(Sergio Briguglio
3/5/2008)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 30 Aprile 2008)
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
2. Categorie
di ingresso (*)
3.
Programmazione dei flussi (*)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
5. Permesso
di soggiorno (*)
6. Iscrizione
anagrafica (*)
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
11.
Formazione di lavoratori allĠestero (*)
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ
scientifica (*)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
15. Professioni
(*)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
17. Minori
stranieri (*)
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
19. Respingimento
alla frontiera (*)
20. Espulsione
(*)
21. Trattenimento
nei CPT (*)
22. Sanzioni a
carico di terzi (*)
23. Stranieri
condannati o detenuti (*)
24. Assistenza
sanitaria (*)
25. Previdenza
sociale (*)
26. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
27. Enti di
patronato (*)
28. Politiche
di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)
29. Discriminazione
(*)
30. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
31. Procedure per
riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)
32. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (*)
33. Contenuto
della protezione internazionale (*)
34. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati (*)
35. Norme
transitorie (*)
36. Protezione
temporanea (*)
37. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
38. Cittadinanza
(*)
39. Apolidia (*)
40. Norme a
regime (*)
41. Neocomunitari
(*)
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)
Ambito di applicazione
o
iscrizione anagrafica del genitore comunitario di
minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)
o
iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
o
erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i
cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a
prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del
paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)
o
erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o
essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione
sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008)
Carta dei valori
Diritti del cittadino
straniero
Diritti del lavoratore
straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93,
ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o
i posti (art.
1, DPCM 174/94)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle
altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87
o
le funzioni
(art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona
esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la
determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento
da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della
cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato
da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e
26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005:
-
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2
T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2
DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato
coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo
pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
-
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari
(art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compleso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana
(disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico
urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono
derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2,
L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui
all'all. A RD 148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi
motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nello stabilire l'accesso ai
soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore
del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa
comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese
pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
-
violano le normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
Certificazioni
Modalita' di adozione dei
provvedimenti negativi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32
Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita'
di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile)
dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di
cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta'
inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il
pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali
2. Categorie
di ingresso (*)
Categorie di ingresso; ordine
di grandezza dei flussi
o
Quote programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della
quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non
gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o
Numeri:
-
turismo: circa 400.000 per anno
-
affari: circa 130.000 per anno
o
Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti =>
possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006
-
richiesta asilo: circa 10.000 (riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto
dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
3.
Programmazione dei flussi (*)
Documento programmatico;
decreti di programmazione dei flussi
Prassi e decisioni particolari
Contenuto dei decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini
(1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva:
lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00:
stagionali (10.000);
-
DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000,
meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo
(2.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con
accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni
nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000),
lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000),
informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni):
stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati
allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);
-
Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni):
stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi
(3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la
possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa
– ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di
pubblicazione del decreto);
-
Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni):
stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni):
stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria):
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000),
marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi
(1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori
coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al
31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria):
stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001
o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia,
Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia,
Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro
3/03)
-
DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali
(8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002,
o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori,
imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da
studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani
residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o
altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300
egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali: 1850 sportivi
professionisti
o
2004:
-
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria):
stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002
o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da
Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a
un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore
fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione
transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare
precedente)
-
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500
lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia:
3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria:
2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad Albania,
Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e
2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati
con circ. Minlavoro 44/04 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza
per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e
Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da
Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/04)
-
DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori
subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e
Ungheria)
-
DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori
stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza
per il lavoro agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali: 1691 sportivi
professionisti
o
2005:
-
DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500,
di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati
non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori,
imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale,
liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti
di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati
da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
-
DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori
subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e
Ungheria)
-
Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto
alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000
stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia,
Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi
che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno
2003 o 2004
-
Circ. Minlavoro 31/05: Ridistribuzione di quote: invece
che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi
accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione
all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, ĉ 80 egiziani,
800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri
paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste
di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ. Minlavoro 39/05: Ridistribuzione di quote: 972
ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (priorit per
domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72
tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30
srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalit" (50 per lavoro
domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori);
200 ingressi per lavoratori stagionali
o
2006:
-
DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500
nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini,
1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -,
78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000
per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i
moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o
personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000
per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile
in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori
che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori
subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e
Ungheria)
-
DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da
Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e
Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di
domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ. Minsolidarieta' 29/12/2005: ridistribuzione di
quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per
pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100
per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita'
privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza
alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro);
quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il
21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)
o
2007:
-
DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000
lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non
stagionali formati all'estero
-
DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000,
di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi,
8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500
moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500
cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900
lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o
personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per
autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima,
30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato,
2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela;
consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie
indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da
date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
o
2008:
-
DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000
lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007
Osservazioni generali
o
programmazione dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri
o
restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote
privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate
superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia (*)
Visto di ingresso: obbligo ed
esonero
o
ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore
a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi
(elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)
Tipi di visto
o
tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone
internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per
familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008:
transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
Documentazione richiesta
o
passaporto
valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono
essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a
prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno
11/1/05); nota: documenti equivalenti:
-
documento di viaggio per apolidi
-
documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente,
per titolare di protezione sussidiaria)
-
titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a
ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono
cittadini)
-
lasciapassare delle Nazioni Unite
-
documento individuale rilasciato da un Quartier
Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
-
libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per
l'esercizio della loro attivita' professionale
-
documento di navigazione aerea
-
carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini
di uno Stato dell'Unione Europea
-
carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini
degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi
13/12/1957)
o
documentazione su
-
finalitaĠ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00;
nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo
che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito
dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata
(Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto
indicato dal Decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con altri
ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio
2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti
per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000 (nota: mai aggiornato)
Motivi di diniego
o
mancanza dei requisiti previsti
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al
seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a
patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti
stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina,
reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da
destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione
non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della
effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006); nota:
irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non
si applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegali per il quale sia
rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con
divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e
sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto
per ricongiungimento); nota: si
tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione
o
lavoro subordinato: 30 gg
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in
contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel
senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di
diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un
avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero
essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";
¤
se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi
per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere
motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato ")
o
resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego;
l'Amministrazione non puo' esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla motivazione del diniego (TAR Lazio)
Ingresso nel territorio dello
Stato
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato
o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen
e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da
D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale
o
spetta allo straniero (da Sent. Cass. 7668/2004) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione
del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e'
certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera
italiana in caso di ingresso da paese non
appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese
Schengen (unitamente a copia della
dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere
richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del
soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno
26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007)
o
art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a
data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che
il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita'
di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento
della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)
Uscita e reingresso; limite
alla durata delle assenze
Contraffazione
5. Permesso
di soggiorno (*)
Richiesta del permesso
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a
data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004; di fatto difficile da
ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a
data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che
il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita'
di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento
della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero dall'obbligo di
richiesta del permesso
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a
data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se
questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo
(sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria
o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero
e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione
cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e'
attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti
della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro
a data apposto dall'autorita' del paese
Schengen (circ. Mininterno 7/8/2007)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rilascio
Formato del permesso
Requisiti e documentazione
necessaria per il rilascio del permesso
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellĠinterno sui
mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati
al numero di persone a carico
o
disponibilitaĠ di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per
certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione
privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di durata <
3 mesi
Modalita' di presentazione
della richiesta di rilascio
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa
occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di
permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio,
tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva,
giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso
di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi
umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per
la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e'
predisposa dallo Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile,
gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio
nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2
(per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato in busta
(presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la
documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in
formato elettronico, la ricevuta di un versamento di Û 27.50 (Decr. Ministero
dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli
uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca
da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella busta sia
presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno
11/12/2006) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita'
del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi
delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al
centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del
richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006)
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006); nota:
verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su
sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del
diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul
permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera
complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del
titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di
riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno
in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione
all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via telematica lo
stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del permesso rilasciato
in corrispondenza a un visto di ingresso
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque <
1 anno
o
lavoro autonomo:
< 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari: come
per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma
comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare
o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni
(?)
o
lavoro stagionale:
< 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di
lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella
dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello
straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di
frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso
prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo:
3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di titolare di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla
domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo
non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile
anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro
di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad
altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della
Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione
relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ.
Mininterno 4/3/05 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso
ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale, la
certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della procedura di asilo
essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi
diversi, quali disastri naturali)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la
Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: e' possibile,
ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a
ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di
risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai
minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter,
T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del
Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di
decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in
progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta',
al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1,
lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00)
o
per affidamento,
al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di
assistenza ex art. 2, L. 184/83
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle more del
rilascio di alcuni permessi
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess. INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da
Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno
2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione
dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (transitoriamente o a regime?) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che
uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico
di frontiera esterna, a condizione che
esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007) attestante
l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare
sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno
2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (transitoriamente o a regime?) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che
uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico
di frontiera esterna, a condizione che
esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007) attestante
l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare
sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007)
Richiesta di rinnovo del
permesso
o
90 gg. (se
rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)
o
60 gg. (se
rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)
o
30 gg. (se
rilasciato per altri motivi)
Rilevamento delle impronte
digitali ai fini del rinnovo
Requisiti per il rinnovo del
permesso
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento
equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/03)
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/01, che interpreta lĠart.
13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con
art. 26, co. 3 T.U.) e accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
temporaneamente sostitutiva; note:
-
estrapolando allĠindietro circ. Mininterno 19/5/01, si ottiene
una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo dellĠassegno
sociale (per il 2008, 5.142 euro);
-
gurisprudenza:
Ż
la quantificazione
riferita al ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non
tassativa (TAR Emilia Romagna)
Ż
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo
(Sent. Tar Veneto); in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si
chiede il rinnovo
Ż
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza non va riferita al momento in cui viene
presentata la domanda di rinnovo, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi
(Sent. Cass. n. 2417/2006)
Ż
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR Lazio)
Ż
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR Veneto)
Ż
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR Veneto)
Ż
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR Liguria)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria;
note:
-
disposizioni contraddittorie:
Ż
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta
di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo
circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della
ricevuta di richiesta di rinnovo
rilasciata dall'ufficio postale)
Ż
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN
permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione
cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Ż
possibile interpretazione: la conferma e' richiesta
solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe
essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i permessi che
comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione
della richiesta tramite uffici postali autorizzati
¤
disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)
¤
assenza di motivi ostativi; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ
peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata
unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in
Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); in caso di
permesso per motivi familiari, i
motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da
valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da
D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
-
diniego non automatico in seguito a condanna: va
valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005; nello
stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza
emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n.
3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006)
-
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar Umbria)
-
irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)
-
la valutazione del questore non e' vincolata dalla
determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons.
Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna);
-
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per
lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata, esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di
abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)
Limiti al rinnovo del permesso
Modalita' di presentazione
della richiesta di rinnovo
o
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso
per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa
riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso
rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo,
subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non
esplicitamente menzionati (nota:
tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di rilascio del
permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea
documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato
dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi
e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more
del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta
puo' anche essere richiesto dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo
da frontiera esterna, purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido,
il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da circ. Mininterno
5/4/2007 e 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul
titolo di soggiorno in scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la
questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il
minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007);
ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche
marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di
Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni
confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008, con estensione ai valichi
di qualunque tipo (circ. Mininterno
12/12/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti
14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato di
conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007)
o
puo' presentare richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
Durata del permesso rinnovato
Provvedimenti negativi;
impugnazione; conseguenze
o
perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata)
o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese
Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o
condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le
condanne per reati commessi dopo
lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo
III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di
autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile
solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso,
apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007)
o
adozione di un provvedimento di respingimento o
espulsione da parte di altro Stato membro,
salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di
espulsione: rischio di persecuzione,
minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito
convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di
attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare
di permesso CE slp rilasciato dall'Italia
che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
nuovi elementi
che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); TAR
Veneto: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza
a sopravvenuta attivita' lavorativa,
sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per
il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno
associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di
rinnovo); TAR Lazio: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di
rinnovo costituisce un fatto nuovo
o
la sanabilitaĠ
di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)
o
lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso
(art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR Liguria e TAR Lazio)
o
per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia
(verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per
motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), i vincoli
familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio
nazionale, la durata del suo
soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)
o
per il titolare di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero,
nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla
pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
diniego di rinnovo non automatico in seguito a
condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato
27/9/2005; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a
patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L.
189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006)
o
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar Umbria)
o
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Consiglio di
Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90)
o
irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)
o
la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione
del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato
7979/2004, TAR Emilia Romagna);
o
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede
alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)
Contraffazione
Ulteriori adempimenti
amministrativi
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso
per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore,
invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di
smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli
Limitazioni della liberta' di
soggiorno
Utilizzabilita' dei permessi
di soggiorno
o
motivi familiari:
per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di
cooperative), studio
o
lavoro autonomo:
per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato:
per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio
o
motivi umanitari:
per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di
permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (Circ. Mininterno
13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; nota: il contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione
e formazione)
o
motivi di studio o
formazione: per lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale,
consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali
al completamento del percorso di formazione); art. 39, co. 3, lettera b T.U.
prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita'
autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei
fatti
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo:
per lavoro subordinato o autonomo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (verosimilmente, sempre che, in
caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) ovvero se,
trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata
adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi -
da nota della DPL Modena; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)
o
assistenza minore,
per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
Conversione del permesso di
soggiorno
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato:
in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo:
in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso: in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari:
in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente,
Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva
¤
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori
sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e,
limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o
di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR
Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati
che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e
sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del
compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro
(verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura;
nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote
dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio,
accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista
entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo
(da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
¤
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o
studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno
successivo
¤
studio in lavoro
subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
¤
studio in
motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e
circ. Mininterno 26/5/05 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi
in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo)
in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta'
n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):
¤
motivi di studio o
formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo;
¤
lavoro stagionale:
in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche
extra quote e dalla prima stagione)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per
integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri
casi
o
per il resto, come per la richiesta di rinnovo del
permesso, mutatis mutandis
Termini per l'esito delle
richieste di rilascio, rinnovo e conversione
6. Iscrizione
anagrafica (*)
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
Iscrizione anagrafica nelle
more del rilascio di alcuni permessi
o
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
Iscrizione anagrafica nelle
more del rinnovo del permesso
Iscrizione anagrafica in casi
particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
Rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario
o
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per
lavoro)
o
la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione
sanitaria o di titolo equivalente (nei
casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della
situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di
cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe
limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere
per l'assistenza pubblica), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino
soggiornante per studio o
formazione; nota: la generalizzazione della quantificazione delle risorse
necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere
all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non
godano di alcun vantaggio specifico
rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione
dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni
per studio o formazione risulta cosi' immotivato)
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso,
dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di
lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < anno (circ.
Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa
possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione
sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della
scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute
3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere ripiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007;
nota: in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita
anche l'iscrizione facoltativa al SSN)
o
minori
comunitari non accompagnati:
sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita'
giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela;
l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario,
che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa
disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in
questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la
necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta
diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto
del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo
status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati
alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica
specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno
18/7/2007); l'iscrizione ha
validita' per un anno; entro
tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla
cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva
iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario
dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che
conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
genitore comunitario di minore italiano: ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' all'art. 1,
co. 2 T.U.
o
cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse
da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia'
regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al
quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al
31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007)
Disposizioni transitorie per
l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno
6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della
popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno
da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua
iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di
questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione
anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno
(art. 25 Direttiva CE/38/2004 e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4
D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina,
di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno
18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta
iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto,
restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora
completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione
anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del
possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di
soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno,
mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il
Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini
dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione
generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla
documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse
economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del
mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si
da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo
di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si
procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e
ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di
soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora
ottenuta: e' tenuto a chiedere
l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura
rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione
della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle
Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e'
svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della
questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta
della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)
Verifiche relative
all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario o italiano
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si
dovrebbe poter derogare al
requisito del possesso di visto
nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso; nello stesso
senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03)
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo
documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti
del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente,
quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi
motivi di salute
che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del
diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se'
ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione anagrafica del
cittadino comunitario o del suo familiare
7. Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)
Equivalenza tra permesso CE
slp e carta di soggiorno
Richiesta del permesso CE slp:
beneficiari, requisiti
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca
scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, protezione sussidiaria (da D. Lgs.
3/2007, interpretato in base a Direttiva 109/2003), richiesta asilo, protezione
umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a
soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e a soggiorni per
volontariato (D. Lgs. 154/2007); escluso anche il caso di straniero che
soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per
protezione umanitaria o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non
rilevano, nel computo, i periodi trascorsi
per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi),
quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D.
Lgs. 154/2007; nota: rilevano
invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale
(o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento
alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione
umanitaria e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti
alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi,
o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di
salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non
interrompono la durata del periodo di
cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D.
Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE
slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal
territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte
di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), anche associato a
potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento
pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007)
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi
regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia
certificata dalla ASL
Motivi ostativi al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.: delitti non
colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non
inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti
contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio,
delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto
aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonch di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione,
direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare,
delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p., non colposi:
corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni,
lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita,
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Documentazione richiesta
o
copia passaporto o documento di identita' rilasciato
dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui
risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare
o
copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del
richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/00: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi
(es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute
versamenti INPS, etc.)
o
certificato casellario giudiziale (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ
e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
-
eĠ legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano
convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei
documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione
della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri,
Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di
Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando
estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali)
-
rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49,
DPR 200/67 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza
di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere oggetto di
autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di
consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria
ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico
incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in
giudizio)
-
non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa
in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e
nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il
richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio con
attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle
leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei
Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato
di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di
richiesta di permesso CE slp anche
per i familiari)
Rilascio in caso di
collaborazione anti-terrorismo
Rilascio transitorio a
familiari di cittadini comunitari o italiani
Validita' del permesso CE slp;
rinnovo quale documento di identita'
Formato del permesso CE slp
Modalita' di presentazione
delle richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici postali
abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini
equiparati ai comunitari (cittadini di
Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e,
verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare
le richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati
(nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste relative agli altri
permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di
duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti
particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e
per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro,
contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo
stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di
cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che
definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un
cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari
stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella
busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il
vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i
familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli
interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va
compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che
percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino
comunitario (nelle more
dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche,
per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare
con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di
richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û
14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini
svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante
raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007);
nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta
di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o,
nelle more dell'emanazione del
decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino
italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima
convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per
la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)
Contraffazione
Termini per l'esito della
richiesta
Diritti e facolta' del
titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un
rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da
D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93,
ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o
i posti (art.
1, DPCM 174/94)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle
altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87
o
le funzioni
(art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona
esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la
determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento
da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della
cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato
da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e
26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005:
-
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2
T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2
DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato
coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo
pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
-
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari
(art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
o
un criterio che discrimini
direttamente il titolare di permesso CE
slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Dir. 2003/109/CE
o
un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con
esclusione dei titolari di permesso CE
slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Dir. 2003/109/CE
Espulsione del titolare di
permesso CE slp
Revoca del permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini
del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di
durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp
in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato
dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un
tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in
Italia prima di ritentare in altro Stato membro)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di
altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di
questo)
Modalita' di adozioen dei
provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari
o
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp (nota: verosimilmente, il
ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile,
senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li
soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto
familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione
in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso
e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen;
il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro
autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e,
transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno
16/2/2007)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di
lavoro sul posto); nota: se i familiari
hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad
attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione
per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta
avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro subordinato
prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia
ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti
negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro e ai suoi familiari
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U.
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di
art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
Aspetti generali: quote,
Sportello unico
o
diretto da un dirigente della carriera prefettizia o
della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante della prefettura,
almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di
Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che puoĠ
individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base
o
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici
competenti in materia di lavoro
Richiesta di nulla-osta al
lavoro
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero
complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati
e associazioni)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da
un istante prefissato (differenziato per
categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta
inviata in automatico dal Mininterno
o
le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di
unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine
assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaĠ del
datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione
sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro
domestico, e' datore di lavoro sia il
soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il
familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la
prestazione di lavoro
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono
esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento
economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non e' richiesta
l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL), riportato anche sulla
proposta di contratto di soggiorno
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio, riportato anche nella proposta
di contratto di soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione
del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con
relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando siano stati inviati telematicamente (Decreto Minlavoro
30/10/2007: per lavoro domestico, consentita anche trasmissione con
raccomandata A/R, fax o consegna a mano di documentazione avente data certa) al
servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello
unificato (adottato con Decreto Minlavoro
30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs.181/2000 (da Legge Finanziaria
per il 2007)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio
che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e
Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di
abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita
dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione
alle spese per lĠalloggio e la
corrispondente decurtazione del
salario (< 1/3 salario;
non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista,
con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo
nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto
di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia
della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello
Sportello unico
o
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le
attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro
domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05: reddito netto > doppio
dell'ammontare di retribuzione e
contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo
grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti
al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda
assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile)
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per
la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito
Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro); la proposta di contratto
riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la
garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle
spese e la corrispondente decurtazione del salario)
Esame della richiesta
o
richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999,
circ. Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso
il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
per l'accertamento di indisponibilita' (art.
30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies
Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del Centro per
l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il
datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lĠimpiego se intende revocare la
richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita'
di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di
lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in
caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro
per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ (se il datore non ha revocato la
richiesta entro i 4 gg., sembra evincersi da circ. Mininterno 9/2/2006) o di
conferma della richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co.
4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di
soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, presentata
al pubblico ufficiale da parte di coniuge o, in assenza, da figlio o, in
assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado,
attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri
casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007)
o
spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale,
se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR
394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
Ingresso del lavoratore;
richiesta di permesso per lavoro subordinato
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro
o
rilascia visto
e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a
regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al
seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa
dĠufficio), entro 30 gg.
o
trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio
a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (Mess. INPS 2226/2008;
incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da
Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
¤
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
¤
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno
2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello
unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si
riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo
Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e
aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a
condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della
richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a
tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la
presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
Durata del permesso per lavoro
subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
Licenziamento e dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per
lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ
(anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00 (o aggiornamento della
sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di
mobilitaĠ (previa presentazione
del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg.
dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ
immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva
iscrizione
o
per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠarticolo 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ
ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ
permesso per lavoro subordinato (circolare
Mininterno 19/5/01)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato condizionato alla sussistenza
di un contratto di soggiorno e
alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia
costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula
del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo
caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile
iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del
periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il
lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in
base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la
scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza
della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili
n. 7892/03)
o
le attivitaĠ possono riguardare
¤
piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili
¤
insegnamento privato supplementare
¤
piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o
monumenti
¤
realizzazione di manifestazioni sociali, culturali,
caritative o sportive
¤
collaborazione con enti pubblici o associazioni di
volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali
o simili)
¤
l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L.
80/2005)
o
le prestazioni non possono, in un anno solare,
comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico
committente, a 5000 euro
o
le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da
L. 80/2005)
Rinnovo del permesso
o
90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)
o
60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da
lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari
conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)
o
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per
lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio
Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito
dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo >
6 mesi di disoccupazione tollerata);
per rapporti in corso alla data
di entrata in vigore del DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del
permesso, stipulano e
sottoscrivono autonomamente il
contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo inviano, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a
restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, che il
lavoratore esibisce all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (Circ.
Minlavoro 9/2005)
o
la valutazione del possesso da parte dello straniero di
adeguati mezzi di sussistenza (e, in particolare, l'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro) non va riferita al momento in cui viene presentata la
domanda di rinnovo, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi (Sent.
Cass. n. 2417/2006)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo, per cui si chiede il rinnovo
(Tar Veneto)
o
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in
ritardo (TAR Lazio)
o
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche
in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione
si pronuncia (TAR Veneto)
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in
considerazione (TAR Veneto)
Facolta' del lavoratore nelle
more del rinnovo
Instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro
Obblighi di comunicazione in
caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
Diritti del lavoratore
straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93,
ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o
i posti (art.
1, DPCM 174/94)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle
altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87
o
le funzioni
(art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona
esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la
determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento
da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della
cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato
da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e
26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005:
-
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2
T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2
DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato
coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo
pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
-
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari
(art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria
dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti di diritto
privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro
funzionamento, compleso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
(all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana
(disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico
urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono
derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2,
L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui
all'all. A RD 148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3
T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza
secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi
motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nello stabilire l'accesso ai
soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore
del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa
comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese
pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
-
violano le normativa nazionale antidiscriminazione
nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore
dell'accesso al lavoro
Diritti del titolare del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso
di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ
lavorativa subordinata o autonoma
o
eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)
o
accede allo studio
a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata >
1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato
diversa da quella originariamente
autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo
professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co.
3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote
– es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di
cooperative, con corrispondente
conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e'
autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per
motivi di lavoro autonomo)
o
puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso
per residenza elettiva, in caso di
titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per
residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione
di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22,
co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
Accesso al lavoro subordinato
per titolari di altri permessi di soggiorno
o
permesso CE slp
(art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o
subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di
pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art.
38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica
i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la
possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato
disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui
allĠart. 2 L. 184/83; dovrebbe pero' ritenersi superata da Circ. Mininterno
28/3/2008, che si allinea alla Sent. Corte Cost. 198/2003, ai fini della
conversione del permesso ai 18 anni, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento
formale di affidamento o di sottoposizione a tutela)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e
formazione); per il resto, escluso da Circ. Mininterno 13/11/00
o
permesso per studio o formazione (per non oltre 1040 ore annuali; in caso di
permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti –
aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di
formazione)
o
permesso per asilo
(art. 17, Convenzione di Ginevra e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del
tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa) ovvero se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
o
permesso per acquisto cittadinanza e permesso per adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi -
da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti
di eta'?); in senso contrario,
per il permesso per acquisto cittadinanza, Nota Mininterno alla questura di Trento
Rilascio di permesso per
lavoro subordinato a titolari di altro permesso
o
lavoro autonomo
(art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
o
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno
23/12/99; nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1,
lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del
minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ
lavorativa)
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da
accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro
quote (conversioni successive a laurea o
laurea specialistica e quelle – improbabili – al compimento della
maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo; nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art.
14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai
18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo
successivamente da studio o formazione a lavoro); nota: nei moduli distribuiti
dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere
di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore",
come da Regolamento); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta va presentata successivamente
alla pubblicazione del decreto-flussi
(nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita
entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di
provenienza dello straniero
o
lavoro stagionale,
dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro, entro
quote (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere
dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; TAR
Piemonte: anche extra quote e dalla prima stagione); nota: nei moduli
distribuiti dai ministeri e' indicato, in caso di conversione con rapporto
part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), aumentato del canone
d'affitto se a carico del lavoratore
o
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori
sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e,
limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o
di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR
Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati
che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e
sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del
compimento dei 14 anni), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno
successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004)
o
integrazione del
minore (o anche minore etaĠ?),
con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR
Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L.
189/02) di
-
assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto,
presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del
Comitato per i minori stranieri
-
presenza in Italia
da almeno 3 anni
-
inserimento da
almeno 2 anni in un progetto di
integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
disponibilitaĠ di alloggio
-
svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge o disponibilitaĠ di un contratto di soggiorno per lavoro
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato
respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di
comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto
(L. 608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il
nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza
circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo
del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: i termini in
anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal
rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a
giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 5/12/2006), in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo
orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro
o
consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo
rapporto (Mess. INPS 16/10/2006, in
attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)
o
verosimilmente,
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo
e' anche nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad
uscita e reingresso
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)
o
si cumula a quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero
riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro
domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si
e' formalizzato un raporto di lavoro domestico
¤
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in
partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato violato l'obbligo
di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione
separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
Procedura per richiesta e
rilascio del nulla-osta al lavoro
o
la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche
da associazioni di categoria, per conto
degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno
27/12/2006 e 31/12/2007)
o
accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg.
per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5
gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg.
per l'eventuale revoca da parte
del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20
gg. dalla richiesta
o
ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni
retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello
regionale
Permesso di soggiorno per
lavoro stagionale
o
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
Diritto di precedenza per
l'ingresso nell'anno successivo
Conversione del permesso in
permesso per lavoro subordinato
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
Assistenza sanitaria e
previdenza
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
-
per lĠinvaliditaĠ,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaĠ
o
non spettano
-
lĠassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche
migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato
respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di
comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto
(L. 608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggionro non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa
per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno
20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
in caso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro,
diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ. Minlavoro 5/12/2006: la
prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della
richiesta di rinnovo del permesso
effettuata entro i termini (Procura di Brescia: i termini in anticipo rispetto
alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla
scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini
per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di
termine ordinatorio) eĠ consentita, in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006,
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro
o
consentita, nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, anche
l'instaurazione di un nuovo rapporto
(Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)
o
verosimilmente,
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo
e' anche nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad
uscita e reingresso
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo (*)
Aspetti generali: quote,
attivita' consentite
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93,
ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o
i posti (art.
1, DPCM 174/94)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle
altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87
o
le funzioni
(art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona
esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la
determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento
da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della
cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato
da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e
26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005:
-
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2
T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2
DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato
coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo
pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
-
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari
(art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
Autorizzazione all'ingresso
o
dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lĠassenza
dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione
in albo professionale – o, in
mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da
richiedere anche (o solo?; nota: dai moduli distribuiti dai ministeri per la
conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso
di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli
abilitativi o autorizzatori;
lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare
pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno
sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in
tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o
autorizzatori?); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse
rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni,
polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita'
produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ
richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3
T.U.)
o
il riconoscimento
del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali,
se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1
Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco
speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)
o
per liberi professionisti non e' richiesta
l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta
anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di
consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione,
certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita'
lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del
bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a
garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione
o
per soci, amministratori di societa', sono richiesti,
in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta
per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel
Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da
cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del
rappresentante legale della societ che assicuri per l'interessato un reddito
di importo superiore al minimo richiesto, copia della dichiarazione inviata
alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo
di subordinazione
o
disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione
o
disponibilitaĠ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione
dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione
del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante
legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da
moduli dei ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)
o
idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di
acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del
lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)
Permesso di soggiorno per
lavoro autonomo
Rinnovo del permesso
Reati contro il diritto
d'autore: revoca del permesso
Diritti del titolare di permesso
per lavoro autonomo
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare
o
assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma
senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo
(diversa da quella originariamente autorizzata)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro
subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/00 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore
di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione
del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti
previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare:
esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)
o
conversione del permesso di soggiorno in permesso per
residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
o
permesso CE slp
rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs.
3/2007)
o
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U.,
introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso
certificato dallo Sportello unico
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la
legge non riservi al cittadino
italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che
attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono
anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e
le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94)
o
permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D.
Lgs. 5/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per asilo
(artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati,
inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli
sottoposti a tutela ai minori
titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00
esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non
sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di
assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83; dovrebbe pero' ritenersi superata da
Circ. Mininterno 28/3/2008, che si allinea alla Sent. Corte Cost. 198/2003, ai
fini della conversione del permesso ai 18 anni, limitatamente al caso in cui vi
sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della
domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
o
permesso per acquisto cittadinanza e permesso per adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi -
da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti
di eta'?); in senso contrario,
per il permesso per acquisto cittadinanza, Nota Mininterno alla questura di Trento
Rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di altro permesso
o
lavoro subordinato
(art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti
per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo
o
motivi familiari,
previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo
(art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99;
nota: interpretazione incompatibile incompatibile con inclusione in art. 14,
co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di
integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ
lavorativa)
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, entro quote (conversioni successive a laurea o laurea
specialistica e quelle – improbabili – al compimento della maggiore
etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo; nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art.
14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai
18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo
successivamente da studio o formazione a lavoro) e a condizione del possesso
dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U.,
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della
documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di
categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la
possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza
per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); nota: nei casi di
conversione entro quote, la
richiesta di conversione va presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)
o
affidamento (di
qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado,
da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti
a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e, limitatamente
al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di
sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR
Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati
che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e
sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del
compimento dei 14 anni), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno
successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004)
o
integrazione del
minore (o anche minore etaĠ?),
con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR
Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L.
189/02) di
-
assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto,
presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del
Comitato per i minori stranieri
-
presenza in Italia
da almeno 3 anni
-
inserimento da
almeno 2 anni in un progetto di
integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
disponibilitaĠ di alloggio
-
svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento:
ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo),
in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari,
se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in
presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
Sanzioni
o
si applica anche in caso di rapporto genuinamente
autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il
quale sia stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a
libro matricola o a gestione separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
11. Formazione
di lavoratori allĠestero (*)
Attivita' di formazione
professionale nei paesi d'origine
o
allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia
o
allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine
o
allo sviluppo
delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine
Liste di stranieri con titoli di
prelazione; quote riservate
12. Ingresso e
soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
Ingresso di lavoratori al di
fuori delle quote
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente
specialistica) di societaĠ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di
rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO,
o dirigenti di sedi principali
in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE, impiegati nello
stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia:
¤
il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo
massimo di 5 anni
¤
al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato
o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato
effettuato
o
lettori e professori universitari:
¤
la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata),
per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei
requisiti professionali da parte dello straniero
¤
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura
del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore
(da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un
rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
¤
nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo
dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri
della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche'
presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo
l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via
postale?
o
traduttori e interpreti:
¤
necessaria anche la presentazione del titolo di studio
o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ
presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente
pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel
paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ
dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario
anche per attivitaĠ autonoma
(richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato
allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
(nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente
documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' essere un
congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da Regolamento)
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici
(prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali e
assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati
allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri
componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ
esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallĠobbligo di munirsi di visto di
ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora
lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza
sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
¤
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di
soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o
giuridiche residenti o con sede allĠestero,
con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito
di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi
operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge
abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13
Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli
organismi provinciali dei sindacati
comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia
delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione
del datore di lavoro contenente
i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate
allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27,
co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di
visto contrasta con la liberta'
di prestazione di servizi (Sent. Corte
Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto
preveda una pluralita' di commesse,
il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio
dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di
Confindustria)
¤
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti
trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi
previdenziali e assistenziali
¤
note:
-
possono essere a tempo indeterminato sia il contratto
di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
-
il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il
permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40,
co. 2 e 4, Regolamento)
-
in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno
Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di
ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente
alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili
in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)
- nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
-
il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero'
carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta
distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa
confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume
che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va provato, se
tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante
la documentazione prevista dalla
stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi,
con dichiarazione rilasciata dal
distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto;
artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni
culturali o folkloristiche da parte di
enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o
televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta rilasciato
-
con procedure stabilite con decreto del Ministro del
lavoro (quale?), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per
lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o
dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il
Dipartimento dello spettacolo
-
previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della
regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)
-
previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ
provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico, confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
-
prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego
di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n.
34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
-
con durata iniziale < 12 mesi
¤
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico
della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di
soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro
occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli
accordi
-
ha durata < 1 anno, salvo che sia
diversamente previsto dallĠaccordo
-
in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere
chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale,
e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di
giovani):
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli
accordi
-
ha durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo
indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ.
Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota:
lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi
dellĠart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica
196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano
possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico:
l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica
196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004):
¤
lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha
luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori
stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un
concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di
lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa
produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le
cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto
o un suo servizio
¤
non e' consentita la stipula di un contratto di
apprendistato o di inserimento (da moduli distribuiti dai ministeri; quale
riferimento normativo?)
¤
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero;
a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e'
ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo
straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di
soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
Attivita' precluse
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93,
ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o
i posti (art.
1, DPCM 174/94)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle
altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87
o
le funzioni
(art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona
esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la
determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento
da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della
cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato
da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e
26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005:
-
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2
T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2
DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato
coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo
pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
-
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari
(art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
Procedure per il rilascio del
nulla-osta
o
lavoratori dello spettacolo
o
stranieri ammessi per nellĠambito di un rapporto di
tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
sportivi professionisti
o
giornalisti corrispondenti
o
personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o
enti di diritto internazionale
Disciplina speciale per le
categorie di cui all'art. 27 T.U.
o
durata del nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu'
volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo
indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri
professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis,
lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2
anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c,
T.U.)
