(Sergio Briguglio 20/7/2008)
NOTA SULLA QUESTIONE DELLA SOGLIA DI REDDITO
RICHIESTA PER IL RICONGIUNGIMENTO
1.
Normativa vigente
L'art.
29, co. 3 D. Lgs. 286/1998 prevede che, per ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento con familiari residenti all'estero, lo straniero debba
dimostrare, tra le altre cose, la disponibilita' di un reddito annuo derivante
da fonti lecite non inferiore
- all'importo annuo dell'assegno sociale se chiede il
ricongiungimento di un solo familiare;
- al doppio dellĠimporto annuo dell'assegno sociale se
chiede il ricongiungimento di due o tre familiari;
- al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se
chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari (nel caso particolare in
cui si tratti, pero', di soli figli di et inferiore agli anni quattordici, la
soglia di reddito resta pari al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno
sociale).
Ai
fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
La
prassi applicativa (si veda, per esempio, il modello S, allegato al Decreto del
Ministro dell'interno 23 Febbraio 2008) ha chiarito come per la determinazione
della soglia di reddito si debba far riferimento non al numero di familiari per
i quali si chiede contingentemente il nulla-osta all'ingresso, ma al numero di
membri della famiglia che, a seguito di tale ingresso, risulterebbero
conviventi con lo straniero richiedente.
La
medesima prassi (Circolare del Ministero dell'interno 19 Maggio 2001,
N.300/C/2001/575/P/l 2.24.5/1^div.) ha individuato nelle soglie di reddito
fissate dall'art. 29, co. 3 D. Lgs. 286/1998 i parametri per la quantificazione
del reddito "sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico", richiesto dall'art. 13, co. 2 DPR 394/1999 ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno.
Infine,
le soglie di cui all'art. 29, co. 3 D. Lgs. 286/1998 si applicano anche ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998) e dell'iscrizione anagrafica del cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea che intenda soggiornare in Italia per piu'
di tre mesi per residenza elettiva o per motivi di studio (art. 9, co. 3 D.
Lgs. 30/2007).
2.
Il parere della Commissione affari costituzionali della Camera e l'odg
accettato dal Governo
La
Commissione affari costituzionali della Camera ha dato parere favorevole allo
schema di decreto legislativo "ricongiungimento". Col parere, la
Commissione invita il Governo a valutare l'opportunita' di apportare ulteriori
restrizioni alla disciplina. La piu' grave di queste riguarda la soglia di
reddito necessaria per chiedere il ricongiungimento[1].
Si propone di innalzare tale soglia al valore del prodotto tra l'importo
dell'assegno sociale e il numero di componenti del nucleo familiare che, a
seguito del ricongiungimento, si costituisce in Italia.
Nell'ambito
della conversione in legge del decreto-legge 92/2008, poi, il Governo ha
accettato (sia pure a condizione che la parte dispositiva venisse riformulata
in termini piu' vaghi) un ordine del giorno di analogo contenuto presentato
dall'On. Dussin.
Se
il Governo accogliera' l'invito della Commissione, potranno godere del diritto
all'unita' familiare solo pochi immigrati agiati: per ricostituire in Italia un
nucleo familiare - non particolarmente numeroso - composto complessivamente da
quattro persone, lo straniero dovra' dimostrare la disponibilita' di un reddito
di circa 1.600 euro mensili!
Per
di piu', la limitazione rendera' impossibile il rinnovo del permesso per le
famiglie che gia' si trovano legalmente in Italia e che non facciano parte di
questa fascia agiata.
La
nascita di un figlio in Italia aggravera' la condizione di soggiorno dello
straniero in modo drammatico (piu' di quanto non lo faccia gia' oggi). Questo
fatto, a sua volta, fara' crescere di molto il numero degli aborti tra le donne
immigrate.
Effetti
negativi analoghi si avranno infine sull'accesso al permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo e sul godimento del diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi per residenza elettiva o per studio dei cittadini
comunitari e dei loro familiari.
