(Sergio Briguglio 3/5/2008)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 30 Aprile 2008)

 

 

                                                                                                                                                                                            I.     Principi generali (*)

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

                                                                                                                                                                                    II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

3.     Programmazione dei flussi (*)

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

5.     Permesso di soggiorno (*)

6.     Iscrizione anagrafica (*)

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

11.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ scientifica (*)

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato (*)

15.  Professioni (*)

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

17.  Minori stranieri (*)

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

                                                                                                                                                             III.     Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Respingimento alla frontiera (*)

20.  Espulsione (*)

21.  Trattenimento nei CPT (*)

22.  Sanzioni a carico di terzi (*)

23.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

                                                                                                                                                    IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

24.  Assistenza sanitaria (*)

25.  Previdenza sociale (*)

26.  Assistenza sociale e misure fiscali (*)

27.  Enti di patronato (*)

28.  Politiche di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

29.  Discriminazione (*)

 

                                                                                                                                                                                                        V.     Asilo (*)

 

30.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (*)

31.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)

32.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)

33.  Contenuto della protezione internazionale (*)

34.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (*)

35.  Norme transitorie (*)

36.  Protezione temporanea (*)

37.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)

 

                                                                                                                                                                                           VI.     Cittadinanza (*)

 

38.  Cittadinanza (*)

 

                                                                                                                                                                                              VII.     Apolidia (*)

 

39.  Apolidia (*)

 

                                                                                                                                                                             VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

40.  Norme a regime (*)

41.  Neocomunitari (*)


 

                                                                                                                                                                                            I.     Principi generali (*)

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

Ambito di applicazione

 

 

o      iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

o      iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

o      erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

o      erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008)

 

 

 

Carta dei valori

 

 

 

Diritti del cittadino straniero

 

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compleso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nello stabilire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano le normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

 

 

Certificazioni

 

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

 

Protezione diplomatica

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

 

                                                                                                                                                                                    II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

 

Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri recenti:

-       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006

-       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri:

-       turismo: circa 400.000 per anno

-       affari: circa 130.000 per anno

o      Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o      Numeri:

-       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006

-       richiesta asilo: circa 10.000 (riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

 

 

 

3.     Programmazione dei flussi (*)

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

 

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali: 1850 sportivi professionisti

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/04)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali: 1691 sportivi professionisti

o      2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/05: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, ĉ 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-       Circ. Minlavoro 39/05: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o      2006:

-       DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-       DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-       Circ. Minsolidarieta' 29/12/2005: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o      2007:

-       DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

-       DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

o      2008:

-       DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007

 

 

Osservazioni generali

 

o      programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente

 

 

 

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

 

Visto di ingresso: obbligo ed esonero

 

o      ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o      ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri)

 

 

 

Tipi di visto

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)

 

 

Documentazione richiesta

 

o      passaporto valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/05); nota: documenti equivalenti:

-       documento di viaggio per apolidi

-       documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)

-       titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)

-       lasciapassare delle Nazioni Unite

-       documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO

-       libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale

-       documento di navigazione aerea

-       carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea

-       carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno

-       condizioni di alloggio

-       assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000 (nota: mai aggiornato)

 

 

Motivi di diniego

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione; nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006); nota: irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione

 

o      lavoro subordinato: 30 gg

o      lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o      ricongiungimento familiare: 30 gg

o      il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:

¤       se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";

¤       se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

o      resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego; l'Amministrazione non puo' esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla motivazione del diniego (TAR Lazio)

 

 

 

Ingresso nel territorio dello Stato

 

 

o      possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o      possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o      assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

o      spetta allo straniero (da Sent. Cass. 7668/2004) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

o      la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

 

 

Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze

 

 

 

 

Contraffazione

 

 

 

 

5.     Permesso di soggiorno (*)

 

Richiesta del permesso

 

o      l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

 

o      all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o      al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (circ. Mininterno 7/8/2007)

 

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

 

 

 

Formato del permesso

 

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellĠinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o      disponibilitaĠ di ulteriori risorse

o      disponibilitaĠ di alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o      richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o      assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o      in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o      si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o      la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di Û 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o      l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o      moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o      in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento

o      lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o      volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o      ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o      altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

 

o      richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato

o      asilo: 5 anni

o      protezione sussidiaria: 3 anni

o      acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/05 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)

o      per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o      per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00)

o      per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

o      per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

¤       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

¤       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (transitoriamente o a regime?) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007)

 

 

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤       visto d'ingresso

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o      puo' effettuare (transitoriamente o a regime?) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di un unico valico di frontiera esterna, a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007)

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

 

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/03)

¤       mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/01, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.) e accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       estrapolando allĠindietro circ. Mininterno 19/5/01, si ottiene una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro);

-       gurisprudenza:

Ż    la quantificazione riferita al ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna)

Ż    rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo

Ż    la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza non va riferita al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi (Sent. Cass. n. 2417/2006)

Ż    si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio)

Ż    la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto)

Ż    anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto)

Ż    dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

Ż    art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

Ż    art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

Ż    possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

¤       disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)

¤       assenza di motivi ostativi; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

-       diniego non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006)

-       in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

-       irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)

-       la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna);

-       il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

o      eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso

 

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

 

o      richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o      richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o      per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

-       nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

-       la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' anche essere richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo da frontiera esterna, purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da circ. Mininterno 5/4/2007 e 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno in scadenza o in fase di aggiornamento del genitore, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno fino al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008, con estensione ai valichi di qualunque tipo (circ. Mininterno 12/12/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

 

 

Durata del permesso rinnovato

 

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

 

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007)

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); TAR Veneto: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR Lazio: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo TAR Liguria e TAR Lazio)

o      per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

o      per il titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006)

o      in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

o      in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Consiglio di Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90)

o      irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)

o      la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna);

o      il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

 

 

 

 

 

Contraffazione

 

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

 

 

Controlli

 

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno

 

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione); art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) ovvero se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente

o      attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)

o      assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o      ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 26/5/05 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)

¤       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo) in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o      entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo;

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis

 

 

Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

 

 

 

 

6.     Iscrizione anagrafica (*)

 

Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti

 

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi

 

o      il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

 

o      visto d'ingresso

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso

 

 

 

Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto

 

 

 

 

 

Rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione

 

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per lavoro)

o      la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione; nota: la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato)

o      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

o      avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere ripiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN)

o      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      genitore comunitario di minore italiano: ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' all'art. 1, co. 2 T.U.

o      cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

 

Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva CE/38/2004 e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o       cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano

 

o      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007)

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

o      documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato

o      autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno

o      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

 

Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare

 

 

 

 

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)

 

Equivalenza tra permesso CE slp e carta di soggiorno

 

 

 

Richiesta del permesso CE slp: beneficiari, requisiti

 

 

o      titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 109/2003), richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e a soggiorni per volontariato (D. Lgs. 154/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione umanitaria o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007)

o      5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

o      reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007)

o      disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL

 

 

Motivi ostativi al rilascio

 

o      reati di cui allĠart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

o      reati di cui allĠart. 381 c.p.p., non colposi: corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

 

 

Documentazione richiesta

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/00: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.)

