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SENTENZA
DELLA CORTE (Terza Sezione)
11 luglio
2008 (*)
Cooperazione
giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione
delle decisioni – Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di
responsabilit genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 –
Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente
trattenuto in un altro Stato membro – Procedimento pregiudiziale
durgenza
Nel
procedimento C-195/08 PPU,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellart. 234 CE, dal Lietuvos Aukiausiasis Teismas (Lituania) con
decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, nella
causa
Inga
Rinau,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dal
sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai
sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Kluka, dalla
sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato
generale: sig.ra E. Sharpston
cancellieri:
sig.ra C. Strmholm, amministratore, e
sig. M.A. Gaudissart, capo unit,
vista la
domanda del giudice del rinvio 21 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 22
maggio seguente, di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad un procedimento
durgenza conformemente allart. 104 ter del regolamento di
procedura,
vista la
decisione della Terza Sezione 23 maggio 2008 di accogliere la domanda,
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito alludienza del 26 e del 27 giugno
2008,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
la sig.ra Rinau, dagli avv.ti G. Balinas e G. Kaminskas, advokatai;
– per
il sig. Rinau, dallavv. D. Foigt, advokat;
– per
il governo lituano, dal sig. D. Kriauinas e dalla sig.ra R. Mackeviien, in qualit di
agenti;
– per
il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper, in qualit di agente;
– per
il governo francese, dalla sig.ra A.-L. During, in qualit di agente;
– per
il governo lettone, dalle sig.re E. Balode-Buraka e E. Eihmane,
in qualit di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. ten Dam, in qualit
di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. Jenkinson, in qualit di
agente, assistita dal sig. C. Howard QC;
– per
la Commissione delle Comunit europee, dalle
sig.re A.-M. Rouchaud-Jot e A. Steiblyt, in qualit di agenti,
sentito
lavvocato generale,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione del regolamento
(CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al
riconoscimento e allesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilit genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento).
2 Tale
domanda stata proposta nellambito di una controversia pendente tra la
sig.ra Rinau ed il sig. Rinau in merito al ritorno in Germania della
loro figlia Luisa, trattenuta in Lituania dalla sig.ra Rinau.
Contesto
normativo
La
Convenzione dellAia del 1980
3 Lart. 3
della Convenzione dellAia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la convenzione dellAia
del 1980) cos recita:
Il
trasferimento o il mancato rientro di un minore ritenuto illecito:
a) quando
avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona,
istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla
legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale
immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e
b) se
tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o
congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato
rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali
circostanze.
Il diritto
di custodia citato al capoverso a) di cui sopra pu in particolare derivare
direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da
un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
4 Ai
sensi dellart. 12 de la convenzione dellAia del 1980:
Qualora un
minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dellarticolo
3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal
trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione
dellistanza presso lautorit giudiziaria o amministrativa dello Stato
contraente dove si trova il minore, lautorit adita ordina il suo ritorno
immediato.
Lautorit
giudiziaria o amministrativa, bench adita dopo la scadenza del periodo di un
anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a
meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Se
lautorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di
ritenere che il minore stato condotto in un altro Stato, essa pu sospendere
la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.
5 Lart. 13
della convenzione dellAia del 1980 dispone quanto segue:
Nonostante
le disposizioni del precedente articolo, lautorit giudiziaria o
amministrativa dello Stato richiesto non tenuta ad ordinare il ritorno del
minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno
dimostri:
a) che
la persona, listituzione o lente cui era affidato il minore non esercitava
effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del
mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o
al mancato ritorno; o
b) che
sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del
suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una
situazione intollerabile.
Lautorit
giudiziaria o amministrativa pu altres rifiutarsi di ordinare il ritorno del
minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha
raggiunto unet ed un grado di maturit tali che sia opportuno tener conto del
suo parere.
Nel valutare
le circostanze di cui al presente articolo, le autorit giudiziarie e
amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dallautorit
centrale o da ogni altra autorit competente dello Stato di residenza del
minore, riguardo alla sua situazione sociale.
6 La
convenzione dellAia del 1980 entrata in vigore il 1 dicembre 1983. Tutti
gli Stati membri dellUnione europea sono parti contraenti.
La
normativa comunitaria
7 Il
diciassettesimo considerando del regolamento precisa quanto segue:
In caso di
trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne
immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata
la convenzione dellAia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del
presente regolamento, in particolare larticolo 11. I giudici dello Stato
membro in cui il minore stato trasferito o trattenuto illecitamente
dovrebbero avere la possibilit di opporsi al suo rientro in casi precisi,
debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere
sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di
residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato
rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire
senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e
lesecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore trattenuto.
8 Il
ventunesimo considerando del regolamento recita:
Il
riconoscimento e lesecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro
dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non
riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.
9 Lart. 2
del regolamento prevede quanto segue:
Ai fini del
presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
()
4) decisione:
una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del
matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonch una decisione
relativa alla responsabilit genitoriale, a prescindere dalla denominazione
usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
5) Stato
membro dorigine: lo Stato membro in cui stata resa la decisione da
eseguire;
6) Stato
membro dellesecuzione: lo Stato membro in cui viene chiesta lesecuzione
della decisione;
7) responsabilit
genitoriale: i diritti e doveri di cui investita una persona fisica o
giuridica in virt di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in
vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in
particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
8) titolare
della responsabilit genitoriale: qualsiasi persona che eserciti la
responsabilit di genitore su un minore;
()
11) trasferimento
illecito o mancato ritorno del minore: il trasferimento o il mancato rientro
di un minore:
a) quando
avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione,
dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato
membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima
del suo trasferimento o del suo mancato rientro
e
b) se
il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o
congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato
rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.
Laffidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori
quan[d]o uno dei titolari della responsabilit genitoriale non pu,
conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di
residenza del minore senza il consenso dellaltro titolare della responsabilit
genitoriale.
