DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
disposizioni  volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente
per   contrastare   fenomeni   di   illegalita'   diffusa   collegati
all'immigrazione  illegale  e  alla criminalita' organizzata, nonche'
norme  dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in
relazione  all'incremento  degli  incidenti stradali e delle relative
vittime;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Modifiche al codice penale
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  235 (Espulsione  od  allontanamento  dello  straniero  dallo
Stato). - Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello  straniero  ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi  espressamente  preveduti  dalla  legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
  Il   trasgressore   dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni»;
    b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  312 (Espulsione  od  allontanamento  dello  straniero  dallo
Stato). - Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello  straniero  ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi  espressamente  preveduti  dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino  di  Stato  dell'Unione  europea sia condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti
da questo titolo.
  Il   trasgressore   dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.»;
    c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al  secondo  comma,  la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
      2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  «Si  applica  la  pena  della  reclusione da tre a dieci anni se il
fatto  e'  commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
    1) soggetto    in   stato   di   ebbrezza   alcolica   ai   sensi
dell'articolo 186,   comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    2) soggetto   sotto   l'effetto   di   sostanze   stupefacenti  o
psicotrope.»;
    3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
    d) al  terzo  comma  dell'articolo 590,  e'  aggiunto il seguente
periodo:
  «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il  fatto  e'  commesso  da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
soggetto  sotto  l'effetto  di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena  per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni
e  la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni.»;
    e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
  «Art.  590-bis (Computo  delle  circostanze). -  Quando  ricorre la
circostanza  di  cui  all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui   all'articolo 590,  quarto  comma,  le  concorrenti  circostanze
attenuanti,  diverse  da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono  essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le  diminuzioni  si  operano  sulla  quantita' di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
    f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il
seguente:
  «11-bis. Se   il  fatto  e'  commesso  da  soggetto  che  si  trovi
illegalmente sul territorio nazionale.».

        
      
                               Art. 2.
               Modifiche al codice di procedura penale
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. L'autorita'   giudiziaria   procede,   altresi',  anche  su
richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui
sono  comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o
la  commercializzazione  quando le stesse sono di difficile custodia,
ovvero   quando   la   custodia  risulta  particolarmente  onerosa  o
pericolosa  per  la  sicurezza,  la salute o l'igiene pubblica ovvero
quando,   anche   all'esito   di   accertamenti   compiuti  ai  sensi
dell'articolo 360,   risulti  evidente  la  violazione  dei  predetti
divieti.  L'autorita'  giudiziaria  dispone il prelievo di uno o piu'
campioni  con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
  3-ter. Nei  casi  di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la  polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione  del  sequestro,  puo' procedere alla distruzione delle
merci  contraffatte  sequestrate,  previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria.  La  distruzione  puo'  avvenire  dopo  15 giorni  dalla
comunicazione  salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E'
fatta  salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari.»;
    b) al    comma 1    dell'articolo 371-bis,    dopo   le   parole:
«nell'articolo 51,  comma  3-bis»  sono  inserite  le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione»;
    c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
  «4. Il  pubblico  ministero,  quando l'arresto in flagranza e' gia'
stato  convalidato,  procede  al  giudizio  direttissimo  presentando
l'imputato  in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
    d) al  comma 5  dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito
dal  seguente:  «Il  pubblico  ministero  procede inoltre al giudizio
direttissimo,  salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti  della  persona  che  nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione.»;
    e) al  comma 1  dell'articolo 450,  le  parole:  «Se  ritiene  di
procedere  a  giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
    f) al   comma 1   dell'articolo 453,   le  parole:  «il  pubblico
ministero  puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che
cio'  pregiudichi  gravemente  le  indagini,  il  pubblico  ministero
chiede»;
    g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche
fuori  dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro
centottanta  giorni  dall'esecuzione  della  misura,  per il reato in
relazione  al  quale  la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato  di  custodia  cautelare,  salvo  che  la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
  1-ter. La  richiesta  di  cui  al  comma 1-bis e' formulata dopo la
definizione  del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il
decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
    h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei  casi  di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e'  stata  revocata  o  annullata  per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.»;
    i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
    l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
    m) all'articolo 656,  comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis,
624-bis, e 628 del codice penale,».

        
      
                               Art. 3.
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
  1. All'articolo 4,  comma 1,  lettera a),  del  decreto legislativo
28 agosto  2000,  n.  274,  dopo  le  parole: «derivi una malattia di
durata  superiore  a  venti  giorni»  sono  inserite  le seguenti: «,
nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie  di cui all'articolo 590,
terzo  comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope,».

        
      
                               Art. 4.
       Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
                     e successive modificazioni
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
    b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono  sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: «Con la sentenza di
condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e'  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale e' stato
commesso  il  reato  ai  sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato.  Il  veicolo  sottoposto  a  sequestro puo' essere affidato in
custodia  al  trasgressore.  La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-bis.»;
    c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
  «2-quinquies. Salvo  che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra
persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
    d) al  comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
  «Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di
rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
    e) al  comma 7,  terzo  periodo,  le  parole:  «Dalle  violazioni
conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta»;
    f) al  comma 7,  quinto  periodo,  le  parole:  «Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni  nel  corso  di un biennio,», sono
sostituite  dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
  2. Al  comma 1  dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto  fino  a  tre  mesi»,  sono  sostituite dalle seguenti: «e'
punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
    b) alla  fine  e'  aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni  dell'articolo 186,  comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo,  nonche'  quelle  di  cui  al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
  3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 6,  le  parole:  «da  tre  mesi  a  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
    b) al  comma 7,  le  parole:  «da  sei  mesi  a  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
  4. All'articolo 222,  comma 2,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto
in  stato  di  ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c),   ovvero   da   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti   o   psicotrope,   il   giudice   applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.».

        
      
                               Art. 5.
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  1. All'articolo  12  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
cede  a  titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad
un  cittadino  straniero  irregolarmente  soggiornante nel territorio
dello  Stato  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna   con   provvedimento   irrevocabile  comporta  la  confisca
dell'immobile,  salvo  che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano,  in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di  gestione  e  destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni  confiscati sono
destinate   al   potenziamento   delle  attivita'  di  prevenzione  e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

        
      
                               Art. 6.
Modifica  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
                        di competenza statale
  1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
    a) all'emanazione  degli atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
    b) allo  svolgimento  delle  funzioni  affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
    c) alla  vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
  2.  Il  sindaco,  nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le   Forze   di  polizia  statali,  nell'ambito  delle  direttive  di
coordinamento   impartite   dal  Ministro  dell'interno  -  Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza.
  3.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',
alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di popolazione e agli
adempimenti  demandatigli  dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
  4.  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta, con atto
motivato  e  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento,
provvedimenti  contingibili  e  urgenti  al  fine  di  prevenire e di
eliminare  gravi  pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza  urbana.  I  provvedimenti  di  cui  al presente comma sono
tempestivamente   comunicati   al   prefetto   anche  ai  fini  della
predisposizione   degli   strumenti   ritenuti  necessari  alla  loro
attuazione.
  5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare
conseguenze  sull'ordinata  convivenza  delle  popolazioni dei comuni
contigui  o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale  prendono  parte  i  sindaci  interessati,  il presidente della
provincia  e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati
dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
  6.   In   casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico  o  con
l'inquinamento  atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a causa di
circostanze   straordinarie  si  verifichino  particolari  necessita'
dell'utenza  o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco puo'
modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente  competenti  delle  amministrazioni interessate, gli
orari  di  apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
  7.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma 4 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco  puo'  provvedere  d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
  8.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
  9.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo, il
prefetto   puo'   disporre   ispezioni   per  accertare  il  regolare
svolgimento  dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
  10.   Nelle   materie   previste   dai   commi 1   e   3,   nonche'
dall'articolo 14,  il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo'
delegare  l'esercizio  delle  funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio  circoscrizionale;  ove  non siano costituiti gli organi di
decentramento  comunale,  il  sindaco  puo'  conferire la delega a un
consigliere  comunale  per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
  11.  Nelle  fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di
inerzia  del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni
previste  dal  comma 10,  il  prefetto  puo'  intervenire con proprio
provvedimento.
  12.  Il  Ministro  dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per
l'esercizio  delle  funzioni  previste dal presente articolo da parte
del sindaco.».

