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ASGI NEWSLETTER

22 NOVEMBRE 2008

 

 

SEGNALAZIONI LEGISLATIVE

 

 

Il dibattito sul ddl “Sicurezza (n. A.S. 733). Prese di posizione del mondo cattolico.

 

Sulle misure contenute nel ddl “sicurezza”, la cui discussione approderà nell’aula del Senato all’inizio di dicembre, si segnalano prese di posizione critiche dal mondo cattolico.

 

Si segnala in particolare L’articolo pubblicato sul settimanale  “Famiglia Cristiana”

(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/famiglia-cristiana-as733.pdf);

 

e la presa di posizione del  Mons. Angelo Marchetto, segretario del Pontificio consiglio per la Pastorale dei migranti e degli itineranti (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/novembre/apc-marchetto-as733.html).

 

 

Si ringrazia Sergio Briguglio per la segnalazione

 

 

 

SEGNALAZIONI GIURISPRUDENZIALI

 

 

ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 

 

  1. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a seguito di istanza ex articolo 39 CEDU sospende il trasferimento ai sensi del regolamento 343/2003 da parte dello Stato italiano di un richiedente asilo afgano verso la Grecia.

 

La Lettera della Corte europea dei diritti dell’Uomo dd. 18 novembre 2008 con la quale si comunica la sospensione del trasferimento del richiedente asilo

 

 

Il resoconto del caso a cura della dott.ssa Claudia Pretto, socia ASGI di Trento.

 

Con provvedimento della Unità Dublino-Ministero dell’Interno dell’ 11.10.2008 notificato tramite la Questura di Trento in data 11.11.2008, l’Unità Dublino indicava la Grecia come Stato membro competente per la domanda di asilo del richiedente asilo M. ai sensi del comma 1 dell’art.10 Regolamento CE 343/2003.

Dopo avere ricevuto la documentazione dalla Questura di Trento sulla domanda di asilo presentata dal richiedente asilo afgano M. in data 17 giugno 2008 l’Unità Dublino aveva infatti riscontrato in EURODAC una segnalazione delle impronte digitali effettuata dallo Stato greco e procedeva in data 23 settembre 2008 ad inoltrare istanza per presa a carico del richiedente asilo alla Grecia, ai sensi dell’art. 10 e 18 del citato Regolamento CE 343/2003.

In data 10 ottobre 2008 l’Unità Dublino, non rispettando i termini di un mese o due mesi previsti dai commi 6 e 7 dell’ art. 18 Regolamento CE 34372003, con provvedimento notificato al richiedente asilo l’11 novembre 2008 decideva per l’implicita accettazione da parte della Grecia e per il successivo trasferimento verso tale Stato membro il 19 novembre 2008 attraverso la frontiera di Milano Malpensa con provvedimento che veniva notificato il 18 novembre 2008 al richiedente asilo M. Non potendo esperire i rimedi interni e in virtù della copiosa documentazione comprovante le gravi violazioni da parte dello stato greco nei confronti dei richiedenti asilo, in particolare dei richiedenti asilo afgani (si rimanda fra tutti a http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Englisch/Griechenlandbericht_Engl.pdf;) attraverso il proprio avvocato il richiedente asilo M presentava il 18 novembre 2008 immediata istanza alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ex articolo 39 CEDU (Request for interim measures). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Seconda Sezione il 18 novembre stesso intimava ai sensi dell’articolo 39 CEDU per la possibile violazione dell’art. 34 CEDU allo Stato italiano di sospendere l’espulsione del cittadino afgano M verso la Grecia fino al 10 dicembre 2008 (CEDH-LF2.2R, EDA/cbo, Requete n°55240/08, M. c. Italie). Nella sua motivazione la Corte fa riferimento alla propria decisione nel caso Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requete n 46827/99  et 46951/99) paragrafi 128 e 129 e dispositivo numero 5.

 

A cura della Dott.ssa Claudia Pretto, socia ASGI, Trento.

 

 

 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

  1. Rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la Corte di Cassazione statuisce che la mera segnalazione nel SIS (Sistema Informativo Schengen) ai fini della non ammissione, senza una verifica della sussistenza delle ragioni per le quali lo straniero possa essere ritenuto una minaccia effettiva, attuale  e abbastanza grave per la collettività, non può costituire motivo impeditivo al rilascio del visto di ingresso allo straniero coniugato con il cittadino italiano, pena la violazione del diritto europeo alla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro famigliari. E’ tuttavia onere del  cittadino straniero che voglia far valere in giudizio il suo diritto soggettivo alla riunificazione familiare, mediante l’ordine impartito dal giudice al rilascio del visto di ingresso, come previsto dall’art. 30 c. 6 d.lgs. n. 286/98, di fornire gli elementi volti a provare che la segnalazione nel SIS è legata a fatti non suscettibili di determinare la condizione di persona pericolosa per gli interessi della comunità, mediante l’accesso ai dai personali per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali.