¤
nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto,
validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
o
utilizzabilitaĠ
e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
¤
di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il
nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore
dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eĠ
consentito in costanza di rapporto di
lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso
datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione
comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
-
gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono
ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore
di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con
lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto
ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota:
non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso
di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)
¤
disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in
Italia, infermieri professionali
possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa
per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di
disoccupazione garantito > 6 mesi
o
convertibilitaĠ
del permesso: il permesso non eĠ convertibile
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
Ingresso e soggiorno, al di
fuori delle quote, per ricerca scientifica
o
la determinazione, per i soli istituti privati, delle
risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il
numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di
6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza
sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di
inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse
messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno
sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al SSN
Facilitazioni per lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato membro
o
copia autentica della convenzione di accoglienza
stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di
ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge
l'attivita' in Italia
Ingresso al di fuori delle
quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi
della 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e
che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi
curricula
o
con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata
e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2
L. 4/1999)
Ingresso, entro quote
apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso
allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice
fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta
allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma
non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a
sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta alla questura; copia del
nulla-osta e' allegato alla domanda spedita dall'ufficio postale
Disciplina speciale per il
rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento
Discipline speciali:
dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ
scientifica (*)
Ingresso per studio
universitario: decreto per la determinazione del contingente
Richiesta di visto di ingresso
o
domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti
o
titolo finale
di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di
scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ
per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza
o
documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei
casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia;
es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della
legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e
Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna
dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti
plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco
o
dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento non inferiori ad assegno
sociale (per il 2008, 5.142 euro), mediante
-
fidejussione, bonifico o versamento
-
garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili,
italiani o stranieri, o da governi stranieri
-
garanzia di sostentamento presentata da privato
italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non
inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione
di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento
contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)
o
indicazione di un alloggio in Italia.
o
disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o
copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri
ospedalieri, con assicurazione estera o
italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per
familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del
contributo completo di – allĠepoca – £. 750.000; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/00)
Ammissione ai corsi
universitari
Permesso di soggiorno per
studio universitario
o
in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento
del titolo relativo al corso precedente,
e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta
iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta
la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre
successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
o
in caso di iscrizione in altra sede, senza
che il titolo relativo al corso
precedente sia stato conseguito,
¤
la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta
al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti
¤
il rettore della seconda universita' conferma
l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante
¤
in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la
corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre
successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
Facilitazioni
per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro
o
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno
per studio
o
corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente,
"richiesta di permesso di soggiorno")
con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha
svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare
rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice
prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)
o
partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato
d'origine (si deve intendere: dello
straniero) o essere stato
ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del
programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta'
come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere
una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione
dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto
l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur
potendo optare per un diverso Stato membro
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione
gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione
internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a
carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso
de iure
o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto
alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo
che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di
formazione professionale, i lavoratori
á
Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba
essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3
mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni
riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al
proprio ingresso
á
Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio
del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la
prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)
Accesso allo studio
universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri
o
titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo
politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi (ovviamente, se in possesso di titolo conseguito in
Italia o equipollente)
o
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in
Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)
o
stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole
italiane allĠestero o in scuole
straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
Misure a sostegno del diritto
allo studio
Accesso ai corsi di
specializzazione o di dottorato
o la laurea (ed
eventualmente lĠabilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dallĠateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi
o il superamento delle prove
di ammissione
Ingresso per studio non
universitario
á
Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del
corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel
decreto-visti del Ministro degli affari esteri (nota: da aggiornare)
o di maggiorenni, per corsi
superiori
di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ. Mininterno 21/2/2008:
quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la
formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso
o di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori
vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o
presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati
dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero
dei beni culturali; nota: la Direttiva 2004/114/CE impone che ai fini
dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di un
istituto di istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio
culturale, l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per
le spese relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria
(disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)
o di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di
provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ
dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata
tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle
effettive esigenze formative del minore stesso; circ. Mininterno 21/2/2008:
visto rilasciabile solo in caso di convivenza con genitori titolari di visto per residenza elettiva
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e
circ. Mininterno 21/2/2008) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione
alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo
quello minorenne) alloggi per
l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e
selezionata in base alle regole del programma di scambio (disposizioni non
recepite da D. Lgs. 154/2007)
Ingresso per assegnatari di
borse di studio
Ingresso per attivita'
scientifica non retribuita da istituzioni italiane
Ingresso, entro quote
specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart.
142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento,
in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo,
redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/97, elaborato da uno dei soggetti di cui
allĠarticolo 2, co. 1, del d.m. 142/98, che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla necessita' che,
ai fini dell'ammissione come tirocinante, lo straniero abbia stipulato una
convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso
un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale
o
Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in
ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento
o
Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione
transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento
o
Decr. Minsolidarieta' 6/7/2007: 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento
Accesso al lavoro per il
titolare di permesso per studio o formazione
o
per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed
il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli
ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto
e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico
i relativi oneri;
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini
formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa
regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del
rilascio del visto d'ingresso;
o
il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia
della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri.
o
le attivitaĠ possono riguardare
¤
piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili
¤
insegnamento privato supplementare
¤
piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o
monumenti
¤
realizzazione di manifestazioni sociali, culturali,
caritative o sportive
¤
collaborazione con enti pubblici o associazioni di
volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali
o simili)
¤
l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L.
80/2005)
o
le prestazioni non possono, in un anno solare,
comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico
committente, a 5000 euro
o
le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da
L. 80/2005)
Diritti del titolare di
permesso per studio
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non
copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del
contributo completo di £. 750.000 – da circ. MinsanitaĠ 24/3/00);
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del
permesso di soggiorno per studio, previo il pagamento del contributo (circ.
Minsalute 2007 citata da Cinformi); lo studente straniero che risulta gia'
iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di
18 anni era titolare di permesso per
motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione
precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 2007 citata da Cinformi)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale
e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di
assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)
Conversione del permesso per
studio o formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e'
indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata
superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da
Regolamento); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato
dallo Sportello unico (anzicheĠ
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale
dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale
specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo
non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce
una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)
Rilascio di un permesso per
studio a titolari di altro permesso
o
titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche
dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di
separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei
18 anni, non sia possibile il
rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5 T.U.)
o
titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.)
o
minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83, al
compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1
T.U.); Sent. Corte Cost. 198/03: incluso minore sottoposto a tutela o affidato
di fatto a parenti entro il quarto grado; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato
n. 1681/2005 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di
affidamento o di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso
contrario, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge
184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima
del compimento dei 14 anni
o
titolare di permesso per integrazione del minore, al compimento dei 18 anni, a condizione che non sia intervenuta una decisione
del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02; nota: si
deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non
luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea
documentazione che il minore
¤
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
¤
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile (?) gestito da ente o
organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la
Presidenza del Consiglio
¤
dispone di un alloggio
o
titolare di permesso per motivi umanitari per protezione
sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza
pubblica (L. 155/05)
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato (*)
Determinazione del contingente
annuale; condizioni per l'ingresso
o
appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici
riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle
leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG
riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000
o
stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che
specifichi le funzioni del
volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole
spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso
di formazione relativo alla lingua
italiana (nota: la Direttiva 2004/114/CE
fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo
svolgimento delle mansioni previste)
o
sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice,
anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato
convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di
quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza
sanitaria e alla responsabilita'
civile verso terzi
o
assunzione della piena responsabilita' da parte
dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di
soggiorno dello straniero
Richiesta di nulla-osta
all'ingresso
Visto di ingresso per
volontariato
Permesso di soggiorno per
volontariato
15. Professioni
(*)
Accesso all'esercizio di professioni
o
titolo di studio
(es.: laurea)
o
titolo abilitante
(es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero
o
iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allĠordine dei medici)
Attivita' precluse
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse
nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93,
ora art. 38 D. Lgs. 165/01)
o
i posti (art.
1, DPCM 174/94)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle
altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87
o
le funzioni
(art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona
esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze
della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la
determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli
infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento
da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della
cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato
da art. 2 T.U.
o
a favore: TAR
Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e
26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib.
Pistoia 7/5/2005:
-
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2
T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2
DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato
coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo
pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica"
l'art. 2 DPR 487/1994)
-
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari
(art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art.
38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
per le attivita' non precluse, lo straniero deve
soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione
del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una
adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione
impropria dei diritti)
Iscrizione agli albi o elenchi
speciali
Ammissione agli esami di
abilitazione
Riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui
al Titolo III D. Lgs. 206/2007 di
attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007); in caso di imposizione di misura
compensativa, questa e' comunque scelta dall'autorita' competente (a differenza
del caso di lavoratore comunitario)
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in
albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o
allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in
cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai
fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al
rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero
dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata
da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgmento della
professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni
negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di
stabilimento, occorre)
-
prova di assenza di condanne penali (solo per
professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita
sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV
Direttiva 2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia
al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni
(durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le condizioni minime di
formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto
automaticamente ai fini dell'esercizio
della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di
norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per
un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ż
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
-
se e' richiesto il possesso di una qualifica
professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi
di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi
possegga la qualifica professionale
richiesta dallo Stato membro di
provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e
qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in
caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due
Stati; la scelta della misura
compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co.
3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di
formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale
certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza
attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazione)
-
attestato relativo alla natura ed alla durata
dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello
Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a onorabilita',
moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita'
dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il
riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti
dell'amministrazione competente, del Dipartimento pe rle politiche comunitarie
e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale
ovvero della categoria professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Disciplina speciale per le
professioni sanitarie
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in
campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e
successive integrazioni e modificazioni)
o
per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle
disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo
abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in
caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni Calabria
(eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria,
Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e
Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi
relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive
strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo professionale
sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al
riconoscimento di titoli complementari
(es.: specializzazioni e quelli
di formazione complementare
delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito
del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di
per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della
professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute
(che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote,
comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita
lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio
delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione
europea
Condizione speciale dei
titolari di protezione internazionale
o
iscrizione agli albi professionali
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame)
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
Convenzione europea dei
diritti dell'uomo
Stranieri titolari del diritto
all'unita' familiare
o
lo straniero
titolare di permesso CE slp o di
permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale
(D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; in precedenza, il diritto al
ricongiungimento per il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari
era stato riconosciuto da Circ. Mininterno 25/10/2005, che faceva riferimento
alla Sent. Cass. I Sez. Pen. n. 1714/2001; nota: di per se' questa disposizione
rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1
anno (nota: rileva la durata di
rilascio; altrimenti risulterebbe escluso,
di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata
residua); interpretazione costituzionalmente orientata: anche il titolare di
permesso per attesa acquisto cittadinanza (Trib. Trento e Corte App. Trento),
nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)
o
il cittadino italiano o comunitario o di
Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)
Familiari per i quali e'
consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge (da D.
Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo ostativo;
secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo
previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di
provenienza degli stranieri)
o
figli minori del
richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al
momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; in precedenza,
Trib. Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di
nulla-osta) non coniugati (da D.
Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di
inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale,
non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi
di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente,
abbia dato il suo consenso
(istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore
residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato
presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve
essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico,
se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di
provenienza (circ. Mininterno 16/2/2007: il MAE individuera' parametri
obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni; la verifica
della condizione spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, da F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
figli maggiorenni
a carico, permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi
di salute
Requisiti per il
ricongiungimento
o
disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per
lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei
requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria; ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in
cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti;
circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello
attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di
convivenza)
o
disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello
prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiori
allĠimporto
-
dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro) per lĠingresso di un familiare
-
del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, ovvero per l'ingresso
di 2 o piu' figli di eta' inferiore a 14 anni (anche se sono piu' di 3; da D.
Lgs. 5/2007)
-
del triplo
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari (salvo il caso di
ingresso di soli figli di eta' inferiore a 14 anni; da D. Lgs. 5/2007)
Richiesta del nulla-osta al
ricongiungimento
o
registrazione
tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line
della domanda; nota: i moduli
consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5
familiari (limite non dettato da alcuna
disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o
la questura rilascia parere favorevole provvisorio
o
lo Sportello Unico comunica telematicamente al
richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si
rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla questura, per via
telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di cancellazione
dal SIS
Documentazione da allegare
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE
slp)
o
documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):
¤
lavoratori subordinati:
-
ultima dichiarazione dei redditi
-
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS
(verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
-
ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro
paga
-
autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3
predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora
dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore
¤
lavoratori domestici:
-
ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o all'INPS (nota:
verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
-
bollettino di versamento dei contributi INPS relativi
al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda
-
autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S2 predisposto
dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
¤
lavoratori autonomi:
-
ditta individuale
Ż
certificato di Iscrizione alla Camera di commercio
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA
Ż
fotocopia licenza comunale ove prevista
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
(se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile
redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
societa'
Ż
visura camerale della societa' di data recente
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
(se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile
redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
collaborazione a progetto
Ż
fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale
siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo
Ż
dichiarazione del committente da cui risulti
l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
Ż
dichiarazione di gestione separata all'INPS
Ż
modello Unico
-
socio lavoratore
Ż
visura camerale della cooperativa
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa
Ż
dichiarazione del presidente della cooperativa da cui
risulta l'attualita' del rapporto di lavoro
Ż
fotocopia del libro soci
Ż
modello Unico
-
libero professionista
Ż
iscrizione all'albo
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
o
attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per
lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o certificato di
idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL; in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita'
dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza
(dal Mod. S predisposto dal Mininterno; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U.
prevede solo la prima alternativa)
Esame della richiesta di
nulla-osta
Richiesta di visto di ingresso
o
documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ
o
documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal
medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di salute che rendono permanentemente
impossibile provvedere alle proprie
esigenze (per ricongiungimento con figlio maggiorenne)
Ingresso al seguito di
cittadino straniero
Ingresso del familiare di
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
Destinatari del permesso di
soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare
o
al minore
iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al
compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2
T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di
passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in
Italia, a condizione che
¤
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp
¤
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
allo straniero regolarmente soggiornante ad altro
titolo (con permesso di durata
residua > 1 anno; formulazione
ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non
scaduto da piu' di un anno") che
possegga i requisiti richiesti
per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o
straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al
ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al
familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per
i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste
il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano
comunitario)
o
allo straniero regolarmente soggiornante da almeno
un anno (nota: anche per effetto di
successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e
senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato
in Italia un cittadino italiano o
comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare
di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi',
la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non
sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui
non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il
permesso eĠ revocato se al matrimonio
non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole
o
allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare
ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare, presente sul territorio nazionale, del
titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle
definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori
e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale
familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato
o di diniego dello stesso ovvero
di esclusione dallo status di protezione
sussidiaria (nota: verosimilmente, solo
quelle relative ai comportamenti illeciti):
¤
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
-
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
-
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta delle Nazioni unite
¤
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
¤
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano
residente in Italia, purcheĠ non privato
della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di
convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano,
anche se illegalmente soggiornante
(da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte d'appello di
Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess. Mininterno
28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di
espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello
stesso senso: Trib. Lucca); Trib. Firenze: anche al convivente
stabile del cittadino italiano (a maggior
ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare
da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento)
o
al familiare entro il quarto grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)
o
al minore
straniero di etaĠ > 14 anni
inespellibile, convivente con il
genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno
23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota:
circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore
gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa
disposizione si applichi anche in questo caso
o
l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie
procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che
fissa un termine entro cui
l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg.
dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione
il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione in esame,
con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal
combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998,
discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente
contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del
permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o
comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone
che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non
lavoratore privo di risorse); non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso
o
secondo il Tar Emilia Romagna lo straniero convivente
con nipote italiano in tenera eta' e,
quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19,
co. 2, T.U.
o
il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il
provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per
ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari,
considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ
Caso particolare di familiare
di titolare di permesso CE slp
Caso particolare di minore
adottato da cittadino italiano o a questi affidato
Richiesta e rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato
dallo Sportello unico
Durata del permesso di
soggiorno per motivi familiari
Rinnovo e conversione del
permesso per motivi familiari
o
il rinnovo sembra essere consentito per una volta
sola
o
sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi
familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad
altro titolo
Provvedimenti negativi in
merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione
Ingresso e/o soggiorno per
assistenza del minore soggiornante in Italia
o
il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore
dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il
rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (Sent. Cass. n. 22216/2006)
o
i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore; non sono sufficienti la mera presenza di
circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del
minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato (Sent. Cass. 4197/2008)
Diritti del titolare di
permesso per motivi familiari
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00 o comunicazione del datore di lavoro
alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e
salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del
titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti)
e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla
scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento,
in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento
di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)
o
convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva in caso di titolaritaĠ di
pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del
Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva
dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di
risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
iscriversi a corsi di studio o di formazione
Diritti del familiare del
titolare di protezione internazionale
o
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta delle Nazioni unite
o
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo
status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i
familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs.
251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego dello status di
rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le
cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare,
ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico -
che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i
benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza
censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole
di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a)
del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti
per il riconoscimento dello status di rifugiato
Detrazioni fiscali
Celebrazione del matrimonio in
Italia
Diritto all'unita' familiare
del cittadino comunitario
o
il coniuge
o
il partner che abbia contratto con il cittadino
comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro,
ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana
(nota: attualmente non lo sono)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se
equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di
parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di
provenienza
o
altri familiari
che per ragioni di salute
debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato
membro di appartenenza del cittadino
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse
economiche (nota: verosimilmente, per i
familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o
titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel
territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino
comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto,
la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri
che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o
Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti
di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di
soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice
cessazione della convivenza, neanche
nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia,
riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari
o
Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare
a carico risulta da una situazione di
fatto; coincide con quella di familiare il
cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i
motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso
esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust.
