(Sergio Briguglio 21/7/2008)

 

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

 

 

I. Effetti della mancata richiesta di iscrizione anagrafica e della mancata richiesta di carta di soggiorno

 

Alcune disposizioni contenute nello schema in esame appaiono in insanabile contrasto con quelle della Direttiva 38/2004. In particolare, l'art. 1, co. 1 dello schema di decreto legislativo apporta, tra le altre, le seguenti modifiche al vigente d. lgs. 30/2007:

 

"b) l'articolo 9, comma 2, sostituito dal seguente : "Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.";

 

...

 

e) all'articolo 10, il comma 1 sostituito dal seguente : "1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ";

 

...

 

h) all'articolo 20 il comma 3 sostituito dal seguente : "3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica o alla moralita' pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il buon costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere. ";"

 

 

Queste disposizioni violano le seguenti della Direttiva 38/2004:

 

I) art. 8, co. 2:

 

"2. ... L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie."

 

 

II) art. 9, co. 3:

 

"3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie."

 

 

III) art. 27, co. 2:

 

"2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalit e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.

...

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societ. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione."

 

 

La misura dell'allontanamento, benche' formalmente presentata dallo schema di decreto legislativo quale misura a tutela della sicurezza pubblica, non puo' essere infatti ritenuta una "misura proporzionata", dato che l'allontanamento e' la misura piu' grave che puo' essere adottata nei confronti del cittadino comunitario o dei suoi familiari.

 

Inoltre, la sanzione e' evidentemente discriminatoria, dato che il cittadino italiano che ometta di adempiere agli obblighi in materia anagrafica e' soggetto al piu' ad una sanzione pecuniaria (vedi art. 11, Legge 1228/1954[1]).

 

 

II. Condizioni per l'iscrizione angrafica

 

Si noti infine come un ulteriore conflitto con il dettato della Direttiva 38/2004 sia determinato dal combinato disposto delle norme sull'obblgo di iscrizione anagrafica per il cittadino comunitario e dell'art. 16 del Disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733), che prevede una modifica delle disposizioni generali sull'iscrizione anagrafica:

 

Articolo 16

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n . 1228)

1 . All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma aggiunto il seguente:

" 1 bis. L'iscrizione anagrafica subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie .".

 

Questa norma si applicherebbe a tutti, cittadini italiani compresi. Condizionerebbe pero' l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario alla disponibilita' di un alloggio idoneo.

 

Diventerebbe allora illegittimo identificare, come il d. lgs. 30/2007 fa, l'iscrizione presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con l'iscrizione anagrafica. Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita

 

Art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004:

 

"3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al — cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attivit

autonoma esercitata, — cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, — cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse."

 

E quest'ultima disposizione  esclude che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.

 

Ove si voglia subordinare l'iscrizione anagrafica alla disponibilita' di un alloggio e alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie di questo, occorre modificare il d. lgs. 30/2007 disciplinando appositamente altra forma di iscrizione presso le autorita' competenti, compatibile con le disposizioni della Direttiva 38/2004.

 

 



[1] Art. 11, Legge 1228/1954:

 

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento punito, se il fatto non costituisce reato pi grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (1).

 

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potest o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonch per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di pi Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

 

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

 

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.