Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia

 

 

 

 

Servizio di  consulenza ed informazioni  per stranieri

 

 


 


Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL F.v.g.

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL Trieste

 

 

 

 

CONSULTA PER GLI IMMIGRATI RESIDENTI

DEL COMUNE DI TRIESTE

 

                   

 

 

 

 

Spett. Ministero dellĠInterno

           Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione 

           Alla cortese attenzione del dott. Mario Morcone

           Prefetto

           Piazza del Vicinale 1

           00184 ROMA

 

 

Ill.mo  Prefetto di Trieste

           Dott. Giovanni Balsamo

           Prefettura di Trieste           

           TRIESTE

 

 

Ill.mo Questore di Trieste

           Dott. Francesco Zonno         

           Questura di Trieste

           TRIESTE

 

 

Preg.mo Dott. Vladimiro Kosic

               Assessore alla Sanitˆ

               Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia

               TRIESTE

 

Preg.ma Dott.ssa Alessia Rosolen

               Assessore al Lavoro

               Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

               TRIESTE

 

 

Preg.ma Dott.ssa Chiaretta Spanghero

              Direttrice

              Direzione Centrale Lavoro Formazione Universitˆ Ricerca

              Servizio Lavoro

              Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

              TRIESTE

 

Preg.mo Dott. Enrico Gerin

              Sportello Lavoro

              Provincia di Trieste

              TRIESTE

 

 

E p.c.

 

Preg.mo  Prof. Franco Rotelli

               Direzione generale

               Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Triestina

               TRIESTE

 

Preg.mo Dott. Franco Zigrino

              Direttore generale Servizi Ospedalieri

              Azienda Sanitaria Locale n. 1 Triestina

              TRIESTE

 

 

 

OGGETTO: Osservazioni e rilievi critici sul  trattamento giuridico riservato agli infermieri professionali extracomunitari sul territorio italiano e, pi specificatamente, nel Friuli-Venezia Giulia.


           

 

Preg.mi Signori,

 

 

Le organizzazioni firmatarie vogliono esprimere con la presente il loro punto di vista critico riguardo allĠimplementazione della normativa inerente al  soggiorno in Italia degli  infermieri professionali  appartenenti a paesi diversi da quelli dellĠUnione Europea, operata dagli organi locali competenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia ed in particolare, per quanto a nostra diretta conoscenza, nella  provincia di Trieste.

Come  noto, le norme sullĠassunzione dallĠestero, sullĠingresso e sul soggiorno degli infermieri professionali sono state modificate per effetto della legge c.d. ÒBossi-FiniÓ (l. 30 luglio 2002, n. 189) che ha introdotto due importanti innovazioni volte a facilitare lĠingresso ed il soggiorno di tali categorie di lavoratori immigrati . Per effetto di tali disposizioni, tale categoria di lavoratori  stata collocata al di fuori del meccanismo delle  quote di ingresso, per cui  divenuto possibile assumere infermieri dallĠestero in qualsiasi momento dellĠanno senza sottostare alle procedure del decreto annuale dei  flussi (art. 27 comma 1 lett. r bis). Ugualmente, il nuovo regolamento di attuazione della legge ÒBossi-FiniÓ (d.P.R. 19.10.2004, n. 334) ha introdotto lĠulteriore novitˆ, per la quale  i lavoratori immigrati  impiegati in Italia con la qualifica di infermieri professionali, dopo essere entrati per il tramite dellĠart. 27 T.U. immigrazione, possano cambiare datore di lavoro direttamente in Italia, senza dover intraprendere  una nuova procedura di autorizzazione di assunzione dallĠestero (art. 40 c. 23 del regolamento).

La nuova normativa regolamentare, tuttavia, appare di complessa interpretazione, per cui si  determinata la  deprecabile situazione di una sua  disomogenea e difforme applicazione nelle diverse realtˆ locali, lasciata sostanzialmente alla discrezionalitˆ dei locali organi di pubblica sicurezza   e   degli sportelli unici per lĠimmigrazione ovvero,  come nel caso della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli uffici  provinciali del lavoro.