        
      
                               Art. 7.
         Collaborazione della polizia municipale nell'ambito
          dei piani coordinati di controllo del territorio
  1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1
dell'articolo 17  della  legge  26 marzo  2001, n. 128, determinano i
rapporti  di  reciproca collaborazione fra i contingenti di personale
della  polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le
stesse  finalita',  con decreto da adottare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  della
giustizia,  di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della difesa,
determina  le  procedure  da  osservare  per  assicurare, nel caso di
interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di
Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attivita' investigativa.

        
      
                               Art. 8.
             Accesso della polizia municipale al Centro
            elaborazione dati del Ministero dell'interno
  1.  All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «schedario  dei  veicoli rubati o
rinvenuti  e  allo  schedario  dei  documenti  d'identita'  rubati  o
smarriti operanti»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  personale  di  cui  al  comma 1 puo' essere, altresi',
abilitato  all'inserimento,  presso  il  Centro elaborazione dati ivi
indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

        
      
                               Art. 9.
               Centri di identificazione ed espulsione
  1.  Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di
permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in
tutte  le  disposizioni  di  legge  o di regolamento, dalle seguenti:
«centro  di  identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione
delle medesime strutture.

        
      
                              Art. 10.
             Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
  1.  Alla  legge  31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2.  - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono  essere  proposte  dal  Procuratore  nazionale antimafia, dal
Procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto  ove  dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione  investigativa  antimafia,  anche  se  non  vi  e' stato il
preventivo  avviso,  le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di  residenza  o  di  dimora  abituale,  di  cui  al primo e al terzo
comma dell'articolo 3  della  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423,  e
successive modificazioni.
  2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente  condannata  per  un  delitto  non  colposo,  con  la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto  alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'articolo 4,  quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
si  applicano  le  disposizioni  dei  commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.»;
    b) all'articolo 2-bis,  comma 1,  dopo le parole: «Il procuratore
della  Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della
Repubblica   presso  il  tribunale  del  capoluogo  di  distretto  in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
    c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
      1)   al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  «A  richiesta  del
procuratore  della  Repubblica,»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto   in   relazione   ai   reati   previsti  dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
      2)   al   sesto  comma,  dopo  le  parole:  «su  richiesta  del
procuratore  della  Repubblica»  sono  inserite  le  seguenti: «, del
procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto   in   relazione   ai   reati   previsti  dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
      3)   al  settimo  comma,  dopo  le  parole:  «su  proposta  del
procuratore  della  Repubblica»  sono  inserite  le  seguenti: «, del
procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto   in   relazione   ai   reati   previsti  dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
    d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  al  settimo  comma,  dopo  le  parole:  «su  richiesta  del
procuratore  della  Repubblica»  sono  inserite  le  seguenti: «, del
procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto   in   relazione   ai   reati   previsti  dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
    e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
      1)   al   comma 1,   dopo  le  parole:  «il  Procuratore  della
Repubblica»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  il  Procuratore della
Repubblica   presso  il  tribunale  del  capoluogo  di  distretto  in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
      2)   al   comma 5,   dopo  le  parole:  «il  procuratore  della
Repubblica»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  il  procuratore della
Repubblica   presso  il  tribunale  del  capoluogo  di  distretto  in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
    f) all'articolo 10-quater,  secondo  comma,  dopo  le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti
«, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo
di   distretto  in  relazione  ai  reati  previsti  dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale».

        
      
                              Art. 11.
             Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
  1.  All'articolo 19,  primo  comma,  della legge 22 maggio 1975, n.
152,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi
previsti  dal  presente  comma competente  a  richiedere le misure di
prevenzione  e'  anche  il  Procuratore  della  Repubblica  presso il
tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

        
      
                              Art. 12.
          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
  1.  Dopo  l'articolo 110-bis  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e' inserito il seguente:
  «Art.  110-ter  (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione).  - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre,
nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione
e   previa   intesa   con  il  competente  procuratore  distrettuale,
l'applicazione  temporanea  di  magistrati  della direzione nazionale
antimafia  alle  procure  distrettuali  per la trattazione di singoli
procedimenti  di  prevenzione.  Si  applica,  in  quanto compatibile,
l'articolo 110-bis.
  2.  Se  ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale  presso  la  Corte  d'appello puo', per giustificati motivi,
disporre  che  le  funzioni  di pubblico ministero per la trattazione
delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato
designato   dal   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  giudice
competente.».

        
      
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano

        
      

26.05.2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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