Legislatura 16º - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 29 del 05/11/2008


 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2008

29ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e per la giustizia Caliendo.  

 

            La seduta inizia alle ore 20,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

e petizione n. 110 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri (sono nuovamente pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti non ritirati in sedute precedenti)

           

            Il sottosegretario MANTOVANO riformula in un testo 2 gli emendamenti 5.100, 13.100, 13.0.100, 14.0.1 e 15.0.100.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

            Si passa quindi alla espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti, ad iniziare dalle proposte riferite all'articolo 1.

 

      Il relatore BERSELLI dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6 ed aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.0.3, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 1.7, 1.9, 1.0.2 e 1.0.4 in un testo 2. Dopo essersi rimesso al Governo sull'emendamento 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.8, insistendo per l'approvazione dell'emendamento 1.100 (testo 2) dei relatori.

 

            Accedendo alla richiesta dei relatori il senatore  CASSON (PD) riformula gli emendamenti 1.7 e 1.9 in un testo 2; mentre il senatore BOSCETTO (PdL) riformula l'emendamento 1.0.4 in un testo 2.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.0.5 e 1.0.6, propone ai presentatori di riformulare rispettivamente l'emendamento 1.4 in un testo 2 e 1.100 (testo 2) in un testo 3. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.0.4 (testo 2) e 1.0.8. Con riguardo all'emendamento 1.0.3, si associa alla richiesta di ritiro, formulata dai relatori, mentre per l'emendamento 1.0.2 fa rinvio ad una riformulazione che proporrà all'emendamento 10.0.1, di analogo contenuto.

 

            Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore BOSCETTO (PdL) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2.

 

            Il presidente BERSELLI ricorda che è stato ritirato dal sentore Li Gotti l'emendamento 2.1 l'unico riferito all'articolo 2 e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL) , dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.0.3 e 3.0.4 e aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.02, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, invitando nel contempo i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2.

 

            Dopo un breve dibattito sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, con riguardo all'emendamento 3.8, nel quale prendono parte i senatori MAZZATORTA (LNP), CENTARO (PdL) , LUMIA (PD), VIZZINI (PdL),  BENEDETTI VALENTINI (PdL), PASTORE (PdL) e LONGO (PdL) ed un'ulteriore precisazione del sottosegretario MANTOVANO, il senatore MAZZATORTA (LNP) riformula gli emendamenti 3.8 e 3.0.4 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

            Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sull'emendamento 4.1, l'unico riferito all'articolo 4.

 

            Dopo che il relatore BERSELLI (PdL) ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 4.1, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

            Si passa, poi, all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.100 (testo 2), 5.0.1 e 5.0.2, con riguardo agli emendamenti 5.1 e 5.2 osserva che il contenuto di tali proposte risulta in larga parte recepito nell'emendamento governativo, così come riformulato.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

            Il presidente BERSELLI, nel ricordare che è stato ritirato dal senatore Li Gotti l'emendamento 6.0.1, l'unico riferito all'articolo 6, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL) , prima, ed il sottosegretario MANTOVANO, poi, esprimono parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

            Il relatore  VIZZINI (PdL) riformula gli emendamenti 8.0.2, 8.0.4, 8.0.7, 8.0.8 e 8.0.11 in un testo 2.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL) esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.0.3 e 8.0.6. Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 8.4, 8.6, 8.0.13 e 8.0.100, e aver insistito per l'approvazione degli emendamenti dei relatori, si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.5, 8.0.6 e 8.0.13. Dopo aver invitato i presentatori a riformulare gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.10 in un testo 2, e aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 8.0.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9, 8.0.11 (testo 2) e  8.0.12 (testo 2), insistendo per l'approvazione dell'emendamento governativo 8.0.100.

 

            Il senatore MAZZATORTA (LNP), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 8.0.5 in un testo 2, nel quale è recepito, anche in parte, il contenuto dell'emendamento 8.0.10.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ad eccezione degli emendamenti governativi diretti ad inserire articoli aggiuntivi 9.0.7 e 9.0.8, si rimette al Governo sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. Al riguardo condividendo il merito delle proposte da ultimo ricordate, auspica che si possa giungere alla presentazione di un'ulteriore proposta emendativa, ampiamente condivisa, il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 9.100, il quale riscrive integralmente l'articolo 9, trasformando la fattispecie dell'ingresso illegale nel territorio dello stato in reato di carattere contravvenzionale. Tale modifica risulta, a parere dell'oratore, più conforme alle prescrizioni dell'ordinamento comunitario.

 

            Dopo un breve dibattito sull'emendamento governativo da ultimo presentato, nel quale prendono parte i senatori LI GOTTI (IdV) e LIVI BACCI (PD), il senatore CASSON (PD) trasforma l'emendamento 9.1 nel subemendamento 9.1/1.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver riformulato l'emendamento 10.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0100. Con riguardo all'emendamento 10.2, invita i presentatori a riformularlo in un testo 2.

 

            Il senatore MAZZATORTA (LNP), accedendo alla richiesta dei relatori, riformula l'emendamento 10.2 in un testo 2.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL) dopo aver riformulato l'emendamento 11.0.1 in un testo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 e contrario sull'emendamento 11.0.3. Si rimette invece al Governo con riguardo all'emendamento 11.0.2.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 11.0.3, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 11.0.2 in un testo 2. Con riguardo all'emendamento 11.0.1 (testo 2) invita i relatori a ritirarlo o in subordine a trasformarlo in un ordine del giorno.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) riformula l'emendamento 11.0.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (testo 2).

 

            Il relatore VIZZINI (PdL), accedendo alla richiesta del Governo, ritira l'emendamento 11.0.1 (testo 2).

 

            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 

            Il relatore  BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.0.1, esprime parere contrario sull'emendamento 12.3.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 12.0.1 e aver insistito per l'approvazione dell'emendamento 12.100, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 12.3.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 12.3 in un testo 2.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.100 (testo 2), 13.0.1 e 13.0.100 (testo 2).

 

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

 

Il relatore BERSELLI (PdL) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2).

 

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

 

Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.4, esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.100, 15.0.5 e 15.0.100 (testo 2).

 

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 15.0.5, il relatore BERSELLI (PdL) lo riformula in un testo 2.

 

Il sottosegretario CALIENDO presenta ed illustra l'emendamento 15.0.1000, il quale, recependo peraltro il contenuto di alcune proposte emendative formulate anche dai senatori dell'opposizione, detta una modifica più organica all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.

 

Dopo un breve dibattito, il sottosegretario CALIENDO ritira l'emendamento 15.0.1000 e presenta l'emendamento 15.0.2000, il quale, alla luce dei rilievi svolti anche da alcuni senatori dell'opposizione, reca modifiche all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

 

Il relatore BERSELLI (PdL), esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 16, ad eccezione dell'emendamento 16.5.

 

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme ai relatori, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 16.4.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.4 in un testo 2.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

 

Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.9, 17.11, 17.16, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.100, 17.10, 17.15, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.8.

 

            Con riguardo all'emendamento 17.0.7 si rimette al giudizio del rappresentante del Governo.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 17.100, invita tuttavia i relatori a valutare l'opportunità di apportare talune modifiche all'attuale formulazione dell'emendamento 17.100. A parere del rappresentante del Governo infatti sarebbe opportuno prevedere un termine di conservazione dei dati più breve degli attuali dieci anni.

 

            Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11, 17.16, 17.0.4, 17.0.6, 17.0.9 e 17.0.10, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 17.10, 17.15, riformulato come subemendamento all'emendamento 17.100,  17.0.3 e 17.0.5.

 

            Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 17.0.2 e 17.0.8, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 17.0.7.

 

            Il senatore CASSON (PD) ritiene che la proposta di riformulazione illustrata dal rappresentante del Governo stravolga di fatto il contenuto dell'emendamento 17.0.7 e per tale ragione non accede alla richiesta di riformulazione insistendo per la votazione.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.20, 18.23, 18.27, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17 si rimette al Governo sugli emendamenti 18.5, 18.26 e 18.0.6.

 

            Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 18.0.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.21, 18.22, 18.24, 18.25, 18.28, 18.29, 18.30 e 18.0.100.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.20, 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17.

            Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 18.0.10, 18.0.11 e 18.0.12. Chiede infine ai presentatori di ritirare l'emendamento 18.0.9 o in subordine di trasformarlo in un ordine del giorno. Sugli altri si pronuncia conformemente al relatore.

 

            Accedendo alla richiesta del Governo il senatore MAZZATORTA (LNP) riformula gli emendamenti 18.5, 18.23, 18.26, 18.27, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.13 e 18.0.17 in un testo 2.

            Dopo un breve dibattito sull'emendamento 18.0.7 (testo 2), il senatore MAZZATORTA (LNP) riformula l'emendamento 18.0.7 (testo 2) in un testo 3.

 

            Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

 

            Il senatore GIULIANO (PdL) riformula l'emendamento 19.0.34 in un testo 2.

 

            Il relatore BERSELLI (PdL), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.9, 19.0.14, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.17, 19.0.22, 19.0.23, 19.0.24, 19.0.26, 19.0.27, 19.0.28, 19.0.29 e 19.0.31, si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 19.2, 19.5, 19.6, 19.0.10, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.20,19.0.21, 19.0.30 e 19.0.34. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.3, 19.100, 19.200, 19.7, 19.9, 19.0.8, 19.0.11, 19.0.13, 19.0.200, 19.0.32, 19.0.33 e 19.0.100.