o      certificato casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

-       eĠ legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali)

-       rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere oggetto di autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

-       non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche per i familiari)

 

 

Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo

 

 

 

Rilascio transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani

 

 

 

Validita' del permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'

 

 

 

 

Formato del permesso CE slp

 

 

 

Modalita' di presentazione delle richieste

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le richieste anche presso le questure;

o      richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':

-       per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)

-       se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario

-       costi: per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û 14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)

-       verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)

 

 

Contraffazione

 

 

 

Termini per l'esito della richiesta

 

 

 

Diritti e facolta' del titolare di permesso CE slp

 

o      godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)

o      svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

o      un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Dir. 2003/109/CE

o      un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con esclusione dei titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Dir. 2003/109/CE

 

 

Espulsione del titolare di permesso CE slp

 

 

 

Revoca del permesso CE slp

 

o      in caso di acquisizione fraudolenta

o      quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp)

o      quando il titolare sia espulso

o      in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi

o      in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro)

o      in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)

 

 

Modalita' di adozioen dei provvedimenti negativi; impugnazione

 

 

 

 

Facolta' del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari

 

 

o      siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

 

o      in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia

o      l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007)

o      ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta avrebbe senso solo se essi potessero intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia

 

 

 

Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari

 

o      verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U.

o      verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)

 

 

 

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

Aspetti generali: quote, Sportello unico

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base

o      nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro

 

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro

 

 

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

 

o      registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni)

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione off-line della domanda

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno

o      le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

 

o      generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, e' datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro

o      generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non e' richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL), riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati inviati telematicamente (Decreto Minlavoro 30/10/2007: per lavoro domestico, consentita anche trasmissione con raccomandata A/R, fax o consegna a mano di documentazione avente data certa) al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs.181/2000 (da Legge Finanziaria per il 2007)

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

 

o      autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

 

 

 

Esame della richiesta

 

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o      comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

¤       il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

¤       in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

¤       in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ (se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg., sembra evincersi da circ. Mininterno 9/2/2006) o di conferma della richiesta, si procede

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, presentata al pubblico ufficiale da parte di coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007)

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

 

 

Ingresso del lavoratore; richiesta di permesso per lavoro subordinato

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio), entro 30 gg.

o      trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

 

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (Mess. INPS 2226/2008; incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

¤       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

¤       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

 

 

Durata del permesso per lavoro subordinato

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Licenziamento e dimissioni

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi, previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/03)

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

¤       l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L. 80/2005)

o      le prestazioni non possono, in un anno solare, comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico committente, a 5000 euro

o      le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da L. 80/2005)

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata); per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo inviano, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (Circ. Minlavoro 9/2005)

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza (e, in particolare, l'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro) non va riferita al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi (Sent. Cass. n. 2417/2006)

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo, per cui si chiede il rinnovo (Tar Veneto)

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto)

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto)

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

 

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

 

 

Obblighi di comunicazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro

 

 

 

Diritti del lavoratore straniero

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compleso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007, le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nello stabilire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano le normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

 

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

 

o      permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83; dovrebbe pero' ritenersi superata da Circ. Mininterno 28/3/2008, che si allinea alla Sent. Corte Cost. 198/2003, ai fini della conversione del permesso ai 18 anni, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela)

o      permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); per il resto, escluso da Circ. Mininterno 13/11/00

o      permesso per studio o formazione (per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      permesso per asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o      permesso per richiesta di asilo, in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa) ovvero se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

o      permesso per acquisto cittadinanza e permesso per adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?); in senso contrario, per il permesso per acquisto cittadinanza, Nota Mininterno alla questura di Trento

 

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle – improbabili – al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo; nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro); nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro, entro quote (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; TAR Piemonte: anche extra quote e dalla prima stagione); nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato, in caso di conversione con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di soggiorno per lavoro

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

o      protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

 

 

 

Sanzioni

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 5/12/2006), in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro

o      consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      verosimilmente, quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo e' anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad uscita e reingresso

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

 

o      si cumula a quelle previste

¤       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

¤       mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS)

o      non si applica in caso di

¤       prestazione genuinamente autonoma per la quale non siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)

¤       scorretta qualificazione di un rapporto debitamente documentato

 

 

 

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

 

o      la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007)

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o      ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

 

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

 

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita'

 

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza

 

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Sanzioni

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggionro non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      in caso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ. Minlavoro 5/12/2006: la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita, in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro

o      consentita, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      verosimilmente, quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo e' anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad uscita e reingresso

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

 

 

 

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

 

Autorizzazione all'ingresso

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: dai moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

o      per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o      per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o      per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione

o      per soci, amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societˆ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione

 

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da moduli dei ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare

o      assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

 

o      permesso CE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83; dovrebbe pero' ritenersi superata da Circ. Mininterno 28/3/2008, che si allinea alla Sent. Corte Cost. 198/2003, ai fini della conversione del permesso ai 18 anni, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

o      permesso per acquisto cittadinanza e permesso per adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?); in senso contrario, per il permesso per acquisto cittadinanza, Nota Mininterno alla questura di Trento

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; nota: interpretazione incompatibile incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle – improbabili – al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo; nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di consentire tale detrazione anche quando ai 18 anni la conversione sia da motivi familiari a studio o formazione e solo successivamente da studio o formazione a lavoro) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

 

 

 

Sanzioni

 

o      si applica anche in caso di rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS)

o      non si applica in caso di

¤       prestazione genuinamente autonoma per la quale non siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)

¤       scorretta qualificazione di un rapporto debitamente documentato

 

 

 

11.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

 

Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine

 

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine

o      allo sviluppo delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine

 

 

Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate

 

 

 

 

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO, o dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE, impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia:

¤       il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

o      lettori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤       nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤       nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤       utilizzatore della prestazione di lavoro puo' essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o      lavoratori (in numero limitato – da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤       le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio

¤       in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤       nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-       il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

¤       nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro (quale?), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico, confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ. Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004):

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

¤       non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da moduli distribuiti dai ministeri; quale riferimento normativo?)

¤       il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

 

Attivita' precluse

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

Procedure per il rilascio del nulla-osta

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      stranieri ammessi per nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      sportivi professionisti

o      giornalisti corrispondenti

o      personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto, validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

o      convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

 

o      la determinazione, per i soli istituti privati, delle risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o      l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o      le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

o      il rapporto giuridico tra le parti

o      le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale

o      la copertura delle spese di viaggio

o      la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

 

o      copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o      dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

 

o      la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio

o      il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o      lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o      lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno

o      ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta alla questura; copia del nulla-osta e' allegato alla domanda spedita dall'ufficio postale

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

 

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri

 

 

 

 

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ scientifica (*)

 

Ingresso per studio universitario: decreto per la determinazione del contingente

 

 

 

Richiesta di visto di ingresso

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (per il 2008, 5.142 euro), mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di – allĠepoca – £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

 

 

Ammissione ai corsi universitari

 

 

 

Permesso di soggiorno per studio universitario

 

o      in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o      in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,

¤       la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti

¤       il rettore della seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante

¤       in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

 

 

 

Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro

 

o      essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio

o      corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)

o      partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori

á      Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso

á      Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)

 

 

Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri

 

o      titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi (ovviamente, se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)

o      stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

 

Misure a sostegno del diritto allo studio

 

 

 

Accesso ai corsi di specializzazione o di dottorato

 

o      la laurea (ed eventualmente lĠabilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dallĠateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

o      il superamento delle prove di ammissione

 

 

Ingresso per studio non universitario

 

á      Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri (nota: da aggiornare)

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ. Mininterno 21/2/2008: quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero dei beni culturali; nota: la Direttiva 2004/114/CE impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso; circ. Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza con genitori titolari di visto per residenza elettiva

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e circ. Mininterno 21/2/2008) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base alle regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

 

 

Ingresso per assegnatari di borse di studio

 

 

 

Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane

 

 

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/97, elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1, del d.m. 142/98, che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla necessita' che, ai fini dell'ammissione come tirocinante, lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento

o      Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento

o      Decr. Minsolidarieta' 6/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

o      per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri;

o      il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso;

o      il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri.

