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17 NOVEMBRE 2008

 

NOVITAĠ LEGISLATIVE

 Il Ministero dellĠInterno emana la prima circolare applicativa del decreto legislativo contenente le nuove norme in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Indicazioni sullĠapplicazione della limitazione alla circolazione dei richiedenti asilo, sul loro trattenimento, sulle modalitˆ e termini di scadenza dei ricorsi e loro effetti sospensivi.

 

<http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circolare_3_novembre_2008.pdf>Il testo della circolare

 

In data 3 novembre 2008, il Ministero dellĠInterno ha diramato la prima circolare applicativa alle nuove disposizioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, entrate in vigore lo scorso 5 novembre. La circolare indica che il Prefetto, sulla base delle indicazioni fornite dalle commissioni territoriali competenti o dal questore, potrˆ assoggettare il richiedente asilo a limitazione alla libertˆ di circolazione entro il territorio della provincia in cui il medesimo viene ospitato, qualora sussista il rischio di dispersione del medesimo.

Viene inoltre precisato che nei casi in cui la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato venga rigettata per manifesta infondatezza, ovvero qualora il richiedente asilo sia trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione ovvero nei centri per richiedenti asilo, il ricorso avverso la decisione di diniego al riconoscimento dello status di rifugiato non ha pi un automatico effetto sospensivo dellĠobbligo di lasciare il territorio nazionale, tranne nei casi in cui venga proposta apposita istanza di sospensiva al giudice, contestuale al ricorso. LĠautomatico effetto sospensivo del ricorso verrebbe ad essere dunque limitato in particolare ai casi in cui il richiedente asilo giˆ si trovava in condizione di regolaritˆ di soggiorno al momento della presentazione dellĠistanza, situazioni estremamente residuali nella casistica complessiva dei richiedenti asilo.

 

 

SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI

 

1.   EĠ illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, non abbia instaurato il rapporto di lavoro con il datore di lavoro per il quale gli era stato rilasciato il nulla osta allĠingresso, per cause  non imputabili al lavoratore. In questa direzione, due sentenze di tribunali amministrativi, TAR Veneto e TAR F.v.g..

 

 

<http://www.asgi.it/content/documents/dl08111701.tar.veneto.2648.3.09.08.doc>TAR Veneto, sentenza n. 2648 dd. 03 settembre 2008

<http://www.asgi.it/content/documents/dl08111702.tar.friuli.venezia.giulia.518.01.09.08.doc>TAR F.V.G. sentenza n. 528 dd. 01 settembre 2008

 

 

Due sentenze di tribunali amministrativi regionali ribadiscono lĠillegittimitˆ dei provvedimenti di diniego al rilascio del permesso di soggiorno emessi dalle questure nei confronti di stranieri che, giunti in Italia con regolare visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, non possano poi instaurare il rapporto dĠimpiego con il datore di lavoro per il quale era stato rilasciato il nulla osta allĠingresso nellĠambito del decreto flussi annuali, qualora tale impedimento non sia imputabile al lavoratore bens“ a cause di forza maggiore riferibili al datore di lavoro (sopraggiunta indisponibilitˆ del datore di lavoro, decesso del datore di lavoro, cessazione di attivitˆ dellĠazienda,..)

In questo senso di esprimono  il TAR Veneto con la sentenza n. 2648 dd. 03 settembre 2008 relativa al caso di una badante straniera, giunta in Italia il giorno stesso del decesso della datrice di lavoro ed il TAR FVG con la sentenza n. 518 dd. 01 settembre 2008.

Le due sentenze del TAR, peraltro, ribadiscono quanto la Amministrazioni di competenza avevano giˆ espresso con due circolari, la prima del Ministero del Lavoro (n. 2570 dd. 7 luglio 2006), che aveva indicato la necessitˆ di rilasciare al lavoratore interessato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di sopravvenuta impossibilitˆ di instaurare il rapporto di lavoro per decesso del datore di lavoro o cessazione di attivitˆ dellĠazienda,  la seconda del Ministero dellĠInterno (dd. 20 agosto 2007) che ha esteso tale possibilitˆ a tutte quelle situazioni in cui la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro non sia imputabile allo straniero.

 

INIZIATIVE FORMATIVE

 

MASTER in "ESPERTO dell'IMMIGRAZIONE" allĠUNIVERSITAĠ DI PISA:

PUBBLICATO

IL BANDO PER LA QUINTA EDIZIONE

  

Sono stati pubblicati il bando di concorso e la domanda di ammissione per il Master di 1Ħ livello in "Esperto dell'immigrazione".

Termine per la presentazione delle domande  gioved“ 11 dicembre 2008.

Il Master, giunto alla quinta edizione,  organizzato dall'Universitˆ di Pisa e gode del prestigioso patrocinio dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, dell'Organizzazione

internazionale per le migrazioni, dell'UNICRI, del Consiglio italiano dei rifugiati e di Save the Children Italia. Il Master  inoltre sostenuto, con borse di studio e contributi, da numerosi enti territoriali, tra cui la Regione Toscana, l'Istituzione Centro Nord-Sud, la Societˆ della Salute della Zona Pisana, il Comune di Livorno. 

Il corso mira a formare una figura polivalente diesperto, idoneo a svolgere compiti di analisi,

coordinamento e progettazione di interventi concernenti l'accoglienza e l'integrazione di migranti (sia comunitari che non comunitari), rifugiati e richiedenti asilo. Possono fare domanda laureati in qualsiasi disciplina.

Per ogni altra informazione, si consiglia di consultare

il sito <http://www.immigrazione.master.unipi.it/>www.immigrazione.master.unipi.it o di scrivere una

mail a <mailto:immigrazione@sp.unipi.it>immigrazione@sp.unipi.it

 

 

A cura della segreteria organizzativa dellĠASGI