10 Lart. 8
del regolamento cos recita:
1. Le
autorit giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande
relative alla responsabilit genitoriale su un minore, se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il
paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.
11 Lart. 10
del regolamento cos dispone:
In caso di
trasferimento illecito o mancato rientro del minore, lautorit giurisdizionale
dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la
competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la
residenza in un altro Stato membro ().
12 Ai
sensi dellart. 11 del regolamento:
1. Quando
una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento
adisce le autorit competenti di uno Stato membro affinch emanino un
provvedimento in base alla convenzione [dellAia del 1980] per ottenere il
ritorno di un minore che stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno
Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza
abituale immediatamente prima dellillecito trasferimento o mancato ritorno, si
applicano i paragrafi da 2 a 8.
2. Nellapplicare
gli articoli 12 e 13 della convenzione dellAia del 1980, si assicurer che il
minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ci non appaia
inopportuno in ragione della sua et o del suo grado di maturit.
3. Unautorit
giurisdizionale alla quale stata presentata la domanda per il ritorno del
minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda
stessa, utilizzando le procedure pi rapide previste nella legislazione
nazionale.
Fatto salvo
il primo comma lautorit giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze
eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al pi tardi sei
settimane dopo aver ricevuto la domanda.
4. Unautorit
giurisdizionale non pu rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base
allarticolo 13, lettera b), della convenzione dellAia del 1980 qualora sia
dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del
minore dopo il suo ritorno.
5. Unautorit
giurisdizionale non pu rifiutare di disporre il ritorno del minore se la
persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilit di essere ascoltata.
6. Se
unautorit giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un
minore in base allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980, lautorit
giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la
sua autorit centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno
e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni
dinanzi al giudice, allautorit giurisdizionale competente o allautorit
centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale
immediatamente prima dellillecito trasferimento o mancato ritorno, come
stabilito dalla legislazione nazionale. Lautorit giurisdizionale riceve tutti
i documenti indicati entro un mese dallemanazione del provvedimento contro il
ritorno.
7. A
meno che lautorit giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore
aveva la residenza abituale immediatamente prima dellillecito trasferimento o
mancato ritorno non sia gi stato adita da una delle parti, lautorit
giurisdizionale o lautorit centrale che riceve le informazioni di cui al
paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare allautorit
giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione
nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinch questultima
esamini la questione dellaffidamento del minore.
Fatte salve
le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato
ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, lautorit
giurisdizionale archivia il procedimento.
8. Nonostante
lemanazione di un provvedimento contro il ritorno in base allarticolo 13
della convenzione dellAia del 1980, una successiva decisione che prescrive il
ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente
regolamento esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo
di assicurare il ritorno del minore.
13 Il
capo III del regolamento, intitolato Riconoscimento ed esecuzione,
comprende gli artt. 21-52. La sezione 4 di detto capo III,
intitolata Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di
talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore, comprende gli
artt. 40-45 del regolamento.
14 Lart. 21,
nn. 1 e 3, del regolamento dispone quanto segue:
1. Le
decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati
membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
()
3. Fatta
salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata pu far
dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione
deve essere o non pu essere riconosciuta.
15 Ai
sensi dellart. 23 del regolamento:
Le
decisioni relative alla responsabilit genitoriale non sono riconosciute nei
casi seguenti:
a) se,
tenuto conto dellinteresse superiore del minore, il riconoscimento
manifestamente contrario allordine pubblico dello Stato membro richiesto;
().
16 Conformemente
allart. 24 del regolamento:
Non si pu
procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato
membro dorigine. Il criterio dellordine pubblico di cui agli
articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non pu essere
applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.
17 Lart. 28,
n. 1, del regolamento ha il seguente tenore letterale:
Le
decisioni relative allesercizio della responsabilit genitoriale su un minore,
emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro
Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte
interessata, purch siano state notificate.
18 Lart. 31
del regolamento prevede quanto segue:
1. Lautorit
giurisdizionale adita [dellistanza per la dichiarazione di esecutivit] decide
senza indugio. In questa fase del procedimento, n la parte contro la quale
lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare osservazioni.
2. Listanza
pu essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e
24.
3. In
nessun caso la decisione pu formare oggetto di un riesame del merito.
19 Lart. 40
del regolamento prevede quanto segue:
1. La
presente sezione si applica:
()
b) al
ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno
del minore di cui allarticolo 11, paragrafo 8.
2. Le
disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della
responsabilit genitoriale chieda il riconoscimento e lesecuzione in forza
delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.
20 Ai
sensi dellart. 42 del regolamento, intitolato Ritorno del minore:
1. Il
ritorno del minore di cui allarticolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato
con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, riconosciuto ed
eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione
di esecutivit e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la
decisione stata certificata nello Stato membro dorigine conformemente al
paragrafo 2.
Anche se la
legislazione nazionale non prevede lesecutivit di diritto, nonostante
eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di
cui allarticolo 11, paragrafo 8, lautorit giurisdizionale pu dichiarare che
la decisione in questione esecutiva.
2. Il
giudice di origine che ha emanato la decisione di cui allarticolo 40,
paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo
1 solo se:
a) il
minore ha avuto la possibilit di essere ascoltato, salvo che laudizione sia
stata ritenuta inopportuna in ragione della sua et o del suo grado di
maturit;
b) le
parti hanno avuto la possibilit di essere ascoltate; e
c) lautorit
giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e
degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente
allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980.
Nel caso in
cui lautorit giurisdizionale o qualsiasi altra autorit adotti misure per
assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della
residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.
Il giudice
dorigine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello
standard di cui allallegato IV (certificato sul ritorno del minore).
Il
certificato compilato nella lingua della decisione.
21 Conformemente
allart. 43 del regolamento:
1. Il
diritto dello Stato membro di origine applicabile a qualsiasi rettifica del
certificato.
