ALLONTANAMENTO DUBLINO DI UN RICHIEDENTE ASILO
: QUALI GARANZIE ?
Si cominciano a chiarire alcuni aspetti dellĠallontanamento forzato da Palermo
a Bruxelles, di SALI
E., rom kosovaro, nato a Palermo nel 1987. Lo stesso, in precedenza, si era
recato da solo presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo per
presentare una richiesta di asilo, anche a fronte della nuova situazione
determinatasi in Kosovo, oltre che per il fatto di essere nato in Italia.
Sembrerebbe che in questi anni lo stesso SALI abbia vissuto per diversi periodi
in Francia e in Belgio, dove avrebbe presentato una domanda di asilo di cui
fino ad oggi non si conosceva l'esito.
Tanto- forse- bastato alla Questura di Palermo, certamente su segnalazione
dellĠUnit Dublino, per disporre l'espulsione con accompagnamento immediato
verso il paese nel quale era stata presentata la prima richiesta di asilo, in
applicazione del Regolamento Dublino II n. 343.
Un ispettore della Questura di Palermo- Ufficio Immigrazione, lo stesso che
avrebbe aiutato il ragazzo a compilare la richiesta di asilo, aveva invitato
SALI E. a recarsi questa mattina negli uffici della Questura di via San
Lorenzo, consigliandogli di portare con se una valigia con gli effetti
personali e, rilasciando- sembrerebbe- una ricevuta.
Sali E. ed i suoi familiari, che i perfetta buona fede non si erano rivolti in
precedenza ad uno sportello di assistenza, confidando nei buoni rapporti fin
qui avuti con gli uffici di polizia, pensavano a quel punto che, come gi
successo in precedenti casi di richiedenti asilo kosovari, si profilasse un
trattenimento in un CID in Sicilia, quello di Salina Grande a Trapani per
l'esame della domanda di asilo. Il trattenimento appariva comunque una misura
eccessiva, per non dire arbitraria, in quanto il richiedente asilo, ormai
residente a Palermo, non era mai stato destinatario di un provvedimento di
espulsione e si era recato spontaneamente presso lĠUfficio Immigrazione della
Questura di Palermo.
Appena giunto in Questura nella mattina del 7 marzo SALI E. apprendeva che
sarebbe stato messo in esecuzione il suo trasferimento forzato verso Milano,
senza conoscere altro della sua ulteriore destinazione, n dell'esito della
domanda di asilo o di protezione internazionale presentata alla Questura di Palermo
o altrove. Non si sa, allo stato dei fatti conosciuti, se negli uffici della
Questura gli sia stato notificato alcun provvedimento di espulsione o di
trasferimento ai sensi della Convenzione di Dublino. Se ci non fosse avvenuto,
il suo successivo trasferimento potrebbe quanto meno configurare gli estremi
dell'abuso di ufficio o di altri pi gravi reati. In ogni caso, nella mattinata
del 7 marzo, non ci sono certamente stati i tempi per la convalida di una
eventuale espulsione da parte del magistrato, perch gi alle ore 12,30 di
questo giorno Sali veniva imbarcato su un aereo alla volta di Milano Malpensa.
Mentre la dirigente dellĠUfficio restava irraggiungibile dallĠesterno, nessuno
comunicava all'interessato o alla sua famiglia, o ad altri, inclusi i
rappresentanti dellĠACNUR, la destinazione finale del viaggio, e gli agenti di
polizia richiesti dai rappresentanti di ONG e di uffici istituzionali
dichiaravano che non potevano fornire nessuna informazione.
Il caso veniva tempestivamente segnalato a Luciano Scagliotti del'ENAR di
Torino, allĠACNUR di
Roma ed alla missione operativa Praesidium in Sicilia, al CIR di Palermo e
dell'aeroporto Milano Malpensa.
La famiglia di Sali gli ha potuto solo comunicare il numero telefonico
dell'avv. Livio Neri del Foro di Milano, per intervenire con un ricorso nel
caso in cui fosse stato trasferito a Milano.
La dott.ssa Maria Luisa Scardina, assistente sociale dell' ufficio
penitenziario per minori di
Palermo, recatasi presso lĠUfficio Immigrazione della Questura assumeva
-intorno alle 12,30 - ulteriori informazioni, in apparenza rassicuranti,
apprendendo che Sali avrebbe comunque avuto accesso alla procedura di asilo in
Italia e non sarebbe stato accompagnato allĠestero.
