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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 luglio 2008 (*)

 

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro – Procedimento pregiudiziale durgenza

Nel procedimento C-195/08 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellart. 234 CE, dal Lietuvos Aukiausiasis Teismas (Lituania) con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, nella causa

Inga Rinau,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Kluka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancellieri: sig.ra C. Strmholm, amministratore, e sig. M.A. Gaudissart, capo unit,

vista la domanda del giudice del rinvio 21 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 22 maggio seguente, di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad un procedimento durgenza conformemente allart. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione 23 maggio 2008 di accogliere la domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alludienza del 26 e del 27 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

 

–        per la sig.ra Rinau, dagli avv.ti G. Balinas e G. Kaminskas, advokatai;

 

–        per il sig. Rinau, dallavv. D. Foigt, advokat;

 

–        per il governo lituano, dal sig. D. Kriauinas e dalla sig.ra R. Mackeviien, in qualit di agenti;

 

–        per il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper, in qualit di agente;

 

–        per il governo francese, dalla sig.ra A.-L. During, in qualit di agente;

 

–        per il governo lettone, dalle sig.re E. Balode-Buraka e E. Eihmane, in qualit di agenti;

 

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. ten Dam, in qualit di agente;

 

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. Jenkinson, in qualit di agente, assistita dal sig. C. Howard QC;

 

–        per la Commissione delle Comunit europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Jot e A. Steiblyt, in qualit di agenti,

sentito lavvocato generale,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e allesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il regolamento).

 

2        Tale domanda stata proposta nellambito di una controversia pendente tra la sig.ra Rinau ed il sig. Rinau in merito al ritorno in Germania della loro figlia Luisa, trattenuta in Lituania dalla sig.ra Rinau.

 

 Contesto normativo

 La Convenzione dellAia del 1980

 

3        Lart. 3 della Convenzione dellAia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la convenzione dellAia del 1980) cos recita:

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore ritenuto illecito:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b)      se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra pu in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

 

4        Ai sensi dellart. 12 de la convenzione dellAia del 1980:

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dellarticolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dellistanza presso lautorit giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, lautorit adita ordina il suo ritorno immediato.

Lautorit giudiziaria o amministrativa, bench adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se lautorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore stato condotto in un altro Stato, essa pu sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

 

5        Lart. 13 della convenzione dellAia del 1980 dispone quanto segue:

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, lautorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno dimostri:

a)      che la persona, listituzione o lente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)      che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

Lautorit giudiziaria o amministrativa pu altres rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto unet ed un grado di maturit tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorit giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dallautorit centrale o da ogni altra autorit competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

 

6        La convenzione dellAia del 1980 entrata in vigore il 1 dicembre 1983. Tutti gli Stati membri dellUnione europea sono parti contraenti.

 La normativa comunitaria

 

7        Il diciassettesimo considerando del regolamento precisa quanto segue:

In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dellAia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare larticolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilit di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e lesecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore trattenuto.

 

8        Il ventunesimo considerando del regolamento recita:

Il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

 

9        Lart. 2 del regolamento prevede quanto segue:

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

()

4)      decisione: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonch una decisione relativa alla responsabilit genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

5)      Stato membro dorigine: lo Stato membro in cui stata resa la decisione da eseguire;

6)      Stato membro dellesecuzione: lo Stato membro in cui viene chiesta lesecuzione della decisione;

7)      responsabilit genitoriale: i diritti e doveri di cui investita una persona fisica o giuridica in virt di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8)      titolare della responsabilit genitoriale: qualsiasi persona che eserciti la responsabilit di genitore su un minore;

()

11)      trasferimento illecito o mancato ritorno del minore: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. Laffidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quan[d]o uno dei titolari della responsabilit genitoriale non pu, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dellaltro titolare della responsabilit genitoriale.

 

10      Lart. 8 del regolamento cos recita:

1.      Le autorit giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilit genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.

 

11      Lart. 10 del regolamento cos dispone:

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, lautorit giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro ().

 

12      Ai sensi dellart. 11 del regolamento:

1.      Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorit competenti di uno Stato membro affinch emanino un provvedimento in base alla convenzione [dellAia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dellillecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2.      Nellapplicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dellAia del 1980, si assicurer che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ci non appaia inopportuno in ragione della sua et o del suo grado di maturit.

3.      Unautorit giurisdizionale alla quale stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure pi rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma lautorit giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al pi tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

4.      Unautorit giurisdizionale non pu rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base allarticolo 13, lettera b), della convenzione dellAia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

5.      Unautorit giurisdizionale non pu rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilit di essere ascoltata.

6.      Se unautorit giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980, lautorit giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorit centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, allautorit giurisdizionale competente o allautorit centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dellillecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. Lautorit giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dallemanazione del provvedimento contro il ritorno.