2. Il
rilascio di un certificato a norma dellarticolo 41, paragrafo 1, o dellarticolo
42, paragrafo 1, non inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.
22 Ai
sensi dellart. 44 del regolamento, [i]l certificato ha effetto soltanto
nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.
23 Lart. 60
del regolamento cos dispone:
Nei
rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle
convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso
disciplinate:
()
e) convenzione
[dellAia del 1980].
24 Lart. 68
del regolamento prevede quanto segue:
Gli Stati
membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi
dimpugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.
La
Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
25 Dalle
informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione trasmesse
conformemente allart. 68 del regolamento n. 2201/2003 (GU 2005,
C 40, pag. 2) emerge che, in applicazione dellart. 68, primo
comma, di questultimo, la Repubblica di Lituania ha comunicato alla
Commissione che le istanze di cui agli artt. 21 e 29 nonch lopposizione
prevista dallart. 33 del regolamento sono presentate dinanzi al Lietuvos
apeliacinis teismas (Corte dappello) e che la decisione adottata
sullopposizione di cui allart. 34 del medesimo regolamento pu formare
oggetto solo di un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukiausiasis
Teismas (Corte suprema).
26 Da
tali informazioni emerge altres che listanza diretta a ottenere la
dichiarazione di esecutivit, in applicazione dellart. 28, n. 1, del
regolamento, di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso
dalla Repubblica di Lituania, devessere presentata dinanzi al Lietuvos
apeliacinis teismas.
27 Ai
sensi del suo art. 72, il regolamento trova applicazione sostanzialmente a
partire dal 1 marzo 2005. Esso non si applica per quanto riguarda il
Regno di Danimarca.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
28 La
sig.ra Rinau, cittadina lituana, e il sig. Rinau, cittadino tedesco,
hanno contratto matrimonio il 27 luglio 2003 e sono stati residenti in
Bergfelde (Germania). La loro figlia, Luisa, nata l11 gennaio 2005. Nel
marzo 2005 i coniugi Rinau hanno iniziato a vivere separatamente. La loro
figlia Luisa rimasta con sua madre. Risale a quel periodo, secondo la
decisione di rinvio, lavvio di un procedimento di divorzio dinanzi
allAmtsgericht Oranienburg (Pretura di Oranienburg, Germania).
29 Il
21 luglio 2006, dopo aver ricevuto dal sig. Rinau il permesso di lasciare
il territorio tedesco con la loro figlia per un periodo di vacanze di due
settimane, la sig.ra Rinau entrata, con questultima ed un figlio avuto
da una precedente unione, in Lituania, dove rimasta fino ad oggi.
30 Il
14 agosto 2006 lAmtsgericht Oranienburg ha provvisoriamente affidato la
custodia di Luisa a suo padre. L11 ottobre 2006 il Brandenburgisches
Oberlandesgericht (Tribunale regionale superiore di Brandeburgo, Germania) ha
respinto lappello interposto dalla sig.ra Rinau ed ha confermato la
decisione dellAmtsgericht Oranienburg.
31 Il
30 ottobre 2006 il sig. Rinau si rivolto al Klaipdos apygardos teismas
(Tribunale regionale di Klaipda, Lituania) al fine di ottenere il ritorno in
Germania di sua figlia, facendo valere la convenzione dellAia del 1980 ed il
regolamento. Tale tribunale ha respinto la domanda con decisione 22 dicembre
2006.
32 Secondo
informazioni fornite alla Corte in udienza, detta decisione 22 dicembre 2006
stata trasmessa dallavvocato del sig. Rinau allautorit centrale
tedesca, che lha comunicata allAmtsgericht Oranienburg. Successivamente a
tale trasmissione lautorit centrale lituana ha inviato una traduzione tedesca
di detta decisione.
33 Con
decisione 15 marzo 2007 il Lietuvos apeliacinis teismas ha riformato la
decisione del Klaipdos apygardos teismas ed ha ordinato il ritorno della
minore in Germania.
34 Nellaprile
2007 il Klaipdos apygardos teismas ha pronunciato unordinanza di sospensione
dellesecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas 15 marzo
2007. Questultimo giudice ha annullato detta ordinanza con decisione
4 giugno 2007. Come stato precisato in udienza, lesecuzione della
decisione 15 marzo 2007 stata sospesa a pi riprese.
35 La
sig.ra Rinau, il 4 giugno 2007, ed il procuratore generale della
Repubblica di Lituania, il 13 giugno 2007, hanno chiesto al Klaipdos apygardos
teismas la riapertura del procedimento, facendo valere circostanze nuove e
linteresse della minore ai sensi dellart. 13, primo comma, della
convenzione dellAia del 1980. Il 19 giugno 2007 detto Tribunale ha respinto
tali istanze in quanto non era competente a pronunciarsi su queste ultime,
essendolo invece i giudici tedeschi. Appellata dalla sig.ra Rinau, tale
decisione stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con decisione 27
agosto 2007. Tali ultime due decisioni sono state cassate dal Lietuvos
Aukiausiasis Teismas con sentenza 7 gennaio 2008, che ha rinviato le dette
istanze al Klaipdos apygardos teismas.
36 Con
decisione 21 marzo 2008 il Klaipdos apygardos teismas ha nuovamente respinto
tali istanze. Detta decisione stata confermata dal Lietuvos apeliacinis
teismas con una decisione 30 aprile 2008. Dietro domanda della
sig.ra Rinau, il 26 maggio 2008 il Lietuvos Aukiausiasis Teismas ha
deciso di statuire in cassazione su tali decisioni ed ha sospeso fino alla propria
pronuncia nel merito lesecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis
teismas 15 marzo 2007, che ordinava il ritorno di Luisa in Germania.
