(Sergio Briguglio 26/3/2008)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA

 

Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XV Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle modifiche apportate durante la XIV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/marzo/sinottico-normativa-8.html

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;

o      Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40;

o      Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o      Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;

o      Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o      Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

o      Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;

o      Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

o      Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);

o      Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

o      Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE  relativa  al  diritto  di ricongiungimento familiare;

o      Legge 26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa;

o      Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o      Legge 6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

o      Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

o      Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.17, Attuazione  della  direttiva  2005/71/CE  relativa  ad  una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

-        L. 296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

 

-        D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

 

-        D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione   della   direttiva  2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

 

-        D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

 

-        D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

 

-        L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

 

-        D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito delladesione di Bulgaria e Romania

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

 

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da

o      Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o      Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

o      Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

-        D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

 

-        D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

o      Legge 8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti

 

-        L. 379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

 

-        L. 51/2006 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 

Tratta

 

-        L. 228/2003: Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XV LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XV LEGISLATURA

 

L. 296/2006

D. LGS. 3/2007

D. LGS. 5/2007

L. 17/2007

D. LGS. 30/2007

L. 46/2007

D. LGS. 154/2007

D. LGS. 17/2008

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  I

 

 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

 

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

 

  

 

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

 

7. Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2

 

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

 

5. Allo straniero riconosciuta  parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla  legge.

 

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci non sia possibile,  nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto allosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

Articolo 2-bis

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato

 

2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, delle attivit produttive, dellistruzione, delluniversit e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni, salva la necessita di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico  indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con  organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres  le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e  delle identit culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei  Paesi di origine.

 

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente[1].

 

5. Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di Consigli territoriali per limmigrazione,  in cui  siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

 

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1   predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

 

 

CAPO  I            

DISPOSIZIONI SULLINGRESSO E  IL SOGGIORNO

 

 

 

 

 

Art. 4                              

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore,  soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

 

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lautorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.[2]

4. Lingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie.

4. Lingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto[3]. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie.

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,  ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine  pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

 

7. L'ingresso  comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[4]

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5]

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;

a) superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;[6]

 

b) ();

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7]

 

d) ();

 

e) superiore alle  necessit specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare:

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit superiore ad un periodo di due anni.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAILper linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere superiore a  due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [8]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[9]

 

 

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.[10]

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[11] o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

 

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o apolide, contiene ():

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

 

 

(Facolt ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2, e 148)

 

 

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda  fino  a   lire ottocentomila.

 

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la  disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

6. Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato  devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

 

9. Il  documento di identificazione per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

 

10. Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

(Obblighi dellospitante e del datore di lavoro)

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.

Art. 7

(Obblighi dellospitante e del datore di lavoro)

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (...) ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.[12]

 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione dovuta .

 

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9

Art. 9[13]

 

(Carta di soggiorno)

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato.

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di cui allarticolo 29, comma 1.

 

2. La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dellUnione europea  residente in Italia.

2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

3. La carta di soggiorno  rilasciata sempre che  nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti  di cui allarticolo 380 nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di procedura penale,  o pronunciata sentenza di condanna,  anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

 

 

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

 

 

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

 

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

 

 

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

 

 

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

4. Oltre  a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno pu:

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini delladozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

 

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

 

 

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

 

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla  partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

 

 

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia  applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

 

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato:

 

 

a) se stato acquisito fraudolentemente;

 

 

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

 

 

c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

 

 

d) in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

 

 

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellUnione europea, previa comunicazione da parte di questultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

 

 

8. Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, ridotto a tre anni.

 

 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lespulsione pu essere disposta:

 

 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

 

 

b) nei casi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

11. Ai fini delladozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellet dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu:

 

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

 

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allarticolo 5-bis.;

 

 

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso laccesso alla procedura per lottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata leffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

 

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

 

13. E autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9-bis[14]

 

 

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellUnione europea e in corso di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

 

 

a) esercitare unattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui allarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per limmigrazione;

 

 

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

 

 

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellimporto minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

 

2. Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

 

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allarticolo 29, comma 3.

 

 

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica larticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

 

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito delleffettiva residenza allestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allarticolo 22.

 

 

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato, revocato, agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice. Nelladottare il provvedimento si tiene conto dellet dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dellesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

 

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettera b) e lallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per ladozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 1, e dellarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lallontanamento effettuato fuori dal territorio dellUnione europea.

 

 

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Dellavvenuto rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

 

 

Art. 10

 

 

(Respingimento)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allingresso o subito dopo;

 

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico soccorso.

 

 

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione  di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

5. Per lo straniero respinto prevista lassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorit di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

 

1.-bis Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno promuove altres apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti   data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti i questori e  i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,  eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

 

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

 

5-bis. Il Ministero dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)

 

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto e commesso da tre o piu persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e aumentata da un terzo alla meta e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonch dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[15]. Lesecuzione delle operazioni disposta dintesa con la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero  o nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

 

 

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni redatto processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni, con losservanza delle disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

 

8. I beni ()sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata, previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza  pubblica.

 

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellinterno pu disporre lespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

 

2. Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

 

a) entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellarticolo 10;

 

 

b) si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

b) si trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;[16]

 

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

 

 

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.[17]

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14.

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questultima ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. (...)

 

4. Lespulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

 

5. Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo.

 

6. ().

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

 

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[18], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.

 

9. ().

 

10 (). 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

 

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.[19]

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio larresto dellautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

 

 

16. Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4 miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

 

 

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

 

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

 

(Esecuzione dellespulsione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

 

 

1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

 

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellarresto da sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perche il permesso di soggiorno e scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la reclusione da uno a quattro anni.

 

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1 (...). Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio larresto dellautore del fatto.

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della misura.

 

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

 

8. Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per stranieri.

 

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

Art. 15

 

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lesecuzione dellespulsione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

 

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

2. Lespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4.

 

3. Lespulsione di cui al comma 1 non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente.

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

8. La pena estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lesecuzione della pena.

 

9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19.

 

 

 

 

 

 

 

Art.17

 

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

 

 

Art. 18

 

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale,  ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonch la disponibilit di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per  un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

 

 

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita ed attualita di pericolo.[20]

 

7. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.19

 

 

(Divieti di espulsione e di respingimento)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

 

 

1. In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per  motivi  di  razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni politiche, di  condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione.

 

 

2. Non consentita  l'espulsione,  salvo  che  nei  casi previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 9;

 

 

c) degli stranieri conviventi con parenti   entro  il  quarto  grado o con  il  coniuge, di  nazionalit italiana;

 

 

d) delle donne in stato di gravidanza  o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

 

(Misure  straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con i  Ministri degli affari esteri, dellinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi non appartenenti allUnione Europea. 

 

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

 

 

Art. 21

 

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia  per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,  si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta  delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

6. Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lapprovazione di  domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

 

8. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

1. In ogni provincia istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa:

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

 

5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in copia allautorit consolare competente ed al centro per limpiego competente.

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione competente il prefetto.

 

8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).

 

9. Le questure forniscono all'INPS e allINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.

 

10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con larresto da  tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art.  23

 

(Titoli di prelazione)

 

 

 

 

 

 

 

1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

2. Lattivit di cui al comma 1 finalizzata:

a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato;

b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivit produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

 

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 24

 

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3. 

 

2. Lo sportello unico per limmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

 

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza..

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro specificit,  agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit :

 

 

a) assicurazione per linvalidit, la vecchiaia e i superstiti;

 

 

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

 

c) assicurazione contro le malattie;

 

 

d) assicurazione di maternit.

 

 

2. In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi  sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45.

 

 

3. Nei decreti attuativi  del documento programmatico sono definiti  i requisiti,  gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2.

 

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivit lavorativa.

 

 

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

 

 

1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivit non occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che lesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea.

 

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societ di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattivit che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorit competente  in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della  licenza  prevista per lesercizio dellattivit che lo straniero intende svolgere.

 

 

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ().

 

4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lItalia.

 

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono  effettuate  secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

 

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

 

a) dirigenti o personale altamente specializzato di  societ aventi sede o filiali  in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dellUnione europea;

 

 

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

 

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

c) i professori universitari (...) destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (...)[21];

 

d) traduttori e interpreti;

 

 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero  che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato;

 

 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,  tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

 

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione;

 

 

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

 

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero;

 

 

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

 

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

 

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

 

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

 

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

 

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari;

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

 

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.[22]

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo,  determina le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 

 

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit.

 

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari  o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

 

5. Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri  non appartenenti allUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27-bis[23]

 

 

(Ingresso e soggiorno per volontariato)

 

 

 

 

 

1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

 

 

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

 

 

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

 

 

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

 

 

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

 

 

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

 

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

 

 

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

 

 

3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

 

 

4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

 

 

5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

 

 

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27-ter[24]

 

 

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

 

 

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.

 

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

 

 

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

 

 

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

 

 

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

 

 

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

 

 

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

 

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

 

 

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

 

 

6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

 

 

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

 

 

8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

 

 

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

 

 

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

 

 

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

 

 

 

 

Art. 28

 

 

(Diritto all'unit familiare)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lunit familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.[25]

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[26], fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

 

 

 

 

 

Art.29

 

 

      (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

 

 

1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

 

a) coniuge non legalmente separato;

a) coniuge (...);

 

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

b) figli minori (...), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati (...), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita totale .

c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;

c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.[27]

d) (...)

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.[28]

 

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:

3. Salvo quanto previsto dallarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:

 

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;

 

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di due o pi figli di et inferiore agli anni quattordici richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.[29]

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

 

5. Oltre a quanto previsto dallarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento.

(...)[30]

 

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.[31]

 

 

6. Al familiare autorizzato allingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di lavoro.[32]

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore et, autenticata dallautorit consolare italiana, presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui allarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute.[33]

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per limmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

 

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il matrimonio o ladozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire allinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.[34]

 

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui allarticolo 20;

 

 

c) nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 6.[35]

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-bis[36]

 

 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 

 

 

 

 

1. Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allarticolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allarticolo 29, comma 3.

 

 

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di unautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti rilasciati dallautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non pu essere motivato unicamente dallassenza di documenti probatori

 

 

3. Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

Art.30

 

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

 

  

 

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato:

 

 

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

 

 

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

 

 

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

 

 

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest genitoriale secondo la legge italiana.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.[37]

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

 

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed rinnovabile insieme con questultimo.

 

 

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 9, rilasciata una carta di soggiorno.

4. (...)[38]

 

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31

 

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di questultimo, se pi favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione.

 

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.

 

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

(Disposizioni concernenti minori affidati

 

 

al compimento della maggiore et)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

 

 

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  33

 

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e  di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

 

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

 

 

3. Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivit di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

 

 

(Assistenza per gli stranieri

 

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

 

 

1. Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit temporale :

 

 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

 

2. Lassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo determinato con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

 

4. Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres richiesta:

 

 

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

 

 

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,  ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario  negli importi e secondo  le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non valido per i familiari a carico.

 

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

 

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti  al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati  e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti dallItalia.

 

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno,  sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,  le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

 

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi  29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani ;

 

 

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

 

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

 

d) gli interventi di profilassi internazionale;

 

 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. 