 Corte di Cassazione, sez. I. – Civile,  n. 27224 dd. 14.11.2008 (Archivio Briguglio novembre 2008)

 

A seguito di un ricorso avviato da una cittadina italiana, coniugata con un  cittadino marocchino che si era visto rifiutato il visto di ingresso in Italia in virtù della presenza del suo nominativo nell’elenco SIS (Sistema Informativo Schengen) ai fini della non ammissione in ragione di una pregressa espulsione dall’Italia,  la Corte di Cassazione ha sancito che è illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare a un cittadino extracomunitario, che sia coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto che sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, senza una preliminare verifica se la presenza di tale persona costituisca una minaccia effettiva, abituale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. A tali conclusioni, la Corte di Cassazione  è giunta attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (sentenza 31 gennaio 2006 Causa C- 503/03), secondo la quale “uno Stato contraente  può procedere  alla segnalazione di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino di uno Stato membro solo dopo aver constatato che la presenza di tale persona costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività ai sensi della direttiva 64/221 (…). Di conseguenza, l’iscrizione nel SIS di un cittadino di uno Stato terzo del coniuge di un cittadino di uno Stato membro costituisce certamente  un indizio dell’esistenza di un motivo che giustifica il fatto che gli venga negato l’ingresso nello spazio Schengen. Tuttavia, tale indizio deve essere corroborato da informazioni che consentano allo Stato membro che consulta il SIS di accertare, prima di rifiutare l’ingresso nello spazio Schengen, che la presenza dell’interessato nel detto spazio costituisce una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave  per un interesse fondamentale della collettività. In tal senso occorre rilevare che l’art. 94 lett. i) della CAAS (Convenzione applicativa dell’accordo) autorizza espressamente l’indicazione del motivo della segnalazione”.

Questo perché l’Accordo di Schengen prevede l’inserimento nel sistema SIS ai fini della non ammissione tanto  dei nominativi degli stranieri che abbiano compiuto   dei reati penali per i quali venga prevista la privazione della libertà per almeno un anno e degli stranieri per i quali vi sia motivo di ritenere che abbiano commesso fatti punibili gravi,  quanto degli stranieri che siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione, allontanamento e respingimento, anche per la sola violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno in uno degli Stati parte.

Gli accordi di Schengen e la stessa legislazione italiana applicativa dei medesimi, consentono alla persona interessata di avere accesso ai dati personali contenuti nel SIS per conoscere i motivi per cui detta segnalazione è stata effettuata – In Italia in prima istanza, mediante apposita richiesta alla speciale Divisione Schengen del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza e, in caso di risposta ritenuta insoddisfacente, al Garante per la protezione dei dati personali (si veda in proposito: http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp).  Di conseguenza, la Corte di Cassazione conclude che quando l’interessato vuol far valere in giudizio il suo diritto alla riunificazione familiare , chiedendo al giudice non solo di dichiarare illegittimo il rifiuto del visto da parte dell’amministrazione, ma anche di riconoscere l’esistenza del suo diritto, mediante l’ordine impartito  alla rappresentanza consolare di rilascio del visto (come previsto dall’art. 30 c. 6 del T.U. immigrazione),  deve essere suo onere allegare  l’ininfluenza delle ragioni della segnalazione nel sistema SIS ai fini della richiesta di rilascio del visto, provvedendo dunque a richiedere, come suo diritto, l’accesso ai dati conservati nel SIS Schengen e producendo in giudizio le risultanze della sua indagine.

 

 

 

 

 

2. Il Tribunale di Piacenza accoglie due ricorsi presentati contro il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia allo straniero convivente con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana, minore d’età. Smentita la giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale la norma sull’inespellibilità del cittadino straniero convivente con il  parente entro il quarto grado di cittadino italiano non sarebbe applicabile qualora quest’ultimo sia minore d’età in quanto questi non potrebbe esprimere una manifestazione di volontà.

Secondo il Tribunale di Piacenza, invece, tale punto di vista non può essere  condiviso, ”in quanto la norma contenuta nell’art. 19 comma 2 lettera c) T.U. non consente alcuna distinzione nell’ambito dei rapporti di parentela entro il quarto grado né limitazione di sorta in funzione dell’età del cittadino italiano, del cui nucleo  familiare promuove la tutela, e dunque trova applicazione anche quando questi sia minorenne”. Inoltre, il Giudice di Piacenza sottolinea come “non si vede ragione perché i genitori siano ordinariamente posti in condizione dall’ordinamento giuridico italiano di esprimere la volontà del figlio minorenne, anche in relazione all’esercizio di diritti personalissimi (ad es. il diritto alla salute), e tale possibilità sia da escludersi con riguardo alla volontà di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado, costituente il requisito normativo per l’operatività del divieto di espulsione dello straniero”.

 

Tribunale di Piacenza, sentenza 6 ottobre 2008.

 

Tribunale di Piacenza, sentenza 7 novembre 2008.

 

Si ringrazia l’avv. Antonella Fiorani di Piacenza per la segnalazione

 

 

 

 

 

 

MATERIALI

 

Si segnala dal sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il link:

  Titoli di studio esteri - Istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri

 

 

Si ringrazia la socia Maria  Campagnolo per la segnalazione.