Dopo aver invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 19.0.25, osserva  che gli emendamenti 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.12 presentano contenuto analogo ad alcune proposte emendative formulate dal Governo e sulle quali ha già espresso il proprio orientamento favorevole.

 

Il sottosegretario MANTOVANO, nell'esprimere parere conforme al relatore, invita i rispettivi presentatori a riformulare gli emendamenti 19.2, 19.5, 19.7, 19.0.10 e 19.0.22. Con riguardo agli altri emendamenti sui quali i relatori si erano rimessi, esprime parere contrario. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 19.0.8, 19.0.26 e 19.0.34.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 19.2, 19.5 e 19.7 in un testo 2.

 

Dopo che il senatore CASSON (PD) ha riformulato l'emendamento 19.0.10 in un testo 2, il senatore MUGNAI riformula l'emendamento 19.0.22 in un testo 2.

 

Dopo che sulla riformulazione dell'emendamento 19.0.25, proposta dal relatore BERSELLI (PdL), si è aperta una breve discussione nella quale hanno preso la parola il senatore CASSON (PD), la senatrice BASTICO (PD), il senatore SALTAMARTINI (PdL), nonché il sottosegretario CALIENDO, la senatrice BIANCONI (PdL) ritira l'emendamento 19.0.25.

 

Accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, il senatore CORONELLA (PdL) ritira l'emendamento 19.0.34.

 

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

 

Dopo che il relatore BERSELLI (PdL) ha riformulato l'emendamento 20.1 in un testo 2, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole.

 

            Si procede quindi alla votazione

 

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 1.3, su cui insistono i proponenti, che con prova e controprova risulta respinto. L'emendamento 1.4 (testo 2) è accolto.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)  esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.100 (testo 2), che limita la fattispecie penale alle occasioni in cui si svolgono manifestazioni pubbliche.

 

Il senatore CENTARO (PdL)  ritiene che non sia opportuno il riferimento all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nel caso in cui si mantenga l'inciso "in occasione di manifestazioni pubbliche": infatti, in tali casi, non si svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

 

Il sottosegretario MANTOVANO giudica pertinente l'obiezione del senatore Centaro.

 

Il senatore VALENTINO (PdL)  ritiene corretto limitare il reato al caso di manifestazioni pubbliche, in quanto nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria sussistono tutele più efficaci per l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali. Inoltre, a suo avviso, si dovrebbe espungere anche l'inciso "in presenza sua e di altre persone".

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL)  ritiene che il titolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è valido in ogni caso per il personale di pubblica sicurezza.

 

Il senatore DELOGU (PdL)  propende per eliminare il riferimento alle manifestazioni pubbliche.

 

Il sottosegretario MANTOVANO ritiene al contrario che il riferimento alle occasioni di manifestazioni pubbliche determini il giusto equilibrio della norma che ha lo scopo di tutelare l'onore e il prestigio degli agenti e degli ufficiali quando sono particolarmente esposti alle offese.

 

Infine, i relatori ritirano l'emendamento 1.100 (testo 2), con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

 

Il senatore LUMIA (PD)  ritira gli emendamenti 1.5 e 1.6, mentre l'emendamento 1.7 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto; l'emendamento 1.8 risulta assorbito. E' accolto  l'emendamento 1.9 (testo 2).

 

Il senatore BOSCETTO (PdL)  ritira l'emendamento 1.0.2.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL)  ritira gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Sono quindi accolti gli emendamenti 1.0.4. (testo 2) e 1.0.8.

 

Decaduto l'emendamento 3.1 per l'assenza del proponente, il senatore MAZZATORTA (LNP)  ritira gli emendamenti 3.2 e 3.9. Gli emendamenti 3.4 e 3.5 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 3.6 e 3.7 con distinte votazioni sono respinti. Gli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.10 sono accolti. L'emendamento 3.11 decade per l'assenza dei proponenti.

 

I senatori LAURO (PdL)  e MAZZATORTA (LNP)  ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3. L'emendamento 3.0.4 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.

 

Decaduto l'emendamento 4.1 per l'assenza del proponente, è posto in votazione l'emendamento 5.100 (testo 2), che risulta accolto. Gli emendamenti 5.1 e 5.2 sono assorbiti. Sono poi accolti con distinte votazioni gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2

 

Il senatore BOSCETTO (PdL)  ritira l'emendamento 7.2. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.3.

 

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono posti in votazione e respinti, mentre l'emendamento 8.3 decade per l'assenza del proponente. L'emendamento 8.4 è accolto mentre l'8.5 è respinto. L'emendamento 8.6 decade per l'assenza del proponente.

 

Il senatore MAZZATORTA (LNP)  ritira gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.6. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 8.0.5 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 8.0.11 (testo 2). L'emendamento 8.0.12 è assorbito. L'emendamento 8.0.13 viene posto in votazione e risulta accolto; dopo la controprova richiesta dal senatore CASSON(PD), risulta respinto. È quindi accolto l'emendamento 8.0.100.

 

Viene posto in votazione il subemendamento 9.1/1 che è respinto. È quindi accolto l'emendamento 9.100 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo. Gli altri emendamenti all'articolo 9 risultano preclusi o assorbiti.

 

Il senatore LUMIA (PD)  ritira l'emendamento 9.0.1, mentre il 9.0.2 è posto in votazione ed è respinto.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL)  ritira gli emendamenti 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6, mentre gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8 con separate votazioni sono accolti.

 

L'emendamento 10.100 è accolto, come pure l'emendamento 10.2 (testo 2). Sono accolti anche gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.100.

 

Gli emendamenti 11.100 e 11.0.2 (testo 2) sono accolti, mentre l'emendamento 11.0.3 è ritirato dal senatore PASTORE(PdL).

 

L'emendamento 12.100, soppressivo dell'articolo, è accolto. Gli altri emendamenti all'articolo 12 sono quindi preclusi, mentre è accolto l'emendamento aggiuntivo 12.0.1.

 

L'emendamento 13.100 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, è accolto, mentre l'emendamento 13.0.1 viene accantonato. L'emendamento 13.0.100 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto. Con distinte votazioni sono accolti anche gli emendamenti 14.100 e 14.0.1 (testo 2), che assorbe il contenuto dell'emendamento 13.0.1.

 

Decaduti gli emendamenti 15.1 e 15.2 per l'assenza del proponente, viene posto in votazione l'emendamento 15.100 che risulta accolto, mentre l'emendamento 15.3 è respinto. Anche gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.4 non sono accolti. L'emendamento 15.0.5 è ritirato dal relatore VIZZINI(PdL), mentre il 15.0.6 risulta assorbito dall'emendamento 12.0.1. L'emendamento 15.0.100 (testo 2) è accolto; l'emendamento 15.0.2000 è accolto all'unanimità.

 

Il senatore LAURO (PdL)  ritira l'emendamento 16.1; l'emendamento 16.2 decade per l'assenza del proponente, mentre il 16.3 posto in votazione è respinto.

 

Il senatore PASTORE (PdL)  esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 16.4 (testo 2), che viene posto in votazione ed è accolto. Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MAZZATORTA(LNP), l'emendamento 16.5, fatto proprio dal senatore CENTARO (PdL)  per l'assenza del proponente, è accolto.

 

E' approvato il subemendamento 17.100/1.

 

L'emendamento 17.100, posto in votazione, è accolto. Risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti all'articolo 17. Sono poi accolti gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3, mentre l'emendamento 17.0.4 è ritirato dai relatori. Anche l'emendamento 17.0.5 è accolto; il 17.0.6 e il 17.0.7 sono respinti. È poi accolto l'emendamento 17.0.8.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL)  ritira gli emendamenti 17.0.9 e 17.0.10.

 

L'emendamento 18.1 decade per l'assenza della proponente. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 (testo 2), mentre sono respinti gli emendamenti 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9. Gli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.15 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, il 18.12 è respinto. Gli emendamenti 18.13 e 18.17 sono ritirati dal senatore LAURO. Anche il 18.16, il 18.18 e il 18.20 sono respinti. Gli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 (testo 2), 18.24, 18.25, 18.26 (testo 2), 18.27 (testo 2), 18.28, 18.29 e 18.30 sono accolti.

 

Il senatore PASTORE (PdL)  ritira l'emendamento 18.0.1; il senatore MAZZATORTA (LNP)  ritira gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4. Sono accolti con distinte votazioni gli emendamenti 18.0.5 (testo 2), 18.0.6 (testo 2) e 18.0.7 (testo 3) mentre gli emendamenti 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.14, 18.0.15 e 18.0.16 sono ritirati dai proponenti. L'emendamento 18.0.13 (testo 2) è accolto, come pure gli emendamenti 18.0.17 (testo 2), 18.0.100, 19.1, 19.2 (testo 2), 19.3, 19.100, 19.200, 19.5 (testo 2), 19.6, 19.7 (testo 2) e 19.9. L'emendamento 19.4 decade per l'assenza del proponente.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL)  ritira gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5 e 19.0.7.