7.      A meno che lautorit giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dellillecito trasferimento o mancato ritorno non sia gi stato adita da una delle parti, lautorit giurisdizionale o lautorit centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare allautorit giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinch questultima esamini la questione dellaffidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, lautorit giurisdizionale archivia il procedimento.

8.      Nonostante lemanazione di un provvedimento contro il ritorno in base allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

 

13      Il capo III del regolamento, intitolato Riconoscimento ed esecuzione, comprende gli artt. 21-52. La sezione 4 di detto capo III, intitolata Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore, comprende gli artt. 40-45 del regolamento.

 

14      Lart. 21, nn. 1 e 3, del regolamento dispone quanto segue:

1.      Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

()

3.      Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata pu far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non pu essere riconosciuta.

 

15      Ai sensi dellart. 23 del regolamento:

Le decisioni relative alla responsabilit genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a)      se, tenuto conto dellinteresse superiore del minore, il riconoscimento manifestamente contrario allordine pubblico dello Stato membro richiesto;

().

 

16      Conformemente allart. 24 del regolamento:

Non si pu procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro dorigine. Il criterio dellordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non pu essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

 

17      Lart. 28, n. 1, del regolamento ha il seguente tenore letterale:

Le decisioni relative allesercizio della responsabilit genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purch siano state notificate.

 

18      Lart. 31 del regolamento prevede quanto segue:

1.      Lautorit giurisdizionale adita [dellistanza per la dichiarazione di esecutivit] decide senza indugio. In questa fase del procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare osservazioni.

2.      Listanza pu essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3.      In nessun caso la decisione pu formare oggetto di un riesame del merito.

 

19      Lart. 40 del regolamento prevede quanto segue:

1.      La presente sezione si applica:

()

b)      al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui allarticolo 11, paragrafo 8.

2.      Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilit genitoriale chieda il riconoscimento e lesecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

 

20      Ai sensi dellart. 42 del regolamento, intitolato Ritorno del minore:

1.      Il ritorno del minore di cui allarticolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, riconosciuto ed eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutivit e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione stata certificata nello Stato membro dorigine conformemente al paragrafo 2.

Anche se la legislazione nazionale non prevede lesecutivit di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui allarticolo 11, paragrafo 8, lautorit giurisdizionale pu dichiarare che la decisione in questione esecutiva.

2.      Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui allarticolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se:

a)      il minore ha avuto la possibilit di essere ascoltato, salvo che laudizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua et o del suo grado di maturit;

b)      le parti hanno avuto la possibilit di essere ascoltate; e

c)      lautorit giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980.

Nel caso in cui lautorit giurisdizionale o qualsiasi altra autorit adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

Il giudice dorigine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui allallegato IV (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato compilato nella lingua della decisione.

 

21      Conformemente allart. 43 del regolamento:

1.      Il diritto dello Stato membro di origine applicabile a qualsiasi rettifica del certificato.

2.      Il rilascio di un certificato a norma dellarticolo 41, paragrafo 1, o dellarticolo 42, paragrafo 1, non inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

 

22      Ai sensi dellart. 44 del regolamento, [i]l certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

 

23      Lart. 60 del regolamento cos dispone:

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

()

e)      convenzione [dellAia del 1980].

 

24      Lart. 68 del regolamento prevede quanto segue:

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici e dei mezzi dimpugnazione di cui agli articoli 21, 29, 33 e 34 e le modifiche apportate.

La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

 

25      Dalle informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione trasmesse conformemente allart. 68 del regolamento n. 2201/2003 (GU 2005, C 40, pag. 2) emerge che, in applicazione dellart. 68, primo comma, di questultimo, la Repubblica di Lituania ha comunicato alla Commissione che le istanze di cui agli artt. 21 e 29 nonch lopposizione prevista dallart. 33 del regolamento sono presentate dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas (Corte dappello) e che la decisione adottata sullopposizione di cui allart. 34 del medesimo regolamento pu formare oggetto solo di un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukiausiasis Teismas (Corte suprema).

 

26      Da tali informazioni emerge altres che listanza diretta a ottenere la dichiarazione di esecutivit, in applicazione dellart. 28, n. 1, del regolamento, di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lituania, devessere presentata dinanzi al Lietuvos apeliacinis teismas.

 

27      Ai sensi del suo art. 72, il regolamento trova applicazione sostanzialmente a partire dal 1 marzo 2005. Esso non si applica per quanto riguarda il Regno di Danimarca.

 

 Causa principale e questioni pregiudiziali

 

28      La sig.ra Rinau, cittadina lituana, e il sig. Rinau, cittadino tedesco, hanno contratto matrimonio il 27 luglio 2003 e sono stati residenti in Bergfelde (Germania). La loro figlia, Luisa, nata l11 gennaio 2005. Nel marzo 2005 i coniugi Rinau hanno iniziato a vivere separatamente. La loro figlia Luisa rimasta con sua madre. Risale a quel periodo, secondo la decisione di rinvio, lavvio di un procedimento di divorzio dinanzi allAmtsgericht Oranienburg (Pretura di Oranienburg, Germania).