Tutto ci˜ in ordine alla questione fondamentale se il rinnovo del permesso di soggiorno a favore dellĠinfermiere professionale extracomunitario  debba essere vincolato o meno al rilascio di un nuovo nulla osta al lavoro, ovvero alla proroga dellĠoriginaria autorizzazione al lavoro  rilasciata ai fini dellĠemanazione  del visto, anche nei casi in cui il lavoratore abbia cambiato il proprio datore di lavoro, e se, in caso di risposta affermativa al primo quesito,  tale nuovo nulla osta o nuova proroga possa essere concessa per un numero indefinito di volte o invece per una volta soltanto, costringendo in questĠultimo caso il lavoratore migrante al termine del primo rinnovo a fare ritorno nel paese di origine per eventualmente attivare una nuova procedura di assunzione dallĠestero.

 

Si rileva che  le prassi sinora adottate nel Friuli-Venezia Giulia ed in particolare, per quanto di nostra diretta conoscenza, a Trieste,  sembrano seguire  un orientamento interpretativo  restrittivo a nostro avviso non conforme alle norme di legge.

 

Secondo tale orientamento, infatti, si ritiene che debbano applicarsi le norme di cui  allĠart. 40 c. 2 del regolamento del T.U. (ÒSalvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla osta al lavoro non pu˜ essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.Ó), interpretate nel senso che agli infermieri extracomunitari che facciano ingresso in Italia per il tramite dellĠart. 27 c. 1 lett. r) bis, debba consentirsi il rinnovo del permesso di soggiorno sempre e soltanto sulla base di una proroga della durata dellĠoriginaria autorizzazione al lavoro, ma  che tale proroga possa essere accordata per una volta soltanto  per una durata massima biennale, al termine della quale,  lĠinfermiere professionale immigrato deve attivare una nuova procedure di richiesta di assunzione dallĠestero. Ci˜ indipendentemente dal fatto se lĠinfermiere professionale abbia mutato nel frattempo datore di lavoro rispetto a quello per il quale  aveva ottenuto lĠoriginaria autorizzazione allĠassunzione.

 

 

Le associazioni scriventi ritengono che detta interpretazione non sia corretta, alla luce dei criteri interpretativi della norma giuridica di cui allĠart. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (criterio di interpretazione della norma giuridica letterale, sistematica e teleologica cio  secondo  il significato delle parole, la ratio complessiva delle disposizioni  normative e le intenzioni del legislatore ).

Si ritiene, infatti, che le citate disposizioni dellĠart. 40 c. 2 del d.P.R. n. 394/99 debbano essere lette ed interpretate in combinazione logica e razionale con le disposizioni introdotte appositamente nel corso del 2004 con lĠattuale art. 40 c. 23 del citato regolamento in cui si afferma: Ò[É] I lavoratori di cui allĠart. 27 comma 1 lett. [...] r bis) del T.U. possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida  con quella per cui  stato rilasciato lĠoriginario nulla osta. Si applicano nei loro confronti lĠart. 22 comma 11 del TU e gli artt. 36 bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dallĠart. 14 comma 5

Come   noto, lĠart. 22 c. 11 del T.U. richiamato dallĠart. 40 c 23 citato prevede un periodo di disoccupazione tollerata di sei mesi per la generalitˆ dei  lavoratori  extracomunitari, durante i quali essi possono beneficiare del rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, cos“ come precisato dallĠart. 37 del regolamento pure richiamato.  LĠart. 36 bis del regolamento prevede per i lavoratori immigrati la necessitˆ di stipulare un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, in caso di variazione del rapporto di lavoro, mentre lĠart. 37 prevede pure le modalitˆ di esercizio per lĠestensione alla generalitˆ dei  lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti dellĠiscrizione alle liste e al percepimento delle  indennitˆ di mobilitˆ previste dalla disciplina sul lavoro in generale.