 

Il senatore DE SENA (PD)  ritira l'emendamento 19.0.8, mentre il 19.0.9 posto in votazione è respinto. L'emendamento 19.0.10 (testo 2) è accolto, come pure il 19.0.11. Decaduto il 19.0.12 è accolto l'emendamento 19.0.13, mentre il 19.0.14 è ritirato dal senatore BOSCETTO(PdL).

 

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 19.0.15 e 19.0.16; gli emendamenti 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19 e 19.0.20 decadono per l'assenza del proponente. Il 19.0.21 risulta assorbito dall'emendamento 15.0.2000 del Governo. E' quindi posto in votazione l'emendamento 19.0.22 (testo 2) che è accolto. Il 19.0.23 decade per l'assenza del proponente. 

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL)  ritira gli emendamenti 19.0.24 e 19.0.26. Gli emendamenti 19.0.27 e 19.0.28 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti, come pure il 19.0.30 e il 19.0.31. Respinto il 19.0.29, il senatore SALTAMARTINI ritira gli emendamenti 19.0.32 e 19.0.33; anche il 19.0.34 (testo 2) è ritirato dal senatore CORONELLA. Gli emendamenti del Governo 19.0.100 e 19.0.200 sono accolti, così come l'emendamento 20.0.1 (testo 2).

 

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, ai relatori VIZZINI (PdL)  e BERSELLI (PdL)  il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 733, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, intendendosi così assorbita la petizione numero 110.

 

La seduta termina alle ore 0,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

733

Art.  1

1.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere  le seguenti parole: «anche in riferimento all'età avanzata».

1.3

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

        1-ter. Dopo l'articolo 604 del codice penale è inserito il seguente:

        «604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona.»;

        1-quater. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.»;

        1-quinquies. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

        «612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

        Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

            b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

            c) dopo l'articolo 282-bis è aggiunto il seguente:

        «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

        3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

        5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

            d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato»;

            e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

        «Art. 384-bis. – (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

        2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

        3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

        4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

        5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

        6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».

            f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

            g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

        1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria;

            i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

                1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

                2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,»;

            l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

            m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»;

            n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

                1) prima della parola: «600» è inserita «572,»;

                2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite da: «609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;

                3) le parole: «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

                4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

                5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti «abitazione persona interessata all'assunzione della prova».

1.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

        1-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.4 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato, " sono soppresse.

            1.ter. All'articolo 648-bis del codice penale, dopo il quarto comma inserire il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi che procedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali.

        1-quater. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.100

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 341. (Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

            La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'ufficiale o l'agente sia nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio in occasione di manifestazioni pubbliche"».

1.100 (testo 2)

BERSELLI, VIZZINI, RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 341. (Oltraggio a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque, in occasione di manifestazioni pubbliche, offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza sua e di altre persone, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio di ordine pubblico e di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

            La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale o l'agente, a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia.

            1-ter. All'articolo 341 del codice penale si applica l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288".».

1.5

LUMIA, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 340-bis. (Oltraggio ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria). Chiunque offende l'onore o il prestigio di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, in presenza di più persone e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazioni telegrafiche, telematiche o telefoniche, o con scritto o disegno o altri mezzi di pubblicità, diretti al pubblico ufficiale o ai suoi superiori o subordinati, e a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

        La prova della verità del fatto medesimo è sempre ammessa nel procedimento penale ed, ove raggiunta, determina la non punibilità dell'autore se il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni della persona offesa.

        Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive"».

1.6

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 del codice penale"».

1.7

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.7 (testo 2)

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.8

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 416, comma 6, del codice penale, le parole: ''600, 601 e 602'' sono sostituite dalle seguenti: ''600, 601 e 602 del codice penale, e 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286''».

1.9

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

            "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.9 (testo 2)

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

            "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies"».

1.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di misure cautelari personali)

        1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, (ed eventualmente anche, in più in generale, i delitti di cui l'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale"».

1.0.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di misure cautelari personali)

        1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater".».

1.0.3

SALTAMARTINI, DE ECCHER, SCOTTI, DE ANGELIS, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, MALAN, VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva ovvero alla pena dell'espulsione il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale se il condannato non è detenuto ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. L'espulsione è eseguita dall'autorità di pubblica sicurezza mediante accompagnamento alla frontiera dello stato di appartenenza ovvero quando ciò non sia possibile alla frontiera dello stato di provenienza. L'esecuzione deve avvenire entro un termine non superiore alla durata della pena detentiva da espiare. Alla scadenza del suddetto termine, che decorre dall'inizio della carcerazione, il condannato ove non ancora espulso è rimesso in libertà e la pena è dichiarata estinta.";

            b) al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

            "d) nei confronti dei condannati all'espulsione dallo Stato"».

1.0.4

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "dall'articolo 371-bis" sono inserite le seguenti: "acquisisce copia degli atti d'indagine e" e dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: ", a ogni altro registro tenuto in conformità alle disposizioni vigenti"».

1.0.4 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti: "al registro di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55."».

1.0.5

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, BENEDETTI VALENTINI, FLUTTERO, DELOGU, ALLEGRINI, FLERES, PISCITELLI, DE ECCHER, SCOTTI, VICARI, SCARPA BONAZZA BUORA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 18, del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende l'ergastolo, la reclusione, l'arresto e l'espulsione dal territorio nazionale"».

1.0.6

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 23, del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

        "Lo straniero condannato per delitto doloso punito con la pena in concreto della reclusione non superiore ad anni due, può essere ammesso alla sostituzione della pena detentiva con l'espulsione dallo Stato. Il giudice tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133. La pena dell'espulsione sostituisce altresì le concorrenti pene pecuniarie e le sanzioni accessorie e le misure di sicurezza"».

1.0.8

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, dopo le parole: "e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia" sono aggiunte le seguenti: "avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali"».

Art.  3

3.1

PISTORIO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Dopo l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 aggiungere il seguente:

        "Art. 3-bis. – 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde qualora, durante la minore età, acquisti la cittadinanza di un altro Stato"».

3.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, primo comma, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. – 1. II coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente e stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo dieci anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi"». 

3.4

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole: «risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» con le seguenti: «risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».

3.5

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza».

3.6

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. Anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, che non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, qualora sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

        1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti di cui al comma 1-bis e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fmo alla nascita del medesimo.

        1-quater. Chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato».

3.7

CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

        «1-bis. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. – 1. È cittadino per nascita:

            a) il figlio di padre o di madre cittadini;

            b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

            c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

            d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

        2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

        3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza"».

3.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

        2-ter. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione dei contributi di cui al comma 2-bis. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività in materia di cittadinanza».

3.8 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

        2-ter. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 2-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.».

3.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

        "Art. 9-bis. – 1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente.

        2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:

            a) il requisito della residenza;

            b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

            c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione ialiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

        3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza"».

3.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

       "Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge".».

3.11

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. – 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda"».

3.0.2

LAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre 1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma l e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

        3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi l e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato».

3.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino straniero è necessaria la presentazione di un documento atte stante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la legittimità del soggiorno nel territorio italiano"».

3.0.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano"».

Art.  4

4.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

Art.  5

5.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al secondo comma, le parole: 'fino a euro 1.032' sono sostituite dalle parole: 'da euro 2.000 a euro 30.000';

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo 635, se dai comportamenti di cui al presente articolo deriva nocumento per il decoro dell'ambiente urbano, ovvero il deturpamento o l'imbrattamento di mezzi impiegati per il trasporto pubblico, le pene sono raddoppiate e, nell'ipotesi di cui al primo comma, si procede d'ufficio';

2. In ogni caso, se pronuncia condanna o applica la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui agli articoli 635, secondo comma, n. 3, o per i fatti di cui all'articolo 639, il giudice, se dispone la sospensione condizionale della pena ovvero la sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 53  e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne subordina il beneficio al ripristino dello stato di luoghi e cose imbrattati o deturpati a cura e spese del responsabile in un termine non superiore a novanta giorni.". »

5.100 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. -1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) Al primo comma, le parole: 'o immobili' sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: 'Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro';

c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 'Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione di tre mesi fino a due anni e della multa fino a 10000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio."»

5.1

VALDITARA, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;

            b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "se il fatto è commesso su immobili, o su cose di interesse storico o artistico, ovvero sui mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da un mese fino ad un anno e della multa fino ad euro 1.032 e si procede d'ufficio.";

            c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nei casi di recidiva, per le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione tre mesi fino a due anni e della multa fino ad euro 10.000.".

        2. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il numero: "639", sono inserite le seguenti parole: " primo comma".

        3. Chiunque venda bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.»

5.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – 1. All'articolo 639 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso:

            1) su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate;

            2) su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;

            3) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;

            4) su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano;

        si applica la pena della reclusione fino a 1 anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio"».

  

5.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500».

  

5.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

Dopo l'articolo 34 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: "Art.34-bis (Decoro delle strade) Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento od in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000".».

 

Art.  7

7.1

FIORONI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.».

7.2

BOSCETTO

Sopprimere il comma 2.

7.3

FIORONI, MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.»