 

29      Il 21 luglio 2006, dopo aver ricevuto dal sig. Rinau il permesso di lasciare il territorio tedesco con la loro figlia per un periodo di vacanze di due settimane, la sig.ra Rinau entrata, con questultima ed un figlio avuto da una precedente unione, in Lituania, dove rimasta fino ad oggi.

 

30      Il 14 agosto 2006 lAmtsgericht Oranienburg ha provvisoriamente affidato la custodia di Luisa a suo padre. L11 ottobre 2006 il Brandenburgisches Oberlandesgericht (Tribunale regionale superiore di Brandeburgo, Germania) ha respinto lappello interposto dalla sig.ra Rinau ed ha confermato la decisione dellAmtsgericht Oranienburg.

 

31      Il 30 ottobre 2006 il sig. Rinau si rivolto al Klaipdos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipda, Lituania) al fine di ottenere il ritorno in Germania di sua figlia, facendo valere la convenzione dellAia del 1980 ed il regolamento. Tale tribunale ha respinto la domanda con decisione 22 dicembre 2006.

 

32      Secondo informazioni fornite alla Corte in udienza, detta decisione 22 dicembre 2006 stata trasmessa dallavvocato del sig. Rinau allautorit centrale tedesca, che lha comunicata allAmtsgericht Oranienburg. Successivamente a tale trasmissione lautorit centrale lituana ha inviato una traduzione tedesca di detta decisione.

 

33      Con decisione 15 marzo 2007 il Lietuvos apeliacinis teismas ha riformato la decisione del Klaipdos apygardos teismas ed ha ordinato il ritorno della minore in Germania.

 

34      Nellaprile 2007 il Klaipdos apygardos teismas ha pronunciato unordinanza di sospensione dellesecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas 15 marzo 2007. Questultimo giudice ha annullato detta ordinanza con decisione 4 giugno 2007. Come stato precisato in udienza, lesecuzione della decisione 15 marzo 2007 stata sospesa a pi riprese.

 

35      La sig.ra Rinau, il 4 giugno 2007, ed il procuratore generale della Repubblica di Lituania, il 13 giugno 2007, hanno chiesto al Klaipdos apygardos teismas la riapertura del procedimento, facendo valere circostanze nuove e linteresse della minore ai sensi dellart. 13, primo comma, della convenzione dellAia del 1980. Il 19 giugno 2007 detto Tribunale ha respinto tali istanze in quanto non era competente a pronunciarsi su queste ultime, essendolo invece i giudici tedeschi. Appellata dalla sig.ra Rinau, tale decisione stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con decisione 27 agosto 2007. Tali ultime due decisioni sono state cassate dal Lietuvos Aukiausiasis Teismas con sentenza 7 gennaio 2008, che ha rinviato le dette istanze al Klaipdos apygardos teismas.

 

36      Con decisione 21 marzo 2008 il Klaipdos apygardos teismas ha nuovamente respinto tali istanze. Detta decisione stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con una decisione 30 aprile 2008. Dietro domanda della sig.ra Rinau, il 26 maggio 2008 il Lietuvos Aukiausiasis Teismas ha deciso di statuire in cassazione su tali decisioni ed ha sospeso fino alla propria pronuncia nel merito lesecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas 15 marzo 2007, che ordinava il ritorno di Luisa in Germania.

 

37      Intanto, con sentenza 20 giugno 2007, lAmtsgericht Oranienburg ha pronunciato il divorzio dei coniugi Rinau. Esso ha affidato la custodia definitiva di Luisa al sig. Rinau. In considerazione segnatamente della decisione del Klaipdos apygardos teismas 22 dicembre 2006 che negava il ritorno della minore, lAmtsgericht ha tenuto conto di tale decisione, nonch degli argomenti dedotti e ha ordinato alla sig.ra Rinau di far rientrare la minore in Germania e di affidarla alla custodia del sig. Rinau. La sig.ra Rinau non era presente alludienza dinanzi a tale giudice, ma vi era rappresentata e ha presentato osservazioni. Lo stesso giorno lAmtsgericht Oranienburg ha allegato alla sua decisione un certificato rilasciato ai sensi dellart. 42 del regolamento.

 

38      Il 20 febbraio 2008 il Brandenburgisches Oberlandesgericht ha respinto lappello interposto dalla sig.ra Rinau nei confronti di detta sentenza, confermandola quanto alla custodia di Luisa, e ha constatato che la sig.ra Rinau era gi tenuta a ricondurre la minore. La sig.ra Rinau era presente alludienza e vi ha presentato osservazioni.