Queste
restrizioni creerebbero altrettante situazioni di incompatibilita' tra la
normativa italiana e quella comunitaria. Piu' precisamente, le direttive
86/2003 (ricongiungimento), 109/2003 (soggiornanti di lungo periodo) e 38/2004
(libera circolazione dei comunitari) prevedono che possa essere chiesta la
disponibilita' di risorse sufficienti a che il nucleo familiare si mantenga
senza ricorso all'assistenza sociale. Si vede come il legislatore comunitario
identifichi la soglia con il valore al di sotto del quale il nucleo familiare
potrebbe esigere l'adozione di misure di assistenza sociale. Per essere
legittima, quindi, la limitazione deve far riferimento non a criteri arbitrari,
ma alle condizioni che fanno scattare l'obbligo di intervento dell'assistenza
pubblica.
3.
Finalita' della revisione dei parametri di reddito e soluzione alternativa
La
motivazione addotta a sostegno dell'invito rivolto al Governo dalla Commissione
affari costituzionali della Camera fa riferimento al rischio che familiari
ammessi sulla base di una disponibilita' di reddito troppo bassa - com'e', a
parere della Commissione, quella richiesta oggi dalla normativa - finiscano per
gravare sull'assistenza sociale a causa delle condizioni di indigenza in cui il
nucleo familiare di cui fanno parte e' destinato a trovarsi. Una ridefinizione
delle soglie di reddito avrebbe quindi lo scopo di evitare sia l'indigenza, sia
il ricorso alle misure assistenziali.
Questa
preoccupazione e' da ritenersi, alla luce delle disposizioni vigenti,
sostanzialmente infondata. Le uniche prestazioni assistenziali che
l'amministrazione pubblica e' obbligata a erogare (senza, quindi, che possa
esercitare una valutazione di opportunita') sono quelle che costituiscono
diritto soggettivo. A tali prestazioni (l'assegno sociale, in primo luogo) lo
straniero legalmente soggiornante in Italia accede solo a condizione che sia
titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 80, co. 19 L.
388/2000).
Il
rischio paventato dalla Commissione affari costituzionali della Camera e'
quindi limitato al caso dello straniero che ottenga il permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo in quanto genitore a carico di cittadino
straniero soggiornante da oltre cinque anni e in possesso di reddito
sufficiente. In questo caso, superata l'eta' di 65 anni, il genitore stesso
potrebbe ottenere, perche' privo di reddito personale, la corresponsione
dell'assegno sociale ex art. 3, co. 6 L. 335/1995.
Non
potrebbe, invece, godere dell'assegno sociale ne' il genitore a carico che
faccia ingresso per ricongiungimento con un figlio titolare di un permesso di
soggiorno ordinario, ne' - a rigore - quello che faccia ingresso per
ricongiungimento con figlio (gia') titolare di permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo; in questo caso, infatti, la normativa non prevede piu'
l'automatico rilascio di analogo permesso CE, ma impone un'autonoma attesa di
cinque anni.
Anche
il rischio residuo appena descritto, tuttavia, e' destinato ad avere vita
breve. L'art. 20, co. 10 del decreto-legge 112/2008, infatti prevede che
dall'inizio del 2009, l'assegno sociale sia
corrisposto agli aventi diritto solo a condizione che abbiano soggiornato
legalmente in Italia, in via continuativa, per almeno cinque anni.
In
ogni caso, ove si ritenga inaccettabile l'accesso a misure assistenziali da
parte di persone che sono state ammesse previa dimostrazione della capacita' di
mantenimento da parte di terzi, piuttosto che mettere a repentaglio il
godimento del diritto all'unita' familiare, sarebbe piu' appropriato limitare
esplicitamente tale accesso.
[1]
Otre alla questione della soglia di reddito per
il ricongiungimento, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha
invitato il Governo
- ad estendere a sei mesi (dagli attuali tre) la durata
del periodo al termine del quale, in mancanza di risposta sulla richiesta di
nulla-osta al ricongiungimento, tale nulla-osta non e' piu' necessario ai fini
della richiesta di visto;
- a prevedere che ai fini del ricongiungimento con il
genitore a carico lo straniero debba stipulare un'assicurazione sanitaria;
- a riformare le norme che oggi consentono l'ingresso
per ricongiungimento del genitore naturale di minore soggiornante in Italia
(norme che, in particolare, fanno salvo, nei casi di matrimonio poligamico, il
diritto all'unita' familiare dell'incolpevole minore senza recare danno al
nostro ordine pubblico).