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ASGI NEWSLETTER

12 NOVEMBRE 2008

 

a. LEGISLAZIONE

Nei prossimi giorni approder in aula al Senato il ddl sicurezza (n. 733). Gli emendamenti approvati dalla maggioranza di governo in seno alle commissioni giustizia e affari costituzionali del Senato, se diverranno legge, spingeranno molti immigrati ad una condizione di marginalit sociale. I profili di contrasto con la normativa comunitaria e con la Costituzione italiana. Un documento di Sergio Briguglio.

 

RIASSUNTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TESTO ORIGINALE DEL DDL:

 

- La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni (oggi: trenta giorni). In presenza di difficolta' relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni (oggi: ulteriori trenta giorni). Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi (oggi: durata massima del trattenimento pari a sessanta giorni).

 

- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata.

 

- L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. (Vedi Nota, in fondo)

 

- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (oggi: "acquista") la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi)  nel territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi), qualora risieda all'estero (oggi: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli). La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (oggi: al momento della presentazione dell'istanza).

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE I e II:

 

- Si impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio soggiorno.

 

- Si sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.

 

- Si subordina anche l'accogliemnto della richiesta di variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare la residenza. (Vedi Nota, in fondo)

 

- Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia.

 

- Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

 

- In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, si consente di iterare il provvedimento (cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione).

 

- Si preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni.

 

- Si introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

 

- Si rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.

 

- Si sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico.

 

- Si sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del titolo di soggiorno.

 

- Si preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).

 

- Si riducono i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di irreperibilita' accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.

 

- Si istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione.

 

 

NOTA A CURA DI SERGIO BRIGUGLIO:

 

Le disposizioni relative alla verifica, ai fini di iscrizione e variazione anagrafica, dell'idoneita' sanitaria dell'immobile nel quale si intende fissare la dimora si applicherebbero a tutti, cittadini italiani e comunitari compresi.

 

Proprio questo fatto rende dubbia la legittimita' costituzionale delle stesse disposizioni.

 

Per quanto riguarda il cittadino italiano, infatti, impedisce l'iscrizione anagrafica (e, quindi, la certificazione della residenza) a coloro che sono senza fissa dimora o di un alloggio idoneo. In tal modo, si limita la liberta' di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 dela Costituzione.

 

Per quanto riguarda il cittadino comunitario, condizionando l'iscrizione anagrafica alla disponibilita' di un alloggio idoneo, renderebbe illegittimo identificare (come il D. Lgs. 30/2007 fa all'art. 9, co. 2) l'iscrizione presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con l'iscrizione anagrafica. Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita (il grassetto e' mio):

 

"3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attivit

autonoma esercitata, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identit o un passaporto in corso di validit, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse."

 

L'esplicito divieto di imposizione di ulteriori requisiti esclude che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.

 

Il combinato disposto della disposizione contenuta nel DDL e dell'art. 9, co. 2 D. Lgs. 30/2007 si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, violando cosi' l'art. 117 della Costituzione.

 

 

 

 

Immigrazione e accesso alla cittadinanza italiana. Un commento alla legislazione vigente e alla riforma del ddl sicurezza

 

 

Da IL Sole 24 ore edizione del 3 novembre 2008

 

Nel confronto con le normative degli altri  Stati membri dellUnione Europea (vedi riquadro), la vigente legge sulla cittadinanza italiana, che risale al  1992 (L. n. 91/92) non appare in grado di  rispondere  alle sfide e alle domande di integrazione sociale derivanti dalla trasformazione ormai compiuta dellItalia da paese di emigrazione a paese di immigrazione.

Tale inadeguatezza della normativa a confrontarsi con la realt di un paese di immigrazione si misura in particolare su tre aspetti:

a)     il carattere sostanzialmente  residuale dellacquisizione della cittadinanza per nascita sul territorio dello Stato (jus soli) e la mancanza di meccanismi che consentano al minore nato in Italia o che vi sia giunto per riunificazione familiare una pi facile integrazione nella comunit nazionale;

b)     le condizioni eccessivamente  restrittive che sono praticate per la naturalizzazione degli immigrati di lungo periodo;

c)     le condizioni  eccessivamente favorevoli allacquisto della cittadinanza per matrimonio che rendono possibile luso strumentale dellistituto (fenomeno dei matrimoni di comodo).