 

39      La sig.ra Rinau ha presentato al Lietuvos apeliacinis teismas unistanza diretta ad ottenere il non riconoscimento della sentenza dellAmtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007, nella parte in cui essa affidava la custodia di Luisa al sig. Rinau e obbligava la madre di questultima a ricondurla a suo padre, affidandogliene la custodia.

 

40      Il 14 settembre 2007 il Lietuvos apeliacinis teismas ha adottato unordinanza che dichiarava irricevibile tale istanza della sig.ra Rinau. Ad avviso di tale giudice, il certificato rilasciato dallAmtsgericht Oranienburg ai sensi dellart. 42 del regolamento indicava che erano soddisfatte tutte le condizioni, definite al n. 2 di tale articolo, necessarie al rilascio di un certificato siffatto. Avendo ritenuto che detta sentenza, nella parte in cui ordinava il ritorno della minore in Germania, dovesse essere direttamente eseguita ai sensi delle disposizioni del capo III, sezione 4, dello stesso regolamento, senza che fosse necessario ricorrere allo speciale procedimento di exequatur del riconoscimento e dellesecuzione delle decisioni giudiziarie, il Lietuvos apeliacinis teismas ha deciso che doveva essere dichiarata irricevibile listanza della sig.ra Rinau diretta al non riconoscimento della parte di detta sentenza che la obbligava a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la custodia.

 

41      La sig.ra Rinau ha quindi proposto dinanzi al Lietuvos Aukiausiasis Teismas un ricorso per cassazione diretto allannullamento di detta ordinanza e alladozione di una nuova decisione di accoglimento della sua istanza di non riconoscimento della sentenza dellAmtsgericht Oranienburg 20 giugno 2007 nella parte in cui essa affidava la custodia di Luisa al sig. Rinau e obbligava la sig.ra Rinau a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la custodia.

 

42      Pertanto, il Lietuvos Aukiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se una parte interessata, ai sensi dellart. 21 del regolamento (...), possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta unistanza di riconoscimento della decisione.

2)      In caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice nazionale, nel momento in cui esamina listanza di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione esecutiva, debba dunque applicare lart. 31, n. 1, del regolamento (...), che dispone che [i]n questa fase del procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare osservazioni.

3)      Se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilit genitoriale ha presentato listanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro dorigine che prescrive il ritorno del minore, con lui residente, nello Stato dorigine, per la quale stato rilasciato un certificato ai sensi dellart. 42 del regolamento (...), la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (...), come previsto dallart. 40, n. 2, del suddetto regolamento.

4)      Chiarire il significato della condizione stabilita allart. 21, n. 3, del regolamento (...) fatta salva la sezione 4 del presente capo.

5)      Se ladozione di una decisione che prescrive il ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui allart. 42 del regolamento (...) da parte del giudice dello Stato membro dorigine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che prescrive il ritorno del minore nello Stato dorigine, sia conforme agli obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento (...).

6)      Se il divieto di riesame della competenza del giudice dorigine di cui allart. 24 del regolamento (...) significhi che il giudice nazionale dinanzi al quale stata presentata istanza di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non pu riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro dorigine e che non ha individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti allart. 23 del regolamento (...), debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro dorigine che prescrive il ritorno del minore se il giudice dello Stato membro dorigine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del ritorno del minore.

 

 Sul procedimento durgenza

 

43      Con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukiausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento durgenza previsto allart. 104 ter del regolamento di procedura.

 

44      Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo considerando del regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, ed allart. 11, n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessit di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale separata. Il degradarsi di tali rapporti potrebbe essere irreparabile.

 

45      Il giudice del rinvio si basa altres sul bisogno di proteggere la minore da un eventuale danno e sulla necessit di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori, il che esigerebbe parimenti il ricorso al procedimento durgenza.

 

46      Su proposta del giudice relatore, sentito lavvocato generale, la Terza Sezione della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento durgenza.

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

 

47      La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), successivamente modificata a pi riprese, mirava a facilitare tra gli Stati contraenti il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. A tal fine, essa ha introdotto regole di competenza e procedure di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in detta materia. Tali regole erano fondate sul principio della reciproca fiducia da parte di giudici di uno Stato contraente nei confronti delle decisioni adottate da giudici di un altro Stato contraente. Ai sensi del suo art. 1, tale convenzione non si applica allo stato e alla capacit delle persone fisiche, n al regime patrimoniale fra coniugi.

 

48      Considerato che linteresse del minore riveste importanza primaria in qualsiasi questione attinente alla custodia di questultimo e che occorre proteggerlo, sul piano internazionale, dagli effetti pregiudizievoli di un trasferimento o di un mancato rientro illeciti e prevedere procedimenti idonei a garantire il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale, nonch garantire la tutela del diritto di visita, stata adottata la convenzione dellAia del 1980.

 

49      Lorientamento delle convenzioni menzionate ai due punti precedenti stato ripreso dal regolamento in materia matrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale. Detto regolamento applicabile alle materie civili relative, da un lato, al divorzio, alla separazione personale ed allannullamento del matrimonio e, dallaltro, allattribuzione, allesercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilit genitoriale.

