REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent.0982/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Gen. 0201/08

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo Zingales           Presidente

Dr.ssa Rosalia Messina             Consigliere

Dott. Pancrazio Maria Savasta     Consigliere Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso nĦ 201/08 R.G. proposto da Mendez Downs Carlos Enrique, rappresentato e difeso dallĠavv. Rosa Emanuela Lo Faro, presso il cui studio  elettivamente domiciliato in Catania Via Asiago n. 23;

contro

Ministero dellĠInterno – Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;

per lĠannullamento

del decreto di rigetto nr.75cat.A12/07 per il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi della legge 286/98 art. 18 del Questore della provincia di Catania emesso in data 19.11.2007, notificato in data 26.11.2007.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di Consiglio del 10.4.2008 il Consigliere Dr. Pancrazio Savasta;

Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;

Visto l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar pu˜ definire il giudizio nel merito, a norma dellĠart. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 legge 286/98 durante l'udienza preliminare relativa al procedimento nr.13362/06 e nr.11370/06 del 03.05.2007, in seno al quale il P.M. ha formulato parere favorevole.

Indi, iniziava il percorso della protezione sociale inserendosi e collaborando con l'associazione Penelope, rispettando il progetto individualizzato.

Nonostante ci˜, veniva invitato a ritirare il decreto di rigetto nr.75cat.A12/07 in data 19.11.2007 e contestualmente apprendeva che il P.M., cambiando opinione, aveva ritenuto non pi sussistenti le ragioni della permanenza presso il territorio italiano.

Con ricorso notificato il 16.1.2008 e depositato il 24.1.2008, il ricorrente ha impugnato detto ultimo provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:

1)MOTIVAZIONE INCONGRUA, INSUFFICIENTE.

2)VIOLAZIONE DI LEGGE RELATIVA ALLĠART 7 LEGGE N.241/90.

3) ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Il Collegio ritiene fondato il primo ed il terzo motivo di gravame.

Invero, il provvedimento adottato appare in contrasto con la Circolare prot. n. 11050/M(8) del 28.5.2007 del Ministero dellĠInterno.

La stessa cos“ espressamente si esprime:

I Sig.ri Questori dovranno valutare la sussistenza delle circostanze stabilite nel citato art. 18, in relazione al potere di proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto all'art. 27 del D.P.R. n. 394 del 1999.

Detta proposta, infatti, pu˜ legittimamente provenire dai servizi sociali degli Enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati alla lett. a) del medesimo art. 27 che nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

In questo caso, spetta al Questore valutare la gravitˆ ed attualitˆ del pericolo anche sulla base degli elementi indicati nella proposta cos“ avanzata. Occorre ricordare che il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non  condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia nŽ alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autoritˆ giudiziaria. Non  nemmeno richiesto di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica.

Diversamente occorre procedere nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento. Per questa evenienza, la proposta sarˆ avanzata dal Procuratore della Repubblica che dovrˆ offrire al Questore anche gli elementi necessari a valutare la gravitˆ e l'attualitˆ del pericolo.

Ove la proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterˆ al Questore chiedere e acquisire dal Procuratore della Repubblica uno specifico parere. Fermo il rispetto dei suddetti adempimenti che dovranno essere adottati in relazione al descritto potere di proposta i Sig.ri Questori, qualora accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, dovranno autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo per l'incolumitˆ dello stesso - quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una organizzazione criminale - e, ove tale situazione sussista, prescindendo dalla sua disponibilitˆ a denunciare o a collaborare, procedere al rilascio, nel pi breve tempo possibile, del permesso di soggiorno alle condizioni descritte dall'art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 394 del 1999.

Si ribadisce l'importanza che tale valutazione consideri anche attentamente i rischi concreti ai quali potrebbero essere esposti, a seguito del rimpatrio nel Paese di origine, sia lo straniero interessato che i suoi familiari.

La chiarezza delle Istruzioni fornite dalla Circolare esime il Collegio da qualsiasi ulteriore considerazione.

SicchŽ, il competente Ufficio dovrˆ ripronunciarsi autonomamente, valutando le circostanze poste a fondamento dellĠistanza e considerando attentamente i rischi cui il ricorrente  esposto, nonchŽ tutte le indicate prescrizione contenute nel sopra indicato atto di indirizzo, dal quale lĠAmministrazione si  discostato senza rappresentare alcuna motivazione.

Consegue lĠaccoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dellĠAmministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Questura di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Û mille/00, oltre I.V.A., C.P.A. ed importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 10.4.2008.

L'Estensore Il Presidente

(Dott. Pancrazio Savasta) (Dott. Vincenzo Zingales)

 

 

 

Depositata nella Segreteria 28 maggio 2008