Art.  8

8.1

D'AMBROSIO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) Dopo l'articolo 610 è inserito il seguente:

        "Art. 610-bis. – (Impiego di minori nell'accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

        La pena è della reclusione fmo a due anni nei casi in cui la persona offesa ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni"» 

8.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso "art. 600-octies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

8.4

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», all'alinea, sostituire le parole: «di cui al primo comma dei» con le seguenti: «previsti dai».

8.5

MARITATI, ANNA MARIA SERAFINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

8.6

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "600-octies"».

8.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale dopo il n. 11-bis è aggiunto il seguente:

        "11-ter) l'aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado"».

8.0.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        "La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo a due terzi, se il fatto è commesso in presenza di un minore ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".»

8.0.2 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        "La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".»

8.0.3

MAURO, BRICOLO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in tema di risarcimento del danno a  favore del coniuge o convivente vittima del reato di violenza sessuale)

        1. All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserita la seguente modificazione:

        "1-bis. Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune.

        Il Giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna"».

8.0.4

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 609-ter, comma primo, del codice penale, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis) nei pressi di scuole per l'infanzia, istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,"».

8.0.4 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

        "5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa."».

8.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole "reclusione fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000";

            b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "4. La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato".».

8.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole "fino a tre anni" sono sostituit dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni".

        2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 380, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

                        "e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5) del codice penale, salvo che ricorra in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4) del codice penale";

            b) all'articolo 381, secondo comma, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

                        "f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo comma, del codice penale".».

8.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina)

        1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole "reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032 sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

            b) al terzo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000".

        2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole "reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000";

            b) al terzo comma, le parole "reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti parole: "reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000."».

8.0.7

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8, è inserito il seguente:

        "8-bis. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste all'articolo 625, primo comma, se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61, ovvero se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.7 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8), sono aggiunti i seguenti:

        "8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

        8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro."».

8.0.8

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 628, secondo comma, del codice penale dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, nei locali o nei pressi di istituti di credito, agenzie finanziarie, uffici postali, sportelli automatici adibiti all'erogazione di danaro, ovvero di luoghi destinati all'esercizio del culto religioso"».

8.0.8 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale dopo il n. 3) sono aggiunti i seguenti:

        "3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro."».

8.0.9

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma, dopo il n. 2 è aggiunto il seguente:

    "2-bis) se il fatto è commesso abusando delle condizioni di ridotta capacità della persona offesa in relazione all'età, ingenerando nella stessa il convincimento che la prestazione richiesta sia imposta, dovuta o comunque necessaria per la conservazione o il miglioramento delle proprie condizioni di vita individuali o sociali"».

8.0.9 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale)

        1. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente:

    "2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5)."».

8.0.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

                "e) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, quarto comma, delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3). 4). e 5);"».

8.0.11

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

        1.  L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 4. – 1. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o di istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto''».

8.0.11 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895)

        1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente:

        "La pena prevista dal primo comma è raddoppiata, se le armi sono utilizzate per commettere un reato:

1) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

2) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

3) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

        2. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La pena prevista dal primo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895."».

8.0.12

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

        1.L'articolo 4, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  è sostituito dal seguente:

        ''La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai commi precedenti sono usati al fine di compiere reati, ovvero nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia o istituti di istruzione e di formazione di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. L'aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso''.»

8.0.13

ANNA MARIA SERAFINI, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, INCOSTANTE, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela della salute del minore straniero)

        1. Dopo l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute) – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35, il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatri che a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"». 

8.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 605, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

            «Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena          della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle            circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni 14 o se il minore        sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a     quindici anni.

            Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti      dell'imputato che si adopera concretamente:

affinchè il minore riacquisti la propria libertà;

per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore».

            b) dopo l'articolo 574, è inserito il seguente:

            «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) - Salvo che il fatto    costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei      genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo            genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà             genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

            Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto   gli anni 14 e con il suo consenso si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre    anni.

            Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio     minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori»

 

 

Art.  9

9.1

CASSON, BIANCO, MARITATI, LIVI BACCI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, MICHELONI, CHIURAZZI

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

9.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

            1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

            2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

            3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

            4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

            5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

            6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo." »

9.6

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

alle forze dell'ordine)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine impegnate in operazioni e attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

        Conseguentemente, al comma 1 dell'aricolo. 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.7

CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per il finanziamento dei premi di produttività

alle forze dell'ordine)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ''Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine'', destinato a finanziare, con le risorse previste dall'articolo 20, i premi di produttività per le forze dell'ordine.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto delle risorse appositamente stanziate».

        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.8

CASSON, BIANCO, D'AMBROSIO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata)

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata», destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20 sopprimere le parole da: «destinati» sino a: «ed espulsione».

9.9

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dal comma primo dell'articolo 19 o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.10

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis.», sostituire il  comma 1 con il seguente:

        «Art. 12-bis. – (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi, quando l'ingresso non avvenga in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, o comunque per un giustificato motivo. In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «o vi soggiorni».

9.12

INCOSTANTE, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LATORRE, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire le parole: «in violazione delle» con le seguenti: «violando intenzionalmente le».

9.12a

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis» aggiungere infine il seguente periodo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni lo straniero che al momento dell'ingresso nel territorio nazionale risulti sprovvisto dei necessari titoli autorizzativi».

9.12b

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, capoverso, «Art. 12-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il respingimento esclude la sussistenza del reato».

9.13

CASSON, BIANCO, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sopprimere le parole da: «è obbligatorio» sino a: «del fatto e».

9.16

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Fermo quanto disposto dagli articoli 13, comma 2-bis e 19, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, quando non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, può sostituire la pena con la misura dell'espulsione con divieto di reingresso nel territorio dello Stato, per un periodo compreso tra cinque e dieci anni.

        3-bis. L'espulsione di cui al comma 3 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

        3-ter. Se lo straniero espulso a norma del comma 3 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 3, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente».

9.18

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In attesa della ridefinizione per il 2009-2011 dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, i contratti con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati.».

9.19

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.».

9.20

SAIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ridefiniti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro-die e pro-capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati».

9.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, le parole: ''anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia''; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che l'associazione di cui al periodo precedente attraverso la sua operatività è in grado di stabilire con il detenuto'';

            b) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia sentiti sempre il procuratore distrettuale ed il procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione della polizia penitenziaria; i provvedimenti medesimi hanno vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due, salvo che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può considerarsi elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione»;

            c) Il comma 2-ter è abrogato;

            d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'alinea, alle parole: ''la sospensione'' sono preposte le seguenti: ''i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria''. Nel primo periodo le parole: ''può comportare'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevede'';

        2) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo periodo, le parole: ''in numero non inferiore a uno e non superiore a due'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel numero di uno'';

            b) nel terzo periodo le parole: ''i colloqui possono essere'', sono sostituite dalle seguenti: ''i colloqui vengono'' e alle parole: ''può essere autorizzato'' sono preposte le seguenti: ''solo per coloro che non effettuano colloqui'';

            c) al terzo periodo, dopo le parole: ''sottoposto, comunque, a registrazione.», sono inserite le seguenti: ''I colloqui sono comunque videoregistrati'';

            d) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''non si applicano ai colloqui con i difensori'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari'';

        3) nella lettera f) le parole: ''cinque persone'' sono sostituite dalle seguenti: ''quattro persone'' e le parole: ''quattro ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''due ore»; dopo le parole: ''dell'articolo 10'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

            e) al comma 2-quinquies il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2 determinato ai sensi del comma 2; l'ultimo periodo è soppresso'';

            f) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) nel primo periodo, le parole «articoli 666 e 667'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 127'' e le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la partecipazione del detenuto all'udienza sin applicano le norme sulle videoconferenze previste dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni'';

        2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''il detenuto, l'internato o il difensore, il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge'';

        3) Gli ultimi due periodi sono soppressi».

9.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 9-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici

e nell'ambito del sistema degli appalti)

        1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

            a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

            b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

        2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

        3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

        4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

        5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

        6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

        7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

        8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

        9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

        10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

        11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

        12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto».

           13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in  euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma  "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

9.0.4

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        Dopo l'articolo 385 del codice penale, è inserito il seguente:

        ''Art. 385-bis. – Lo straniero che rientra illegalmente nel territorio dello Stato a seguito dell'esecuzione della pena dell'espulsione è punito con la reclusione da 5 a 7 anni''».

9.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

        « Art.72-bis. - (Revoca dell'ordinanza di sospensione dell'imputato espulso). – 1. Il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato in stato di libertà che sia stato espulso in esecuzione di sentenza di condanna irrevocabile. La sospensione è revocata ove si accerti l'avvenuto reingresso illegale, anche temporaneo, nel territorio dello Stato Ovvero sia emessa ordinanza di custodia cautelare.

        2. Per reati relativi ai procedimenti in corso, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito all'imputato di richiedere anche in grado di appello l'applicazione della pena dell'espulsione alle condizioni di cui all'articolo 444''».

