, la Consulta regionale per lĠimmigrazione, di seguito denominata Consulta.

 

2.   La Consulta  composta:

a)   da dodici cittadini stranieri immigrati di cui quattro designati dallĠAssemblea provinciale di Roma e due da ciascuna delle restanti assemblee provinciali di cui allĠarticolo 25;

b)   da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini  stranieri immigrati, scelti tra cittadini stranieri immigrati;

c)   da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro operanti nei diversi settori economici interessati alla presenza di lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d)   da quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale nella presenza di mano dĠopera straniera;

e)   da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche, di cui due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed uno dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

f)   da un rappresentante dei comuni designato dallĠAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI);

g)   da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;

h)   da un componente dellĠOsservatorio regionale di cui allĠarticolo 26;

i)    dai presidenti o loro delegati delle singole assemblee provinciali di cui allĠarticolo 25;

l)    da un rappresentante designato dal Centro per la giustizia minorile per il Lazio.

 

3.   La  Consulta elegge al suo interno il Presidente, scelto tra i cittadini stranieri immigrati.

 

4.   La Consulta svolge i seguenti compiti:

a)   rappresenta le istanze dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio del Lazio;

b)   formula proposte sullĠadeguamento delle politiche regionali alla realtˆ dellĠimmigrazione nel Lazio;

c)   esprime una valutazione preventiva in ordine al programma triennale e ai piani annuali;

d)   sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sullĠattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;

e)   esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.


Art. 24

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

 

1.   La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di cittadini stranieri  immigrati,  costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino allĠinsediamento del nuovo Consiglio regionale ed  rinnovata entro novanta giorni dallĠinsediamento stesso.

 

2.   Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, decorso il quale la Consulta  costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

 

3.   La Consulta disciplina le modalitˆ del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di immigrazione.

 

4.   La partecipazione alle sedute della Consulta  gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui si svolgono le sedute stesse.

 


Art. 25

(Assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati)

 

1.   La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e di piena ed attiva partecipazione, promuove lĠistituzione delle assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio provinciale.

 

2.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalitˆ relative alla prima convocazione delle assemblee.

 

3.   Le assemblee definiscono le modalitˆ del proprio funzionamento con apposito regolamento da adottarsi nella prima seduta.

 


Art. 26

(Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione)

 

1.   Le Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui allĠarticolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, istituisce, presso lĠassessorato regionale competente in materia di politiche sociali, lĠOsservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di garanzia  con compiti di monitoraggio e di informazione  nei confronti dei cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni.

 

2.   La Regione, attraverso lĠOsservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimitˆ alle potenziali vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo lĠattivitˆ dei nodi territoriali. AllĠOsservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini stranieri immigrati o da realtˆ associative.

 

3.   La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalitˆ di funzionamento dellĠOsservatorio nonchŽ i criteri per la nomina dei componenti.

 


Art. 27

(Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi

che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati)

 

1.   La Regione riconosce e sostiene lĠattivitˆ delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalitˆ di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunitˆ di cittadini stranieri immigrati.

 

2.   Per le finalitˆ di cui al comma 1,  istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che pu˜ essere funzionalmente articolato in sezioni.

 

3.   La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari, determina i requisiti e le modalitˆ per lĠiscrizione al registro di cui al comma 2.

 

4.   LĠiscrizione al registro  requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

 

5.   La struttura regionale competente procede, con periodicitˆ annuale, alla revisione ed allĠaggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui  subordinata lĠiscrizione e dispone, sentita la Consulta, lĠeventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato.


Art. 28

(Disposizioni transitorie)

 

1.   In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, costituita ai sensi dellĠarticolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari), la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge.

 

2.   Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui allĠarticolo 27 ed allĠiscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 27, comma 3, delle associazioni giˆ iscritte allĠalbo di cui allĠarticolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validitˆ cessa dalla data di costituzione del registro.

 

3.   In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il programma triennale di cui allĠarticolo 21 anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. La Regione, nelle more dellĠadozione del programma triennale, attua gli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalitˆ stabiliti negli atti programmatori adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 29

(Abrogazioni)

 

1.   Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)  la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari);

b)  lĠarticolo 29 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997).


 

 

Art. 30

(Disposizioni finanziarie)

 

1.   Agli oneri derivanti dallĠattuazione della presente legge si provvede mediante lĠistituzione, nellĠambito dellĠUPB H43, di un apposito capitolo denominato ÒTutela dellĠesercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio lazialeÓ, con uno stanziamento, per lĠanno 2008 pari a 1 milione 222 mila 500 euro, per il 2009 e il 2010 pari a 1 milione 122 mila 500 euro.

 

2.   Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuna delle annualitˆ 2008, 2009 e 2010, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa H43501, H43502 e H43503 i quali rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui e per lĠassolvimento delle obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


 Art. 31

(Entrata in vigore)

 

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE

           (Anna Evelina Pizzo)                                                           (Guido Milana)

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente legge  conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO AULA AD INTERIM

(Dott. Onoratino Orticello)