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SENTENZA
DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 luglio
2008 (*)
Cittadinanza
dellUnione – Art. 18 CE – Direttiva 2004/38/CE –
Diritto dei cittadini dellUnione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Nel
procedimento C-33/07,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellart. 234 CE, dal Tribunalul Dmbovita (Romania) con decisione
17 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2007, nella causa
Ministerul
Administratiei si Internelor – Directia Generala de Pasapoarte
Bucuresti
contro
Gheorghe
Jipa,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dal
sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano
(relatore), A. Borg Barthet, M. Ilei ed E. Levits, giudici,
avvocato
generale: sig. J. Mazk
cancelliere:
sig. R. Grass
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
il governo rumeno, dalla sig.ra E. Ganea, in qualit di agente;
– per
il governo greco, dalle sig.re E. Skandalou e G. Papagianni, in
qualit di agenti;
– per
la Commissione delle Comunit europee, dalle sig.re D. Maidani e
I. Trifa, in qualit di agenti,
sentite le
conclusioni dellavvocato generale, presentate alludienza del 14 febbraio
2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione degli
artt. 18 CE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini
dellUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
(GU L 158, pag. 77; rettificata in GU L 229,
pag. 35).
2 Tale
domanda stata presentata nellambito di una controversia vertente su una
domanda presentata dal Minister Administratiei si Internelor –
Directia Generala de Pasapoarte Bucuresti (Ministero rumeno
dellAmministrazione e degli Interni – Direzione generale dei passaporti
di Bucarest; in prosieguo: il Minister) e volta a ottenere una decisione del
Tribunalul Dmbovita che vieti al sig. Jipa, cittadino rumeno, di recarsi
in Belgio per un periodo massimo di tre anni.
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
3 Lart. 4,
n. 1, della direttiva 2004/38 cos recita:
Senza
pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di
viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dellUnione munito di una
carta didentit o di un passaporto in corso di validit e i suoi familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di
validit hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per
recarsi in un altro Stato membro.
4 A
norma dellart. 27, nn. 1 e 2, della direttiva 2004/38:
1.
Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono
limitare la libert di circolazione [e di soggiorno] di un cittadino
dellUnione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanit pubblica. Tali
motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I
provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano
il principio di proporzionalit e sono adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono
applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
ladozione di tali provvedimenti.
Il
comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societ.
Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di
prevenzione generale non sono prese in considerazione.
La
normativa nazionale
5 Lart. 1
dellaccordo del 1995 tra il governo di Romania, da una parte, e i governi del
Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
dallaltra, relativo alla riammissione delle persone che si trovano in
situazione illegale, approvato con decreto del governo rumeno n. 825/1995
(Monitorul Oficial al Romniei del 20 ottobre 2005, n. 241; in prosieguo: laccordo di
riammissione), dispone quanto segue:
Il governo
rumeno riammette nel proprio territorio, su richiesta del governo del Belgio,
del Lussemburgo o dei Paesi Bassi e senza alcuna formalit, chiunque non
soddisfi o non soddisfi pi le condizioni dingresso o di soggiorno
rispettivamente applicabili sul territorio del Belgio, del Lussemburgo o dei
Paesi Bassi, laddove sia stabilito o si presuma che si tratti di un cittadino
rumeno.
6 Lart. 3,
nn. 1 e 3, della legge 20 luglio 2005, n. 248, relativa al regime di
libera circolazione dei cittadini rumeni allestero (Monitorul Oficial al
Romniei del 29
luglio 2005, n. 682), nella versione applicabile alla causa principale (in
prosieguo: la legge n. 248/2005), stabilisce quanto segue:
1. Lesercizio
del diritto dei cittadini rumeni alla libera circolazione allestero pu essere
limitato soltanto temporaneamente nei casi e alle condizioni previste dalla
presente legge; tale limitazione si configura come una sospensione o, a seconda
dei casi, come una limitazione dellesercizio di tale diritto.
(...)
3. La
limitazione dellesercizio del diritto [dei cittadini rumeni] alla libera
circolazione allestero consiste in un divieto temporaneo di recarsi in
determinati Stati, disposto dalle competenti autorit rumene, alle condizioni
previste dalla presente legge.