 

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano.

 

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche altres consentito nellambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le necessit terapeutiche documentate.

 

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

 

 

Art. 37

 

 

(Attivit professionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

 

2. Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni  e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

 

4. In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

 

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica.

 

 

2. Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.

 

 

3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

 

 

4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con  le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

 

a) laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

 

b) la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo ;

 

 

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

 

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

 

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.

 

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

 

a) delle modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;

 

 

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

 

 

c) dei criteri per liscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;

 

 

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39

 

 

(Accesso ai corsi delle universit)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

 

 

1. In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al presente articolo.

 

 

2. Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in  materia, in particolare riguardo allinserimento di una quota di studenti universitari stranieri,  stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e di accoglienza.

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

 

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

 

b) la rinnovabilit del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivit di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;[39]

 

c) lerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento  con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario  e senza obbligo di reciprocit;

 

 

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini delluniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

 

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in Italia;

 

 

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero. 

 

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit, disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

 

 

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

 

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

 

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto.[40]

 

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. [41]

5. comunque consentito laccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39-bis[42]

 

 

(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale)

 

 

 

 

 

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

 

 

a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

 

 

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

 

 

c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

 

 

d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40

 

 

(Centri di accoglienza. Accesso allabitazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. ()

 

1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile.  I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonch, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,  nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

 

5. (...)

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

 

 

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[43]

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE

 

 

POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 

 

 

Art. 42

 

 

(Misure di integrazione sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)

 

 

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

 

 

a) le attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

b) la diffusione di ogni informazione utile al  positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti  e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo, nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

 

 

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia  e ogni iniziativa di  informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni  razziali o della xenofobia  anche attraverso  la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici  e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

 

 

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni  regolarmente iscritte nel registro di cui al comma  2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di  stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;

 

 

e) lorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,  xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

 

2.  Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni  selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

 

 

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con  la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione  delle informazioni sulla applicazione della presente legge.

 

 

4. Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonch dellesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta  sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

 

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

 

 

b)                                             rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

 

 

c)                                             rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero non inferiore a quattro;

 

 

d)                                             rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

 

 

e)                                             otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit;

 

 

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

 

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL);

 

 

g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

 

 

5. Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. 

 

 

6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

 

 

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

 

 

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

 

 

 

 

 

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

 

 

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

 

 

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino ingiustamente;

 

 

b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

 

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

 

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di unattivit economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalit;

 

 

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad  una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti  ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattivit lavorativa.

 

 

3. Il presente articolo e larticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44

 

 

(Azione civile contro la discriminazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

 

 

 

 

 

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

 

 

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellistante.

 

3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

 

4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

 

5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

 

6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

 

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice pu  altres condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

 

 

8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5  e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

 

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellazienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allarticolo 2729, primo comma, del codice civile.

 

 

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato  dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

 

 

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

 

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45

 

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

 

 

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli  20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

 

 

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

 

 

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione disposta per lintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46

 

 

(Commissione per le politiche di integrazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

 

 

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di integrazione.

 

 

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

 

 

            3. La commissione composta da rappresentanti del  Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della  Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

 

 

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

 

 

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui allarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

 

 

6. Per ladempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

 

 

Art. 47

 

 

( Abrogazioni)

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

 

 

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

 

 

a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

 

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellart. 3;

 

 

c) il comma 13 dellarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

 

a) larticolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

 

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;

 

 

c) larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

 

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

 

 

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

 

 

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

 

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

 

3. Allart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

 

 

, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

 

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

 

 

 

 

 

1. Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

 

 

a) quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a  lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni  per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

 

 

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.

 

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49

 

 

(Disposizioni finali e transitorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

 

 

 

 

 

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

 

 

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.  Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.

 

 

2. Allonere conseguente allapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000  milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

 

 

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 

 

 


L. 488/1999 *

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 49

Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita

 

...

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

...

 

 

 


L. 388/2000 *

Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 80

Disposizioni in materia di politiche sociali

...

4. Il comma 3 dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal seguente:

    3. Lassegno di cui al comma 1 corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilit, per i valori dellISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e il predetto importo dellassegno su base annua. Per valori dellISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellISE di cui al comma 1 lassegno corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.

...

9. Le disposizioni dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire lassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

...

19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

...

 

 

 


L. 103/2002 *

Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

 

Articolo 1

 

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualit dei rispettivi curricoli, nonch i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

 

 

 


L. 189/2002 *

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Articolo 1

(Cooperazione con stati stranieri)

 

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)               allarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole organizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS) sono aggiunte le seguenti: delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

b)              allarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole a favore delle ONLUS sono aggiunte le seguenti: , nonch le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti allOCSE;.

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si pu procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

 

 

Articolo 6

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

2. Con il regolamento di cui allarticolo 34, comma 1, si procede allattuazione e allintegrazione delle disposizioni recate dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

 

 

Articolo 13

(Esecuzione dellespulsione)

 

2.              Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lanno 2002, 24,79 milioni di euro per lanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lanno 2004.

 

 

Articolo 30

(Misure di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)

 

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lattuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui allarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente adibito allespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonch di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per lassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui allarticolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

 

Articolo 32

(Procedura semplificata)

 

...

2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per lanno 2003.

 

 

Articolo 33

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

a) le generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

b) lindicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente -legge;

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia. E'  data  facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[44]

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[45], salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[46]. La mancata presentazione delle parti comporta larchiviazione del relativo procedimento.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni.[47] Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e assistenziale[48] del lavoratore interessato in modo da garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera[49];

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale[50], ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[51]

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

 

 

Articolo 34

(Norme transitorie e finali)

 

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonch alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalit di funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni gia esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime[52].

1. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:

a)               razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b)               assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c)               promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dallarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dallarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

 

 

Articolo 35

(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).

 

1. istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina, nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale preposto un prefetto, nellambito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui allarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente modificata in Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Articolo 36

(Esperti della Polizia di Stato)

 

1. Nellambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellimmigrazione clandestina, il Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art.37

(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

 

1. Al Comitato parlamentare istituito dallarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di Comitato parlamentare di controllo sullattuazione dellaccordo di Schengen, di vigilanza sullattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.

 

 

Articolo 38

(Norma finanziaria)

 

1. Dallapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per lanno 2002, e in euro 3.031.517 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Allonere derivante dallattuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lanno 2002, 130,65 milioni di euro per lanno 2003, 125,62 milioni di euro per lanno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


L. 222/2002 *

Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(Ulteriori disposizioni)

 

Articolo 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nellesercizio di unattivit di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata dal timbro dellufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:

a) i dati identificativi dellimprenditore o della societ e del suo legale rappresentante;

b) lindicazione delle generalit e della nazionalit del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allarticolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per limpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta limprocedibilit e larchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu essere rinnovato previo accertamento dellesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonch della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[53], salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[54].

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilit non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalit per limputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.[55]

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lobbligo relativo alla comunicazione dellalloggio di cui allarticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu essere adempiuto fino alla data dell11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui allarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dallarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allarticolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellarticolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. Allatto della consegna della carta didentit elettronica, di cui allarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellarticolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda lutilizzazione e la conservazione dei dati e laccesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Al comma 4, primo periodo, dellarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dellimporto complessivo mensile.

...

 

 

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

 

1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per lanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per lanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Per lerogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dellAmministrazione civile dellinterno impiegato per fronteggiare lulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui allarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per lanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dallanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


D. LGS. 85/2003 *

Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.

 

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;

b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;

g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;

h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.

 

 

Art. 3.

Misure di protezione temporanea

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.

2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.

 

 

Art. 4.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;

f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;

i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.

2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

 

Art. 5.

Casi di esclusione

 

1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;

b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica, sono considerate di natura non politica;

c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.

2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalita'.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

 

 

Art. 6.

Ricongiungimento familiare

 

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;

b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

 

 

Art. 7.

Istanze di asilo

 

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.

3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.

 

 

Art. 8.

Informazioni

 

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.

 

 

Art. 9.

Ricorsi

 

1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

 

 

Art. 10.

Divieto di allontanamento

 

1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.

 

 

Art. 11.

Rimpatri

 

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:

a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;

b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignita' umana;

c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;

d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

 

 

Art. 12.

Copertura finanziaria

 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 13.

Norme finali

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


D. LGS. 215/2003 *

Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

 

 

Art. 2

Nozione di discriminazione

 

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 3.

Ambito di applicazione

 

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

f) assistenza sanitaria;

g) prestazioni sociali;

h) istruzione;

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

 

 

Art. 4

Tutela giurisdizionale dei diritti

 

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento[56] di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 5

Legittimazione ad agire

 

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

 

 

Art. 6

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno precedente;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

 

 

Art. 7

Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

 

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 8

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.

2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

 

 


D. LGS. 276/2003 *

Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

(Disposizioni rilevanti)

 

Capo II

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

 

Art. 70.

Definizione e campo di applicazione

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta';

e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi[57].

2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.[58]

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.[59]

 

 

Art. 71.

Prestatori di lavoro accessorio

 

1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

 

 

Art. 72.

Disciplina del lavoro accessorio

 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o pi carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni[60] e periodicamente aggiornato.

2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attivit lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.[61]

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.[62]

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree (...)[63] e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalit per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.[64]

 

 

 


L. 271/2004 *

Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Ulteriori disposizioni)

 

Art. 1

 

2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellarticolo 30 e del comma 3 dellarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e lesame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica

 

 

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

 

1. Allarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Nellambito delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellinterno pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e linoltro agli uffici dellAmministrazione dellinterno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch per lo svolgimento di altre operazioni preliminari alladozione dei provvedimenti richiesti e per leventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dellinterno, si determina limporto dellonere a carico dellinteressato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere allidentificazione degli interessati, con losservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni".

 

 


D. LGS. 12/2005 *

Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

Art.1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

 

 

Art. 2.

Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: testo unico, nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.

4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.

 

 

Art. 3.

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

 

1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.

2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.

 

 

Art. 4.

Trattamento di dati personali

 

1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 5.

Ricorsi

 

1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

Art. 6.

Casi di esclusione

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.

 

 

Art. 7.

Costi

 

1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.

 

 


L. 80/2005 *

Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

(Disposizioni rilevanti)

 

...

 

Art. 1-ter.

(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

 

 

1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.

...

 


D. LGS. 76/2005 *

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

...

 

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

 

...

 

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

 

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

...

 

 


L. 155/2005 *

Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

...

 

Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

 

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: decreto legislativo n. 286 del 1998, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalit di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorit giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo pu essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumit delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu essere concessa, con le stesse modalit di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

 

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto pu disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il prefetto pu altres omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivit terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivit informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalit di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso pu sospendere l'esecuzione del provvedimento.

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo pu fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

 

...

 

 


L. 296/2006 *

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 1

 

...

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

...

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

...

1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro .

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.

...

1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

...

 

 


D. LGS. 3/2007 *

Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

...

 

Art. 2.

Disposizioni transitorie

 

(...)

2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.

4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.

 

...

 

Art. 4.