C-1-2005, il mero impegno di
assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale
da parte di quest'ultimo
o
Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario
che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di
ottenere un visto ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo'
essere negato ai familiari di un cittadino
dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle
persone non ammissibili del SIS,
su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione
di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia
effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della
collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)
o
Sent. Corte Giust. C-1-2005: il diritto comunitario non impone
agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad
un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario
che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia
soggiornato legalmente in un altro
Stato membro
Diritto all'unita' familiare
del cittadino italiano
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio
contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse
pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)
o
familiari entro
il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della
questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione),
con esso conviventi (Tar Emilia
Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in particolare, di
quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')
Ingresso al seguito di cittadino
italiano o comunitario
Carta di soggiorno per
familiari di cittadino italiano o comunitario
o
passaporto
valido con visto, se richiesto
(nota: in contrasto con la
Direttiva 2004/38/CE e con Sent. Corte Giust. C-157-03; in ogni caso, si
dovrebbe poter derogare al
requisito del possesso di visto
nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)
o
documento che
attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la
condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007)
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Mantenimento del diritto di
soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si
dovrebbe prescindere dalla
condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al
figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,
e sia
verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata,
ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno
in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione
registrata);
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad
accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o a decisione giudiziaria;
o
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito
familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu'
generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione
registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi,
secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto
di visita al figlio minore, a condizione
che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie
Acquisizione del diritto di
soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a
differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la
contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per
es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta'
italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di
soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in
altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che
abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno
continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente
il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino
deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino
comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni
previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale,
diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza
economica, e soggiorna in Italia
continuativamente da almeno 5
anni
Limitazione del diritto di
ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario; impugnazione
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni
terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o
incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con
patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano essere
disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o
parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano
ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la
Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la
malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso,
nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di
sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia
necessario a tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita'
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di
salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal
D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine; nota: in base ad art. 1,
co. 2 T.U., ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare
straniero si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi
familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
Diritti del familiare di
cittadino italiano o comunitario
o
il familiare
straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo
nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile
o
il familiare
straniero titolare di uno dei
seguenti attestati di diritto
comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
familiari di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea
-
familiare di disoccupato
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in
Italia di lavoratore (verosimilmente,
comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro
¤
E120: familiari
di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia
¤
E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE,
residenti in Italia
o
il familiare
straniero titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in
Italia
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il quarto grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile
17. Minori
stranieri (*)
Possibilita' di ingresso di
minori stranieri
o
per ricongiungimento con genitore straniero
o
per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore
italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da
D. Lgs. 30/2007)
o
per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da
D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 1, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita'
delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu'
favorevoli
o
al seguito di
genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di
italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007)
o
per richiesta di protezione internazionale
o
per adozione
(in caso di affidamento pre-adottivo)
o per studio, presso
istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di
programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di
genitori o tutori)
o per studio, per corsi
scolastici adeguati alle esigenze formative
(solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o
pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)
o
per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del
CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellĠistruttoria
effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)
o
nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori
stranieri, di apposita richiesta
Limiti all'allontanamento del
minore straniero; accertamento della minore eta'
Condizione del minore straniero
rispetto al rapporto con adulti
o
in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)
o
non accompagnato,
se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge
italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota:
in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera
non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto
grado, per lĠaffidamento ai quali la legge
non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato: il minore eĠ
accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il
minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di
provenienza!; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno
riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di
affidamento legale ai sensi della L. 184/83, a familiare entro il
terzo grado regolarmente soggiornante
Adempimenti relativi al minore
in stato di abbandono
Adempimenti relativi al minore
non accompagnato
o
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni
o
al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della
tutela)
o
al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati
di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o
ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori
segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
Richiesta di protezione
internazionale da parte di minore non accompagnato
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i
minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato
di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di
affidamento) e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e
segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita'
competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o
rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il
Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un
tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i
minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM
535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno
e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli
enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti
asilo e rifugiati, cofinanziati
dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito
del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori
cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da
Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la
disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il
Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a
quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il
Servizio Centrale informa il
Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il
trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di
vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte
il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio
centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal
Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali
del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della
domanda, con la collaborazione dell'ACNUR
e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti
asilo, compilando il moello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la
sua opinione, se egli e' in eta' di
discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se
confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per
la riattivazione del
procedimento
Tutela del diritto all'unita'
familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale
Divieto di trattenimento dei
minori non accompagnati
Provvedimenti adottabili a
tutela del minore non accompagnato
o
tutela:
-
presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha
sede lĠinteresse principale del minore
-
tutore: designato,
se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del
minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ
esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo
familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
-
compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non
accompagnato? controversia: siĠ
(Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)
o
affidamento
-
presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)
-
affidatario:
¤
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
¤
altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento: affidamento disposto da
¤
servizio sociale
locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ
genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
¤
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale
-
compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ
parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria
-
il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e
affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ
dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/98,
DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da
alcuni Tribunali per i minorenni)
-
lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe
poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno
9/4/01; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata
con l'entrata in vigore del DPR 334/2004), eventualmente a valle
delle indagini, disposte dal Comitato, che
accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste
siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non
dovrebbe di per seĠ precludere
il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio
-
difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla
formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano
incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione
del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
Rinuncia alla protezione
consolare
Comitato per i minori
stranieri
o
opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione
ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel
territorio italiano
o
in particolare,
-
vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori
-
definisce criteri per lĠammissione di minori accolti,
delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali
minori e sul loro rimpatrio
-
censisce i minori accolti e i minori non accompagnati
-
accerta lo status di minore non accompagnato
-
promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei
familiari dei minori non accompagnati
o
puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori
o
eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del
Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia,
ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della
famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente
o
opera presso il Ministero della solidarieta' sociale
o
eĠ presieduto dal rappresentante del Ministero della
solidarieta' sociale
Provvedimento di rimpatrio
assistito
o
indagini
(svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento
alle autoritaĠ in patria,
noncheĠ lĠassenza di rischi per
il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di
reinserimento; nota: data la definizione
di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore
potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza
anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia'
identitficati
o
nomina da parte del giudice tutelare di un tutore
provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne
lĠopinione in merito al rimpatrio
Titoli di soggiorno
rilasciabili a minori stranieri
o
sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato
membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso CE slp
o
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio
previsti per il ricongiungimento
o
eĠ iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ
< 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di
etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e
13/11/00; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di
permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?);
nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al
minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa
disposizione si applichi anche in questo caso
o
ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare
Mininterno 9/4/01), se eĠ affidato
a comunitaĠ di tipo familiare o
istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83
o
ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto
di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione
anagrafica e rilascio di carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs.
30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto
meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 1, co. 2 T.U. e art.
28, co. 1 DPR 394/1999)
Caso particolare: permesso per
il minore non accompagnato
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i
minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso
(art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/99 e
13/11/00); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento
delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito
allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il
permesso per minore etaĠ (Circ. Mininterno 13/11/00); nota: nella prassi, il
permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia
sottoposto a tutela di cittadino
straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto
dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario
(discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se
non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione)
o
ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri,
se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.
(verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da
ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro
presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al
rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la
condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante
lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal
Comitato?)
o
per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis
e 1 ter, il Comitato per i minori
stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al
rimpatrio"
o
per i minori che li soddisfano,
¤
l'Ente Locale
invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di
attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un
progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore
ha frequentato la scuola, corsi
di formazione professionale e/o tirocini formativi)
¤
se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per
integrazione del minore
¤
alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi:
al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per
studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova
il minore
Utilizzabilita' dei permessi
rilasciati a minori
o
motivi familiari:
lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o
affidamento:
lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)
o
integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o
minore etaĠ:
studio (ma non lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18,
co. 5)
o
richiesta asilo:
studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la
responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs.
140/2005)
Convertibilita' dei permessi
rilasciati a minori
o
motivi familiari:
in permesso
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote,
salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del
familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel
caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co.
5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel
senso di ritenere extra quote
anche la successiva conversione
in permesso per lavoro di un
permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote),
in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa
¤
per accesso al lavoro anche senza requisiti
(verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18
anni, se il titolare eĠ un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente
con i genitori (nota: la rubrica
dellĠart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute,
peroĠ, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni
caso, la penalizzazione, rispetto al minore comunque affidato ex L. 184/83, del
minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheĠ
dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)
o
affidamento:
in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al
lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa
occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18
anni
o
integrazione del minore: in permesso per studio,
lavoro o accesso al
lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una
decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02;
nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di
non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea
documentazione che il minore
¤
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
¤
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile (?) gestito da ente o
organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la
Presidenza del Consiglio
¤
dispone di un alloggio
¤
frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno
25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
o
minore etaĠ: in
permesso per affidamento, in
caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno
9/4/01, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004;
verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino
italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un
permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 1, co. 2 T.U.)
o
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
¤
in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di
contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art.
27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999:
ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.), o in
permesso per studio, in presenza
di iscrizione a corso regolare di studi
o
i minori sottoposti a tutela
o
i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i
minorenni (affidamento giudiziario)
o
i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali
e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o
i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza
che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)
o
orientamento dominante: i requisiti per la conversione
del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e
dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e'
convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di
affidamento (nello stesso senso della Sent. Corte Cost. 198/2003; in
particolare, sent. Cons. Stato
n. 3571/2004 e n. 564/2007)
o
orientamento assolutamente minoritario: TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il
quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che
sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono
stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento
dei 14 anni
Accesso del minore al permesso
CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario
o
in quanto figlio di
straniero titolare di permesso CE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei
requisiti di reddito e alloggio)
o
in quanto titolare dei normali requisiti (in
particolare, di un reddito)
Tutela del diritto all'unita'
familiare
o
figli minori
non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente,
abbia dato il suo consenso
o
figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia
dato il suo consenso
Assistenza sanitaria
Accesso all'istruzione
o
in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se'
valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti
validi i dati del permesso di soggiorno
o
in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di
genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non
sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita'
pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di
rimpatrio assistito
o
i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non
statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della
relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a
scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia
dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza
alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanit e della Pubblica
Istruzione 23/9/1998)
o
e' richiesto il certificato attestante gli studi
compiuti nel paese d'origine, o la
dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del
minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente
scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola
estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere
tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il
tribunale
o
ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel
II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il
conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' >
15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola
secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo);
l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il
titolo di scuola secondaria di I grado
Accesso al lavoro
o
etaĠ > 15 anni,
con contratto di apprendistato per l'espletampento del diritto-dovere di
istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003)
o
assolvimento dellĠobbligo scolastico: frequenza scolastica > 8 anni (art.7 L.
53/2003)
o
assolvimento dellĠobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della
formazione professionale o nellĠapprendistato; contratto diverso
dallĠapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o
la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)
o
possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi
familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la
Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore comunque affidato
ai sensi della L. 184/83 (Sent. Corte Cost. 198/03, incluso minore sottoposto a
tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)
Acquisto della cittadinanza
o
lo straniero nato e
legalmente residente in Italia ininterrottamente
fino ai 18 anni acquista la cittadinanza
italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla
cittadinanza) nato e legalmente
residente in Italia da almeno tre anni
puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per
naturalizzazione)
o
il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la
naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia
o
i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza
deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto
della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR
572/93, Regolamento L. 91/92)
o
il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se
lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti
altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da
parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato
maggiorenne (la cittadinanza e'
riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)
Programmi solidaristici
o
lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il
Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna
inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e
famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza
o
tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori
privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore nominato dalle
autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di
abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali
o
le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a
far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in
modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la
violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi
solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri
della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette
le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori
competente per le valutazioni del caso
18. Protezione
sociale e sicurezza pubblica (*)
Rilascio di un permesso di
soggiorno quale misura di protezione sociale
o
per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o
all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di
violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla
decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio
o
che possa essere inserito in un programma di
integrazione sociale gestito dallĠente
locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Revoca del permesso
o
interruzione
della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede
alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)
o
condotta
incompatibile con il programma di inserimento
o
cessazione
delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto
intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione,
successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
Diritti e facolta' del
titolare del permesso
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ -
da circolare Ministero della SanitaĠ 24/3/2000)
o
accede ai servizi assistenziali
o
accede a corsi di studio
o
puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR 442/00)
o
puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato
Rinnovabilita' e
convertibilita' del permesso
o
per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per
lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o
per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)
o
per studio, in
presenza di iscrizione a corso regolare di studi
Rilascio del permesso allo
straniero condannato per reato commesso nella minore eta'
Applicazione del regime di
protezione sociale a cittadini comunitari
Enti autorizzati
all'attuazione di programmi di integrazione
o
disponibilitaĠ di operatori competenti
o
disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti
o
definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione
professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario,
alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)
o
adozione di procedure per la tutela dei dati personali
o
assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di
cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei
responsabili
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ
o
sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del
programma
o
comunicano al
Sindaco lĠinizio del programma
o
rappresentano,
se necessario, lo straniero in
tutti gli adempimenti amministrativi
o
presentano un rapporto semestrale allĠente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a
Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero
Rilascio del permesso per
motivi di sicurezza pubblica
o
su iniziativa del questore
o
su segnalazione dei responsabili di livello almeno
provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi
e di sicurezza
o
su richiesta del procuratore della Repubblica
o
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il
rilascio o comunque accertate dal questore
o
quando vengono meno le condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio
o
accesso ai servizi assistenziali
o
accesso allo studio
o
iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione
o
svolgimento di attivita' lavorativa subordinata
o
conversione del
permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio
19. Respingimento
alla frontiera (*)
Presupposti del respingimento
o
non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:
-
e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata
del soggiorno, mezzi di
sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di
rimpatrio, passaporto valido o
documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)
-
e' in possesso di visto di reingresso
-
e' in possesso di altro permesso di soggiorno in
corso di validitaĠ (esclusi quelli per richiesta
di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare
C2005/326/01), incluso il permesso CE slp
-
e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e
della ricevuta attestante la richiesta
di rinnovo (Direttiva Mininterno
5/8/2006)
-
e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ.
Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007; nota: transitoriamente o a regime?)
-
e' in possesso di permesso CE slp rilasciato da
altro Stato membro dell'Unione europea (in
questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del
permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso CE slp)
o
rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen; salvo ragioni umanitarie o
obblighi costituzionali o internazionali)
o
eĠ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art.
380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ
sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da
impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a
sfruttamento di prostituzione, salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); nota: per condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione
non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della
effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006)
o
eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di
reingresso)
o
non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
o
tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza
maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso
o
e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello
Stato percheĠ bisognoso di soccorso
(come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Limiti al respingimento
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di
Ginevra)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di
Ginevra)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a
Convenzione di Ginevra)
-
condizioni sociali
o
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Trattenimento per
impossibilita' di respingimento immediato
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Modalita' di esecuzione del
provvedimento di respingimento
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera
autorizzato
o
questore, nei
casi in cui lo straniero
-
sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
-
sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello
Stato percheĠ bisognoso di soccorso
(come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Tutela giurisdizionale
o
in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per
motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo
svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento
differito, questa disposizione puo' sottrarre
di fatto il provvedimento e i suoi
presupposti al controllo giudiziario)
o
in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per
ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato
sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un
rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)
Assistenza alla frontiera
Obblighi e sanzioni per i
vettori
o
dello
straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D.
Lgs. 87/03)
Operazioni in mare
o
nelle acque territoriali o in quelle contigue
(nota: a tutt'oggi non istituite
per l'Italia)
o
in alto mare,
nei limiti consentiti dal
diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso
di accordo bilaterale (es.: con
l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che
consenta l'adozione immediata delle misure in questione,
-
la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100
Convenzione di Montego Bay)
¤
per navi nazionali o da considerare come nazionali a
dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera
¤
per navi prive di nazionalita'
¤
per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato
sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui
irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art.
7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)
-
la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo
¤
per navi italiane
¤
per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del
diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o
contigue)
¤
per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento
dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in
materia di sicurezza (interpretazione dubbia)
¤
per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato
di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni
precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere
o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio
dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve
considerarsi esclusa?)
Collaborazione con i paesi di
provenienza
20. Espulsione
(*)
Presupposti dell'espulsione
o
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato o in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche (L. 155/2005)
o
a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o
a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia
della sentenza) o alternativa
alla detenzione (in fase di espiazione)
o
come misura di prevenzione
o
per soggiorno illegale
Espulsione per motivi di
ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche
o
disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i
minorenni (giudiziaria) in caso di
espulsione di minore
o
l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche puo' riguardare persone
appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152 o per le quali si possa
ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)
o
ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a
carico del titolare di permesso CE slp,
i motivi devono essere gravi, e si
tiene conto anche dell'eta'
dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il
paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
o
ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero;
sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza;
copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione
di minore, alla Corte
d'Appello; in caso di contrasto delle attivita'
terroristiche (sent. Corte Cost. 432/2007:
non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di
organizzazioni terroristiche), non puo' essere concessa la sospensiva (L.
155/2005; nota: e' un'eccezione alla regola generale sancita da art. 21 L.
1034/1971; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva, di passaggio, come potrebbero
sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale di questa eccezione)
o
il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni
al giudice entro 5 gg.
o
note:
fino al 31/12/2007 si applicavano le
seguenti disposizioni transitorie:
¤
se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2
anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a
produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR
decide allo stato degli atti (L.
155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo
al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche
¤
non si applicano,
in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento
penale (vedi sotto), salvo che sia
detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione a titolo di misura
di sicurezza
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero condannato per reati di cui agli artt.
380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un
delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato
la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno
un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni (da art. 13, co. 14,
T.U.)
o
in caso di provvedimento adottato per straniero
condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono
avvertiti per tempo
-
la revoca o la
non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza;
diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680
c.p.p.)
Espulsione sostitutiva della
pena
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che debba essere condannato, o per il
quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza
possibilitaĠ di sospensione, e
che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi
dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito
allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad
art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2,
lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a,
c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285,
286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli
artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice
penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni
previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270,
terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch
di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli
articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del
codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei
casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che
l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso
- o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento
immediato alla frontiera senza previo
trattenimento in CPT)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal
giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
Espulsione alternativa alla
pena
o
disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di
sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena,
subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato
ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso
dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di
cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a,
c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285,
286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli
artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice
penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni
previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270,
terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch
di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli
articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del
codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei
casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a
violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui
allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche
durante la detenzione
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura
alternativa alla detenzione in carcere o
che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione
(Sent. Cass. n. 14500/2006)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo
dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di
viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga
interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato
illegittimamente (legittimo, ad esempio,
lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato);
detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo
Espulsione a titolo di misura
di prevenzione
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero appartenente a una delle categorie di cui
-
allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L.
327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di
fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose
-
allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L.
646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione per soggiorno
illegale
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero
-
che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e
respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)
-
che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso,
salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come
modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo
Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori
stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro
dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla
richiesta di permesso di soggiorno); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro
a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004; nota: di fatto difficile da
ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen;
art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006
stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto
sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in
Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica
sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni); nota: verosimilmente, il termine per la
richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato
dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del
periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)
-
che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza
-
che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno
-
che abbia omesso
di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si
sia trattenuto oltre
il termine di 3 mesi o quello piu' breve
indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007)
-
che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo
equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi
familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato
membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp,
da D. Lgs. 3/2007)
-
che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il
territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego
di rilascio o di rinnovo del permesso
(art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi
dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e'
assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima
l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento
minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di
Roma)
-
che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il
territorio dello Stato entro 15 gg. in
seguito a una precedente espulsione
per mancata richiesta di rinnovo (nota: manca una disposizione esplicita, ma
lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla
frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del
termine)
-
che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o
prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione
della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte
della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure
sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi
nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti
fondamentali della persona - applicato al
caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare
che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione
esteriore); circ. Mininterno 15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo); nota: lo straniero
ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli
(Sent. Cass. n. 30774/2006); nota: per esservi reato l'atto del questore deve
essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la
valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte
Cost. n. 257/2004)
-
che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione
-
che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro;
previa revoca del permesso di
soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni
internazionali in vigore in materia di
diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir.
2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp
rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non
costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D.
Lgs. 3/2007)
o
adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia
ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia
ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari
regolarmente soggiornanti in Italia), tenendo conto dei vincoli
familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese
d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come
modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace
Treviso)
o
eseguita con
-
intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di
rinnovo entro i 60 gg. successivi alla
scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia
-
accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi
Elementi comuni ai
provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta;
convalida; ricorso
o
decreto di espulsione comunicato allo straniero, con
indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta
(da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ
di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in
inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass.: il ricorso a lingua diversa da
quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia
possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass.
5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007:
il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata
dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato; Sent. Cass.
7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma
tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace); vietata
l'espulsione collettiva (art. 4,
Protocollo 4, allegato alla CEDU; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non
si configura come espulsione collettiva, e
percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)
o
in caso di straniero sottoposto a procedimento
penale (nota: non e' considerato il caso
in cui sussistano comunque esigenze processuali)
-
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione
allĠautoritaĠ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta la misura di custodia cautelare
-
il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005) in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
-
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida
dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara
revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra
compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo
l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla
richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 15 gg; possibile il
trattenimento in CPT in attesa della decisione)
-
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta
espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle
cose di cui all'art. 240 c.p.
-
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di
reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se
successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307
c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o
convalida del
provvedimento di accompagnamento
alla frontiera (da L. 271/2004):
-
comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore,
del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale
in composizione monocratica, se risulta
pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della
convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui
all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del
minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.
-
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
-
lo straniero e' informato del suo diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o,
in mancanza, d'ufficio, e di
essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: di fatto impossibile ottenere in tempo utile la certificazione
dei requisiti di reddito,
necessaria per lĠaccesso al gratuito patrocinio, da parte della Rappresentanza
diplomatica o consolare del paese di appartenenza: trascorsi inutilmente 20 gg,
il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio; non e'
chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR 115/2002,
che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di
espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione
al gratuito patrocinio, in
mancanza di codice fiscale, lo
straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
-
lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza
di un interprete; Sent. Corte Cost.