7 Lart. 38
della legge n. 248/2005 formulato nei seguenti termini:
La
limitazione dellesercizio del diritto alla libera circolazione allestero dei
cittadini rumeni pu essere disposta per un periodo massimo di tre anni
soltanto nei confronti:
a) di
una persona che sia stata rimpatriata da uno Stato in forza di un accordo di
riammissione stipulato tra la Romania e tale Stato,
b) di
una persona la cui presenza nel territorio di uno Stato, a causa dellattivit
che essa svolge o che potrebbe svolgere, arrecherebbe grave danno agli
interessi della Romania o, a seconda dei casi, alle relazioni bilaterali tra la
Romania e tale Stato.
8 Lart. 39
della legge n. 248/2005 cos dispone:
Nella
situazione prevista allart. 38, lett. a), il provvedimento
adottato su istanza della direzione generale dei passaporti, con riferimento
allo Stato dal cui territorio la persona stata rimpatriata, da parte del
Tribunale nella cui circoscrizione risiede la persona, oppure, nel caso in cui
la persona risieda allestero, dal Tribunalul Bucuresti.
Causa
principale e questioni pregiudiziali
9 Il
sig. Jipa lasciava la Romania per recarsi nel territorio del Regno del
Belgio il 10 settembre 2006. Il 26 novembre 2006, a causa della sua
situazione illegale in tale Stato membro, veniva rimpatriato in Romania ai
sensi dellaccordo di riammissione.
10 L11
gennaio 2007 il Minister presentava al Tribunalul Dmbovita una domanda
diretta ad ottenere, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge
n. 248/2005, un provvedimento che vietasse al sig. Jipa di recarsi in
Belgio per un periodo fino a un massimo di tre anni.
11 Il
giudice del rinvio sottolinea che la domanda del Minister non precisa la natura
della situazione illegale che ha condotto alla riammissione del
sig. Jipa.
12 In
tali circostanze, il Tribunalul Dmbovita ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se
lart. 18 CE (...) debba essere interpretato nel senso che osta a che
la normativa vigente in Romania (artt. 38 e 39 della [legge
n. 248/2005]) frapponga ostacoli alla libera circolazione delle persone.
2) a) Se
gli artt. 38 e 39 della legge n. 248/2005 (...), che impediscono a
una persona (cittadino rumeno e, ora, cittadino dellUnione europea) di
circolare liberamente in un altro Stato (nella fattispecie membro dellUnione
europea), costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle persone,
sancita dallart. 18 CE.
b) Se
uno Stato membro dellUnione europea (nella fattispecie la Romania) possa
disporre una limitazione allesercizio della libera circolazione dei suoi
cittadini sul territorio di un altro Stato membro.
3) a) Se
[la situazione] illegale di cui al decreto del governo [rumeno]
n. 825/1995, recante approvazione dellaccordo [di riammissione] (norma in
base alla quale stata disposta la riammissione del convenuto, che si trovava
in situazione (...) illegale), rientri nei motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza previsti dallart. 27 della direttiva 2004/38, di
modo che possa disporsi una limitazione della libert di circolazione di una
tale persona.
b) In
caso di risposta affermativa alla questione precedente, se lart. 27 della
direttiva 2004/38 (...) debba essere interpretato nel senso che gli Stati
membri possono disporre limitazioni alla libert di circolazione e di soggiorno
di un cittadino dellUnione europea per motivi di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza in modo automatico, senza verificarne il comportamento
personale.
13 Il
giudice del rinvio, ritenendo che le dette questioni richiedano una risposta
urgente da parte della Corte, in considerazione del fatto che il sig. Jipa
deve essere in grado di esercitare il suo diritto di libera circolazione o di
sapere il pi rapidamente possibile se dispone unicamente di una limitata
possibilit di esercitare tale diritto, ha chiesto alla Corte di sottoporre il
rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato ai sensi
dellart. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura.
14 Il
presidente della Corte, ritenendo che le condizioni previste al suddetto
art. 104 bis, primo comma, non fossero soddisfatte, ha respinto tale
richiesta con ordinanza 3 aprile 2007.
Sulle
questioni pregiudiziali
15 Con
le sue questioni, che opportuno trattare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 18 CE e 27 della direttiva
2004/38 ostino ad una normativa nazionale che consente di limitare il diritto
di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato
membro, in particolare perch precedentemente rimpatriato da tale Stato membro
in quanto vi si trovava in situazione illegale.
16 Nelle
loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, i governi rumeno e greco, nonch
la Commissione delle Comunit europee, sono concordi nel ritenere che tali
questioni vadano risolte affermativamente.
17 A
tale proposito, occorre anzitutto rilevare che il sig. Jipa, in quanto
cittadino rumeno, gode dello status di cittadino dellUnione ai sensi
dellart. 17, n. 1, CE e pu dunque avvalersi, eventualmente anche
nei confronti del suo Stato membro dorigine, dei diritti afferenti a tale
status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, come attribuitogli dallart. 18 CE (v.
in questo senso, in particolare, sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99,
Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punti 31-33; 26 ottobre 2006, causa
C-192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I-10451, punto 19, nonch
23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher,
Racc. pag. I-9161, punti 22 e 23).
18 Occorre
inoltre precisare che, come rilevato dallavvocato generale al paragrafo 35
delle conclusioni, il diritto alla libera circolazione comprende sia il diritto
per i cittadini dellUnione europea di entrare in uno Stato membro diverso da
quello di cui sono originari, sia il diritto di lasciare questultimo. Infatti,
come la Corte ha gi avuto occasione di sottolineare, le libert fondamentali
garantite dal Trattato CE sarebbero vanificate se lo Stato membro
dorigine, senza una valida giustificazione, potesse vietare ai suoi cittadini
di lasciare il suo territorio per entrare nel territorio di un altro Stato
membro (v. per analogia, in materia di libert di stabilimento e di libera
circolazione dei lavoratori, sentenze 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily
Mail and General Trust, Racc. pag. 5483, punto 16; 14 luglio
1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 31, e 15
dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921,
punto 97).
19 Lart. 4,
n. 1, della direttiva 2004/38 dispone peraltro espressamente che ogni
cittadino dellUnione munito di una carta didentit o di un passaporto in
corso di validit ha il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro
per recarsi in un altro Stato membro.
20 Ne
consegue che una situazione come quella del convenuto nella causa principale,
quale descritta ai punti 9 e 10 della presente sentenza, rientra nel diritto
alla libera circolazione e al libero soggiorno dei cittadini dellUnione negli
Stati membri.
21 Infine,
va ricordato che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dellUnione
non incondizionato e pu essere subordinato alle limitazioni e alle
condizioni previste dal Trattato nonch dalle relative disposizioni di
attuazione (v. in questo senso, segnatamente, sentenze 11 aprile 2000, causa
C-356/98, Kaba, Racc. pag. I-2623, punto 30; 6 marzo 2003, causa
C-466/00, Kaba, Racc. pag. I-2219, punto 46, e 10 aprile 2008,
causa C-398/06, Commissione/Paesi Bassi, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 27).
22 Per
quanto riguarda la causa principale, le dette limitazioni e condizioni discendono,
in particolare, dallart. 27, n. 1, della direttiva 2004/38,
disposizione che consente agli Stati membri di limitare la libert di
circolazione dei cittadini dellUnione o dei loro familiari per motivi, tra
laltro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
23 A
tale riguardo la Corte ha sempre sottolineato che, se vero che gli Stati
membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro
necessit nazionali – che possono variare da uno Stato membro allaltro e
da unepoca allaltra – le esigenze dellordine pubblico e della pubblica
sicurezza, resta il fatto che, nel contesto comunitario, specie in quanto
autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione
delle persone, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di
guisa che la loro portata non pu essere determinata unilateralmente da
ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunit
europea (v., in tal senso, sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili,
Racc. pag. 1219, punti 26 e 27; 27 ottobre 1977, causa 30/77,
Bouchereau, Racc. pag. 1999, punti 33 e 34; 14 marzo 2000, causa
C-54/99, glise de scientologie, Racc. pag. I-1335, punto 17,
nonch 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, Racc. pag. I-9609,
punti 30 e 31). La giurisprudenza ha in tal senso precisato che la nozione
di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione
dellordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, lesistenza di
una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un
interesse fondamentale della societ (v., in particolare, citate sentenze
Rutili, punto 28; Bouchereau, punto 35, nonch 29 aprile 2004, cause
riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I-5257,
punto 66).
24 Una
siffatta delimitazione delle deroghe al detto principio fondamentale idonee ad
essere invocate da uno Stato membro comporta in particolare, come emerge
dallart. 27, n. 2, della direttiva 2004/38, che i provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per essere
giustificati devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale
della persona nei riguardi della quale vengono applicati, mentre
giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di
prevenzione generale non possono essere prese in considerazione.
25 Occorre
aggiungere che, come giustamente rilevato dal governo rumeno, dalla
Commissione, nonch dallavvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni,
un provvedimento che limiti lesercizio del diritto alla libera circolazione
deve essere adottato alla luce di considerazioni afferenti alla tutela
dellordine pubblico o della pubblica sicurezza dello Stato membro che prende
tale provvedimento. Esso non pu pertanto essere fondato esclusivamente su
motivi dedotti da un altro Stato membro per giustificare, come nella causa
principale, una decisione di allontanamento di un cittadino comunitario dal
territorio di questultimo Stato. Questa considerazione non esclude tuttavia
che si possa tener conto di siffatti motivi nel contesto della valutazione
effettuata dalle autorit nazionali competenti per adottare il provvedimento
restrittivo della libera circolazione (v., per analogia, sentenza 31 gennaio
2006, causa C-503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1097,
punto 53).
26 In
altri termini, in una situazione come quella della causa principale, la
circostanza che un cittadino dellUnione sia stato oggetto di un provvedimento
di rimpatrio dal territorio di un altro Stato membro in cui soggiornava
irregolarmente non pu essere presa in considerazione dal suo Stato membro
dorigine per limitare il diritto alla libera circolazione di tale cittadino,
se non nei limiti in cui il comportamento personale di questultimo costituisca
una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un
interesse fondamentale della societ.
27 Orbene,
la situazione da cui scaturita la controversia nella causa principale non
sembra soddisfare le condizioni ricordate ai punti 22-26 della presente
sentenza. Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio e dalle
osservazioni scritte del governo rumeno sembra emergere, in particolare, che la
domanda del Minister volta a limitare il diritto alla libera circolazione del
sig. Jipa si fonda esclusivamente sul provvedimento di rimpatrio dal
territorio del Regno del Belgio di cui stato destinatario per essersi trovato
in situazione irregolare in tale Stato membro, a prescindere da qualsivoglia
valutazione specifica del comportamento personale dellinteressato e senza
alcun riferimento a una qualsiasi minaccia che egli rappresenterebbe per
lordine pubblico e la pubblica sicurezza. Nelle sue osservazioni scritte il
governo rumeno precisa peraltro che nemmeno la decisione delle autorit belghe
che ha disposto il rimpatrio del sig. Jipa era fondata su motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza.
28 Tuttavia,
spetta al giudice del rinvio effettuare i necessari accertamenti a tale
riguardo, basandosi sugli elementi di fatto e di diritto che, nella causa
principale, hanno motivato la domanda formulata dal Minister e diretta a
limitare il diritto di uscita del sig. Jipa.
29 Nellambito
di siffatta valutazione, il giudice del rinvio dovr parimenti accertare se la
detta limitazione del diritto di uscita sia idonea a garantire la realizzazione
dellobiettivo che persegue e se non ecceda quanto necessario per conseguire
tale obiettivo. Dallart. 27, n. 2, della direttiva 2004/38, nonch
dalla costante giurisprudenza della Corte, emerge infatti che un provvedimento
restrittivo del diritto alla libera circolazione pu essere giustificato solo
se rispetta il principio di proporzionalit (v. in questo senso, in
particolare, sentenze 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e
C-332/91, Allu e a., Racc. pag. I-4309, punto 15; 17
settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I-7091,
punto 91, nonch 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal,
Racc. pag. I-10981, punto 43).
30 Occorre
pertanto risolvere le questioni sollevate nel senso che gli
artt. 18 CE e 27 della direttiva 2004/38 non ostano a una normativa
nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato
membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare
perch stato precedentemente rimpatriato da questultimo in quanto vi si
trovava in situazione illegale, a condizione che, da una parte, il
comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale
della societ e, dallaltra, il provvedimento restrittivo che si intende
adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dellobiettivo che persegue e
non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice
del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si
presenti in questi termini.
Sulle
spese
31 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Gli
artt. 18 CE e 27 della direttivadel Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini
dellUnione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non
ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un
cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato
membro, in particolare perch stato precedentemente rimpatriato da
questultimo in quanto vi si trovava in situazione illegale, a condizione
che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della societ e, dallaltra, il provvedimento restrittivo che si
intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dellobiettivo che persegue
e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice
del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si
presenti in questi termini.
Firme
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* Lingua
processuale: il rumeno.