Norma finale

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 


D. LGS. 5/2007 *

Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.
Fi n a l i t a'
 
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.

 

...

 

 

Art. 4.
Disposizione finale
 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 


D. LGS. 24/2007 *

Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

 

Art. 1. 
Finalita' 
 
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003. 
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione. 
 
 
Art. 2. 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia; 
b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro; 
c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito; 
d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti; 
e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea. 
 
 
Art. 3. 
Autorita' centrale 
 
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea. 
 
 
Art. 4. 
Richiesta di transito per via aerea 
 
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto. 
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se: 
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione; 
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente; 
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale; 
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta; 
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito. 
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto. 
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione. 
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale. 
 
 
Art. 5. 
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea 
 
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve. 
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore. 
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali. 
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente. 
 
 
Art. 6. 
Misure di assistenza 
 
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti. 
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare: 
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione; 
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta; 
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta; 
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato; 
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito. 
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali. 
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale. 
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore. 
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente. 
 
 
Art. 7. 
Obbligo di riammissione 
 
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora: 
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata; 
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito; 
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti; 
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione. 
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente. 
 
 
Art. 8. 
Obblighi e poteri della scorta 
 
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito. 
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza. 
 
 
Art. 9. 
Norma finanziaria
 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 


D. LGS. 30/2007 *

Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) cittadino dell'Unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) familiare:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

 

 

Art. 3.

Aventi diritto

 

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

 

Art. 4.

Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

 

Art. 5.

Diritto di ingresso

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5 bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.[65]

 

 

Art. 6.

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

 

 

Art. 7.

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

 

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

 

Art. 8.

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

 

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

 

 

Art. 9.

Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

 

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

 

 

Art. 10.

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

 

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

 

 

Art. 11.

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea

 

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

 

 

Art. 12.

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

 

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

 

Art. 13.

Mantenimento del diritto di soggiorno

 

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.

 

 

Art. 14.

Diritto di soggiorno permanente

 

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 

 

Art. 15.

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

 

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

 

 

Art. 16.

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

 

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

 

 

Art. 17.

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

 

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.

 

 

Art. 18.

Continuita' del soggiorno

 

1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.

2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica[66].

 

 

Art. 19.

Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

 

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

 

 

Art. 20[67].

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno (...)

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

 

 

Art.20-bis[68].

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

 

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

 

 

Art.20-ter[69].

Autorita' giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore

 

1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.

 

 

Art. 21[70].

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

 

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

 

 

Art. 22[71].

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

 

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede[72] l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 

 

Art. 23.

Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

 

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

 

 

Art. 24.

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 25.

Norme finali e abrogazioni

 

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54[73].

3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.

 

 


L. 68/2007 *

Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio

 

 

Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

 

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


D. LGS. 206/2007 *

Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito delladesione di Bulgaria e Romania.

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

 

Art. 1.

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per laccesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dellesercizio di pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dellUnione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al pubblico impiego.

 

Art. 2.

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dellUnione europea e che, nello Stato dorigine, li abilita allesercizio di detta professione.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con lUnione europea.

 

Art. 3.

Effetti del riconoscimento

 

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro dorigine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dallordinamento italiano.

2. Ai fini dellarticolo 1, comma 1, la professione che linteressato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro dorigine, se le attivita' sono comparabili.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo alluso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. Luso di detta denominazione o dellabbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale linteressato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dallautorita' competente di cui allarticolo 5.

 

Art. 4.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) professione regolamentata:

1) lattivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita';

2) i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

3) lattivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale;

4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

5) le professioni esercitate dai membri di unassociazione o di un organismo di cui allAllegato I.

b) qualifiche professionali: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui allarticolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o unesperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) titolo di formazione: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da ununiversita' o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nelleffettivo svolgimento dellattivita' professionale, unesperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) autorita' competente: qualsiasi autorita' o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) formazione regolamentata: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata allesercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;

f) esperienza professionale: lesercizio effettivo e legittimo della professione;

g) tirocinio di adattamento: lesercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dellautorita' competente;

h) prova attitudinale: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorita' competenti allo scopo di valutare lidoneita' del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

i) dirigente dazienda: qualsiasi persona che abbia svolto in unimpresa del settore professionale corrispondente:

1) la funzione di direttore dazienda o di filiale;

2) la funzione di institore o vice direttore dazienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dellimprenditore o del direttore dazienda rappresentato;

3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti dellazienda, con mansioni commerciali o tecniche;

l) Stato membro di stabilimento: lo stato membro dellUnione europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) Stato membro dorigine: lo Stato membro in cui il cittadino dellUnione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) piattaforma comune: linsieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attivita' professionali.

 

Art. 5.

Autorita' competente

 

1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero delluniversita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allarticolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dellarticolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allarticolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano lautorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino allindividuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui allallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui allallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui allallegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' di cui allallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attivita' di cui allallegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui allallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.

 

Art. 6.

Punto di contatto

 

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e lassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:

a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui allarticolo 5;

b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare lapplicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni daccesso alle professioni regolamentate.

3. Le autorita' di cui allarticolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sullapplicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):

a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dellapplicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

b) assiste, se del caso, i cittadini per lottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita' competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dellassistenza prestata;

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. LAutorita' competente di cui allarticolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).

6. Della attivazione del punto di contatto lamministrazione competente ai sensi dellarticolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dellesercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.

 

Art. 7.

Conoscenze linguistiche

 

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per lesercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

 

Capo II

Rapporti con autorita' non nazionali

 

Art. 8.

Cooperazione amministrativa

 

1. Ogni autorita' di cui allarticolo 5 assicura che le informazioni richieste dallautorita' dello Stato membro dorigine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con lUnione europea.

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione allautorita' di cui allarticolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sullesercizio della professione.

4. Nellambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III lautorita' di cui allarticolo 5, in caso di fondato dubbio, puo' chiedere allautorita' competente dello Stato membro dorigine conferma sullautenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dellUnione europea, lautorita' competente di cui allarticolo 5 assicura lammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorita' dello stato membro dorigine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dallautorita' competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dallautorita' competente dello stato membro dorigine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura dorigine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti daccesso e di esercizio della relativa professione.

 

TITOLO II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 9.

Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

 

1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dallautorita' di cui allart. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.

4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano lesercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, luso dei titoli e la responsabilita' professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

 

Capo II

Adempimenti per lesercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

 

Art. 10.

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

 

1. Il prestatore che ai sensi dellarticolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, lautorita' di cui allarticolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per lanno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

b) una certificazione dellautorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dellattestato;

c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

d) nei casi di cui allarticolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato lattivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;

e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

3. Per i cittadini dellUnione europea stabiliti legalmente in Italia lattestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dellinteressato e dopo gli opportuni accertamenti, dallautorita' competente di cui allarticolo 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dellesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, lente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

 

Art. 11.

Verifica preliminare

 

1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, allatto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui allarticolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, lautorita' di cui allarticolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica lesito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dellinteressato secondo quanto previsto dallarticolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dellautorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.

 

Art. 12.

Titolo professionale

 

1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dellarticolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per lattivita' professionale di cui trattasi.

3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

 

Art. 13.

Iscrizione automatica

 

1. Copia delle dichiarazioni di cui allarticolo 10, comma 1, e' trasmessa dallautorita' competente di cui allarticolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dellOrdine o Collegio stessi.

2. Nel caso di professioni di cui allarticolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui allarticolo 10, comma 2.

3. Liscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui allarticolo 10, comma 1.

4. Liscrizione allordine non comporta liscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

 

Art. 14.

Cooperazione tra autorita' competenti

 

1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' lassenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorita' di cui allarticolo 5.

2. Le autorita' di cui allarticolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dellesito del reclamo.

 

Art. 15.

Informazioni al destinatario della prestazione

 

1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero discrizione o un mezzo didentificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se lattivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorita' di vigilanza;

c) lordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato conseguito;

e) se il prestatore esercita unattivita' soggetta allIVA, il numero didentificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto;

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale.

 

TITOLO III

LIBERTA DI STABILIMENTO

   

Capo I

Norme procedurali

 

Art. 16.

Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

 

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui allarticolo 2 presenta apposita domanda allautorita' competente di cui allarticolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 lautorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia allinteressato. Ove necessario, lAutorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dallarticolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, lautorita' indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

a) delle amministrazioni di cui allarticolo 5;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede lautorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dellinteressato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.

7. Nei casi di cui allarticolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando lente o organo competente a norma dellarticolo 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui allarticolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui allarticolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se lesercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

 

Art. 17.

Domanda per il riconoscimento

 

1. La domanda di cui allarticolo 16 e' corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dellesperienza professionale dellinteressato;

c) nei casi di cui allarticolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro dorigine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allarticolo 2, comma 1.

2. Le autorita' competenti di cui allarticolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare leventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui allarticolo 5 si rivolgono al punto di contatto, allautorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora laccesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dellonorabilita' e della moralita' o allassenza di dichiarazione di fallimento, o lesercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allarticolo 2, comma 1.

4. Nei casi in cui lordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene linteressato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dallinteressato dinanzi ad unautorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene linteressato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora laccesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene linteressato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui allarticolo 5 accettano un attestato rilasciato da unautorita' competente di detti Stati.

7. Qualora lesercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dellautorita' competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

 

Capo II

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

 

Art. 18.

Ambito di applicazione

 

1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

a) alle attivita' elencate allallegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dellassistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.

c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato allallegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) agli infermieri responsabili dellassistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale;

f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri responsabili dellassistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punto 5.2.2;

g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti allarticolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

 

Art. 19.

Livelli di qualifica

 

1. Ai soli fini dellapplicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui allarticolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da unautorita' competente dello Stato membro dorigine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dellesercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello dinsegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere allinsegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nellallegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso ununiversita' o un istituto dinsegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso ununiversita' o un istituto dinsegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

 

Art. 20.

Titoli di formazione assimilati

 

1. assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui allarticolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da unautorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti daccesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro dorigine per laccesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro dorigine eleva il livello di formazione richiesto per lammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dellapplicazione dellarticolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

 

Art. 21.

Condizioni per il riconoscimento

 

1. Al fine dellapplicazione dellarticolo 18, comma 1, per laccesso o lesercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da unautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

2. Laccesso e lesercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da unautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;

c) attestare la preparazione del titolare allesercizio della professione interessata.

3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui allarticolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui allarticolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui allallegato III.

4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui laccesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui allarticolo 19, comma 1, lettera c).

 

Art. 22.

Misure compensative

 

1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dellarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro dorigine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dellattestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per laccesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per laccesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dellautorita' competente di cui allarticolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dellattivita'.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica larticolo 18, lettere b) e c), larticolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, larticolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punto 5.2.2 e larticolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e lapplicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dellapplicazione del comma 1, lettere b) e c), per materie sostanzialmente diverse si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale allesercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. Lapplicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sulleventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dalladottare la deroga.

 

Art. 23.

Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

 

1. Nei casi di cui allarticolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dallAutorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui allarticolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dellinteressato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui allarticolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nellelenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.