Per quanto concerne il primo aspetto, sarebbe auspicabile lintroduzione di taluni istituti ispirati al principio dello jus soli, quali lacquisto della cittadinanza ex lege del minore straniero nato in Italia  da genitore straniero a sua volta nato sul territorio italiano (doppio jus soli) ovvero nato in Italia da genitore che sia titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Ugualmente sarebbe auspicabile la previsione di un requisito di residenza di cinque anni immediatamente precedenti al raggiungimento della maggiore et per lacquisto della cittadinanza degli immigrati di seconda generazione,  nati in Italia o ivi giunti durante la minore et, con la contestuale possibilit di anticipare lacquisto della cittadinanza anche durante la minore et.

La situazione attuale, fondata sui requisiti congiunti della nascita in Italia e della residenza legale ininterrotta fino alla maggiore et,  finisce inevitabilmente per escludere  dal rapporto di cittadinanza molte persone i cui valori, la lingua e la pi complessiva esperienza di vita si sono formate in Italia, cos come espone le seconde generazioni di immigrati a concrete disuguaglianze di opportunit nellaccesso alle attivit formative e alle prime attivit lavorative che possono dunque costituire una premessa per lacuirsi di conflitti sociali e identitari.

E proprio in ragione di tale aspetto che il nostro paese non ha potuto ancora ratificare la Convenzione del Consiglio dEuropa sulla cittadinanza del 1997 che prevede che ogni parte contraente faciliti lacquisto della cittadinanza a favore delle persone nate sul proprio territorio e ivi residenti regolarmente ed abitualmente (art. 6 par. 4 lett. e).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, limposizione di un requisito di residenza decennale ai fini della naturalizzazione  colloca la legislazione italiana allestremo del limite previsto dalla Convenzione del Consiglio dEuropa sulla cittadinanza, che lItalia ormai condivide con un numero minoritario di paesi europei. A ci si aggiunge lesasperante lentezza dei procedimenti amministrativi (che finiscono per superare i 3 anni dalla data di presentazione della domanda) e leccessiva discrezionalit della procedure di esame della domanda, per lo pi non regolate dalla normativa bens da circolari ministeriali o pareri del Consiglio di Stato.

Lintento riformatore dellattuale governo sembra concentrarsi soltanto sul terzo aspetto, quello del contrasto ad un uso strumentale del matrimonio ai fini dellacquisto della cittadinanza. Allinterno del ddl in materia di sicurezza pubblica (ddl n. 773), in discussione al Parlamento, il governo ha cos inserito alcune norme che, se approvate, allungheranno a due anni i termini di residenza legale in Italia successivi alla celebrazione del matrimonio, rispetto agli attuali sei mesi, ai fini della presentazione dellistanza, ed esigeranno  la sussistenza e lintegrit del vincolo matrimoniale fino al momento delladozione del provvedimento da parte del Ministero dellInterno. I  termini di adozione del provvedimento  rimarrebbero sostanzialmente lasciati alla discrezionalit dellamministrazione, con conseguenti rischi di incertezza ed arbitrariet dellazione amministrativa.

 

Walter Citti, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sullImmigrazione)

 

 

 

Quadro comparativo della legislazione in materia di acquisto della cittadinanza in altri paesi dellUnione Europea

 

Da IL Sole 24 ore edizione del 3 novembre 2008

 

 A. Le seconde generazioni di immigrati

 

1. Acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio dello stato (jus soli)

In aggiunta a quanto previsto anche dalla legislazione italiana (acquisto della cittadinanza italiana per nascita da genitori ignoti o apolidi o che non trasmettano la cittadinanza straniera ai propri figli), in Francia vige la regola del doppio jus soli, cio lacquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio nato in Francia da uno dei genitori a sua volta nato in Francia, anche se di cittadinanza straniera. Norme analoghe sono in vigore in Belgio, Paesi Bassi e Spagna; in Germania, lacquisto automatico previsto in caso di nascita da genitore straniero  con  residenza  legale in Germania da almeno otto anni ovvero in possesso da almeno tre anni del permesso per lungo soggiornanti ( previsto tuttavia il dovere di opzione in caso di doppia cittadinanza da esercitarsi tra il 18 anno di et ed il 23 anno di et).

           

2. Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato e/o residenza (combinazione di jus soli e jus domicilii).