254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo
straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua
italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia
-
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
-
nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto
in un CPT, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
-
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
-
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
-
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento
o
ricorso avverso
il provvedimento di
espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto
che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in
composizione monocratica, se risulta
pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della
presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita'
familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo
psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); note:
-
Sent. Cass. 8381/2000, 8512/2002 e 22217/2006
stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile
lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato
origine al provvedimento
-
Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo
di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che
questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4,
Protocollo 4, allegato alla CEDU
o
il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dalla data del provvedimento (anche dal consolato
o dallĠambasciata italiana; sottoscrizione del ricorso autenticata dal
funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che
ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve
pero' valutare se la
comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai
fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e
227/2000)
o
il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice
entro 5 gg.
o
il giudice decide
con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i
casi, entro 20 gg. (termine a
carattere ordinatorio); il provvedimento del giudice di pace deve essere
comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)
o
diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore
designato dal giudice nellĠambito dei
soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da
parte di un interprete; onorario
e spese a carico dellĠerario
(art. 142 L, DPR 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L.
189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio,
soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02); Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia
Divieto di reingresso
á
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10
anni (salvo diversa disposizione o durata
minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione,
tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere
dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; il divieto non
si applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegale per il quale sia
rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
á
Alla scadenza
del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione
comprovante lĠassenza dal territorio dello
Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la
documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la
sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto
di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia
e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)
á
Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza
del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla
rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per
cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al
Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero
á
Reclusione, con
arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito
direttissimo, in caso di reingresso
in violazione del divieto:
o
da 1 a 4 anni (da
L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione
con accompagnamento immediato alla frontiera;
o
da 1 a 4 anni,
se l'espulsione era stata disposta dal giudice
o
da 1 a 5 anni
(da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto,
espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso
Trattenimento in caso di
impossibilita' di esecuzione immediata
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Impossibilita' di
trattenmento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno
con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova espulsione con
accompagnamento immediato
o
per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da
1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto
obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova
espulsione con accompagnamento immediato
á
Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine
l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta
ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita'
dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
á
Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente
l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo
formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita'
che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di
potere
á
Reclusione, con
arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L.
271/2004) in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione
adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di
effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno: da 1 a 4 anni
o
per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)
Esecuzione dell'espulsione per
straniero detenuto
o
la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico
dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga
condotto in udienza per la convalida
o
copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla
polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio
immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto
penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura di
identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita'
diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire
elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti
con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle
questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima
nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle
presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i
colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo straniero e'
trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo
di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del
questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la
scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza
del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei
detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo
semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il
magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai
sensi delle vigenti disposizioni
Destinazione dello straniero
espulso; transito atraverso altro paese
o
lo straniero da espellere risulti in Italia imputato
ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso,
per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti
restrittivi della liberta' personale
o
sussistono impedimenti al transito attraverso altri
Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello
Stato richiedente
o
il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel
territorio nazionale
o
l'assistenza non puo' essere fornita al momento della
richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)
o
lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato
o
l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata
rifiutata o ritirata
o
lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla
zona aeroportuale di transito
o
l'espulsione dello straniero in un altro Paese di
transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano
falliti
o
non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre
a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un
altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione
Limiti all'espulsione
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di
Ginevra)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di
Ginevra)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a
Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di
prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino
al caso di un omosessuale senegalese; sent. Cass. 2907/2008: necessario
dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di
manifestazione esteriore)
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
o
minori (salvo
il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve
essere presunta qualora la
perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque
applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31
del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione ONU 1989 e con art. 8,
co. 2, DPR 448/1988)
o
donne incinte o
che abbiano partorito da meno di
6 mesi un figlio cui provvedono;
Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito
convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006:
purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano
o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si
estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio
contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse
pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)
o
familiari entro
il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della
questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione),
con esso conviventi (Tar Emilia
Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della
capacita' di agire e, in particolare, di
quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')
o
titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia
applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90, o in cui l'espulsione
sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007);
nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi
o
apolidi
(Convenzione di New York del 1954, art. 31)
o
sussistono motivi per ritenere che rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale
e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10
anni nel massimo
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di
ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in
senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000: lĠespulsione
del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio
reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione da
parte di agenti non statali (Ahmed c.
Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di
possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza del
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle
esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c.
Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 CEDU e' piu'
ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
Rilascio di permessi di
soggiorno nei casi di divieto di espulsione
o
eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del
genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ <
14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di
etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno
23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il
rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o
affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del
permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e'
subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e'
chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi
Ulteriori casi di rilascio di
permesso di soggiorno (giurisprudenza)
Omissione, sospensione e
revoca dei provvedimenti di espulsione
Allontanamento del familiare
straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario:
presupposti e limiti
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche
o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o
incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con
patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano essere
disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o
parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano
ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la
Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la
malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi
dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita
medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di
soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia
necessario a tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita'
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
Modalita' di adozione ed esecuzione
del provvedimento di allontanamento del familiare straniero con diritto di
soggiorno
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico
¤
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario
negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32
Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita'
di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
o
nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia
in violazione del termine prescrittogli
con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione
o
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e' informato del suo diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o,
in mancanza, d'ufficio, e di
essere ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CPT, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione
dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione
allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380
c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva;
inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida
dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara
revocata o estinta la misura cautelare (nota: questa disposizione non sembra
compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo
l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla
richiesta del questore (silenzio-assenso dopo 48 ore; possibile il
trattenimento in CPT in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione
prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380
c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di
reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se
successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307
c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito
dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti
o
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi
costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
che sia non allontanabile per rischio di persecuzione,
anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
o
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna
incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il
quarto grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante
di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n.
1690/2005 e n. 20561/2006)
o
che sia genitore naturale di un minore soggiornante in
Italia (art. 29, co. 6 T.U.)
o
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo
psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
o
che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o
istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (art. 32 co. 1 T.U.);
o
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di
titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario
(art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
o
la cui presenza sia indispensabile in relazione a
procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L.
75/58 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
o
che debba espletare una misura compensativa per il
riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal
D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine; nota: in base ad art. 1,
co. 2 T.U., ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi
familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
Modalita' di adozione e di
esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per
mancanza dei requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del
destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare
straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne
i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale
idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta
dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita
all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del
provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di
interrompere la continuita' del soggiorno
e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Obbligo di presentazione al
consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei
requisiti
Impugnazione dei provvedimenti
di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario;
istanza di sospensione
o
il provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla
frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve
quindi decidere immediatamente su tale istanza
o
in caso di provvedimento di allontanamento per motivi
(ordinari) di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione
dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla
decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e'
significativa solo in tale caso
o
in caso di provvedimento di allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che
la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del
provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non
e' quindi significativa
21. Trattenimento
nei CPT (*)
Presupposti del trattenimento
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
Luogo e durata del
trattenimento
Modalita' di adozione del
provvedimento di trattenimento; convalida
Proroga del trattenimento
Divieto di trattenimento dei
minori non accompagnati
Imposibilita' di
trattenimento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno
con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova espulsione con
accompagnamento immediato
o
per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da
1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto
obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova
espulsione con accompagnamento immediato
á
Trib. Ancona: se l'ordine di lasciare lĠItalia entro 5
gg. e' impartito per impossibilita' di trattenimento motivato dal differimento
del respingimento l'inottemperanza non
costituisce reato; in senso contrario, Sent. Cass. 28480/2007
á
Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine
l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta
ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita'
dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
á
Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente
l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo
formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita'
che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di
potere
á
Reclusione, con
arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L.
271/2004) in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione
adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di
effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso
o
per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno:
da 1 a 4 anni
o
per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)
Allontanamento dal CPT
Vigilanza e gestione dei CPT
o
stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo
svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati
possono avvalersi dellĠattivitaĠ
di altri organismi (enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)
o
concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ
sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000
emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di
collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di
impugnazione), per lo svolgimento di
attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di
-
interpretariato
-
informazione legale
-
mediazione culturale
-
supporto psicologico
-
assistenza sociale
-
formazione degli operatori
Accesso ai CPT
o
familiari
conviventi
o
difensore dello
straniero
o
ministri di
culto
o
personale della rappresentanza diplomatica o consolare
o
membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza
Diritti dello straniero
trattenuto
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e
ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
o
la comunicazione all'autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i
casi di deroga all'obbligo di
informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello
straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul
minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di
persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi
ammessi al CPT) a familiari
dello straniero o a suoi conoscenti,
se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati
o
la tutela della salute psico-fisica
o
la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con
membri degli organismi ammessi
al CPT
o
la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica
o
la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in
altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato
o
la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore
o
la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto
stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
o
il rispetto
delle caratteristiche personali,
di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una
lesione dellĠidentitaĠ
o
la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ
sessuale
o
il recupero degli effetti e dei risparmi
personali
Capienza dei CPT
22. Sanzioni a
carico di terzi (*)
Contraffazione
Omesse comunicazioni
Lavoro nero
o
la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato
respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di
comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e
n. 42220/2005)
o
il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini
dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)
o
il contratto di
lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato
assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto
(L. 608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.)
o
il committente
di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di
soggionro non e' punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il
nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza
circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro
8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di richiesta di
permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta
presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale
abilitato
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo
del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: i termini in
anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal
rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a
giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 5/12/2006), in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo
orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro
o
consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo
rapporto (Mess. INPS 16/10/2006, in
attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)
o
verosimilmente,
quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo
e' anche nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad
uscita e reingresso
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)
o
si cumula a quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero
riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro
dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro
domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si
e' formalizzato un raporto di lavoro domestico
¤
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro.,
prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in
partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato violato l'obbligo
di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione
separata INPS)
o
non si applica in caso di
¤
prestazione genuinamente autonoma per la quale non
siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)
¤
scorretta qualificazione di un rapporto debitamente
documentato
Vettori
o
dello
straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel
territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D.
Lgs. 87/03)
Favoreggiamento e sfruttamento
dell'immigrazione illegale
o
il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5
anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
o
se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto, il responsabile eĠ punito con la
reclusione da 4 a 15 (da L. 271/2004) anni, e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona
o
se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale di 5 o piuĠ persone, se le
persone sono state esposte a rischi
per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento
inumano o degradante, ovvero (da L.
271/2004) eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le
pene di cui ai due paragrafi precedenti (da L. 271/2004) sono aumentate
o
se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e'
aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004) e si applica
la multa di 25.000 euro per ogni persona
o
le circostanze aggravanti prevalgono su quelle
attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.;
la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione
delle aggravanti
o
diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ
giudiziaria
o
arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo
di trasporto utilizzato
Discriminazione
23. Stranieri
condannati o detenuti (*)
Espulsione a titolo di misura
di sicurezza
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che intendeva commettere un delitto e che
e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie
(art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra
persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.), o per straniero
condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente
pericoloso:
-
art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i
quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L.
155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato,
delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica,
delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
-
art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di
minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione
indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni
o
in caso di provvedimento adottato per straniero
condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono
avvertiti per tempo
-
la revoca o la
non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza;
diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
Espulsione sostitutiva della
pena
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che debba essere condannato, o per il
quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza
possibilitaĠ di sospensione, e
che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi
dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito
allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad
art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2,
lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a,
c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285,
286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli
artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice
penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni
previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270,
terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch
di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli
articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del
codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2
anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna
conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione
fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a
violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento
immediato alla frontiera senza previo
trattenimento in CPT)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal
giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
Espulsione alternativa alla
pena
o
disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di
sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba
scontare una pena, anche residua, <
2 anni, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato
ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso
dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di
cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il caso
in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a,
c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285,
286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli
artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice
penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit delle associazioni
previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali
la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270,
terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch
di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli
articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del
codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei
casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a
violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di
espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione
non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura
dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se
originariamente titolare di un permesso di
soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura
alternativa alla detenzione in carcere o
che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione
(Sent. Cass. n. 14500/2006)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo
dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione
(verosimilmente, dopo la decisione)
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di
viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga
interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato
illegittimamente (legittimo, ad esempio,
lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato);
detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo
Esecuzione dell'espulsione per
straniero detenuto
o
la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico
dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga
condotto in udienza per la convalida
o
copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla
polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio
immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto
penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura di
identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita'
diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire
elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle
questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima
nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle
presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i
colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo straniero e'
trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo
di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del
questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la
scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza
del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei
detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo
semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il
magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai
sensi delle vigenti disposizioni
Rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica
o
corredate di idonea documentazione attestante lo stato
di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente individuato da
chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla
consegna all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di
soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
o
Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001:
lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti
eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo
straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di
verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione era pero'
coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure
alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)
Accesso alle misure
alternative alla detenzione
o
lĠaccesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e
lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente
il rilascio di un permesso di soggiorno ad
hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato
di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello
Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ.
Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000 e Mess. Mininterno alla
questura di Vercelli 4/9/2001)
o
la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito
atto di avviamento al lavoro (Circ.
Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero
ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato
a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da
unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione
al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93, richiamata da Nota Minlavoro
11/1/2001)
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note
Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)
o
esclusa, di
fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da
Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al
termine della misura alternativa
o
orientamento iniziale:
-
Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent.
Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004:
lĠaccesso allĠaffidamento in prova al
servizio sociale e alle altre misure alternative
extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno
straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi
anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere
quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione);
nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui
uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba
essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)
o
orientamento recente:
-
Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso
di soggiorno ha diritto ad usufruire della
semiliberta'
-
Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005,
Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500: anche
il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure
alternative alla detenzione per la pari
dignitaĠ col cittadino italiano
-
Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita'
costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), se interpretati nel
senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio
dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste
Assistenza sanitaria per i
detenuti stranieri
Rilascio della patente di
guida
Permesso per motivi di
giustizia
Permesso per motivi di
protezione sociale
Reati quali motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno
o
in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al
seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a
patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti
stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina,
reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da
destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego
del visto di ingresso; nota: irrilevante,
ai fini del diniego di rilascio, il fatto che nella eventuale sentenza di
condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena (TAR Abruzzo); nota: per
condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in
vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione
deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte
Cost. 414/2006)
o
la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le
condanne per reati commessi dopo
lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo
III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di
autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro
autonomo; nello stesso senso, apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); di
norma, lo straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe
essere revocato il permesso, se ne fosse
titolare) non e' ammesso nel
territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)
o
di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei
requisiti per l'ingresso, comporta
-
rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
-
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
-
revoca del
permesso di soggiorno
o
la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le
condanne per reati commessi dopo
lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo
III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di
autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro
autonomo; nello stesso senso, apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007)
o
la condanna per
uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta,
livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da
Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato
27/9/2005: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va
valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne
in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006;
nota: Dec. Consiglio di Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce
all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a
seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza
aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta
per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra
quindi da escludere la
revoca automatica); Tar Umbria: in sede di
rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello
straniero in relazione ai fatti per ci e' stato condannato, neanche in presenza
di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del questore
non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna);
o
irrilevante, ai
fini del diniego di rilascio, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)
o
ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato
il diritto al ricongiungimento o
si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello
che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia
familiari regolarmente soggiornanti in Italia), si tiene conto dei vincoli
familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio
nazionale, della durata del suo
soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)
o
ai fini del diniego o della revoca del permesso di
soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro
Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e
lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)
o
il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello
Stato, da valutare anche con
riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere
applicate misure di prevenzione
e all'esistenza di condanne,
anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007)
o
titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007)
per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare
un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si
tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi
familiari, dei legami sociali e
familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)
o
revoca del
permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione
fraudolenta, ovvero quando il titolare
venga a rappresentare un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini
del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso
CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro
permesso in applicazione del T.U. (da D.
Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti)
24. Assistenza
sanitaria (*)
Iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale
o
i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno
(in corso di validitaĠ o del quale sia
stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro subordinato
(anche stagionale)
-
lavoro autonomo
-
motivi familiari
-
asilo politico;
secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il
riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della
Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a
straniero inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
-
motivi umanitari,
se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore
di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
-
asilo umanitario;
secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso
per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle
seguenti disposizioni (nota: manca
il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)
¤
art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L.
155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore
inespellibile
¤
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio
¤
art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea
¤
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e
ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente
soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);
-
richiesta di asilo
(per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della
procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti o
ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo,
privi di permesso di soggiorno
-
affidamento
(per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art.
2 L. 184/83)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o
gli stranieri che abbiano in corso una regolare
attivitaĠ lavorativa subordinata o
autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano
iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)
o
i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare
pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri),
salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia
o
permesso per affari
Obbligo di contribuzione per
lo straniero iscritto obbligatoriamente
Durata dell'iscrizione
obbligatoria
Diritti dello straniero
iscritto obbligatoriamente
Obbligo assicurativo per gli
altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e
maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Caso particolare: studenti
soggiornanti per meno di tre mesi
Obbligo di contribuzione per
lo straniero iscritto volontariamente
o
titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o
sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000
per anno, non frazionabili); conservazione
dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di
soggiorno per studio, previo il pagamento del contributo (circ. Minsalute 2007
citata da Cinformi); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non
deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo
obbligatorio (circ. Minsalute 2007 citata da Cinformi)
o
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari (lĠequivalente di £.
425.000 per anno, non frazionabili)
Durata dell'iscrizione
volontaria
Diritti dello straniero iscritto
volontariamente
Luogo di iscrizione
Documentazione richiesta
o
autocertificazione di residenza o dichiarazione di
effettiva dimora
o
permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta
della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione del codice fiscale o copia del
tesserino relativo
o
dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a
comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o
eventuale autocertificazione o certificazione (non
citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia
o
eventuale autocertificazione o certificazione (non
citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico
o
eventuale autocertificazione o certificazione di
iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico
di cui allĠart. 4 DPR 442/00); di richiesta della cittadinanza italiana; di
iscrizione a corso di studio
o
eventuale dichiarazione da parte della famiglia
ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o
ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero,
per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o
certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di
iscrizione volontaria)
Copertura dei familiari degli
iscritti
Assistenza all'estero per gli
iscritti
o
in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri
ad altissima specializzazione, possibile
solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da
parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del
Ministro della sanitaĠ 3/11/89
o
in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile
solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro
familiari
o
in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80
Obbligo assicurativo per gli
stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Accesso degli stranieri non
iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale
o
immediatamente,
le cure urgenti (in regime
ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al
momento delle dimissioni (in
caso di insolvibilitaĠ, gli
oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)
o
previo pagamento
delle tariffe regionali, le altre
prestazioni (nota: incluse le prestazioni
essenziali ma non urgenti; dubbia
legittimita' costituzionale della disparita' di trattamento con lo straniero
illegalmente soggiornante)
Accesso dei richiedenti asilo
trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare)
o
il richiedente asilo trattenuto nel Centro di
identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali garantite dallĠart.
35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto
seguente)
o
allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti
asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
Accesso degli stranieri non
iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale
o
alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ
6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)
o
alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con
L. 176/91)
o
a vaccinazioni
nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi internazionale
o
a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)
o
a disagio mentale
(sicuramente, nella Regione Lazio)
o
accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari
o
comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di
appartenenza
o
notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive
o
prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli
ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito
di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non
iscritto al SSN, non ha diritto
alle prestazioni del medico di base)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie esenti
(da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs.