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

¤       l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L. 80/2005)

o      le prestazioni non possono, in un anno solare, comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico committente, a 5000 euro

o      le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da L. 80/2005)

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio

 

o      al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o      allĠiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000 – da circ. MinsanitaĠ 24/3/00); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo il pagamento del contributo (circ. Minsalute 2007 citata da Cinformi); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 2007 citata da Cinformi)

o      allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; nota: nei moduli distribuiti dai ministeri e' indicato che ai fini della conversione il rapporto deve essere di durata superiore a 20 ore settimanali (anziche' "non inferiore", come da Regolamento); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

 

 

Rilascio di un permesso per studio a titolari di altro permesso

 

o      titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5 T.U.)

o      titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.)

o      minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); Sent. Corte Cost. 198/03: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e, limitatamente al caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela, circ. Mininterno 28/3/2008; in senso contrario, TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

o      titolare di permesso per integrazione del minore, al compimento dei 18 anni, a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

o      titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)

 

 

 

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato (*)

 

Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso

 

o      appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000

o      stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua italiana (nota: la Direttiva 2004/114/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni previste)

o      sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi

o      assunzione della piena responsabilita' da parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno dello straniero

 

 

Richiesta di nulla-osta all'ingresso

 

 

 

Visto di ingresso per volontariato

 

 

 

Permesso di soggiorno per volontariato

 

 

 

 

 

15.  Professioni (*)

 

Accesso all'esercizio di  professioni

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

 

Attivita' precluse

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs. 165/01)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/94)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/94) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali

 

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione

 

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

 

 

o      si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007); in caso di imposizione di misura compensativa, questa e' comunque scelta dall'autorita' competente (a differenza del caso di lavoratore comunitario)

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano

o      l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

¤       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgmento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

¤       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤       comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

¤       riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż    professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento

Ż    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      procedura:

¤       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione

¤       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento pe rle politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Calabria (eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

 

o      iscrizione agli albi professionali

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame)

 

 

 

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

 

 

Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare

 

o      lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale (D. Lgs 251/2007), studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; in precedenza, il diritto al ricongiungimento per il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari era stato riconosciuto da Circ. Mininterno 25/10/2005, che faceva riferimento alla Sent. Cass. I Sez. Pen. n. 1714/2001; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua); interpretazione costituzionalmente orientata: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza (Trib. Trento e Corte App. Trento), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

 

Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero

 

o      coniuge (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo ostativo; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri)

o      figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; in precedenza, Trib. Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di nulla-osta) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o      genitori a carico, se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza (circ. Mininterno 16/2/2007: il MAE individuera' parametri obiettivi di riferimento per la valutazione di tali condizioni; la verifica della condizione spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, da F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      figli maggiorenni a carico, permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute

 

 

Requisiti per il ricongiungimento

 

o      disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria; ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza)

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiori allĠimporto

-       dellĠassegno sociale (per il 2008, 5.142 euro) per lĠingresso di un familiare

-       del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, ovvero per l'ingresso di 2 o piu' figli di eta' inferiore a 14 anni (anche se sono piu' di 3; da D. Lgs. 5/2007)

-       del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari (salvo il caso di ingresso di soli figli di eta' inferiore a 14 anni; da D. Lgs. 5/2007)

 

 

Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento

 

o      registrazione tramite il sito del Mininterno

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno

o      la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o      lo Sportello Unico comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o      il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o      la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

 

 

Documentazione da allegare

 

o      permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE slp)

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):

¤       lavoratori subordinati:

-       ultima dichiarazione dei redditi

-       comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)

-       ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga

-       autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore

¤       lavoratori domestici:

-       ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o all'INPS (nota: verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)

-       bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda

-       autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S2 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro

¤       lavoratori autonomi:

-       ditta individuale

Ż    certificato di Iscrizione alla Camera di commercio

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA

Ż    fotocopia licenza comunale ove prevista

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       societa'

Ż    visura camerale della societa' di data recente

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       collaborazione a progetto

Ż    fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo

Ż    dichiarazione del committente da cui risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto

Ż    dichiarazione di gestione separata all'INPS

Ż    modello Unico

-       socio lavoratore

Ż    visura camerale della cooperativa

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa

Ż    dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualita' del rapporto di lavoro

Ż    fotocopia del libro soci

Ż    modello Unico

-       libero professionista

Ż    iscrizione all'albo

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso

o      attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL; in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal Mod. S predisposto dal Mininterno; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)

 

 

Esame della richiesta di nulla-osta

 

 

 

Richiesta di visto di ingresso

 

o      documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di salute che rendono permanentemente impossibile provvedere alle proprie esigenze (per ricongiungimento con figlio maggiorenne)

 

 

Ingresso al seguito di cittadino straniero

 

 

 

Ingresso del familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro

 

 

 

Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤       siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤       siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno") che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore italiano comunitario)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al familiare, presente sul territorio nazionale, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria (nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti):

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

-       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

-       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

-       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

¤       lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca); Trib. Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento)

o      al familiare entro il quarto grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione in esame, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

o      secondo il Tar Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.

o      il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ

 

 

Caso particolare di familiare di titolare di permesso CE slp

 

 

 

Caso particolare di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato

 

 

 

Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      visto d'ingresso

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

 

 

Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari

 

o      il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola

o      sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo

 

 

Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia

 

o      il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (Sent. Cass. n. 22216/2006)

o      i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore; non sono sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato (Sent. Cass. 4197/2008)

 

 

Diritti del titolare di permesso per motivi familiari

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00 o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

 

Diritti del familiare del titolare di protezione internazionale

 

o      sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o      il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Detrazioni fiscali

 

 

 

Celebrazione del matrimonio in Italia

 

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino comunitario

 

o      il coniuge

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-2005, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)

o      Sent. Corte Giust. C-1-2005: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano

 

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

 

 

Ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario

 

 

 

Carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario

 

o      passaporto valido con visto, se richiesto (nota: in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE e con Sent. Corte Giust. C-157-03; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)

o      documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007)

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o      4 foto in formato tessera

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione registrata);

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria;

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

 

 