In Francia acquista la cittadinanza francese, previa dichiarazione di volont, da effettuarsi entro il compimento del 21 anno di et,   la persona, nata in Francia da genitori stranieri, se alla maggiore et pu dimostrare la residenza abituale in Francia per la durata complessiva di  almeno cinque anni a partire dal compimento del compimento dellundicesimo anno di et. Lacquisto della cittadinanza italiana pu essere anticipato  tra il 16 ed il 18 anno di et, qualora  il minore possa dimostrare una residenza abituale in Francia per una durata complessiva di cinque anni a partire  dal compimento dell11 anno di et. Un ulteriore ipotesi di acquisto della cittadinanza francese prevista per il minore  straniero, tra il 13 ed il 16 anno di et, se abitualmente residente in Francia a partire dagli 8 anni di et, previa dichiarazione di volont da parte di uno dei genitori. In Svezia lacquisto della cittadinanza svedese previsto a favore del minore straniero figlio del titolare di un permesso di soggiorno permanente e residente in Svezia da almeno cinque anni, su istanza del genitore e previo consenso del minore interessato se ultradodicenne.

 

B. Lacquisto della cittadinanza per naturalizzazione

Anche negli altri paesi europei la procedura di naturalizzazione altamente discrezionale e presuppone  generalmente il compimento di un processo di integrazione sociale comprovato da una adeguata  conoscenza della lingua nazionale, dal soddisfacimento di standard di sostentamento economico e di assolvimento degli obblighi fiscali, dallassenza di precedenti penali rilevanti e dalladesione ai valori costituzionali. Nella maggior parte dei paesi dellEuropa occidentale, il requisito di residenza legale   di cinque anni, in Germania di otto anni,   in Austria, Spagna, Portogallo e Grecia (e Italia) di dieci anni. Nella maggior parte dei paesi dellEuropa occidentale lacquisto della cittadinanza per naturalizzazione non implica la rinuncia  alla cittadinanza di origine, tranne in cinque paesi tra cui Paesi Bassi e  Germania ove tuttavia sono previste numerose eccezioni.

 

C. Lacquisto della cittadinanza per matrimonio

(iuris communicatio)

La proposta di riforma dellacquisto della cittadinanza italiana per matrimonio inserita nel c.d.pacchetto sicurezza  si ispira chiaramente al modello francese ove  la cittadinanza pu essere richiesta dal coniuge straniero del cittadino francese, trascorsi due anni di residenza legale in Francia dalla data del matrimonio,  con lulteriore requisito della convivenza e della dimostrazione dellesistenza di una comunit di vita affettiva e materiale, soggetta a verifica da parte dellautorit pubblica, con lulteriore limitazione in caso di difetto di assimilazione alla comunit francese e indegnit morale (in caso di condanne penali). In altri paesi europei il legame matrimoniale consente lattivazione di una procedura di naturalizzazione agevolata che, pur prescindendo dai requisiti di residenza di lunga durata  ovvero prevedendone delle significative riduzioni (termine di un anno dalla data del matrimonio in Spagna), mantiene un carattere   discrezionale.

 

A cura di Walter Citti -  ASGI

 

 

 

10 novembre 2008
I profili discriminatori della manovra finanziaria 2009

La Commissione Europea solleciter le autorit italiane a fornire maggiori informazioni sui presunti profili discriminatori contenuti nella legge n. 133/2008 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008 (misure economico-finanziarie di stabilizzazione). Nelle risposte del Commissario Europeo Jacques Barrot alle interrogazioni rivolte dall'europarlamentare Donata Gottardi (PSE) si percepisce chiaramente la censura della Commissione europea a taluni dei provvedimenti approvati dal Parlamento italiano.


Numerose disposizioni contenute nel provvedimento incidono sulla condizione giuridica dello straniero e del cittadino dellUnione Europea, e presentano profili discriminatori suscettibili di porsi in contrasto con le norme del diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo, ed in particolare lart. 11 (piano casa), lart. 20 (assegno sociale), lart. 37 (venir meno dellapplicazione ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U. immigrazione, se pi favorevoli), lart. 81 (carta acquisti), art. 83 (controlli in materia fiscale e contributiva).
Questa era stata la valutazione operata dall'ASGI all'indomani dell'approvazione dei provvedimenti.
A conferma della bont di tali osservazioni, giungono ora le affermazioni del commissario europeo Jacques Barrot il quale, in risposta all'interrogazioni dell'europarlamentare europeo Donata Gottardi, sostiene tra l'altro che le disposizioni in materia di rilascio della c.d. "carta acquisti" a favore dei soli cittadini italiani debbono essere valutate alla luce dell'art. 11 della direttiva n. 109/2003 sul permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, che stabilisce il principio della parit di trattamento in materia di assistenza e protezione sociale. Il commissario europeo Barrot sostiene dunque che "le richiamate disposizioni [del diritto europeo] escludono dal loro ambito di applicazione qualsiasi possibilit che uno Stato membro conceda particolari privilegi ai propri cittadini senza concederli anche ai soggiornanti di lungo periodo sul suo territorio".
Ugualmente, il Commissario Barrot sottolinea che l'eventuale applicazione ai cittadini comunitari della clausola di residenza di lungo periodo per accedere ai benefici in materia di edilizia residenziale popolare, al contrario di quanto invece previsto per i cittadini italiani, costituirebbe una forma di discriminazione diretta vietata dal diritto comunitario, rinviando per questo alla risposta della Commissione EU (dell'allora Commissario Frattini) all'interrogazione della medesima europarlamentare Gottardi sul caso dell'accesso all'edilizia popolare a Verona.
La Commissione Europea dunque solleciter il governo italiano a fornire maggiori informazioni in merito, ma la censura dei provvedimenti in questione appare sin d'ora chiara, con la conseguente possibilit che, in mancanza di modifiche, la clausola discriminatoria su base di nazionalit possa causare una procedura d'infrazione nei confronti del nostro paese.

