Verona, nuovi criteri per residenza

 

Interrogazione scritta di Giusto Catania (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Vincenzo Aita (GUE/NGL), Luisa Morgantini (GUE/NGL), Umberto Guidoni (GUE/NGL), Giovanni Berlinguer (PSE), Giulietto Chiesa (PSE), Claudio Fava (PSE), Pasqualina Napoletano (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Donata Gottardi (PSE), Alfonso Andria (ALDE), Donato Tommaso Veraldi (ALDE), Pier Antonio Panzeri (PSE), Gianni Pittella (PSE), Lapo Pistelli (ALDE), Andrea Losco (ALDE), Gianluca Susta (ALDE), Francesco Ferrari (ALDE), Nicola Zingaretti (PSE), Mauro Zani (PSE), Luciana Sbarbati (ALDE) e Patrizia Toia (ALDE)

 

(10 dicembre 2007)

 

Recentemente la giunta comunale di Verona, su proposta del sindaco Flavio Tosi, ha definito nuovi criteri per laccettazione delle richieste di residenza di cittadini stranieri, anche se comunitari. In particolare, le nuove norme di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare pongono condizioni svantaggiose nei confronti di cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari residenti nel comune scaligero. In materia di assegnazioni relative ai bandi di concorso di cui alla Legge regionale 10/96 stata introdotta una maggioranza di punteggio -fino a 4 punti- a favore dei cittadini italiani residenti nel Comune di Verona da almeno 20 anni. Un ulteriore sbarramento stato posto anche in tema di assegnazione di alloggi a canone convenzionato, laddove si prevede quale criterio di accesso la residenza nel Comune di Verona da almeno 10 anni.

Conviene la Commissione che il provvedimento adottato dal Comune di Verona rappresenta una forma di discriminazione in contrasto con lo spirito dei trattati, in particolare dell'Art.12 del Trattato CE e dell'Art.6 del Trattato sull'Unione Europea?

Non ritiene la Commissione che il provvedimento adottato dal Comune di Verona sia in contraddizione con la Direttiva 2003/109/CE<http://www.donatagottardi.net/appunti/07_12_10.htm#_ftn1> , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e in particolare dell'Art. 11 par. 1 lettera f)?

Pu attivarsi la Commissione presso le autorit italiane affinch sia garantito il pieno rispetto del diritto europeo?

 

Risposta di Franco Frattini a nome della Commissione

 

(20 febbraio 2008)

 

Per quanto attiene ai diritti concessi ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, l'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE<http://www.donatagottardi.net/appunti/07_12_10.htm#_ftn1> relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri stabilisce che, fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla direttiva stessa, nel territorio di uno Stato membro gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza dello Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno. permanente. Le deroghe previste al paragrafo 2 dello stesso articolo non riguardano l'accesso agli alloggi sociali.

Le norme della direttiva sopra citate impediscono qualsiasi discriminazione in base alla nazionalit per la concessione dell'accesso a benefici sociali, come ad esempio ad alloggi sociali, che rientrano nel campo di applicazione del trattato CE.

La direttiva 2004/38/CE stata recepita nella legislazione italiana mediante il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che traspone correttamente l'articolo 24 della direttiva.

La situazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro del quale hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE.<http://www.donatagottardi.net/appunti/07_12_10.htm#_ftn2> La direttiva in questione avrebbe dovuto essere recepita da tutti gli Stati membri interessati, inclusa l'Italia, entro il 23 gennaio 2006. L'Italia ha comunicato alla Commissione le disposizioni che, a parere dello stesso Stato membro, attuano pienamente la direttiva in questione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: () l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonch alla procedura per l'ottenimento di un alloggio." Inoltre, nel quadro della mobilit intra-comunitaria dei soggiornanti di lungo periodo garantita dalla direttiva in oggetto, l'articolo 21, paragrafo 1, stabilisce che "quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 11".

Per quanto attiene al loro campo di applicazione, tali disposizioni escludono qualunque possibilit per uno Stato membro di attribuire particolari privilegi ai propri cittadini senza attribuire i medesimi privilegi anche ai soggiornanti di lungo periodo residenti in quello Stato membro.

La Commissione intende contattare le autorit italiane al fine di ricevere maggiori informazioni sulla questione e circa l'osservanza delle direttive sopra citate.