REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Giancarlo Luttazi - Presidente;

- Dr.ssa Antonella Mangia - Giudice;

- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3424/08 R.G. proposto da XU WEI elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Di Bartolo n. 22 presso lo studio dellĠavv. Paolo Pintor che la rappresenta e difende nel presente giudizio

CONTRO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellĠAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per lĠannullamento del provvedimento prot. n. 112 del 18/01/08 con cui il Consolato Generale dĠItalia in Canton (Cina) ha respinto la richiesta di visto dĠingresso presentata da XU Wei;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 15 maggio 2008 fissata per lĠesame dellĠistanza cautelare formulata dalla ricorrente;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71 consentendolo lĠoggetto della causa, lĠintegritˆ del contraddittorio e la completezza dellĠistruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 15 maggio 2008 della possibilitˆ di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71;

Ritenuto, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 112 del 18/01/08 con cui il Consolato Generale dĠItalia in Canton (Cina) ha respinto la richiesta di visto dĠingresso presentata da XU Wei;

Considerato, in diritto, che il ricorso  fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui sono stati dedotti il difetto di motivazione dellĠatto impugnato e lĠelusione dellĠordinanza cautelare emessa da questo Tribunale in data 20/11/07 nel proc. n. 8823/07 R.G. vertente tra le medesime parti;

Considerato che con il predetto provvedimento giurisdizionale  stato ritenuto illegittimo, in quanto privo di idonea motivazione, il precedente diniego di visto emesso dal Consolato in data 31/07/07;

Rilevato, pertanto, che, ai fini del riesame della richiesta di visto dĠingresso presentata dalla ricorrente, gravava sullĠamministrazione uno specifico obbligo di motivazione derivante non solo dallĠart. 4 d. lgs. n. 286/98, cos“ come interpretato da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma n. 1778/05), ma anche dalla citata ordinanza cautelare;

Considerato che nella fattispecie tale obbligo non risulta adempiuto avendo il Consolato motivato il diniego di visto con riferimento generico allĠesistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui lĠesistenza dello stesso  stata desunta dallĠamministrazione;

Considerato per questi motivi che il ricorso  fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dellĠatto impugnato;

Ritenuto di dovere porre a carico dellĠAmministrazione resistente, in quanto soccombente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo, deve essere corrisposto direttamente ex art. 93 c.p.c. allĠavv. Paolo Pintor, difensore antistatario della ricorrente che ha formulato esplicita richiesta in tal senso;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10Ħ e 26 comma 4Ħ L. n. 1034/71:

1) accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla lĠatto impugnato;

2) condanna lĠamministrazione resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo, liquidato in euro mille/00 per diritti ed onorari oltre IVA, CPA ed ulteriori accessori di legge, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. allĠavv. Paolo Pintor, difensore antistatario della ricorrente;

3) ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2008.

LĠESTENSORE                         IL PRESIDENTE