Ugualmente, il commissario europeo Barrot non esclude che altre disposizioni contenute nella manovra finanziaria 2009 voluta dal ministro Tremonti in materia di assegno sociale possano contenere profili discriminatori di natura indiretta, fondati sul criterio della residenza di lungo periodo, rilevando che forme di discriminazione indiretta possono essere consentite dal diritto comunitario solo se "giustificate da considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalit della persona in questione e qualora proporzionate agli obiettivi legittimamente perseguiti". Il Commissario Barrot annuncia pertanto che la Commissione Europea chieder al governo italiano informazioni dettagliate per valutare l'eventuale contrasto della normativa italiana alla legislazione comunitaria.

Il testo coordinato della legge n. 133/2008

Un primo commento a cura della Segreteria ASGI

Il testo dell'interrogazione dell'europarlamentare Gottardi (PSE) in merito ai presunti profili discriminatori della legge n. 133/08 a danno dei cittadini comunitari e la risposta del commissario europeo Barrot

Il testo dell'interrogazione dell'europarlamentare Gottardi (PSE) in merito ai presunti profili discriminatori della legge n. 133/08 a danno dei cittadini extracomunitari e la risposta del commissario europeo Barrot


Il testo dell'interrogazione dell'europarlamentare Gottardi e la risposta dell'allora Commissario Europeo Frattini sulle discriminazioni in materia di accesso all'edilizia popolare a Verona

Si ringrazia lavv. Elisa Fav per la collaborazione prestata.

 

 

10 novembre 2008
Condizione giuridica degli infermieri extracomunitari - Documento ASGI

L'ASGI e la UIL F.V.G. inviano al Ministero dell'Interno un documento chiedendo una corretta interpretazione dell'art. 27 T.U. immigrazione relativa al rinnovo dei permessi di soggiorno per gli infermieri extracomunitari. Il caso degli infermieri extracomunitari a Trieste e nel FVG.

Riscontrando le difficolt degli infermieri extracomunitari residenti a Trieste e nel FVG ad ottenere la proroga dell'autorizzazione al lavoro ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27 del T.U. immigrazione, l'ASGI e la UIL FVG chiedono al Ministero dell'Interno - dipartimento per le libert civili e l'immigrazione di impartire disposizioni alle questure affinch il combinato disposto dei commi 2, 21 e 23 del d.P.R. n. 394/99, cos come novellato dal d.P.R. del 2004 applicativo della legge Bossi-Fini, venga interpretato secondo i corretti dettami dei criteri logico-razionali e letterali, con la conseguenza che al lavoratore infermiere extracomunitario che abbia fatto ingresso ex art. 27 co. 1 lett. r bis e che abbia cambiato il datore di lavoro non possa essere richiesto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, una nuova autorizzazione al lavoro, ma soltanto un nuovo contratto di soggiorno, essendo il trattamento del medesimo equiparato a quello della generalit dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, con lunica limitazione –espressamente richiamata dal citato comma 23 dellart. 40 del regolamento – del permanere dello specifico settore di attivit, cio con limpedimento per il lavoratore di svolgere mansioni diverse da quella di infermiere professionale.

Il testo del documento

 

B. ATTIVITA FORMATIVE

Palermo - Corsi di formazione

L'ASGI in collaborazione con l'Universit di Palermo organizza una giornata di formazione sul diritto dell'immigrazione. Palermo, 15 novembre.
L'ufficio Rom del Comune di Palermo organizza con la collaborazione dell'ASGI un corso di formazione dal titolo "I Rom le leggi: esperienze a confronto" (20 novembre - 10 dicembre 2008)


Giornata di formazione sulla condizione giuridica del cittadino straniero nell'ordinamento italiano.