 

Art. 24.

Esecuzione delle misure compensative

 

1. Con riferimento allarticolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, lesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.

 

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

 

1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallattuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dellinteressato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 26.

Piattaforma comune

 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui allarticolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui allarticolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dallautorita' competente di cui allarticolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

2. Allelaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui allarticolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita' a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:

a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso lufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attivita' professionali cui lassociazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita' elettiva delle cariche interne e lassenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti organizzativi e lattivita' dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata alleffettivo raggiungimento delle finalita' dellassociazione;

c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con lindicazione delle quote versate direttamente allassociazione per gli scopi statutari;

d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita' di sanzioni;

e) della previsione dellobbligo della formazione permanente;

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione allattivita' dellassociazione medesima.

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere lapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui allarticolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

5. Se successivamente alladozione da parte dellUnione europea le autorita' competenti di cui allarticolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui allarticolo 6 che cura la trasmissione dellinformazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.

 

Capo III

Riconoscimento sulla base dellesperienza professionale

 

Art. 27.

Requisiti in materia di esperienza professionale

 

1. Per le attivita' elencate nellallegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla dimostrazione dellesercizio effettivo dellattivita' in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

 

Art. 28.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista I dellallegato IV

 

1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dellallegato IV, lattivita' deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato lattivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dellazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 lattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dellinteressato alle autorita' competenti di cui allarticolo 5.

3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

 

Art. 29.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista II dellAllegato IV

 

1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dellallegato IV, lattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver esercitato lattivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, lattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dellinteressato alle autorita' competenti di cui allarticolo 5.

 

Art. 30.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista III dellallegato IV

 

1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dellallegato IV, lattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato lattivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, lattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dellinteressato alle autorita' competenti di cui allarticolo 5.

 

Capo IV

Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

 

SEZIONE I

Disposizioni comuni

 

Art. 31.

Principio di riconoscimento automatico

 

1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui allallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorita' di cui allarticolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per laccesso, rispettivamente, allattivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui allallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55.

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente allarticolo 36 ed elencati nellallegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per laccesso allattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui allarticolo 37.

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nellallegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui allarticolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui allarticolo 47, sono riconosciuti dallAutorita' di cui allarticolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per laccesso allattivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui allarticolo 49.

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dellanno accademico indicato nellallegato V, punto 5.7.1.

7. Laccesso e lesercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dellassistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui allallegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

8. Il Ministero della salute e il Ministero delluniversita' e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dellarchitettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dellarchitettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri.

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, lorganismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nellallegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

10. Gli elenchi di cui allallegato V sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delluniversita' e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero delluniversita' e della ricerca.

11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dellassistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nellambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1 gennaio 2000.

 

Art. 32.

Diritti acquisiti

 

1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui allarticolo 2, comma 1 e che non soddisfano linsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nellallegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica lesercizio effettivo e lecito dellattivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dellattestato stesso.

2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dellassistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono lesercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorita' tedesche di cui allallegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualora le autorita' delluno o dellaltro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, allallegato VI, punto 6), per quanto riguarda laccesso e lesercizio delle attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dellarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per lEstonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, allallegato VI, punto 6, per quanto riguarda laccesso alle, e lesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 46, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui allarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allarticolo 1 e che sono stati rilasciati nellex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorita' dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, allallegato VI, punto 6, per quanto riguarda laccesso alle, e lesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato allallegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nellallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

 

SEZIONE II

Medico chirurgo

   

Art. 33.

Formazione dei medici chirurghi

 

1. Lammissione alla formazione di medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda larte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allanalisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra lambiente fisico e sociale delluomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita'.

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti.

5. Fermo restando il principio dellinvarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e laggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto larco della vita professionale.

 

Art. 34.

Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

 

1. Lammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui allarticolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nellallegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui allarticolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui allallegato V, punto 5.1.1.

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nellallegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui allarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di cui allallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come riportato allallegato V, 5.1.3.

 

Art. 35.

Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

 

1. I cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui allallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dallautorita' competente dello Stato membro presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi leffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dellattivita' specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dellattestato.

2. riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, allallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui allallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dellUnione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale lItalia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano allallegato V. 5.1.3.

 

Art. 36.

Formazione specifica in medicina generale

 

1. Lammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui allarticolo 33.

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati allesercizio professionale.

3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

4. Fatto salvo quanto indicato dallarticolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui allarticolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nellambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Allinizio di ogni anno accademico, le universita' notificano lattivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero delluniversita' e della ricerca.

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.

 

Art. 37.

Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

 

1. Hanno altresi' diritto ad esercitare lattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati allesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti allalbo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per lattivita' di medico in medicina generale.

3. Ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui allarticolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nellallegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia lattivita' di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui allallegato V, punto 5.1.4.

4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dallautorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato lattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui allallegato V, punto 5.1.4.

5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare lattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere lammissione allesercizio dellattivita' specifica in medicina generale nei Paesi dellUnione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

 

SEZIONE III

Infermiere responsabile dellassistenza generale

 

Art. 38.

Formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale

 

1. Lammissione alla formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame dammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui allallegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore dinsegnamento teorico e clinico. Linsegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. Linsegnamento teorico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi dinsegnamento scelti dallente di formazione.

5. Linsegnamento clinico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nellambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche leducazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno allistituzione sanitaria o alla collettivita'. Listituzione incaricata della formazione dinfermiere e' responsabile del coordinamento tra linsegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. Lattivita' dinsegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e lassistenza di altri infermieri qualificati. Allattivita' dellinsegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) unadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dellassistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dellorganismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e lambiente fisico e sociale dellessere umano;

b) una sufficiente conoscenza della natura e delletica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e lassistenza infermieristica;

c) unadeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e lattrezzatura siano adeguati allassistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale sanitario e unesperienza di collaborazione con tale personale;

e) unesperienza di collaborazione con altre persone che svolgono unattivita' nel settore sanitario.

 

Art. 39.

Esercizio delle attivita' professionali dinfermiere responsabile dellassistenza generale

 

1. Le attivita' professionali dinfermiere responsabile dellassistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e indicate nellallegato V, punto 5.2.2.

 

Art. 40.

Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dellassistenza generale

 

1. Se agli infermieri responsabili dellassistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita' di infermiere responsabile dellassistenza generale per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato; b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielgniarki albo pielgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dellistruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono aver incluso lassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, lorganizzazione e la prestazione delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 32, sancita dal titolo di licenza di infermiere ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui allarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dell11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nellallegato V, 5.2.2.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dellassistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 38, e' riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale (certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attivita' di infermiere responsabile dellassistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dellattestato. Le suddette attivita' devono aver incluso lassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, lorganizzazione e lo svolgimento delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente.

 

SEZIONE IV

Odontoiatra

 

Art. 41.

Formazione dellodontoiatra

 

1. Lammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. La formazione dellodontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui allallegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso ununiversita' o sotto il controllo di ununiversita'.

3. La formazione dellodontoiatra garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda lodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allanalisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui lambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute delluomo, nella misura in cui cio' sia correlato allodontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dellodontoiatria sotto laspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attivita' professionali dellodontoiatra sono stabilite dallarticolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

 

Art. 42.

Formazione di odontoiatra specialista

 

1. Lammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione allesercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nellambito del ciclo di formazione di cui allarticolo 41.

2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

3. La formazione dellodontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.

4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.

 

Art. 43.

Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

 

1. Ai fini dellesercizio dellattivita' professionale di odontoiatra di cui allallegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nellallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita' competente dello Stato di provenienza.

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza lattivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dellattestato;

b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nellallegato V, punto 5.3.2.

3. dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza dellinteressato certificano equivalenti alla formazione di cui allarticolo 41.

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nellex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. Lattestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per lItalia allallegato V, punto 5.3.2;

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia lattivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dellattestato;

c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale lattivita' professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per lItalia allallegato V, punto 5.3.2.

6. dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero delluniversita' e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui allarticolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

 

SEZIONE V

Veterinario

 

Art. 44.

Formazione del medico veterinario

 

1. Lammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso ununiversita' o sotto il controllo di ununiversita'.

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nellallegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dellevoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili alluomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f) adeguate conoscenze delligiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) unadeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

 

Art. 45.

Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

 

1. Fatto salvo larticolo 32, ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dallautorita' competente dellEstonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto lattivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

 

SEZIONE VI

Ostetrica

 

Art. 46.

Formazione di ostetrica

 

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui allallegato V, punto 5.5.1; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II), vertente almeno sul programma di cui allallegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale. Lente incaricato della formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

2. Laccesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o

b) possesso di un titolo di formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale di cui allallegato V, 5.5.1, per la possibilita' II.

3. La formazione di ostetrica garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) unadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dellostetricia e della ginecologia;

b) unadeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) unapprofondita conoscenza delle funzioni biologiche, dellanatomia e della fisiologia nei settori dellostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e lambiente fisico e sociale dellessere umano e del suo comportamento;

d) unadeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e unesperienza di collaborazione con tale personale.

 

Art. 47.

Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

 

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui allallegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dellarticolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale di cui allallegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale di cui allallegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.

2. Lattestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro dorigine e certifica che il titolare, dopo lacquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.

 

Art. 48.

Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica

 

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui allallegato V, punto 5.5.2.

2. Le ostetriche sono autorizzate allesercizio delle seguenti attivita':

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dellevoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nellutero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, lepisiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono lintervento di un medico e assistere questultimo in caso dintervento; prendere i provvedimenti durgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, lestrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che simponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel modo migliore;

l) praticare le cure prescritte da un medico;

m) redigere i necessari rapporti scritti.

 

Art. 49.

Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

 

1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dellUnione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 46 ma, ai sensi dellarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dallattestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui allallegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi leffettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellattestato.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 46, ma, ai sensi dellarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dallattestato di pratica professionale di cui allarticolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attivita' di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;

b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1 maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 41, sancita dal titolo di licenza di ostetrica ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui allarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dell11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nellallegato V, 5.5.2.

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetric-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione allUnione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dellesercizio delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

 

SEZIONE VII

Farmacista

 

Art. 50.

Formazione di farmacista

 

1. Lammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni dinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di questultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui allallegato V, punto 5.6.1.

3. La formazione di farmacista garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) unadeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) unadeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) unadeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dellazione delle sostanze tossiche e dellutilizzazione dei medicinali stessi;

d) unadeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) unadeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano lesercizio delle attivita' farmaceutiche.

 

Art. 51.

Esercizio delle attivita' professionali di farmacista

 

1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione allesercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui allarticolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono, nellordinamento nazionale, ulteriori requisiti per lesercizio delle stesse:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio allingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

 

SEZIONE VIII

Architetto

 

Art. 52.

Formazione di architetto

 

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in ununiversita' o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale e' larchitettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire lacquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

a) capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dellarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura delluomo;

f) capacita' di capire limportanza della professione e delle funzioni dellarchitetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi dindagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per lintegrazione dei piani nella pianificazione generale.