37 Intanto,
con sentenza 20 giugno 2007, lAmtsgericht Oranienburg ha pronunciato il
divorzio dei coniugi Rinau. Esso ha affidato la custodia definitiva di Luisa al
sig. Rinau. In considerazione segnatamente della decisione del Klaipdos
apygardos teismas 22 dicembre 2006 che negava il ritorno della minore,
lAmtsgericht ha tenuto conto di tale decisione, nonch degli argomenti dedotti
e ha ordinato alla sig.ra Rinau di far rientrare la minore in Germania e
di affidarla alla custodia del sig. Rinau. La sig.ra Rinau non era
presente alludienza dinanzi a tale giudice, ma vi era rappresentata e ha presentato
osservazioni. Lo stesso giorno lAmtsgericht Oranienburg ha allegato alla sua
decisione un certificato rilasciato ai sensi dellart. 42 del regolamento.
38 Il
20 febbraio 2008 il Brandenburgisches Oberlandesgericht ha respinto lappello
interposto dalla sig.ra Rinau nei confronti di detta sentenza,
confermandola quanto alla custodia di Luisa, e ha constatato che la
sig.ra Rinau era gi tenuta a ricondurre la minore. La sig.ra Rinau
era presente alludienza e vi ha presentato osservazioni.
39 La
sig.ra Rinau ha presentato al Lietuvos apeliacinis teismas unistanza
diretta ad ottenere il non riconoscimento della sentenza dellAmtsgericht
Oranienburg 20 giugno 2007, nella parte in cui essa affidava la custodia
di Luisa al sig. Rinau e obbligava la madre di questultima a ricondurla a
suo padre, affidandogliene la custodia.
40 Il
14 settembre 2007 il Lietuvos apeliacinis teismas ha adottato unordinanza che
dichiarava irricevibile tale istanza della sig.ra Rinau. Ad avviso di tale
giudice, il certificato rilasciato dallAmtsgericht Oranienburg ai sensi
dellart. 42 del regolamento indicava che erano soddisfatte tutte le
condizioni, definite al n. 2 di tale articolo, necessarie al rilascio di
un certificato siffatto. Avendo ritenuto che detta sentenza, nella parte in cui
ordinava il ritorno della minore in Germania, dovesse essere direttamente
eseguita ai sensi delle disposizioni del capo III, sezione 4, dello stesso
regolamento, senza che fosse necessario ricorrere allo speciale procedimento di
exequatur del riconoscimento e dellesecuzione delle decisioni giudiziarie, il
Lietuvos apeliacinis teismas ha deciso che doveva essere dichiarata
irricevibile listanza della sig.ra Rinau diretta al non riconoscimento
della parte di detta sentenza che la obbligava a ricondurre la minore a suo
padre, affidandogliene la custodia.
41 La
sig.ra Rinau ha quindi proposto dinanzi al Lietuvos Aukiausiasis Teismas
un ricorso per cassazione diretto allannullamento di detta ordinanza e
alladozione di una nuova decisione di accoglimento della sua istanza di non
riconoscimento della sentenza dellAmtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007 nella
parte in cui essa affidava la custodia di Luisa al sig. Rinau e obbligava
la sig.ra Rinau a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la
custodia.
42 Pertanto,
il Lietuvos Aukiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se
una parte interessata, ai sensi dellart. 21 del regolamento (...), possa
domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia
stata proposta unistanza di riconoscimento della decisione.
2) In
caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice
nazionale, nel momento in cui esamina listanza di non riconoscimento della
decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione
esecutiva, debba dunque applicare lart. 31, n. 1, del regolamento
(...), che dispone che [i]n questa fase del procedimento, n la parte contro
la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare
osservazioni.
3) Se
il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilit
genitoriale ha presentato listanza di non riconoscimento della decisione del
giudice dello Stato membro dorigine che prescrive il ritorno del minore, con
lui residente, nello Stato dorigine, per la quale stato rilasciato un
certificato ai sensi dellart. 42 del regolamento (...), la debba
esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del
regolamento (...), come previsto dallart. 40, n. 2, del suddetto
regolamento.
4) Chiarire
il significato della condizione stabilita allart. 21, n. 3, del
regolamento (...) fatta salva la sezione 4 del presente capo.
5) Se
ladozione di una decisione che prescrive il ritorno del minore e il rilascio
del certificato di cui allart. 42 del regolamento (...) da parte del
giudice dello Stato membro dorigine, dopo che il giudice dello Stato membro
nel quale il minore trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che
prescrive il ritorno del minore nello Stato dorigine, sia conforme agli
obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento (...).
6) Se
il divieto di riesame della competenza del giudice dorigine di cui
allart. 24 del regolamento (...) significhi che il giudice nazionale
dinanzi al quale stata presentata istanza di riconoscimento o di non
riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non pu
riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro dorigine e che non ha
individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti
allart. 23 del regolamento (...), debba riconoscere la decisione del
giudice dello Stato membro dorigine che prescrive il ritorno del minore se il
giudice dello Stato membro dorigine non ha rispettato il procedimento
stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del ritorno del
minore.
Sul
procedimento durgenza
43 Con
ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio
2008, il Lietuvos Aukiausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale
fosse sottoposto al procedimento durgenza previsto allart. 104 ter del
regolamento di procedura.
44 Il
giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo riferimento al
diciassettesimo considerando del regolamento, che concerne il ritorno
immediato di un minore sottratto, ed allart. 11, n. 3, dello stesso
regolamento, che fissa al giudice, al quale stata presentata una domanda per
il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua
decisione. Il giudice nazionale rileva la necessit di agire con urgenza, in
quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la
minore ed il genitore dal quale separata. Il degradarsi di tali rapporti
potrebbe essere irreparabile.
45 Il
giudice del rinvio si basa altres sul bisogno di proteggere la minore da un
eventuale danno e sulla necessit di garantire un giusto equilibrio tra gli
interessi della minore e quelli dei genitori, il che esigerebbe parimenti il
ricorso al procedimento durgenza.
46 Su
proposta del giudice relatore, sentito lavvocato generale, la Terza Sezione
della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a
sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento durgenza.
