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News ed eventi
5 marzo 2008

Comunitari: se non sono lavoratori, per soggiornare devono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, ma non occorre indicare un ammontare specifico.
La Commissione europea, attraverso il Vice Presidente Frattini, censura il comportamento del Comune di Forio e, indirettamente, mette in discussione un passaggio della normativa italiana di recepimento della direttiva europea.


L’europarlamentare Roberta Angelilli nel mese di dicembre ha presentato un’interrogazione alla Commissione per avere chiarimenti sul comportamento del Comune di Forio che non aveva consentito l’iscrizione anagrafica di una studentessa francese in quanto non aveva prodotto il certificato di nascita e perché non era stata in grado di dimostrare le fonti e l’ammontare delle sue risorse economiche.
Il 29 febbraio il Vice Presidente Frattini ha risposto a nome della Commissione chiarendo in primo luogo che i cittadini dell'Unione non sono tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, in quanto ai fini della loro registrazione è sufficiente esibire la propria carta d'identità o il proprio passaporto.
Sul secondo punto - ha precisato Frattini - gli studenti “possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse”.
Questo orientamento della Commissione non investe solo il procedimento amministrativo in essere presso il Comune di Forio, ma mette in discussione le stesse scelte del legislatore italiano sul tema della determinazione delle risorse.
Infatti, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 30 del 2007, di recepimento della direttiva europea n. 38 del 2004, che indica le formalità amministrative per i cittadini europei e loro familiari, precisa che gli studenti ed i non lavoratori che intendono soggiornare per periodi superiori a tre mesi, devono produrre la documentazione attestante “...la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico... di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286...”. Devono, cioè, indicare un ammontare specifico di risorse.
La direttiva n. 38, in realtà, è piuttosto ambigua in quanto stabilisce che il cittadino comunitario - studente o comunque non lavoratore - che richiede il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, deve “disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno”.
Ma, si sarà legittimamente chiesto il legislatore italiano, come si fa a stabilire la sufficienza delle risorse per non gravare sul sistema di assistenza sociale se non indicando una soglia minima, rapportata al numero dei familiari a carico?
(Raffaele Miele)

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