(Sergio Briguglio 21/7/2008)
OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO CONCERNENTE "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri"
I. Effetti della mancata richiesta di iscrizione anagrafica e
della mancata richiesta di carta di soggiorno
Alcune disposizioni contenute nello schema in esame appaiono in
insanabile contrasto con quelle della Direttiva 38/2004. In particolare, l'art.
1, co. 1 dello schema di decreto legislativo apporta, tra le altre, le seguenti
modifiche al vigente d. lgs. 30/2007:
"b) l'articolo 9, comma 2, sostituito
dal seguente : "Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino
dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha
l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica
sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al
decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della
dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.";
...
e) all'articolo 10, il comma 1
sostituito dal seguente : "1. I familiari del cittadino dell'Unione privi
della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono
soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per
ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di
richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio
di residenza, la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ";
...
h) all'articolo 20 il comma 3
sostituito dal seguente : "3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla
richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della
carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto
comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai
diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica o alla
moralita' pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento
perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la
civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il buon
costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del
codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i
medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti
di allontanamento disposti da autorita' straniere. ";"
Queste disposizioni violano le seguenti della Direttiva 38/2004:
I) art. 8, co. 2:
"2. ... L'inadempimento dell'obbligo
di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non
discriminatorie."
II) art. 9, co. 3:
"3. L'inadempimento dell'obbligo di
richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni
proporzionate e non discriminatorie."
III) art. 27, co. 2:
"2. I provvedimenti adottati per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di
proporzionalit e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
...
Il comportamento personale deve
rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della societ. Giustificazioni estranee
al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono
prese in considerazione."
La misura dell'allontanamento, benche' formalmente presentata
dallo schema di decreto legislativo quale misura a tutela della sicurezza
pubblica, non puo' essere infatti ritenuta una "misura proporzionata",
dato che l'allontanamento e' la misura piu' grave che puo' essere adottata nei
confronti del cittadino comunitario o dei suoi familiari.
Inoltre, la sanzione e' evidentemente discriminatoria, dato che il
cittadino italiano che ometta di adempiere agli obblighi in materia anagrafica
e' soggetto al piu' ad una sanzione pecuniaria (vedi art. 11, Legge 1228/1954[1]).
II. Condizioni per l'iscrizione angrafica
Si noti infine come un ulteriore conflitto con il dettato della
Direttiva 38/2004 sia determinato dal combinato disposto delle norme
sull'obblgo di iscrizione anagrafica per il cittadino comunitario e dell'art.
16 del Disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733), che
prevede una modifica delle disposizioni generali sull'iscrizione anagrafica:
Articolo 16
(Modifica alla legge 24 dicembre 1954,
n . 1228)
1 . All'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma aggiunto il seguente:
" 1 bis. L'iscrizione anagrafica
subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende
fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie .".
Questa norma si applicherebbe a tutti, cittadini italiani
compresi. Condizionerebbe pero' l'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario alla disponibilita' di un alloggio idoneo.
Diventerebbe allora illegittimo identificare, come il d. lgs.
30/2007 fa, l'iscrizione presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con
l'iscrizione anagrafica. Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita
Art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004:
"3. Per il rilascio dell'attestato
d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al —
cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di
esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit, una conferma
di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova
dell'attivit
autonoma esercitata, — cittadino
dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire
una carta d'identit o un passaporto in corso di validit e di fornire la prova
che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, — cittadino
dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire
una carta d'identit o un passaporto in corso di validit, di fornire la prova
di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di
un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione
o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli
Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo
specifico delle risorse."
E quest'ultima disposizione
esclude che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche
sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.
Ove si voglia subordinare l'iscrizione anagrafica alla
disponibilita' di un alloggio e alla verifica delle condizioni
igienico-sanitarie di questo, occorre modificare il d. lgs. 30/2007
disciplinando appositamente altra forma di iscrizione presso le autorita'
competenti, compatibile
con le disposizioni della Direttiva 38/2004.
[1]
Art. 11, Legge 1228/1954:
Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni
della presente legge ed a quelle del regolamento punito, se il fatto non
costituisce reato pi grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a
lire 250.000 (1).
Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad
immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria
iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potest o tutela
nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa
dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonch per chiunque consegue
l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di pi Comuni, si applica la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.
Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della
contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente,
il colpevole ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire
500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.
Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.