Palermo, Universit degli Studi, Facolt di Giurisprudenza, sabato 15 novembre 2008 ore 9.00-13.00

Il corso avr una durata di quattro ore complessive per i quattro moduli programmati, e sar articolato in diversi interventi del prof. Fulvio Vassallo Paleologo, dellUniversit di Palermo e degli avvocati Daniele Papa, Giorgio Bisagna e Angelo Raneli dellASGI ( Associazione studi giuridici sullimmigrazione).

Info: e-mail: fulvassa@tin.it


Il programma della giornata


CORSO SU ROM E LEGISLAZIONI NAZIONALI

Il corso intende avviare un confronto sulle legislazioni e le prassi operative sull'ingresso e soggiorno degli stranieri con particolare riferimento alla condizione e ai bisogni delle comunit Rom.
Il corso si struttura in 4 incontri tenuti da giuristi sui temi dell'asilo politico, della cittadinanza e dell'apolidia, della tutela dei minori, della disciplina delle espulsioni.

Info: Ufficio Rom Servizio sociale Minori
Comune di Palermo tel. 091-6264923
e-mail: ufficiorom328@libero.it


Brochure del corso

 

 

Firenze -Corso di formazione in diritto dell'immigrazione

L'Universit di Firenze - Facolt di Giurisprudenza, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e la Regione Toscana e la collaborazione dell'ASGI, della Fondazione forense di Firenze e Altro Diritto ONLUS organizzano un corso di formazione sul diritto dell'immigrazione (11 incontri tra il 13 febbraio - 21 marzo 2009). Corso accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. Iscrizioni fino al 29 novembre 2008


Il corso rivolto in particolare a funzionari della P.A., magistrati avvocati, praticanti avvocati, giudici di pace, operatori e mediatori culturali.

Il corso organizzato in 11 moduli di 4 ore ciascuno.

Le lezioni si svolgeranno dal 13 febbraio al 21 marzo 2009 presso la Facolt di giurisprudenza dell'Universit degli Studi di Firenze, via delle Pandette 35 edificio D4.

La Fondazione per la Formazione Forense riconosce 24 crediti formativi per gli avvocati.

La quota di iscrizione di 400 euro. La Regione Toscana mette a disposizione 25 borse di studio da 200 euro riservate ai dipendenti delle amministrazioni locali e in subordine agli operatori delle associazioni attive nel settore.

Termine e modalit per le iscrizioni: 29 novembre 2008. Iscrizioni da effettuarsi mediante invio di un CV all'indirizzo: dirittoimmigrazione@tsd.unifi.it

Modulistica e programma disponibili sul sito: http://www.giuris.unifi.it/CMpro-l-s-33.html


La locandina del corso

 

 

Formazione ASGI - Udine

Due incontri di formazione organizzati dall'ASGI a Udine con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia
26 novembre 2008: "Il diritto anti-discriminatorio. Normativa e giurisprudenza";
15 dicembre 2008: "La condizione giuridica del lavoratore extracomunitario. Problematiche attuali e controversie".
Incontri accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine


L'ASGI, con il contributo finanziario della Regione Friuli-Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, formazione e cultura – Struttura stabile per gli immigrati nellambito del progetto:
Formazione permanente degli operatori della Pubblica Amministrazione e dei servizi per i cittadini immigrati, organizza a Udine due seminari formativi rivolti prioritariamente agli operatori della Pubblica Amministrazione e dellla rete locale dei servizi pubblici e convenzionati per i cittadini immigrati, nonch agli avvocati.

Mercoled 26 novembre 2008 ore 15-19
LA TUTELA GIURIDICA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI
Relatori: Avv. Elisa Fav, Avv. Alberto Guariso, Avv. Marco Ferrero.

Luned 15 dicembre 2008 ore 15-19
PROBLEMATICHE E CONTROVERSIE RELATIVE ALLINGRESSO E ALLA CONDIZIONE GIURIDICA DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO
Relatori: Avv. Alberto Guariso, Avv. Marco Paggi.

Entrambi gli incontri si terranno presso la
Sala conferenze P.P. Pasolini
Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia
Via Sabadini - UDINE


I seminari sono accreditati presso il Consiglio dellOrdine degli avvocati di Udine con lassegnazione di n. 3 crediti formativi per gli avvocati per ciascuno seminario.

La partecipazione ai seminari libera e gratuita.

Info: tel. 040/368463: 0432/507115


La brochure dell'incontro del 26 novembre 2008

La brochure dell'incontro del 15 dicembre 2008