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; impugnazione

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita'

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica,  stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato)

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto)

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica,  stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine; nota: in base ad art. 1, co. 2 T.U., ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare straniero si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

 

 

Diritti del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      il familiare straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile

o      il familiare straniero titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       familiari  di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea

-       familiare di disoccupato

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro

¤       E120: familiari  di  richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia

¤       E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE, residenti in Italia

o      il familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; note:

¤       non si tiene conto del familiare entro il quarto grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile

 

 

 

17.  Minori stranieri (*)

 

Possibilita' di ingresso di minori stranieri

 

o      per ricongiungimento con genitore straniero

o      per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)

o      per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 1, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli

o      al seguito di genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007)

o      per richiesta di protezione internazionale

o      per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o      per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o      per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)

o      per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o      nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

 

Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'

 

 

 

Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza!; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante

 

 

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono

 

 

 

Adempimenti relativi al minore non accompagnato

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

 

Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non accompagnato

 

o      sospende il procedimento;

o      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o      informa il Comitato per i minori stranieri.

o      la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o      il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il moello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale

 

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

 

Rinuncia alla protezione consolare

 

 

 

Comitato per i minori stranieri

 

o      opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lĠammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente

o      opera presso il Ministero della solidarieta' sociale

o      eĠ presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale

 

 

Provvedimento di rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identitficati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

 

 

Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri

 

o      sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso CE slp

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01), se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

o      ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 1, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)

 

 

Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato

 

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (Circ. Mininterno 13/11/00); nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

 

Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (ma non lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

 

Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori

 

o      motivi familiari: in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellĠart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute, peroĠ, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto al minore comunque affidato ex L. 184/83, del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheĠ dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione del minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02; nota: si deve intendere piuttosto: "in caso di adozione della decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato"?) e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      minore etaĠ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno 9/4/01, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 1, co. 2 T.U.)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

¤       in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della Sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004 e n. 564/2007)

o      orientamento assolutamente minoritario: TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

 

 

 

 

 

Accesso del minore al permesso CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario

 

o      in quanto figlio di straniero titolare di permesso CE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o      in quanto titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito)

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

o      figli minori non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

 

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Accesso all'istruzione

 

o      in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno

o      in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito

o      i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanitˆ e della Pubblica Istruzione 23/9/1998)

o      e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale

o      ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado

 

 

Accesso al lavoro

 

o      etaĠ > 15 anni, con contratto di apprendistato per l'espletampento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003)

o      assolvimento dellĠobbligo scolastico: frequenza scolastica > 8 anni (art.7 L. 53/2003)

o      assolvimento dellĠobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nellĠapprendistato; contratto diverso dallĠapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

o      possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83 (Sent. Corte Cost. 198/03, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)

 

 

Acquisto della cittadinanza

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)

 

 

Programmi solidaristici

 

 

o      lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza

o      tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali

o      le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per le valutazioni del caso

 

 

 

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

Revoca del permesso

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

 

 

Diritti e facolta' del titolare del permesso

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ 24/3/2000)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

 

Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'

 

 

 

Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari

 

 

 

Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione

 

o      disponibilitaĠ di operatori competenti

o      disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ

o      sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco lĠinizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allĠente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

 

Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica

 

o      su iniziativa del questore

o      su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza

o      su richiesta del procuratore della Repubblica

o      in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore

o      quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

o      accesso ai servizi assistenziali

o      accesso allo studio

o      iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

o      svolgimento di attivita' lavorativa subordinata

o      conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio

 

 

 

                                                                                                                                                             III.     Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Respingimento alla frontiera (*)

 

Presupposti del respingimento

 

o      non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:

-       e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)

-       e' in possesso di visto di reingresso

-       e' in possesso di altro permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso CE slp

-       e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

-       e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ. Mininterno 7/8/2007 e 12/12/2007; nota: transitoriamente o a regime?)

-       e' in possesso di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp)

o      rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006)

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso

o      e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Limiti al respingimento

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       condizioni sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

 

 

Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Tutela giurisdizionale

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario)

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

 

Assistenza alla frontiera

 

 

 

Obblighi e sanzioni per i vettori

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

Operazioni in mare

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: con l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve considerarsi esclusa?)

 

 

Collaborazione con i paesi di provenienza

 

 

 

 

20.  Espulsione (*)

 

Presupposti dell'espulsione

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

 

 

Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp, i motivi devono essere gravi, e si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche (sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005; nota: e' un'eccezione alla regola generale sancita da art. 21 L. 1034/1971; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale di questa eccezione)

o      il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      note: fino al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni transitorie:

¤       se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche

¤       non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni (da art. 13, co. 14, T.U.)

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

 

Espulsione sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

 

Espulsione alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

 

 

Espulsione a titolo di misura di prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

 

 

Espulsione per soggiorno illegale

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

-       che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)

-       che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza

-       che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007)

-       che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007)

-       che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo (nota: manca una disposizione esplicita, ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore); circ. Mininterno 15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo); nota: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006); nota: per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

-       che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)

o      adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso)

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi

 

 

Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass.: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace); vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla CEDU; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)

-       il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare

-       il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

-       lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 15 gg; possibile il trattenimento in CPT in attesa della decisione)

-       sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004):

-       comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

-       esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

-       lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: di fatto impossibile ottenere in tempo utile la certificazione dei requisiti di reddito, necessaria per lĠaccesso al gratuito patrocinio, da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del paese di appartenenza: trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio; non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

-       lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

-       udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

-       nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

-       il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

-       una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

-       decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); note:

-       Sent. Cass. 8381/2000, 8512/2002 e 22217/2006 stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento

-       Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla CEDU

o      il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dalla data del provvedimento (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg. (termine a carattere ordinatorio); il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, DPR 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02); Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

 

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione, tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia; il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo, in caso di reingresso in violazione del divieto:

o      da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;

o      da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice

o      da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso

 

 

Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione immediata

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

Impossibilita' di trattenmento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

 

o      la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida

o      copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o      la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o      l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o      l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o      dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o      il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o      ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

 

Destinazione dello straniero espulso; transito atraverso altro paese

 

 

o      lo straniero da espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale

o      sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente

o      il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale

o      l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)

o      lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

o      l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata

o      lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito

o      l'espulsione dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti

o      non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione

 

 

Limiti all'espulsione

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore)

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione ONU 1989 e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il quarto grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

o      titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

 

o      sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

 

 

 

o      espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000: lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio

o      espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o      espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o      prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 CEDU e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

 

 

Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

 

Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)

 

 

 

Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione

 

 

 

Allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita'

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato)

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno

 

o      e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤       quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico

¤       quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o      e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

o      nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

 

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

o      il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o      il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o      lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la misura cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo 48 ore; possibile il trattenimento in CPT in attesa della decisione)

o      sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

o      applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

 

 

Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno

 

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi

 

 

 

Allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti

 

o      il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

o      che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il quarto grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)

o      che sia genitore naturale di un minore soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.)

o      la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

o      che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (art. 32 co. 1 T.U.);

o      che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

o      la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

o      che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto)

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine; nota: in base ad art. 1, co. 2 T.U., ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un familiare straniero di cittadino italiano o comunitario si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

 

Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

 

o      e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o      non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; istanza di sospensione

 

 

o      il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza

o      in caso di provvedimento di allontanamento per motivi (ordinari) di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e' significativa solo in tale caso

o      in caso di provvedimento di allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non e' quindi significativa

 

 

 

21.  Trattenimento nei CPT (*)

 

Presupposti del trattenimento

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

Luogo e durata del trattenimento

 

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida

 

 

 

Proroga del trattenimento

 

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Imposibilita' di trattenimento: ordine del questore; conseguenze penali della trasgressione

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT e nuova espulsione con accompagnamento immediato

á      Trib. Ancona: se l'ordine di lasciare lĠItalia entro 5 gg. e' impartito per impossibilita' di trattenimento motivato dal differimento del respingimento l'inottemperanza non costituisce reato; in senso contrario, Sent. Cass. 28480/2007

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004) in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)

 

 

Allontanamento dal CPT

 

 

 

Vigilanza e gestione dei CPT

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

 

Accesso ai CPT

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

 

Diritti dello straniero trattenuto

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione all'autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CPT) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore

o      la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

Capienza dei CPT

 

 

 

 

22.  Sanzioni a carico di terzi (*)

 

Contraffazione

 

 

 

Omesse comunicazioni

 

 

 

 

Lavoro nero

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale), come pure per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005)

o      il datore di lavoro e' tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero (Sent. Cass. n. 37409/2006)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggionro non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 5/12/2006), in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro

o      consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 16/10/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      verosimilmente, quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo lo e' anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp, in analogia con quanto previsto in relazione ad uscita e reingresso

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

 

o      si cumula a quelle previste

¤       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

¤       mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico o utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale sia stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS)

o      non si applica in caso di

¤       prestazione genuinamente autonoma per la quale non siano previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane)

¤       scorretta qualificazione di un rapporto debitamente documentato

 

 

Vettori

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale

 

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona

o      se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto, il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a 15 (da L. 271/2004) anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

o      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante, ovvero (da L. 271/2004) eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due paragrafi precedenti (da L. 271/2004) sono aumentate

o      se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e' aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004) e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

 

 

Discriminazione

 

 

 

 

23.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

-       art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

-       art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

 

Espulsione sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

 

Espulsione alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione (verosimilmente, dopo la decisione)

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

 

o      la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida

o      copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o      la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o      l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o      l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o      dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o      il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o      ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

 

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica

 

o      corredate di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilascita dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

o      Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)

 

 

 

Accesso alle misure alternative alla detenzione

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000 e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93, richiamata da Nota Minlavoro 11/1/2001)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      orientamento iniziale:

-       Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004: lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)

o      orientamento recente:

-       Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'

-       Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

-       Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste

 

 

Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri

 

 

 

Rilascio della patente di guida

 

 

 

Permesso per motivi di giustizia

 

 

 

Permesso per motivi di protezione sociale

 

 

 

Reati quali motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno

 

o      in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego del visto di ingresso; nota: irrilevante, ai fini del diniego di rilascio, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo); nota: per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006)

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo; nello stesso senso, apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); di norma, lo straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e' ammesso nel territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo; nello stesso senso, apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007)

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006; nota: Dec. Consiglio di Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per ci e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna);

o      irrilevante, ai fini del diniego di rilascio, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo)

o      ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (verosimilmente, anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia), si tiene conto dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

o      ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)

o      il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007)

o      titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

o      revoca del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti)

 

 

 

                                                                                                                                                    IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

24.  Assistenza sanitaria (*)

 

Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

-       motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)

-       asilo umanitario; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

 

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Durata dell'iscrizione obbligatoria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

 

Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi

 

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo il pagamento del contributo (circ. Minsalute 2007 citata da Cinformi); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 2007 citata da Cinformi)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

Durata dell'iscrizione volontaria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto volontariamente

 

 

 

Luogo di iscrizione

 

 

 

Documentazione richiesta

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

Copertura dei familiari degli iscritti

 

 

 

Assistenza all'estero per gli iscritti

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

 

Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

 

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della disparita' di trattamento con lo straniero illegalmente soggiornante)

 

 

Accesso dei richiedenti asilo trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare)

 

o      il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)

o      allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

 

Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi

 

 

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e di art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U., l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.

¤       il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e ad art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, art. 1, co. 2 T.U.

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego (nota: non e' adeguatamente considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego (non e' adeguatamente considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: Richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello 106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base ad art. 1, co. 2 T.U. e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita' 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U.); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U.); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (nota: sarebbe piu' giusto dire: "ai sensi di art. 1, co. 2 T.U."); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' e altri destinatari delle misure di protezione sociale ex art. 18 T.U. (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       non si tiene conto del familiare entro il quarto grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U., l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa

 

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base ad art. 1, co. 2 T.U. l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita' 24/3/2000)

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno. Ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari senza diritto di soggiorno

 

 

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 1, co. 2 e art. 35, co. 3 T.U.

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi ed erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      la Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a Rumeni e Bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente

o      circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI

 

o      minore inespellibile

o      donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

o      minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83

o      minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

o      persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

 

 

Ingresso di stranieri per motivi di cure

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)

 

 

 

25.  Previdenza sociale (*)

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

 

o      ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)

o      con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

 

Trattamenti previdenziali

 

o      57 anni, con 5 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale

o      con 40 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere dall'eta'

o      a 65 anni, con 5 anni di contributi, a prescindere dall'importo

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

 

o      indennitaĠ di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilitaĠ

o      tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o      lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o      provvidenze previste (L. 222/84):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra e D. Lgs. 251/2007), titolare di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

o      fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o      il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o      obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/00)

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eĠ vero?)

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Obbligo assicurativo relativo al lavoratore distaccato in Italia

 

 

 

Fondo per il rimpatrio

 

 

 

 

26.  Assistenza sociale e misure fiscali (*)

 

Diritto costituzionale all'assistenza sociale

 

 

 

Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

 

Successive limitazioni

 

 

 

o      assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o      prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione per ciechi assoluti

Ż    pensione per ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino)

-       il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)

 

 

 

Categorie che continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE slp

 

 

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess. INPS 2226/2008)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

 

 

Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp

 

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

 

 

 

Detrazioni fiscali

 

 

 

 

27.  Enti di patronato (*)

 

Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

o      danno assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso CE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)

 

 

 

28.  Politiche di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

 

Fondi per le politiche di accoglienza

 

o      Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso allĠabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)

o      Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U

o      Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria

o      Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati (L. 296/2007): affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo

o      Fondo politiche della famiglia (L. 296/2007): tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

 

 

Centri di accoglienza e pensionati

 

 

 

 

Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

o      titolare di permesso CE slp

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o      l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o      l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)

 

 

 

29.  Discriminazione (*)

 

Fonti normative

 

o      art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o      D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica

o      art. 44 T.U.: tutela giurisdizionale

 

 

Comportamenti discriminatori

 

 

o      un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

 

 

Discriminazione basata su razza o origine etnica

 

o      accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

o      occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

o      accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali

o      affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni

o      protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale

o      assistenza sanitaria

o      prestazioni sociali

o      istruzione

o      accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

 