 

50      Conformemente al ventunesimo considerando del regolamento, questultimo fondato sul concetto secondo cui il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

 

51      Secondo il dodicesimo e il tredicesimo considerando del regolamento, questultimo si basa sul concetto secondo cui linteresse superiore del minore deve prevalere e, conformemente al suo trentatreesimo considerando, il regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dallart. 24 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

 

52      Il regolamento mira, in particolare, a impedire le sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato immediatamente.

 

53      Conformemente al diciassettesimo considerando dello stesso regolamento, questultimo integra le disposizioni della convenzione dellAia del 1980, che tuttavia resta applicabile.

 

54      Ai sensi del suo art. 60, il regolamento prevale sulla convenzione dellAia del 1980.

 

55       alla luce delle osservazioni e dei principi rammentati ai punti 47-54 della presente sentenza che occorre risolvere le questioni pregiudiziali proposte.

 Sulle questioni dalla quarta alla sesta

 

56      Con le sue questioni dalla quarta alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ladozione da parte di un giudice dello Stato membro dorigine di un provvedimento di ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui allart. 42 del regolamento siano conformi agli obiettivi ed alle procedure di questultimo nel caso in cui un giudice dello Stato membro in cui il minore illecitamente trattenuto abbia adottato un provvedimento di ritorno del minore verso lo Stato membro dorigine. Il giudice nazionale chiede anche di sapere se lart. 24 del regolamento debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro in cui il minore illecitamente trattenuto deve riconoscere il provvedimento, pronunciato dal giudice dello Stato membro dorigine, che dispone il ritorno di questultimo qualora tale giudice non abbia rispettato il procedimento previsto dal regolamento.

 

57      Lart. 11, n. 8, del regolamento dispone che, [n]onostante lemanazione di un provvedimento contro il ritorno in base allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

 

58      Secondo talune delle osservazioni presentate alla Corte, tale disposizione ha per effetto che un certificato pu essere rilasciato ai sensi dellart. 42 del regolamento solo qualora sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno in applicazione dellart. 13 della convenzione dellAia del 1980. Ne conseguirebbe, nella causa principale, che il fatto che il Lietuvos apeliacinis teismas abbia ordinato con la sua decisione 15 marzo 2007 il ritorno della minore avrebbe impedito ai giudici dello Stato membro dorigine di rilasciare un certificato in applicazione di detto art. 42, come deciso dallAmtsgericht Oranienburg con la sua sentenza 20 giugno 2007, confermata dalla sentenza del Brandenburgisches Oberlandesgericht 20 febbraio 2008.

 

59      Devessere accolta linterpretazione in base alla quale un certificato non pu essere rilasciato ai sensi dellart. 42 del regolamento senza che sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno.

 

60      , infatti, linterpretazione che risulta dal regolamento nel suo insieme e, segnatamente, dal suo art. 11, n. 8.

 

61      Dopo aver previsto che le decisioni adottate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri, senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento, il regolamento disciplina il riconoscimento e la dichiarazione di esecutivit delle decisioni sulla base di due modelli (artt. 21, nn. 1 e 3, 11, n. 8, 40, n. 1, e 42, n. 1). Secondo il primo modello, ladozione di una decisione di riconoscimento e la dichiarazione di esecutivit possono essere richieste secondo le procedure previste al capo III, sezione 2, del regolamento. Con il secondo modello, lesecutivit di talune decisioni relative al diritto di visita o che ordinano il ritorno del minore soggetta alle disposizioni della sezione 4 dello stesso capo.

 

62      Questultimo modello strettamente articolato sulle disposizioni della convenzione dellAia del 1980 e mira, in presenza di talune condizioni, al ritorno immediato del minore.

 

63      Bench intrinsecamente connessa ad altre materie disciplinate dal regolamento, in particolare al diritto di custodia, lesecutivit di una decisione che prescrive il ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno beneficia dellautonomia procedurale al fine di non ritardare il ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui tale minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illeciti.

 

64      Lautonomia procedurale delle disposizioni riportate agli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento e la precedenza riconosciuta alla competenza del giudice di origine nellambito del capo III, sezione 4, del regolamento sono tradotte negli artt. 43 e 44 del regolamento, le cui norme prevedono che il diritto dello Stato membro dorigine applicabile a qualsiasi rettifica del certificato, che il rilascio di questultimo non soggetto ad alcun mezzo di impugnazione e che tale certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della sentenza.

 

65      La riserva prevista allart. 21, n. 3, del regolamento, con limpiego dellespressione [f]atta salva la sezione 4, che forma oggetto della quarta questione sottoposta dal giudice del rinvio, ha la finalit di precisare che la facolt accordata da tale disposizione a qualsiasi parte interessata a chiedere ladozione di una decisione di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione pronunciata in uno Stato membro non esclude la possibilit, in presenza delle condizioni necessarie, di ricorrere al regime previsto agli artt. 11, n. 8, 40 e 42 del regolamento per il caso di un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno, dato che tale regime prevale su quello previsto alle sezioni 1 e 2 di detto capo III.