Sulle
questioni pregiudiziali
Osservazioni
preliminari
47 La
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU 1972, L 299, pag. 32), successivamente modificata a pi riprese,
mirava a facilitare tra gli Stati contraenti il riconoscimento e lesecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale. A tal fine, essa ha introdotto
regole di competenza e procedure di riconoscimento e di esecuzione delle
decisioni in detta materia. Tali regole erano fondate sul principio della
reciproca fiducia da parte di giudici di uno Stato contraente nei confronti
delle decisioni adottate da giudici di un altro Stato contraente. Ai sensi del
suo art. 1, tale convenzione non si applica allo stato e alla capacit
delle persone fisiche, n al regime patrimoniale fra coniugi.
48 Considerato
che linteresse del minore riveste importanza primaria in qualsiasi questione
attinente alla custodia di questultimo e che occorre proteggerlo, sul piano
internazionale, dagli effetti pregiudizievoli di un trasferimento o di un
mancato rientro illeciti e prevedere procedimenti idonei a garantire il ritorno
immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale, nonch garantire la
tutela del diritto di visita, stata adottata la convenzione dellAia del
1980.
49 Lorientamento
delle convenzioni menzionate ai due punti precedenti stato ripreso dal
regolamento in materia matrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale.
Detto regolamento applicabile alle materie civili relative, da un lato, al
divorzio, alla separazione personale ed allannullamento del matrimonio e,
dallaltro, allattribuzione, allesercizio, alla delega e alla revoca totale o
parziale della responsabilit genitoriale.
50 Conformemente
al ventunesimo considerando del regolamento, questultimo fondato sul
concetto secondo cui il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni rese in
uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i
motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo
indispensabile.
51 Secondo
il dodicesimo e il tredicesimo considerando del regolamento, questultimo si
basa sul concetto secondo cui linteresse superiore del minore deve prevalere
e, conformemente al suo trentatreesimo considerando, il regolamento mira a
garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali
riconosciuti dallart. 24 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione
europea.
52 Il
regolamento mira, in particolare, a impedire le sottrazioni di minori tra Stati
membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato
immediatamente.
53 Conformemente
al diciassettesimo considerando dello stesso regolamento, questultimo
integra le disposizioni della convenzione dellAia del 1980, che tuttavia resta
applicabile.
54 Ai
sensi del suo art. 60, il regolamento prevale sulla convenzione dellAia
del 1980.
55
alla luce delle osservazioni e dei principi rammentati ai punti 47-54
della presente sentenza che occorre risolvere le questioni pregiudiziali
proposte.
Sulle
questioni dalla quarta alla sesta
56 Con
le sue questioni dalla quarta alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente
e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ladozione da
parte di un giudice dello Stato membro dorigine di un provvedimento di ritorno
del minore e il rilascio del certificato di cui allart. 42 del
regolamento siano conformi agli obiettivi ed alle procedure di questultimo nel
caso in cui un giudice dello Stato membro in cui il minore illecitamente
trattenuto abbia adottato un provvedimento di ritorno del minore verso lo Stato
membro dorigine. Il giudice nazionale chiede anche di sapere se lart. 24
del regolamento debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato
membro in cui il minore illecitamente trattenuto deve riconoscere il
provvedimento, pronunciato dal giudice dello Stato membro dorigine, che
dispone il ritorno di questultimo qualora tale giudice non abbia rispettato il
procedimento previsto dal regolamento.
57 Lart. 11,
n. 8, del regolamento dispone che, [n]onostante lemanazione di un
provvedimento contro il ritorno in base allarticolo 13 della convenzione
dellAia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore
emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento esecutiva
conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno
del minore.
58 Secondo
talune delle osservazioni presentate alla Corte, tale disposizione ha per
effetto che un certificato pu essere rilasciato ai sensi dellart. 42 del
regolamento solo qualora sia stato precedentemente emanato un provvedimento
contro il ritorno in applicazione dellart. 13 della convenzione dellAia
del 1980. Ne conseguirebbe, nella causa principale, che il fatto che il
Lietuvos apeliacinis teismas abbia ordinato con la sua decisione 15 marzo 2007
il ritorno della minore avrebbe impedito ai giudici dello Stato membro
dorigine di rilasciare un certificato in applicazione di detto art. 42,
come deciso dallAmtsgericht Oranienburg con la sua sentenza 20 giugno 2007,
confermata dalla sentenza del Brandenburgisches Oberlandesgericht 20 febbraio
2008.
59 Devessere
accolta linterpretazione in base alla quale un certificato non pu essere
rilasciato ai sensi dellart. 42 del regolamento senza che sia stato
precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno.
60 ,
infatti, linterpretazione che risulta dal regolamento nel suo insieme e,
segnatamente, dal suo art. 11, n. 8.
61 Dopo
aver previsto che le decisioni adottate in uno Stato membro sono riconosciute
negli altri Stati membri, senza che sia necessario ricorrere ad alcun
procedimento, il regolamento disciplina il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutivit delle decisioni sulla base di due modelli (artt. 21, nn. 1
e 3, 11, n. 8, 40, n. 1, e 42, n. 1). Secondo il primo modello,
ladozione di una decisione di riconoscimento e la dichiarazione di esecutivit
possono essere richieste secondo le procedure previste al capo III, sezione 2,
del regolamento. Con il secondo modello, lesecutivit di talune decisioni
relative al diritto di visita o che ordinano il ritorno del minore soggetta
alle disposizioni della sezione 4 dello stesso capo.
62 Questultimo
modello strettamente articolato sulle disposizioni della convenzione dellAia
del 1980 e mira, in presenza di talune condizioni, al ritorno immediato del
minore.
63 Bench
intrinsecamente connessa ad altre materie disciplinate dal regolamento, in
particolare al diritto di custodia, lesecutivit di una decisione che
prescrive il ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il
ritorno beneficia dellautonomia procedurale al fine di non ritardare il
ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro
diverso da quello in cui tale minore aveva la sua residenza abituale
immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illeciti.