9.0.6

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DELOGU, DE ECCHER, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, FLUTTERO, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale, è inserito il seguente:

        ''Art. 495-quater. – Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato senza essere munito di un valido documento di identità ovvero che essendone in possesso lo sopprime, lo distrugge, lo disperde, lo altera in tutto o in parte o si rifiuta di esibirlo a richiesta dell'autorità di polizia, è punito con la reclusione da uno a quattro anni''».

9.0.7

Il Governo

Dopo l'articolo inserire  il seguente:

«Art. 9-bis.

(Poteri di accesso ad accertamento del prefetto)

        1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ''Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia'' sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata'';

            b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003.

        2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro per lo sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1''».

9.0.8

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982 n. 726)

        1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ulteriormente integrato dalla legge 15 novembre 1988 n. 486 sostituire le parole: ''banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria'' con le seguenti: ''e i soggetti, di cui al Capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231''».

Art.  10

10.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 10 - (Modifiche all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575) - 1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".». 

10.2

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

        «1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, ''Disposizioni contro la mafia'' è modificata come segue: ''Disposizioni contro le organizzazioni criminali di stampo mafioso, anche straniere''».

10.2 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

        «1-bis. La rubrica della legge 31 maggio 1965, n. 575, ''Disposizioni contro la mafia'' è modificata come segue: ''Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere''».

10.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale

in tema di misure cautelari personali)

        1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ''all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale''».

10.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale

in tema di misure cautelari personali)

        1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: ''all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale''».

10.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

        All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: '' sottrarsi ai controlli di polizia,'' sono inserite le seguenti: ''armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti comunque denominati in grado di emettere scariche elettriche, tra i quali gli storditori, ovvero di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,''».

10.0.3

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Alla legge 31 maggio 1965 n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma dell'articolo 2-bis, dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'', sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

            b) al secondo comma dell'articolo 2-ter: dopo le parole: ''Il procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

            c) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: ''del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1'';

            d) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1»;

            e) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: ''su richiesta del procuratore della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''di cui all'articolo 2, comma 1».

10.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono soppresse le parole: "con la notificazione della proposta";

2. All'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

   ",    il direttore della Direzione investigativa antimafia";

b) al comma 6, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica", sono inserite le seguenti:

   ",    il direttore della Direzione investigativa antimafia".».

 

  

Art.  11

11.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

        1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i singoli beni immobili utilizzati da tali Enti per fini istituzionali o sociali, anche se costituenti il patrimonio di una azienda definitivamente confiscata alla criminalità organizzata.

        2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore della unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575».

11.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

        1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Prefetto trasferisce al patrimonio del Comune, della Provincia e della Regione, i signoli beni immobili rispettivamente utilizzati da tali enti per fini istituzionali o sociali, oggetto di confisca disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

        2. Il Prefetto, a fronte del pagamento di eventuali rate di mutuo gravanti sui singoli immobili inclusi nel patrimonio aziendale aziendale, ne determina gli oneri a carico di ogni singolo cespite in proporzione al valore dell'unità immobiliare da trasferire e delle rate di mutuo residue.

        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo istituito presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575.».

11.0.2

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole ''per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato'' sono sostituite dalla seguenti ''per un valore equivalente alla sproporzione accertata''».

11.0.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Il comma 2-ter dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente: "2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona."».

11.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, convertito, con modificazioni

dalla legge 18 maggio 1978, n. 191)

        1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.'';

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notatile alla comunicazione provvede il notaio.'';

            c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-''bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da ... mesi a ... anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di prevenzione clandestina.''».

Art.  12

12.100

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

12.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo la parola «disgiuntamente» aggiungere le seguenti: «nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 anche in assenza dell'attualità della pericolosità sociale»;

            b) al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o».

12.3 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

            "al secondo periodo dopo le parole «in caso di morte del soggetto» aggiungere la parola «proponendo o»". 

12.0.1

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ''appositi registri'' sono inserite le seguenti: '', anche informatici,'', nonché dopo le parole ''procedimenti di prevenzione.'' è inserito il seguente alinea ''Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Dia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale loro spettante''». 

Art.  13

13.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Sequestri)

 

1. L'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) - Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "Art. 2-quater. - Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il sequestro preventivo.".».

  

13.100 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Sequestri)

 

Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) - Il sequestro preventivo è eseguito:

            a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

            b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

            c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

            d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

            e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210".

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.".

 

b) Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

"Art. 104 (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo) - Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede" .». 

13.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2004,  n. 163)

        1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario». 

13.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il  seguente:

«Art. 13-bis

(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)

 

All'articolo 2-septies della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

            "Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.

            Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

            Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore della norma sono sospese in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine.

All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di  beni del genere di quelli sequestrati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari".

L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

            Con il decreto legislativo sono definiti:

            a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

            b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

            c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

            d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio d'amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

4.         Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5.         Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

6.         All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono inserite: "ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento".

7.         Al primo comma dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "delle somme iscritte al ruolo." sono aggiunte le seguenti: "La presente norma non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 marzo 1965, n. 575"».

Art.  14

14.100

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".». 

14.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile2006, n.163)

All'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti ala autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre ani antecedenti alla publicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio».

14.0.1 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 38, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile2006, n.163)

All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

'm-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti ala autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre ani antecedenti alla publicazione del bando. All'uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica la avvenuta richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario' ".».

 

  

Art.  15

15.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

        1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:

        «Art. 2-decies. – (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). – 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

        2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

        3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare a conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»;

            b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:

        «Art. 2-undecies. – (Destinazione delle somme e dei beni immobili). – 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

            a) le somme di denaro confiscate;

            b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

        2. I beni immobili sono:

            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

            b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

        3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

            a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

            b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

            c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

        4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

        5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

            a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

            b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

            c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

            d) risanamento di quartieri urbani degradati;

            e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

            f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

            g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

            h) all'informatizzazione del processo.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

        7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

        8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

        9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

        10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

        11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.»;

            c) all'articolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» con le seguenti: «all'Agenzia del Demanio»;

            d) all'articolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le seguenti: «ufficio dell'Agenzia del Demanio».

15.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è così sostituito:

1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.» 

15.2

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)

        1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione».

15.3

GHEDINI, LUMIA, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-sexies, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e dal Regolamento di cui al comma 1-octies.

        1-ter. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 1-septies.

        1-quater. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100% dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

        1-quinquies. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 1-ter, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti Partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

        1-sexies. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        1-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 1-octies.

        1-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis é pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        1-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-octies, valutati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.1

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina

in materia di misure di prevenzione)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 15-ter, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:

            a) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;

            b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''Agenzia nazionale'';

            c) l'istituzione, presso ciascuna prefettura ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata ''agenzia Provinciale'', presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia Provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, ciascuna agenzia provinciale può ricorrere a personale dell'Agenzia del demanio ovvero di altre amministrazioni pubbliche;

            d) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie Provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;

            e) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:

                1) osservazione e analisi in merito alle attività è ai beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

                2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

                3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

                4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

                5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

                6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

Art. 15-ter.

(Principi e criteri direttivi)

        1. I decreti legislativi concernenti la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, adottati ai sensi dell'articolo 15-bis, si ispirano ai seguenti Principi e criteri direttivi:

                a) la custodia, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali sono affidate all'agenzia provinciale la quale, per l'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge, si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti di comprovata capacità tecnica di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che, ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene;

            b) l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

            c) l'agenzia Provinciale invia all'Agenzia nazionale una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, nonchè sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

                d) l'Agenzia Provinciale, anche attraverso apposite deleghe agli amministratori giudiziari:

                1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali;

                2) provvede alle attività relative ai compiti di cui al numero 1) anche mediante gli amministratori dei beni indicati dall'autorità giudiziaria;

                3) formula proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria procedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale; successivamente al sequestro, le relazioni degli amministratori giudiziari sono trasmesse anche al procuratore distrettuale antimafia;

                4) provvede agli adempi menti fiscali relativi ai beni sequestrati a organizzazioni criminali, compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

            e) l'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

                1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

                2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

                3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora inesegnite o non interamente esegnite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

                4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonchè di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

                5) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene sequestrato o confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

                6) ottenere, nel caso di sequestro o di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di Consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

                7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali, attivando procedure al fine di accertare che i beni aziendali sequestrati posti in fallimento non ritornino alle organizzazioni criminali o a loro prestanomi, attraverso la vendita degli stessi;

            f) per i beni sequestrati e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

            g) l'amministratore di cui alla lettera a) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei beni secondo le diretti ve dell'autorità giudiziaria procedente e fornisce i rendiconti della sua attività all'agenzia provinciale, che forma le proprie valutazioni e richieste all'autorità giudiziaria procedente; l'amministratore esprime la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva e può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera a);

            h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonchè per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in predednzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati ai soggetti previsti dagli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a sequestro o a confisca. Al fine dell'accesso al sistema creditizio, sono individuati adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti;

            i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

            l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

                1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

                2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

                3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

            m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 15-quater.

