(Sergio Briguglio 20/7/2008)

 

NOTA SULLA QUESTIONE DELLA SOGLIA DI REDDITO RICHIESTA PER IL RICONGIUNGIMENTO

 

 

1. Normativa vigente

 

L'art. 29, co. 3 D. Lgs. 286/1998 prevede che, per ottenere il nulla-osta al ricongiungimento con familiari residenti all'estero, lo straniero debba dimostrare, tra le altre cose, la disponibilita' di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore

-       all'importo annuo dell'assegno sociale se chiede il ricongiungimento di un solo familiare;

-       al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se chiede il ricongiungimento di due o tre familiari;

-       al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari (nel caso particolare in cui si tratti, pero', di soli figli di etˆ inferiore agli anni quattordici, la soglia di reddito resta pari al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale).

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

 

La prassi applicativa (si veda, per esempio, il modello S, allegato al Decreto del Ministro dell'interno 23 Febbraio 2008) ha chiarito come per la determinazione della soglia di reddito si debba far riferimento non al numero di familiari per i quali si chiede contingentemente il nulla-osta all'ingresso, ma al numero di membri della famiglia che, a seguito di tale ingresso, risulterebbero conviventi con lo straniero richiedente.

 

La medesima prassi (Circolare del Ministero dell'interno 19 Maggio 2001, N.300/C/2001/575/P/l 2.24.5/1^div.) ha individuato nelle soglie di reddito fissate dall'art. 29, co. 3 D. Lgs. 286/1998 i parametri per la quantificazione del reddito "sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico", richiesto dall'art. 13, co. 2 DPR 394/1999 ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Infine, le soglie di cui all'art. 29, co. 3 D. Lgs. 286/1998 si applicano anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998) e dell'iscrizione anagrafica del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che intenda soggiornare in Italia per piu' di tre mesi per residenza elettiva o per motivi di studio (art. 9, co. 3 D. Lgs. 30/2007).

 

 

2. Il parere della Commissione affari costituzionali della Camera e l'odg accettato dal Governo

 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole allo schema di decreto legislativo "ricongiungimento". Col parere, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunita' di apportare ulteriori restrizioni alla disciplina. La piu' grave di queste riguarda la soglia di reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento[1]. Si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.

 

Nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 92/2008, poi, il Governo ha accettato (sia pure a condizione che la parte dispositiva venisse riformulata in termini piu' vaghi) un ordine del giorno di analogo contenuto presentato dall'On. Dussin.

 

Se il Governo accogliera' l'invito della Commissione, potranno godere del diritto all'unita' familiare solo pochi immigrati agiati: per ricostituire in Italia un nucleo familiare - non particolarmente numeroso - composto complessivamente da quattro persone, lo straniero dovra' dimostrare la disponibilita' di un reddito di circa 1.600 euro mensili!

 

Per di piu', la limitazione rendera' impossibile il rinnovo del permesso per le famiglie che gia' si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di questa fascia agiata.

 

La nascita di un figlio in Italia aggravera' la condizione di soggiorno dello straniero in modo drammatico (piu' di quanto non lo faccia gia' oggi). Questo fatto, a sua volta, fara' crescere di molto il numero degli aborti tra le donne immigrate.

 

Effetti negativi analoghi si avranno infine sull'accesso al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sul godimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi per residenza elettiva o per studio dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

 

Queste restrizioni creerebbero altrettante situazioni di incompatibilita' tra la normativa italiana e quella comunitaria. Piu' precisamente, le direttive 86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004 (libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la disponibilita' di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari, ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza pubblica.

 

 

3. Finalita' della revisione dei parametri di reddito e soluzione alternativa

 

La motivazione addotta a sostegno dell'invito rivolto al Governo dalla Commissione affari costituzionali della Camera fa riferimento al rischio che familiari ammessi sulla base di una disponibilita' di reddito troppo bassa - com'e', a parere della Commissione, quella richiesta oggi dalla normativa - finiscano per gravare sull'assistenza sociale a causa delle condizioni di indigenza in cui il nucleo familiare di cui fanno parte e' destinato a trovarsi. Una ridefinizione delle soglie di reddito avrebbe quindi lo scopo di evitare sia l'indigenza, sia il ricorso alle misure assistenziali.

 

Questa preoccupazione e' da ritenersi, alla luce delle disposizioni vigenti, sostanzialmente infondata. Le uniche prestazioni assistenziali che l'amministrazione pubblica e' obbligata a erogare (senza, quindi, che possa esercitare una valutazione di opportunita') sono quelle che costituiscono diritto soggettivo. A tali prestazioni (l'assegno sociale, in primo luogo) lo straniero legalmente soggiornante in Italia accede solo a condizione che sia titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 80, co. 19 L. 388/2000).

 

Il rischio paventato dalla Commissione affari costituzionali della Camera e' quindi limitato al caso dello straniero che ottenga il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo in quanto genitore a carico di cittadino straniero soggiornante da oltre cinque anni e in possesso di reddito sufficiente. In questo caso, superata l'eta' di 65 anni, il genitore stesso potrebbe ottenere, perche' privo di reddito personale, la corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, co. 6 L. 335/1995.

 

Non potrebbe, invece, godere dell'assegno sociale ne' il genitore a carico che faccia ingresso per ricongiungimento con un figlio titolare di un permesso di soggiorno ordinario, ne' - a rigore - quello che faccia ingresso per ricongiungimento con figlio (gia') titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; in questo caso, infatti, la normativa non prevede piu' l'automatico rilascio di analogo permesso CE, ma impone un'autonoma attesa di cinque anni.

 

Anche il rischio residuo appena descritto, tuttavia, e' destinato ad avere vita breve. L'art. 20, co. 10 del decreto-legge 112/2008, infatti prevede che dall'inizio del 2009, l'assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto solo a condizione che abbiano soggiornato legalmente in Italia, in via continuativa, per almeno cinque anni.

 

In ogni caso, ove si ritenga inaccettabile l'accesso a misure assistenziali da parte di persone che sono state ammesse previa dimostrazione della capacita' di mantenimento da parte di terzi, piuttosto che mettere a repentaglio il godimento del diritto all'unita' familiare, sarebbe piu' appropriato limitare esplicitamente tale accesso.



[1] Otre alla questione della soglia di reddito per il ricongiungimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha invitato il Governo

-       ad estendere a sei mesi (dagli attuali tre) la durata del periodo al termine del quale, in mancanza di risposta sulla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento, tale nulla-osta non e' piu' necessario ai fini della richiesta di visto;

-       a prevedere che ai fini del ricongiungimento con il genitore a carico lo straniero debba stipulare un'assicurazione sanitaria;

-       a riformare le norme che oggi consentono l'ingresso per ricongiungimento del genitore naturale di minore soggiornante in Italia (norme che, in particolare, fanno salvo, nei casi di matrimonio poligamico, il diritto all'unita' familiare dell'incolpevole minore senza recare danno al nostro ordine pubblico).