REGIONE  LAZIO

Dipartimento Sociale

Direzione Regionale Programmazione Sanitaria. Politiche della Prevenzione  e Sicurezza sul Lavoro

Area 4J/05 – Soggetti Deboli ed Integrazione Socio-Sanitaria

 

P. 26146 del 7 marzo 2008

 

Ai Direttori Generali:

 

Aziende USL

Aziende Ospedaliere

Policlinici Universitari

Istituti di Ricovero e Cura

a Carattere Scientifico (IRCCS)

 

LORO SEDI

 

 

OGGETTO: Precisazioni sullĠassistenza sanitaria ai cittadini comunitari e applicazione della comunicazione del Ministero della salute del 19 febbraio 2008

 

La Regione Lazio, con circolari prot. n. 43510/4V/20/576 del 17 aprile 2007, prot. n. 75347/4V/20 del 10 luglio 2007 e prot. 94287/4J/06 del 6 settembre 2007 e prot. 118966/4J/06/1450 del 7 novembre 2007, ha definito le modalitˆ di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e loro familiari presenti sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs 30/2007 e della nota informativa del Ministero della Salute del 3 agosto 2007.

 

Sulla base delle disposizioni vigenti si riassumono di seguito le condizioni necessarie per lĠiscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per lĠaccesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari:

 

 

Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalitˆ salvo il possesso di un documento di identitˆ valido per lĠespatrio. Solo in questo caso lĠaccesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM rilasciata dal Paese di provenienza;

Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE devono richiedere lĠiscrizione anagrafica al Comune di riferimento e devono essere in possesso dei requisiti indicati nelle sopraccitate circolari.

 

 

Considerato che dal 1 gennaio 2008 non  pi consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino STP, e a fronte di una significativa presenza di cittadini comunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in condizioni di fragilitˆ sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene necessario garantire adeguata assistenza sanitaria soprattutto a quelle categorie di comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM. In particolare, secondo le disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal Dlgs. 30/2007.

 

Il Ministero della Salute, con nota prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio dellĠordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio sanitario nazionale. Si fa inoltre riferimento allĠart. 1, comma 2, T.U. 286/1998 relativamente allĠestensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino pi favorevoli.

 

 Per tale motivo ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate, coerentemente a quanto disposto dallĠart. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato dalla comunicazione ministeriale in oggetto, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

a) tutela sociale della maternitˆ e Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG), a paritˆ di condizione con le donne iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;

b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

Tutte le prestazioni saranno, pertanto, erogate a paritˆ di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda lĠeventuale partecipazione alla spesa (TICKET).

 

Da quanto premesso, i cittadini comunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere lĠiscrizione al SSR, ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, possono pertanto accedere ai servizi sanitari regionali. A tal fine le ASL dovranno richiedere lĠesibizione del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dellĠart. 46 DPR nĦ 445/2000), di domicilio nellĠambito del territorio regionale e di unĠaltra attestante lĠimpossibilitˆ momentanea di iscrizione al SSR.

 

Per le suddette prestazioni le ASL dovranno avere una contabilitˆ separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. La rendicontazione separata verrˆ effettuata sulla base di un codice ENI (Europeo Non Iscritto) che sostituirˆ il codice STP, eventualmente giˆ assegnato in precedenza, e verrˆ attribuito con durata semestrale rinnovabile.

 

assistenza per le prestazioni essenziali continuerˆ ad essere erogata a livello degli ambulatori STP o nella forma che ogni Direzione aziendale riterrˆ opportuna.

 

Si comunica, infine, che il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto allĠanagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di studio, pu˜ effettuare lĠiscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni previste dalla Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Salute e dalle Linee Guida della Regione Lazio - DGR n. 2444/2000 per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.

In questo caso il comunitario  tenuto alla sottoscrizione dellĠautocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.

Il contributo per lĠiscrizione  valido per lĠanno solare (scadenza annuale), non  frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

 

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinchŽ le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.

 

Si riserva di fornire al pi presto indicazioni sulle modalitˆ di erogazione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

Alessandro Correani