 

 

Ricorso contro la discriminazione

 

 

 

UNAR

 

 

 

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE: censura da parte della Commissione Europea

 

o      mancata ripartizione dellĠonere della prova nei procedimenti giudiziali contro asserite discriminazioni etnico-razziali

o      ridotta protezione delle vittime di discriminazione

o      non corretta definizione di molestia razziale

 

 

Giurisprudenza e pareri in materia di discriminazione

 

o      Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia, Ord. Trib. Perugia hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da concorsi pubblici

o      La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo tra l'amministrazione dell'Ospedale e le OO.SS., che prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004

o      Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06)

o      Scarsa giurisprudenza, per altre forme di discriminazione; es.: il Tribunale di Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio

 

o      l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o      l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)

 

 

Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione

 

o      a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)

o      b) principio del proporzionamento della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/89, laddove afferma che il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle mansioni

o      c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/89) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)

o      d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/91, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere

o      d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/91, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato

o      il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente

o      il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse, sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) - un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli anni '70, non ancora meta di flussi migratori)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        V.     Asilo (*)

 

30.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (*)

 

Definizioni

 

o      protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o      rifugiato: chiunque, nel giustificato timore dĠessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi

o      protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese

o      paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;

o      paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE

o      domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; nota: da art. 34, co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/85/CE; la Direttiva 2004/83/CE, inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.)

o      familiari del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

¤       il coniuge; nota: la Direttiva 2004/83/CE include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia di unioni di fatto

¤       i figli minori a carico, purche' non coniugati, anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela.

 

 

Esame dei fatti

 

o      di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione

o      della dichiarazione e della documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne

o      della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave

o      dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale

o      dell'eventualita' che si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.

o      il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

o      ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi")

o      le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si dispone

o      la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo valido per l'eventuale ritardo

o      dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile

 

 

Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza

 

 

 

Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione

 

o      nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti

o      nella possibilita', per il richiedente, di accedere a tali misure

 

 

Status di rifugiato: atti di persecuzione

 

o      rappresentare, per natura o frequenza, una violazione grave dei diritti umani fondamentali - in particolare, dei diritti assolutamente inderogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione retroattiva di norme penali)

o      costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani fondamentali

o      atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale

o      provevdimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione

o      azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie

o      rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione

o      azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo status di rifugiato

o      atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia

 

 

Motivi di persecuzione

 

o      razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico

o      religione: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte

o      nazionalita': oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva 2004/83/CE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso)

o      appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una caratteristica o una fede cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva 2004/83/CE pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva 2004/83/CE, il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana)

o      opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti

 

 

 

Cessazione dello status di rifugiato

 

o      si sia nuovamente e volontariamente avvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza

o      avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata

o      abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale paese

o      si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno (nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno") per timore di essere perseguitato

o      non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno, in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Esclusione dallo status di rifugiato

 

o      se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva 2004/83/CE chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico

o      quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       fuori del territorio italiano e prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere classificati come reati gravi; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/83/CE)

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

 

 

Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato

 

 

o      non sussitono i presupposti

o      sussiste una delle cause di esclusione

o      sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dall'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)

 

 

Revoca dello status di rifugiato

 

 

 

Protezione sussidaria: danni gravi

 

o      la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte

o      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva 2004/83/CE, sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")

o      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (nota: "individuale" non puo' significare "mirata", dato che si considerano situazioni di violenza indiscriminata; va intesa, verosimilmente, nel senso di "concreta")

 

o      espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000: lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio

o      espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o      espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o      prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 CEDU e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

 

 

Cessazione dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

Esclusione dallo status di protezione sussidiaria

 

o      abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica

o      la Direttiva 2004/83/CE consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa causa di esclusione

o      diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa

o      la formulazione adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

 

 

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

 

31.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)

 

Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; rischi di interferenze

 

 

 

Autorita' competenti

 

o      per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

o      per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera e la questura

o      per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

 

 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 

o      alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato erano istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella circoscrizione territoriale corrispondente e per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione o - da D. Lgs. 140/05 - ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione; nota: secondo il TAR Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei trattenuti si applica solo se la domanda e' stata presentata dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che quella disposizione risulterebbe pleonastica):

¤       Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige)

¤       Milano (per Lombardia, Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

¤       Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

¤       Foggia (per la Puglia)

¤       Crotone (per Calabria e Basilicata)

¤       Trapani (per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna)

¤       Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)

o      era stato inoltre stabilito che

¤       le Commissioni territoriali possono essere inviate per operare nella circoscrizione territoriale di altra Commissione per l'esame delle domande, ai fini di un piu' rapido espletamento delle procedure (Ord. PCM 3506/2006)

¤       il Mininterno e' autorizzato ad istituire fino a 3 Commissioni territoriali ulteriori, determinandone la competenza territoriale; si applicano le norme a regime, salvo il fatto che il rappresentante dell'ente territoriale e' nominato dal Sindaco del Comune in cui la commissione ha sede (ord. PCM 12/10/2007)

o      un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta'

o      un rappresentante dell'ACNUR

á      Per ogni membro e' nominato un supplente

á      La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze specifiche del MAE

á      I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non piu' di due anni

á      A presidente e membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia

á      La Commissione territoriale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque)

á      La competenza delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CPT, per i quali la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro

 

 

Commissione nazionale per il diritto d'asilo

 

á      La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di

o      indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali

o      formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali

o      costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo

o      costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica

o      un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o      un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

á      Ciascuna amministrazione designa un supplente

á      L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile

á      Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

á      La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

á      La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti)

á      Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita' delle deliberazioni

 

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione

 

á      La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata

 

 

Informazione del richiedente

 

o      fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

o      principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia

o      prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso

o      indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale

o      alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o      allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale

o      allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno

 

 

Determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda

 

 

Adempimenti del questore; attestato nominativo o permesso di soggiorno

 

 

 

Garanzie per il richiedente

 

á      Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che

o      debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo

o      debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale

o      debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale

 

 

Obblighi del richiedente

 

o      cooperare con le autorita' preposte alle diverse fasi della procedura ai fini di fornire tutte le informazioni e i documenti di cui puo' disporre utili all'esame della domanda

o      informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio

o      agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza

 

 

Trattenimento e ospitalita' obbligatoria

 

 

o      che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)

o      che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p. (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere)

o      e' destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali (nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente)

o      sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace

o      non disciplinato il caso in cui scada il periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione

 

o      quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti

o      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale

o      quando ha presentato la domanda dopo che a suo carico e' stato adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento, incluso il caso in cui sia gia' trattenuto in un CPT

o      al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

o      e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 23/4/2007)

o      sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 23/4/2007)

o      il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 23/4/2007)

 

 

 

 

Dichiarazione di inammissibilita' della domanda

 

o      il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e puo' ancora avvalersi della protezione di tale Stato

o      il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)

 

 

Sospensione dell'esame nele more della determinazione dello Stato competente

 

 

 

Ritiro della domanda; estinzione del procedimento

 

 

 