124/98)
o
soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)
Prestazioni sanitarie per
stranieri espellendi
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
inferiore a tre mesi
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di
modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato
di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso
ne sia sprovvisto, l'attestato
viene richiesto d'ufficio dalla
ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo
l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare
di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle
generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota:
verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni
sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato
per consentirgli di continuare il suo soggiorno
in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le
prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza
dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine,
attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota:
esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non
possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il
rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34
Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i
rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e'
richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato,
ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o
ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione
di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione
INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la
posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in
qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente
soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto
di queste disposizioni e di art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe
durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo
essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di
svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta
impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che
lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la
certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero,
il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino
comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione
appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali
soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano
coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi
possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione,
e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di
comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U.,
l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche
soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli,
coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli
naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori
regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario
e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato
attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1,
lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e
ad art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata
per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita
la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro
dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino comunitario o del
coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more
dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari,
art. 1, co. 2 T.U.
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni
(nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3
Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per
la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione
al Centro per l'impiego (nota: non e' adeguatamente considerato il caso di
lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto
elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il
rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota:
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro
per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico
di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva
la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il
certificato di iscrizione al centro per l'impiego (non e' adeguatamente
considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere
iscritto nel suddetto elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore
di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il
D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante
il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di
lavoro subordinato)
¤
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria,
sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il
certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute
3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione
e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione
involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (nota: Richiesta inappropriata, dal momento che la durata e
il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono
irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota:
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di
uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato
estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai
titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI
2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base
(circ. Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla
circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella
legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla
circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso
dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata
di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del
corso), riportata nel modello 106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la
ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276
dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ.
Minsalute 3/8/2007); note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere
quanto meno consentita, in base ad art. 1, co. 2 T.U. e a quanto stabilito per
i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita' 24/3/2000, l'iscrizione
volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106,
questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di
provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche
per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in
Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o
formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute
3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale
prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o
pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra
includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di
prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore
comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente
cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta
essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura
assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del
requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di
occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al
Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e'
rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che
trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche'
circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro;
puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella
categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione
anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e
loro familiari, residenti in
Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire
una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e'
rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe
essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art.
34, co. 3 T.U.); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un
eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta
l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di
tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia
l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che
deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute
3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione
al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di
tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso
all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai
sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U.); e' rilasciata anche la TEAM
(circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione
anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in
Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta
l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute
3/8/2007)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un programma di
assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi
di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (nota: sarebbe piu' giusto dire: "ai sensi di
art. 1, co. 2 T.U."); e' richiesta una attestazione rilasciata dal
questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma
(circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute
3/8/2007)
o
vittime di tratta
o di schiavitu' e altri destinatari delle misure di protezione sociale ex art.
18 T.U. (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione
della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso
di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000); note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il quarto grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene
rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera
b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se
pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa
esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini
comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia
sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di
stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U., l'assistenza
sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico
legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche
soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli,
coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli
naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori
regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario
e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo
che sia ritenuta prestazione
medicalmente necessaria; in tal
caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o
modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
o
tra i titolari degli attestati di diritto che danno
luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura
assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude
in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base ad art. 1, co. 2 T.U. l'iscrizione al SSN
dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini
comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel
caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita' 24/3/2000)
o
il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione
obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto
in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva
permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno. Ora che l'iscrizione
anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di
dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra
improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari senza diritto di soggiorno
o
le cure urgenti o essenziali, anche a carattere
continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario
presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si
sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno), in base ad art. 1, co. 2 e art. 35, co. 3 T.U.
o
circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si
applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione
facoltativa per coloro che soggiornano
legalmente per piu' di 3 mesi ed
erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza,
maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola;
richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato
nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o la Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a Rumeni e Bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso
o la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente
o
circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata;
rilascio del codice ENI
o
minore inespellibile
o
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito
di questa con essa convivente
o
minore affidato a comunita' familiare o istituto di
assistenza, ex art. 2 L. 184/83
o
minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a
cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno
o
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
Ingresso di stranieri per
motivi di cure
o
sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione
da parte della struttura sanitaria
prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e
della degenza prevista
-
attestazione del versamento, a favore della struttura,
di una cauzione del 30% del costo
previsto
-
dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00) per la copertura
delle spese sanitarie
complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per
lĠeventuale accompagnatore
(durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
-
certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in
italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, la patologia del
richiedente
o
nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art.
12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):
-
il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della
documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
-
il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie
(degenza inclusa), ma non le spese
di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):
-
le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta
specializzazione, che rientrino
nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore
di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero
da Paesi nei quali lĠaccordo non
sia applicabile per ragioni
contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di
autorizzazione da parte della Regione)
25. Previdenza
sociale (*)
Diritti previdenziali del
lavoratore straniero e dei suoi familiari
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione
involontaria (il datore di lavoro e' pero'
tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)
o
con decreto Minlavoro puo' essere esonerata
dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a
un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio
territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
Obbligo contributivo in caso
di lavoro subordinato
o
nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in
parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro
(responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e
19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
-
per lĠinvaliditaĠ,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro il rischio di malattia e tubercolosi
-
per maternitaĠ
-
contro il rischio di disoccupazione involontaria
o
nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di
lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
-
malattie professionali
Trattamenti previdenziali
o
57 anni, con 5
anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale
o
con 40 anni
di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere
dall'eta'
o
a 65 anni, con 5
anni di contributi, a prescindere dall'importo
o
fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.;
D.Lgs. 151/01
o
congedo di
maternitaĠ (art. 16 D.Lgs. 151/01):
-
2 mesi precedenti data presunta del parto
-
eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo
-
3 mesi dopo il parto
-
eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta
(aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese
lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o
possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di
lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre
mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6
anni)
o
possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio
nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione
facoltativa e dellĠastensione in caso di
malattia del figlio estesa al padre
(art. 34 D.Lgs. 151/01)
o
diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di
abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre
(art. 28 D.Lgs. 151/01)
o
indennitaĠ
durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante
lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio
o
periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di
anzianitaĠ e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e
commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi,
registri o albi
o
assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o libere professioniste
non iscritte in albi o casse);
riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge
Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta
di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano
stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ
o
lĠassegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario)
lavoratore autonomo
o
indennitaĠ di
disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)
o
cassa integrazione
guadagni
o
trattamento di mobilitaĠ
o
tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro
o
lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo
lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro,
la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e
la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)
o
provvidenze previste (L. 222/84):
-
pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente
inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
-
assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni
di contribuzione, di cui almeno 3 negli
ultimi 5)
o
norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88
(convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni
familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
-
figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente
riconosciuti)
-
figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente
matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a carico
-
fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ
permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a
carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o
altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di
secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa,
anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004 e
circ. INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di
Ginevra e D. Lgs. 251/2007), titolare di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007) o cittadino di uno Stato che
riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione
internazionale in materia
o
nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico
o
fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00
o
il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso
lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ
retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la
prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da
art. 5 D. Lgs. 38/00)
Diritti previdenziali in caso
di rimpatrio
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e
puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart.
1, co. 20 L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in
regime contributivo; la soglia
di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e
dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso
del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n.
45 del 28/2/03)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli
accordi (eĠ vero?)
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio
economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni
bilaterali)
o
Turchia
(Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
-
per lĠinvaliditaĠ,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaĠ
o
non spettano
-
lĠassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche
sociali)
Obbligo assicurativo relativo
al lavoratore distaccato in Italia
Fondo per il rimpatrio
26. Assistenza
sociale e misure fiscali (*)
Diritto costituzionale
all'assistenza sociale
Fruizione delle misure di
assistenza sociale da parte dello straniero
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi civili, ciechi civili,
sordomuti
o
soggetti affetti da morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive limitazioni
o
assegno sociale
(giaĠ Òpensione socialeÓ):
-
disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)
-
concesso in presenza di condizioni di bisogno economico
a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste
di reddito nella misura prevista dalla
legge
-
erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ
-
non reversibile
-
non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento
allĠestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)
o
prestazioni per minorati civili:
-
previste per
¤
invalidi civili
(persone, residenti in Italia,
di etaĠ < 65 anni che
abbiano perduto, totalmente o
parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Ż
pensione di inabilitaĠ (perdita totale della
capacitaĠ di lavoro)
Ż
assegno mensile
(perdita parziale della
capacitaĠ di lavoro)
Ż
indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
Ż
indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit
uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi civili :
Ż
pensione per
ciechi assoluti
Ż
pensione per
ciechi parziali
Ż
indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti
Ż
indennitaĠ speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Ż
pensione
Ż
indennitaĠ di comunicazione
-
concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella
stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)
-
le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di
soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non
devono ovviamente essere restituite;
quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni
dellĠamministrazione sulla restituzione,
assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione
non e' retroattiva, e chi, in
possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore
della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost.
324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine,
Corte d'appello Torino, Trib. Torino)
-
il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal
trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del
trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)
Categorie che continuano a
fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE
slp
o
circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007
chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il
nucleo familiare di cui alla L.
153/88 (esteso quindi ai familiari
residenti all'estero), e' escluso
dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari); queste
limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess. INPS
2226/2008)
o
Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di
accompagnamento per invalidi civili
Misure assistenziali non
precluse allo straniero privo di permesso CE slp
o
reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza legale
-
reddito inferiore
a una determinata soglia
-
iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui
allĠart. 4 DPR 442/00), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3
anni
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi
nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99) estesi agli stranieri, in nome
dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente
soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore
straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza
454/98 della Corte
Costituzionale
-
richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ
lavorativa subordinata
Detrazioni fiscali
27. Enti di
patronato (*)
Accesso ai servizi offerti
dagli enti di patronato
o
danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali
o
esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con
poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel
territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle
prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione
e consulenza per lĠadempimento
da parte del datore di lavoro
degli obblighi contributivi e
della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L.
152/01)
o
danno assistenza
gratuita per la predisposizione
delle istanze di rilascio, rinnovo,
duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato
civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di
soggiorno e permesso CE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)
28. Politiche
di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)
Fondi per le politiche di
accoglienza
o
Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45
T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure
straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri,
educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso
allĠabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U.
(commissione per le politiche di integrazione)
o
Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003):
finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di
vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U
o
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
(art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un
bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela
per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs.
251/2007), titolari di protezione umanitaria
o
Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati (L.
296/2007): affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo
o
Fondo politiche della famiglia (L. 296/2007): tra gli
obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del
lavoro delle assistenti familiari
Centri di accoglienza e
pensionati
Accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica
o
titolare di permesso CE slp
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni,
impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti
da almeno 10 anni nel territorio del
Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: parere superato
dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)
29. Discriminazione
(*)
Fonti normative
o
art. 43 T.U.:
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs. 215/2003:
discriminazione fondata su razza o origine etnica
o
art. 44 T.U.:
tutela giurisdizionale
Comportamenti discriminatori
o
un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o
un commerciante
o il gestore di un locale rifiuta
di erogare a uno straniero il servizio che
eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose
o
il proprietario
di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali
lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o
un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione,
alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di
pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il
lavoratore rispetto agli altri lavoratori
Discriminazione basata su
razza o origine etnica
o
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione
o
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la
retribuzione e le condizioni del licenziamento
o
accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali
o
affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni
o
protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale
o
assistenza sanitaria
o
prestazioni sociali
o
istruzione
o
accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio
Ricorso contro la
discriminazione
UNAR
Attuazione della Direttiva
2000/43/CE: censura da parte della Commissione Europea
o
mancata ripartizione dellĠonere della prova nei
procedimenti giudiziali contro asserite discriminazioni etnico-razziali
o
ridotta protezione delle vittime di discriminazione
o
non corretta definizione di molestia razziale
Giurisprudenza e pareri in
materia di discriminazione
o
Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova
26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Perugia hanno ordinato la rimozione del
comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da
concorsi pubblici
o
La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio
"contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera
esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse
ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate;
ne e' seguito un accordo tra l'amministrazione dell'Ospedale e le OO.SS., che
prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri
stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?),
considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato
dall'entrata in vigore del DPR 334/2004
o
Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del
discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv.
Generale nella causa Causa C-303/06)
o
Scarsa giurisprudenza, per altre forme di
discriminazione; es.: il Tribunale di
Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non
patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo
discriminatorio
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare
rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti
da almeno 10 anni nel territorio del
Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: parere superato
dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)
Relazione tra principio di
parita' di trattamento e divieto di discriminazione
o
a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al
lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare
(prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione
di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione,
ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi
familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)
o
b) principio del proporzionamento della retribuzione
a qualita' e quantita' della prestazione
(art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione
(anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al
contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il
grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso
atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della
retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita'
della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un
sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di
qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto
o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle
mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di
qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa
mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che
valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e'
quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni,
l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla
luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/89, laddove afferma che
il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore
corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta
tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno
del minimo previsto per quelle mansioni
o
c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in
riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi,
ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di
differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione
di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato
da Sent. Corte Cost. 103/89) lo prescrive in una forma molto vicina a quella
meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di
trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per
semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a
proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su
motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente,
non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con
divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe
travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo
dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel
sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del
lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica
soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle
capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri
attinenti al contenuto della prestazione)
o
d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/91, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs.
216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate
sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere
o
d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/91, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs.
216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su
criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando
alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su
criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per
la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il
gruppo svantaggiato
o
il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza
dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la
motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un
certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come
futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia
frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se
cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta
in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di
natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente
o
il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione
in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a
rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come
"futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al
contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale
contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della
condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha
carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un
criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse,
sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) -
un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto
caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una
differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli
anni '70, non ancora meta di flussi migratori)
30. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale (*)
Definizioni
o
protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rifugiato:
chiunque, nel giustificato timore
dĠessere perseguitato per la sua
razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo
sociale o le sue opinioni
politiche, si trovi fuori dello Stato di
cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia
domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e
trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra
indicato, non voglia ritornarvi
o
protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo
dei requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato, rispetto al
quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese
d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno,
e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale paese
o
paese d'origine:
il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o,
se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
o
paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29
della Direttiva 2005/85/CE
o
domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le
procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo;
nota: da art. 34, co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle
procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino
all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE; la Direttiva 2004/83/CE, inoltre, specifica che la definizione in
esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente
altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva
stessa, che possa essere richiesto con domanda separata (si pensi alla
richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.)
o
familiari del
beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti
membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda
di protezione internazionale:
¤
il coniuge;
nota: la Direttiva 2004/83/CE include anche il partner non sposato, avente con
l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le
coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri;
questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in
caso di riforma in materia di unioni di fatto
¤
i figli minori
a carico, purche' non coniugati,
anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori
affidati o sottosposti a tutela.
Esame dei fatti
o
di tutti i fatti
pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita'
di applicazione
o
della dichiarazione e della documentazione
pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o
se rischia di subirne
o
della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine
di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave
o
dell'eventualita' che le attivita' svolte
dal richiedente dopo aver
lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o
principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale
o
dell'eventualita' che si possa presumere che il
richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.
o
il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda
o
ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di
altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale
mancanza di tutti gli altri elementi significativi")
o
le dichiarazioni
del richiedente sono coerenti,
plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche
pertinenti di cui si dispone
o
la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo
valido per l'eventuale ritardo
o
dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile
Bisogno di protezione
internazionale insorto dopo la partenza
Responsabili della
persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione
o
nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti
persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico
effettivo che permetta di individuare,
perseguire penalmente e punire tali atti
o
nella possibilita', per il richiedente, di accedere
a tali misure
Status di rifugiato: atti di
persecuzione
o
rappresentare, per natura o frequenza, una violazione
grave dei diritti umani fondamentali - in
particolare, dei diritti assolutamente inderogabili ai sensi dell'art. 15,
paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, del
diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o
degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di
servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione
retroattiva di norme penali)
o
costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui
impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione
grave dei diritti umani fondamentali
o
atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza
sessuale
o
provevdimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie
o
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con
conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa
comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini
contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi
delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo
status di rifugiato
o
atti specificamente diretti contro un genere sessuale o
contro l'infanzia
Motivi di persecuzione
o
razza: si
riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle,
alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico
o
religione:
include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la
partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico,
singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte
o
nazionalita':
oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza
ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da
comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro
Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva
2004/83/CE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la
popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica
del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente,
piuttosto che dell'individuo stesso)
o
appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo
costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una
caratteristica o una fede cosi'
fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una
persona a rinunciarvi, ovvero ad
un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito
come diverso dalla societa' circostante
(nota: la Direttiva 2004/83/CE pone le due condizioni come concorrenti, non
come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione
sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del
paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita
dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la
commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana
(nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva 2004/83/CE, il significato
di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare
per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente
rilevanti ai sensi della legislazione italiana)
o
opinione politica:
si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una
convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti
Cessazione dello status di
rifugiato
o
si sia nuovamente e volontariamente avvalso della
protezione del paese di cui ha la
cittadinanza
o
avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata
o
abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale
paese
o
si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno
(nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva
far ritorno") per timore di essere perseguitato
o
non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di
cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva
dimora abituale, essendo venute meno,
in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello
status di rifugiato
Esclusione dallo status di
rifugiato
o
se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della
Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un
organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello
straniero sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni
adottate dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs.
251/2007; nota: la Direttiva 2004/83/CE chiarisce che l'accesso alla protezione
e' automatico
o
quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
fuori del territorio italiano e prima del rilascio del
permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente
crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere
classificati come reati gravi; la
gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la
legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni
nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista
dalla Direttiva 2004/83/CE)
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta delle Nazioni unite
Riconoscimento e diniego dello
status di rifugiato
o
non sussitono i presupposti
o
sussiste una delle cause di esclusione
o
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p. (delitti di cui agli
artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di
cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso
codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivit delle
associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli
articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del
codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonch di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui
agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui
all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in
flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter,
comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609
ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)
Revoca dello status di
rifugiato
Protezione sussidaria: danni
gravi
o
la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
o
la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia
la Direttiva 2004/83/CE, sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo
pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")
o
la minaccia
grave e individuale alla vita o
alla persona di un civile
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale (nota:
"individuale" non puo' significare "mirata", dato che si
considerano situazioni di violenza indiscriminata; va intesa, verosimilmente,
nel senso di "concreta")
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di
ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in
senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000: lĠespulsione
del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio
reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione da
parte di agenti non statali (Ahmed c.
Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di
possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza del
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e
al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c.
Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 CEDU e' piu'
ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
Cessazione dello status di
protezione sussidiaria
Esclusione dallo status di
protezione sussidiaria
o
abbia commesso
ovvero istigato o concorso
a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave,
nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che
la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e
2 della Carta delle Nazioni unite
o
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza
pubblica
o
la Direttiva 2004/83/CE consentirebbe anche
l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha
commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi
nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di
incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa
causa di esclusione
o
diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma
coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, l'essere ritenuto
un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica
e' considerato causa di esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di
diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello
status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la
differenza non sembra essere significativa
o
la formulazione adoperata, coerentemente con le
disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, consente all'amministrazione di
effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla
pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per
l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello
status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato
un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per
valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza
definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
Riconoscimento dello status di
protezione sussidiaria
Revoca dello status di protezione
sussidiaria
31.
Procedure per riconoscimento e revoca della protezione
internazionale (*)
Controllo delle frontiere:
limiti al respingimento; rischi di interferenze
Autorita' competenti
o
per l'esame
della domanda di protezione
internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
o
per la ricezione della
domanda, l'ufficio di polizia di
frontiera e la questura
o
per la determinazione dello Stato competente
per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita'
Dublino presso il Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
o
alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato erano istituite presso gli Uffici territoriali del Governo
delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella
circoscrizione territoriale corrispondente e per quelle presentate da
richiedenti trattenuti in centri di identificazione o - da D. Lgs. 140/05 -
ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale
circoscrizione; nota: secondo il TAR Friuli, la disposizione sulla competenza
per le domande dei trattenuti si applica solo se la domanda e' stata presentata
dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che quella
disposizione risulterebbe pleonastica):
¤
Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige)
¤ Milano (per Lombardia,
Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)
¤ Roma (per Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)
¤ Foggia (per la Puglia)
¤ Crotone (per Calabria e
Basilicata)
¤ Trapani (per le province
di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna)
¤ Siracusa (per le province
di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)
o
era stato inoltre stabilito che
¤
le Commissioni territoriali possono essere inviate per operare nella circoscrizione
territoriale di altra
Commissione per l'esame delle domande, ai
fini di un piu' rapido espletamento delle procedure (Ord. PCM 3506/2006)
¤
il Mininterno e' autorizzato ad istituire fino a 3
Commissioni territoriali ulteriori,
determinandone la competenza territoriale; si applicano le norme a regime,
salvo il fatto che il rappresentante dell'ente territoriale e' nominato dal Sindaco del Comune in cui la
commissione ha sede (ord. PCM 12/10/2007)
o
un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-citta'
o
un rappresentante dell'ACNUR
á
Per ogni membro e' nominato un supplente
á
La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione
nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti,
ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui
domande occorrano competenze specifiche del MAE
á
I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti
locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non
piu' di due anni
á
A presidente e membri effettivi o supplenti e'
corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo
fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia
á
La Commissione territoriale e' costituita
validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di
veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre
componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza
dei membri presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti,
non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo
richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al
piu', cinque)
á
La competenza
delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di
richiedenti accolti in centri di
accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CPT, per i quali la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro
Commissione nazionale per il
diritto d'asilo
á
La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di
o
indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali
o
formazione e aggiornamento dei componenti delle
commissioni territoriali
o
costituzione e aggiornamento di una banca dati
informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo
o
costituzione e aggiornamento di un centro di
documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine
dei richiedenti
o
monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine
di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se
necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.
o
un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
o
un funzionario della carriera diplomatica
o un funzionario di
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Mininterno
o un dirigente del
Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Ciascuna amministrazione designa un supplente
á
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile
á
Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato
ACNUR,
con funzioni consultive
á
La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
á
La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto
favorevole
di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in
capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti;
sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri
presenti)
á
Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione
nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione
nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle
sedute e modalita' delle deliberazioni
Presentazione della domanda;
verbalizzazione
á
La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia
di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al
luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta
considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita'
cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere
in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere
effettivamente presentata
Informazione del richiedente
o
fasi della procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale
o
principali diritti e doveri del richiedente durante la
permanenza in Italia
o
prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso
o
indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale
o
alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola
dellĠobbligo
o
allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti
asilo indigenti erogati dallĠente locale
o
allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a
quella residua del permesso di soggiorno
Determinazione dello Stato
competente per l'esame della domanda
Adempimenti del questore;
attestato nominativo o permesso di soggiorno
Garanzie per il richiedente
á
Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione
della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che
o
debba essere estradato verso altro Stato a seguito di
un mandato di arresto europeo
o
debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale
penale internazionale
o
debba essere avviato verso un altro Stato membro per
l'esame della richiesta di protezione internazionale
Obblighi del richiedente
o
cooperare con
le autorita' preposte alle diverse fasi della procedura ai fini di fornire
tutte le informazioni e i documenti di cui puo' disporre utili all'esame della
domanda
o
informare senza indugio l'autorita' competente riguardo
a cambiamenti di residenza o di domicilio
o
agevolare il
compimento degli accertamenti
previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza
Trattenimento e ospitalita'
obbligatoria
o
che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di
Ginevra: aver commesso un crimine contro
la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli
strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;
aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante
prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e
ai principi delle Nazioni Unite)
o
che e' stato condannato in Italia per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti
al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art.
380, co. 1 e 2 c.p.p. (delitti non
colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non
inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro
la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti
contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto
aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione,
direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare,
delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere)
o
e' destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali
(nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento sia stato
adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione
internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del
comportamento del richiedente)
o
sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al
giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto
- ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace
o
non disciplinato il caso in cui scada il periodo di
trattenimento senza che sia stata adottata la decisione
o
quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita',
ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera (nota: il D. Lgs.
25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica,
rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale
o
quando ha presentato la domanda dopo che a suo carico e' stato adottato un
provvedimento di espulsione per
ingresso o soggiorno illegali o di respingimento, incluso il caso in cui sia gia' trattenuto in un
CPT
o
al richiedente asilo trattenuto nel centro sono
assicurate le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero
irregolarmente soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti
asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
o
e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie
internazionali e nazionali, come OIM e
Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 23/4/2007)
o
sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e
Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 23/4/2007)
o
il Prefetto,
sentito l'ente gestore, autorizza
l'accesso ai CDI di giornalisti
e dei fotocineoperatori che li
accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze
di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non
creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva
Mininterno citata da com. Mininterno 23/4/2007)
Dichiarazione di
inammissibilita' della domanda
o
il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di
Ginevra e puo' ancora avvalersi
della protezione di tale Stato
o
il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla
Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione
territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese
d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la
prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato
l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto
in esame e da D. Lgs. 251/2007)
Sospensione dell'esame nele
more della determinazione dello Stato competente
Ritiro della domanda;
estinzione del procedimento
Audizione del richiedente
o
quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato
o
quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale
(nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di
incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al
controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione
risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del
colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art.
12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale
devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di
produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio
possa essere omesso dalla Commissione nazionale)
o
qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile
o
qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi
Ruolo dell'ACNUR
o
il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione
territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto
all'interno di quella commissione
o
non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21,
co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere
accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla
domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese
Limiti alla raccolta e alla
diffusione di informazioni
o
art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in
nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili
della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui
dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la
disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia'
recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008
o
la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di
informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha
presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai
familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al
richiedente, e' comunque legittima
o
scopo di questa disposizione e' quello di evitare che
sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE
fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello
di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili
o
la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione
diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del
D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o
non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque
informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che
possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o
alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese
d'origine
o
il recepimento delle disposizioni della Direttiva
2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva
vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai
presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la
richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che
potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi
familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il
riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle
disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni
del D. Lgs. 25/2008
o
con riferimento allo status di protezione sussidiaria,
dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o
fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente
Esame prioritario delle
domande
o
la domanda e' palesemente fondata
o
il richiedente appartiene a una delle categorie
vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs.
140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori
singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale)
o
sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza
obbligatoria in centro di accoglienza
richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva
all'intercettazione in condizioni di
ingresso o soggiorno illegali o all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento (nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza
tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CPT e quella di cui all'art. 23,
co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e'
all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine
pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti
obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di
cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali
rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo
ingiustificato nel presentare la domanda) ovvero il trattenimento in CPT
Termini per l'esame della
domanda
Acquisizione di nuovi elementi
Decisione della Commissione
territoriale
o
riconosce lo
status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
o
rigetta la
domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D.
Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di
origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle
circostanze specifiche in cui egli si trova
Conseguenze delle decisioni
negative
o
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del
richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CPT;
o
con intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., o con
accompagnamento nei casi in cui il prefetto rilevi il rischio di elusione dell'intimazione,
nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta asilo
Procedimenti di revoca e
cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie
o
essere informato
per iscritto del fatto che la
Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e
dei motivi di tale nuovo esame
o
avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due
opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la
revoca o la cessazione dello status
Ricorso contro le decisioni
della Commissione territoriale o della Commissione nazionale
Effetto sospensivo automatico
del ricorso; richiesta di sospensione
o
la decisione e' stata assunta sulla base della sola
documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato
ingiustificatamente dal centro accoglienza
richiedenti asilo
o
a carico del richiedente e' stata disposta
obbligatoriamente l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della
domanda successiva all'adozione
di un provvedimento di espulsione
o respingimento (nota: non e'
chiaro se la condizione sia in realta' che l'accoglienza o il trattenimento
siano ancora in corso; ossia, se rientri in questa previsione anche il
richiedente per il quale l'accoglienza o il trattenimento siano cessati per
decorrenza dei termini) ovvero il trattenimento in CPT
Udienza del Tribunale;
decisione
Reclamo alla Corte d'appello
contro la decisione del Tribunale; istanza di sospensione
o
alla fissazione dell'udienza (entro 5 gg. dal deposito
del ricorso)
o
alla partecipazione della commissione interessata al
procedimento
o
all'adozione della sentenza (entro 3 mesi dalla
proposizione del reclamo)
Ricorso per cassazione contro
la sentenza della Corte d'appello
Accoglienza del ricorrente
Rinuncia alla protezione
internazionale
Riservatezza
32.
Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)
Assistenza sanitaria
Servizi di accoglienza per
richiedenti asilo
o
2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione
umanitaria, 8.1% rifugiati
o
2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione
umanitaria, 15.6% rifugiati
o
2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria,
14.0% rifugiati
o
accoglienza
¤
strutture dedicate collettive o appartamenti
¤
garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket
money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e
assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di
alfabetizzazione e lingua italiana, orientamento alle possibilita' di formazione
professionale, informazione legale e assistenza burocratica, mediazione
culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati
dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario
¤
l'inserimento dei minori nelle scuole (attuato tenendo
conto della brevit del periodo di soggiorno) e' obiettivo obbligatorio secondo
quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione
o
tutela
¤
garantiti: orientamento e informazione legale sulla
normativa italiana ed europea in materia d'asilo, assistenza burocratica nella
procedura, supporto psico-socio-sanitario
Accesso alle misure di
accoglienza
Adozione delle misure di
accoglienza
Impossibilita' di accoglienza:
contributo assistenziale
Notifica e comunicazione degli
atti al destinatario delle misure di accoglienza
Modalita' di effettuazione
dell'accoglienza
Revoca delle misure di
accoglienza
o
mancata presentazione presso la struttura individuata
o
abbandono del centro di accoglienza da parte del
richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura
o
mancata presentazione del richiedente asilo
all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza
o
accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di
una precedente domanda di asilo
o
accertamento della disponibilita' del richiedente asilo
di mezzi economici sufficienti
o
violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti
Accesso al lavoro del
richiedente asilo
o
presentazione di documenti e certificazioni false
o
rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita'
o
mancata presentazione del richiedente asilo
all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da Circ. Mininterno
22/10/2006)
Durata dell'accoglienza;
accoglienza in fase di ricorso
o
quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente
non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente
appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D.
Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire
dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese
o
quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente
trattenuto o ospitato
obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato
A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'
¤
contiene disposizioni di rango inferiore a quelle
contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005
¤
non tiene conto del fatto che la possibilita' di
accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad
art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza
¤
fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di
salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa
33.
Contenuto della protezione internazionale (*)
Rispetto della Convenzione di
Ginevra
Esigenze di persone
particolarmente vulnerabili
Limiti all'allontanamento del
titolare dello status di protezione internazionale
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal
Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria,
e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese; sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale,
anche in mancanza di manifestazione esteriore)
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
sussistono motivi per ritenere che rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale
e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10
anni nel massimo
Informazione su diritti e
doveri
Tutela del diritto all'unita'
familiare
o
la documentazione
prodotta in loco ai fini del ricongiungimento eĠ rimpiazzata (art. 29 bis, co.
2 T.U.) da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte
dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana, nel caso in cui la condizione
del richiedente gli renda impossibile (o, verosimilmente, renda impossibile al
suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti
che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti
soggettivi); e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza
del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli
organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri
(art. 29 bis, co. 2 T.U.)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti
che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso
degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente,
della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al
familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione
dei vincoli familiari (art. 29 bis, co. 2 T.U.)
o
il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo
status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i
familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs.
251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego dello status di
rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le
cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare,
ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico -
che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i
benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza
censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole
di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a)
del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti
per il riconoscimento dello status di rifugiato
Permesso di soggiorno; accesso
al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza
Titolo di viaggio
Libera circolazione
Limiti protezione diplomatica
Diritti in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e studio
o
lavoro
subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento;
incluso quindi quello previdenziale);
nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula
di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)
o
iscrizione agli albi professionali
o
formazione professionale e tirocinio sul luogo
di lavoro
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al
riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - dell'articolo in esame)
o
assistenza sociale;
e' prevista la possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti
nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
-
assistenziali e di sostentamento
-
per riconosciuta fragilitaĠ sociale
-
per casi gravi e urgenti
-
di sostegno allo studio
-
di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa
-
di prima assistenza
o
assistenza sanitaria
o
circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007
chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il
nucleo familiare di cui alla L.
153/88 (esteso quindi ai familiari
residenti all'estero), e' escluso
dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari); queste
limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess. INPS
2226/2008)
o
Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di
accompagnamento per invalidi civili
Integrazione
Alloggio e accoglienza
o
accoglienza
¤
strutture dedicate collettive o appartamenti
¤
garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket
money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e
assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di
alfabetizzazione e lingua italiana, mediazione culturale, interpretariato,
informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a
carattere umanitario
¤
l'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio
secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione
o
integrazione
¤
garantiti: interventi per accesso a corsi di lingua
italiana, possibilita' di formazione e riqualificazione professionale, accesso
al mercato del lavoro, supporto e sostegno, anche economico, per
l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare,
informazione sui diritti e doveri del rifugiato
o
tutela
¤
garantiti: orientamento e informazione legale sulla
normativa italiana ed europea in materia d'asilo, supporto
psico-socio-sanitario
Rimpatrio assistito
Parificazione del titolare di
permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale con il titolare di protezione sussidiaria
34.
Disposizioni particolari per i minori non accompagnati
(*)
Accesso alla procedura di
richiesta della protezione internazionale
Adempimenti in caso di
presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i
minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato
di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di
affidamento) e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e
segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita'
competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o
rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il
Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un
tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i
minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM
535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno
e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli
enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti
asilo e rifugiati, cofinanziati
dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito
del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori
cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da
Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la
disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il
Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a
quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il
Servizio Centrale informa il
Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il
trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di
vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte
il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio
centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal
Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali
del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della
domanda, con la collaborazione dell'ACNUR
e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti
asilo, compilando il moello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la
sua opinione, se egli e' in eta' di
discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se
confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per
la riattivazione del
procedimento
Divieto di trattenimento
Audizione
Casi di mancata conferma della
domanda o di diniego dello status
Tutela del diritto all'unita'
familiare del minore non accompagnato
Formazione del personale
(Direttiva 2004/83/CE)
35. Norme
transitorie (*)
Norme transitorie: procedure,
regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi
o
la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di
transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle
commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
o
la redazione dell'opuscolo informativo
o
la definizione di caratteristiche e modalita' di
gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo
o
l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di
accoglienza per richiedenti asilo
36. Protezione
temporanea (*)
Misure straordinarie di
accoglienza
Deroghe in materia di ingresso,
soggiorno e protezione diplomatica
Applicazione in occasione del
conflitto in Kossovo
Regime di protezione a seguito
di decisione del Consiglio europeo
o
la data di inizio
del regime di protezione
o
le categorie di
sfollati a cui si applica
o
la disponibilitaĠ
di accoglienza
o
le procedure per il rilascio di eventuali visti di
ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?)
utilizzabile per studio e lavoro
o
la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati
o
le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)
o
le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione
europea
o
le procedure da applicare in caso di presentazione di
domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della
decisione sulla domanda al termine del
periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di
tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda
di asilo)
o
le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o
assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo
o
le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati
che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un
familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso
Minori non accompagnati
Esclusione dalla protezione
temporanea
o
di un crimine
contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ
o
di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di
protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti
particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico
(la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe
incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)
o
di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite
Tutela del diritto all'unita'
familiare
o
ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di
provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato
lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione
europea (nota: la Direttiva 55/01 pone,
alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento
con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la
valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra
coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si
trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)
o
ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico
(anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati
i fatti che hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative
allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso
di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri
parenti stretti a carico)
o
escluso il
ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale
Trasferimenti da uno Stato
membro ad un altro
Incompatibilita' della
protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo
Informazione dello sfollato
Diniego della protezione;
impugnazione
Limiti alla liberta' di
circolazione
o
lĠingresso attraverso un valico non autorizzato
o
lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon
SchengenÓ in mancanza dei
requisiti ordinari
o
lĠingresso in violazione delle disposizioni dellĠAccordo di applicazione della Convenzione di Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un
precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi
nellĠarco di un semestre a partire dal primo ingresso)
o
il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato
oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)
37. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
Principio di non
refoulement
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal
Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria,
e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese; sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale,
anche in mancanza di manifestazione esteriore)
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Permesso per motivi umanitari
Diritto d'asilo costituzionale
o
contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale
di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ
dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non
applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non
incostituzionale percheĠ non
pretende di disciplinare il diritto
dĠasilo costituzionale
o
la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza per
il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice
ordinario; attribuita al giudice ordinario
anche la competenza per il ricorso
nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione
internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib.
Catania)
o
nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato
il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e'
quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata
d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione
convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima
dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi
avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)
o
necessaria la richiesta
di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la
proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario,
Trib. Catania)
o
Nota: secondo
Sent. Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso
di soggiorno temporaneo per consentire di
esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
Diritti in materia di assistenza,
lavoro, studio, unita' familiare
38. Cittadinanza
(*)
Cittadinanza per nascita e per
adozione
o
chi eĠ nato da un genitore italiano
o
chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri
che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore
italiano con entrambi i genitori stranieri)
Acquisto della cittadinanza
o
beneficio di legge:
-
discendenza da
ex cittadini italiani
-
ius soli
-
provenienza dai
territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei
territori
-
provenienza dai
territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti
all'Italia o discendenza da
cittadini provenienti da quei territori
o
matrimonio con
cittadino italiano
o
naturalizzazione
Riconoscimento della
cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani
o
avere un genitore
o un nonno che sia stato
cittadino italiano per nascita
o
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
Riconoscimento della
cittadinanza per ius soli
o
essere nato in Italia
o
essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
o
ingresso per turismo
o
presentazione della dichiarazione di presenza ex L.