 

Art. 53.

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

 

1. In deroga allarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare larticolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che da' accesso alle attivita' di cui allarticolo 54 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dallordine professionale cui e' iscritto larchitetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente sezione.

2. Lordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dallarchitetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui allarticolo 52, comma 1. Il certificato e' rilasciato con la stessa procedura che si applica alliscrizione allordine professionale.

3. In deroga allarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare larticolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dellarchitettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. Lesame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui allarticolo 52, comma 1.

 

Art. 54.

Esercizio dellattivita'

 

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per laccesso allattivita' nel settore dellarchitettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

 

Art. 55.

Diritti acquisiti specifici degli architetti

 

1. I titoli di formazione di architetto, di cui allallegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro lanno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui allarticolo 47, attribuendo loro ai fini dellaccesso e dellesercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

 

Art. 56.

Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

 

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dellUnione europea o negli altri Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo, il Ministero delluniversita' e della ricerca certifica il valore abilitante allesercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

 

Art. 57.

Servizi di informazione

 

1. I Consigli dellordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dellordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie allesercizio dellattivita' professionale.

 

Art. 58.

Regolamento

 

1. Con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dellarticolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione allalbo od al registro e sulla tenuta di questo.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 59.

Libera prestazione di servizi per lattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui allarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellarticolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per lattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.

 

Art. 60.

Abrogazioni

 

1. A fare data dallentrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dellarticolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.

2. A fare data dallentrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellarticolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito allautorita' competente di cui allarticolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 

Art. 61.

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dallattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


DPR 394/1999 *

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1

(Accertamento della condizione di reciprocit)

1.   Ai fini dellaccertamento della condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, il Ministero degli affari esteri, a richiesta,  comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dorigine dei suddetti stranieri.

2.   L'accertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

Art. 2

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,  dalle autorit consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorit consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allarticolo 4, comma 2, del testo unico.

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della  mancanza di una autorit riconosciuta o della presunta inaffidabilita dei documenti rilasciati dallautorit locale,  rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi  dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,  effettuate a spese degli interessati.

 

Art. 3

(Comunicazioni allo straniero)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...)

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

Art. 4

(Comunicazioni allautorit consolare)

1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:

a) lindicazione dellautorit giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione;

b) le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo straniero cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza competente.

3. Lobbligo di informazione allautorit diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la potest sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione allautorit consolare non comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

CAPO II

INGRESSO E SOGGIORNO

 

Art. 5

(Rilascio dei visti di ingresso)

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessit.

2. Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dellistruzione, dell universit e della ricerca, delle attivit produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallItalia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di Schengen.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

a) la finalit del viaggio;

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico (...);

c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui allarticolo 10, comma 3-bis;

d) le condizioni di alloggio.

7. (...)

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

8-bis.   Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonch lobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia.

 

Art. 6

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata dalla:

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico (...);

b) la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

c) la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

d)  documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore et e lo stato di famiglia;

e) documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti dallarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati, valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali.

2. Lautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3.   Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu avvalersi di un procuratore speciale.

4.  Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per limmigrazione verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno, di cui allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorit consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5.  Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica,  allo Sportello unico

 

Art. 6-bis

(Diniego del visto dingresso)

1.   Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lautorit diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente lindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento consegnato a mani proprie dellinteressato.

 

Art. 7

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. Lingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalit stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

Art. 8

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validit.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del  coniuge,  fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa verifica dellesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

5. (...)

 

Art. 8-bis

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione,  inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta di contratto di soggiorno di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e idoneit igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La documentazione necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste dallarticolo 35, comma 1.

 

Art. 9

(Richiesta del permesso di soggiorno)

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso dingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

1-bis.  Le modalit di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dellinterno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allarticolo 5, comma 8, del testo unico.

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

1-quater. Lo sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a) le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b) il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare;

c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto;

b) la documentazione, (...) attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

4. Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

a) lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

b) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

c) la disponibilit di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c).

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del ritiro dovr essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico.

 

Art. 10

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dorigine pu essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del controllo di frontiera.

3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori pu essere presentata dal legale rappresentante dellente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6 del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

Art. 11

(Rilascio del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dellAutorit giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato[74] ovvero acquisizione dallinteressato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico;

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico.

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di frontiera  esterna al termine della validit annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altres contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalit di consegna del permesso di soggiorno.

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellinteressato per la successiva consegna del permesso o delleventuale diniego, di cui allarticolo 12, comma 1.

3. La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

Art. 12

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma dellarticolo 13 del testo unico.

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

Art. 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla  sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonch alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.

3. La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalit di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit delliscrizione al Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

Art. 14

(Conversione del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validit dello stesso, lesercizio di attivit lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 7. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

 

Art. 15

(Iscrizioni anagrafiche)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente:

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lobbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dalliscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."[75]

3. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente:

"c) per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

4. Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al questore.".

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

7. Con decreto del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 16

(Richiesta della carta di soggiorno)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, linteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno.

2. Allatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

a) le proprie generalit complete;

b) il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidit, specificandone lammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita, del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1;

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 (...) devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali,  o sono validati dalla stessa  nei  casi  in cui gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalit di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

5. Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la potest sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

Art. 17

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

 

 

CAPO III

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

Art. 18

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

1. La sottoscrizione del ricorso di cui allarticolo 13, comma 8, del testo unico,  presentato dallo straniero ad una autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allinoltro allufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lautorit che ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

2. Lautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

Art. 19

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1,  lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lidentita del richiedente, allinoltro al Ministero dellinterno.

 

Art. 19-bis

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi)

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al Ministero dellinterno, previa verifica dellidentit e autentica della firma del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno.

 

Art. 20

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, (...) unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione alludienza di convalida prevista dallarticolo 13, comma 5-bis del testo unico.

 

Art. 21

(Modalit del trattenimento)

1. Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalit per lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

4. Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone laccompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allautorit di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui istituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumit delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonch quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

Art. 22

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidariet sociale.

2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro.

4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorit consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno.

Art. 23

(Attivit di prima assistenza e soccorso)

1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

Art. 24

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalit per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

3. Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico.

 

Art. 25

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunit, dintesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c);

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26;

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale, dellinterno e di grazia e giustizia;

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

Art. 26

(Convenzioni con soggetti privati)

1. I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed integrazione sociale per le finalit di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del testo unico;

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale;

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

Art. 27

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale effettuata:

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del pericolo;

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25;

c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso;

d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del testo unico,  pu essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura per motivi umanitari ed rilasciato con modalita che assicurano leventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lagevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.

 

Art. 28

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine.  Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.



CAPO V

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

Art. 29

(Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro)

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dellarticolo 21, comma 4ter  del testo unico,  indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

Art.30

(Sportello unico per limmigrazione)

1.   Lo Sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello  unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dellarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per lorganizzazione e lesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallarticolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

2.   Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui allarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

Art. 30-bis

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

1.  Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con losservanza delle modalit previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico.

2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza allestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) limpegno  di cui allarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) limpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione richiesta;

b) autocertificazione della posizione  previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lassegno sociale, ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

5.   Il datore di lavoro specifica nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

6.  La documentazione di cui ai commi 2 e 3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

7.  Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallarticolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarit, della completezza e dellidoneit della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

9. Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e  24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

Art. 30-ter

(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata,  per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art.30-quater

(Archivio informatizzato dello sportello unico)

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per limpiego,  i Centri per limpiego, lautorit consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Lindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio di cui al comma 1  e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

Art. 30-quinquies

(Verifica delle disponibilit di offerta di lavoro presso i centri per limpiego)

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono  trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per limmigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per limpiego competente in relazione alla  provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

2. Il Centro per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

3. Qualora il centro per limpiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilit di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto  della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per limpiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

 

Art.30-sexies

(Rinuncia allassunzione)

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilit allimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.

Art. 31

(Nulla-osta dello Sportello unico e visto dingresso)

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di  un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

5.  Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno  di cui allarticolo 11, comma 2.

6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi  dellarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

7.   Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del nulla-osta.

8.  La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e  rilascia, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allINPS ed allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallingresso in Italia, ai sensi dellarticolo 35 .

 

Art. 32

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui allarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

a) Paese dorigine;

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

c) complete generalit;

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

e) capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine o in altri Paesi;

h) leventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

Art.32-bis

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

1.   Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalit previste dallarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lindicazione del grado di ascendenza.

2.   Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4.

3.   Ai fini dellinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

 

Art. 33

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.

2-bis. Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorit di iscrizione nella lista, a parit di requisiti professionali.

 

Art. 34

(Titoli di prelazione)

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni,  sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e alleventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico.

2. I lavoratori in possesso dellattestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellambito dei predetti programmi  sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla-osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico.

5. I lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo unico.

6. Nel caso di richieste  numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallarticolo 24, comma 4, del testo unico. 

7.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.

7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveder alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

8.    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellarticolo 23 del testo unico.

9.    Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota  stabilita a livello nazionale.

 

Art. 35

(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. Entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare leffettiva disponibilit dellalloggio, della richiesta di certificazione didoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per limpiego, allautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro.

3. Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

(...)

(...)

(...)

Art. 36

(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro)

1. Allatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2-bis..

2. Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

(...)

(...)

 

Art. 36-bis

(Variazioni del rapporto di lavoro)

1. Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallarticolo 37,  deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13.

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni dallevento, la data dinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellarticolo 37, nonch  il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

Art. 37

(Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento (...). Il Centro per limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove spettante,  nei limiti  del periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste di mobilit si applica la disposizione del comma 2.

2. Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivit lavorativa precedentemente svolta, nonch limmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il  proprio permesso di soggiorno.

3. Il Centro per limpiego provvede allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del  lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

4.  Il Centro per limpiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellimmediata disponibilit del lavoratore nellelenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

5.   Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato allaccertamento, anche per via telematica, dellinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36-bis.

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

7.   Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale alliscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 38

(Accesso al lavoro stagionale)

1. Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalit definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

1-bis.   In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalit di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica leventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della met.

1-ter.   In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico d ulteriore corso alla procedura.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. (...)

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

Art. 38- bis

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale)

1.   Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le modalit di cui allarticolo 38.

2.    Il nulla-osta triennale rilasciato con lindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

3.   Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit successive alla prima sono concessi dallautorit consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35.

4. Il rilascio dei nulla-osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

Art. 39

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo  o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno sociale.

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

5.   La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

6.   Il nulla-osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8.   La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis.

 

Art. 40

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

1. Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al lavoro non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21,  il nulla-osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validit del nulla osta deve essere espressamente indicata  nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,  il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata alleffettiva esigenza dellazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo possibile lassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lazienda distaccataria.

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universit  o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per  l'espletamento delle relative attivit.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato,  nonche  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete,  specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. La lettera f) del comma 1 dellarticolo 27 del testo unico si riferisce agli stranieri che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unit produttive del nostro Paese:

a) attivita nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero

b) attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono.

10. Per le attivit di cui alla lettera a) del comma 9 non e richiesto il nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma  6 dellarticolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dellarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.