(Interventi correttivi)

        1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 15-bis, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e delle norme ad essa collegate, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, non che agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, prevedendo, in particolare:

                1) l'adozione dell'atto di assegnazione o destinazione da parte dell'agenzia provinciale;

                2) adeguale forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, la cui attuazione è demandata all'agenzia provinciale, la quale assicura la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti;

                3) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, ai soggetti di cui agli articoli 2-sexies, comma 3, e da 2-octies a 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene;

                4) l'individuazione, oltre ai soggetti previsti dall'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 3 l maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di altri soggetti cui assegnare i beni confiscati, comprendendo i soggetti del privato sociale e, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale;

                5) la competenza dell'agenzia provinciale a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione alloro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione, dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. È previsto, altresì, che avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

                6) il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tulela del compendio aziendale, che la decisione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità;

                7) la possibilità di distruggere o demolire i beni confiscati, secondo le procedure indicate nei decreti legislativi, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza e negli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso e previa valutazione dell'Agenzia nazionale che può disporre l'acquisizione e una diversa destinazione;

                8) ulteriori procedure sull'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio nonchè la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa decisione dell'agenzia provinciale;

            q) l'istituzione di un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori.

        Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonchè sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia a carico degli amministratori.

Art. 15-quinquies.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 15-bis a 15-quater, valutati complessivamente in euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2

LUMIA, CAROFIGLIO, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

        ''e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;'';

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate''.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.4

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione

dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base ''Oneri comuni di parte corrente'', istituita nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.5

VIZZINI, GASPARRI, BERSELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive'';

            b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

        ''2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione''».

15.0.6

DE SENA, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Registri dei procedimenti di prevenzione)

        1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 dopo le parole ''appositi registri'' inserire le seguenti '',anche informatici,'', e dopo le parole ''procedimenti di prevenzione.'' è inserito il seguente periodo: ''Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali e patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio degli accertamenti disposti ai fini dell'esercizio del potere di proposta di misura personale e patrimoniale.

        2. All'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale dopo la parola: ''accede'' sono inserite le seguenti: ''ad ogni atto d'indagine,'' e dopo le parole: ''notizie di reato'' sono inserite le seguenti: '', ad ogni altro registro tenuto secondo le vigenti prescrizioni''.».

15.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Gestione e destinazione di beni sottoposti a ipotesi particolari di sequestro o confisca)

        1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: " dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"

        2. Dopo l'articolo 104  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«104-bis. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo).

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo che precede.

2. Nel caso previsto al comma 1, per l'amministrazione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 2-septies e 2-octies della citata legge 31 marzo 1965, n. 575, in quanto compatibili.».

15.0.100 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

        1. All'art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalle legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: " dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni"». 

15.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "4-bis", sono inserite le seguenti: "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso";

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis."

d) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

"2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";

e) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis  o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Nazionale Antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo";

f) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

"2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".»

 

Art. 15-ter

(Modifiche al codice penale)

 

1. Al codice penale, dopo l'articolo 391, è inserito il seguente:

«Articolo 391-bis(Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario).

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione alle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

  

15.0.2000

VIZZINI, BERSELLI, CASSON, LUMIA, FINOCCHIARO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 15-bis

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia", sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "4-bis", sono inserite le seguenti: "o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso";

c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis."

d) Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in senso all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.";

e) il comma 2-ter è abrogato;

f) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

            '1) all'alinea, alle parole: "la sospensione" sono preposte le seguenti: "i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria". Nel primo periodo le parole: "può comportare" sono sostituite dalle seguenti: "prevede";

            2) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "in numero non inferiore a uno e non superiore a due" sono sostituite dalle seguenti:"nel numero di uno";

b) nel terzo periodo le parole:"i colloqui possono essere", sono sostituite dalle seguenti:"i colloqui vengono" e alle parole:"può essere autorizzato" sono preposte le seguenti:"solo per coloro che non effettuano colloqui";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "sottoposto, comunque, a registrazione.", sono inserite le seguenti:"I colloqui sono comunque videoregistrati";

d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "non si applicano ai colloqui con i difensori" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari";

            3) nella lettera f) le parole:"cinque persone" sono sostituite dalle seguenti:" quattro persone" e le parole: "quattro ore" sono sostituire dalle seguenti:"due ore"; dopo le parole:"dell'articolo 10" sono aggiunte, in fine, le seguenti:"saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi";

g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

"2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento";

e) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

"2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia. Il Procuratore Nazionale Antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo";

f) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:

"2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Articolo 15-ter

(Modifiche al codice penale)

 

Al codice penale, dopo l'articolo 391, è inserito il seguente:

"Articolo 391-bis(Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario).

Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni".»

  

Art.  16

16.1

LAURO

Sopprimere l'articolo.

16.2

PISTORIO

Sopprimere l'articolo.

16.3

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

16.4

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

        «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali». 

16.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'iscrizione anagrafica è subordinata» con le seguenti: «L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

        «a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.». 

16.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

Art.  17

17.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Attività di trasferimendo di fondi "Money transfer")

 

        1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

17.100/1

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 17.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «2. Le disposizioni di cui al comma precedente acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 17. - (Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). – 1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria».

        2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: ''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;

            b) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».

17.4

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1 sostituire il capoverso «5-bis»,  con il seguente:

        «5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1º gennaio 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca della autorizzazione».

17.5

MAURO MARIA MARINO

Al comma 1 sostituire il capoverso: «5-bis», ivi richiamato, con il seguente:

        «5-bis. Fermo restando l'obbligo per ogni trasferimento di denaro di riportare gli estremi del documento di identità del richiedente, a partire dalla data del 1º giugno 2009, chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.6

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «ad acquisire» sino a: «a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza» con le seguenti: «ad effettuare, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni operazione che sia stata ordinata da persona che non abbia esibito, ai fini della propria identificazione carta d'identità italiana o di uno dei paesi dell'unione europea, passaporto italiano o di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero permesso di soggiorno italiano, trasmettendo in via telematica i dati della transazione, comprensivi dei riferimenti anagrafici del richiedente, della tipologia e degli estremi del documento d'identità esibito».

17.7

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «5-bis», sopprimere il secondo periodo e sostituire il terzo periodo con il seguente: «La copia del suddetto documento, comunque deve essere registrato, conservato e reso disponibile a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza».

17.8

LAURO

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il  seguente:

        «5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione.

        Le copie dei documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione».

17.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso "5-bis" sostituire le parole: «il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente» con le seguenti: «il servizio non può essere erogato.» e, le parole: «tale disposizione» con le seguenti: «tali disposizioni».

17.10

INCOSTANTE, MARITATI, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicabilità della sanzione amministrative pecuniaria prevista dall'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

17.11

MARITATI

Al comma 1, capoverso: «5-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

17.15

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

        «1-bis. La disposizione del comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotta dal comma 1 del presente articolo, ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». 

17.16

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

        «1-bis. L'autorità di pubblica sicurezza effettua un monitoraggio complessivo sulle segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1, inviando con cadenza semestrale i risultati di tale attività di controllo alla Direzionale nazionale antimafia».

17.0.2

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. All'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dei relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo''».

17.0.3

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''ai sensi degli articoli 7, comma 2,'' sono inserite le parole: ''37, commi 7 e 8''».

17.0.4

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogata la lettera d).

17.0.5

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. Alla UIF ed al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262''».

17.0.6

CASSON, BIANCO, MARITATI, CAROFIGLIO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio)

        1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri''.

            b) all'articolo 55, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        ''6-bis: Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'art. 18, lettera e) si applica la sanzione di cui al comma 6''».

17.0.7

INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

        1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, dopo le parole: ''o di contrabbando'', sono inserite le seguenti: '', nonché di esibizioni di documenti al fine di erogare o usufruire di servizi volti al trasferimento di danaro''».

17.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        All'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero, tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2''».

17.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        All'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo:

        ''All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 provvedono la Guardia di Finanza e la DIA – ai sensi dell'articolo 60, comma 1 – al termine dell'approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo modalità stabilite d'intesa con la UIF''».

17.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

        All'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi i commi 1 e 4».

Art.  18

18.1

GERMONTANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

        «0a) All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: ''Per soggiorni inferiori ai tre mesi, contestualmente al visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane consegneranno al cittadino straniero una copia cartacea del visto di ingresso.

        La predetta copia dovrà essere riconsegnata dal cittadino straniero alla autorità diplomatica o consolare italiana che ha emesso il visto di ingresso entro quindici giorni dal suo rientro nella Paese d'origine.

        In caso di non riconsegna della copia cartacea del visto di ingresso entro i termini previsti, l'autorità consolare italiana dovrà informare le competenti autorità di polizia italiane''».

18.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

            «0a) all'articolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ''o che risulti condannato, anche'' sono inserite le seguenti: ''anche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottata'';

                2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ''Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale''».

18.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ''ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno'' inserire le seguenti: ''oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati''».

18.4

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''».

18.5

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno».

18.5 (testo 2)

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca». 

18.6

BIANCO, CASSON, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

MARITATI, CASSON, BIANCO, LATORRE, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, GALPERTI, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        «4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

        5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

            b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        «14. II divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis.»;

                2) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio»;

            b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

        «5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni;

                3) Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

        «1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine»;

                4) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo nazionale rimpatri)

        1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel paese di origine, predisposti dal Ministero dell'interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

        2. Il Fondo è alimentato da:

            a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

        3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma 1, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

        4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

            a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

            b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'articolo 13.

