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Diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare negli Stati membri

Presentazione

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008 il Decreto legislativo n. 32 che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell’articolo 20, circa le “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”.

Tale diritto può  essere  limitato  con  apposito provvedimento  solo  per:  motivi  di  sicurezza  dello Stato; motivi imperativi  di  pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico.

I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio  di  proporzionalità  e  non  possono  essere  motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali  dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e  attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

L'esistenza di  condanne  penali  non  giustifica  di  per sé l'adozione di tali provvedimenti.

Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto: 

  • della  durata del soggiorno in Italia dell'interessato;
  • della sua età;
  • della sua  situazione familiare e economica;
  • del suo stato di salute;
  • della sua  integrazione  nel territorio nazionale;
  • dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

I cittadini che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni, o sono minorenni, possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per  motivi  imperativi di pubblica sicurezza, a meno che l'allontanamento sia  necessario  nell'interesse  del  minore.

Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla  libertà di  circolazione  nel  territorio nazionale sono solo quelle con  potenziale  epidemico, individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, ed altre  malattie  infettive  o parassitarie  contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione  applicate ai cittadini italiani.

 

I   provvedimenti   di allontanamento  per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell’Interno; negli altri casi, sono adottati dal prefetto del luogo dove residenza o dimora il destinatario.

I provvedimenti di allontanamento devono essere motivati, a meno che non esistano motivi riguardanti la sicurezza  dello  Stato. 

Se il destinatario del provvedimento di allontanamento rientra nel  territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito (nell'ipotesi  di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) con la   reclusione  fino  a  due  anni;  è punito con la reclusione fino ad un anno,  nelle  altre ipotesi.

Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

Il Decreto legislativo n. 32 riformula, infine, anche gli articoli 21: “Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno”, e 22: “Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento”),  del precedente decreto legislativo 6 febbraio 2007

 

 

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