64 Lautonomia
procedurale delle disposizioni riportate agli artt. 11, n. 8, 40 e 42
del regolamento e la precedenza riconosciuta alla competenza del giudice di
origine nellambito del capo III, sezione 4, del regolamento sono tradotte
negli artt. 43 e 44 del regolamento, le cui norme prevedono che il diritto
dello Stato membro dorigine applicabile a qualsiasi rettifica del
certificato, che il rilascio di questultimo non soggetto ad alcun mezzo di
impugnazione e che tale certificato ha effetto soltanto nei limiti del
carattere esecutivo della sentenza.
65 La
riserva prevista allart. 21, n. 3, del regolamento, con limpiego
dellespressione [f]atta salva la sezione 4, che forma oggetto della quarta
questione sottoposta dal giudice del rinvio, ha la finalit di precisare che la
facolt accordata da tale disposizione a qualsiasi parte interessata a chiedere
ladozione di una decisione di riconoscimento o di non riconoscimento della
decisione pronunciata in uno Stato membro non esclude la possibilit, in
presenza delle condizioni necessarie, di ricorrere al regime previsto agli
artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento per il caso di un ritorno di
un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno, dato che tale
regime prevale su quello previsto alle sezioni 1 e 2 di detto capo III.
66 Occorre
sottolineare che il procedimento previsto per il caso di un ritorno di un
minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno riprende e rafforza le
disposizioni contenute agli artt. 12 e 13 della convenzione dellAia del
1980. In particolare, il termine per pronunciarsi su unistanza contraria al
ritorno molto breve. Inoltre, una decisione definitiva che ordina il ritorno
pu essere adottata da un giudice competente ai sensi del regolamento. Infine,
il procedimento culmina con la certificazione della decisione che le conferisce
una speciale esecutivit; le condizioni per il rilascio e gli effetti del
certificato sono espressamente definiti nel regolamento.
67 Quindi,
per quanto riguarda le condizioni per il rilascio, emerge dallart. 42,
n. 2, del regolamento che il giudice dorigine che ha pronunciato la decisione
prevista allart. 40, n. 1, lett. b), del regolamento rilascia
il certificato solo se:
a) il
minore ha avuto la possibilit di essere ascoltato, salvo che laudizione sia
stata ritenuta inopportuna in ragione della sua et o del suo grado di
maturit;
b) le
parti hanno avuto la possibilit di essere ascoltate; e
c) lautorit
giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e
degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente
allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980.
68 Quanto
agli effetti della certificazione, dal momento del rilascio del certificato, la
decisione di ritorno del minore menzionata al detto art. 40, n. 1,
lett. b), riconosciuta e beneficia dellesecutivit in un altro Stato
membro, senza che sia richiesta alcuna dichiarazione che le riconosca
esecutivit e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
69 Occorre
rammentare che tale regime trova applicazione solo in caso di ritorno di un minore
successivo ad un provvedimento che vieta il ritorno di cui allart. 11,
n. 8, del regolamento.
70 Depone
in tal senso detto art. 11, n. 8, del regolamento, il quale
stabilisce che, [n]onostante lemanazione di un provvedimento contro il ritorno
in base allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980, una successiva
decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente
ai sensi del presente regolamento esecutiva conformemente alla sezione 4 del
capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.
71 Se
vero che lespressione [n]onostante lemanazione di un provvedimento contro
il ritorno contiene una certa ambiguit, la sua articolazione con
lespressione una successiva decisione indica un rapporto cronologico tra un
provvedimento, quello contro il ritorno, e la decisione successiva; una
formulazione del genere non lascia spazio ad alcun dubbio per quanto riguarda
il carattere precedente della prima decisione.
72 Il
diciassettesimo considerando del regolamento conferma tale interpretazione,
precisando che una decisione contro il ritorno dovrebbe poter essere
sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di
residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato
rientro.
73 Emerge
altres dallart. 42, n. 2, lett. c), del regolamento, che
impone al giudice di tener conto dei motivi e degli elementi di prova alla base
del provvedimento emesso conformemente allart. 13 della convenzione
dellAia del 1980, che tale giudice pu statuire solo dopo lemanazione di un
provvedimento contro il ritorno nello Stato membro dellesecuzione.
74 Ne
discende che lart. 40, n. 1, lett. b), del regolamento
costituisce una disposizione che trova applicazione solo qualora nello Stato
membro dellesecuzione sia stato precedentemente emanato un provvedimento
contro il ritorno.
75 Le
conseguenze che le osservazioni citate al punto 58 della presente sentenza
traggono da tale interpretazione non possono peraltro essere accolte.
76 Infatti,
lart. 11, n. 3, del regolamento esige che i giudici ai quali stata
presentata la domanda per il ritorno procedano rapidamente, utilizzando le
procedure pi rapide previste dalla normativa nazionale. Il secondo comma della
stessa disposizione stabilisce, inoltre, che, fatto salvo tale obiettivo di
celerit, il provvedimento deve essere emanato al pi tardi sei settimane dopo
la ricezione della domanda, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non
lo consentano.
77 Pi
precisamente, il n. 6 di detto art. 11 prevede che, qualora un
giudice abbia emanato un provvedimento contro il ritorno, tale giudice deve
immediatamente trasmettere direttamente, o tramite la sua autorit centrale,
una copia del provvedimento giudiziario e dei pertinenti documenti, in
particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, allautorit
giurisdizionale competente o allautorit centrale dello Stato membro nel quale
il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dellillecito
trasferimento o mancato ritorno. Il carattere urgente di tali procedure viene
rivelato altres dallultima frase dello stesso n. 6, il quale dispone che
il giudice dorigine riceve tutti i documenti indicati entro un mese dallemanazione
del provvedimento contro il ritorno.
78 Tali
disposizione mirano non solo a garantire il rientro immediato del minore nello
Stato membro in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del
suo trasferimento o del suo mancato rientro illeciti, bens anche a consentire
al giudice dorigine di valutare i motivi e gli elementi di prova alla base
dellemanazione del provvedimento contro il ritorno.