 

 
Per le attivit di cui al comma 9, lettera  b), il nulla osta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dellorganizzazione presso la quale si svolger lattivit lavorativa a finalita formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata delladdestramento, approvato dalla regione.

11.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. Limpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti  dallordinamento italiano.

12.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da societ straniere appaltatrici dellarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13.   Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia (...) di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di  lavoro, persone fisiche  o giuridiche, residenti o aventi sede allestero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. Limpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

14.   Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, rilasciato dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma (...) e dallUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), pu essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale limpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

15.   I visti dingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivit per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato rilasciato

16.   Per gli sportivi stranieri di cui allart. 27, comma 1, lettera p),  e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.  La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa dassenso comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive nellambito della medesima Federazione.

17.   Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati  al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellapplicazione dellarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote dingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu essere tesserato dal CONI, nellambito delle quote fissate dallarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

18   Nellipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societ destinataria della prestazione sportiva.

19.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non richiesto.

20.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21.   Le disposizioni di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

22.   Gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

23.   Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allarticolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,  previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori  di cui allarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui stato rilasciato loriginario nulla-osta. Si applicano nei loro confronti larticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento.  I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

 

Art. 41

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di lavoro autonomo, e i Centri per limpiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unattivit lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma dell'articolo 14 (...), per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

Art. 42

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste tenuto a richiedere liscrizione al Servizio sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di condizioni con il cittadino italiano. Liscrizione altres dovuta, a parit di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parit sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L. valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per tutta la durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. Liscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, non dovuta per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per lattivit ivi svolta, limposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando lobbligo, per s e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. Liscrizione non dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa allassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

Art. 43

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dallarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative allingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dellinterno per le finalit di cui al comma 4, effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con lindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dellarticolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, lU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

Art. 44

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata delleventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, (...) in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata allestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

2. Con lautorizzazione di cui allarticolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellambito dei programmi di cui allarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

Art.44-bis

(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca)

1.   E consentito lingresso nel territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalit definite dallarticolo 39 del testo unico e dallarticolo 46.

2.   E ugualmente consentito lingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

a) maggiori di et, che intendano seguire corsi  superiori di studio o distruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit economiche di cui allarticolo 5, comma 6,  nonch la validit delliscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

b) minori di et, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allestero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, delluniversit e della  ricerca o dal Ministero per i beni e le attivit culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonch accertata lesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

3.   E consentito lingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

4.   E consentito lingresso in Italia per attivit scientifica ai  cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

5.   Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu essere autorizzato allingresso nel territorio nazionale, nellambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al  comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui allarticolo 40, comma 9, lettera a).

 6.   Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi.  In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le stesse modalit ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 

Art. 45

(Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi liscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione dellalunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalit di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono allistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunit locale.

 

Art. 46

(Accesso degli stranieri alle universit)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sullaccesso di studenti stranieri allistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonch di accordi fra universit italiane e universit dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lammissione , comunque, subordinata alla verifica delle capacit ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalit di cui allarticolo 34[76], le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le universit italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno pu essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit alle disposizioni previste dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres, conto del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (...) Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit locale, ai fini dellaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nellordinamento scolastico italiano.

 

Art. 47

(Abilitazione allesercizio della professione)

1. Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Laver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

Art. 48

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero)

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allistruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, attribuita alle universit e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questultimo, pu presentare istanza al Ministero delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare luniversit a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allinteressato. Luniversit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellinvito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia delluniversit, ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle previste al comma 1, operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

Art. 49

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis.   Il riconoscimento del titolo pu essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. Lingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.[77]

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura compensativa,  nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-bis.   Nel caso in cui il riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova allestero, viene rilasciato un visto dingresso per studio, per il periodo necessario allespletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

Art. 50

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico degli interessati.

5. (...)

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 49, il Ministero della sanit provvede altres, ai fini dellammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivit sanitarie nellambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti allesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente allUnione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo allesercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

8-bis.   Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora linteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Art. 51

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE

 

Art. 52

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli immigrati)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

()

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per lapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorch con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

Art. 53

(Condizioni per liscrizione nel Registro)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c) sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni;

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivit;

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli stranieri;

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

3. ()

4. ()

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

a) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie;

b) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivit;

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivit di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

f) lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

Art. 54

(Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25, comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52, comma 1, lettera b).

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da ritenersi avvenuta.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

Art. 55

(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2. Il Presidente della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di collaborazione con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

Art. 56

(Organismo nazionale di coordinamento)

1. LOrganismo nazionale di coordinamento di cui allarticolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per limmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per limmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,

2. La composizione dellOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (C.N.E.L.), dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

3. LOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

Art. 57

(Istituzione dei Consigli territoriali per limmigrazione)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cos composti:

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

b) dal Presidente della provincia;

c) da un rappresentante della regione;

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivit, in collegamento con le Consulte regionali di cui allarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

4. Nelladozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

Art. 58

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Il Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallarticolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dallafflusso di immigrati;

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. (...)[78]

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altres essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellinterno trasmette allISTAT, secondo modalit concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivit volte a:

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, allabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

d) tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dorigine.

9. Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

 

Art. 59

(Attivit delle regioni e delle province autonome)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalit e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. Lobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello delliscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dallarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 60

(Attivit delle Amministrazioni statali)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

Art. 61

(Disposizione transitoria)

1. La condizione delliscrizione al registro di cui allarticolo 52, comma 1, richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 61-bis

(Sistemi  informativi)

1. Per lattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e linterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonch dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per laccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dellarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. I criteri e le modalit di funzionamento dellarchivio di cui al comma 2  sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno.

 

 


DPCM 535/1999 *

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Oggetto e definizioni

 

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).

2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di et superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorch il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorit responsabili del Paese d'origine, in conformit alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorit giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unit familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

 

CAPO II

Comitato per i minori stranieri

 

Art. 2.

Compiti del Comitato

 

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato:

a. vigila sulle modalit di soggiorno dei minori;

b. coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;

c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonch per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

d. provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);

e. accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;

f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

g. in base alle informazioni ottenute, pu adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unit familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;

h. definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);

i. provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalit previste dall'articolo 5.

3. Il Comitato pu effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione pu essere effettuata in forma anonima e per finalit statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

 

 

Art. 3.

Costituzione ed organizzazione del Comitato

 

1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed composto da nove rappresentanti:

* uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

* uno del Ministero degli affari esteri;

* uno del Ministero dell'interno;

* uno del Ministero della giustizia;

* due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

* uno dell'Unione province italiane (UPI);

* due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

2. Per ogni membro effettivo nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

3. Il Comitato presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessit e almeno una volta ogni trimestre.

4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessit, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

 

 

Art. 4.

Strumenti operativi

 

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri pu finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, pu autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalit statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonch ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ci si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati altres consentito all'autorit giudiziaria e agli organi di polizia.

4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

 

 

CAPO III

Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati

 

Art. 5.

Censimento

 

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivit sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalit, alla nazionalit, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata gi effettuata.

3. L'identit del minore accertata dalle autorit di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

 

 

Art. 6.

Accoglienza

 

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attivit inerenti i minori non accompagnati in conformit ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

 

 

Art. 7.

Rimpatrio assistito

 

1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorit giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrit delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorit responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui affidato il rimpatrio assistito.

 

 

CAPO IV

Ingresso e soggiorno dei minori accolti

 

Art. 8.

Ingresso

 

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivit gi svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validit e l'opportunit dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorit competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa subordinata alle informazioni sulla affidabilit del proponente. Il Comitato pu richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente gi realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato pu considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilit.

5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovr essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

 

 

Art. 9.

Soggiorno

 

1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non pu superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di pi periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato pu proporre alle autorit competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attivit scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.

 

 

 


L. 39/1990 *

Legge 29 Febbraio 1990, e successive modificazioni, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato

(Artt. 1 – 1 septies)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XV LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XV LEGISLATURA

 

D. LGS. 251/2007

D. LGS. 25/2008

 

 

Art. 1

 

(Rifugiati)

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

 

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

 

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

 

4. Non e consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

4. (...)[79]

a) sia stato gia riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

 

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

 

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

 

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

 

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

5. (...)[80]

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 e ammesso ricorso giurisdizionale.

6. (...)[81]

7. (...)

 

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita di erogazione del contributo di cui al comma 7.

 

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

 

10. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza".

 

 

 

 

 

Articolo 1 bis

Articolo 1 bis

(Casi di trattenimento)

(...)[82]

 

 

1. Il richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso pu, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

 

a)                   per verificare o determinare la sua nazionalit o identit, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o didentit, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

 

b)                   per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

 

c)                   in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

 

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

 

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

 

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero gi destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalit di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dEuropa e dallUnione europea. Nei centri di identificazione sar comunque consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellinterno.

 

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar comunque consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellinterno.

 

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 

 

 

 

 

Articolo 1 ter

Articolo 1 ter

(Procedura semplificata)

(...)[83]

 

 

1.       Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 1-bis istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalit di cui ai commi da 2 a 6.

 

2.       Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui allarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni.

 

3.       Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286; ove gi sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni.

 

4.       Lallontanamento non autorizzato dai centri di cui allarticolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

 

5.       Lo Stato italiano competente allesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  523.

 

6.       La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui allarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. Leventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo pu tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso immediatamente esecutiva.

 

 

 

 

 

Articolo 1-quater

Articolo 1-quater

(Commissioni territoriali)

(...)[84]

 

 

1. Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citt ed autonomie locali e da un rappresentante dellACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parit, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennit di qualunque natura.

 

2. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni.

 

3. Durante lo svolgimento dellaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente allinformazione sulle modalit di impugnazione, nelle forme previste dallarticolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

4. Nellesaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui lItalia firmataria e, in particolare, dellarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellarticolo 1-ter, comma 6.

 

 

 

 

 

Articolo 1-quinquies

Articolo 1-quinquies

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

(...)[85]

 

 

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136, trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellinterno e degli affari esteri. La Commissione presieduta da un prefetto ed composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libert civili e dellimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altres, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, pu essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

 

3. Con il regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalit di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 

 

 

 

 

Articolo 1-sexies

 

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

 

 

 

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati allaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nellambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

 

2. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

 

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

 

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca;

 

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei servizi gi in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

 

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellerogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non accolto nellambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

 

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[86], e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellinterno attiva, sentiti lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale affidato, con apposita convenzione, allANCI.

 

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

 

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

 

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

 

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

 

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

 

e) promuovere e attuare, dintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

 

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1-septies.

 

 

 

 

 

Art. 1-septies

 

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

 

 

 

1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli interventi di cui allarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellinterno, istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, la cui dotazione costituita da:

 

a) le risorse iscritte nellunit previsionale di base 4.1.2.5 Immigrati, profughi e rifugiati – capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero dellinterno per lanno 2002, gi destinate agli interventi di cui allarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

 

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gi attribuite allItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero delleconomia e delle finanze;

 

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellUnione europea.

 

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

 

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


L. 563/1995 *

Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1

 

1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivit di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivit sono attribuite le funzioni e le indennit rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalit indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2

 

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attivit di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalit e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalit di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

 

...