        5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

        6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

18.8

CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di trenta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a nove mesi».

18.9

CAROFIGLIO, MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO

Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: «difficoltà», le seguenti: «, nonostante il diligente espletamento, da parte delle autorità competenti, delle operazioni a tal fine necessarie».

18.10

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Decorso il suddetto termine,» fino alla fine.

18.11

PISTORIO

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5,sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con i seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità e il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito false dichiarazioni al riguardo, entro il sessantesimo giorno, il questore può chiedere al giudice il trattenimento per un periodo non superiore di altri due mesi, durante il qnale al soggetto trattenuto può essere rilasciato un permesso di soggiorno lavorativo temporaneo in presenza di un regolare contratto di lavoro.

        Il permesso temporaneo è legato temporalmente al periodo del contratto di lavoro ed è prorogabile, senza soluzione di continuità, in presenza di nuovo contratto di lavoro o del rinnovo di quello già sottoscritto».

18.12

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5,  sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.13

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «decorso» fino a: «identificazione» con le seguenti: «Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia dichiarato le proprie generalità ed il paese di cui è cittadino, oppure abbia fornito dichiarazioni false al riguardo».

18.15

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

18.16

ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, INCOSTANTE, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, CHIURAZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

18.17

LAURO, FAZZONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione dello straniero, viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BIANCO, LATORRE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi», aggiungere, in fine, le seguenti: «Qualora risulti accertata, al termine del periodo di trattenimento, l'impossibilità di effettuare l'espulsione, allo straniero viene rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo e rinnovabile con autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa».

18.20

ADAMO, MARITATI, BIANCO, CASSON, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando risulta, anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente, che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di esecuzione dell'espulsione, anche per l'impossibilità di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, ovvero per l'impossibilità di acquisire i documenti per il viaggio, la persona interessata è immediatamente liberata».

18.21

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

        «2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

        ''5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

        5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

        5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

        5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto''».

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati''.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ''ai minori stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela''».

18.23

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        ''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

            b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

            b-quater) dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione dei flussi migratori)

        1. È istituito, presso il Ministero degli esteri, un Fondo per la prevenzione dei flussi migratori, finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo locale nei Paesi che hanno stipulato o intendono stipulare con lo Stato italiano Accordi bilaterali per la gestione dei flussi migratori.

        2. Al Fondo confluisce, ordinariamente, la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione delle tasse di cui all'articolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter. La quota residua del gettito di cui sopra è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di copertura delle spese di istruttoria per le attività inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità di riscossione e di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter e 30, comma 1-ter.».

18.23 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        ''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

            b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.'';

            b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere precedenti, è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.» 

18.24

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,''».

18.25

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 29 il comma 8 è sostituito dal seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta''».

18.26

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il ricongiungimento può essere richiesto nei confronti di un solo coniuge, ancorché la legge del paese di provenienza dello straniero riconosca giuridicamente la poligamia''».

18.26 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei famigliari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il famigliare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

            b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

            "5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter"».

18.27

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''».

18.27 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) l'articolo 6, comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''». 

18.28

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: ''né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,'', inserire le seguenti: ''che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,''».

18.29

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero'' sono inserite le seguenti: ''anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo'';

            b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ''Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.''».

18.30

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito con il seguente:

        ''5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.''».

18.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero)

        1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni''.

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.''».

18.0.3

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante ''Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri'', sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 5, comma 5-bis, primo periodo è sostituito dal seguente: ''In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno'';

            b) l'articolo 9, comma 4 è sostituito dal seguente: ''Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica''».

18.0.4

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sopprimere le seguenti parole: ''o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente''».

18.0.5

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono sostituiti dal seguente:

        ''2-bis. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora è iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno''».

18.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. 1. E' comunque istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.". ». 

18.0.6

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: ''ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni».

        2. All'articolo 7, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In caso di mancata presentazione del rinnovato titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo e della dichiarazione di dimora abituale entro il termine di cui al presente comma, l'ufficio di anagrafe, previo invito ad adempiere, avvia la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità''».

  

18.0.6 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: " trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".». 

18.0.7

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso

di soggiorno)

        Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis.

(Accordo di integrazione)

        1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a Partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

        2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) è attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:

            1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;

                2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui ai decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;

                3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;

            b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:

                1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;

                2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;

                3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;

            c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lettera a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:

                1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;

                2) illeciti amministrativi;

                3) illeciti tributari;

            d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili;

            e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lettera c) comportino l'azzeramento dei crediti, è disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

            f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente è annotato sul permesso di soggiorno elettronico.

        3. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

        4. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per l'assegnazione, l'incremento e la decurtazione dei crediti di cui all'Accordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al comma 2, lettera c).

        5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lettera a), punto 1), nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lettera b), punto 2).

        6. Allo svolgimento delle attività connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dell'Accordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte all'espletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

18.0.7 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso

di soggiorno)

        Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: "Art. 4-bis.- (Accordo di integrazione) - 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

        2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. 

18.0.7 (testo 3)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'art. 18-bis, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Accordo di integrazione). 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". 

18.0.8

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI, ALBERTO FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: ''Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente''.

        2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

        3. Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

18.0.9

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'intero di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»)

        1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuata nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

        3 La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2010.

        4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'art. 9 della legge 1º aprile 1981 n. 121.

        5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.

        6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.

        7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:

            a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;

            b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;

            c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;

            d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto 5 agosto 2008 del Ministro dell'interno e la legge 24 luglio 2008 n. 125 ''misure urgenti in materia di sicurezza pubblica''»;

        6. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati».

18.0.10

BODEGA, ALBERTO FILIPPI, MERCATALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:

        ''Art. 14-bis - (Disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). – 1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

        2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole ''1,5 grammi per litro'' sono aggiunte le seguenti ''o dalle ore 02.00 alle ore 08.00'' superiore a 0 grammi per litro.

        3. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

            a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;

            b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

            c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

        4. I titolari dei luoghi di cui al comma l promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il ''guidatore designato'', il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

        5. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole ''L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici'' sono sostituite dalle seguenti: ''Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto''.

        6. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

        7. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma 1 dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

        8. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

        9. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

        10. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

        11. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.''.

        12. Al comma 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: ''Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza''.

        2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'Interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

18.0.11

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta delle popolazioni nomadi solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento».

18.0.12

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Le Regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa indizione, da parte del Comune territorialmente competente, secondo le disposizioni del relativo statuto, di apposito referendum popolare, che si esprima in senso favorevole all'intervento edificativo».

18.0.13

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

        1. Gli Enti locali sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, nonché di associazioni tra cittadini, con funzioni ausiliarie di sorveglianza dei luoghi pubblici, al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno o disagio alla sicurezza urbana e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio».

18.0.13 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)

        1. Gli Enti locali, previo parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale ovvero alle forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio». 

18.0.14

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''sufficienti elementi per ritenerne la falsità'', inserire le seguenti: ''ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti'';

            b) le parole: ''non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore'' sono sostituite con le seguenti: ''non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore''».

18.0.15

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. All'articolo 6, comma 4 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: ''preventivamente''».

18.0.16

BRICOLO, STIFFONI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Le spese sostenute dai Comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumentazioni e dispositivi di videosorveglianza, sia all'incremento di risorse umane sono escluse dal computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

18.0.17

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)

        1. Ai fini della prevenzione della criminalità e per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

        2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

        3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

        4. È ammessa un'ulteriore proroga dei tempi di conservazione, previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un apposito regolamento, nel quale siano previste misure idonee ed appropriate per un uso corretto dei dati, delle informazioni e delle immagini con la creazione di un'archivio e l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni, nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

18.0.17 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali)

        1. Per la tutela della sicurezza urbana, gli Enti locali possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

        2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

        3. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare i quattordici giorni.

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176».

Art.  19

19.1

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

        1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida''.

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida''.

            c) il comma 3 è soppresso.

19.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Quando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e 187, non è possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento dell'accertamento del reato''».

19.2 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti dall'epoca di accertamento del reato"». 

19.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

''Art. 219-bis.

(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

        1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 commi 1-bis ed 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

        2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

        3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128 commi 1-ter e 2''».

19.100

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera a). 

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a),  sopprimere le parole: «, nonché della disciplina» fino alla fine del periodo.

19.200

Il Governo

Sopprimere il comma 2. 

19.5

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

        «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.5 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

        «4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213».

19.6

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

            c-bis) al Ministero dell'interno, ''missione ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b), e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;

            c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

            b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;

            c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        ''4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno''».

19.7

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

        1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

        2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

        3. In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si trova non può essere riconsegnato all'avente diritto, l'autorità competente ne dispone la restituzione per equivalente.

        4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.7 (testo 2)

BOSCETTO, MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)

        1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

        2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

        3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registrati».

19.9

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 224-bis del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

Art. 224-ter.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)

        1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

        2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

        3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

        4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

        5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

        6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».

19.0.1

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

        1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        ''Si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni se il fatto di cui al comma precedente è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''».

19.0.2

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

        1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''Si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.''».

19.0.3

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-quinquies.