68/2007
o
iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ.
mininetrno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007)
o
ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR
394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il
prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di
residenza e la presentazione della dichiarazione di volonta' di acquisto della
cittadinanza davanti all'Ufficiale di Stato civile
Riconoscimento della
cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro
discendenti
o
soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla
Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di
Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia),
in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del
Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo
o
persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti
in linea retta di tali soggetti
o
presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne
ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare,
previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del
Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di
-
certificazione comprovante il possesso, all'epoca,
della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i
soli soggetti che siano stati cittadini italiani)
-
i certificati di nascita attestanti il rapporto di
discendenza diretta (per i soli discententi)
-
la certificazione storica, prevista per l'esercizio del
diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in
linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli
discendenti)
-
la documentazione atta a dimostrare il requisito della
lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)
Riconoscimento della
cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e
loro discendenti
o
persone emigrate
all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi
appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza
del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo
o
discendenti di
tali soggetti
Acquisto della cittadinanza
per matrimonio
o
essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni
o
assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza
dello Stato
o
assenza di condanne (o successiva riabilitazione)
-
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva,
distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire
lĠesercizio dei diritti politici
dei cittadini italiani)
-
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3
anni di reclusione
-
allĠestero (con
sentenza riconosciuta dallo
Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
o
assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio
Concessione della cittadinanza
per naturalizzazione
o
allo straniero (maggiorenne;
da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o
che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per
nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o
allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione,
per almeno 5 anni
o
allo straniero
che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle
dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di
concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia
le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)
o
al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide o
a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero
che risieda legalmente in Italia
da almeno 10 anni
o
allo straniero
che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia
o
nei casi in cui vi sia un particolare interesse per
lo Stato italiano
o
ingresso per turismo
o
presentazione della dichiarazione di presenza ex L.
68/2007
o
iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ.
mininetrno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007)
o
ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR
394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il
prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di
residenza
Svincolo dalla cittadinanza
d'origine
Permesso di soggiorno per
acquisto cittadinanza
Tutela giurisdizionale
Conseguenze, per i figli,
dell'acquisto della cittadinanza
Perdita della cittadinanza
o
se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza
allĠestero; la riacquista
-
se ristabilisce
per almeno un anno la residenza
in Italia
-
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o
assume un impiego pubblico
(anche allĠestero) per lo Stato italiano
o
se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio
militare per uno Stato estero, non
obbedisce allĠeventuale intimazione,
da parte del Governo italiano, a
lasciare lĠimpiego o la carica o
il servizio militare; la riacquista
se dimostra di aver abbandonato
lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista
volontariamente la cittadinanza (la
perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in
questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza
o
se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano
e lĠadozione eĠ revocata per sua
responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
39. Apolidia (*)
Status di apolide; esclusione
o
un crimine contro la pace
o
un crimine di guerra
o
un crimine contro lĠumanitaĠ
o
un crimine grave di diritto comune al di fuori del
paese di residenza, prima di esservi ammessi
o
azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite
Certificazione dello status di
apolide
o
atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona
e' nata all'estero)
o
documentazione relativa alla residenza (nota: nella prassi,
residenza legale) in Italia
o
ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide
(Sent. Tribunale Roma: non necessaria la dimostrazione di mancanza di
cittadinanza per ciascuno Stato; Trib. Vicenza: sufficiente dimostrazione in
relazione ai soli Stati con cui
potrebbe esservi, in astratto,
un collegamento; Corte dĠAppello
di Roma: sufficienti indizi);
nota: nella prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di
nascita della persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui
risulti che l'interessato non e' cittadino di quel paese
o
copia del permesso di soggiorno (nella prassi)
Contenuto dello status di
apolide
o
esercizio di professioni salariate
o
esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali
o
esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)
Limiti all'allontanamento
40. Norme a
regime (*)
Normativa di riferimento;
ambito di applicazione
Familiari di cittadino
comunitario; tutela dell'unita' familiare
o
il coniuge
o
il partner che abbia contratto con il cittadino
comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro,
ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana
(nota: attualmente non lo sono)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se
equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di
parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di
provenienza
o
altri familiari
che per ragioni di salute
debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato
membro di appartenenza del cittadino
Diritto di uscita dal
territorio dello Stato
Diritto di ingresso nel
territorio dello Stato
Dichiarazione di presenza
Diritto di soggiorno per
periodi di durata non superiore a tre mesi
Diritto di soggiorno per
periodi di durata superiore a tre mesi
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari (nota:
verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare
un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione
sanitaria, o titolo equivalente, che copra
tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale (nota: in base ad
art. 1, co. 2 T.U. dovrebbe essere possibile l'iscrizione facoltativa al SSN);
nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal
seguire un corso di studio o di formazione
professionale presso un istituto pubblico
o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri
che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
Giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea
o
Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti
di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di
soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice
cessazione della convivenza, neanche
nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia,
riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari
o
Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare
a carico risulta da una situazione di
fatto; coincide con quella di familiare il
cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i
motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso
esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust.
C-1-2005, il mero impegno di
assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale
da parte di quest'ultimo
o
Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario
che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di
ottenere un visto ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo'
essere negato ai familiari di un cittadino
dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle
persone non ammissibili del SIS,
su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione
di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia
effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della
collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)
o
Sent. Corte Giust. C-1-2005: il diritto comunitario non impone
agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad
un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino
comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia
soggiornato legalmente in un altro
Stato membro
Conservazione del diritto di
soggiorno in situazioni di disoccupazione
o
e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
o
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per
l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di
cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2,
co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di
disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata <
1 anno o prima che sia stato maturato un anno di
soggiorno, lo status di lavoratore
subordinato permane per un anno
(nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno
ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati
membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico)
o
segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione
professionale); lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che
esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente
svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria"
significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario
o
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per
lavoro)
o la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica; nello stesso senso, la risposta della Commisisone europea ad interrogazione di parlamentari europei), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione; nota: la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: disponibilita' di risorse
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: attivita' lavorativa
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello ÔUnificato
Lav-assunzioneĠ, ai sensi del DM del 30 ottobre 2007), ricevuta di denuncia
allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello
stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di
lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: assicurazione sanitaria
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o
formazione, se quest'ultima e' < anno (circ.
Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa
possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione
sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della
scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute
3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i
recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere ripiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione
anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di iscrizione
anagrafica di cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione
del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura
dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007;
nota: in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita
anche l'iscrizione facoltativa al SSN)
o
minori
comunitari non accompagnati:
sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita'
giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela;
l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario,
che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di
soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa
disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in
questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la
necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta
diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto
del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo
status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati
alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica
specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno
18/7/2007); l'iscrizione ha
validita' per un anno; entro
tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla
cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva
iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario
dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che
conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
genitore comunitario di minore italiano: ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde
dalla dimostrazione dei requisiti previsti
per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' all'art. 1,
co. 2 T.U.
Disposizioni transitorie
sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia'
iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla
scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi
del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno
6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della
popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno
da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua
iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione
anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno
(art. 25 Direttiva CE/38/2004 e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4
D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente
disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di
soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il
possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno
18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta
iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto,
restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora
completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione
anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del
possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di
soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno,
mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il
Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini
dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione
generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla
documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse
economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del
mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si
da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo
di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si
procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e
ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei requisiti;
diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario
o
di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai
fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si
dovrebbe poter derogare al
requisito del possesso di visto
nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)
o
di un documento
che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo
documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti
del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)
o
documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato
o
autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico
o convivente,
ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza
personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione
del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita'
di risorse sufficienti per se'
ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione
o
passaporto
valido con visto, se richiesto
(nota: in contrasto con la
Direttiva 2004/38/CE e con Sent. Corte Giust. C-157-03; in ogni caso, si
dovrebbe poter derogare al
requisito del possesso di visto
nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)
o
documento che
attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la
condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007)
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Conseguenze di decesso,
partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
o
il figlio del
cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto
in un istituto scolastico: in questo caso,
il figlio e il genitore
(anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di
soggiorno fino al termine degli
studi (nota: del corso di studi al quale
e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente?)
o
il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota:
non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del
cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino
comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente
per oltre un anno in Italia) e dimostra di soddisfare una delle
seguenti due condizioni:
-
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
-
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si
dovrebbe prescindere dalla
condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al
figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per
l'assistenza sociale (nella misura
prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,
e sia
verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata,
ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno
in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana);
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i
coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione
registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a
decisione giudiziaria;
o
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito
familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu'
generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione
registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi,
secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto
di visita al figlio minore, a condizione
che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente
essere effettuate in Italia, e fino
a quando esse sono considerate necessarie
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore
autonomo o subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6
mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto rifermento alla
possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione;
inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i
primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come
modificato da D. Lgs. 297/2002), non e' stato escluso dallo
stato di disoccupazione (ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato
da D. Lgs. 297/2002; nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base
dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di
attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a quello escluso
da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione
di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazine si
perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del
servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione
della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di
un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi).
Diritto di soggiorno
permanente
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi
o
cessa l'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, avendo maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia,
ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno
6/4/2007 da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha
diritto a tale pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento al solo
caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale
non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia; l'interpretazione data da
circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a
maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i
periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso
del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente, dopo aver soggiornato
continuativamente in Italia per almeno
2 anni (sono considerati trascorsi in
Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario
(nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso
del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o
autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente, dovuta a infortunio
sul lavoro o malattia professionale che
gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello
Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro,
continuando a risiedere in Italia,
con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva
2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla
settimana), dopo aver soggiornato
e lavorato continuativamente in
Italia per almeno 3 anni
(inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di
iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di
soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in
altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario
che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno
continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente
il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge
superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
col cittadino deceduto
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a
differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la
contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per
es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta'
italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche
anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di
soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in
altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che
abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno
continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente
il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
a seguito di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma
o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino
deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino
comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni
previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale,
diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza
economica, e soggiorna in Italia
continuativamente da almeno 5
anni
Continuita' del soggiorno
Accesso ad attivita'
economiche e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche
professionali
o
sono escluse le
professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento
delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in
albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o
allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in
cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai
fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al
rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano
il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita
competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di
competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti
di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali
o
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che
attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg.
prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata
da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgmento della
professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni
negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di
stabilimento, occorre)
-
prova di assenza di condanne penali (solo per
professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica
delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere
adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di
necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una
prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita
sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare della
prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo
professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di
intermediazione, etc. (Allegato IV
Direttiva 2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia
al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni
(durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le condizioni minime di
formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto
automaticamente ai fini dell'esercizio
della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di
norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per
un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
¤
regime generale
di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ż
professioni che
non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle professioni con
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di
formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale
riconoscimento
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito
una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato
la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il
titolo
-
se e' richiesto il possesso di una qualifica
professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi
di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi
possegga la qualifica professionale
richiesta dallo Stato membro di
provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e
qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in
caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due
Stati; la scelta della misura
compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi
casi
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che attesti la
nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di
formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale
certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza
attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazione)
-
attestato relativo alla natura ed alla durata
dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello
Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a onorabilita',
moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita'
dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro
30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti
con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento
e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento pe rle politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento
automatico) con decreto motivato
e impugnabile (da Direttiva
2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura
compensativa
Parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
o
carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta
o
attestato di diritto di soggiorno permanente
(eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)
o
iscrizione anagrafica
o
carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell'Unione (o permesso CE slp)
o
carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini
europei
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata non superiore a tre mesi
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di
modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato
di diritto; nei casi in cui il cittadino
stesso ne sia sprovvisto,
l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero
anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso
particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa
acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento
dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale,
alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste
dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo
medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione
e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente
dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla
TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota:
esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non
possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il
rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34
Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i
rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e'
richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato,
ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o
ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione
di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione
INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la
posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in
qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente
soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto
di queste disposizioni e di art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe
durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo
essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di
svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta
impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che
lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la
certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero,
il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino
comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione
appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali
soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano
coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi
possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa
sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in
quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U.,
l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a
carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da
art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere
anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari":
figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi,
affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e
minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e
affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato
attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria
o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla
previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di
cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi
diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la
posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di
soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero
regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento
con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare
straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la
definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U.
e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e ad art. 1, co.
2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui
permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la
conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro
dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino comunitario o del
coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more
dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari,
art. 1, co. 2 T.U.
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni
(nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3
Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per
la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e'
inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o
malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione
al Centro per l'impiego (nota: non e' adeguatamente considerato il caso di
lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco
anagrafico) e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il
rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota:
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro
per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico
di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva
la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il
certificato di iscrizione al centro per l'impiego (non e' adeguatamente
considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere
iscritto nel suddetto elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore
di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il
D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa
durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia
necessariamente di lavoro subordinato)
¤
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria,
sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il
certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute
3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione
e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione
involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (nota: Richiesta inappropriata, dal momento che la durata e
il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono
irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota:
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di
uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato
estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai
titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI
2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base
(circ. Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla
circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella
legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla
circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il
caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con
durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del
corso), riportata nel modello 106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la
ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276
dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ.
Minsalute 3/8/2007); note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere
quanto meno consentita, in base ad art. 1, co. 2 T.U. e a quanto stabilito per
i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita' 24/3/2000, l'iscrizione
volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106,
questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di
provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche
per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in
Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o
formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute
3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale
prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o
pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra
includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di
prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario
in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si
trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la
modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in
materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto
perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di
diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non
piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo
punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e'
rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che
trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche'
circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro;
puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella
categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione
anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e
loro familiari, residenti in
Italia (nota: ci si trova di
fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita'
naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire
una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e'
rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe
essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art.
34, co. 3 T.U.); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un
eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta
l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di
tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia
l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che
deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute
3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione
al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di
tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso
all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai
sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U.); e' rilasciata anche la TEAM
(circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione
anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare di diritto
di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in
Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che
esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di
soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs.
30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo
indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un programma di
assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi
di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (nota: sarebbe piu' giusto dire: "ai sensi di
art. 1, co. 2 T.U."); e' richiesta una attestazione rilasciata dal
questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma
(circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute
3/8/2007)
o
vittime di tratta
o di schiavitu' e altri destinatari delle misure di protezione sociale ex art.
18 T.U. (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione
della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso
di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000); note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il quarto grado
convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co.
2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene
rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera
b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se
pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa
esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini
comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia
sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di
stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U.,
l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a
carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da
art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere
anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari":
figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi,
affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e
minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e
affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza
elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia
sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa
possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a
pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata non superiore a tre mesi: persone non iscritte
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo
che sia ritenuta prestazione
medicalmente necessaria; in tal
caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o
modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
o
tra i titolari degli attestati di diritto che danno
luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura
assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude
in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base ad art. 1, co. 2 T.U. l'iscrizione al SSN
dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini
comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel
caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita' 24/3/2000)
o
il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione
obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto
in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva
permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno. Ora che
l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla
richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno,
sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno
o
le cure urgenti o essenziali, anche a carattere
continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario
presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si
sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno), in base ad art. 1, co. 2 e art. 35, co. 3 T.U.
o
circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si
applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione
facoltativa per coloro che soggiornano
legalmente per piu' di 3 mesi ed
erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza,
maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola;
richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato
nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o la Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a Rumeni e Bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso
o la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente
o
circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata;
rilascio del codice ENI
o
minore inespellibile
o
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito
di questa con essa convivente
o
minore affidato a comunita' familiare o istituto di
assistenza, ex art. 2 L. 184/83
o
minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a
cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno
o
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
Misure di protezione sociale
SOLVIT
Limiti al diritto di soggiorno
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni
terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale
incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o
incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con
patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano essere
disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate
dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o
parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano
ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la
Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la
malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi
dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita
medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di
soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi
10 anni (verosimilmente, per tutti i 10
anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia
necessario a tutela del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita'
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una concreta
minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione
o
si tiene conto
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario
o
si tiene conto
di durata del soggiorno pregresso,
eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o
non si tiene conto
di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica
del paese, non a quella dell'interessato)
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita'
della persona
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico
¤
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza
dello Stato)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a
lui comprensibile ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese,
inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32
Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita'
di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di
reingresso sul territorio nazionale
o
nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per
motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in
Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare
l'Italia
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione
o
esecuzione del
provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e' informato del suo diritto di essere
assistito dal difensore di fiducia o,
in mancanza, d'ufficio, e di
essere ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CPT, salvo che il procedimento
di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore
successive alla comunicazione del
provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la
sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il
provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione
dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione
allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia
cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380
c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva;
inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida
dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara
revocata o estinta la misura cautelare (nota: questa disposizione non sembra
compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo
l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla
richiesta del questore (silenzio-assenso dopo 48 ore; possibile il
trattenimento in CPT in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta
espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui
all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art.
240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di
reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se
successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307
c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito di
allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti
o
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi
costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
o
che sia non allontanabile per rischio di persecuzione,
anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
o
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna
incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il
quarto grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o
necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)
o
che sia genitore naturale di un minore soggiornante in
Italia (art. 29, co. 6 T.U.)
o
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo
psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
o
che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o
istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (art. 32 co. 1 T.U.);
o
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di
titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario
(art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
o
la cui presenza sia indispensabile in relazione a
procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L.
75/58 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
o
che debba espletare una misura compensativa per il
riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni
motivate del Sindaco del luogo
di residenza o di dimora del destinatario (circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal
D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto)
o
di durata del soggiorno pregresso, eta',
situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine; nota: in base ad art. 1,
co. 2 T.U., ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare
straniero si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi
familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di
requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del
destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino
comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu'
di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua
italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale
idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta
dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita
all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del
provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di
interrompere la continuita' del soggiorno
e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Cancellazione angrafica a
seguito di allontanamento
Impugnazione dei provvedimenti
di allontanamento
Istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento
o
il provvedimento di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla
frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve
quindi decidere immediatamente su tale istanza
o
in caso di provvedimento di allontanamento per motivi
(ordinari) di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione
dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla
decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e'
significativa solo in tale caso
o
in caso di provvedimento di allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che
la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del
provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una
precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di
decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non
e' quindi significativa
Conseguenze del matrimonio
fittizio (nota)
Concessione della cittadinanza
41. Neocomunitari
(*)
Regime transitorio per
l'accesso al mercato del lavoro
o
libero accesso
al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato,
stagionale (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art.
27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta'
3/1/2007)
o
per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ. Milavoro 15/2007), assunzione, senza
limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta spedita con raccomandata A/R dal datore allo
Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la
presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta'
3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le
condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o
all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di
soggiorno (verosimilmente, con l'entrata
in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai
fini dell'iscrizione anagrafica)
o
archiviate quelle per i settori apperti
o
trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari
(niente parere della questura)
Effetto su espulsioni e su
reati pregressi
Effetto sulle richieste di
ricongiungimento
Iscrizione anagrafica
Assistenza sanitaria
Indennita' di disoccupazione