 

66      Occorre sottolineare che il procedimento previsto per il caso di un ritorno di un minore successivo ad un provvedimento contro il ritorno riprende e rafforza le disposizioni contenute agli artt. 12 e 13 della convenzione dellAia del 1980. In particolare, il termine per pronunciarsi su unistanza contraria al ritorno molto breve. Inoltre, una decisione definitiva che ordina il ritorno pu essere adottata da un giudice competente ai sensi del regolamento. Infine, il procedimento culmina con la certificazione della decisione che le conferisce una speciale esecutivit; le condizioni per il rilascio e gli effetti del certificato sono espressamente definiti nel regolamento.

 

67      Quindi, per quanto riguarda le condizioni per il rilascio, emerge dallart. 42, n. 2, del regolamento che il giudice dorigine che ha pronunciato la decisione prevista allart. 40, n. 1, lett. b), del regolamento rilascia il certificato solo se:

a)      il minore ha avuto la possibilit di essere ascoltato, salvo che laudizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua et o del suo grado di maturit;

b)      le parti hanno avuto la possibilit di essere ascoltate; e

c)      lautorit giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980.

 

68      Quanto agli effetti della certificazione, dal momento del rilascio del certificato, la decisione di ritorno del minore menzionata al detto art. 40, n. 1, lett. b), riconosciuta e beneficia dellesecutivit in un altro Stato membro, senza che sia richiesta alcuna dichiarazione che le riconosca esecutivit e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

 

69      Occorre rammentare che tale regime trova applicazione solo in caso di ritorno di un minore successivo ad un provvedimento che vieta il ritorno di cui allart. 11, n. 8, del regolamento.

 

70      Depone in tal senso detto art. 11, n. 8, del regolamento, il quale stabilisce che, [n]onostante lemanazione di un provvedimento contro il ritorno in base allarticolo 13 della convenzione dellAia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

 

71      Se vero che lespressione [n]onostante lemanazione di un provvedimento contro il ritorno contiene una certa ambiguit, la sua articolazione con lespressione una successiva decisione indica un rapporto cronologico tra un provvedimento, quello contro il ritorno, e la decisione successiva; una formulazione del genere non lascia spazio ad alcun dubbio per quanto riguarda il carattere precedente della prima decisione. 

 

72      Il diciassettesimo considerando del regolamento conferma tale interpretazione, precisando che una decisione contro il ritorno dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro.

 

73      Emerge altres dallart. 42, n. 2, lett. c), del regolamento, che impone al giudice di tener conto dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente allart. 13 della convenzione dellAia del 1980, che tale giudice pu statuire solo dopo lemanazione di un provvedimento contro il ritorno nello Stato membro dellesecuzione.

 

74      Ne discende che lart. 40, n. 1, lett. b), del regolamento costituisce una disposizione che trova applicazione solo qualora nello Stato membro dellesecuzione sia stato precedentemente emanato un provvedimento contro il ritorno.

 

75      Le conseguenze che le osservazioni citate al punto 58 della presente sentenza traggono da tale interpretazione non possono peraltro essere accolte.

 

76      Infatti, lart. 11, n. 3, del regolamento esige che i giudici ai quali stata presentata la domanda per il ritorno procedano rapidamente, utilizzando le procedure pi rapide previste dalla normativa nazionale. Il secondo comma della stessa disposizione stabilisce, inoltre, che, fatto salvo tale obiettivo di celerit, il provvedimento deve essere emanato al pi tardi sei settimane dopo la ricezione della domanda, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano.

 

77      Pi precisamente, il n. 6 di detto art. 11 prevede che, qualora un giudice abbia emanato un provvedimento contro il ritorno, tale giudice deve immediatamente trasmettere direttamente, o tramite la sua autorit centrale, una copia del provvedimento giudiziario e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, allautorit giurisdizionale competente o allautorit centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dellillecito trasferimento o mancato ritorno. Il carattere urgente di tali procedure viene rivelato altres dallultima frase dello stesso n. 6, il quale dispone che il giudice dorigine riceve tutti i documenti indicati entro un mese dallemanazione del provvedimento contro il ritorno.

 

78      Tali disposizione mirano non solo a garantire il rientro immediato del minore nello Stato membro in cui aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro illeciti, bens anche a consentire al giudice dorigine di valutare i motivi e gli elementi di prova alla base dellemanazione del provvedimento contro il ritorno.

 

79      In particolare, il giudice dorigine tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni elencate al punto 67 della presente sentenza.