In pratica, il combinato disposto dei commi 2, 21 e 23 del d.P.R. n. 394/99, cos“ come novellato dal d.P.R. del 2004 applicativo della legge ÒBossi-FiniÓ,  interpretato secondo i corretti dettami dei criteri logico-razionali e letterali, deve necessariamente condurre alla conclusione che al lavoratore infermiere extracomunitario che abbia fatto ingresso ex art. 27  co. 1 lett. r bis e che abbia cambiato il datore di lavoro non possa essere richiesto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, una nuova autorizzazione al lavoro, essendo il trattamento del  medesimo equiparato  a quello della generalitˆ dei lavoratori extracomunitari  regolarmente soggiornanti, con lĠunica limitazione –espressamente richiamata dal citato comma 23 dellĠart. 40 del regolamento – del permanere dello specifico settore di attivitˆ, cio con lĠimpedimento per il lavoratore di svolgere mansioni diverse da quella di infermiere professionale. NŽ si potrebbe sostenere che per gli infermieri professionali  entrati in base allĠart. 27 e che abbiano mutato  il posto di lavoro originario,  i benefici di cui alla disciplina generale sulla mobilitˆ e sul periodo di disoccupazione tollerata ai fini del soggiorno in Italia,  richiamati dallĠ art. 37 del regolamento del T.U., debbano ritenersi applicabili solo entro i limiti della durata  dellĠautorizzazione o nulla-osta al lavoro, e relativa proroga, perchŽ se tale fosse stata la volontˆ del legislatore, questi avrebbe dovuto esplicitamente prevederlo, secondo il principio  "quod Lex voluit, dixit".  Al contrario,  il rimando di cui al comma 23 dellĠart. 40 non contiene limitazioni di sorta ed equipara pienamente il trattamento degli infermieri stranieri alla generalitˆ dei lavoratori immigrati regolarmente residenti per quanto concerne indennitˆ e liste di mobilitˆ e permanenza nellĠiscrizione alle liste di collocamento dei lavoratori disoccupati. Ulteriormente, si ritiene che la norma di cui al comma 23 del citato art. 40,  in quanto specificatamente rivolta agli infermieri, abbia il valore di norma speciale e dunque prevalente rispetto a quella generale di cui al comma 2 del medesimo art. 40, come suggerito dalla stessa formulazione del comma 2 che contiene la clausola di eccezione: ÒSalvo diversa disposizione di legge o di regolamento,ÉÓ.

 

In conclusione, si ritiene che lĠinterpretazione ivi proposta,  a natura sia letterale che sistematica e logica, che muove cio dal contenuto letterale delle norme nonchŽ dallĠanalisi complessiva del sistema normativo richiamato  (cio i commi 2, 21 e 23 dellĠart. 40 del regolamento al T.U. immigrazione)  lĠunica in grado di garantire una coerente ricostruzione  della ratio legis  della novella introdotta nel 2004, ovvero la finalitˆ della norma di offrire un canale privilegiato di reclutamento allĠestero di infermieri professionali stranieri per ovviare alle carenze del mercato del lavoro locale prevenendo per˜ nel contempo  la possibilitˆ che tali lavoratori possano mutare il rapporto di lavoro originario per  sottrarsi ad eventuali  ricatti, condizionamenti e conseguenti condizioni di  sfruttamento lavorativo  che potevano derivare dalla preesistente situazione di rapporto esclusivo con il datore di lavoro originario.

 

Siamo peraltro consapevoli che il Ministero dellĠInterno non abbia mai inteso aderire esplicitamente allĠinterpretazione della norme ivi  proposta dalle associazioni scriventi e che, anzi, a fronte a quesiti sottopostogli da diverse questure, abbia  indicato con circolare n. 400A/2004/462/P12.214.22 dd. 1 giugno 2004 alle questure di Òprocedere al rinnovo   dei permessi di soggiorno ex art. 27 1Ħ comma lett. r bis) in presenza dei requisiti previsti dallĠart. 40 comma 2 DPR 394/99, quale la proroga della autorizzazione al lavoro per un periodo non superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque non superiore a 2 anniÓ. Tale prassi, peraltro, non ha suscitato rilevanti problemi applicativi a livello nazionale, stante lĠinterpretazione prevalente da parte degli sportelli unici competenti al rilascio della suddetta autorizzazione al lavoro che la limitazione temporale biennale di cui al citato art. 40 comma 2 del DPR 394/99 debba riferirsi soltanto alla durata di ogni singola autorizzazione, e non al numero di proroghe possibili, che rimarrebbe pertanto illimitato. Questo soprattutto nel caso in cui lĠinfermiere professionale instauri  un nuovo rapporto di lavoro a  tempo indeterminato,  potendo di conseguenza ottenere un rinnovo del permesso di soggiorno di durata biennale. Tale ci risulta la prassi vigente nella quasi totalitˆ del territorio nazionale.

Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, invece, ed in particolare nella provincia di Trieste, risulta consolidata una prassi diversa e disomogenea rispetto al resto del territorio nazionale: una prassi secondo la quale,  un infermiere professionale extracomunitario che abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con unĠautorizzazione al lavoro a tempo determinato non pu˜ ottenere unĠ ulteriore proroga di detta autorizzazione successivamente alla prima, anche in presenza di mutati rapporti di lavoro, con conseguente impossibilitˆ di rinnovo del permesso di soggiorno. Ugualmente,  agli infermieri extracomunitari non viene consentito il rilascio di una nuova autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato, pur in presenza di offerte dĠimpiego a tempo indeterminato. Infine, ci risulta la prassi dellĠ ufficio provinciale del lavoro di Trieste e, forse, delle altre province del FVG, di non rilasciare autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato in presenza di rapporti di impiego a tempo indeterminato instaurati con  datori di lavoro privati, cooperative o agenzie interinali, quando questĠultimi gestiscano strutture sanitarie o reparti di esse  sulla base di regimi di appalto.

Si ritiene che tale ulteriore limitazione  non abbia alcun   fondamento giuridico per le seguenti ragioni:

a)     innanzitutto viola il significato letterale della norma di cui allĠart. 40 c. 21 del D.P.R. n. 394/99 secondo la quale: Òle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allĠassunzione di infermieri, anche a tempo indeterminato,ÉLe societˆ di lavoro interinale possono richiedere il nulla osta per lĠassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente lĠintera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesimaÓ;

b)    perchŽ in tale modo, lĠimpossibilitˆ per le cooperative  sociali di essere legittimate allĠassunzione  a tempo indeterminato del personale  infermieristico  extracomunitario ex art. 27 T.U,  costringe i medesimi datori di lavoro a violare le clausole contrattuali previste dai contratti di categoria e dalle clausole di appalto a garanzia del diritto di riassunzione del lavoratori e delle lavoratici in caso di passaggio di appalto. Tali clausole, infatti, sono previste ormai in tutti i settori che lavorano sulla base dei sistemi di appalto (pulizie, sanitˆ privata, cooperative sociali, mense) e prevedono che, se non vi  modifica nelle condizioni di appalto, il nuovo appaltatore ha lĠobbligo di assumere tutti gli addetti della precedente ditta appaltatrice iscritti a libro matricola da almeno tre mesi. Vi  quindi un obbligo di ri-assunzione in caso di passaggio di appalto.  Ovviamente, se il termine del contratto di lavoro viene invece fatto coincidere con la scadenza dellĠappalto, cos“ come invece la prassi dellĠUfficio provinciale del Lavoro di Trieste sembra determinare, tale obbligo di ri-assunzione non  viene ad applicarsi, con gravissimo danno per il lavoratore/lavoratrice;

c)     si viene cos“ a determinare una palese discriminazione diretta tra infermieri italiani e comunitari da un lato, e infermieri extracomunitari dallĠaltro nellĠaccesso al lavoro, in quanto a questĠultimi verrebbe impedito lĠaccesso  a paritˆ di condizioni con i primi  ai contratti di lavoro a tempo indeterminato con le cooperative sociali e societˆ interinali, in palese violazione del principio di paritˆ di trattamento e di non discriminazione in materia di  lavoro di cui allĠart. 2 c. 3  e allĠart. 43 del T.U. immigrazione. Tale principio di paritˆ di accesso allĠoccupazione deve intendersi riferito anche alle condizioni di accesso al lavoro, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 454/1998). LĠesistenza di una illegittima discriminazione diretta a danno degli infermieri extracomunitari in materia di lavoro legittimerebbe, pertanto, lĠavvio di una procedura giudiziaria anti-discriminazione, anche di natura collettiva (class action)  ex art. 44 c. 10 del d.lgs. n. 286/98 con conseguente richiesta di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione.