Attorno alle ore 14 invece, Sali chiamava da Milano Malpensa, con il suo
telefono cellulare, l'avv. Livio Neri, ma la telefonata – se non si
trattato di una improvvisa scarica della batteria- veniva bruscamente
interrotta, probabilmente da un agente di polizia incaricato della scorta. A
Sali veniva comunque impedito di parlare con il suo avvocato con altri mezzi,
come sarebbe stato suo diritto.
Si apprendeva successivamente che SALI stava per essere accompagnato in Belgio.
In serata si appreso che la polizia belga,
dopo lĠarrivo ha Bruxelles, si limitata a notificare a SALI il diniego della
richiesta di asilo precedentemente presentata in Belgio, rimettendolo
immediatamente dopo in libert, intimandogli di lasciare entro nove giorni il
territorio di quel paese, ed aggiungendo che non avrebbe pi potuto riproporre
domanda di asilo in altri stati dellĠ Unione Europea.
La procedura di allontanamento forzato posta in essere dalle autorit italiane
appare comunque assai dubbia,
oltre che per gli evidenti vizi di procedura, anche alla stregua delle clausole
umanitarie in deroga al regolamento Dublino 343 del 2003, clausole che, nel
caso di persone, appartenenti a famiglie provenienti dal Kosovo, ma nate in
Italia, consentono comunque un esame della domanda di asilo da parte dello
stato italiano.
E va ricordato che tutte le operazioni di
allontanamento forzato in frontiera, anche se in esecuzione della Convenzione
di Dublino, si traducono in misure limitative della libert personale, come
ritiene la Corte Costituzionale, misure che possono essere adottate solo nel
rispetto dellĠart. 13 e 24 della Costituzione italiana e degli articoli 3,5,6 e
8 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dellĠUomo e dei
protocolli aggiuntivi.
Il comportamento seguito dalla Questura di Palermo, nel caso di Sali, in un
momento di grave vuoto istituzionale, lascia presagire quale sar il futuro dei diritti umani in Italia
quando vengono affidati alla discrezionalit delle autorit di polizia, e
dimostra quanto vale ancora il principio di legalit, l'art. 13 della Costituzione,
in particolare, che precede una riserva di giurisdizione in tutti i casi nei
quali vengano imposte dalla polizia limitazioni della libert personale, ed il
diritto di difesa, affermato dall'art. 24 della Costituzione italiana. Un
anticipo di quanto si verificher in futuro ai danni dei rom e delle componenti
pi deboli della popolazione immigrata in Italia.
Una cosa certa: oltre al costo di tutta
questa operazione ( diverse migliaia di euro pagati dai contribuenti italiani e
dai finanziamenti europei) conclusasi nella stessa giornata con la liberazione
di Sali a Bruxelles, sicuro lĠeffetto annuncio rivolto alla comunit rom ed
ai suoi membri pi giovani di provenienza kosovara, in particolare, alcuni dei
quali si accingevano a presentare una richiesta di protezione internazionale.
Forse non si voleva creare un precedente, come al solitoÉ.oppure si voleva
proprio stabilire un precedente, in modo da dissuadere altre richieste di
asilo. Un ulteriore spinta verso la clandestinizzazione di persone che
avrebbero buon diritto per ottenere uno status di soggiorno regolare, anche
alla luce del continuo deterioramento della situazione umanitaria della
popolazione rom in Kosovo.
Chiediamo a tutte le associazioni, ai movimenti che difendono i rom a livello
internazionale ed alle agenzie umanitarie di attivarsi al pi presto per
bloccare procedimenti di allontanamento forzato
in base ad una applicazione meccanica del Regolamento Dublino II, come quello
attuato nel caso di Sali e per promuovere il rispetto delle normative che,
anche a livello comunitario, impongono, comunque, nei casi di espulsione dei
richiedenti asilo denegati, il rigoroso rispetto di regole procedurali e della
dignit della persona.
Ci impegniamo tutti a seguire gli ulteriori sviluppi di questa fosca vicenda,
anche al fine di una denuncia dellĠItalia davanti alla Corte Europea dei
diritti dellĠuomo.
Fulvio Vassallo Paleologo
Universit di Palermo