Egregi Senatori,
vi segnalo l'imminente arrivo in Aula del disegno di legge
"sicurezza" (A.S. 733).
Il testo, che gia' nella versione presentata dal Governo prevedeva
diverse modifiche peggiorative della condizione giuridica dello straniero (e
del cittadino dell'Unione europea), e' stato emendato in senso restrittivo
dalle Commissioni riunite I e II.
Di seguito, riporto i contenuti piu' preoccupanti del DDL
(versione originale) e degli
emendamenti approvati dalla Commissione. Evidenzio in grassetto gli aspetti che
ritengo piu' gravi (la selezione e' ardua!). In fondo, espongo in una nota i
motivi per i quali due delle disposizioni approvate (apparentemente innocue)
risultano in contrasto con la Costituzione.
Osservo come, a fronte di un fenomeno complesso come
l'immigrazione, Governo e maggioranza ritengano di dover intervenire solo con
misure restrittive, nulla prevedendo per rendere piu' agevole la vita dei
milioni di immigrati che contribuiscono, oltre che al proprio benessere, a
quello di tutti noi.
Confido che vi sia un sensibile impegno da parte Vostra per
evitare che la vita degli stranieri, gia' non facile, venga ulteriormente e
ingiustamente appesantita.
Per parte mia, vorrei evitare di dovermi vergognare, negli anni
che verranno, del paese in cui vivo.
Resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento o
approfondimento.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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TESTO ORIGINALE DEL DDL:
- La convalida del trattenimento in centro di identificazione
ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni (oggi:
trenta giorni). In presenza di difficolta' relative all'accertamento
dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere
prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni
(oggi: ulteriori trenta giorni). Qualora l'interessato ometta, senza
giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione,
possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori
proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della
permanenza di diciotto mesi (oggi: durata massima del trattenimento pari a
sessanta giorni).
- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire
copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve
essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale
titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio
all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della
copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti
identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni
richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali
disposizioni l'autorizzazione e' revocata.
- L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da
parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile
in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle
vigenti norme sanitarie. (Vedi Nota, in fondo)
- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo'
acquistare (oggi: "acquista") la cittadinanza italiana quando, dopo
il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di
figli nati dai coniugi) nel
territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di
figli), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in
presenza di figli nati dai coniugi), qualora risieda all'estero (oggi: tre
anni, a prescindere dalla presenza di figli). La condizione di assenza di
scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione
legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento
della cittadinanza (oggi: al momento della presentazione dell'istanza).
EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE I e II:
- Si impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da
parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio
soggiorno.
- Si sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali
dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non
luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale
sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.
- Si subordina anche l'accogliemnto della richiesta di
variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare
la residenza. (Vedi Nota, in fondo)
- Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno
legale in Italia.
- Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della
lingua italiana.
- In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di
lasciare l'Italia entro cinque giorni, si consente di iterare il provvedimento
(cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della
Cassazione).
- Si preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per
studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno
pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto
di integrazione di durata non inferiore a due anni.
- Si introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di
rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
- Si rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno
ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.
- Si sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto
di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello
unico.
- Si sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte
dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del
titolo di soggiorno.
- Si preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita'
familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una
famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare
ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).
- Si riducono i tempi previsti per la cancellazione
dell'iscrizione anagrafica in caso di ireperibilita' accertata o di mancato
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.
- Si istituisce una sorta di patente di integrazione a punti.
All'esaurimento del credito segue l'espulsione.
NOTA IMPORTANTE:
Le disposizioni relative alla verifica, ai fini di iscrizione e
variazione anagrafica, dell'idoneita' sanitaria dell'immobile nel quale si
intende fissare la dimora si applicherebbero a tutti, cittadini italiani e
comunitari compresi.
Proprio questo fatto rende dubbia la legittimita' costituzionale
delle stesse disposizioni.
Per quanto riguarda il cittadino italiano, infatti, impedisce
l'iscrizione anagrafica (e, quindi, la certificazione della residenza) a coloro
che sono senza fissa dimora o di un alloggio idoneo. In tal modo, si limita la
liberta' di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio
nazionale in palese violazione dell'art. 16 dela Costituzione.
Per quanto riguarda il cittadino comunitario, condizionando
l'iscrizione anagrafica alla disponibilita' di un alloggio idoneo, renderebbe
illegittimo identificare (come il D. Lgs. 30/2007 fa all'art. 9, co. 2) l'iscrizione
presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con l'iscrizione anagrafica.
Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita (il grassetto e' mio):
"3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati
membri possono unicamente prescrivere al - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identitˆ o un passaporto in
corso di validitˆ, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un
certificato di lavoro o una prova dell'attivitˆ
autonoma esercitata, - cittadino dell'Unione cui si applica
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identitˆ o un
passaporto in corso di validitˆ e di fornire la prova che le condizioni
previste da tale norma sono soddisfatte, - cittadino dell'Unione cui si applica
l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identitˆ o un
passaporto in corso di validitˆ, di fornire la prova di essere iscritto presso
un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre
tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere
che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse."
L'esplicito divieto di imposizione di ulteriori requisiti esclude
che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche
sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.
Il combinato disposto della disposizione contenuta nel DDL e
dell'art. 9, co. 2 D. Lgs. 30/2007 si porrebbe in contrasto con il diritto
comunitario, violando cosi' l'art. 117 della Costituzione.