(Sergio Briguglio 11/5/2008)

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE PROCEDURE DI RIMPATRIO (VERSIONE 7/5/2008)

 

 

La direttiva puo' non applicarsi ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore e a quelli di espulsione a seguito di condanna.

 

La direttiva non si applica a chi eserciti il diritto di liberta' di circolazione in area Schengen.

 

Coloro a cui la direttiva non si applica devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di detenzione.

 

Si tiene nel dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non refoulement.

 

Lo straniero in condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio. Se pero' e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi; e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

Possibile, per uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione.

 

Se e' pendente una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura.

 

Una decisione di rimpatrio puo' essere adottata anche contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o revoca del permesso).

 

Di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine non inferiore a sette giorni. Se lo Stato membro condiziona questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve essere informato della possibilita' di presentarla.

 

Possono essere imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di imboscamento da parte dello straniero (obbligo di firma, obbligo di dimora, etc.).

 

Il termine per il rimpatrio volontario deve essere esteso in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami familiari o sociali).

 

Il termine puo' essere ridotto o cancellato in presenza di rischio di imboscamento o di pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di manifestamente infondata sia considerato piu' grave del non averla presentata affatto).

 

L'allontanamento e' eseguito solo dopo la scadenza del termine per il rimpatrio volontario (se previsto), salvo che emergano, nel frattempo, motivi che avrebbero giustificato la soppressione del termine.

 

Se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile eseguire l'accompagnamento coattivo, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato.

 

Gli Stati membri effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi.

 

L'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento.

 

L'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o di documenti di identita'. In questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di imboscamento da parte dello straniero (obbligo di firma, obbligo di dimora, etc.).

 

Prima di adottare un provvedimento di rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse. Lo Stato membro si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza.

 

I provvedimenti di rimpatrio possono essere accompagnati da divieto di reingresso; in particolare, quando non si e' data possibilita' di rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato rispettato.

 

Il divieto di reingresso sara' determianto in considerazioen della situazione personale. Potra' superare i cnque anni solo se lo straniero rappresenta una seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

 

Lo Stato membro prendera' in considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso adottato per mancato rispetto del termine fissato per il rimpatrio volontario nei casi in cui lo straniero puo' dimostrare di aver in realta' rispettato il termine.

 

Le vittime di tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso).

 

Lo Stato membro puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per ragioni umanitarie. Puo' anche revocarlo o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie.

 

Quando uno Stato membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene conto degli interessi di questo.

 

I provvedimenti di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di impugnazione.Le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio, a tutela della sicurezza nazionale).

 

Per gli overstayers, il provvedimento deve riportare anche una traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile per l'interessato. Per i clandestini, la comunicazione sara' data in formato standard definito dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti clandestini.

 

Lo straniero ha diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali e indipendenti.

 

L'autorita' o organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge).

 

Lo straniero ha diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio.

 

Nelle more del rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone vulnerabili.

 

In caso di estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto.

 

La detenzione e' consentita solo se vi e' rischio di imboscamento o se lo straniero intralcia i preparativi per l'allontanamento, e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva.

 

La detenzione deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza.

 

Il provvedimento di detenzione puo' essere adottato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa. Nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' da parte del giudice. Il controllo puo' avvenire d'ufficio o su istanza; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza.

 

Lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza. In caso di detenzione prolungata, le revisioni saranno soggette alla supervisione dell'autorita' giudiziaria.

 

Quando i presupposti della detenzione vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero deve essere rilasciato immediatamente.

 

La durata massima della detenzione e' prefissata e non puo' eccedere sei mesi. Una proroga non superiore a dodici mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazioen necessaria da paesi terzi.

 

La detenzione e' effettuata in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni.

 

Lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari.

 

Le esigenze delle persone vulnerabili detenute sono tenute in considerazione. Sono assicurate le cure urgenti o essenziali.

 

Organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di detenzione. Le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva.

 

Gli stranieri detenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di detenzione e ai loro diritti, incluso il diritto di contatatre gli organismi ammessi a visitare i centri.

 

Minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere detenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile.

 

Le famiglie detenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della privacy. I minori detenuti devono accedere ad attivita' di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione.

 

I minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'.

 

Nel contesto della detenzione di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse.

 

Nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a detenzione, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria della detenzione, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati. Lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione. Lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva.