Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 28 del 04/11/2008


 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2008

28ª Seduta (pomeridiana) 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.  

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

- e della petizione n. 110 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

      La senatrice DELLA MONICA (PD) prosegue nell'illustrazione degli emendamenti di cui è prima firmataria, soffermandosi sull'emendamento 19.0.9, il quale modifica il codice di rito prevedendo che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno stesso. Tale previsione è volta ad assicurare una maggiore tutela alle persone offese dal reato. Dà conto infine dell'emendamento 19.0.10, il quale introduce modifiche all'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, prevedendo un inasprimento delle sanzioni per coloro che traggono profitto, in vario modo, dall'immigrazione clandestina.

 

            Il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra l'emendamento 8.1, volto a sopprimere l'articolo. Pur condividendo l'esigenza di assicurare una maggior tutela per i minori impiegati nell'accattonaggio, ritiene che l'articolo 8 risponda a logiche di mera repressione, le quali, laddove non accompagnate da interventi di carattere sociale, volti a favorire l'integrazione, risultano inidonei a risolvere la questione di tale forma di sfruttamento. Svolge infine talune considerazioni sul fenomeno dello sfruttamento dei bambini nelle attività di accattonaggio, e sulle caratteristiche particolari che tale fenomeno assume all'interno di alcune comunità Rom in stato di particolare disagio, anche alla luce di recenti studi compiuti da assistenti sociali impegnati nell'area urbana della capitale.

 

Il senatore DE SENA (PD) illustra l'emendamento 15.0.6, diretto a prevedere la comunicazione alla Procura della Repubblica dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti accertamenti personali e patrimoniali.

           

            Il senatore SALTAMARTINI (PdL) illustra l'emendamento 1.0.6, a norma del quale lo straniero condannato a una reclusione non superiore a due anni può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Si sofferma quindi sull'emendamento 9.0.4, che punisce, con la reclusione da 5 a 7 anni, lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato successivamente all'esecuzione dell'espulsione quando questa sia sostitutiva di una pena detentiva; sull'emendamento 9.0.5, che stabilisce la sospensione del procedimento penale nei confronti dello straniero imputato a piede libero qualora sia stata eseguita la sua espulsione, e la revoca di tale sospensione in caso di reingresso illegale; nonché sull'emendamento 9.0.6, che punisce lo straniero che faccia ingresso nel territorio dello Stato senza un documento di identità o che, essendone in possesso, lo distrugge o lo altera o si rifiuta di esibirlo.

            Illustra quindi gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3, che aggravano le sanzioni per i reati commessi in danno di agenti e ufficiali delle forze di polizia, e l'emendamento 19.0.4, che propone un diverso computo delle circostanze ai fini della determinazione della pena. Riferisce quindi sull'emendamento 19.0.5, che reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale; sull'emendamento 19.0.7, che ammette alle sezioni di polizia giudiziaria, limitatamente agli illeciti penali ambientali, anche gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato; nonché sull'emendamento 19.0.24, riguardante gli accertamenti dello stato di intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti. Illustra infine l'emendamento 19.0.25, in materia di dispositivi di autodifesa e l'emendamento 19.0.26, a proposito di apparecchiature per la misurazione del tasso alcoolemico integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture.

 

            La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra l'emendamento 9.6, volto a costituire un fondo per il finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine, con un investimento che, a suo giudizio, dovrebbe considerarsi prioritario. Illustra poi l'emendamento 9.0.1, recante modifiche al regime detentivo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, e l'emendamento 9.0.2, che stabilisce l'obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti. Ricorda inoltre gli emendamenti all'articolo 15, riguardanti la gestione di beni immobili o aziendali confiscati, e quelli all'articolo 17, relativi alle operazioni di trasferimento di denaro.

           

            Il senatore MAZZATORTA(LNP), dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per il provvedimento nel suo complesso, il quale si inserisce nell'ambito di un più ampio piano di interventi nel settore della sicurezza, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3. Si sofferma in particolare sull'emendamento 3.2, il quale eleva a cinque anni il periodo di residenza richiesto al coniuge straniero od apolide di un cittadino italiano per l'acquisizione della cittadinanza. Tale modifica si rende quanto mai necessaria al fine di ovviare al fenomeno dei cosiddetti matrimoni di convenienza. Illustra quindi l'emendamento 3.8, il quale prevede che le istanze o le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti per la richiesta della cittadinanza siano anch'esse soggette al pagamento di una tassa, il cui importo è quantificato in euro 200. A parere dell'oratore, la corresponsione di tali somme è giustificata in ragione dell'oggettivo impegno istruttorio, sostenuto dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione della cittadinanza.

            Illustra quindi gli emendamenti 3.9 e 3.10, i quali prevedono rispettivamente un maggior coinvolgimento del sindaco nei procedimenti di concessione della cittadinanza e l'obbligo per il cittadino straniero di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. Dopo aver riferito sul contenuto dell'emendamento 3.0.3, finalizzato a contrastare talune strumentalizzazioni dell'istituto matrimoniale, usato spesso come procedura surrogatoria di sanatoria della clandestinità, procede ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Si sofferma quindi sull'emendamento 8.0.3, il quale reca disposizioni in tema di risarcimento del danno a favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale. Dà poi conto degli emendamenti 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.10, i quali prevedono un inasprimento delle sanzioni previste per i reati che comportano un pericolo per la sicurezza dei cittadini nelle loro abitazioni.

            Procede quindi ad illustrare l'emendamento 10.2, con il quale si modifica la rubrica della legge n. 575 del 1965, in considerazione dello sviluppo di organizzazioni criminali di stampo mafioso anche straniere.

            Dopo aver riferito sull'emendamento 16.4, in base al quale non solo l'iscrizione anagrafica ma anche la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge n. 1228 del 1954, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 18. Si sofferma sull'emendamento 18.5, il quale prevede che il rilascio del permesso di soggiorno comunitario per i soggiornanti di lungo periodo sia subordinato al superamento di un test della conoscenza di lingua italiana. Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.23, il quale prevede l'introduzione di contributi per le spese di istruttoria per i procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno, si sofferma sugli emendamenti 18.24 e 18.25. Con riguardo all'emendamento 18.26, il quale prevede che il ricongiungimento possa essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, osserva che tale precisazione si rende necessaria in ragione del rischio di interpretazioni - peraltro non corrispondenti alla giurisprudenza della Suprema Corte - non uniformi da parte delle diverse autorità procedenti per gli immigrati provenienti da Stati nei quali è ammessa la poligamia.

            Dopo aver illustrato l'emendamento 18.27, con il quale si sanziona la non ottemperanza all'ordine di esibizione del documento di identità da parte dello straniero, si sofferma sugli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4, i quali intervengono rispettivamente sulla normativa in materia di soggiorno nel territorio degli Stati membri e sulla disciplina prevista per i rifugiati. Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.0.5, il quale prevede l'iscrizione delle persone prive di fissa dimora in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno, si sofferma brevemente sull'emendamento 18.0.6.

            Di particolare rilievo sono poi le disposizioni di cui all'emendamento 18.7, con le quali si introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'accordo di integrazione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Tale sistema, volto a favorire l'integrazione, presuppone l'attribuzione a ciascun cittadino straniero di un punteggio pari a 10 crediti. Tali crediti possono essere incrementati, nel caso in cui il cittadino straniero sia in grado di attestare il conseguimento di determinati obiettivi di integrazione, ma anche decurtati in presenza di violazioni degli obblighi della convivenza civile.

            Si sofferma poi sull'emendamento 18.0.8 il quale  detta norme in materia di accesso dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio alle prestazioni sanitarie. Si prevede in particolare l'obbligo per le strutture sanitarie di segnalare alle autorità competenti l'eventuale presenza di pazienti stranieri irregolari.

            Dopo aver dato conto dell'emendamento 18.0.9, il quale prevede l'accesso degli ufficiali ed agenti della polizia municipale al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, illustra l'emendamento 18.0.10, recante disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche.

            Sono volte poi ad assicurare il dovuto coinvolgimento delle comunità locali gli emendamenti 18.0.11 e 18.0.12. Tali norme prevedono che per la realizzazione sia di campi nomadi sia di edifici di culto di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, debba essere indetto apposito referendum popolare.

            Dopo aver riferito sugli emendamenti 18.0.13, sul concorso delle associazioni di volontari al presidio del territorio e 18.14, relativo al fermo di polizia locale, si sofferma sull'emendamento 18.0.15, il quale modifica il decreto-legge n. 92 del 2008.

            Si sofferma poi sull'emendamento 18.0.16, il quale prevede che le spese per la sicurezza, sostenute dai comuni, siano escluse dal cosiddetto patto di stabilità locale.

            Conclude illustrando l'emendamento 18.0.17, il quale disciplina adeguatamente il periodo di conservazione da parte degli enti locali dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) ritiene che sia necessario procedere alla acquisizione di dati relativi al sistema penitenziario, anche attraverso l'audizione del Presidente del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, al fine di valutare la obiettiva sostenibilità del disegno di legge e degli emendamenti i quali introducono nuove fattispecie di reato ed inaspriscono il quadro sanzionatorio previsto per crimini già contemplati dall'ordinamento.

 

            Il senatore D'AMBROSIO(PD), nel sottolineare la situazione critica delle carceri italiane, e i rischi di un suo aggravamento per l'aumento di detenuti che conseguirà al reato di immigrazione clandestina - aumento che ci si propone di affrontare con risorse risibili - si associa alla richiesta testé formulata dal senatore Li Gotti.

 

Il senatore MARITATI (PD) illustra quindi l'emendamento 8.5, il quale prevede che sulla decadenza dall'esercizio della potestà del genitore in relazione all'impiego dei minori nell'accattonaggio, sia chiamato a pronunciarsi anche il tribunale dei minorenni.  Dà quindi conto dell'emendamento 18.7, il quale reca puntuali modifiche al testo unico sull'immigrazione prevedendo fra l'altro l'introduzione dell'istituto del rimpatrio volontario assistito, un istituto certamente oneroso, ma non più di quanto lo siano soluzioni molto meno intelligenti e umane come il trattamento per mesi nei centri di identificazione.

 

Il senatore CASSON (PD) illustra dapprima gli emendamenti riferiti all'articolo 3, soffermandosi in particolare sull'emendamento 3.7, il quale modifica la normativa in materia di acquisizione della cittadinanza per nascita. Nel ribadire il proprio giudizio critico sull'articolo 9 del disegno di legge, dà conto delle proposte emendative ad esso riferite. Dopo aver illustrato quindi l'emendamento 9.1, volto ad abrogare l'articolo, si sofferma sugli emendamenti 9.13, il quale sopprime l'arresto obbligatorio e 9.16, il quale interviene sulle modalità concrete di attuazione della sentenza di espulsione dello straniero pronunciata dal giudice.

Nello svolgere talune considerazioni sull'esigenza di rivedere la disciplina relativa alle misure di prevenzione, necessità peraltro palesata sia dal Governatore della Banca d'Italia sia dal Procuratore nazionale antimafia nel corso delle audizioni informali innanzi agli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite, illustra l'emendamento 15.0.4. Tale proposta prevede l'istituzione di una apposita Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali. Dà infine conto degli emendamenti 19.0.15 e 19.0.16 i quali intervengono in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose rispettivamente nel settore del commercio e in quello degli appalti pubblici.

 

Il senatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 15.0.2, volto a prevedere l'accesso dei testimoni di giustizia a un programma di assunzione nella pubblica amministrazione.