Audizione del richiedente

 

o      quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

o      quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)

o      qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile

o      qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi

 

 

Ruolo dell'ACNUR

 

o      il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione

o      non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese

 

 

Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni

 

o      art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008

o      la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o      scopo di questa disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili

o      la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o      non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine

o      il recepimento delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008

o      con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente

 

 

Esame prioritario delle domande

 

o      la domanda e' palesemente fondata

o      il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)

o      sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali o all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento (nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CPT e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda) ovvero il trattenimento in CPT

 

 

Termini per l'esame della domanda

 

 

 

Acquisizione di nuovi elementi

 

 

 

Decisione della Commissione territoriale

 

o      riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o      rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova

 

 

Conseguenze delle decisioni negative

 

o      con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CPT;

o      con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., o con accompagnamento nei casi in cui il prefetto rilevi il rischio di elusione dell'intimazione, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo

 

 

Procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie

 

o      essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e dei motivi di tale nuovo esame

o      avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status

 

 

Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale

 

 

 

Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione

 

o      la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo

o      a carico del richiedente e' stata disposta obbligatoriamente l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo a seguito di presentazione della domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento (nota: non e' chiaro se la condizione sia in realta' che l'accoglienza o il trattenimento siano ancora in corso; ossia, se rientri in questa previsione anche il richiedente per il quale l'accoglienza o il trattenimento siano cessati per decorrenza dei termini) ovvero il trattenimento in CPT

 

 

Udienza del Tribunale; decisione

 

 

 

Reclamo alla Corte d'appello contro la decisione del Tribunale; istanza di sospensione

 

o      alla fissazione dell'udienza (entro 5 gg. dal deposito del ricorso)

o      alla partecipazione della commissione interessata al procedimento

o      all'adozione della sentenza (entro 3 mesi dalla proposizione del reclamo)

 

 

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello

 

 

 

Accoglienza del ricorrente

 

 

 

Rinuncia alla protezione internazionale

 

 

 

Riservatezza

 

 

 

 

32.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Servizi di accoglienza per richiedenti asilo

 

o      2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione umanitaria, 8.1% rifugiati

o      2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione umanitaria, 15.6% rifugiati

o      2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria, 14.0% rifugiati

o      accoglienza

¤       strutture dedicate collettive o appartamenti

¤       garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, orientamento alle possibilita' di formazione professionale, informazione legale e assistenza burocratica, mediazione culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario

¤       l'inserimento dei minori nelle scuole (attuato tenendo conto della brevitˆ del periodo di soggiorno) e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione

o      tutela

¤       garantiti: orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, assistenza burocratica nella procedura, supporto psico-socio-sanitario

 

 

Accesso alle misure di accoglienza

 

 

 

Adozione delle misure di accoglienza

 

 

 

Impossibilita' di accoglienza: contributo assistenziale

 

 

 

Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza

 

 

 

Modalita' di effettuazione dell'accoglienza

 

 

 

Revoca delle misure di accoglienza

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

 

Accesso al lavoro del richiedente asilo

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da Circ. Mininterno 22/10/2006)

 

 

 

Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso

 

o      quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese

o      quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente trattenuto o ospitato obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'

¤       contiene disposizioni di rango inferiore a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005

¤       non tiene conto del fatto che la possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza

¤       fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa

 

 

 

33.  Contenuto della protezione internazionale (*)

 

Rispetto della Convenzione di Ginevra

 

 

 

Esigenze di persone particolarmente vulnerabili

 

 

 

Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore)

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

 

 

Informazione su diritti e doveri

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

 

o      la documentazione prodotta in loco ai fini del ricongiungimento eĠ rimpiazzata (art. 29 bis, co. 2 T.U.) da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana, nel caso in cui la condizione del richiedente gli renda impossibile (o, verosimilmente, renda impossibile al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi); e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (art. 29 bis, co. 2 T.U.)

o      il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (art. 29 bis, co. 2 T.U.)

 

o      il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o      il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Permesso di soggiorno; accesso al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza

 

 

 

Titolo di viaggio

 

 

 

 

Libera circolazione

 

 

 

Limiti protezione diplomatica

 

 

 

Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio

 

o      lavoro subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento; incluso quindi quello previdenziale); nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)

o      iscrizione agli albi professionali

o      formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame)

o      assistenza sociale; e' prevista la possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

-       assistenziali e di sostentamento

-       per riconosciuta fragilitaĠ sociale

-       per casi gravi e urgenti

-       di sostegno allo studio

-       di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

-       di prima assistenza

o      assistenza sanitaria

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 chiariscono che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari); queste limitazioni sopravvivono all'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 (Mess. INPS 2226/2008)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

 

 

Integrazione

 

 

 

Alloggio e accoglienza

 

o      accoglienza

¤       strutture dedicate collettive o appartamenti

¤       garantiti: vitto, alloggio, vestiario, "pocket money", accesso ai servizi erogati sul territorio, orientamento e assistenza sociale, assistenza medico-sanitaria, accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana, mediazione culturale, interpretariato, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario

¤       l'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione

o      integrazione

¤       garantiti: interventi per accesso a corsi di lingua italiana, possibilita' di formazione e riqualificazione professionale, accesso al mercato del lavoro, supporto e sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare, informazione sui diritti e doveri del rifugiato

o      tutela

¤       garantiti: orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo, supporto psico-socio-sanitario

 

 

Rimpatrio assistito

 

 

 

Parificazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria

 

 

 

 

34.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (*)

 

Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale

 

 

 

Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato

 

o      sospende il procedimento;

o      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o      informa il Comitato per i minori stranieri.

 

 

 

 

o      la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o      il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il moello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

 

Divieto di trattenimento

 

 

 

Audizione

 

 

 

Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato

 

 

 

Formazione del personale (Direttiva 2004/83/CE)

 

 

 

 

35.  Norme transitorie (*)

 

Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi

 

o      la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi

o      la redazione dell'opuscolo informativo

o      la definizione di caratteristiche e modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo

o      l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di accoglienza per richiedenti asilo

 

 

 

36.  Protezione temporanea (*)

 

Misure straordinarie di accoglienza

 

 

 

Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica

 

 

 

Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo

 

 

 

Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfollati a cui si applica

o      la disponibilitaĠ di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

 

 

Minori non accompagnati

 

 

 

Esclusione dalla protezione temporanea

 

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

 

Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro

 

 

 

Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo

 

 

 

Informazione dello sfollato

 

 

 

Diniego della protezione; impugnazione

 

 

 

Limiti alla liberta' di circolazione

 

 

o      lĠingresso attraverso un valico non autorizzato

o      lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari

o      lĠingresso in violazione delle disposizioni dellĠAccordo di applicazione della Convenzione di Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre a partire dal primo ingresso)

o      il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)

 

 

 

37.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)

 

Principio di non refoulement

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore)

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

 

 

Permesso per motivi umanitari

 

 

 

 

Diritto d'asilo costituzionale

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

o      nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)

o      necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

o      Nota: secondo Sent. Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per consentire di esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           VI.     Cittadinanza (*)

 

38.  Cittadinanza (*)

 

Cittadinanza per nascita e per adozione

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

 

 

Acquisto della cittadinanza

 

o      beneficio di legge:

