Verona, nuovi criteri per residenza
Interrogazione scritta di Giusto Catania
(GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Vincenzo
Aita (GUE/NGL), Luisa Morgantini (GUE/NGL), Umberto Guidoni (GUE/NGL), Giovanni
Berlinguer (PSE), Giulietto Chiesa (PSE), Claudio Fava (PSE), Pasqualina
Napoletano (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Donata Gottardi (PSE), Alfonso
Andria (ALDE), Donato Tommaso Veraldi (ALDE), Pier Antonio Panzeri (PSE),
Gianni Pittella (PSE), Lapo Pistelli (ALDE), Andrea Losco (ALDE), Gianluca
Susta (ALDE), Francesco Ferrari (ALDE), Nicola Zingaretti (PSE), Mauro Zani
(PSE), Luciana Sbarbati (ALDE) e Patrizia Toia (ALDE)
(10 dicembre 2007)
Recentemente la giunta comunale di Verona, su proposta del sindaco
Flavio Tosi, ha definito nuovi criteri per laccettazione delle richieste di
residenza di cittadini stranieri, anche se comunitari. In particolare, le nuove
norme di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare pongono condizioni
svantaggiose nei confronti di cittadini stranieri, comunitari ed
extracomunitari residenti nel comune scaligero. In materia di assegnazioni
relative ai bandi di concorso di cui alla Legge regionale 10/96 stata
introdotta una maggioranza di punteggio -fino a 4 punti- a favore dei cittadini
italiani residenti nel Comune di Verona da almeno 20 anni. Un ulteriore
sbarramento stato posto anche in tema di assegnazione di alloggi a canone
convenzionato, laddove si prevede quale criterio di accesso la residenza nel
Comune di Verona da almeno 10 anni.
Conviene la Commissione che il provvedimento adottato dal Comune
di Verona rappresenta una forma di discriminazione in contrasto con lo spirito
dei trattati, in particolare dell'Art.12 del Trattato CE e dell'Art.6 del
Trattato sull'Unione Europea?
Non ritiene la Commissione che il provvedimento adottato dal
Comune di Verona sia in contraddizione con la Direttiva
2003/109/CE<http://www.donatagottardi.net/appunti/07_12_10.htm#_ftn1> ,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, e in particolare dell'Art. 11 par. 1 lettera f)?
Pu attivarsi la Commissione presso le autorit italiane affinch
sia garantito il pieno rispetto del diritto europeo?
Risposta di Franco Frattini a nome della
Commissione
(20 febbraio 2008)
Per quanto attiene ai diritti concessi ai cittadini dell'UE e ai
loro familiari, l'articolo 24 della direttiva
2004/38/CE<http://www.donatagottardi.net/appunti/07_12_10.htm#_ftn1>
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri stabilisce che,
fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato CE e
dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla
direttiva stessa, nel territorio di uno Stato membro gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il
beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza
dello Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno. permanente. Le deroghe previste al paragrafo 2 dello stesso articolo
non riguardano l'accesso agli alloggi sociali.
Le norme della direttiva sopra citate impediscono qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalit per la concessione dell'accesso a
benefici sociali, come ad esempio ad alloggi sociali, che rientrano nel campo
di applicazione del trattato CE.
La direttiva 2004/38/CE stata recepita nella legislazione
italiana mediante il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che traspone
correttamente l'articolo 24 della direttiva.
La situazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono in uno
Stato membro del quale hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo
periodo disciplinata dalla direttiva
2003/109/CE.<http://www.donatagottardi.net/appunti/07_12_10.htm#_ftn2> La
direttiva in questione avrebbe dovuto essere recepita da tutti gli Stati membri
interessati, inclusa l'Italia, entro il 23 gennaio 2006. L'Italia ha comunicato
alla Commissione le disposizioni che, a parere dello stesso Stato membro,
attuano pienamente la direttiva in questione. Ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 1, lettera f), della direttiva, "il soggiornante di lungo
periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto
riguarda: () l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e
all'erogazione degli stessi, nonch alla procedura per l'ottenimento di un
alloggio." Inoltre, nel quadro della mobilit intra-comunitaria dei
soggiornanti di lungo periodo garantita dalla direttiva in oggetto, l'articolo
21, paragrafo 1, stabilisce che "quando abbia ottenuto nel secondo Stato
membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il soggiornante di lungo
periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle
condizioni di cui all'articolo 11".
Per quanto attiene al loro campo di applicazione, tali
disposizioni escludono qualunque possibilit per uno Stato membro di attribuire
particolari privilegi ai propri cittadini senza attribuire i medesimi privilegi
anche ai soggiornanti di lungo periodo residenti in quello Stato membro.
La Commissione intende contattare le autorit italiane al fine di
ricevere maggiori informazioni sulla questione e circa l'osservanza delle
direttive sopra citate.