 

 


D. LGS. 140/2005 *

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

 

 

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

e) minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) familiare: i soggetti per i quali e' previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

 

 

Art. 3.

Informazione

 

1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: regolamento provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

 

 

Art. 4.

Documentazione

 

1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: decreto-legge, la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.

2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita' del richiedente asilo.

 

 

Art. 5.

Misure di accoglienza

 

1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

 

 

Art. 6.

Accesso all'accoglienza

 

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.

3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

Art. 7.

Competenza delle Commissioni territoriali

 

1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

 

 

Art. 8.

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

 

1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

 

 

Art. 9.

Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza

 

1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato ACNUR, ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

 

 

Art. 10.

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

 

 

Art. 11.

Lavoro e formazione professionale

 

1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita';

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

 

 

Art. 12.

Revoca delle misure di accoglienza

 

1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

 

 

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

 

1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.

2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:  per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;  a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge.

5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

 

Art. 14.

Disposizioni transitorie

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 15.

Norme finali

 

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


D. LGS. 251/2007 *

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: "stranieri", della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status riconosciuti.

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);

b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;

d) "Convenzione sui diritti dell'Uomo": la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;

e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

h) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

i) "domanda di protezione internazionale": una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

l) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:

a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;

m) "minore non accompagnato": lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

n) "Paese di origine": il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

 

Capo II

Valutazione delle domande di protezione internazionale

 

Art. 3.

Esame dei fatti e delle circostanze

 

1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile.

 

Art. 4.

Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine

 

1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.

 

Art. 5.

Responsabili della persecuzione o del danno grave

 

1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

a) lo Stato;

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

 

Art. 6.

Soggetti che offrono protezione

 

1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da parte:

a) dello Stato;

b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

Capo III

Status di rifugiato

 

Art. 7.

Atti di persecuzione

 

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

 

Art. 8.

Motivi di persecuzione

 

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalita": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": e' quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

 

Art. 9.

Cessazione

 

1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;

c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

 

Art. 10.

Esclusione

 

1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

 

Art. 11.

Riconoscimento dello status di rifugiato

 

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

 

Art. 12.

Diniego dello status di rifugiato

 

1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non e' riconosciuto quando:

a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

 

Art. 13.

Revoca dello status di rifugiato

 

1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;

b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

 

Capo IV

Protezione sussidiaria

 

Art. 14.

Danno grave

 

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

Art. 15.

Cessazione

 

1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria.

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

 

Art. 16.

Esclusione

 

1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

Art. 17.

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.

 

Art. 18.

Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e' accertato che:

a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;

b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

 

Capo V

Contenuto della protezione internazionale

 

Art. 19.

Disposizioni generali

 

1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.

2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

 

Art. 20.

Protezione dall'espulsione

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:

a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;

b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

 

Art. 21.

Informazioni

 

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.

2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

 

Art. 22.

Mantenimento del nucleo familiare

 

1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.

2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.

3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

 

Art. 23.

Permesso di soggiorno

 

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.

2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita' triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

 

Art. 24.

Documenti di viaggio

 

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.

3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

 

Art. 25.

Accesso all'occupazione

 

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

 

Art. 26.

Accesso all'istruzione

 

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.

2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

 

Art. 27.

Assistenza sanitaria e sociale

 

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

 

Art. 28.

Minori non accompagnati

 

1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.

2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

 

Art. 29.

Libera circolazione, integrazione e alloggio

 

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.

2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in particolare dei rifugiati.

3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

Art. 30.

Rimpatrio

 

1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

Art. 31.

Punto di contatto

 

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.

 

Art. 32.

Personale

 

1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.

 

Art. 33.

Norma finanziaria

 

1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita' di cui al presente decreto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Art. 34.

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.

 


D. LGS. 25/2008 *

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: stranieri, e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

c) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;

d) rifugiato: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

f) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

g) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;

h) minore non accompagnato: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

m) Paese di origine sicuro: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.

 

Art. 3.

Autorita' competenti

 

1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

 

Art. 4.

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito: Commissioni territoriali, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro.

6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

 

Art. 5.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attivita' svolta.

2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente.

L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalita' previste per la Commissione nazionale.

 

Capo II

Principi fondamentali e garanzie

 

Art. 6.

Accesso alla procedura

 

1. La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

 

Art. 7.

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

 

1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

 

Art. 8.

Criteri applicabili all'esame delle domande

 

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

 

Art. 9.

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante

 

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

 

Art. 10.

Garanzie per i richiedenti asilo

 

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione.

Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

 

Art. 11.

Obblighi del richiedente asilo

 

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.

2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

 

Art. 12.

Colloquio personale

 

1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 

3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia' stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

 

Art. 13.

Criteri applicabili al colloquio personale

 

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.

4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.

 

Art. 14.

Verbale del colloquio personale

 

1. Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero e' rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.

2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.

 

Art. 15.

Formazione delle commissioni territoriali e del personale

 

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

 

Art. 16.

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

 

1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

 

Art. 17.

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

 

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18.

 

Art. 18.

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

 

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 19.

Garanzie per i minori non accompagnati

 

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione. 

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

 

Art. 20.

Casi di accoglienza

 

1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

d) quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se gia' trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

Art. 21.

Casi di trattenimento

 

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).

2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

 

Art. 22.

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

 

1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale.

Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

 

Art. 23.

Ritiro della domanda

 

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

 

Art. 24.

Ruolo dell'ACNUR

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

 

Art. 25.

Raccolta di informazioni su singoli casi

 

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

 

Capo III

Procedure di primo grado

 

Art. 26.

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

 

1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

5. Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarieta' sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.

 

Art. 27.

Procedure di esame

 

1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.

 

Art. 28.

Esame prioritario

 

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda e' palesemente fondata;

b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.

3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

 

Art. 29.

Casi di inammissibilita' della domanda

 

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

 

Art. 30.

Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

 

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

 

Art. 31.

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

 

1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

 

Art. 32.

Decisione

 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

Capo IV

Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

 

Art. 33.

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

 

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.

 

Art. 34.

Rinuncia agli status riconosciuti

 

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

 

Capo V

Procedure di impugnazione

 

Art. 35.

Impugnazione

 

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.

2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.

4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.

6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.

9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.

14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.

 

Art. 36.

Accoglienza del ricorrente

 

1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

 

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 37.

Riservatezza

 

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

 

Art. 38.

Regolamenti di attuazione

 

1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.

 

Art. 39.

Disposizioni finanziarie

 

1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.

2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.

4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.

5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.

6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.

7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

Art. 40.

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.

 


DM 233/1996 *

Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1

Destinatari e durata degli interventi.

 

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarit e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.

 

 

Art. 2

Istituzione di centri di accoglienza.

 

1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati:

1) Brindisi;

2) Lecce;

3) Otranto.

Qualora se ne ravvisi la necessit, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.

 

 

Art. 3

Attuazione e tipologia degli interventi.

 

1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidariet sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

2. Nelle attivit di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonch oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.

3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di propriet dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (3).

 

 

Art. 4

Procedure finanziarie e contabili.

 

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonch di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.

2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.

3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivit svolte e sulle spese sostenute.

 

 


DPR 303/2004 *

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Art. 1.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 a) testo unico: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 b) decreto: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

 c) richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;

 d) domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

 e) centri: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;

 f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 h) Procedura semplificata: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;

 i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

 l) minore non accompagnato: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

 

 

Art. 2.

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

 2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente.

 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

 4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

 6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:

 a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

 c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle;

 d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

 e) le modalita' di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.

 

 

Art. 3.

Trattenimento del richiedente asilo

 

 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

 2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

 3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato:

 a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;

 b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

 4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

 

Art. 4.

Comunicazioni

 

 1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

 

Art. 5.

Istituzione dei centri di identificazione

 

 1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.

 2. Qualora ne ravvisi la necessita', il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.

 3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno.

 

 

Art. 6.

Apprestamento dei centri di identificazione

 

 1. Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione di studi di fattibilita' e progettazione tecnica:

 a) acquisizioni in proprieta', anche tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;

 b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

 c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

 2. Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.

 

 

Art. 7.

Convenzione per la gestione del centro

 

 1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

 2. In particolare, nella convenzione e' previsto:

 a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;

 b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle necessita' specifiche dei minori e delle donne;

 c) le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

 d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

 e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

 f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

 g) modalita' per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla Commissione territoriale;

 h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

 i) le attivita' ed i servizi per garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

 3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno precedente.

 

 

Art. 8.

Funzionamento

 

 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

 2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

 3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

 a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

 b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

 c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11;

 d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

 

 

Art. 9.

Modalita' di permanenza nel centro

 

 1. E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4.

 3. All'ingresso nel centro e' consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

 4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

 

Art. 10.

Assistenza medica

 

 1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.

 2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 

 

Art. 11.

Associazioni ed enti di tutela

 

 1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

 2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.

 

 

Art. 12.

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

 1. Ai sensi dell'art. 1-quater del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:

Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;

Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;

Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

 2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda.

 3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

 4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

 

Art. 13.

Convocazione

 

 1. La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.

 2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.

 

 

Art. 14.

Audizione

 

 1. La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.

 2. Il richiedente puo' esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

 3. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche' le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato.

 4. L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo' essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

 5. Il richiedente asilo puo' inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

 

 

Art. 15.

Decisione

 

 1. La Commissione territoriale e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.

 2. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

 a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.

 3. La decisione e' comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

 4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.

 5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Art. 16.

Riesame

 

 1. Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.

 2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

 3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

 4. La Commissione territoriale integrata puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

 

 

Art. 17.

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

 1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.

 2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

 3. La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

 4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

 

Art. 18.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

 1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu' Sezioni.

 

 

Art. 19.

 Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo

 

 1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

 a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;

 b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;

 c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;

 d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;

 e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

 f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;

 g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

 h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.

 

 

Art. 20.

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

 1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

 2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.

 3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

 

Art. 21.

Norma transitoria

 

 1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

 

 

 


L. 91/1992 *

Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, Nuove norme sulla cittadinanza

 

Art. 1.

 

1. E' cittadino per nascita:

a. il figlio di padre o di madre cittadini;

b. chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

 

 

Art. 2.

 

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

 

 

Art. 3.

 

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

 

 

Art. 4.

 

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c. se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

 

 

Art. 5.

 

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

 

 

Art. 6.

 

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

 

 

Art. 7.

 

1. ()[87]

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

 

 

Art. 8.

 

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

 

 

Art. 9.

 

1. La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e. all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

 

 

Art. 10.

 

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

 

 

Art. 11.

 

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

 

 

Art. 12.

 

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

 

 

Art. 13.

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e. se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

 

 

Art. 14.

 

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma,  divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

 

 

Art. 15.

 

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalit richieste.

 

 

Art. 16.

 

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

 

 

Art. 17.

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge[88].

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

 

Art. 17-bis.[89]

 

1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

 

 

Art. 17-ter.[90]

 

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri[91].

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

 

 

Art. 18.

 

(...)[92]

 

 

Art. 19. 

 

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

 

 

Art. 20.

 

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

 

 

Art. 21.

 

1. Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

 

 

Art. 22.