 

            Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (PdL) illustra un primo gruppo di emendamenti presentati dai relatori, in materia di lotta alla criminalità organizzata. In particolare l'emendamento 10.0.1 modificando l'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, estende infine l'obbligo di custodia in carcere a tutti i delitti di criminalità organizzata e di natura terroristica, nonché all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, alla tratta di persone, alla riduzione in schiavitù, al favoreggiamento a fini di lucro dell'immigrazione clandestina.

L'emendamento 11.0.1 è volto ad attribuire ai prefetti il potere di trasferire al patrimonio di comuni, province e regioni i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'emendamento 15.0.5 riproduce il testo del disegno di legge n. 915, da lui insieme al senatore Gasparri. Esso modifica l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: da una parte si rende ancor più difficile ai detenuti - in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa - la possibilità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza; dall'altra, attraverso la previsione di una competenza funzionale in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di reclami dei detenuti, si evita l'eccessiva eterogeneità di orientamenti giurisprudenziali da parte dei diversi tribunali.

Gli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4 e 17.0.5 inaspriscono ulteriormente la normativa in materia di lotta alle operazioni di riciclaggio, incrementando altresì poteri e compiti delle autorità preposte al controllo e alla repressione del gravissimo fenomeno.

Quanto all'emendamento 17.100, esso riformula la disposizione relativa all'attività di money transfer, la norma in una disposizione dedicata alla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e di internet, eliminando il riferimento ai provvedimenti autorizzativi.

Gli emendamenti 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.9 intervengono invece sul codice penale e su altre leggi speciali. Sono introdotte nuove aggravanti per reati che destano un notevolissimo allarme sociale, quali l'estorsione, la rapina, la truffa: l'inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa.

Inoltre, al fine di tutelare i minori negli spazi che essi frequentano, gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.4, 8.0.11 e 8.0.12 aggravano il fatto commesso a danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze di asili e scuole, in particolare per i reati di violenza sessuale, atti osceni e porto d'armi illegale.

Infine l'emendamento 20.0.1 prevede una nuova aggravante per i reati di lesione personale e omicidio preterintenzionale, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive o da persone travisata o da più persone riunite, anche al fine di combattere il grave fenomeno di gang criminali, spesso purtroppo costituite da minorenni.

 

Il presidente BERSELLI (PdL) , nell'illustrare l'emendamento 1.100 - che ripristina il reato di oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria - conviene sull'opportunità, emersa da osservazioni dei senatori D'Ambrosio, Li Gotti e Benedetti Valentini, di modificare l'emendamento nel senso di rendere esplicita l'applicabilità alla nuova fattispecie della scriminante prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, con riferimento alle proposte di reintrodurre il reato di oltraggio di cui agli emendamenti 1.5, 1.100 e 19.0.5, nel  ritenere preferibile la formulazione dei relatori, osserva che l'area di punibilità dovrebbe essere circoscritta ai casi di esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, anche in considerazione di pronunce giurisprudenziali intervenute a tale proposito. Invita quindi i relatori a valutare l'opportunità di completare la proposta con una modifica dell'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989, che integri il riferimento all'articolo 341 del codice penale.

 

            Il presidente BERSELLI - dopo aver accolto la modifica proposta dal sottosegretario alla formulazione dell'articolo 341 del codice penale proposta dall'emendamento 1.100 - replica alle richieste di audizione formulate dai senatori Li Gotti e D'Ambrosio, facendo presente che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, decisa, all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo per la prossima settimana, ne rende concretamente difficile la realizzazione.

 

            Dopo un breve intervento della senatrice DELLA MONICA(PD), la quale insiste affinché sia audito il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il presidente BERSELLI  si impegna ad acquisire per iscritto i dati relativi all'impatto sull'ordinamento carcerario delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. Tali dati, a ben vedere, potranno risultare anche per l'esame di altri provvedimenti relativi al sistema penitenziario attualmente all'esame della Commissione giustizia. 

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,15.