 

80      Poich tale valutazione spetta, in ultima analisi, al giudice dorigine, in applicazione degli artt. 10 e 40, n. 1, lett. b), del regolamento, gli incidenti procedurali che si producono o si riproducono nello Stato membro dellesecuzione dopo lemanazione di un provvedimento contro il ritorno non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dellapplicazione del regolamento.

 

81      Se cos non fosse, il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poich lobiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dellesaurimento dei mezzi procedurali consentiti dallordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore illecitamente trattenuto. Detto rischio deve essere preso tanto pi in considerazione in quanto, trattandosi di minori in tenera et, il tempo biologico non pu essere misurato secondo criteri generali, data la struttura intellettuale e psicologica di tali minori e la rapidit con cui essa evolve.

 

82      Anche se il regolamento non ha per oggetto di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati membri, occorre tuttavia che lapplicazione di tali norme nazionali non comprometta il suo effetto utile (v., per analogia, per quanto riguarda la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sentenze 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, Racc. pag. I-1845, punti 19 e 20; 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill, Racc. pag. I-415, punto 36, e 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto 29).

 

83      Si deve aggiungere che tale interpretazione del regolamento conforme alle sue esigenze e alla sua finalit e che essa la sola che garantisce al meglio leffettivit del diritto comunitario.

 

84      Essa inoltre confermata da due elementi. Il primo si fonda sullespressione una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore, riportata allart. 11, n. 8, del regolamento, espressione che manifesta lidea secondo cui il giudice dorigine, dal momento dellemanazione del provvedimento contro il ritorno, pu essere tenuto ad adottare una o pi decisioni al fine di ottenere il ritorno del minore, compreso il caso di situazioni dimpasse procedurali o di fatto. Il secondo elemento di ordine sistemico ed basato sul fatto che, contrariamente al procedimento previsto agli artt. 33-35 del regolamento per listanza per la dichiarazione di esecutivit, decisioni emesse conformemente al capo III, sezione 4, di questultimo (diritto di visita e ritorno del minore) possono essere dichiarate esecutive dal giudice dorigine indipendentemente da qualsiasi possibilit di impugnazione, tanto nello Stato membro dorigine quanto in quello dellesecuzione.

 

85      Escludendo qualsiasi impugnazione del rilascio del certificato a norma dellart. 42, n. 1, diversa da una domanda di rettifica ai sensi dellart. 43, n. 1, del regolamento, questultimo mira ad evitare che lefficacia delle sue disposizioni sia pregiudicata da un impiego abusivo della procedura. Inoltre, lart. 68 non menziona, tra le impugnazioni, quelle proposte contro decisioni adottate in applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento.

 

86      Tali considerazioni rispondono alle peculiarit della controversia principale.

 

87      Da un lato, la sequenza delle decisioni adottate dai giudici lituani in merito tanto alla domanda per il ritorno quanto a quella diretta contro il riconoscimento della decisione certificata conformemente allart. 42 del regolamento non sembra aver rispettato lautonomia della procedura prevista da tale ultima disposizione. Daltro lato, il numero di decisioni e la loro eterogeneit (annullamenti, riforme, riaperture, sospensioni) provano che, pur essendo state eventualmente adottate le procedure interne pi rapide, i termini trascorsi erano gi, alla data del rilascio del certificato, in manifesta contraddizione con le esigenze del regolamento.

 

88      Resta da precisare che, non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito allautenticit del certificato rilasciato dallAmtsgericht Oranienburg e contenendo tale certificato tutti gli elementi richiesti dallart. 42 del regolamento, unimpugnazione del rilascio del certificato o unopposizione al suo riconoscimento avrebbero potuto solo essere respinte, conformemente allart. 43, n. 2, del regolamento, il quanto il giudice adito avrebbe solo potuto constatare lesecutivit della decisione certificata.

 

89      Alla luce di quanto precede, le questioni dalla quarta alla sesta devono essere risolte dichiarando che, una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice dorigine, irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto allart. 42 del regolamento, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito allautenticit di tale certificato ed essendo questultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello riportato allallegato IV del regolamento, lopposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno vietata ed al giudice adito spetta solo constatare lesecutivit del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

 Sulla prima questione

 

90      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una parte interessata ai sensi dellart. 21 del regolamento possa chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria senza che sia stata presentata unistanza di riconoscimento della stessa decisione.

 

91      La soluzione fornita alle questioni dalla quarta alla sesta esclude la possibilit di unistanza di non riconoscimento nel caso in cui un provvedimento di ritorno del minore sia stato adottato e certificato conformemente alle disposizioni degli artt. 11, n. 8, e 42 del regolamento.

 

92      Tuttavia, tale possibilit non pu essere esclusa in generale.

 

93      Infatti, lart. 21, n. 3, del regolamento dispone che [f]atta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata pu far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non pu essere riconosciuta. Il secondo comma dello stesso numero fissa a tal fine le regole di competenza territoriale.

