REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE PRIMA QUATER 

 

Registro Ordinanze: 5307/2007

                                                                         Registro Generale:   8823/2007

 

 

nelle persone dei Signori:

 

PIO GUERRIERI Presidente  

GIANCARLO LUTTAZI Cons.

ANTONELLA MANGIA Primo Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 20 Novembre 2007

 

Visto il ricorso 8823/2007  proposto da:

XU WEI

 

rappresentato e difeso da:

PINTOR AVV. PAOLO

con domicilio eletto in ROMA

VIA EMILIO CECCHI, 7

presso

PINTOR AVV. PAOLO

 

contro

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di diniego del visto di ingresso  per affari emesso in data 31 luglio 2007 dal Consolato italiano Guang Zhu ( Repubblica Popolare Cinese) nei confronti del ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

Udito il relatore Primo Referendario Antonella  Mangia  e udite altres“ per le parti gli avvocati presenti come da verbale dĠudienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

 

Considerato che, ad un sommario esame, il provvedimento impugnato appare adottato in contrasto con le prescrizioni in materia di obbligo di motivazione di cui allĠart. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998;

 

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per lĠaccoglimento della sospensiva;

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater -

  Accoglie  la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di un riesame.

 

La presente ordinanza sarˆ eseguita dalla Amministrazione ed  depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li   20  NOVEMBRE  2007

 

IL PRESIDENTE

 

 

IL RELATORE