(Sergio Briguglio 7/11/2008)

 

PRINCIPALI EMENDAMENTI AL DDL SICUREZZA (A.S. 733) APPROVATI IN COMMISSIONE AL SENATO

 

 

3.0.4 (testo 2) [1]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

        1. All'articolo 116, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante l'approvazione del testo del codice civile, sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonch un documento attestante la regolarit del soggiorno nel territorio italiano".

 

9.100[2]

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l'articolo 10, inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

            1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonch di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

            2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

            3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

            4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente all'accertamento del reato.

            5. Il giudice acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

            6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sentenza di condanna per un reato non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis ovvero sentenza di condanna per un reato non colposo."

 

 

16.4 (testo 2)[3]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, sostituire le parole: L'iscrizione anagrafica subordinata con le seguenti: L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate.

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis. All'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lett. a) sostituita dalla seguente:

        a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonch di idoneit abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer.. 

 

18.4[4]

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            a-bis) all'articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 6.''.

 

18.5 (testo 2)[5]

BRICOLO, ALBERTO FILIPPI, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo lo lettera a) inserire la seguente:

            a-bis) all'articolo 9 dopo il comma 2 aggiunto il seguente:

        2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, universit e ricerca. 

 

18.21[6]

Il Governo

Al comma 1, capoverso, lettera b), il numero 2) sostituito dal seguente:

        2) sostituire i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, con i seguenti:

        ''5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore pu essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonch, per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato di provenienza.

        5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione stata disposta perch il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno stata rifiutata, ovvero se lo straniero si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trova in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonch, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

        5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

        5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto''.

 

18.22[7]

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        b-bis) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) al comma l, sostituire le parole: ''e ai minori comunque affidati'' con le seguenti: ''e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati''.

        2) al comma 1-bis, dopo le parole: ''ai minori stranieri non accompagnati'', inserire le seguenti: '', affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela''.

 

18.23 (testo 2)[8]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis aggiunto il seguente:

        ''2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.'';

            b-ter) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis aggiunto il seguente:

        ''1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo fissato in 200 euro.'';

            b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere precedenti, attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la met al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libert civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea. 

 

18.24[9]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 6, comma 2, le parole: ''e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35,''.

 

18.25[10]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 29 il comma 8 sostituito dal seguente: ''Il nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta''.

 

18.26 (testo 2)[11]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis inserito il seguente:

        ''1-ter. Non consentito il ricongiungimento dei famigliari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il famigliare di cui si chiede il ricongiungimento coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge;

            b-ter) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis inserito il seguente:

            "5-ter. Il permesso di soggiorno rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter".

 

18.27 (testo 2)[12]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) l'articolo 6, comma 3 sostituito dal seguente:

        ''3. Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda sino ad euro 2.000''. 

 

18.30[13]

BOSCETTO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 29, il comma 5 sostituito con il seguente:

        ''5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gi regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.''.

 

18.0.6 (testo 2)[14]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

        1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 le parole: " trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".. 

 

18.0.7 (testo 3)[15]

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, VALLARDI

Dopo l'art. 18-bis, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

 

Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente: "Art. 4-bis (Accordo di integrazione). 1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societ.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalit per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validit del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalit di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". 

 

18.0.100[16]

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Unione europea)

        1.Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al  Fondo nazionale per le politiche migratorie, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.



[1] Impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio soggiorno.

[2] Sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.

[3] Subordina iscrizione e variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare la residenza.

[4] Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia.

[5] Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

[6] In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, consente di iterare il provvedimento (cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione). Punisce con la reclusione anziche' con l'arresto il mancato ottemperamento all'ordine impartito nei casi di espulsione per overstaying.

[7] Preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni.

[8] Introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

[9] Rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.

[10] Sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico.

[11] Cosi' come e' scritto, preclude l'ingresso e il soggiorno per ricongiungimento familiare anche del primo coniuge di uno straniero che abbia contratto matrimonio poligamico.

[12] Sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del titolo di soggiorno.

[13] Preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).

[14] Riduce i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di ireperibilita' accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.

[15] Istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione.

[16] Prevede l'applicazione delle disposizioni sul rimpatrio assistito dei minori comunitari che esercitano la prostituzione in Italia.