 

Si sottolinea ancora una volta il danno gravissimo arrecato agli infermieri professionali extracomunitari dalla prassi, ÒanomalaÓ e ÒdisomogeneaÓ rispetto a quella prevalente nel resto del territorio nazionale,  venutasi a consolidare nel territorio della provincia di Trieste e, con ogni probabilitˆ, nellĠintero territorio regionale.  La mancata proroga delle autorizzazioni al lavoro e, conseguentemente, dei rinnovi dei permessi di soggiorno determina per queste persone discontinuitˆ nella produzione di reddito, il carico dei costi di viaggio (particolarmente rilevanti per le infermiere provenienti da paesi del Sud America ad esempio) per il rientro nel paese di origine ed rilascio di un nuovo visto, la precarietˆ ed incertezza nei legami familiari in relazione ai famigliari che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare, lĠimpossibilitˆ di un percorso di integrazione giuridica in Italia venendo vanificati i requisiti di continuitˆ di soggiorno di lungo periodo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (direttiva n. CE/2003/109) e dellĠacquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione (art. 9 L. n. 91/92).Il mancato rilascio dellĠautorizzazione al lavoro a tempo indeterminato nei rapporti di lavoro con cooperative sociali e agenzie interinali operanti in regime di appalto ha come conseguenza per lĠinfermiere professionale extracomunitario il mancato rilascio di un permesso di soggiorno di durata biennale, lĠunico che consente di accedere  a fondamentali misure di integrazione sociale, ad es. in materia abitativa di cui allĠart. 40 c. 6 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98), quali lĠaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero ai servizi e benefici per  lĠaccesso alle locazioni abitative  (L. n. 431/96: fondo per il sostegno allĠaccesso alle abitazioni in locazione e relative legislazioni regionali) o allĠaccesso alla prima casa in proprietˆ (mutui regionali).

Non sorprende, pertanto, che stante alle informazioni e ai riscontri effettuati, lĠinterpretazione ermeneutica delle norme citate, cos“ come operata  in senso irragionevolmente e illegittimamente restrittivo dalle autoritˆ competenti delle realtˆ provinciali del FVG, ha come effetto   la fuga di  molti infermieri professionali extracomunitari, i quali dopo aver svolto un primo  periodo quadriennale di lavoro  nel territorio regionale, non potendo ulteriormente rinnovare il loro permesso di soggiorno in loco a causa della prassi interpretativa  ivi adottata, invece di ritornare nel paese di origine per avviare una nuova procedura di impiego dallĠestero, finiscono per  insediarsi in altre regioni italiane, principalmente nel Veneto, nel Trentino-Alto Adige, in Lombardia o in Piemonte, ove evidentemente tali problemi nel  rinnovo del permesso di soggiorno non vengono frapposti dalle locali questure e direzioni provinciali del lavoro (o sportelli unici immigrazione).

 

Le associazioni scriventi sottolineano, pertanto, che  la prassi interpretativa ivi adottata nella  realtˆ locale del FVG, oltre ad essere  non giuridicamente fondata per i motivi sopra indicati,  foriera di costi e disagio sociale non solo per i diretti interessati, gli infermieri immigrati, ma anche per la collettivitˆ regionale in generale, in quanto finisce per disincentivare la permanenza nella nostra regione proprio di quegli infermieri immigrati che hanno maturato  unĠesperienza pluriennale di lavoro nelle realtˆ sanitarie locali, sia pubbliche che private, con conseguente disperdersi di un ricco bagaglio di  competenze professionali e  linguistiche, proprio in un contesto in cui si riscontra una cronica carenza di personale infermieristico che mette in difficoltˆ lo svolgimento di servizi sanitari essenziali per la collettivitˆ, come periodicamente   riferito dalla stampa locale.