-       discendenza da ex cittadini italiani

-       ius soli

-       provenienza dai territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei territori

-       provenienza dai territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti all'Italia o discendenza da cittadini provenienti da quei territori

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ius soli

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      ingresso per turismo

o      presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o      iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ. mininetrno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007)

o      ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza e la presentazione della dichiarazione di volonta' di acquisto della cittadinanza davanti all'Ufficiale di Stato civile

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro discendenti

 

o      soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo

o      persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti

o      presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di

-       certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)

-       i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)

-       la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)

-       la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti

 

o      persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo

o      discendenti di tali soggetti

 

 

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

 

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

o      ingresso per turismo

o      presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o      iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ. mininetrno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007)

o      ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza

 

 

 

 

 

 

Svincolo dalla cittadinanza d'origine

 

 

 

Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza

 

 

 

Tutela giurisdizionale

 

 

 

Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza

 

 

 

Perdita della cittadinanza

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza

o      se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano e lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

 

 

                                                                                                                                                                                              VII.     Apolidia (*)

 

39.  Apolidia (*)

 

Status di apolide; esclusione

 

o      un crimine contro la pace

o      un crimine di guerra

o      un crimine contro lĠumanitaĠ

o      un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o      azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

 

Certificazione dello status di apolide

 

o      atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona e' nata all'estero)

o      documentazione relativa alla residenza (nota: nella prassi, residenza legale) in Italia

o      ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Trib. Vicenza: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dĠAppello di Roma: sufficienti indizi); nota: nella prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non e' cittadino di quel paese

o      copia del permesso di soggiorno (nella prassi)

 

 

Contenuto dello status di apolide

 

o      esercizio di professioni salariate

o      esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali

o      esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

 

 

Limiti all'allontanamento

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

40.  Norme a regime (*)

 

Normativa di riferimento; ambito di applicazione

 

 

 

Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare

 

o      il coniuge

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

 

 

 

Diritto di uscita dal territorio dello Stato

 

 

 

Diritto di ingresso nel territorio dello Stato

 

 

 

Dichiarazione di presenza

 

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

 

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale (nota: in base ad art. 1, co. 2 T.U. dovrebbe essere possibile l'iscrizione facoltativa al SSN); nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

 

 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

 

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-2005, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia)

o      Sent. Corte Giust. C-1-2005: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

 

 

Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione

 

o      e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia

o      e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico)

o      segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per lavoro)

o      la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro; nota: la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica; nello stesso senso, la risposta della Commisisone europea ad interrogazione di parlamentari europei), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione; nota: la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse

 

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa

 

o      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello ÔUnificato Lav-assunzioneĠ, ai sensi del DM del 30 ottobre 2007), ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria

 

o      avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere ripiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario

 

o      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN)

o      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      genitore comunitario di minore italiano: ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' all'art. 1, co. 2 T.U.

 

 

Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva CE/38/2004 e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o       cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione

 

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario

 

o      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto valido e del visto, se richiesto (per il familiare straniero; nota: il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)

o      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007)

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

o      documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato

o      autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno

o      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

 

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

 

o      passaporto valido con visto, se richiesto (nota: in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE e con Sent. Corte Giust. C-157-03; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso)

o      documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007)

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o      4 foto in formato tessera

 

 

Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare

 

 

o      il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (nota: del corso di studi al quale e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente?)

o      il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e dimostra di soddisfare una delle seguenti due condizioni:

-       esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

-       far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana);

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria;

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili");

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

 

o      il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;

o      il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto rifermento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002), non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione (ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002; nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazine si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi).

 

 

Diritto di soggiorno permanente

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno 6/4/2007 da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto a tale pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia; l'interpretazione data da circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato

o      esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata (nota: quest'ultima condizione e' pleonastica)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

 

 

Continuita' del soggiorno

 

 

 

Accesso ad attivita' economiche e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali

 

 

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano

o      l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

¤       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgmento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

¤       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤       comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

¤       riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż    professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento

Ż    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi

o      procedura:

¤       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione

¤       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento pe rle politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

Parita' di trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio

 

o      carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta

o      attestato di diritto di soggiorno permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)

o      iscrizione anagrafica

o      carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (o permesso CE slp)

o      carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei

 

 

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e di art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U., l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.

¤       il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e ad art. 1, co. 2 T.U., quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, art. 1, co. 2 T.U.

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego (nota: non e' adeguatamente considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego (non e' adeguatamente considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco anagrafico) e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: Richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello 106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base ad art. 1, co. 2 T.U. e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita' 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U.); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 T.U.); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (nota: sarebbe piu' giusto dire: "ai sensi di art. 1, co. 2 T.U."); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' e altri destinatari delle misure di protezione sociale ex art. 18 T.U. (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       non si tiene conto del familiare entro il quarto grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 T.U., l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 T.U.

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi: persone non iscritte

 

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base ad art. 1, co. 2 T.U. l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita' 24/3/2000)

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno. Ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

 

 

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 1, co. 2 e art. 35, co. 3 T.U.

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione Piemonte 9/1/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri: iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi ed erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (in particolare, quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      la Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a Rumeni e Bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP e dispone che il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero iscritto facoltativamente

o      circ. Regione Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI

 

o      minore inespellibile

o      donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

o      minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83

o      minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

o      persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

 

 

Misure di protezione sociale

 

 

 

SOLVIT

 

 

 

Limiti al diritto di soggiorno

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza); si tiene conto di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita'

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato)

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

 

o      e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤       quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi ordine pubblico

¤       quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o      e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

o      nel caso in cui il provvedimento e' stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

o      il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o      il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o      lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la misura cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo 48 ore; possibile il trattenimento in CPT in attesa della decisione)

o      sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

o      applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

 

 

Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

 

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi

 

 

 

Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti

 

o      il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

o      che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il quarto grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006)

o      che sia genitore naturale di un minore soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.)

o      la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

o      che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (art. 32 co. 1 T.U.);

o      che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

o      la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

o      che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto)

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine; nota: in base ad art. 1, co. 2 T.U., ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare straniero si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti

 

o      e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o      non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Cancellazione angrafica a seguito di allontanamento

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento

 

 

 

Istanza di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento

 

o      il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza di sospensione, il giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza

o      in caso di provvedimento di allontanamento per motivi (ordinari) di pubblica sicurezza e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento e' significativa solo in tale caso

o      in caso di provvedimento di allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' gia' previsto che la presentazione dell'istanza sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione sull'istanza stessa, non potendosi dare una precedente decisione giudiziale; la disposizione che impone al giudice di decidere sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento non e' quindi significativa

 

 

 

 

Conseguenze del matrimonio fittizio (nota)

 

 

 

Concessione della cittadinanza

 

 

 

 

41.  Neocomunitari (*)

 

Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro

 

o      libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)

o      per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ. Milavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)

o      archiviate quelle per i settori apperti

o      trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)

 

 

Effetto su espulsioni e su reati pregressi

 

 

 

Effetto sulle richieste di ricongiungimento

 

 

 

Iscrizione anagrafica

 

 

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Indennita' di disoccupazione