 

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

 

 

Art. 23.

 

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

 

 

Art. 24.

 

()[93]

 

 

Art. 25.

 

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

 

 

Art. 26.

 

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

 

Art. 27.

 

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


L. 379/2000 *

 

Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

 

Art. 1.

 

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 

 

Art. 2.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


L. 51/2006 *

Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 28-bis.

Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai loro discendenti

 

1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni. 

 


DPR 572/1993 *

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

Art. 1

Definizioni

 

1.   Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a.       si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

b.      si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorit competenti;

c.       salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.

 

 

Art. 2

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato

 

1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.

 

 

Art. 3

Dichiarazione di volont

 

1. la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b.  atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

c. certificato di cittadinanza del genitore.

2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b. certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.

4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b.  documentazione relativa alla residenza.

 

 

Art. 4

 

(...)[94]

 

 

Art. 5

Reiezione delle istanze di concessione

 

1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

 

 

Art. 6

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

 

1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

 

 

Art. 7

Notifica e giuramento

 

(...)[95]

 

 

Art. 8

Rinuncia alla cittadinanza

 

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b. certificato di cittadinanza italiana;

c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

d. documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

 

 

Art. 9

Decreto di intimazione

 

1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.

 

 

Art. 10

Riacquisto della cittadinanza

 

1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:

a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b. documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

d. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

 

 

Art. 11

Inibizione al riacquisto

 

1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

 

 

Art. 12

Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.

2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

 

 

Art. 13

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

 

1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.

 

 

Art. 14

Dichiarazioni di cittadinanza

 

1. (...)[96]

2. (...)[97]

3. la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.

4. (...)[98]

 

 

Art. 15

Sanzioni amministrative

 

1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

 

 

Art. 16

Adempimenti relativi allo stato civile

 

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.

5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto

 

 

Art. 17

Certificazione della condizione d'apolidia

 

1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b. documentazione relativa alla residenza in Italia;

c. ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

 

 

Art. 18

Regime transitorio delle rinunce al riacquisto

 

1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).

 

 

Art. 19

Abrogazione di norme

 

1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 


DPR 362/1994 *

Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 

Articolo 1

Presentazione della domanda

 

1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.

2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.

3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:

a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;

b) stato di famiglia;

c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;

d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;

e) certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;

f) certificato di residenza;

g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

 

 

Articolo 2

Istruttoria

 

1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.

2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.

3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.

 

 

Articolo 3

Definizione del procedimento

 

1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

 

Articolo 4

Comunicazioni e notificazioni

 

1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.

 

 

Articolo 5

Disposizioni sul termine

 

1. Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.

 

 

Articolo 6

Verifiche periodiche

 

1. Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.

2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

 

 

Articolo 7

Disposizioni transitorie

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.

 

 

Articolo 8

Norme abrogate

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

 

 

Articolo 9

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.

 

 


L. 228/2003 *

Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone

 

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).

 

1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art.. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavit o in servit). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di propriet ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorit o approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una situazione di necessit, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorit sulla persona. La pena e' aumentata da un terzo alla met se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

 

 

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).

 

1. L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Articolo 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorit o approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una situazione di necessit, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorit, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla met se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

 

 

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).

 

1. L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Articolo 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena e' aumentata da un terzo alla met se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

 

 

Articolo 4

(Modifica all'articolo 416 del codice penale).

 

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente:

"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

 

 

Articolo 5

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche,

societ e associazioni per delitti contro la personalit individuale).

 

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Articolo 25-quinquies. - (Delitti contro la personalit individuale). -

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unit organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

 

 

Articolo 6

(Modifiche al codice di procedura penale).

 

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600, 601 e 602" sono soppresse;

b. all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600, 601, 602,";

c. all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis), sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente: "600," e dopo la parola: "601," la seguente: "602,".

 

 

Articolo 7

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e

19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306).

 

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".

 

 

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172).

 

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". 2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

 

 

Articolo 9

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni).

 

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 10

(Attivit sotto copertura).

 

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze.

2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

 

 

Articolo 11

(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia).

 

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".

 

 

Articolo 12

(Fondo per le misure anti-tratta).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle altre finalit di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.

4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18".

5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.

 

 

Articolo 13

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime

dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).

 

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunit di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. ll'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unit previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Articolo 14

(Misure per la prevenzione).

 

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavit o in servit e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunit, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalit i Ministri dell'interno, per le pari opportunit, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonche' ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Articolo 15

(Norme di coordinamento).

 

1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,".

2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore,".

3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,".

4. All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

5. L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art.. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilit per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivit risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".

6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-bis, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-ter, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite le seguenti: "601, 602,".

 

 

Articolo 16

(Disposizioni transitorie).

 

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione gi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



[1] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce che"in attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente".

[2] Modifica inserita dal D. LGS. 5/2007.

[3] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto segue:

"Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.".

[4] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto segue:

"Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.".

[5] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

[6] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto segue:

"Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.".

[7] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto segue:

"Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.".

[8] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

[9] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[10] Comma inserito dal D. LGS. 5/2007.

[11] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007 recitano:

"4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".

[12] Modifica apportata da L. 296/2006.

[13] Articolo modificato dal D. LGS. 3/2007.

[14] Articolo inserito dal D. LGS. 3/2007.

[15] Il comma 2 dellart. 1 bis del D.L. 241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal Senato recita:

2. Allarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonch dellarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dellarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".

[16] Modifica apportata dalla L. 46/2007. Inoltre, l'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto segue:

"Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.".

[17] Comma inserito dal D. LGS. 5/2007.

[18] Il comma 10 dellart. 13 era stato modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal  giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete..

Lart. 142 L del citato Testo unico reca pero le seguenti disposizioni:

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide. Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora applicata al nuovo testo del comma 8 dellarticolo 13, che assumerebbe la forma seguente:

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.

[19] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[20] Comma aggiunto da L. 17/2007.

[21] Modifica apportata dal D. LGS. 17/2008.

[22] Comma aggiunto dalla L. 46/2007.

[23] Articolo aggiunto dal D. LGS. 154/2007.

[24] Articolo aggiunto dal D. LGS. 17/2008.

[25] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[26] Il DPR 1656/1965 e stato abrogato dal DPR 54/2002. Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questultimo DPR.

[27] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[28] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[29] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[30] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[31] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[32] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[33] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[34] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[35] Comma aggiunto dal D. LGS. 5/2007.

[36] Articolo inserito dal D. LGS. 5/2007.

[37] Modifica apportata dal D. LGS. 5/2007.

[38] Comma soppresso dal D. LGS. 30/2007. In precedenza, il D. LGS. 3/2007 aveva gia' soppresso le parole", ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 9,".

[39] Modifiche apportate dal D. LGS. 154/2007.

[40] Comma inserito dal D. LGS. 154/2007.

[41] Comma inserito dal D. LGS. 154/2007.

[42] Articolo inserito dal D. LGS. 154/2007.

[43] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000 hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).

[44] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 12, della L. 289/2002.

[45] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava"della manodopera occupata.

[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[47] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava" I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata..

[48] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava" I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata..

[49] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002.

[50] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava"che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato.

[51] Norma dichiarata illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

[52] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava"di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

[53] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava"della manodopera occupata.

[54] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[55] Norma dichiarata illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

[56] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In precedenza, la disposizione recitava"della sentenza.

[57] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.

[58] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza, il comma recitava:"Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare."

[59] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.

[60] Larticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce che"Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

[61] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza, il comma recitava:"Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese."

[62] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.

[63] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza: metropolitane.

[64] Articolo modificato dal D. Lgs. 251/2004. In precedenza, larticolo recitava:

Art. 72.

Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

[65] Comma aggiunto da D. Lgs. 32/2008.

[66] Modifica apportata da D. Lgs. 32/2008. Il testo precedente era il seguente:

"2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata."

[67] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo precedente era il seguente:

"Art. 20.

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.

4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.

7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.

9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale."

[68] Articolo aggiunto da D. Lgs. 32/2008.

[69] Articolo aggiunto da D. Lgs. 32/2008.

[70] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo precedente era il seguente:

"Art. 21.

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."

[71] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo precedente era il seguente:

"Art. 22.

Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare. Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

3. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilita', entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.

5. Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente dall'interessato e puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

7. Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.

10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale."

[72] Verosimilmente, " tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede".

[73] Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)

 

Titolo I

Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 1. (L)

Ingresso nel territorio dello Stato

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.

2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

 

Art. 2. (L)

Soggiorno nel territorio dello Stato

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.

 

Art. 3. (L)

Diritto di soggiorno

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;

b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;

c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;

d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;

e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:

a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';

b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Il diritto di  soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non  legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli  anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:

1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';

2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

 

Art. 4. (L)

Permanenza del diritto di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

 

Titolo II

Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 5 (R)

Richiesta della carta di soggiorno

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

a) le complete generalita' dell'interessato;

b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';

c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;

b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;

c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;

d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;

e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3 (...). All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.

7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

Art. 6. (R)

Rilascio della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.

3. La carta e' rinnovabile:

a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;

b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni;

c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

Art. 7. (L)

Presupposti e limiti del potere di allontanamento

1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

2. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

5. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.

6. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.

 

Art. 8 (L)

Allontanamento dal territorio

1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

2. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

 

Art. 9. (R)

Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

Art. 10. (L)

Validita' per l'espatrio della carta d'identita'

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente:"La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".

 

Art. 11. (L)

Condizioni particolari per l'espatrio

1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.

2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

3. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

 

Art. 12. (L)

Validita' quinquennale dei passaporti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.

 

Art. 13. (L)

Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

1. I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

 

Art. 14. (R)

Documentazione necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza

1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.

 

Art. 15. (L)

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

[74] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007 recitano:

"4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.

5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".

[75] Questa modifica e introdotta, in realta, direttamente dallart. 14, co. 1 del DPR 334/2004, che non incide sulla formulazione dellart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.

[76] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.

[77] L'articolo 60,  comma 3 del D. LGS. 206/2007 recita:"3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio  1994,  n.  319,  contenuto  nell'articolo 49,  comma 2, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende  fatto  al  titolo  III  del presente decreto; tuttavia resta attribuito  all'autorita'  competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.".

[78] Comma abrogato da L. 228/2003.

[79] Comma abrogato da D. LGS.25/2008. Le lettere c) e d) erano state precedentemente abrogate dal D. LGS. 251/2007.

[80] Comma abrogato da D. LGS.25/2008.

[81] Comma abrogato da D. LGS.25/2008.

[82] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.

[83] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.

[84] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.

[85] Articolo abrogato da D. LGS.25/2008.

[86] Larticolo 2, comma 8, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

[87] Comma abrogato dal DPR 362/1994.

[88] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736 e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.

[89] Articolo introdotto da L. 124/2006.

[90] Articolo introdotto da L. 124/2006.

[91] L'art. 1, comma 2 L. 124/2006 recita:"2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

[92] Articolo abrogato da L. 379/2000.

[93] Articolo abrogato dal DPR 3 Novembre 2000, n. 296.

[94] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.

[95] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.

[96] Comma abrogato dal DPR 362/1994.

[97] Comma abrogato dal DPR 362/1994.

[98] Comma abrogato dal DPR 362/1994.