 

Si ritiene, pertanto, che la diversa interpretazione normativa suggerita con la presente dalle associazioni scriventi rispetto alla prassi finora seguita, oltre ad essere  maggiormente  conforme ai canoni di una corretta di interpretazione delle norme giuridiche, corrispondendo alla ratio legis delle norme introdotte nel 2004,  risponderebbe ugualmente   agli interessi e ai diritti legittimi non solo dei diretti interessati, la categoria degli infermieri extracomunitari residenti nel FVG e titolari di un permesso di soggiorno ex art. 27 del T.U., ma anche della collettivitˆ regionale in generale, interessata a migliori standard di  efficienza e qualitˆ dei servizi sanitari.

 

In conclusione si chiede, con la presente,

 

1) al Ministero dellĠInterno di:

 

-  impartire disposizioni agli uffici periferici affinch il combinato disposto  dei commi 2, 21 e 23 del d.P.R. n. 394/99, cos“ come novellato dal d.P.R. del 2004 applicativo della legge ÒBossi-FiniÓ,  venga interpretato secondo i corretti dettami dei criteri logico-razionali e letterali, con la conseguenza  che al lavoratore infermiere extracomunitario che abbia fatto ingresso ex art. 27  co. 1 lett. r bis e che abbia cambiato il datore di lavoro non possa essere richiesto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, una nuova autorizzazione al lavoro, ma soltanto un nuovo contratto di soggiorno, essendo il trattamento del  medesimo equiparato  a quello della generalitˆ dei lavoratori extracomunitari  regolarmente soggiornanti, con lĠunica limitazione –espressamente richiamata dal citato comma 23 dellĠart. 40 del regolamento – del permanere dello specifico settore di attivitˆ, cio con lĠimpedimento per il lavoratore di svolgere mansioni diverse da quella di infermiere professionale.

 

     In aggiunta e nellĠimmediato, anche qualora non il Ministero dellĠInterno non si trovasse concorde sullĠinterpretazione sopradescritta, si chiede con la presente:

 

2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia, cui competono  le funzioni amministrative di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza sulle attivitˆ e funzioni amministrative svolte in materia di lavoro dagli uffici provinciali del lavoro anche in relazione al procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari (artt. 2 bis e 2 ter L.R. n. 3/2002), di impartire disposizioni affinchŽ venga a cessare  la prassi degli uffici provinciali del lavoro di non concedere proroghe successive alla prima alle autorizzazioni al lavoro per gli infermieri extracomunitari che hanno fatto ingresso ex art. 27 1. comma lett. r bis del T.U. immigrazione e venga ugualmente a cessare la prassi, palesemente illegittima e discriminatoria, nonchŽ lesiva dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici interessate, di rifiutare il rilascio di autorizzazioni al lavoro a tempo indeterminato in caso di rapporti di lavoro instaurati con cooperative sociali e agenzie interinali operanti nella sanitˆ privata in regime di appalto.

 

Certi dellĠattenzione che Vorrete riservare alla presente ed in attesa di un sollecito riscontro, cogliamo lĠoccasione per porgerVi i nostri migliori saluti e le nostre attestazioni di massima stima.

 

 

Trieste, 28 ottobre, 2008

 

 

Le organizzazioni firmatarie:

 

 

Sez. regionale del Friuli-Venezia Giulia

 

ASGI Sede di  Trieste, viale  XX Settembre, 16 -  Trieste

Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: walter.citti@asgi.it

 

www.asgi.it

 

Il delegato regionale Dott. Walter Citti

 

 

 


 

 


SEGRETERIA REGIONALE

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL

FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Il segretario generale  sig. Carlo Viel.

 

 

 

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica UIL Trieste

Via Polonio n.5

34125 Trieste

Tel. 040 3992425

Fax 040 3992738

E-Mail: trieste@uilfpl.it

Casella Postale 1866

Il segretario generale sig. Luca Tracanelli

 

 

Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia – UIL

Servizio di consulenza ed informazioni per stranieri

Via Polonio 5 – 34125 Trieste

Tel. +39.040.368522 – Fax +39.040.367803

E-mail: urfriuliveneziagiulia@uil.it

 

Il responsabile

Dott. Michele Berti

 

 

 

 

CONSULTA PER GLI IMMIGRATI

RESIDENTI DEL COMUNE DI TRIESTE

Piazza Unitˆ dĠItalia, 4

34121 Trieste

Tel. 040 6754907

 

Il Presidente

Prof. Hector Sommerkamp