PRINCIPALI EMENDAMENTI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733) APPROVATI IN COMMISSIONE AL SENATO

 

1.7 (testo 2)

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        1-bis. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonch all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".

 

3.8 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.

        2-ter. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 2-bis attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libert civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea..

 

3.10

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 5", dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:

       "Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge"..

 

3.0.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

        1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano".

 

8.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 605, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

            Se il fatto di cui al primo comma commesso in danno di un minore, si applica la pena          della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto commesso in presenza di taluna delle            circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni 14 o se il minore        sequestrato condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a     quindici anni.

            Le pene previste dal terzo comma sono altres diminuite fino alla met nei confronti      dell'imputato che si adopera concretamente:

affinch il minore riacquisti la propria libert;

per evitare che l'attivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorit di polizia o l'autorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o pi autori di reati;

per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

            b) dopo l'articolo 574, inserito il seguente:

            Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero) - Salvo che il fatto    costituisca pi grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potest dei      genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volont del medesimo            genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potest             genitoriale, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

            Se il fatto di cui al primo comma commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto   gli anni 14 e con il suo consenso si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre    anni.

            Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio     minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potest dei genitori

 

9.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 10, inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

            1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

            2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

            3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

            4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

            5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

            6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo."

 

 

16.4 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: L'iscrizione anagrafica subordinata con le seguenti: L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) sostituita dalla seguente:

        a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer.. 

 

16.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facolt di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

 

17.100

VIZZINI, BERSELLI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 17.

(Attivit di trasferimendo di fondi "Money transfer")

 

        1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivit finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione un cittadino extracomunitario. Il documento conservato con le modalit previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano (entro dodici ore) apposita segnalazione all'autorit locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivit finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

17.100/1

MARITATI, BIANCO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, CASSON, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, D'AMBROSIO, LATORRE, ADAMO, CHIURAZZI

All'emendamento 17.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

18.2

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguentea lettera:

            0a) all'articolo 4, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ''o che risulti condannato, anche'' sono inserite le seguenti: ''anche con sentenza non defInitiva, compresa quella adottata'';

                2) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: ''Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifIcazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale''.

 

18.3

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            a-bis) all'articolo 5, comma 8-bis dopo le parole: ''ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno'' inserire le seguenti: ''oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati''.

 

18.4

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''.

 

18.5 (testo 2)

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 aggiunto il seguente:

        2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, universit e ricerca. 

 

18.21

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) sostituito dal seguente:

        2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

        ''5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonch, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.

        5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

        5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

        5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto''.

 

18.22

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati''.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ''ai minori stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela''.

 

18.23 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:

        ''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.'';

            b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:

        ''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.'';

            b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere precedenti, attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libert civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea. 

 

18.24

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,''.

 

18.25

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 29 il comma 8 sostituito dal seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta''.

 

18.26 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:

        ''1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei famigliari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il famigliare di cui si chiede il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

            b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:

            "5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter".

 

18.27 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) l'articolo 6, comma 3 sostituito dal seguente:

        ''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''. 

 

18.28

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: ''n le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,'', inserire le seguenti: ''che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,''.

 

18.29

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 26, comma 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero'' sono inserite le seguenti: ''anche se per motivi diversi dal lavoro autonomo'';

            b) alla fine, aggiungere il seguente periodo: ''Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, e all'articolo 14.''.

 

18.30

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 29, il comma 5 sostituito con il seguente:

        ''5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.''.

 

18.0.5 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 aggiunto il seguente:

        "3-bis. 1. E' comunque istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit di funzionamento del registro di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.". . 

 

18.0.6 (testo 2)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

        1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: " trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".. 

 

18.0.7 (testo 3)

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'art. 18-bis, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: "Art. 4-bis (Accordo di integrazione). 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". 

 

18.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

19.0.10 (testo 2)

DELLA MONICA, VITTORIA FRANCO, ANNA MARIA SERAFINI, INCOSTANTE, BIANCO, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, CASSON, GALPERTI, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 sostituito dal seguente:

        1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato Ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;

            b) il comma 3 sostituito dal seguente:

        ''3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

            b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di anni o materie esplodenti;

            c) il comma 3-bis sostituito dal seguente:

        3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista aumenta'';

        d) il comma 3-ter sostituito dal seguente:

        3-ter. La pena detentiva aumentata da un terzo alla met e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;

            e) il comma 4 sostituito dal seguente:

        ''4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio l'arresto in flagranza;

            f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

        4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti''.

Art. 19-ter.

(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonch dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni''.