 

94      Non escluso neanche che unistanza di non riconoscimento di una decisione conduca incidentalmente al riconoscimento di questultima, ipotesi in cui troverebbe applicazione il n. 4 di detto art. 21.

 

95      La possibilit di presentare unistanza di non riconoscimento senza che sia stata precedentemente proposta unistanza di riconoscimento idonea a soddisfare esigenze diverse, tanto di ordine sostanziale, segnatamente quelle attinenti allinteresse superiore del minore o alla stabilit e alla tranquillit della famiglia, quanto di natura procedurale, permettendo di anticipare la produzione di mezzi di prova che potrebbero non essere pi disponibili in seguito.

 

96      Listanza di non riconoscimento deve tuttavia rispettare la procedura prevista al capo III, sezione 2, del regolamento e, in particolare, pu essere proposta secondo le disposizioni del diritto interno solo se queste ultime non limitano la portata e gli effetti del regolamento.

 

97      La prima questione devessere quindi risolta dichiarando che, salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento, qualsiasi parte interessata pu chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata unistanza di riconoscimento di tale decisione.

 Sulla seconda questione

 

98      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, nel caso in cui occorra esaminare listanza di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale detta decisione esecutiva e sebbene non sia stata precedentemente proposta alcuna istanza di riconoscimento, in che modo debba essere applicato lart. 31, n. 1, del regolamento, in particolare il periodo ai sensi del quale [i]n questa fase del procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare osservazioni.

 

99      La riserva formulata al punto 91 della presente sentenza si applica parimenti nellambito della questione in esame. 

 

100    Con tale riserva, si deve constatare che, qualora unistanza di non riconoscimento sia stata presentata senza che sia stata precedentemente proposta unistanza di riconoscimento di tale decisione, lart. 31, n. 1, del regolamento devessere interpretato alla luce della specifica economia del capo III, sezione 2, del regolamento. Pertanto, tale disposizione deve restare inapplicata.

 

101    Infatti, lart. 31 del regolamento riguarda la dichiarazione di esecutivit. Esso dispone che, in tal caso, la parte contro la quale chiesta lesecuzione non pu presentare osservazioni. Un procedimento del genere devessere compreso in funzione del fatto che, avendo un carattere esecutivo ed unilaterale, esso non pu ammettere osservazioni dalla detta parte senza acquisire natura dichiarativa e contraddittoria, il che sarebbe in contrasto con la sua stessa logica in base alla quale i diritti della difesa sono garantiti mediante lopposizione prevista allart. 33 del regolamento.

 

102    La situazione prospettata nel caso di unistanza di non riconoscimento diversa.

 

103    La ragione di tale differenza risiede nel fatto che il richiedente, in una situazione del genere, la persona contro la quale avrebbe potuto essere presentata listanza per la dichiarazione di esecutivit.

 

104    Non essendo pi giustificate le esigenze menzionate al punto 101 della presente sentenza, la parte contro la quale viene proposta listanza di non riconoscimento non pu essere privata della possibilit di presentare osservazioni.

 

105    Qualsiasi altra soluzione tenderebbe a limitare lefficacia dellazione del richiedente, dato che loggetto del procedimento di non riconoscimento mira ad un giudizio negativo, che, per sua natura, esige il contraddittorio.

 

106    Ne discende che, come fatto valere dalla Commissione, la convenuta, che chiede il riconoscimento, pu presentare osservazioni.

 

107    Pertanto, la seconda questione devessere risolta dichiarando che lart. 31, n. 1, del regolamento, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare osservazioni, non applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta unistanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, pu presentare osservazioni.

 Sulla terza questione

 

108    Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilit genitoriale ha presentato listanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro dorigine che ordina il ritorno del minore verso lo Stato dorigine, decisione per la quale stato rilasciato un certificato ai sensi dellart. 42 del regolamento, debba esaminare tale istanza sulla base delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento, come previsto dallart. 40, n. 2, di questultimo.

 

109    Come risulta dalle soluzioni fornite alle questioni precedenti, unistanza di non riconoscimento di una decisione giudiziaria non ammessa se stato rilasciato un certificato ai sensi dellart. 42 del regolamento. In una situazione siffatta, la decisione certificata beneficia dellesecutivit, dato che non pu essere proposta alcuna opposizione al suo riconoscimento.

 

110    Non occorre quindi risolvere la terza questione.

 

 Sulle spese

 

111    Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)      Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice dorigine, irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto allart. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e allesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilit genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito allautenticit di tale certificato ed essendo questultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello riportato allallegato IV di detto regolamento, lopposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno vietata ed al giudice adito spetta solo constatare lesecutivit del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

 

2)      Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata pu chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata unistanza di riconoscimento di tale decisione.

 

3)      Lart. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, n la parte contro la quale lesecuzione viene chiesta n il minore possono presentare osservazioni, non applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta unistanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, pu presentare osservazioni.

Firme

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* Lingua processuale: il lituano.