79 In
particolare, il giudice dorigine tenuto a valutare la sussistenza delle
condizioni elencate al punto 67 della presente sentenza.
80 Poich
tale valutazione spetta, in ultima analisi, al giudice dorigine, in
applicazione degli artt. 10 e 40, n. 1, lett. b), del
regolamento, gli incidenti procedurali che si producono o si riproducono nello
Stato membro dellesecuzione dopo lemanazione di un provvedimento contro il
ritorno non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini
dellapplicazione del regolamento.
81 Se
cos non fosse, il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto
utile, poich lobiettivo del rientro immediato del minore resterebbe
subordinato alla condizione dellesaurimento dei mezzi procedurali consentiti
dallordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore illecitamente
trattenuto. Detto rischio deve essere preso tanto pi in considerazione in
quanto, trattandosi di minori in tenera et, il tempo biologico non pu essere
misurato secondo criteri generali, data la struttura intellettuale e
psicologica di tali minori e la rapidit con cui essa evolve.
82 Anche
se il regolamento non ha per oggetto di unificare le norme di diritto
sostanziale e processuale dei diversi Stati membri, occorre tuttavia che
lapplicazione di tali norme nazionali non comprometta il suo effetto utile
(v., per analogia, per quanto riguarda la Convenzione del 27 settembre 1968
concernente la competenza giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, sentenze 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845,
punti 19 e 20; 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill,
Racc. pag. I-415, punto 36, e 27 aprile 2004, causa C-159/02,
Turner, Racc. pag. I-3565, punto 29).
83 Si
deve aggiungere che tale interpretazione del regolamento conforme alle sue
esigenze e alla sua finalit e che essa la sola che garantisce al meglio
leffettivit del diritto comunitario.
84 Essa
inoltre confermata da due elementi. Il primo si fonda sullespressione una
successiva decisione che prescrive il ritorno del minore, riportata
allart. 11, n. 8, del regolamento, espressione che manifesta lidea
secondo cui il giudice dorigine, dal momento dellemanazione del provvedimento
contro il ritorno, pu essere tenuto ad adottare una o pi decisioni al fine di
ottenere il ritorno del minore, compreso il caso di situazioni dimpasse
procedurali o di fatto. Il secondo elemento di ordine sistemico ed basato
sul fatto che, contrariamente al procedimento previsto agli artt. 33-35
del regolamento per listanza per la dichiarazione di esecutivit, decisioni
emesse conformemente al capo III, sezione 4, di questultimo (diritto di
visita e ritorno del minore) possono essere dichiarate esecutive dal giudice
dorigine indipendentemente da qualsiasi possibilit di impugnazione, tanto
nello Stato membro dorigine quanto in quello dellesecuzione.
85 Escludendo
qualsiasi impugnazione del rilascio del certificato a norma dellart. 42,
n. 1, diversa da una domanda di rettifica ai sensi dellart. 43,
n. 1, del regolamento, questultimo mira ad evitare che lefficacia delle
sue disposizioni sia pregiudicata da un impiego abusivo della procedura.
Inoltre, lart. 68 non menziona, tra le impugnazioni, quelle proposte
contro decisioni adottate in applicazione del capo III, sezione 4, del
regolamento.
86 Tali
considerazioni rispondono alle peculiarit della controversia principale.
87 Da
un lato, la sequenza delle decisioni adottate dai giudici lituani in merito
tanto alla domanda per il ritorno quanto a quella diretta contro il
riconoscimento della decisione certificata conformemente allart. 42 del
regolamento non sembra aver rispettato lautonomia della procedura prevista da
tale ultima disposizione. Daltro lato, il numero di decisioni e la loro
eterogeneit (annullamenti, riforme, riaperture, sospensioni) provano che, pur
essendo state eventualmente adottate le procedure interne pi rapide, i termini
trascorsi erano gi, alla data del rilascio del certificato, in manifesta
contraddizione con le esigenze del regolamento.
88 Resta
da precisare che, non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito
allautenticit del certificato rilasciato dallAmtsgericht Oranienburg e
contenendo tale certificato tutti gli elementi richiesti dallart. 42 del
regolamento, unimpugnazione del rilascio del certificato o unopposizione al
suo riconoscimento avrebbero potuto solo essere respinte, conformemente
allart. 43, n. 2, del regolamento, il quanto il giudice adito
avrebbe solo potuto constatare lesecutivit della decisione certificata.
89 Alla
luce di quanto precede, le questioni dalla quarta alla sesta devono essere
risolte dichiarando che, una volta che un provvedimento contro il ritorno sia
stato emanato e portato a conoscenza del giudice dorigine, irrilevante, ai fini
del rilascio del certificato previsto allart. 42 del regolamento, che
tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia
passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno,
quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo
stato sollevato alcun dubbio in merito allautenticit di tale certificato ed
essendo questultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello
riportato allallegato IV del regolamento, lopposizione al riconoscimento del
provvedimento di ritorno vietata ed al giudice adito spetta solo constatare
lesecutivit del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato
del minore.
Sulla
prima questione
90 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una parte
interessata ai sensi dellart. 21 del regolamento possa chiedere il non
riconoscimento di una decisione giudiziaria senza che sia stata presentata
unistanza di riconoscimento della stessa decisione.
91 La
soluzione fornita alle questioni dalla quarta alla sesta esclude la possibilit
di unistanza di non riconoscimento nel caso in cui un provvedimento di ritorno
del minore sia stato adottato e certificato conformemente alle disposizioni
degli artt. 11, n. 8, e 42 del regolamento.
92 Tuttavia,
tale possibilit non pu essere esclusa in generale.
93 Infatti,
lart. 21, n. 3, del regolamento dispone che [f]atta salva la
sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata pu far dichiarare, secondo
il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non pu
essere riconosciuta. Il secondo comma dello stesso numero fissa a tal fine le
regole di competenza territoriale.