 

 

 

 

 

EVENTI ED INIZIATIVE FORMATIVE

 

 


Modena - Convegno di MD Magistratura Democratica



Modena 12 - 13 dicembre 2008

Convegno di Magistratura Democratica : "Discriminazioni e Diritti", in collaborazione con MEDEL, ASGI e LIBERA.

 
L'incontro proposto vuole stimolare una riflessione collettiva sulla condizione dei migranti e della donna vittima di violenza, terreno di prova della tenuta delle garanzie costituzionali della persona e di misura della qualità della nostra società democratica.

Il convegno si articolerà in tre sessioni:


I sessione: Legislazione europea contro le discriminazioni e tutela dei diritti fondamentali
Disciplina dell'ingresso e del soggiorno del migrante: esperienze europee a confronto
II sessione: Immigrazione ed intervento penale

III sessione: La tutela penale nazionale ed internazionale della donna.
La violenza di genere e l'esperienza dei tribunali speciali spagnoli.

Modena, Camera di Commercio, Via Ganaceto, 134.


Info: Teresa Magno 348 8551442; Donatella Donati 339 7813762



La locandina ed il programma dettagliato del convegno

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI

 

I ROM E L’AZIONE PUBBLICA, Teti editore.
Contestualizzare l’azione pubblica: ricerca del consenso e varietà di
strumenti nelle politiche locali per i rom e i sinti
di Tommaso Vitale
 
Pagine: 282
Prezzo: Euro 20,00
ISBN: 978-88-7039-037-7
 
I gruppi zigani sono molti e differenti. Abitano da secoli il tessuto urbano d’Europa. Sono
parte integrante della storia italiana, soggetti in uno stato di diritto.
Spesso, tuttavia, le politiche nei loro confronti assumono tratti marcatamente discriminanti
e di frequente gli enti locali adottano vere e proprie forme di razzismo istituzionale. Altre
volte, politiche e provvedimenti ben intenzionati falliscono per le proteste e le mobilitazioni
locali, ma anche per il mancato ascolto e coinvolgimento dei diretti interessati, i rom e i sinti.
Il volume indica le soluzioni per uscire da questo senso di impotenza, con contributi che mostrano
strade concretamente percorribili nell’azione pubblica.
Inoltre il libro, guardando alla sfida di una politica democratica e partecipata, racconta una
pluralità di casi empirici che aiutano a capire come è possibile rispettare i diritti fondamentali
delle minoranze, moltiplicando il consenso sulle politiche necessarie per una migliore convivenza.
 
Il volume contiene saggi di Alberto Giasanti, Amoun Sleem, Antonio Tosi, Carlo Cuomo, Elisabetta
Vivaldi, Giorgio Bezzecchi, János Ladányi, Joanna Richardson, Laura Boschetti, Maurizio
Pagani, Paola Pessina, Tommaso Vitale, Zoran Lapov.
Hanno curato i volume:
 
Indice degli argomenti
 
PRIMA PARTE - LE OMBRE DEI PREGIUDIZI
I rom sono le nostre ombre?
di Alberto Giasanti
Zingari, cioè rom
di Carlo Cuomo
SECONDA PARTE - PRAGMATICA DELLE ISTITUZIONI
Lo spazio dell’esclusione: la difficile ricerca di alternative al campo nomadi
di Antonio Tosi
Pragmatica del disordine: musicisti di strada, mendicità e forze di polizia
di Laura Boschetti
Ostracismo culturale e ideologia differenzialista: nuove politiche e antiche
abitudini
di Maurizio Pagani e Giorgio Bezzecchi
Chi sono i buoni e chi i cattivi?
di Paola Pessina
TERZA PARTE - NON SOLO IN ITALIA
Questioni sull’offerta di spazi per insediamenti di Gypsy e Traveller in
Inghilterra
di Joanna Richardson
Ungheria: di questioni rom che non esistono
di János Ladányi
Chi sono i dom?
di Amoun Sleem
QUARTA PARTE - L’ISTRUZIONE COME OPPORTUNITÀ
Romaní Chib – la lingua degli indiani europei
di Zoran Lapov
Ánde Škola- Il lungo cammino dei “rom slavi” tra incomprensioni fra culture
ed empatia, percorsi educativi sospesi e diritti negati
di Elisabetta Vivaldi
Mediazione culturale: una scelta di libertà ed emancipazione
di Maurizio Pagani
 
 
 
 
Per l’acquisto versare il relativo importo (€ 20,00) sul c/c postale n° 59861203,
oppure tramite assegno bancario intestato a: Nicola Teti Editore srl - Milano. Per
pagamento in contrassegno l’importo va maggiorato di € 3 (Tel. 02.55015575).
 
Nicola Teti Editore
teti@teti.it - HYPERLINK "http://www.teti.it/"www.teti.it

 

 

 

 

A cura della segreteria organizzativa dell’ASGI