        1. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

        ''Se dal fatto di cui al prima comma deriva una lesione personale si applica la pena della reclusione da cinque a sette anni.''».

19.0.4

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art.19-septies.

        1. Dopo l'articolo 337-bis del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 337-ter.

(Computo delle circostanze)

        1. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 336, terzo comma, ovvero quelle di cui all'articolo 337, secondo e terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.''».

19.0.5

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-sexies.

        1. Dopo l'articolo 340 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 341.

(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

        Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

        La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, o con altre forme di comunicazione.

        Si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia.

        Si procede in ogni caso d'ufficio.''».

19.0.6

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

    –''603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

        b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro''.

    –''603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento''.

        2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        ''12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori'';

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        ''12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato''.

        3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ''sicurezza sul lavoro'', sono inserite le seguenti: '', nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice'' e, al secondo periodo, le parole: ''condanna per il delitto'' sono sostituite dalle seguenti: ''condanna per i delitti''.

        5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 20 febbraio 1958, n. 75,'' sono inserite le seguenti: ''603-bis, terzo comma, del codice penale''.

        6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

19.0.7

SALTAMARTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ANGELIS, DELOGU, DE ECCHER, FLUTTERO, SCOTTI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, VICARI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All'articolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché del Corpo forestale dello Stato limitatamente agli illeciti penali ambientali.''».

19.0.8

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455''».

19.0.9

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno''».

19.0.10

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

            b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di anni o materie esplodenti»;

            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumenta'';

        d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

        3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

            e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

            f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

        4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni''».

19.0.10 (testo 2)

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

            b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di anni o materie esplodenti»;

            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumenta'';

        d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

        3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

            e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

            f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

        4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni''». 

19.0.11

D'AMBROSIO, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

        1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

        ''Art. 4-bis. - (Circostanze attenuanti). – 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, del codice penale, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

19.0.12

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica alla legge 11 agosto 2003, n 228)

        1. Dopo l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è inserito il seguente:

        ''Art. 10-bis 1. Per i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, comma 6 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti''»

19.0.13

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata)

        1. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: ''Art. 24-ter. – (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

        2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, avvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n.  5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

        3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

        4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3''».

19.0.14

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998 n. 431)

        1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n.  431, in fine, aggiungere la seguente lettera:

        ''d) agli alloggi locali a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, con i quali gli aventi titolo stipulano contratti di locazione transitori abitativi o ad uso diverso, di durata pari al periodo di soggiorno autorizzato, regolati dal codice civile».

19.0.15

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        ''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale'';

            b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

            c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo».

19.0.16

CASSON, LUMIA, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

        1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''dell'ambiente'' sono inserite le seguenti: '', alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose'';

            b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 4, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze'' sono inserite le seguenti: ''e dell 'interno'';

                2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ''s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini'';

            c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            ''f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai lini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili'';

            f) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: ''passata in giudicato'' sono inserite le seguenti: ''per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché'';

            e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

            f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

            ''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o Parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

            e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti Con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento».

19.0.17

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''dell'ambiente'' sono inserite le seguenti: '', alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose'';

            b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: ''dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''dell'interno»;

            c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s-bis, è inserita la seguente:

        ''s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la colIaborazione alle relative indagini;'';

            d) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

        ''f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafioso, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad alta autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili;'';

            e) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole ''passata in giudicato'' sono inserite le seguenti: ''per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminaIe, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagIi atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, nonché'';

            f) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ''3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter''.;

            g) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        ''e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lugIio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori, indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.'';

            h) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        «e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, Con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.».

19.0.18

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''il Ministro di grazia e giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Ministro della giustizia'';

            b) al comma 2, le parole: ''al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-''bis,'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione'', e le parole: ''associazione criminale, terroristica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

            c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

            d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

            e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

            j) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

            g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

        2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        ''Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.''».

19.0.19

D'ALIA

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''il Ministro di grazia e giustizia'', sono sostituite dalle seguenti: ''il Ministro della giustizia'';

            b) al comma 2, le parole: ''al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-''bis,'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione'', e le parole: ''associazione criminale, terroristica o eversiva'', sono sostituite dalle seguenti: ''associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo'';

            c) il comma 2-bis è sostituito dai seguente:

        ''2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato dei Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno del reati di cui al comma 2, ovvero dei procuratore nazionale antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. II provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forze per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. II mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa'';

            d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: ''e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2'' sono soppresse;

            e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia'';

            f) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.'';

            g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.''.

        2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        ''Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.''».

19.0.20

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'interno e del procuratore nazionale antimafia, ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dal presente comma, il procuratore nazionale antimafia riceve periodicamente segnalazioni dai procuratori distrettuali antimafia ed assume le necessarie informazioni dalla Direzione nazionale antimafia, dagli organi di polizia centrali e da quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva''.

            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        ''2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti nell'ambito delle rispettive competenze il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale che procede alle indagini, la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ed il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e sono prorogabili per periodi successivi entro i medesimi limiti temporali, purché non risultino cessate in concreto le esigenze di prevenzione e venuto meno il concreto pericolo che il detenuto o l'internato mantenga contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il mero decorso del tempo non può essere valutato ai fini della dichiarazione di cessazione delle esigenze di prevenzione''.

            c) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modifiche:

        1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''a tal fine, i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui al presente articolo sono ristretti all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati ovvero, in mancanza o in caso di insufficienza di dette strutture, comunque all'interno di sezioni speciali degli ordinari istituti, e sono sempre custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria'';

        2) alla lettera f) le parole: ''cinque persone'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre persone'', le parole: ''quattro ore'' sono sostituite dalle seguenti: ''due ore''.

            d) al comma 2-sexies, le parole: ''entro dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni'';

            e) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente comma:

        ''2-septies. Quando il detenuto o l'internato stia scontando una pena relativa anche a delitti diversi da quelli dì cui all'articolo 4-bis, la completa espiazione della parte di pena relativa ai reati indicati nell'articolo 4-bis non comporta l'inapplicabilità del presente articolo in relazione alla residua parte di pena da scontare per delitti diversi, ove sussistano tutti gli altri presupposti di applicazione dei provvedimenti previsti dal presente articolo''».

19.0.21

CASSON, DE SENA, LUMIA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis)

        1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        ''Art. 41-ter. - (Elusione delle prescrizioni di cui all'articolo 41-bis) – 1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

        2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni''».

19.0.22

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

        1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.

        2. La scadenza dei termini, di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.22 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

        1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.

        2. E' riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2 e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma 2.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.23

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Applicabilità delle misure di prevenzione

nei confronti dei parcheggiatori abusivi)

        1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI'', è inserito il seguente periodo: ''Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità''».

19.0.24

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-octies.

        All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. L'analisi qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope presenti deve essere effettua con strumenti analitici conformi alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti. di concerto con il Ministro dell'interno e della salute.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con apparecchi di cui al comma 2-bis, presenti positività alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penale''.

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le spese per l'effettuazione degli accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario nazionale''.

            c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. Il Prefetto, sulla base dell'esito dell'accertamento compiuto con gli apparecchi di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. 

19.0.25

BONFRISCO, CARRARA, CASOLI, BIANCONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dispositivi di autodifesa)

        1. Al fine di pervenire alla armonizzazione della normativa nazionale con quella vigente negli altri paesi comunitari, il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, innocui e non invasivi per, la salute umana».

19.0.26

FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico).

        1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».

19.0.27

COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

        All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori'';

        1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo».

            b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: ''Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano».

19.0.28

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: ''devono interrompere'' fino a: ''alcolemico; inoltre'' sono soppresse.

19.0.29

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)

        1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

        2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

        3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

19.0.30

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

        1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: ''oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie'' sono inserite le seguenti: ''«, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare''».

19.0.31

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropri azione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale''»;

            b) all'articolo 22 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

        2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa'';

            c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente: ''3-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter''.

        2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle entrate».

19.0.32

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-decies.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

        2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ammontante a 1,5 milioni di curo, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.33

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-novies.

(Disposizioni relative al personale del Nucleo operativo di sicurezza NOCS)

        1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d'idoneità per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2009, con le stesse modalità, l'indennità supplementare mensile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Al restante personale del medesimo Nucleo, addetto a compiti di supporto e sanitari, la stessa indennità è corrisposta, con la medesima decorrenza, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma l, valutato in euro 596.000, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

19.0.34

GIULIANO, CORONELLA, SARRO, VETRELLA, COMPAGNA, SIBILIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

        2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola.

        3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

        4. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

        5. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

        6. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

        7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

        8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 

19.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

 (Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 143 del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 143

(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi  su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro 45 giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella prima giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è fissata dal prefetto con proprio decreto, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello. Qualora la giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1° agosto e il 15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141."».

  

19.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

 (Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria".

2. Al comma 3 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria"»

 

 

  

Art.  20

20.0.1

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: ''ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive o da persona travisata o da più persone riunite''».

20.0.1 (testo 2)

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

        1. All'articolo 585, primo comma, del codice penale dopo le parole: "dall'articolo 577", sono aggiunte le seguenti: "ed è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da persona travisata o da più persone riunite"».

 

       .