94 Non
escluso neanche che unistanza di non riconoscimento di una decisione conduca
incidentalmente al riconoscimento di questultima, ipotesi in cui troverebbe
applicazione il n. 4 di detto art. 21.
95 La
possibilit di presentare unistanza di non riconoscimento senza che sia stata
precedentemente proposta unistanza di riconoscimento idonea a soddisfare
esigenze diverse, tanto di ordine sostanziale, segnatamente quelle attinenti
allinteresse superiore del minore o alla stabilit e alla tranquillit della
famiglia, quanto di natura procedurale, permettendo di anticipare la produzione
di mezzi di prova che potrebbero non essere pi disponibili in seguito.
96 Listanza
di non riconoscimento deve tuttavia rispettare la procedura prevista al capo
III, sezione 2, del regolamento e, in particolare, pu essere proposta secondo
le disposizioni del diritto interno solo se queste ultime non limitano la
portata e gli effetti del regolamento.
97 La
prima questione devessere quindi risolta dichiarando che, salvo i casi in cui
il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli
artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento, qualsiasi parte interessata
pu chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora
non sia stata precedentemente presentata unistanza di riconoscimento di tale
decisione.
Sulla
seconda questione
98 Con
la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, nel caso in cui occorra
esaminare listanza di non riconoscimento della decisione presentata dalla
persona nei confronti della quale detta decisione esecutiva e sebbene non sia
stata precedentemente proposta alcuna istanza di riconoscimento, in che modo
debba essere applicato lart. 31, n. 1, del regolamento, in
particolare il periodo ai sensi del quale [i]n questa fase del procedimento,
n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono
presentare osservazioni.
99 La
riserva formulata al punto 91 della presente sentenza si applica parimenti
nellambito della questione in esame.
100 Con
tale riserva, si deve constatare che, qualora unistanza di non riconoscimento
sia stata presentata senza che sia stata precedentemente proposta unistanza di
riconoscimento di tale decisione, lart. 31, n. 1, del regolamento
devessere interpretato alla luce della specifica economia del capo III,
sezione 2, del regolamento. Pertanto, tale disposizione deve restare
inapplicata.
101 Infatti,
lart. 31 del regolamento riguarda la dichiarazione di esecutivit. Esso
dispone che, in tal caso, la parte contro la quale chiesta lesecuzione non
pu presentare osservazioni. Un procedimento del genere devessere compreso in
funzione del fatto che, avendo un carattere esecutivo ed unilaterale, esso non
pu ammettere osservazioni dalla detta parte senza acquisire natura
dichiarativa e contraddittoria, il che sarebbe in contrasto con la sua stessa
logica in base alla quale i diritti della difesa sono garantiti mediante
lopposizione prevista allart. 33 del regolamento.
102 La
situazione prospettata nel caso di unistanza di non riconoscimento diversa.
103 La
ragione di tale differenza risiede nel fatto che il richiedente, in una
situazione del genere, la persona contro la quale avrebbe potuto essere
presentata listanza per la dichiarazione di esecutivit.
104 Non
essendo pi giustificate le esigenze menzionate al punto 101 della presente
sentenza, la parte contro la quale viene proposta listanza di non
riconoscimento non pu essere privata della possibilit di presentare
osservazioni.
105 Qualsiasi
altra soluzione tenderebbe a limitare lefficacia dellazione del richiedente,
dato che loggetto del procedimento di non riconoscimento mira ad un giudizio
negativo, che, per sua natura, esige il contraddittorio.
106 Ne
discende che, come fatto valere dalla Commissione, la convenuta, che chiede il
riconoscimento, pu presentare osservazioni.
107 Pertanto,
la seconda questione devessere risolta dichiarando che lart. 31,
n. 1, del regolamento, nella parte in cui prevede che, in questa fase del
procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il
minore possono presentare osservazioni, non applicabile ad un procedimento di
non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata
precedentemente proposta unistanza di riconoscimento nei confronti della
stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede
il riconoscimento, pu presentare osservazioni.
Sulla
terza questione
108 Con
la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se il giudice nazionale
dinanzi al quale il titolare della responsabilit genitoriale ha presentato
listanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro
dorigine che ordina il ritorno del minore verso lo Stato dorigine, decisione
per la quale stato rilasciato un certificato ai sensi dellart. 42 del
regolamento, debba esaminare tale istanza sulla base delle disposizioni del
capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento, come previsto dallart. 40,
n. 2, di questultimo.
109 Come
risulta dalle soluzioni fornite alle questioni precedenti, unistanza di non
riconoscimento di una decisione giudiziaria non ammessa se stato rilasciato
un certificato ai sensi dellart. 42 del regolamento. In una situazione
siffatta, la decisione certificata beneficia dellesecutivit, dato che non pu
essere proposta alcuna opposizione al suo riconoscimento.
110 Non
occorre quindi risolvere la terza questione.
Sulle
spese
111 Nei
confronti delle parti della causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Una
volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a
conoscenza del giudice dorigine, irrilevante, ai fini del rilascio del
certificato previsto allart. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27
novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e
allesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilit genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non
sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno,
quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo
stato sollevato alcun dubbio in merito allautenticit di tale certificato ed
essendo questultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello
riportato allallegato IV di detto regolamento, lopposizione al riconoscimento
del provvedimento di ritorno vietata ed al giudice adito spetta solo
constatare lesecutivit del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno
immediato del minore.
2) Salvo
i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in
applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento
n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata pu chiedere il non
riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata
precedentemente presentata unistanza di riconoscimento di tale decisione.
3) Lart. 31,
n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che,
in questa fase del procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene
chiesta n il minore possono presentare osservazioni, non applicabile ad un
procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza
che sia stata precedentemente proposta unistanza di riconoscimento nei
confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta,
che chiede il riconoscimento, pu presentare osservazioni.
Firme
------------------------------------------------------------------------
* Lingua
processuale: il lituano.